Quadro internazionale: sanzioni e dual use

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1 Quadro internazionale: sanzioni e dual use Avv. Silvia Mondini Studio Legale Mondini Rusconi Milano, 10 maggio 2017 In collaborazione con

2 Quadro normativo Sanzioni EU Sanzioni US Sanzioni UN relative a nucleare iraniano (oltre a misure in risposta a gravi violazioni dei diritti umani) JCPoA Joint Comprehensive Plan of Action

3 Quadro normativo EU previgente Regolamento (CE) n.423/2007 del Consiglio del 19 aprile 2007 concernente misure restrittive nei confronti dell Iran Decisione 2010/413/PESC Regolamento (UE) n.961/2010 del Consiglio del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 Decisione 2012/35/PESC Regolamento (UE) n.267/2012 del Consiglio del 23 marzo 2012 concernente misure restrittive nei confronti dell Iran e che abroga il Regolamento (UE) n. 961/2010

4 Quadro normativo EU previgente Reg. 423/2007 Decisione 2010/413/PESC restrizioni all esportazione e all importazione di beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l arricchimento, il ritrattamento o l acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, divieto riguardante la prestazione di servizi connessi, divieto riguardante gli investimenti connessi ai beni e alle tecnologie in questione, divieto riguardante l acquisto dei beni e delle tecnologie suddetti dall Iran e congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi che partecipano, sono direttamente associati o danno il loro sostegno alle attività o allo sviluppo suddetti. Divieto andrebbe esteso ad altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, oltre a quelli indicati dal Consiglio di sicurezza o dal comitato. Tale divieto dovrebbe applicarsi ai prodotti e alle tecnologie a duplice uso Gli Stati membri dovrebbero porre limitazioni allorché sottoscrivono nuovi impegni a breve termine di sostegno finanziario pubblico e privato per gli scambi con l'iran al fine di ridurre gli importi insoluti Restrizioni in materia di ammissione e congelamento fondi estese ad altri soggetti Reg. 961/2010 Le misure restrittive rivedute relative ai beni a duplice uso dovrebbero coprire tutti i beni e le tecnologie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 No incidenza su importazione o sull'esportazione di petrolio o gas. Adozione di misure intese a vietare che persone fisiche o giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri consentano o autorizzino tali investimenti. Decisione 2012/35/PESC Divieto esteso a: prodotti aggiuntivi, ulteriori attrezzature e tecnologie fondamentali; petrolio greggio e prodotti petroliferi; oro, metalli preziosi e diamanti; banconote Misure restrittive vs Banca Centrale dell Iran Restrizioni in materia di ammissione e congelamento fondi estese ad altri soggetti Reg.267/2012 Divieto di commercio beni dual use Divieto di commercio beni che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse Sistema di autorizzazione per restanti beni (v. oltre)

5 Il JCPoA Il 14 luglio 2015 viene approvato il Piano d'azione congiunto globale (Joint Comprehensive Plan of Action, acronimo JCPoA, comunemente noto come accordo sul nucleare iraniano o Accordo di Vienna) tra l Iran, il P5+1 (ossia Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Russia e Cina, oltre alla Germania) e l Unione Europea.

6 Il JCPoA 14 luglio 2015 Finalisation day 18 ottobre 2015 Adoption day: 90 giorni dopo la pubblicazione della risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l Accordo è entrato in vigore 16 gennaio 2016 Implementation day: non appena l'agenzia internazionale per l'energia atomica ha verificato l'attuazione delle misure relative al nucleare da parte dell'iran, la maggior parte delle sanzioni UE e ONU è stata revocata. 18 ottobre 2023 Transition day: Otto anni dopo l Adoption Day, termine anticipabile alla pubblicazione di un report da parte del direttore generale dell AIEA che accerti la finalità esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e a risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU) 18ottobre 2025 Termination day: Dieci anni dopo la data di adozione, se le disposizioni delle precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non sono state ripristinate, tutte le restanti misure dell'onu e dell'ue saranno revocate

7 Quadro normativo: cosa cambia? Regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio del 18 ottobre 2015 che modifica il Regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell Iran (Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/1862) CESSAZIONE DELLE PRINCIPALI MISURE RESTRITTIVE ECONOMICHE E FINANZIARIE DELL UNIONE RELATIVE AL NUCLEARE

8 Quadro normativo: cosa cambia? Restrizioni alle esportazioni e importazioni Dai divieti tout court (All.I su beni «dual use» e All. II - v. oltre) ad un sistema di «autorizzazioni» Sanzioni Vengono rimosse le sanzioni relative allo sfruttamento delle risorse energetiche iraniane Flussi finanziari Non vi sono più restrizioni nei flussi finanziari tra UE e Iran (salvi alcuni limiti soggettivi o oggettivi, v. oltre) Assistenza finanziaria Ammessa la prestazione di servizi di assistenza finanziaria per l import/export e la prestazione di garanzie e assicurazioni Limitazioni soggettive Vengono eliminate molte restrizioni per diverse persone ed entità iraniane, tra cui i principali istituti di credito

9 Quadro normativo: cosa cambia? Limitazioni che permangono: Beni con specifiche caratteristiche (v. oltre) Specifici soggetti iraniani: persone, entità e organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni a norma del paragrafo 12 dell UNSCR 1737 (2006), del paragrafo 7 dell UNSCR 1803 (2008) o dei paragrafi 11, 12 o 19 dell UNSCR 1929 (All. VIII Reg. 267/2012, come emendato dal Reg. Esec. 2015/1862) Persone fisiche Sig. xxx. Altre informazioni: scienziato senior presso il Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL) con legami con l'istituto di fisica applicata. Lavora in stretta collaborazione con xxx. Data di designazione da parte dell'onu: Entità e organismi Complesso industriale xxx: Il complesso industriale xxx ha cercato di procurarsi termoregolatori che possono essere utilizzati per la ricerca nucleare e negli impianti operativi/di produzione; il complesso industriale xxx è posseduto o controllato dalla, o agisce per conto della, Organizzazione delle industrie della difesa (DIO), che è stata designata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'onu. Ubicazione: xxx Alias: xxx. Data di designazione da parte dell'onu: (segue) (segue )

10 Quadro normativo: cosa cambia? (segue) Limitazioni che permangono: persone fisiche e giuridiche, entità e organismi riconosciuti come: i. partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno ad attività nucleari dell Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo ii. iii. iv. di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell Iran; persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aggirato o violato, o aiutato una persona, un'entità o un organismo dell elenco ad aggirare o violare le disposizioni del regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o della UNSCR 1737 (2006), della UNSCR 1747 (2007), della UNSCR 1803 (2008) e della UNSCR 1929 (2010); membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC); altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e entità di loro proprietà o sotto il loro controllo o persone e entità ad essi associate; v. persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (All. IX Reg. 267/2012, come emendato dal Reg. Esec. 2015/1862)

11 Quadro sanzionatorio Sanzioni UN Dal 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una serie di risoluzioni in cui si chiede all'iran di cessare l'arricchimento dell'uranio a fini di proliferazione nucleare. Tali risoluzioni sono state progressivamente accompagnate da misure restrittive allo scopo di convincere l'iran ad ottemperare alle richieste. Risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'onu Risoluzione 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza dell'onu Risoluzione 1803 (2008) del Consiglio di sicurezza dell'onu Risoluzione 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza dell'onu Il 16 gennaio 2016 (Implementation day) le Nazioni Unite hanno revocato alcune delle misure restrittive relative al nucleare, stabilite dalla risoluzione 2231 (2015).

12 Quadro sanzionatorio Sanzioni EU Oltre ad attuare le sanzioni delle Nazioni Unite, nell'ultimo decennio l'ue ha deciso una vasta gamma di sanzioni economiche e finanziarie autonome nei confronti dell'iran Il 16 gennaio 2016 (Implementation day) il Consiglio ha revocato tutte le sanzioni economiche e finanziarie dell'ue relative al nucleare nei confronti dell'iran. Tuttavia, restano in vigore alcune limitazioni. Misure in risposta a gravi violazioni dei diritti umani Dal 2011 l'ue ha inoltre adottato misure restrittive connesse con violazioni dei diritti umani, tra cui: il congelamento dei beni e il divieto di visto per le persone ed entità responsabili di gravi violazioni dei diritti umani il divieto di esportazione verso l'iran di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna e di attrezzature per la sorveglianza delle telecomunicazioni L'11 aprile 2017 il Consiglio ha prorogato fino al 13 aprile 2018 le misure restrittive in risposta a gravi violazioni dei diritti umani in Iran.

13 Quadro sanzionatorio Sanzioni US A partire dall Implementation Day, gli US hanno sospeso un lungo elenco di sanzioni secondarie Permangono alcune sanzioni US nei confronti dell Iran relative a: divieto di transazioni finanziarie in USD divieto di transazioni con certi soggetti iraniani divieto di riesportazione verso l Iran di beni che incorporino una parte o componente qualificabile come U.S. controlled content, nel caso in cui il valore di tale parte o componente superi la quota del 10% del valore complessivo del prodotto finito e vi sia la certezza o motivo sufficiente per ritenere che la transazione sia destinata all Iran o al governo iraniano Sono tenuti a conformarsi alle misure restrittive (assoggettati all impianto sanzionatorio): tutti i soggetti qualificati come United States Person, ossia: tutti i cittadini US, ovunque si trovino tutti gli stranieri residenti permanenti (green card holders), ovunque si trovino i tutte le entità organizzate e incorporate ai sensi delle leggi degli Stati Uniti tutte le persone che si trovano negli Stati Uniti i soggetti qualificati come owned or controlled by a US person Nel febbraio 2017,gli Stati Uniti hanno varato un nuovo pacchetto di sanzioni contro Teheran in risposta al programma di missili balistici iraniano: nella lista nera 13 individui e 12 entità

14 I beni «dual use» «Prodotti a duplice uso» sono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari (Regolamento (CE) n.428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 Allegato I)

15 I beni «dual use» Elenco categorie di prodotti a duplice uso: Categoria 0 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali Categoria 3 Materiali elettronici Categoria 4 Calcolatori Categoria 5 Telecomunicazioni e "sicurezza dell'informazione" Categoria 6 Sensori e laser Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione Categoria 8 Materiale navale Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione

16 Beni «dual use» e restrizioni oggettive (situazione previgente) Regolamento (UE) n.267/2012: All. Beni Rimedio I beni dual use Divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretta o indiretta II beni che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l arricchimento, il ritrattamento, o l acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l Agenzia internazionale per l energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione Divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretta o indiretta III beni e le tecnologie non contemplati dagli allegati I e II che potrebbero contribuire ad attività connesse con l arricchimento, il ritrattamento o l acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all esercizio di attività) connesse ad altre questioni su cui l AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso Autorizzazione preventiva

17 Beni «dual use» e restrizioni oggettive (situazione attuale) post Regolamento (UE) 2015/1861: Mantenimento del doppio regime ma: Soppressione delle precedenti restrizioni (abrogazione artt.2 e 3 Reg. 267/2010) Sostituzione degli elenchi di cui agli Allegati I, II e III Autorizzazione preventiva Divieto di esportazione

18 Beni «dual use» e restrizioni oggettive (situazione attuale) post Regolamento (UE) 2015/1861: Obbligo di autorizzazione preventiva per: All. I - prodotti, compresi beni, tecnologie e software, riportati nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari (Autorizzazione Consiglio di Sicurezza UN) All. II - beni e tecnologie non elencati negli All.I e III che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o ad altre attività non conformi al JCPoA All. VII A - software per la pianificazione delle risorse aziendali, sviluppato specificamente per utilizzazioni nelle industrie nucleari e militari All. VII B - grafite, metalli grezzi o semilavorati restanti beni «dual use» (Autorizzazione MISE)

19 Beni «dual use» e restrizioni oggettive (situazione attuale) post Regolamento (UE) 2015/1861: Divieto di commercio con l Iran per: All. III - prodotti, compresi beni e tecnologie, riportati nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna attrezzature per la sorveglianza delle telecomunicazioni beni, software e tecnologie inclusi nell elenco comune delle attrezzature militari dell u o qualsiasi altro prodotto che secondo lo Stato membro possa contribuire allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, originari o meno dell'unione

20 Beni «dual use» e restrizioni oggettive I All. Contenuto Elencazione Previsione post Reg. (UE) 2015/1861 prodotti, compresi beni, tecnologie e software, riportati nell'elenco del gruppo dei fornitori nucleari Categoria 0 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali Categoria 3 Materiali elettronici Categoria 6 Sensori e laser Obbligo di autorizzazione preventiva II beni e tecnologie non elencati negli All.I e III che potrebbero contribuire ad attività connesse con il ritrattamento o l'arricchimento o l'acqua pesante o ad altre attività non conformi al JCPoA Obbligo di autorizzazione preventiva III prodotti, compresi beni e tecnologie, riportati nell'elenco del regime di non proliferazione nel settore missilistico Categoria 0 Materiali nucleari, impianti e apparecchiature Categoria 1 Materiali speciali e relative apparecchiature Categoria 2 Trattamento e lavorazione dei materiali Categoria 3 Materiali elettronici Categoria 4 Calcolatori Categoria 5 Telecomunicazioni e "sicurezza dell'informazione" Categoria 6 Sensori e laser Categoria 7 Materiale avionico e di navigazione Categoria 8 Materiale navale Categoria 9 Materiale aerospaziale e propulsione Divieto di commercializzazione

21 Sanzioni Condotta Operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false Sanzione Reclusione da due a sei anni o multa da a euro (Art. 16 co.1 D.lgs. 96/2003) Operazioni di esportazione di beni a duplice uso in difformità dagli obblighi prescritti dalle autorizzazioni Reclusione da due a quattro anni o multa da a euro (Art. 16 co.2 D.lgs. 96/2003) In entrambi i casi Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico Confisca dei beni oggetto delle operazioni (Art. 16 co.2 D.lgs. 96/2003) Reclusione fino a due anni (Art.483 c.p.)

22 Situazione attuale La situazione attuale consente quindi una liberalizzazione estesa degli scambi commerciali con l Iran, al netto di un sistema dettagliato e specifico di limitazioni (obbligo di autorizzazione) e divieti

23 Snap back Il JCPOA prevede un meccanismo di tutela - la cosiddetta snap back clause - parte integrante dell accordo e da azionare nel caso in cui una delle parti contraenti violi gli impegni assunti, da cui deriva la reintroduzione delle sanzioni vigenti alla data dell Implementation day (16 Gennaio 2016) In caso di attivazione della clausola, e laddove fallisca l obbligatorio tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione Arbitrale Congiunta (Joint Commission), il JCPoA prevede una reintroduzione delle sanzioni sulla base di una Risoluzione appositamente adottata dal Consiglio di Sicurezza dell ONU. (le sanzioni a livello UE rientreranno in vigore a seguito di una decisione del Consiglio a tal uopo adottata su raccomandazione dell Alto Rappresentante per la Politica Estera e per la Sicurezza Comune (PESC), che farebbe decorrere dando vita ad un periodo di wind down, la cui regolamentazione è stata però rinviata al momento in cui tale evento si dovesse verificare)

24 Snap back Efficacia non retroattiva del meccanismo di snap back che non andrà quindi ad incidere sui contratti siglati nel periodo di sospensione delle sanzioni, rimanendo i medesimi legittimi, ma produrrà solo un accelerazione della chiusura delle posizioni in essere (wind down period) «[ ] Le sanzioni non si applicheranno con effetto retroattivo. Nel caso di reintroduzione delle sanzioni dell'ue, sarà consentita l'esecuzione dei contratti conclusi in conformità del PACG durante il periodo di allentamento delle sanzioni in linea con le disposizioni in vigore nel momento in cui le sanzioni erano state originariamente imposte, onde consentire alle imprese di cessare gradualmente le proprie attività.21 Gli atti giuridici che prevedono la reintroduzione delle sanzioni dell'ue preciseranno i dettagli relativi al periodo di tempo concesso per l'esecuzione di contratti antecedenti. Ad esempio la reintroduzione di sanzioni sulle attività di investimento non penalizzerebbe retroattivamente gli investimenti effettuati prima della data dello "snapback", e l'esecuzione dei contratti di investimento conclusi prima della reintroduzione delle sanzioni sarà consentita in linea con le disposizioni in vigore nel momento in cui le sanzioni erano state originariamente imposte. La reintroduzione delle sanzioni non inciderà sui contratti consentiti quando era ancora in corso il regime delle sanzioni [ ]» Nota informativa concernente la sanzioni dell'ue da revocare nel quadro del piano d'azione congiunto globale (PACG) - Bruxelles, 23 gennaio 2016

25 Snap back Nonostante la previsione normativa e il possibile ricorso al concetto di «forza maggiore» è bene predisporre specifici presidi contrattuali per tutelare l impresa a fronte dell eventualità dello snap back, ad esempio mediante: inserimento di una apposita clausola di termination in caso di snap-back inserimento di apposite clausole che tutelino da: messa a disposizione - diretta o indiretta - di fondi o risorse economiche a soggetti designati introduzione di nuove sanzioni se del caso, inserimento di clausole che garantiscano l utilizzo non militare dei prodotti

26 Quali attenzioni prestare? IMPORTANZA CRUCIALE DI UNA CORRETTA DUE DILIGENCE Sui soggetti coinvolti (cd. Due Diligence SOGGETTIVA): controllo su possibile sottoposizione diretta o indiretta a misure restrittive a livello comunitario o internazionale, estendendo la verifica anche alla compagine sociale dell eventuale partner commerciale Sui beni in questione (cd. Due Diligence OGGETTIVA): verifica sull esistenza di limiti o sulla necessità di richiedere una autorizzazione ad hoc in ragione della natura dei prodotti e del loro possibile utilizzo (anche duplice secondo la normativa applicabile) Sugli aspetti finanziari: verifica della provenienza dei fondi al fine di evitare che vi sia il coinvolgimento di istituti o intermediari sottoposti a limitazioni Necessità di monitoraggio nel corso dell esecuzione/gestione dell operazione/assistenza finanziaria (aggiornamento periodico, adeguato e proporzionato al livello di rischi dei dati e delle informazioni acquisite)

27 GRAZIE PER L ATTENZIONE! Avv. Silvia Mondini Studio Legale Mondini Rusconi via Visconti di Modrone, 2 Tel: Fax: silvia.mondini@mondinirusconi.it

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