Guida alla cancellazione dei protesti. Versione 1.01 del 20/09/2013 SOMMARIO

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1 Versione 1.01 del 20/09/2013 SOMMARIO

2 SOMMARIO... 2 TITOLI DI CREDITO E PROTESTI La Cambiale... 4 L'assegno... 5 Il Protesto... 6 IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI E LA TENUTA DEL REGISTRO Il Registro... 8 Gli elenchi protesti... 9 LE PROCEDURE PER LA CANCELLAZIONE DEI PROTESTI DAL REGISTRO Cancellazione di protesti per avvenuto pagamento entro 12 mesi Decreto di ammortamento Deposito vincolato..12 Cancellazione di protesti per avvenuto pagamento oltre 12 mesi a seguito di riabilitazione Cancellazione di protesti su assegni a seguito di riabilitazione Cancellazione di protesti per levata illegittima o erronea Cancellazione o sospensione di protesti in esecuzione provvedimenti del Tribunale Annotazione per avvenuto pagamento di effetti cambiari oltre i 12 mesi dalla levata del protesto QUESITI: LE RIPOSTE ALLE DOMANDE PIU FREQUENTI SUI PROTESTI.16 NORMATIVA DI RIFERIMENTO...21 Pag. 2 di 23

3 ALLEGATI Modello di cancellazione dal Registro informatico dei protesti Facsimile di attestazione di costituzione del deposito vincolato per pagamento di cambiali e/o tratte accettate Modello di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente liberatoria su effetti cambiari Modello di Cancellazione per illegittimità o erroneità Modello di Cancellazione di protesti a seguito di riabilitazione Modello di Annotazione per avvenuto pagamento di effetti cambiari oltre i 12 mesi dalla levata del protesto Pag. 3 di 23

4 I TITOLI DI CREDITO E PROTESTI I titoli di credito sono documenti contenenti la promessa da parte del debitore di effettuare una prestazione a favore del soggetto che li riceve. Solo il possessore materiale del documento ha la titolarità del diritto di credito, cioè il diritto ad ottenere il pagamento della somma. I titoli di credito piu noti sono la cambiale (tratta e vaglia cambiario) e l assegno (bancario, postale, circolare). LA CAMBIALE E un titolo all ordine, formale ed astratto, che attribuisce al possessore legittimo il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata. Sono due le tipologie riconducibili alla cambiale: la cambiale tratta ed il pagherò cambiario. La cambiale tratta contiene l ordine che il creditore dà al debitore di pagare ad un terzo una somma di denaro alla scadenza concordata (pagherete). Il vaglia cambiario contiene la promessa fatta da una persona di pagare ad una terza una somma di denaro ad una determinata scadenza (pagherò). La cambiale, appositamente bollata, deve essere redatta in forma scritta su apposito modello. Requisiti essenziali della cambiale sono: la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo l ordine o la promessa incondizionata di pagare una somma determinata il nome, il luogo o la data di nascita ovvero il codice fiscale del trattario in caso di cambiale tratta; il nome del primo prenditore, Pag. 4 di 23

5 la data di emissione la sottoscrizione dell emittente o del traente il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale dell emittente del vaglia cambiario. La mancanza di uno di questi requisiti determina l invalidità del titolo, che diventa una semplice attestazione di credito. L ASSEGNO L assegno contiene l ordine incondizionato rivolto dal traente ad una banca di pagare una determinata somma; si differenzia dalla cambiale in quanto non è uno strumento, ma un mezzo di pagamento. Gli assegni possono essere bancari, postali o circolari. L assegno bancario deve contenere i seguenti requisiti di forma, essenziali per la sua validità. Denominazione di assegno bancario Ordine incondizionato di pagare una somma determinata Indicazione del trattario Indicazione del luogo di pagamento Data e luogo di emissione Sottoscrizione autografa del traente. L assegno circolare è un titolo di credito all ordine, formale, emesso da un istituto bancario autorizzato, contenente la promessa di pagare a vista al prenditore la somma su di esso indicata. L emissione di assegno circolare dev essere: Pag. 5 di 23

6 Correlata all esistenza di somme disponibili presso l istituto emittente Intestato a persona determinata L assegno postale è tratto su conto corrente postale e viene pagato solo dopo avere accertato la disponibilità dei fondi. Per effetto del DPR 298/2002, tutte le disposizioni che riguardano gli assegni bancari si applicano anche agli assegni postali, compresa la normativa che regola il protesto. IL PROTESTO Il protesto è l atto pubblico solenne con cui un pubblico ufficiale autorizzato constata che il debitore non ha pagato la somma indicata nel titolo di credito o che il trattario non ha accettato la cambiale tratta. Ai sensi del combinato disposto dall art. 60 della Legge sugli assegni e dall art. 1 della L. 349 del 12 luglio 1973, i pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto di cambiali e assegni bancari sono il notaio, l ufficiale giudiziario, l aiutante ufficiale giudiziario e il segretario comunale. Nel verbale di protesto il pubblico ufficiale levatore deve dare atto dell intervenuta presentazione del titolo, dell invito al debitore all accettazione o al pagamento e delle motivazioni da questi addotte a sostegno del rifiuto di ottemperare al predetto invito. Il contenuto dell atto del protesto, definito dall art. 71 della Legge cambiaria e dall art. 63 della Legge sugli assegni, e dall art 4 della Legge 349/73, prevede: la data (giorno, mese anno) in cui è effettuata la richiesta di pagamento il nome del soggetto ad istanza del quale viene levato il protesto l indicazione del luogo in cui è fatto l oggetto delle richieste Pag. 6 di 23

7 l identificazione delle persone richieste: nome, domicilio, luogo e data di nascita per le persone fisiche, denominazione sociale e sede per le società le risposte avute (da riportare fedelmente) o l indicazione dei motivi per i quali non ne sono state fornite. Pag. 7 di 23

8 IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI E LA TENUTA DEL REGISTRO IL REGISTRO Il Registro Informatico dei Protesti, istituito dalla Legge 18 agosto 2000 n.235, consente alle Camere di Commercio di provvedere alla pubblicazione ufficiale dell Elenco dei protesti, in sostituzione del tradizionale bollettino cartaceo, già pubblicato dalle Camere di Commercio ai sensi della Legge 77/55; con D.M. 9 agosto 2000 n. 316, al fine di assicurare la completezza, l organicità e la tempestività dell informazione dei protesti cambiari su tutto il territorio nazionale, è stata poi data attuazione al Registro informatico. Nel Registro sono iscritti tutti i nominativi dei soggetti che hanno subito una levata di protesto per il mancato pagamento di: cambiali-pagherò, tratte accettate e assegni. La banca dati contiene, per ciascun protesto, le notizie relative alla data e al luogo in cui è stato levato, al nominativo e al domicilio del protestato, al tipo, importo e scadenza dell'effetto protestato. I nominativi vengono conservati nel Registro per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione, fatta salva la facoltà di cancellarli, se ne ricorrono i presupposti, a seguito di specifica domanda. Il Registro informatico dei protesti è accessibile al pubblico e la consultazione può essere effettuata su scala nazionale tramite i terminali delle Camere di Commercio o in rete, tramite il servizio Telemaco, rilasciando visure nominative e certificazioni relative a tutto il territorio nazionale. Pag. 8 di 23

9 La pubblicità dei protesti si prefigge lo scopo di accrescere il livello di certezza e di trasparenza nei rapporti commerciali. La consultazione del Registro informatico assume, infatti, particolare importanza per poter valutare l'affidabilità di un interlocutore economico o per dimostrare la propria affidabilità. La gestione del Registro informatico dei protesti è affidata alle Camere di Commercio che provvedono, oltre alla pubblicazione mensile dei protesti ed alla ricezione delle domande di cancellazione relativamente a cambiali, tratte accettate ed assegni bancari, ad effettuare su istanza degli interessati le riabilitazioni disposte dal Tribunale. La Camera di Commercio di Reggio Emilia cancella solo i protesti levati nella propria provincia. Per cancellare i protesti levati in altre provincie è necessario rivolgersi alle rispettive Camere di Commercio. Gli elenchi protesti Ai sensi dell art. 3 della Legge 77/55, modificata dalla Legge 235/2000, i pubblici ufficiali abilitati trasmettono telematicamente il giorno successivo alla fine di ogni mese alla Camera di Commercio competente per territorio l elenco dei protesti levati fino al giorno 26 di ogni mese, comprendendo, comunque, quelli relativi al mese precedente non inseriti nell ultimo elenco inviato. La Camera di Commercio ha l obbligo della pubblicazione dell elenco dei soggetti protestati entro i 10 giorni successivi alla ricezione dello stesso. Pag. 9 di 23

10 LE PROCEDURE PER LA CANCELLAZIONE DEI PROTESTI Il procedimento di cancellazione di un nominativo dall Elenco dei protesti è stato modificato dalla Legge 235/2000. La domanda di cancellazione, da presentare su apposito modello con marca da bollo da 16,00, è ordinariamente sottoscritta e presentata dal diretto interessato allo sportello dell U.O. Agricoltura, ambiente e protesti oppure tramite un terzo incaricato, purché ad essa sia allegata fotocopia del documento di identità valido del protestato e del presentatore, oppure può essere inviata per posta per posta. L istanza è considerata irricevibile e respinta in mancanza degli elementi formali e sostanziali di seguito indicati: se incompleta o non sottoscritta se mancante degli allegati richiesti se presentata ad una Camera di Commercio territorialmente non competente in mancanza dell attestazione di pagamento dei diritti di segreteria. Soggetti legittimati a richiedere la cancellazione sono: il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché i pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o le aziende di credito in caso di illegittima o erronea levata del protesto il debitore protestato e riabilitato con provvedimento del tribunale. Al termine dell'istruttoria, viene emesso e comunicato all interessato un provvedimento di cancellazione o di reiezione della domanda. Pag. 10 di 23

11 Gli effetti eventualmente allegati in originale possono essere restituiti all interessato previa richiesta. Contro il provvedimento di reiezione può essere promosso ricorso al Giudice di pace della provincia di residenza. Cancellazione di protesti per avvenuto pagamento entro 12 mesi Il debitore protestato che esegua entro dodici mesi dalla data del protesto il pagamento della cambiale o tratta accettata (o del vaglia cambiario protestato), unitamente agli interessi maturati ed alle spese per il protesto, ha diritto ad ottenere la cancellazione dal Registro dei protesti. Alla domanda di cancellazione devono essere allegati: gli effetti in originale quietanzati (per quietanza si intende timbro di avvenuto pagamento in originale della banca con visto cassiere e data di pagamento) oppure la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del creditore che attesta la data dell'avvenuto pagamento della cambiale di cui si chiede la cancellazione, comprensiva di tutti i dati che identificano l effetto, a cui va allegata fotocopia del documento di identità valido del firmatario in caso di furto o smarrimento, è necessario allegare il decreto di ammortamento in originale oppure l attestazione di costituzione di deposito vincolato l attestazione di versamento in originale dei diritti di segreteria da versarsi sul c/c intestato a Camera di Commercio di Reggio Emilia - causale: protesti, ( 8,00 per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione) o, in alternativa, pagamento in contanti o bancomat al momento della presentazione della domanda. Decreto di ammortamento Inl caso di smarrimento, distruzione o furto di un titolo di credito, se ne deve chiedere l'ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile ovvero del luogo in cui vi sia uno stabilimento dell'istituto che ha emesso l'assegno, o ancora Pag. 11 di 23

12 del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio, previa denuncia all'autorità giudiziaria tramite Polizia e/o Carabinieri. Con la procedura dell'ammortamento si priva il titolo della validità verso terzi e si ottiene un decreto che ne autorizza il pagamento o il suo duplicato. Deposito Vincolato Nel caso in cui il debitore non sia ancora in possesso del titolo della cambiale o della tratta accettata, perché ancora in fase di lavorazione nel circuito bancario, può presentare il certificato di deposito vincolato (sostitutivo del titolo in originale e della quietanza di pagamento), rilasciato dall istituto di credito presso il quale è stato effettuato un deposito, della somma dovuta, vincolato al portatore e a favore dell effetto, a garanzia del pagamento della somma indicata nel titolo protestato. Cancellazione di protesti per avvenuto pagamento di cambiali e tratte accettate oltre 12 mesi a seguito di riabilitazione Il procedimento di cancellazione, per le sole cambiali e tratte accettate, per avvenuto pagamento oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto può essere attivato solo dopo che sia stato emesso il decreto di riabilitazione da parte del Tribunale competente. Il debitore protestato che abbia adempiuto all obbligazione per la quale il protesto è stato levato e che non abbia subito ulteriore protesto, trascorso un anno dalla levata del protesto, ha diritto ad ottenere la riabilitazione. La domanda di riabilitazione viene presentata al Tribunale dove ha residenza il protestato e viene accolta con decreto dal Presidente del Tribunale della provincia di residenza su istanza dell interessato, corredata dai documenti giustificativi. Il debitore protestato per ottenere la cancellazione per avvenuta riabilitazione dal Registro informatico dei protesti, deve allegare alla domanda di cancellazione: Pag. 12 di 23

13 copia del decreto di riabilitazione, attestazione di versamento in originale sul c/c intestato a Camera di Commercio di Reggio Emilia -causale: protesti - 8,00 per diritti di segreteria, per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione o, in alternativa, pagamento per contanti o a mezzo bancomat al momento della presentazione della domanda. Cancellazione di protesti su assegni a seguito di riabilitazione I protesti di assegni non possono essere cancellati per avvenuto pagamento, come invece è previsto per le cambiali o tratte accettate, e vengono sempre pubblicati nel Registro Informatico dei Protesti anche se sono pagati subito dopo la levata del protesto. Il debitore protestato può richiedere la cancellazione del protesto levato su assegni solo dopo che siano trascorsi 12 mesi dalla levata e solo dopo aver ottenuto il decreto di riabilitazione da parte del Tribunale della provincia di residenza. La riabilitazione viene accordata previa presentazione della domanda dell interessato corredata dai documenti giustificativi. Il debitore protestato e riabilitato con decreto del Tribunale ha diritto ad ottenere la cancellazione definitiva dal Registro informatico dei protesti, presentando domanda di cancellazione per avvenuta riabilitazione alla Camera di Commercio del territorio di competenza, allegando: copia semplice del decreto di riabilitazione rilasciato dal Tribunale attestazione di versamento in originale sul c/c intestato a Camera di Commercio di Reggio Emilia - causale: protesti - 8,00 per diritti di segreteria, per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione o, in alternativa, pagamento per contanti o bancomat al momento della presentazione della domanda. Pag. 13 di 23

14 Le richieste di cancellazione di assegni postali, essendo accertati in Stanza di Compensazione della Banca d Italia di Milano o di Roma, devono essere inoltrate alle Camere di Commercio di Milano o di Roma competenti per territorio. Cancellazione di protesti per levata illegittima o erronea La domanda può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, a proprio nome, illegittimamente od erroneamente; dagli ufficiali levatori, dalle aziende di credito. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: documento attestante il potere di firma, qualora la richiesta venga sottoscritta per un istituto di credito da soggetto diverso da legale rappresentante titolo/i in originale o fotocopia se posseduto/i documenti che comprovino a vario titolo l illegittima o erronea levata del protesto attestazione di versamento in originale sul c/c intestato a Camera di Commercio di Reggio Emilia causale: protesti - 8,00 per diritti di segreteria, per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione o, in alternativa, pagamento per contanti o bancomat al momento della presentazione della domanda. Cancellazione o sospensione di protesti in esecuzione di provvedimenti del Tribunale In alcune fattispecie residuali l interessato può promuovere un ricorso cautelare presso il Giudice ordinario ex art. 700 bis del codice di procedura civile. Qualora il ricorso venga accolto, la Camera di Commercio è chiamata a dare esecuzione alle decisioni del Giudice. Annotazione per avvenuto pagamento di effetti cambiari oltre i 12 mesi dalla levata del protesto Il debitore che provveda al pagamento oltre il termine di 12 mesi può chiedere alla Camera di competenza l annotazione dell avvenuto pagamento sul registro informatico Pag. 14 di 23

15 dei protesti, ai sensi dell art. 4 della legge n. 77 del e successive modificazioni. Alla domanda di inserimento dell annotazione di avvenuto pagamento dev essere allegata la seguente documentazione: effetto in originale quietanzato (per quietanza si intende timbro di avvenuto pagamento in originale della banca con visto cassiere e data di pagamento) oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio del creditore riguardante l'avvenuto pagamento della cambiale di cui si chiede la cancellazione che deve essere quindi identificabile dalla dichiarazione resa dal creditore, a cui va allegata fotocopia del documento di identità valido del firmatario. In caso di furto o smarrimento è necessario allegare il decreto di ammortamento in originale oppure attestazione di costituzione del deposito vincolato di pagamento pagamento diretto al momento del deposito della domanda o attestazione di versamento in originale sul c/c intestato a Camera di Commercio di Reggio Emilia -causale: protesti - 8,00 per diritti di segreteria, per ogni effetto di cui si chiede la cancellazione, o, in alternativa, pagamento per contanti o bancomat al momento della presentazione della domanda. Pag. 15 di 23

16 QUESITI: LE RIPOSTE ALLE DOMANDE PIU FREQUENTI SUI PROTESTI Cos'è il Registro Informatico dei Protesti? Il Registro Informatico dei Protesti è un elenco consultabile presso le Camere di Commercio o da terminali remoti collegati al sistema informativo camerale. Nel Registro viene segnalato ciascun protesto levato dinanzi ad un pubblico ufficiale: protesti per mancato pagamento di cambiali accettate; protesti di vaglia cambiari e di assegni bancari. Il Registro dei protesti consente l accesso unico al patrimonio informativo esistente sui protesti levati su tutto il territorio nazionale. Quando e come avviene la levata di un protesto? Quando non viene pagata presso la Banca d'appoggio una cambiale entro la data di scadenza o quando viene emesso un assegno che non è coperto con i fondi necessari nel conto corrente. La levata del protesto viene effettuata da un notaio su richiesta della banca. Il nominativo protestato viene trasmesso alla Camera di Commercio territorialmente competente che lo pubblica nel Registro nazionale informatico dei protesti, che è pubblico e riporta le notizie dei protesti degli ultimi cinque anni solari. Ogni quanto tempo le Camere di Commercio pubblicano gli elenchi dei protesti che ricevono dagli Ufficiali levatori? La pubblicazione è mensile. Gli Ufficiali levatori trasmettono il giorno successivo alla fine di ogni mese, alla Camera di Commercio competente per territorio, gli elenchi dei protesti levati fino al giorno 26 di ogni mese, comprendendo, comunque, quelli relativi al mese precedente non inseriti nell ultimo elenco inviato. Detti elenchi contengono i protesti levati fino al 26 del mese precedente a partire da quelli levati dal 27º giorno del mese antecedente. Le Camere di Commercio provvedono alla pubblicazione nei 10 giorni successivi al loro ricevimento. Come si fa a sapere se un soggetto è protestato? La verifica dell'esistenza dei protesti può essere effettuata direttamente presso lo sportello certificazioni e visure della Camera di Commercio oppure on-line, previa apposita convenzione (Telemaco) con la locale Camera di Commercio. Quali sono i requisiti essenziali per ottenere la cancellazione di cambiali dal Registro Protesti? Bisogna aver pagato i titoli ed essere in possesso degli stessi. Può essere cancellato il protesto di un assegno? Si, con la procedura della riabilitazione da esperire presso la Volontaria Giurisdizione del Tribunale dove ha la residenza il protestato. A seguito del provvedimento di riabilitazione del Tribunale, può essere richiesta la cancellazione dal Registro Informatico dei protesti Pag. 16 di 23

17 presso la Camera di Commercio competente nel territorio dove è stato elevato il protesto. Come cancellare un assegno postale protestato? L assegno postale è equiparato all'assegno bancario ed il suo mancato pagamento è accertato normalmente presso la Stanza di Compensazione della Banca d'italia di Milano o Roma, quindi la richiesta di cancellazione dovrà essere inoltrata alle rispettive Camere di Commercio, competenti per territorio. Quali sono i costi per ottenere la cancellazione di cambiali o assegni? Il costo per la cancellazione di cambiali e/o assegni, sia per cancellazione per avvenuto pagamento che per cancellazione dopo avvenuta riabilitazione, sono i seguenti:. 8,00 per ogni titolo protestato, una marca da bollo da apporre sull'istanza pari ad. 16,00. Per i costi di riabilitazione vi è un aggravio di spesa per diritti del Tribunale (per i dettagli si rinvia alla pagina del sito del Tribunale di competenza). In caso di erronea e/o illegittima levata del protesto, si può richiedere la cancellazione del nominativo dal Registro Informatico Protesti? In questi casi, la cancellazione può essere richiesta dal soggetto protestato, dall'azienda di Credito o dal Pubblico Ufficiale, dimostrando erroneità e/o illegittimità della levata del protesto, presentando domanda alla Camera di Commercio corredata di una marca da bollo da 16,00 e di un versamento di 8,00 per ogni titolo. Come effettuare il pagamento dell'effetto (vaglia cambiario o tratta accettata) e provvedere alla cancellazione se il creditore non può restituire il titolo? Quando il debitore paga il titolo, deve immediatamente rientrare in possesso dello stesso; nel caso questo non sia possibile, potrà effettuare, entro un anno dalla levata del protesto, un deposito vincolato al portatore del titolo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 290/75, pari all'importo del titolo, delle spese di protesto e degli interessi. Quali documenti servono per la cancellazione? La richiesta di cancellazione va redatta su modulo scaricabile dal alla voce protesti, in bollo da , sottoscritta dal soggetto protestato, corredata da documento di identità a cui va allegato l'effetto in originale con relativo atto di protesto quietanzato (apposizione del timbro PAGATO, da parte di un Istituto di Credito) o corredato da dichiarazione liberatoria del creditore che attesti l avvenuto pagamento. All'atto del deposito della domanda vanno versati i diritti di segreteria pari ad per ogni effetto. Pag. 17 di 23

18 In caso di smarrimento del titolo come fare per chiederne la cancellazione? E' possibile richiedere al Presidente del Tribunale l'ammortamento del titolo, che consiste in un provvedimento che sostituisce il titolo smarrito a tutti gli effetti. Poi si dovrà richiedere la cancellazione alla Camera di Commercio. Il C.A.I. e il R.I.P. (Registro Informatico dei Protesti) sono la stessa cosa? No, il C.A.I. (Centrale di Allarme Interbancaria) è un archivio gestito dalla Banca d'italia, l'iscrizione al quale riguarda solo assegni e carte di credito ed è curata dall'azienda di Credito o dall'ufficio Postale presso il quale il soggetto ha il conto corrente. Il Registro Informatico Protesti, invece, è gestito dalle Camere di Commercio e l'iscrizione riguarda assegni, vaglia cambiari, e tratte accettate. Se un assegno è stato pagato entro i 60 gg. si ha diritto alla cancellazione dal R.I.P.? No, il termine dei 60 gg riguarda l'iscrizione in C.A.I., nulla a che vedere con l'iscrizione al Registro Informatico Protesti. Quali protesti vengono pubblicati? Ogni Camera pubblica i protesti levati nel territorio di competenza relativi al mancato pagamento di assegni (bancari e postali), cambiali accettate e vaglia cambiari, mentre i protesti delle tratte non accettate non vengono pubblicati. I titoli protestati elencati nelle visure potrebbero essere stati pagati? Sì, i titoli potrebbero essere stati pagati. Anche nei casi in cui la normativa lo consente, il protestato potrebbe non aver richiesto né la cancellazione né l'annotazione di avvenuto pagamento. È possibile cancellare dal Registro informatico una cambiale protestata e successivamente pagata? Sì, purché il pagamento (comprensivo di interessi e spese) sia stato effettuato entro 12 mesi dalla data di levata del protesto. Se il pagamento (comprensivo di interessi e spese) è stato effettuato dopo 12 mesi, dalla data di levata del protesto, presso la Camera di Commercio se ne può chiedere solo l'annotazione, per la cancellazione occorre richiedere la riabilitazione al Tribunale di residenza del protestato. I requisiti per ottenere la riabilitazione sono che sia trascorso un anno e che dall'ultimo protesto, non ve ne siano altri successivi, ascrivibili al soggetto debitore. Pag. 18 di 23

19 È possibile indicare nella stessa richiesta di cancellazione più cambiali, anche se protestate in date diverse e con beneficiari diversi? Sì, purché i protesti siano levati a carico del medesimo soggetto giuridico. Cosa si può fare per richiedere la cancellazione di un protesto (in prossimità di pubblicazione del registro informatico) se non si riesce a recuperare l'effetto cambiario in quanto non si conosce il portatore del titolo oppure è in corso la restituzione dell'effetto al creditore da parte della banca? Solo in prossimità di pubblicazione, si può costituire un deposito vincolato (comprensivo di spese e interessi) a favore del portatore del titolo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 290/1975, attuativo dell'art. 12 della L. n. 349/73. Alla domanda di cancellazione vanno allegate: la certificazione (in bollo) rilasciata dall'azienda di credito attestante il deposito a favore del portatore del titolo e gli estremi del titolo protestato la dichiarazione dell'ufficiale levatore con indicati gli estremi del titolo protestato. Entro quanto tempo è possibile richiedere la cancellazione per una cambiale protestata ma non ancora pubblicata? Il protestato può presentare entro il terzo giorno di ogni mese la documentazione necessaria per la cancellazione in modo che, compatibilmente con i tempi richiesti per l'istruttoria e quelli per la pubblicazione dei protesti, si possa evitare l'iscrizione. La domanda di cancellazione protesti deve essere presentata alla Camera di Commercio del luogo di residenza del protestato o alla Camera di Commercio del luogo di pubblicazione del protesto? La domanda di cancellazione deve essere presentata alla Camera di Commercio del luogo in cui è stato pubblicato il protesto. Come si fa ad individuare quale Camera abbia pubblicato un protesto? Richiedendo una visura, rilasciata dietro versamento dei diritti di segreteria, dallo Sportello certificazioni e visure presente in ogni Camera di Commercio italiana. Ottenuta la riabilitazione come procedere per la cancellazione dal Registro Informatico dei protesti? Copia del decreto di riabilitazione deve essere trasmesso d'ufficio dal Tribunale o a cura dell'istante presso l'ufficio protesti della Camera di Commercio competente per territorio. Il decreto rimarrà pubblicato per l'arco temporale indicato nel D. Lgs. n. 150 del Pag. 19 di 23

20 , al fine di consentirne l'opponibilità, nei termini di legge, da chiunque ne abbia interesse. Pag. 20 di 23

21 NORMATIVA DI RIFERIMENTO R.D. 14 dicembre 1933, n Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario R.D. 21 dicembre 1933, n Disposizioni sull assegno bancario, sull assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia Legge 12 febbraio 1955 n.77 "Pubblicazione degli Elenchi dei protesti Cambiari" Legge 12 giugno 1973 n. 349 Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari D.P.R. 3 giugno 1975 n. 290 Regolamento di attuazione della Legge 12 giugno 1973, n. 349, concernente modificazioni alle norme sui protesti cambiari Legge 7 agosto 1990 n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni D.L. 18 settembre 1995, n.381 "Disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di Commercio" Legge 7 marzo 1996, n.108 "Disposizioni in materia di usura" Legge 25 giugno 1999, n. 205 "Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario" D.M. 9 agosto 2000, n "Regolamento recante le modalità di attuazione del Registro informatico dei protesti, a norma dell articolo 3-bis del D.L. 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 novembre 1995, n.. 480" Legge 18 agosto 2000, n.235 "Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari" Circolare del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato n. 3504/C del 21/12/2000 D.M. 9 agosto 2000, n. 316, e L. 18 agosto 2000, n.235 Registro informatico dei protesti e nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari. Prime indicazioni. Prime indicazioni. Pag. 21 di 23

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