Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 22/05/2012 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 22/05/

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1 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 22/05/2012 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 22/05/ Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 11 maggio 2012, n /Leg. Approvazione modifiche ai regolamenti di disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, del Museo delle scienze, del Museo degli usi e costumi della gente trentina e del Museo d'arte moderna e contemporanea (legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 "legge provinciale sulle attività culturali", articolo 25) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visto l art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta; - visto l art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; - vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali); - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 827 di data 27 aprile 2012 con la quale la Giunta provinciale ha approvato le modifiche ai regolamenti di organizzazione e funzionamento dei Musei della Provincia: Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali, del Museo delle scienze, del Museo degli usi e costumi della gente trentina e del Museo d arte moderna e contemporanea (articoli 24 e 25 della L.P. 3 ottobre n Disciplina delle attività culturali) il seguente regolamento: emana CAPO I Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg Regolamento concernente Disciplina del Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali (articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n legge provinciale sulle attività culturali) Art. 1 Modificazione dell articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg 1. La lettera f) del comma 2 dell articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 3-61/Leg del 2011 è sostituita dalla seguente: f) organizza incontri, seminari, convegni e corsi di formazione e di aggiornamento nei settori di propria competenza per le diverse categorie di pubblico e per il personale della scuola.

2 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 22/05/2012 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 22/05/ CAPO II Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 4-62/Leg Regolamento concernente Disciplina del Museo delle scienze (articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n legge provinciale sulle attività culturali) Modificazione dell articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 4-62/Leg 1. Alla fine della lettera m) del comma 1 dell articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-62/Leg. del 2011 sono inserite le seguenti parole: e all aggiornamento del personale scolastico. CAPO III Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 5-63/Leg Regolamento concernente Disciplina del Museo degli usi e costumi della gente trentina (articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n legge provinciale sulle attività culturali) Art. 3 Modificazione dell articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 5-63/Leg 1. Alla fine della lettera h) del comma 2 dell articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-63/Leg. del 2011 sono inserite le seguenti parole: e all aggiornamento del personale scolastico. CAPO IV Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 6-64/Leg Regolamento concernente Disciplina del Museo d arte moderna e contemporanea - MART (articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n legge provinciale sulle attività culturali) Art. 4 Modificazione dell articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 6-64/Leg 1. Alla fine della lettera h) del comma 2 dell articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 6-64/Leg. del 2011 sono inserite le seguenti parole: anche relativamente all aggiornamento del personale scolastico. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 11 maggio 2012 IL PRESIDENTE LORENZO DELLAI

3 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 22/05/2012 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 22/05/ NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto. Note alle premesse - L articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta. - L articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza,sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. Bollettino Ufficiale n. 16/I-II del 17/04/2012 / Amtsblatt Nr. 16/I-II vom 17/04/ Nota all articolo 1 - CAPO I L articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 3-61/Leg. (Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali), viene riformulato come di seguito riportato: 1. Il Museo è ente pubblico non economico, istituito al fine di custodire, conservare, valorizzare e promuovere lo studio e la conoscenza dei beni culturali messi a disposizione dalla Giunta provinciale e le testimonianze culturali ad essi correlate in ambito storico, artistico, archeologico o territoriale, per consentirne la fruizione pubblica. 1 bis. Il Museo svolge altresì attività di supporto alle iniziative di promozione e di valorizzazione proposte dai servizi provinciali competenti nelle materie dei beni culturali, degli archivi e delle attività culturali. 2. Per il perseguimento delle proprie finalità il Museo svolge le seguenti attività: a) promuove l incremento del patrimonio culturale provinciale rientrante nelle proprie competenze istituzionali attraverso acquisti, depositi, lasciti, donazioni; b) cura la gestione dei beni culturali messi a disposizione dalla Giunta Provinciale o da altri soggetti, prov-

4 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 22/05/2012 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 22/05/ vedendo alla loro conservazione e promuovendone la pubblica fruizione e la valorizzazione attraverso apparati espositivi, mostre temporanee, attività educative, di ricerca e altre iniziative culturali dedicate ai diversi pubblici e a platee diversificate; c) concorre alla formazione del sistema informativo dei beni culturali mediante l inventariazione e la catalogazione dei beni, nonché la loro documentazione grafica e fotografica e utilizzabilità mediante sistemi informativi; d) sviluppa lo studio, la ricerca, la documentazione e l informazione nei settori di propria competenza; e) assicura la fruizione dei beni culturali messi a disposizione attraverso l esposizione permanente; f) organizza incontri, seminari, convegni e corsi di formazione e di aggiornamento nei settori di propria competenza per le diverse categorie di pubblico e per il personale della scuola; g) sostiene la partecipazione dei volontari all attività del Museo e favorisce l accessibilità di tutte le categorie di cittadini; h) collabora e partecipa ad iniziative di altri soggetti pubblici e privati; i) partecipa alla promozione del territorio locale anche in riferimento al turismo; j) cura la produzione di pubblicazioni scientifiche, saggi e prodotti educativi; k) cura la gestione della biblioteca specializzata, l archivio, la fototeca, la mediateca; l) collabora con istituzioni e enti analoghi a livello locale, nazionale e internazionale; m) aderisce, nelle modalità previste dalla normativa, a formule di gestione associata con altri musei, in aggregazione territoriale o tematica; n) cura e gestisce lo studio, l esposizione e la valorizzazione dei beni archeologici messi a disposizione dalla Provincia conservati presso il Castello del Buonconsiglio e il Castello di Stenico, nonché la valorizzazione, mediante intese con la competente struttura provinciale, di altri luoghi espositivi e siti archeologici indicati dalla Giunta Provinciale, fatte salve le competenze della sovrintendenza preposta ai beni archeologici. Nota all articolo 2 - CAPO II L articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 4-62/Leg. (Museo delle Scienze), viene riformulato come di seguito riportato: 1. Il Museo è un ente pubblico non economico, senza fini di lucro, istituito per operare con gli strumenti e i metodi della ricerca scientifica con lo scopo di indagare, informare, dialogare e ispirare sui temi della natura, della scienza e del futuro sostenibile. Per il perseguimento delle proprie finalità il Museo: a) si riconosce nella definizione ICOM di Museo; b) si impegna mediante il proprio personale nella ricerca scientifica rivolta all ambiente e agli ecosistemi; c) collabora nel campo della ricerca con istituti universitari, con organismi di ricerca e associazioni scientifiche; d) incrementa le proprie collezioni mediante acquisti, lasciti e donazioni; e) provvede all inventariazione e catalogazione delle collezioni scientifiche; f) cura la gestione dei beni culturali costituenti il proprio patrimonio o messi a disposizione, provvedendo alla loro conservazione e promuovendone il pubblico godimento attraverso apparati espositivi, mostre temporanee, attività educative e altre iniziative culturali dedicate alle diverse tipologie di utenza; g) opera mediante apparati di mediazione culturale che favoriscano un approccio informale, ludico, partecipato, interattivo con la scienza e le sue applicazioni tecnologiche; h) sostiene la partecipazione dei volontari all attività del museo e favorisce l accessibilità di tutte le categorie di cittadini; i) sviluppa azioni di educazione e per l apprendimento informale, anche mediante la ricerca nel settore educativo-pedagogico; j) promuove la consapevolezza sul patrimonio naturale e favorisce l impegno per la conservazione della natura e dell ambiente; k) sostiene la conoscenza e la consapevolezza sulla cultura tecnico-scientifica e sul suo ruolo nella società; l) favorisce l apprendimento del metodo scientifico e diffonde il sapere scientifico come orientamento agli studi e come possibile professione; m) concorre alla formazione permanente del pubblico e all aggiornamento del personale scolastico; n) collabora con enti locali e territoriali con le proprie competenze nel rapporto ricerca-interpretazione; o) opera per divenire un centro di riferimento per la museologia scientifica; p) partecipa alla promozione del territorio locale; q) cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative; r) apre al pubblico la biblioteca specializzata e la mediateca.

5 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 22/05/2012 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 22/05/ Nota all articolo 3 - CAPO III L articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 5-63/Leg. (Museo degli usi e costumi della gente trentina), viene riformulato come di seguito riportato: 1. Il Museo è un ente pubblico non economico, senza fini di lucro, istituito dalla Provincia quale centro di conservazione e di cultura nel campo etnografico per: a) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia, alla economia, ai dialetti, al folclore, ai costumi ed usi in senso lato della gente trentina; b) promuovere e pubblicare studi e ricerche a carattere etnologico; c) promuovere la conservazione degli usi, costumi e tecnologie che sono patrimonio della gente trentina; d) contribuire alla diffusione della conoscenza degli usi e costumi della gente trentina in ogni forma e in collaborazione con i diversi soggetti del territorio; e) collaborare alla realizzazione di iniziative promosse dalla Provincia o dai comuni; f) organizzare attività didattiche e di ricerca per scuole di ogni ordine e grado; g) collaborare nel campo della ricerca con istituti universitari. 2. Per il perseguimento delle proprie finalità il Museo svolge le seguenti attività: a) incrementa le proprie collezioni attraverso acquisti, lasciti e donazioni nonché attraverso il prestito temporaneo di beni, sia a titolo oneroso che gratuito; b) cura la gestione dei beni culturali di carattere demoetnoantropologico (DEA) costituenti il proprio patrimonio o messi a disposizione, provvedendo alla loro conservazione e promuovendone il pubblico godimento attraverso apparati espositivi, mostre temporanee, attività educative, di ricerca e altre iniziative culturali dedicate ai diversi pubblici; c) cura l inventariazione e la catalogazione dei beni predetti, nonché la loro documentazione e utilizzabilità mediante sistemi informativi; d) sviluppa lo studio, la ricerca, la documentazione e l informazione in ambito etnografico; e) assicura la fruizione dei beni posseduti attraverso l esposizione permanente, prevedendo inoltre la rotazione delle opere in deposito; f) organizza mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento; g) sviluppa azioni di educazione e per l apprendimento informale, anche mediante la ricerca nel settore educativo - pedagogico; h) concorre alla formazione permanente dei cittadini e all aggiornamento del personale scolastico; i) sostiene la partecipazione dei volontari all attività del museo e favorisce l accessibilità di tutte le categorie di cittadini; j) collabora con enti locali e territoriali con le proprie competenze scientifiche, museologiche e di interpretazione culturale; k) opera per divenire un centro di riferimento per la museologia di livello internazionale; l) partecipa alla promozione del territorio locale anche in riferimento al turismo; m) cura la formazione permanente del proprio personale; n) partecipa ad iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati; o) cura la produzione di pubblicazioni scientifiche, saggi e prodotti educativi; p) apre al pubblico la biblioteca specializzata, l archivio, la fototeca, la mediateca; q) promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni; r) collabora con istituzioni e enti analoghi e livello locale, nazionale e internazionale; s) aderisce, nelle modalità previste dalla normativa, a formule di gestione associata con altri musei, in aggregazione territoriale o tematica. Nota all articolo 4 - CAPO IV L articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 6-64/Leg. (Museo d arte moderna e contemporanea), viene riformulato come di seguito riportato: 1. Il Museo è ente pubblico non economico, senza fini di lucro, istituito allo scopo di custodire, conservare, valorizzare e promuovere lo studio e la conoscenza dell arte moderna e contemporanea. 2. Per il perseguimento delle proprie finalità il Museo svolge le seguenti attività: a) incrementa le proprie collezioni attraverso acquisti, lasciti e donazioni, nonché attraverso il prestito temporaneo di beni, sia a titolo oneroso che gratuito;

6 Bollettino Ufficiale n. 21/I-II del 22/05/2012 / Amtsblatt Nr. 21/I-II vom 22/05/ b) cura la gestione dei beni culturali costituenti il proprio patrimonio o messi a disposizione, provvedendo alla loro conservazione e promuovendone il pubblico godimento attraverso iniziative espositive, attività didattiche e di ricerca e altre iniziative culturali; c) cura l inventariazione e la catalogazione dei beni, nonché la loro documentazione fotografica e video; d) sviluppa, a partire dalle collezioni, lo studio, la ricerca, la documentazione e l informazione; e) assicura la fruizione dei beni posseduti attraverso la relativa esposizione; f) organizza mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento; g) partecipa ad iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati; h) svolge attività educative, formative e didattiche volte alla comprensione ed alla conoscenza delle manifestazioni ed espressioni artistiche moderne e contemporanee anche relativamente all aggiornamento del personale scolastico; i) sostiene la partecipazione dei volontari all attività del Museo; j) cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative; k) gestisce la biblioteca specializzata, l archivio, la fototeca, la mediateca; l) promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni; m) partecipa alla promozione del territorio locale anche con riferimento allo sviluppo turistico; n) collabora con istituzioni ed enti analoghi a livello locale, nazionale e internazionale; o) aderisce, nelle modalità previste dalla normativa, a formule di gestione associata con altri musei, in aggregazione territoriale o tematica.

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