Anno 2013 N. RF215. La Nuova Redazione Fiscale BENI IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMENTI SOCI IL MODELLO

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1 Anno 2013 N. RF215 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 8 OGGETTO RIFERIMENTI CIRCOLARE DEL 27/09/2013 BENI IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMENTI SOCI IL MODELLO PROVV. ENTRATE N DEL 02/08/2013 E N DEL 02/08/2013 ART. 2, CO. DA 36-TERDECIES A 36-DUODEVICIES, DL N. 138/2011 Sintesi: con la recente emanazione di 2 appositi provvedimenti, l Agenzia, ha stabilito: - modalità e termini di presentazione della comunicazione relativa ai beni dell impresa concessi in godimento a soci/ familiari dell imprenditore; - l invio anche dei dati relativi ai finanziamenti o capitalizzazioni effettuati dai soci/ familiari dell impresa. Tuttavia, in entrambi i casi, la comunicazione va presentata: - a regime, entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento ovvero sono stati ricevuti i finanziamenti/capitalizzazioni; - per i beni in godimento nel 2012 ovvero per i finanziamenti/capitalizzazioni ricevuti nel 2012, entro il prossimo 12/12/2013. COMUNICAZIONE BENI A SOCI/FAMILIARI Come noto, il DL 138/2011 (cd Manovra di Ferragosto ) ha introdotto specifiche disposizioni al fine di contrastare l intestazione fittizia dei beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell imprenditore. In particolare la concessione in godimento di un bene aziendale senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato comporta: per l utilizzatore (ditta individuale/socio o loro familiare) per l impresa concedente (ditta individuale / società) COMUNICAZIONE la tassazione di un reddito diverso ai fini IRPEF quale differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene l indeducibilità dal reddito imponibile dei costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento Al fine di consentire un attività di controllo, per i beni in godimento: l impresa concedente (società/ditta individuale) ovvero, l utilizzatore (imprenditore individuale/socio/familiare) devono inviare alle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai suddetti beni (quali tipologia di bene, dati del contratto, durata concessione, corrispettivo e valore di mercato). SOGGETTI INTERESSATI CONCEDENTE Sono interessati dalla nuova disposizione i seguenti soggetti, purché residenti: imprenditore individuale società cooperative SOGGETTI INTERESSATI società di persone (Snc e Sas) società di capitali (Srl e Spa) stabili organizzazioni di società non residenti associazioni per i beni relativi alla sfera commerciale

2 Redazione Fiscale Info Fisco 215/2013 Pag. 2 / 8 ECCEZIONE : restano escluse dalla disciplina in esame le società semplici. UTILIZZATORE Rientrano, invece, tra gli utilizzatori, coloro che beneficiano dei beni relativi all impresa nella propria sfera privata; si tratta, in particolare: dei soci di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale dei familiari di soci di società ed enti associativi privati residenti che svolgono attività commerciale dei soggetti che utilizzano nella propria sfera personale beni della propria impresa commerciale residente dei familiari (art. 5 Tuir) dell imprenditore individuale residente N.B.: non rileva se tali soggetti siano fiscalmente residenti in Italia o meno. La comunicazione va, quindi, effettuata anche per i beni concessi in godimento dall'impresa: ai soci, o familiari di questi ultimi ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. Soggetti diversi da persone fisiche: restano esclusi i soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso, e cioè le società commerciali (di persone o di capitali). AMBITO OGGETTIVO Sono interessati dall obbligo di comunicazione i seguenti beni dell impresa: beni strumentali beni-merce immobili-patrimonio In particolare, secondo la CM 24/2012, si considerano relativi all impresa: per l imprenditore individuale: i beni indicati nell inventario (art. 65 Tuir) per le società (di persone e capitali): tutti i beni ad esse appartenenti per le società di fatto: i beni-merce ed i beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati come strumentali per l esercizio dell impresa. TITOLO DEL POSSESSO DA PARTE DELL'IMPRESA: non rileva a quale titolo l'impresa detenga il bene concesso in uso al socio/familiare; pertanto, come precisato dalla CM 24/2012 ai fini in esame, vanno considerati tutti i beni di cui l impresa ha conseguito la disponibilità : - posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale (usufrutto, ecc.) - detenuti in locazione o in leasing - ricevuti in comodato. Sul punto, il recente provvedimento delle Entrate, precisa che la comunicazione va effettuata: per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, qualora ne permanga l utilizzo nell anno di riferimento della comunicazione. Esempio1 I beni concessi in godimento nel 2011 devono essere oggetto di comunicazione 2012 soltanto se l utilizzo permane nel 2012.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 215/2013 Pag. 3 / 8 OPERAZIONI ESCLUSE DALLA DISCIINA Non sono soggetti alla particolare disciplina (e dunque non sono oggetto di comunicazione) le seguenti concessioni in godimento: AMMINISTRATORI (1) SOCI LAVORATORI (1) DITTA INDIVIDUALE (1 E 2) ENTI NON COMMERCIALI ALLOGGI COOPERATIVE BENI USO PUBBLICO FINANZIAMENTI CAT. ALTRO ESCLUSIONI SOGGETTIVE (PER QUALSIASI BENE) qualsiasi bene concesso agli amministratori (configura un fringe benefit) qualsiasi bene concesso al socio lavoratore dipendente o co.co.pro. (configura un fringe benefit) qualsiasi bene concesso all imprenditore individuale i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali gli alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci ESCLUSIONE OGGETTIVE i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore: inclusi nella categoria altro del tracciato record, ossia i beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili di valore non superiore ad (al netto dell iva) Sono quindi esclusi, ad es. i telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc. (1) Familiari: non è chiaro se l utilizzo del bene da parte del familiare di tali oggetti: faccia rientrare nell ambito della disciplina la concessione in godimento (reddito diverso in capo al familiare utilizzatore e indeducibilità dei costi in capo all impresa) debba comunque configurare un fringe benefit in capo all amministratore/socio lavoratore (con contestazione dell omessa tassazione in busta paga del reddito in natura ex art. 51 Tuir). (2) Imprenditore individuale: non è del tutto chiaro se sia escluso dall obbligo di comunicazione (v. oltre il commento ai soggetti utilizzatori nel paragrafo riferito alla compilazione del modello) TERMINI DI PRESENTAZIONE Con il Provvedimento dispone che la comunicazione va effettuata: a regime: entro il 30/04 dell anno successivo a quello in cui i beni sono concessi in godimento per il 2012: entro il 12/12/2013 utilizzando le consuete modalità telematiche (Fisconline/Entratel), direttamente o tramite un intermediario abilitato. BENI IN GODIMENTO AI SOCI/FAMILIARI 2012 PRESENTAZIONE ENTRO IL 12/12/2013 (IN LUOGO DEL 15/10)

4 Redazione Fiscale Info Fisco 215/2013 Pag. 4 / 8 COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI SOCI / FAMILIARI Per quanto riguarda i finanziamenti o capitalizzazioni dei soci, il Provv. n /2013 dispone che l obbligo di comunicazione: soggetti: riguarda la sola concessione all impresa (e non viceversa) di finanziamenti e/o capitalizzazioni (versamenti c/capitale) oggetto: riguarda i finanziamenti/capitalizzazioni: effettuati a decorrere dal 2012 (non vanno comunicati se effettuati antecedentemente) se nell anno di riferimento: - l ammontare complessivo dei versamenti risulta su base annua - riferiti distintamente ai finanziamenti ed alle capitalizzazioni. Nota: si deve ritenere che la data di effettuazione del finanziamento/capitalizzazione vada riferita alla data della perdita della disponibilità delle somme da parte del socio/familiare. Esempi: rileva la data dell ordine di bonifico o data di consegna dell assegno nelle mani dell amministratore. ANTE 2012 EFFETTUATI DAI SOCI FINANZIAMENTI / VERSAMENTI C/CAPITALE DAL 2012 NO < Esempio2 NO SI RESTITUITI AI SOCI NO A FAVORE DEI SOCI (O DA ESSI RESTITUITI) Mario Rossi è socio di capitale della Alfa Srl. In relazione alle esigenze della società, e gli ha proceduto ad effettuare le seguenti operazioni nei confronti della Srl: nel 2009 e 2011: versamenti per complessivi : non vanno comunicati in quanto effettuati prima del 1/01/2012, indipendentemente dalla natura del versamento nel 2012 ha versato: al 10/12/2012: quale finanziamento infruttifero, restituiti al 15/12/2012 per (la voce D.3 Debiti verso altri del bil. UE riporta l importo di 2.000) al 30/04/2012: quale versamento c/capitale (copertura della perdita d esercizio di : la voce A.VII Altre riserve del bil. UE riporta la somma di 500). Con riferimento a queste ultime operazioni, si ritiene che la società: debba comunicare il finanziamento di (non rilevando la restituzione, e dunque il fatto che il saldo al 31/12 sia < ) non sia tenuta a comunicare il versamento c/capitale (non dovendosi esso cumulare, per la verifica del limite di 3.600, con i finanziamenti effettuati). NO Esempio3 Caio è socio della Beta Srl. In seguito ad intervenute esigenze del socio, nel 2012 la società ha proceduto: a restituire il finanziamento di ricevuto negli anni passati dal socio a finanziare il socio per ulteriori , con finanziamento fruttifero. Si ritiene che la società non debba comunicare alcunché, considerato che si tratta di operazioni non riferite alla concessione all impresa di un finanziamento/capitalizzazione.

5 Redazione Fiscale Info Fisco 215/2013 Pag. 5 / 8 OPERAZIONI GIÀ COMUNICATE ALL ANAGRAFE TRIBUTARIA ESONERO Tra le motivazioni al Provvedimento, l Agenzia, nel richiamare l art. 7 c. 12 Dpr 605/73, chiarisce che la comunicazione non riguarda i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l Amministrazione finanziaria sia già in possesso. Provv. n /2013 art. 3.1: Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di cui al punto 2.2 i dati relativi agli apporti, già in possesso dell Amministrazione finanziaria. Ciò comporta che: non vanno comunicati i finanziamenti/versamenti conto capitale effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata: non vanno comunicati (es: in occasione di un verbale di assemblea straordinaria in cui i soci ricapitalizzano la società) dubbio: non è chiaro se l esonero vada esteso ai finanziamenti oggetto di registrazione. Si ricorda che, in assenza di atto pubblico/scrittura privata autenticata: - finanziamenti: se non effettuati per corrispondenza, vi è l obbligo di assolvere l imposta di registro del 3% nel termine fisso di 20 gg - versamenti in c/capitale: non sono obbligati alla registrazione (che è solo facoltativa). TERMINI DI PRESENTAZIONE Con il Provvedimento dispone che la comunicazione va effettuata: a regime: entro il 30/04 dell anno successivo a quello in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni per il 2012: entro il prossimo 12/12/2013 FINANZIAMENTI SOCI/FAMILIARI 2012 PRESENTAZIONE ENTRO IL 12/12/2013 (IN LUOGO DEL 15/10) COMPILAZIONE DEL MODELLO PER GODIMENTO BENI / FINANZIAMENTI DEI SOCI Nonostante gli adempimenti riferiti al godimento dei beni e dai finanziamenti concessi dei soci siano disciplinati da 2 diversi Provvedimenti dell Agenzia, il modello di comunicazione allegato è identico. Il modello deve fornire: frontespizio: i dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione (concedente o utilizzatore) e che assume l'impegno alla trasmissione telematica quadro BG: i seguenti dati: BG01 BG02 BG03 BG04 - BG08 BG09 e BG10 soggetto che concede o utilizza il bene informazioni circa l utilizzo del bene dati della concessione del bene / finanziamento / capitalizzazione dati del bene corrispettivo relativo al ben /finanziamenti e capitalizzazioni

6 Redazione Fiscale Info Fisco 215/2013 Pag. 6 / 8 GODIMENTO AI SOCI ESEMPIO1: il sig. Mario Rossi è socio di capitale (non amministratore, né lavoratore subordinato) della Alfa Srl. Fin dal 2011 è autorizzato ad utilizzare una vettura aziendale per fini privati (nelle ore serali e durante i fine settimana). La società effettua la comunicazione. FRONTESPIZIO : soggetto è l utilizzatore 2: il soggetto è il concedente X 1 2 G FRATELLI ROSSI SRL VIA VERONA N. 101 QUADRO BG - SOGGETTO CHE UTILIZZA IL BENE E: Imprenditore individuale F : Società di persone G : Società di capitali H: Società cooperative I : Stabili Org. di società non residenti MRARSS66P21L378W 1 A TN ROSSI MARIO M 21/09/1966 TRENTO TN A: socio di capitale (N.B.: non amministratore né dipendente) B: familiare dell imprenditore individuale C: imprenditore individuale (*) D: familiare di soci Familiari: individua il soggetto che dovrà dichiarare un reddito diverso

7 Redazione Fiscale Info Fisco 215/2013 Pag. 7 / 8 (*) Dubbio - imprenditore individuale: non è chiaro se il riferimento a tale soggetto sia stato previsto: solo in presenza di utilizzo del bene da parte di un suo familiare (al fine, quindi, di poterlo collegare con l attività di impresa) per estendere la disciplina del godimento anche all utilizzo privato di beni aziendali della ditta individuale. In tal senso pare deporre la CM 36/2012; è contraria la dottrina, nel presupposto che: - non si può configurare un corrispettivo data la coincidenza del soggetto concedente ed utilizzatore - nella maggior parte dei casi (es: autovetture) è già previsto uno specifico regime fiscale. INFORMAZIONI CIRCA L UTILIZZO DEL BENE Da compilare se l utilizzo non si è protratto per l intero 2012 X Le 3 caselle sono alternative DATI RELATIVI AI BENE DATI DEL BENE (Dati riferiti ai finanziamenti) 1/01/ /12/2012 X Le 3 caselle sono alternative X WVWZZZ1JZ2U Date obbligatorie: si ritiene pertanto indicare l intero anno solare (se non previsto diversamente) non sussiste l obbligo per i beni diversi da quelli precedenti di valore < (al netto CORRISPETTIVO DEL GODIIMENTO E SUO VALORE DI MERCATO Campo obbligatorio (indicato zero) N.B.: il campo fa riferimento al corrispettivo versato ; tuttavia il riferimento è atecnico, dovendosi fare riferimento al corrispettivo pattuito (anche se non pagato nel 2012) Autoveicoli: 30% della Tariffa ACI per percorrenza di km Immobili: canoni di locazione mediamente praticati per unità analoghe per mq e pregio Imbarcazioni: canoni di locazione mediamente praticati per unità analoghe

8 Redazione Fiscale Info Fisco 215/2013 Pag. 8 / 8 FINANZIAMENTI SOCI ESEMPIO2: si presenta la compilazione del modello riferita all Esempio2 riportato in precedenza. FRONTESPIZIO La compilazione è del tutto analoga al caso precedente. Qualifica : considerato che è obbligatoria l indicazione della qualifica (oltre che del tipo soggetto) nell ambito del frontespizio (soggetto che procede alla comunicazione) e del quadro BG (socio che ha proceduto ad effettuare il finanziamento/capitalizzazione), si deve ritenere che le relative codifiche vadano così riferite: 1: socio o suo familiare (cioè il soggetto finanziatore) 2: società (cioè il soggetto finanziato). QUADRO BG DATI DEL FINANZIAMENTO/ CAPITALIZZAZIONE 10/12/2012 (Dati riferiti al godimento dei beni) CORRISPETTIVO E FINANZIAMENTI/CAPITALIZZAZIONI Si ritiene riguardino i soli importi versati nel 2012 (rispettivamente a titolo di finanziamento e in c/capitale), potendo pertanto differire dai valori in contabilità X

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