Contratto di Assicurazione Tutela Legale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Contratto di Assicurazione Tutela Legale"

Transcript

1 Contratto di Assicurazione Tutela Legale

2 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa di Filo diretto, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l anno, telefonando: dall Italia al NUMERO VERDE dall estero al numero Saranno richieste le seguenti informazioni: Nome e Cognome Numero di polizza Motivo della chiamata Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi Filo diretto è impegnata da sempre a fornire ai propri clienti la massima qualità nei prodotti e nei servizi. Per fare questo il suo contributo è prezioso: non esiti a comunicarci i suoi suggerimenti o a segnalarci aree di miglioramento all indirizzo mail suggerimenti@filodiretto.it

3 NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI Nota Informativa Tutelami Mod ed // Ultimo aggiornamento 30/09/2010 Ai sensi dell art. 185 del Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n. 209 ed in conformità al Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salva la facoltà del contraente di concordare con l Impresa la redazione in altra lingua. A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1) Informazioni generali Denominazione sociale, forma giuridica dell Impresa e Sede Legale Il contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A., capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Italia, Agrate Brianza (MB) Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso n. 14, Tel mail: assicurazioni@filodiretto.it Eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al contraente/assicurato da parte dell Impresa e pubblicate sul sito internet aziendale: Autorizzazione all esercizio delle assicurazioni Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell Industria del Commercio e dell Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1993 n. 258). Iscritta alla Sez. I dell Albo delle imprese al n ) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Le informazioni relative alla situazione patrimoniale dell Impresa, così come previste dal Reg. Isvap n. 35 del 26 maggio 2010, sono indicate nell apposito documento riepilogativo allegato alla scheda di polizza. Per ogni aggiornamento relativo allo stato patrimoniale ed ogni modifica delle norme contenute nel presente Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito internet dell Impresa B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è stipulato con previsione di tacito rinnovo per un anno e così successivamente. Avvertenza: il contraente/assicurato potrà disdire il contratto, mediante lettera raccomandata spedita alla sede di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta, per la quale il contraente/assicurato non sosterrà alcun onere aggiuntivo, verranno meno gli effetti del contratto, così come previsto dalle norme vigenti. Si rinvia all articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato Durata del contratto Tacito Rinnovo delle norme comuni a tutte le garanzie per gli aspetti di dettaglio. 1 di 5

4 3) Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto Tutelami presenta una serie di garanzie preposte al rimborso delle spese legali attinenti sia alla sfera professionale che personale. È infatti disponibile la tutela legale destinata alle aziende, ai professionisti ed anche alle attività riguardanti la sfera extraprofessionale. A ciò si aggiunge la tutela legale per le controversie legate alla circolazione dei veicoli e, per le imprese, la tutela riguardante gli adempimenti necessari per il recupero dei punti della patente dei dipendenti e dei collaboratori. È prevista infine anche la copertura a favore dei proprietari di immobili e del condominio. Si rammenta come le coperture effettivamente acquistate verranno indicate all interno della polizza sottoscritta (c.d. scheda di polizza), condizione peraltro essenziale per l operatività delle stesse. Avvertenza: le coperture assicurative previste sono soggette a limitazioni ed esclusioni ovvero a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Si rinvia all articolo delle condizioni di assicurazione rubricato Esclusioni per le esclusioni generali, valide per tutte le sezioni, ed agli articoli rubricati Rischi esclusi per gli aspetti di dettaglio propri delle esclusioni tipiche di ciascuna delle sezioni nelle quali è articolato il contratto. Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede l applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali, meglio definiti nel glossario presente nelle Condizioni di Assicurazioni, nella misura risultante dalla scheda di polizza e con le seguenti modalità: Franchigia: a prescindere dall ammontare del danno indennizzabile patito dall assicurato a seguito del sinistro, un importo predeterminato in numero assoluto rimane a carico dell assicurato (es: Euro 250,00); Scoperto: a prescindere dall ammontare del danno indennizzabile patito dall assicurato a seguito del sinistro, una percentuale predeterminata rimane a carico dell assicurato (es: 10% del danno); Massimale: a prescindere dall ammontare del danno indennizzabile patito dall assicurato a seguito del sinistro, l indennizzo corrisposto dall Impresa non potrà eccedere la somma di denaro predeterminata (es: Euro ,00) 4) Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenza: qualora l assicurato svolga dichiarazioni false o reticenti in merito alle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, queste potrebbero comportare effetti in ordine alla prestazione resa dall Impresa. Si rinvia all articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio per gli aspetti di dettaglio. 5) Aggravamento e diminuzione del rischio L assicurato dovrà dare comunicazione scritta a mezzo racc. AR di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia agli articoli delle Condizioni di Assicurazione rubricati Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Aggravamento o diminuzione del rischio per gli aspetti di dettaglio. A titolo esemplificativo e non esaustivo si può indicare la seguente ipotesi che concorre alla modificazione del rischio; nel caso delle aziende, la modifica della tipologia di attività svolta. 6) Premio Per aderire al contratto l assicurato dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, e sarà dovuto per intero anche nel caso di frazionamento del premio in più rate, con relativa applicazione di un onere aggiuntivo del 3%. 2 di 5

5 L Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo bonifico, assegno bancario/circolare, contanti nei limiti delle norme valutarie, di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5 ed ogni altro mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall eventuale intermediario comunque inteso. 7) Rivalse Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di rivalsa in capo all Impresa, ovvero la possibilità per l'assicuratore di rivalersi verso i terzi responsabili del danno, dopo la liquidazione dello stesso. L assicurato dovrà avere cura di verificare gli aspetti di dettaglio nell articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato Rinvio alle norme di legge. 8) Diritto di recesso Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di recesso in capo al contraente/assicurato, all Impresa ovvero ad entrambi. L assicurato dovrà avere cura di verificare nell articolo di riferimento, rubricato Recesso in caso di sinistro, i termini e le modalità per l esercizio di tale diritto. 9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art del Codice Civile i diritti dell assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro di questi azione. Si richiama l attenzione del contraente/assicurato sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo. 10) Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. Filo diretto Assicurazioni S.p.A. applica al contratto che sarà stipulato la Legge Italiana. Resta comunque ferma l applicazione di norme imperative del diritto italiano. 11) Regime fiscale Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge in ordine al presente contratto sono a carico del contraente/assicurato. C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12) Sinistri Liquidazione dell Indennizzo Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro, il mancato rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Il contratto di assicurazione, altresì, potrà prevedere eventuali costi in capo all assicurato, all Impresa ovvero ad entrambi per la ricerca e la stima del danno. L assicurato dovrà avere cura di verificare negli articoli di riferimento, gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative. 3 di 5

6 13) Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all Ufficio Reclami di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Centro Direzionale Colleoni Via Paracelso, Agrate Brianza (MB) Fax e mail: reclami@filodiretto.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Impresa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 14) Arbitrato Avvertenza: il presente contratto assicurativo potrà prevedere ove espressamente regolamentato all interno del dettato normativo la possibilità per l assicurato e/o per l Impresa di ricorrere alla procedura arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all Autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti. Nel testo che segue si intende per: GLOSSARIO ADDETTO/I titolare, socio/i, dipendente, i familiari collaboratori, agenti e rappresentanti, consulenti, procuratori; ARBITRATO istituto in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l'autorità Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti I interpretazione o l esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale composto da due periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro; ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione; ASSICURATO il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; C.D.A. Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private); C.D.S. Codice della Strada; CONTRAENTE il soggetto che stipula l assicurazione; DANNO EXTRACONTRATTUALE danno conseguente a fatto illecito. Non presume l esistenza di alcun rapporto contrattuale; DIRITTO REALE Diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso di diritto di proprietà ovvero disponibilità limitata nel caso di diritto di usufrutto), e conseguenti oneri doveri per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso; ILLECITO AMMINISTRATIVO DEPENALIZZATO fatto che per la legge non costituisce più reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione; IMPRESA Filo diretto Assicurazioni S.p.A.; IMPUTAZIONE COLPOSA per reato commesso con negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza leggi e regolamenti (artt. 42 e 43 Codice Penale); IMPUTAZIONE DOLOSA per reato volontariamente commesso (artt. 42 e 43 Codice Penale); MASSIMALE la somma entro la quale l Impresa risponde per ogni sinistro; POLIZZA il documento che prova l assicurazione; PREMIO la somma dovuta all Impresa; REATO violazione di norme penali distinte a seconda della specie di pena prevista dall ordinamento (art. 17 c.p.): 4 di 5

7 DELITTO violazione per la quale è prevista la pena dell ergastolo, della reclusione e della multa; CONTRAVVENZIONE per la quale è prevista la pena dell arresto e dell'ammenda; REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA sanzione amministrativa accessoria adottata dall'autorità Competente che comporta la indisponibilità definitiva del documento di guida; RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA prevede la effettiva indisponibilità del documento di guida da parte del suo titolare. Viene operato dall'agente accertatore, nell'ipotesi di violazione di norma del CdS oppure quale conseguenza dell ordinanza prefettizia di sospensione. SANZIONE AMMINISTRATIVA provvedimento dell'autorità Amministrativa Giudiziaria conseguente alla violazione di disposizioni generali. PECUNIARIA pagamento di una somma di danaro; ACCESSORIA sanzioni diverse, quali la sospensione, revoca, destituzione, confisca, sequestro, fermo o blocco SCHEDA DI POLIZZA L esemplare della polizza, ove verificare quali sono le garanzie effettivamente operanti; SINISTRO l insorgere della controversia per la quale è prestata l assicurazione; SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA sanzione amministrativa accessoria prevista dal Codice della Strada e comporta la indisponibilità temporanea del documento di guida, a seguito di incidente stradale quando il Prefetto ritenga sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del conducente, oppure per violazioni di norme del CdS; SPESE DI GIUSTIZIA PENALE spese del procedimento, dovute allo stato dal condannato (art. 535 c.p.p. comma 1); SPESE DI SOCCOMBENZA spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile; TERZO di norma non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti dell assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; TRANSAZIONE accordo con il quale le Parti, con reciproche concessioni, definiscono un contenzioso, anche giudiziale; TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE Tutta l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice; VERTENZA AMMINISTRATIVA contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico la cui decisione è demandata in sede giudiziale all'autorità Amministrativa competente: T.A.R. o Consiglio di Stato; VERTENZA CONTRATTUALE controversia inerente l'esistenza, la validità o l'esecuzione di patti, accordi, contratti conclusi tra le Parti, anche verbalmente, con conseguente inadempimento delle relative obbligazioni; VITA PRIVATA attività extraprofessionale; Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante legale Ing. Gualtiero Ventura 5 di 5

8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELAMI Condizioni di Assicurazione Tutelami Mod ed Ultimo aggiornamento 30/09/2010 ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE L Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L'assicurazione, pertanto, è prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall assicurato per: a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n: 28/2010; b) il Consulente Tecnico d Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP); c) l intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell'assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice; e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazione (escluso Filo diretto Assicurazioni Spa), atte a riconoscere il diritto dell assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000,00; f) le transazioni preventivamente autorizzate dall Impresa; g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti; h) l intervento di un avvocato domiciliatario per giudizi civili di valore superiore a euro 3.000,00 nel caso in cui il legale prescelto dall assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l Impresa corrisponderà a quest ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell assicurato. L Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, anche le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale). ART. 2 ESCLUSIONI Sono esclusi dalla garanzia: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere; b) gli oneri fiscali; c) le spese, competenze ed onorari attinenti a controversie di recupero del credito, intendendo per tali sia le ipotesi in cui l assicurato rivesta la qualifica di creditore sia l ipotesi in cui sia soggetto passivo della controversia (debitore); d) le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria; e) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'assicurato; f) le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni; g) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da compravendita e/o permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati; h) le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione; i) le spese, competenze ed onorari per controversie nei confronti di Filo diretto Assicurazioni S.p.A.; j) le spese, competenze ed onorari per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell ambito dello stesso contratto); k) le tasse di registro; ART. 3 LIMITI TERRITORIALI L'assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili: 1 di 18

9 a) per vertenza di natura extracontrattuale e penale: Europa, compreso Paesi del bacino del Mediterraneo; b) per vertenza di natura contrattuale: Paesi UE, Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino; c) circolazione veicoli e ritiro sospensione patente: vedi condizioni particolari. ART. 4 COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE Limitatamente al caso in cui l assicurato debba rispondere per danni arrecati a Terzi o sia convenuto in giudizio in sede civile, l assistenza legale viene prestata dalla Compagnia di assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell art. 1917, terzo comma del Codice Civile. Pertanto l Impresa non sarà tenuta ad alcun intervento se non ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla Compagnia di assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile. In mancanza di copertura per responsabilità civile con altra compagnia, la polizza opera a primo rischio, nei limiti del massimale stabilito. ART. 5 INSORGENZA DEL SINISTRO DECORRENZA DELLA GARANZIA Ai fini dell operatività della presente polizza, il momento di insorgenza del sinistro deve essere inteso così come appresso: a. in ambito penale: giorno di commissione del reato; b. in ambito civile contrattuale: momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti contrattuali; c. in ambito civile extracontrattuale: giorno in cui si verifica l evento dannoso; La garanzia decorre: a. in ambito penale: dalle ore del giorno di decorrenza della polizza; b. in ambito civile contrattuale: al termine di un periodo di carenza pari a novanta giorni; c. in ambito civile extracontrattuale: dalle ore del giorno di decorrenza della polizza; Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni e/o procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento o fatto nei quali siano coinvolti uno o più assicurati, il sinistro è unico a tutti gli effetti. Garanzia postuma: la garanzia è operante per sinistri insorti nel periodo di assicurazione purché sia stato dato all Impresa l avviso di sinistro entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto. ART. 6 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all Impresa. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art del Codice Civile. Unitamente alla denuncia l'assicurato è tenuto a fornire all Impresa tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'assicurato deve trasmettere all Impresa, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: tutelami@filodiretto.it Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Centro Direzionale Colleoni Ufficio Tutela Legale via Paracelso, Agrate Brianza (MB) contattando il numero ovvero il numero verde ovvero via fax al numero o via posta elettronica all indirizzo e mail: tutelami@filodiretto.it. 2 di 18

10 ART. 7 GESTIONE DEL SINISTRO L assicurato, dopo avere fatto all Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio ovvero hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l Impresa comunicherà proprio benestare e l Assicurato procederà alla nomina. L Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 585/94 e successive modificazioni. L'assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell Impresa (che dovrà pervenire all'assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria relativi al sinistro regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all Impresa. In caso di controversia fra il Contraente ed altre persone assicurate, la garanzia è operante a favore del Contraente. In caso di disaccordo tra l'assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione potrà essere demandata ad un Arbitro nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ART. 8 SCELTA DEL LEGALE Qualora non sia possibile definire la controversia in sede stragiudiziale, ovvero in caso di conflitto d interessi tra l Impresa e l Assicurato, quest ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove l assicurato ha il proprio domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all Impresa. La procura al Legale designato dovrà essere rilasciata dall Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. ART. 9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60mo giorno dal pagamento o rifiuto alla prestazione e/o indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell Assicurato; il recesso da parte dell Impresa ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso esercitato dall Impresa, quest ultima entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. ART. 10 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e/o assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo/prestazione, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. ART. 11 PAGAMENTO DEL PREMIO Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. In particolare, fatto salvo il disposto dell art. 5, ai sensi dell art del Codice Civile: a. l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. 3 di 18

11 b. se il Contraente e/o l Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Relativamente a quest ultimo caso, resta inteso che il pagamento tardivo della rata di premio non determinerà un efficacia retroattiva della copertura che sarà attiva dalle ore 24 del giorno in cui verrà corrisposto quanto dovuto. I premi devono essere pagati all intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all Impresa. ART. 12 AGGRAVAMENTO O DIMINUZIONE DEL RISCHIO Il Contraente e/o l Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art del Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio l Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente e/o assicurato, ai sensi dell'art del Codice Civile. ART. 13 RESPONSABILITÀ PRE CONTRATTUALI Ai sensi dell art del Codice Civile, le Parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede. ART. 14 PREMIO UNITARIO Il premio per assicurato è stabilito in frontespizio di polizza alla singole voci. ART. 15 REGOLAZIONE DEL PREMIO Premesso che il numero iniziale degli assicurati è pari a quanto compare alla voce Descrizione Assicurati sita nella sezione Sviluppo del premio, l Impresa, sulla base delle richieste di inclusione in polizza ricevute successivamente dal contraente, provvederà ad ogni scadenza annuale ad emettere appendice di regolazione del premio, relativa alla differenza tra il numero degli assicurati iniziali ed il numero degli assicurati totali, moltiplicando il premio unitario e procedendo con le seguenti modalità: a. emissione di un premio pari al 50% per ciascun assicurato, relativamente all annualità in scadenza; b. emissione di un premio pari al 100% per ciascun assicurato, relativamente all annualità successiva. Il contraente s impegna a corrispondere i premi entro 30 giorni dalla data di emissione di detta appendice, in caso contrario accettando espressamente la sospensione dell assicurazione dalle ore 24 del giorno successivo all ultimo giorno utile per il pagamento dei premi dovuti. Il contratto riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze successive ed il diritto dell Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. ART. 16 ANTICIPO INDENNIZZI L Impresa riconoscerà per ciascun sinistro il pagamento di un eventuale anticipo spese, richiesto, tramite regolare parcella, dal legale nominato dall assicurato. Tale anticipo potrà essere erogato nei limiti del massimale stabilito, pari ad euro 5.000,00, fermo restando che tale importo sarà dovuto solo per sinistri rientranti in garanzia. Per effetto di tali eventuali erogazioni, il massimale assicurato verrà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all entità dell anticipo riconosciuto. ART. 17 RECUPERO DI SOMME Spettano integralmente all assicurato i risarcimenti ottenuti e, in genere, le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano all Impresa, che li ha sostenuti ed anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziale ovvero concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. 4 di 18

12 ART. 18 VERIFICHE E CONTROLLI L Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli inerenti alla vicenda sottesa al sinistro, in merito ai quali l'assicurato è tenuto a fornire ogni informazione richiesta e la documentazioni necessaria, nessuna eccettuata (quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il libro paga prescritto dall art. 20 DPR n. 1124, il registro delle fatture ovvero quello dei corrispettivi). ART. 19 DURATA DEL CONTRATTO TACITO RINNOVO Il contratto ha validità annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata comunicata dal contraente ovvero dall Impresa almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si intende tacitamente prorogato per un ulteriore anno alle medesime condizione, e così per gli anni successivi. ART. 20 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. L eventuale rivalsa, ai sensi dell art del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall Impresa per lo stesso titolo dell indennizzo pagato. SEZIONE I IMPRESE/AZIENDE ART. 21 RISCHI ASSICURATI Con riferimento all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nello svolgimento dell attività indicata in frontespizio di polizza, alla voce Descrizione Attività sita nella sezione Garanzie prestate, e si riferisce esclusivamente ai seguenti casi: a. controversie per danni subiti dall assicurato, in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; b. controversie per danni cagionati a terzi, in conseguenza di fatti o atti dell assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; c. formulazione di denuncia querela, con successiva costituzione di parte civile nell instaurando giudizio in sede penale; d. difesa penale per delitto colposo ovvero contravvenzione per atti commessi ovvero attribuiti, comprese le imputazioni conseguenti alla proprietà e/o l amministrazione e/o la direzione della sede ovvero delle filiali indicate in polizza, nonché per contravvenzioni comminate di importo superiore a Euro 1.000,00; e. fatto salvo quanto previsto all art. 2 punto j), controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti iscritti a libro paga e matricola, con i suoi agenti e rappresentanti con mandato di esclusiva, con collaboratori con contratti di collaborazione a tempo determinato e parificati. La garanzia vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dopo la stipula del presente contratto. Massimale Euro ,00 per vertenza con limite di Euro ,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto dalle altre garanzie; f. contraffazioni di marchio, brevetto nonché diritto di esclusiva o concorrenza sleale; se l assicurato è parte convenuta in giudizio, il rimborso delle spese è subordinato all esito integralmente favorevole del giudizio medesimo; g. le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 1.000,00; h. materia fiscale, societaria, fallimentare e contributiva: rimborso spese di difesa in sede penale per delitti colposi e contravvenzioni, successivamente al ricevimento di informazione di garanzia. Per delitti dolosi la garanzia è operativa esclusivamente in caso di sentenza anticipata di proscioglimento (art. 469 c.p.p.) in fase istruttoria ovvero in caso di sentenza definitiva, passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso. L operatività della presente garanzia è esclusa per tutti i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa, quando è ammessa l applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, per le sanzioni 5 di 18

13 amministrative e le relative procedure di opposizione; in materia fiscale, altresì, sono esclusi i procedimenti davanti le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado; i. imputazioni dolose: rimborso spese, competenze ed onorari del legale, esclusivamente in caso di sentenza anticipata di proscioglimento (art. 469 c.p.p.) in fase istruttoria ovvero in caso di sentenza definitiva, passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso o in caso di derubricazione del reato ad imputazione colposa. Sono esclusi dalla garanzia i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa ed il patteggiamento; j. sicurezza sul lavoro: difesa penale per delitti colposi e per contravvenzioni, conseguenti all inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, dal D.Lgs. n. 758/1994 e dal D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni comminate di valore superiore a Euro 1.000,00; k. smaltimento rifiuti solidi: difesa penale per delitti colposi e per contravvenzioni, conseguenti all inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 22/1997 (legge Ronchi) e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni comminate di valore superiore a Euro 1.000,00; l. igiene dei prodotti alimentari: difesa penale per delitti colposi e per contravvenzioni di importo superiore a Euro 1.000,00, conseguenti all inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 155/1997 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, purché comminate per un importo superiore a Euro 1.000,00; m. duplice difesa penale per imputazioni colpose. A richiesta dell assicurato l Impresa ratificherà incarico ad un Legale da lui prescelto oltre a quello eventualmente già incaricato dalla Compagnia che presta copertura di responsabilità civile; n. retroattività illimitata per imputazioni penali colpose, contravvenzioni ed illeciti amministrativi per fatti/atti avvenuti anteriormente alla sottoscrizione del contratto, purché sconosciuti all assicurato, al momento della stipula della polizza. ART. 22 SOGGETTI ASSICURATI Le garanzie di cui ai punti a) e b) dell articolo precedente, oltre che a favore del contraente, sono operanti nei confronti di: 1. in caso di contraente ditta individuale: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari collaboratori; 2. in caso di contraente società di persone: i soci ed i dipendenti iscritti nei libri paga; 3. in caso di contraente società di capitali: gli amministratori ed i dipendenti iscritti nei libri paga; Si intendono parificati ai dipendenti anche i lavoratori a tempo determinato ed i lavoratori interinali, limitatamente al periodo in cui hanno prestato la loro opera presso l azienda, previa verifica della conformità alle prescrizioni di legge in materia. Tale rapporto dovrà essere comprovato dal contraente con idonea documentazione. ART. 23 RISCHI ESCLUSI Ad integrazione dell art. 2 delle condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i sinistri: 1. relativi a morosità in contratti di locazione; 2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall assicurato (ad eccezione dei dirigenti e dei quadri nell ambito della copertura eventualmente prevista dal CCNL di riferimento, qualora questi stiano circolando per motivi di lavoro); 3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie; 4. aventi ad oggetto questioni relative all applicazione dell art c.c. ( Previdenza ed assistenza obbligatorie ) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici; 5. relativi ad eventi verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. 6 di 18

14 SEZIONE II PROFESSIONISTI ART. 24 RISCHI ASSICURATI Con riferimento all'art. 1 delle condizioni di assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nello svolgimento dell attività professionale dichiarata in polizza, a condizione che il professionista sia iscritto all albo ove previsto, e si riferisce esclusivamente ai seguenti casi: a. controversie per danni subiti dall assicurato, in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; b. controversie per danni cagionati a terzi, in conseguenza di fatti o atti dell assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; c. formulazione di denuncia querela, con successiva costituzione di parte civile nell instaurando giudizio in sede penale; d. difesa penale per delitto colposo ovvero contravvenzione per atti commessi ovvero attribuiti, comprese le imputazioni conseguenti alla proprietà e/o l amministrazione e/o la direzione della sede ovvero delle filiali indicate in polizza, nonché per contravvenzioni comminate di importo superiore a Euro 1.000,00; e. fatto salvo quanto previsto all art. 2 punto j), controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti iscritti a libro paga e matricola, con i suoi agenti e rappresentanti con mandato di esclusiva, con collaboratori con contratti di collaborazione a tempo determinato e parificati. La garanzia vale per fatti insorti trascorsi 120 giorni dopo la stipula del presente contratto. Massimale Euro ,00 per vertenza con limite di Euro ,00 per anno assicurativo, indipendentemente dal massimale previsto dalle altre garanzie; f. contraffazioni di marchio, brevetto nonché diritto di esclusiva o concorrenza sleale; se l assicurato è parte convenuta in giudizio, il rimborso delle spese è subordinato all esito integralmente favorevole del giudizio medesimo; g. le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a Euro 1.000,00; h. materia fiscale, societaria, fallimentare e contributiva: rimborso spese di difesa in sede penale per delitti colposi e contravvenzioni, successivamente al ricevimento di informazione di garanzia. Per delitti dolosi la garanzia è operativa esclusivamente in caso di sentenza anticipata di proscioglimento (art. 469 c.p.p.) in fase istruttoria ovvero in caso di sentenza definitiva, passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso. L operatività della presente garanzia è esclusa per tutti i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa, quando è ammessa l applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, per le sanzioni amministrative e le relative procedure di opposizione; in materia fiscale, altresì, sono esclusi i procedimenti davanti le Commissioni Tributarie di primo e secondo grado; i. imputazioni dolose: rimborso spese, competenze ed onorari del legale, esclusivamente in caso di sentenza anticipata di proscioglimento (art. 469 c.p.p.) in fase istruttoria ovvero in caso di sentenza definitiva, passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso o in caso di derubricazione del reato ad imputazione colposa. Sono esclusi dalla garanzia i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa ed il patteggiamento; j. sicurezza sul lavoro: difesa penale per delitti colposi e per contravvenzioni, conseguenti all inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, dal D.Lgs. n. 758/1994 e dal D.Lgs. n. 494/1996 e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni comminate di valore superiore a Euro 1.000,00; k. smaltimento rifiuti solidi: difesa penale per delitti colposi e per contravvenzioni, conseguenti all inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 22/1997 (legge Ronchi) e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa ai ricorsi per violazioni amministrative per sanzioni comminate di valore superiore a Euro 1.000,00; 7 di 18

15 l. igiene dei prodotti alimentari: difesa penale per delitti colposi e per contravvenzioni di importo superiore a Euro 1.000,00, conseguenti all inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs n. 155/1997 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, purché comminate per un importo superiore a Euro 1.000,00; m. duplice difesa penale per imputazioni colpose. A richiesta dell assicurato l Impresa ratificherà incarico ad un Legale da lui prescelto oltre a quello eventualmente già incaricato dalla Compagnia che presta copertura di responsabilità civile; n. retroattività illimitata per imputazioni penali colpose, contravvenzioni ed illeciti amministrativi per fatti/atti avvenuti anteriormente alla sottoscrizione del contratto, purché sconosciuti all assicurato, al momento della stipula della polizza; o. per i soli agenti di assicurazione, sono incluse le controversie con le compagnie mandanti. La garanzia vale per fatti insorti 120 gg. dopo l entrata in vigore del presente contratto. Massimale Euro 5.000,00 per anno assicurativo. ART. 25 SOGGETTI ASSICURATI Le garanzie di cui ai punti a) e b) dell articolo precedente, oltre che a favore del contraente, sono operanti nei confronti di: 1. in caso di contraente ditta individuale: titolare, dipendenti iscritti nei libri paga e familiari collaboratori; 2. in caso di contraente società di persone: i soci ed i dipendenti iscritti nei libri paga; 3. in caso di contraente società di capitali: gli amministratori ed i dipendenti iscritti nei libri paga; Si intendono parificati ai dipendenti anche i lavoratori a tempo determinato ed i lavoratori interinali, limitatamente al periodo in cui hanno prestato la loro opera presso l azienda, previa verifica della conformità alle prescrizioni di legge in materia. Tale rapporto dovrà essere comprovato dal contraente con idonea documentazione. ART. 26 RISCHI ESCLUSI Ad integrazione dell art. 2 delle condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i sinistri: 1. relativi a morosità in contratti di locazione; 2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall assicurato (ad eccezione dei dirigenti e dei quadri nell ambito della copertura eventualmente prevista dal CCNL di riferimento, qualora questi stiano circolando per motivi di lavoro); 3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie; 4. aventi ad oggetto questioni relative all applicazione dell art c.c. ( Previdenza ed assistenza obbligatorie ) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici; 5. relativi ad eventi verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. SEZIONE III VITA PRIVATA ART. 27 RISCHI ASSICURATI Con riferimento all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito dell attività extraprofessionale dell assicurato e si riferisce esclusivamente ai seguenti casi: a. controversie per danni subiti dall assicurato, dai suoi familiari e/o conviventi, purché compresi nello stato di famiglia, in conseguenza di fatti o atti illeciti di terzi; b. controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti o atti illeciti dell assicurato, dei suoi familiari e/o conviventi purché compresi nello stato di famiglia ovvero di animali domestici o cose delle quali l assicurato debba rispondere a norma di legge; c. formulazione di denuncia querela, con successiva costituzione di parte civile nell instaurando giudizio in sede penale; 8 di 18

16 d. difesa penale per delitto colposo ovvero contravvenzione per atti commessi ovvero attribuiti, comprese le imputazioni conseguenti alla proprietà o conduzione della dimora abituale e/o secondaria e/o stagionale indicata in polizza, nonché per contravvenzioni comminate di importo superiore a Euro 1.000,00; e. lavori di modifica e/o ampliamento e/o ristrutturazione della dimora abituale e/o secondaria e/o stagionale indicata in polizza se indicate in polizza, a condizione che il valore dei lavori non sia inferiore a Euro 1.000,00; f. imputazioni dolose: rimborso spese, competenze ed onorari del legale, esclusivamente in caso di sentenza anticipata di proscioglimento (art. 469 c.p.p.) in fase istruttoria ovvero in caso di sentenza definitiva, passata in giudicato, motivata perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato ovvero, ancora, per non averlo commesso o in caso di derubricazione del reato ad imputazione colposa. Sono esclusi dalla garanzia i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa ed il patteggiamento; g. vertenze derivanti dall attività lavorativa svolta in qualità di dipendente, esclusi medici, operatori sanitari ed altre attività professionali; h. contenziosi in sede civile e penale in qualità di turista in viaggi organizzati, per qualsiasi fatto colposo occorso durante il viaggio. Sono comprese le vertenze con il Tour Operator o l agenzia viaggi; i. contenziosi con il condominio ed i condomini; j. azioni relative al contratto di locazione delle dimore assicurate nei confronti dei/del proprietari/o, escluso lo sfratto, la morosità e determinazione equo canone e/o patti in deroga; k. controversie nascenti da pretese di controparte in merito ad asseriti inadempimenti contrattuali dell assicurato, per i quali il valore in lite non sia inferiore a Euro 1.000,00; l. retroattività illimitata per imputazioni penali colpose, contravvenzioni ed illeciti amministrativi per fatti/atti avvenuti anteriormente alla sottoscrizione del contratto, purché sconosciuti all assicurato, al momento della stipula della polizza. ART. 28 SOGGETTI ASSICURATI Le garanzie di cui all art. 27 sono operanti nei confronti di familiari e/o conviventi, purché compresi nello stato di famiglia, nonché i collaboratori domestici, purché in regola con tutti gli adempimenti normativi previsti, per fatti/atti accaduti durante l espletamento delle loro mansioni. ART. 29 RISCHI ESCLUSI Ad integrazione dell art. 2 delle condizioni di assicurazione, la garanzia non è operante per i sinistri: 1. relativi a morosità in contratti di locazione; 2. derivanti dalla circolazione di aeromobili, natanti e veicoli di proprietà e/o condotti dall assicurato (ad eccezione dei dirigenti e dei quadri nell ambito della copertura eventualmente prevista dal CCNL di riferimento, qualora questi stiano circolando per motivi di lavoro); 3. relativi a reciproci rapporti fra soci e/o amministratori e/o azienda, nonché a fusioni, trasformazioni ed ogni altra operazione inerente a modifiche societarie; 4. aventi ad oggetto questioni relative all applicazione dell art c.c. ( Previdenza ed assistenza obbligatorie ) e seguenti, nonché vertenze relative ad assegnazione di appalti pubblici; 5. relativi ad eventi verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. 6. conseguenti allo svolgimento di attività a carattere professionale ovvero avvenuti nel corso della medesima; ART. 30 ESTENSIONE TUTELA CIRCOLAZIONE (garanzia operante esclusivamente se richiamata in polizza) Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 27 della presente sezione, si prende atto che la garanzia si intende estesa ai veicoli registrati al P.R.A. di proprietà dell assicurato ovvero dei suoi familiari e/o conviventi, purché compresi nello stato di famiglia. Tale estensione di garanzia è prestata alla condizioni previste dalla sezione Tutela della Circolazione. 9 di 18

17 SEZIONE IV TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE ART. 31 RISCHI ASSICURATI Con riferimento all art. 1 delle condizioni di assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza. Sono assicurati il proprietario del veicolo ovvero il locatario del medesimo, il conducente regolarmente autorizzato ed i trasportati, in relazione agli eventi connessi al veicolo identificato in polizza. La garanzia è operante nei seguenti casi: 1. arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Filo diretto Assicurazioni S.p.A.) relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni. Sono inoltre comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento, anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito alla applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Ai sensi degli artt.148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi: I. inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell offerta; II. mancata comunicazione o diniego di offerta; III. mancato accordo tra le Parti. 2. danni subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente regolarmente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso dei veicolo; 3. danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati ovvero ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo; 4. difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo; 5. istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione; 6. istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente in conseguenza di incidente della circolazione. ART. 32 RISCHI ESCLUSI Ad integrazione dell'art. 2 delle condizioni di assicurazione la garanzia non è operante nei seguenti casi: 1. dolo dell assicurato; 2. se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (RCA); 3. nel caso di trasporto di persone, qualora questo non avvenga in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione ovvero da ogni altra disposizione vigente in materia di trasporto; 4. se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti; 5. nei casi di violazione dell art. 186 (guida sotto l influenza dell alcool), art. 186 bis (guida sotto l influenza dell alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l attività di trasporto di persone o di cose), art. 187 (guida sotto l influenza di sostanze stupefacenti) e art. 189 (comportamento in caso di incidente) del C.d.S.; 6. in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette esclusivamente dall'a.c.i.; 7. per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza; 8. nel caso in cui la compagnia di RCA agisca nei modi e nei termini previsti dagli artt.148 e 149 del Codice delle Assicurazioni Private; 10 di 18

18 ART. 33 LIMITI TERRITORIALI La validità territoriale della presente polizza è limitata ai Paesi Membri dell Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e degli Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) ed i corrispondenti articoli del Codice della Strada applicato in Italia. SEZIONE V TUTELA PATENTE (Contraente diverso da persona fisica,ditta individuale se assicurato il titolare ed associazione) ART. 34 OGGETTO DELLA GARANZIA E SOMME ASSICURATE L Impresa corrisponde al contraente l indennità giornaliera (diaria) quantificata in polizza, per il numero di giorni previsti nel provvedimento di ritiro/sospensione della patente dei soggetti indicati in polizza, fermo il numero massimo concordato all atto della stipula e risultante dalla polizza, nel momento in cui il provvedimento dell Autorità è divenuto definitivo. Fermo quanto sopra, resta parimenti inteso che l indennità giornaliera potrà essere corrisposta per un numero massimo di giorni pari a 180. Resta inoltre inteso che il calcolo dei giorni non terrà conto di ogni conseguenza derivante dall eventuale applicazione dell art. 218 comma 2 C.d.S Revoca patente (Disposta dall'autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 222 comma 3 del C.d.S) L Impresa, conseguentemente all applicazione della norma emarginata ed a seguito di successivo provvedimento divenuto definitivo, corrisponderà al contraente un indennità giornaliera pari alla metà della diaria quantificata in polizza per il numero di giorni di validità del provvedimento, fermo il numero massimo concordato all atto della stipula e risultante dalla polizza e quanto disposto dal secondo comma dell art. 34. Resta parimenti inteso che il calcolo dei giorni non terrà conto di ogni conseguenza derivante dall eventuale applicazione dell art. 218 comma 2 C.d.S Precedenti sospensioni Qualora al momento del sinistro il titolare della patente ritirata/sospesa risulti aver subito nei due anni antecedenti la stipula del contratto precedenti sospensioni non derivanti da recidiva, la liquidazione della diaria pattuita sarà ridotta nella misura del 25%, fermo il numero massimo concordato all atto della stipula e risultante dalla polizza e quanto disposto dal secondo comma dell art. 34. ART. 35 SOGGETTI INDICATI IN POLIZZA Relativamente alla presente sezione per soggetto indicato in polizza si intende il titolare della patente di guida indicata in polizza, individuata per categoria e numero, oppure il conducente in possesso di abilitazione alla guida del veicolo indicato in polizza, purché tali soggetti rivestano la qualifica di dipendenti o collaboratori del contraente, in regola con gli adempimenti previsti dalle norme vigenti anche previdenziali, fiscali e contributivi nessuno eccettuato. La garanzia è operante esclusivamente a favore del contraente purché diverso da persona fisica ovvero ditta individuale che assicura il titolare ovvero, ancora, da associazione in ragione del pregiudizio economico derivante al contraente stesso da provvedimenti di ritiro/sospensione della patente dei soggetti indicati in polizza. ART. 36 RISCHI ESCLUSI La garanzia non è operante nei confronti del conducente assicurato, in caso di: 1. dolo; 2. guida sotto l influenza dell alcool; 3. guida sotto l effetto di stupefacenti; 4. omissione di soccorso; 11 di 18

19 5. competizioni sportive e relative prove; 6. gare di velocità e relative prove; 7. violazione di posti di controllo e/o di blocco; 8. guida con patente diversa da quella prescritta; 9. guida con mancata ottemperanza degli obblighi prescritti in patente; 10. non sia munito delle prescritte autorizzazioni in corso di validità; 11. al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di legge ovvero non sia regolarmente revisionato e/o manutenuto secondo le prescrizioni normative ovvero secondo le indicazioni fornite dal costruttore; 12. il veicolo sia adibito ad un uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione o prescritto dalle vigenti leggi; ART. 37 SPESE LEGALI E PERITALI La garanzia di cui alla presente sezione si intende estesa anche al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall assicurato per la formulazione dell Istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente. La garanzia è prestata a titolo di rimborso entro il massimale di Euro 3.000,00 per evento ed anno assicurativo. ART. 38 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO Il contraente, entro cinque giorni, deve informare l Impresa del provvedimento di sospensione della patente di guida a mezzo lettera raccomandata, allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento stesso adottato dall'autorità ed i motivi che lo hanno determinato. Il contraente, entro cinque giorni, deve dare immediato avviso all Impresa dell'avvenuta restituzione della patente. La mancata ottemperanza a quanto previsto nel presente articolo comporta automaticamente la perdita del diritto alla prestazione assicurativa. ART. 39 PAGAMENTO DELL INDENNITÀ L'indennità per il numero di giorni pattuiti in polizza, fermo in ogni caso il periodo massimo previsto, è corrisposta a periodi mensili posticipati, cioè entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificata la ritiro/sospensione della patente di guida, fino a quando la patente stessa non viene restituita. In caso di morte del conducente assicurato durante il periodo di sospensione della patente, l Impresa non è espressamente tenuta a corrispondere alcuna ulteriore indennità; resta inteso che verranno liquidate ai legittimi eredi l ammontare corrispondente alle indennità maturate sino al giorno del decesso. ART. 40 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. ART. 41 LIMITI TERRITORIALI La validità territoriale della presente polizza è limitata ai Paesi Membri dell Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e degli Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) ed i corrispondenti articoli del Codice della Strada applicato in Italia. 12 di 18

20 SEZIONE VI TUTELA RECUPERO PUNTI PATENTE ART. 42 OGGETTO DELLA GARANZIA E SOMME ASSICURATE La garanzie è operante nei seguenti casi: a. spese legali per ricorso: l Impresa interviene per il pagamento delle spese legali e peritali per la formulazione del ricorso e/o l opposizione avverso le violazioni di norme del C.d.S. che comportino la perdita dei punti ai sensi dell art. 126 bis C.d.S.; la garanzia è prestata a titolo di rimborso, unicamente nel caso in cui il ricorso ovvero l opposizione sia accolto, entro il massimale per sinistro e per anno assicurativo pari ad euro 3.000,00; b. rimborso spese per il corso di recupero punti e/o per l esame di revisione della patente: l Impresa rimborsa le spese sostenute per la partecipazione al corso di recupero dei punti e/o le spese sostenute per sostenere l esame di revisione della patente, fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per evento e per anno assicurativo in conseguenza alla perdita di: punti 6 per le patenti A e B; punti 9 per le patenti superiori. dalla data di sottoscrizione del presente contratto. ART. 43 RISCHI ESCLUSI La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se la revisione ex art. 126 bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli: Art. 126 bis Revoca per mancato superamento dell esame di revisione Art. 141 Gare di velocità Art. 186 / 186 bis Guida in stato d ebbrezza Art. 187 Guida sotto l effetto di sostanze stupefacenti Art. 189 Omissione di soccorso Art. 192 Violazione di posti di blocco ART. 44 SOGGETTI ASSICURATI La garanzia di cui alla presente sezione è operante solo se l assicurato al momento dell effetto della presente polizza è in possesso di almeno 15 punti sulla propria patente di guida. Per la verifica della presenza di 15 punti saranno considerate valide solo le decurtazioni punti relative ad infrazioni commesse dopo l effetto della presente polizza. ART. 45 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO L Assicurato dovrà trasmettere all Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell avvenuta conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art del Codice Civile. In ogni caso l'assicurato deve trasmettere all Impresa, con la massima urgenza, i provvedimenti, le notifiche e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro al seguente indirizzo: Filo diretto Assicurazioni S.p.A. Centro Direzionale Colleoni Palazzo Perseo Ufficio Tutela Legale Via Paracelso, Agrate Brianza (MB) tel o al numero verde o via fax allo o via posta elettronica all indirizzo e mail: tutelami@filodiretto.it 13 di 18

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 - www.filodiretto.it

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Le garanzie sono inoltre operanti per i seguenti casi previsti per la linea di prodotto Platino:

Le garanzie sono inoltre operanti per i seguenti casi previsti per la linea di prodotto Platino: 6. ALBERGHI e VILLAGGI TURISTICI Scheda tecnica specifica per settore di attività Prodotto ARAG Tutela Legale Impresa è la polizza per gli Alberghi e villaggi turistici in grado di soddisfare le principali

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA Nota Informativa Mod. 5002002140/S ed. 2011-03 Ultimo aggiornamento 01/03/2011 Ai sensi dell

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

Sono in copertura anche le indennità del mediatore nei casi espressamente elencati nell oggetto dell assicurazione.

Sono in copertura anche le indennità del mediatore nei casi espressamente elencati nell oggetto dell assicurazione. MEDICO PROTETTO Scheda tecnica Contraente Il Medico, lo specializzando e l operatore sanitario per i fatti relativi all'esercizio della propria attività svolta sia come dipendente di struttura pubblica

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO RC Vita Privata in convenzione con la BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Società Cooperativa Il presente fascicolo informativo contenente

Dettagli

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance

Dettagli

I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, 134 81100 CASERTA

I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, 134 81100 CASERTA Polizza Tutela Giudiziaria I.A.C.P. I.A.C.P ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA Via E. Ruggiero, 134 81100 CASERTA Capitolato di polizza di Assicurazione TUTELA LEGALE LOTTO

Dettagli

FAMIGLIA PROTETTA Scheda tecnica

FAMIGLIA PROTETTA Scheda tecnica Prodotto FAMIGLIA PROTETTA Scheda tecnica La Famiglia Protetta è il prodotto per tutti, persone single o con un nucleo familiare, che consente di soddisfare le principali esigenze di tutela in ambito circolazione

Dettagli

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza :

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Invalidità permanente da malattia/mod. X0420.0 Edizione 11/2007 Assicurazione malattia/ipm La presente Nota Informativa è redatta secondo

Dettagli

CONVENZIONE A.M.I. POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE MEDICI ASSOCIATI L

CONVENZIONE A.M.I. POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE MEDICI ASSOCIATI L ALLIANZ RAS MSM s.n.c. Agenti Procuratori: Menegatti Sauro Menegatti Massimo Via Torino 19, 10082 Cuorgnè (TO) Telefono 0124 657255 Fax 0124 650234 CONVENZIONE A.M.I. POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE LIGURIA PROTEGGE Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente

Dettagli

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Contratto : Decennale Postuma Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

GLOSSARIO. Nel testo che segue si intende per:

GLOSSARIO. Nel testo che segue si intende per: Nel testo che segue si intende per: GLOSSARIO ADDETTO/I - titolare, socio/i, dipendente, i familiari collaboratori, agenti e rappresentanti, consulenti, procuratori; ARBITRATO - istituto in base al quale

Dettagli

ARAG MULTIOPTIONS SCHEDA TECNICA

ARAG MULTIOPTIONS SCHEDA TECNICA ARAG MULTIOPTIONS SCHEDA TECNICA PRODOTTO ARAG Multioption è il prodotto per tutti, persone single e famiglie, che consente di soddisfare le principali esigenze di protezione legale in relazione a predeterminati

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Assicurato devono prendere

Dettagli

Rivalsa per Colpa Grave dell Ente e/o del Datore di Lavoro

Rivalsa per Colpa Grave dell Ente e/o del Datore di Lavoro Rivalsa per Colpa Grave dell Ente e/o del Datore di Lavoro IN TESSERA A favore: Iscritti UIL FPL. (esclusi Medici e Veterinari sia Dirigenti che Convenzionati ) Garanzia: tiene indenne l iscritto di quanto

Dettagli

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA

POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA ISTITUTI SCOLASTICI PARTE A DI POLIZZA Composta da n 13 pagine Contraente: Liceo Classico Alighieri Ist. Mag. M. Di Savoia Ravenna Polizza numero: 2008.7155234613 INDICE Definizioni

Dettagli

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

Comune di Villa di Tirano

Comune di Villa di Tirano Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio

Dettagli

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione; '(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI CONVENZIONE INARCASSA

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI CONVENZIONE INARCASSA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI CONVENZIONE INARCASSA La presente polizza è una polizza nella forma claims made. Ciò significa che

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE E POLIZZA DI TUTELA LEGALE E PERITALE PER IL PERSONALE DELL ARMA DEI CARABINIERI

POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE E POLIZZA DI TUTELA LEGALE E PERITALE PER IL PERSONALE DELL ARMA DEI CARABINIERI All. alla circolare n. 133/2-1-2010 del 15 gennaio 2011 POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE E POLIZZA DI TUTELA LEGALE E PERITALE PER IL PERSONALE DELL ARMA DEI CARABINIERI pag. 2... generalità pag. 3...

Dettagli

RC Terzi / Colpa Grave

RC Terzi / Colpa Grave RC Terzi / Colpa Grave IN TESSERA iscritti UIL FPL (esclusi medici e dirigenti) Garanzia: tiene indenne l iscritto di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per danni involontariamente

Dettagli

ISTANZA DI MEDIAZIONE

ISTANZA DI MEDIAZIONE ISTANZA DI MEDIAZIONE A1 - PARTE ISTANTE (in caso di più parti allegare il modello A1 per ciascuna parte istante ) Inserire numero totale parti istanti Nome e cognome, nato Il Codice Fiscale, residente

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Norme sulla riparazione e prevenzione dei danni da attività medica. Art. 1 Responsabilità per danni da attività medica

DISEGNO DI LEGGE. Norme sulla riparazione e prevenzione dei danni da attività medica. Art. 1 Responsabilità per danni da attività medica S.I.S.Di.C - Commissione Responsabilità civile Disegno di legge d iniziativa del Coordinatore Prof. M. Zana DISEGNO DI LEGGE Norme sulla riparazione e prevenzione dei danni da attività medica Art. 1 Responsabilità

Dettagli

La polizza può prevedere la copertura del mezzo oppure la copertura della persona che possiede la patente identificata in polizza.

La polizza può prevedere la copertura del mezzo oppure la copertura della persona che possiede la patente identificata in polizza. CIRCOLAZIONE PROTETTA - SU MEZZO (veicolo) O PATENTE - Scheda tecnica Prodotto La Circolazione Protetta è il prodotto per tutti, persone ed aziende, che consente di soddisfare le principali esigenze di

Dettagli

COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI. Amministrazione: il Comune di Rosignano Marittimo, Contraente della polizza;

COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI. Amministrazione: il Comune di Rosignano Marittimo, Contraente della polizza; COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI Definizioni: Nel testo che segue, si intende per: Amministrazione: il Comune di Rosignano Marittimo, Contraente della polizza; Assicurato: il soggetto,

Dettagli

ROLAND Penale. per la Società PGAI Professional Golfers Association of Italy

ROLAND Penale. per la Società PGAI Professional Golfers Association of Italy ROLAND Penale per la Società PGAI Professional Golfers Association of Italy Contraente Società PGAI Professional Golfers Association of Italy Via Marangoni 3 I- 20124 Milano (MI) Assicuratore Piazza E.

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA

CONTRATTO DI CONSULENZA CONTRATTO DI CONSULENZA Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra la società Con sede in Partita Iva / Codice Fiscale Rappresentata dal sig. Nato a il

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

Servizi assicurativi per la copertura contro RISCHI da INFORTUNI e da RESPONSABILITÀ CIVILE verso terzi a favore degli operatori di protezione civile

Servizi assicurativi per la copertura contro RISCHI da INFORTUNI e da RESPONSABILITÀ CIVILE verso terzi a favore degli operatori di protezione civile Servizi assicurativi per la copertura contro RISCHI da INFORTUNI e da RESPONSABILITÀ CIVILE verso terzi a favore degli operatori di protezione civile Servizi assicurativi di TUTELA LEGALE, spese legali

Dettagli

Contratto di assicurazione tutela legale TUTELA LEGALE PIU

Contratto di assicurazione tutela legale TUTELA LEGALE PIU Contratto di assicurazione tutela legale TUTELA LEGALE PIU Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, il Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente

Dettagli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P/ ITAS ASSICURAZIONI SPA POLIZZA DI TUTELA LEGALE SOCI F.I.A.I.P. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza n. S09000791 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: Assicurato

Dettagli

Nota Informativa. Distribuito da

Nota Informativa. Distribuito da Nota Informativa Distribuito da Premessa e Presentazione della Società Definizioni Nota Informativa Informazioni relative al contratto Informazioni in corso di contratto pag.3 pag.4 pag.6 pag.6 pag.9 UFFICIO

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

Contratto internazionale di Agenzia

Contratto internazionale di Agenzia Contratto internazionale di Agenzia Tra:.... con sede in (in seguito denominato "il Fabbricante") e: con sede in (in seguito denominato "l'agente") SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1: Territorio e Prodotti

Dettagli

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez. CONVENZIONE OGGETTO: DISCIPLINARE PER L AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

FOGLIO INFORMATIVO INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO ALLEGATO 4.1 FOGLIO INFORMATIVO Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell art. 16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE LEGAL SERVICE OMNIA. FONDIARIA-SAI S.p.A. Corso Galileo Galilei, 12-10126 TORINO - www.fondiaria-sai.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE LEGAL SERVICE OMNIA. FONDIARIA-SAI S.p.A. Corso Galileo Galilei, 12-10126 TORINO - www.fondiaria-sai. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE LEGAL SERVICE OMNIA FONDIARIA-SAI S.p.A. Corso Galileo Galilei, 12-10126 TORINO - www.fondiaria-sai.it FONDIARIA-SAI S.p.A. Corso Galileo Galilei, 12-10126 TORINO

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA ALLEGATO A Alla delibera n. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA Art. 1 (Definizioni) 1. 1.

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

ATTESTATO DI RISCHIO. Che cos è. L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di

ATTESTATO DI RISCHIO. Che cos è. L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di ATTESTATO DI RISCHIO Che cos è L attestazione sullo stato del rischio è il documento che la compagnia di assicurazione rilascia in prossimità della scadenza annuale della polizza RCA, nel quale sono indicate

Dettagli

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE

OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Iscritto al n. 453 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione/mediazione a norma dell'articolo 38 del D.Lgs. 17/01/2003, n. 5 OBBLIGO DELLA MEDIAZIONE Le nuove disposizioni

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile NOTA INFORMATIVA Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile ( ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE Responsabilità Civile Professionale Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve

Dettagli

ATTIVITA ASSICURATA. A puro titolo esemplificativo e non limitativo si intendono comprese in polizza le seguenti attività:

ATTIVITA ASSICURATA. A puro titolo esemplificativo e non limitativo si intendono comprese in polizza le seguenti attività: RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE POLIZZA CONVENZIONE PER I GEOMETRI ED I GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA Riepilogo degli elementi essenziali della Convenzione Persone Assicurate Il singolo

Dettagli

Tecnici della Prevenzione nell Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

Tecnici della Prevenzione nell Ambiente e nei Luoghi di Lavoro Tecnici della Prevenzione nell Ambiente e nei Luoghi di Lavoro La soluzione Assicurativa individuata da UNPISI per i Tecnici della Prevenzione UNPISI in collaborazione con Marsh, ha attivato una convenzione

Dettagli

Il procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione Il procedimento di mediazione 1 Informativa al cliente e procura alle liti (art. 4 D.Lgs. 28/2010, modif. ex art. 84, co. 1, D.L. n. 69/2013, conv., con modif., dalla L. n. 98/2013) INFORMATIVA EX ART.

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

Proposta per Copertura ROLAND Top Manager per Responsabile Sicurezza

Proposta per Copertura ROLAND Top Manager per Responsabile Sicurezza Proposta per Copertura ROLAND Top Manager per Responsabile Sicurezza Numero partner:120.000.347 Da contattare: Manuela Falconi Disposizioni che regolano il contratto Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009

Dettagli

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia

Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE Associazioni dei Consumatori - Telecom Italia Art. 1 Natura e ambito di applicazione della procedura 1. Le Associazioni dei Consumatori firmatarie del Regolamento di Conciliazione

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERI- VANTI DA GESTIONE POST CHIUSURA VASCHE DI DISCARICA LOTTO 1 1 Schema di condizioni contrattuali

Dettagli

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO:

AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO: AVVISO PUBBLICO PER L INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE IL SEGUENTE SERVIZIO: REALIZZAZIONE COLLEGAMENTI INTERNET FRA LE SEDI COMUNALI, FRA LE SEDI COMUNALI E SITI ESTERNI OVVERO FRA SITI ESTERNI

Dettagli

TUTELA LEGALE DEL COMMERCIALISTA

TUTELA LEGALE DEL COMMERCIALISTA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE NELL AMBITO DELL ATTIVITA DEL COMMERCIALISTA TUTELA LEGALE DEL COMMERCIALISTA La presente

Dettagli

CHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE

CHE COS E L ANTICIPO SU CREDITI E FATTURE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Cagliari s.c. Viale Armando Diaz, 107/109-09125 CAGLIARI - (CA) Telefono: 070342941 - Fax: 07034294220-221 E-mail: direzione@bcccagliari.bcc.it

Dettagli

BLUE NOTE S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

BLUE NOTE S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING BLUE NOTE S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING Premessa La presente procedura (Ia Procedura) regola gli obblighi informativi inerenti le Operazioni (come infra definite) compiute dagli Amministratori di

Dettagli

Disposizione per FONDAZIONE FIAP. l'ente. nte FONDAZIONE FIAP. Polizza No. 82..0007246 Appendice 01 82.0007246

Disposizione per FONDAZIONE FIAP. l'ente. nte FONDAZIONE FIAP. Polizza No. 82..0007246 Appendice 01 82.0007246 Disposizioneper AssicurazioneUniversaleperlatutelalegale legalepenale penale perl'e l'ente ntefondazionefiap FONDAZIONEFIAP PolizzaNo.82 82.0007246.0007246 Appendice01 Disposizioniche che regolanoilcontratto

Dettagli

ISTANZA DI MEDIAZIONE. A1 PARTE ISTANTE (in caso di più parti allegare il modello A1 per ciascuna parte istante )

ISTANZA DI MEDIAZIONE. A1 PARTE ISTANTE (in caso di più parti allegare il modello A1 per ciascuna parte istante ) ISTANZA DI MEDIAZIONE A1 PARTE ISTANTE (in caso di più parti allegare il modello A1 per ciascuna parte istante ) Nome e cognome, nato Il Codice Fiscale, residente Prov. Via e n. CAP Tel. Cell. fax PEC/email

Dettagli

DUAL Professionisti. Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale per Agenti Immobiliari

DUAL Professionisti. Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale per Agenti Immobiliari DUAL Professionisti Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale per Agenti Immobiliari La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TURISMO AVVISO PUBBLICO

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TURISMO AVVISO PUBBLICO ALLEGATO A REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TURISMO AVVISO PUBBLICO Iscrizione delle agenzie di viaggi e turismo del Lazio nell elenco regionale delle agenzie sicure. Legge

Dettagli

La presente polizza è stipulata tra. A.S.L. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Via Trento 6 46100 Mantova MN P.

La presente polizza è stipulata tra. A.S.L. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Via Trento 6 46100 Mantova MN P. La presente polizza è stipulata tra A.S.L. AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA Via Trento 6 46100 Mantova MN P. IVA 01838560207 e Compagnia di Assicurazione Durata del contratto Dalle ore

Dettagli

PROGRAMMA REFERRAL ACCORDO DI PROGRAMMA

PROGRAMMA REFERRAL ACCORDO DI PROGRAMMA PROGRAMMA REFERRAL ACCORDO DI PROGRAMMA Programma Agente Referral Hotel Seeker TM (https://www.hotelseeker.it) è una piattaforma di marketplace basata su tecnologia internet ( il Portale ) gestita da Hotel

Dettagli

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP Guida al Piano Rischio Premorienza Convenzione ASDEP Servizio di consulenza ai clienti Numero Telefonico 06 59054249 dall estero: prefisso per l Italia +39 06 59054249 orari: 09,00 12,30 dal lunedì al

Dettagli

Disposizione per. Assicurazione Universale per la tutela legale penale. per la Società Anthea Spa. Polizza No. 82.0006586

Disposizione per. Assicurazione Universale per la tutela legale penale. per la Società Anthea Spa. Polizza No. 82.0006586 Disposizione per Assicurazione Universale per la tutela legale penale per la Società Anthea Spa Polizza No. 82.0006586 Disposizioni che regolano il contratto Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale

Dettagli

NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA

NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA Polizza/Responsabilità Civile Professionale Agenti di Affari in Mediazione e Agenti di Affari in Mediazione Creditizia NOTA INFORMATIVA Polizza

Dettagli

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO

CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO CITTÀ DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU) PER GLI ANNI ARRETRATI NON PRESCRITTI Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del

Dettagli

La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione

La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione Pag. 1 di 5 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO CREDITO (predisposta in conformità dell art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private) Avvertenza La

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO. ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB)

FOGLIO INFORMATIVO. ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB) FOGLIO INFORMATIVO ai sensi dell art. 116 D. lgs. 385/1993 (TUB) SEZIONE I INFORMAZIONI SUL CONFIDI Fidindustria Puglia Consorzio Fidi Sede legale: via Amendola 172/5 70126 Bari Tel.: 080 9643694-080 9643694

Dettagli

DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi

DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI C O M U N E D I CARAGLIO Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 33

Dettagli

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare

Dettagli

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5

ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO _B Dgr n. 2721 del 29/12/2014 pag. 1/5 SCHEMA DI GARANZIA FINANZIARIA (per impianti soggetti agli artt. 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 208, 214 e 216 del D. Lgs.

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 COMUNICATO DEL 31 GENNAIO 2002 La Zoccatelli Assicurazioni ha fatto presente

Dettagli

Assicurati la miglior difesa Soluzione Persona Fisica

Assicurati la miglior difesa Soluzione Persona Fisica TUTELA LEGALE SPA Contratto di assicurazione di tutela legale Assicurati la miglior difesa Soluzione Persona Fisica Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota informativa comprensiva del glossario

Dettagli