Studio Amministrativo e Tributario
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1 Studio Amministrativo e Tributario CARLA BETTEGA MARCO MAGNAGHI GIANLUCA GUERCILENA BARBARA MANTOVANI Milano, 13 settembre 2017 Contenuto della Circolare 1. Prorogati al 31 ottobre 2017 i termini di presentazione dei modelli di dichiarazione dei Redditi, Irap e Tasso degli interessi di mora per il secondo semestre Ravvedimento per le nuove comunicazioni periodiche Iva 4. Spesometro del primo semestre 2017: proroga al 28 settembre Prorogati al 31 ottobre 2017 i termini di presentazione dei modelli di dichiarazione dei Redditi, Irap e 770. DPCM , GU Serie Generale n.175 del Sono stati prorogati al 31 ottobre 2017 i termini per la presentazione dei modelli Redditi 2017, Irap 2017 e 770/2017. Il differimento vale per i modelli da qualsiasi soggetto presentati, quindi anche per i soggetti Ires che già potevano contare su altra proroga al 16 ottobre da considerarsi ormai superata (1). 2. Tasso degli interessi di mora per il secondo semestre Ministero dell economia e delle finanze, comunicato stampa, G.U. n. 171 del 24/7/2017. Per il secondo semestre 2017 il tasso di interesse per i ritardi nei pagamenti commerciali è l 8,00% (2) (3). (1) Il nuovo termine ha effetto sul: ravvedimento operoso, regolarizzazione della omessa presentazione dei modelli 2016, stampa e conservazione elettronica dei registri contabili Per la stampa dei registri, da effettuarsi entro 3 mesi dal termine di presentazione del modello di dichiarazione dei Redditi, la nuova scadenza è il 29 gennaio (2) La normativa sui ritardi dei pagamenti di cui al D. Lgs 231/2002 è stata innovata dal Le principali novità rispetto alla vecchia normativa sono le seguenti. termini di pagamento: il termine legale per il pagamento è di 30 giorni, tuttavia: nei contratti fra imprese si può concordare un termine fino a 60 giorni (ma i 30 giorni sono inderogabili per i prodotti agricoli e alimentari) o superiore se sussistono particolari condizioni; nei contratti fra imprese e pubbliche amministrazioni il termine di 30 giorni è di regola perentorio e può essere prorogato (fino a un massimo di 60 giorni) solo se la transazione riguarda amministrazioni pubbliche che svolgono attività economiche di natura industriale e commerciale o enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria; interessi di mora: il tasso BCE è maggiorato dell 8% (prima del 7%). Inoltre: fra imprese e pubbliche amministrazioni è vietato fissare un tasso inferiore; fra imprese può essere stabilito un tasso diverso purché concordato e non iniquo; gli interessi si applicano automaticamente, senza necessità di richiesta o messa in mora; è stabilito un risarcimento à forfait a favore del creditore di 40 e il diritto al risarcimento per le circolare n. 8/2017 pagina 1 di 5
2 Sul sito web è disponibile un utile calcolatrice degli interessi che tiene conto dei tassi di tempo in tempo in vigore. Rammentiamo infine che, dall , il tasso degli interessi legali è fissato allo 0,1%. Sempre sul sito web è disponibile un utile calcolatrice degli interessi legali che tiene conto dei tassi di tempo in tempo in vigore. Le ricadute pratiche sono numerose (per esempio rammentiamo che il tasso legale si applica anche per calcolare gli interessi relativi ai ravvedimenti operosi) (4). 3. Ravvedimento per le nuove comunicazioni periodiche Iva. Agenzia delle entrate, risoluzione, 28/7/2017, n. 104/E L Agenzia ha ammesso l applicazione del ravvedimento operoso per regolarizzare le comunicazioni dei dati delle fatture e delle liquidazioni periodiche. 4. Spesometro del primo semestre 2017: proroga al 28 settembre MEF, comunicato stampa del 01/09/2017 n 147 Art. 21, dl n. 78/2010 modificato dall art. 4 DL 193 del 22 Ottobre 2016 Provvedimento Agenzia Entrate , n Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 7 febbraio 2017 Circolare Assonime n. 8 Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/E del 7 aprile 2017 Risoluzione n. 87/E Il MEF ha comunicato la proroga al 28 settembre 2017 del termine di invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017 (per il secondo semestre il termine rimane il 28 febbraio 2018). La proroga non riguarda l invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (che scade quindi lunedì 18 settembre 2017). Rammentiamo che con lo spesometro devono essere comunicati necessariamente in forma analitica - i dati relativi a: spese sostenute per il recupero del credito; clausole e le prassi inique: sono definiti i criteri per valutare clausole o prassi come inique o gravemente inique per il creditore (se gravemente inique si considera nullo il contratto); è ribadito il ruolo di tutela delle associazioni di categoria. (3) Il D. Lgs. 231/2001 è in vigore dall I tassi di mora sono fissati ogni semestre, con le seguenti misure (maggiorazioni già incluse): II sem 2002: 10,35% I sem 2003: 9,85% II sem 2003: 9,10% I sem 2004: 9,02% II sem 2004: 9,01% I sem 2005: 9,09% II sem 2005: 9,05% I sem 2006: 9,25% II sem 2006: 9,83% I sem 2007: 10,58% II sem 2007: 11,07% I sem 2008: 11,20% II sem 2008: 11,10% I sem 2009: 9,50% II sem 2009: 8,00% I sem 2010: 8,00% II sem 2010: 8,00% I sem 2011: 8,00% II sem 2011: 8,25% I sem 2012: 8,00% II sem 2012: 8,00% I sem 2013: 8,75% II sem 2013: 8,50% I sem 2014: 8,25% II sem 2014: 8,15%; I sem 2015: 8,05%; II sem 2015: 8,05%; I sem 2016: 8,05; II sem 2016: 8,00%; I sem 2017: 8,00%. (4) Il tasso legale (art cod. civ.) deve essere utilizzato, ad esempio, per il conteggio degli interessi sui depositi cauzionali, per il calcolo del valore di rendite, pensioni e usufrutti nonché per gli interessi relativi ai ravvedimenti operosi. La serie storica degli interessi legali è la seguente: : 5.0 % : 3.5 % : 1.0 % : 0,5% : 10.0 % : 3.0 % : 1.5 % : 0,2% : 5.0 % : 2.5 % : 2,5% : 0,1% : 2.5 % : 3.0 % : 1% circolare n. 8/2017 pagina 2 di 5
3 fatture emesse anche se non registrate (quindi ad esempio anche le fatture emesse solo se richieste dal cliente, es. dai commercianti al minuto - Circ. Ade n. 1/2017); fatture e bollette doganali ricevute e registrate, senza limiti di importo, comprese le fatture ricevute da soggetti in regime forfetario o in regime di vantaggio; note di credito/di variazione relative alle fatture emesse e ricevute, con gli stessi criteri; fatture relative a operazioni non rilevanti ai fini IVA in Italia per mancanza del presupposto territoriale ex art. 7 ss del DPR 633/72 (tali operazioni sono soggette all obbligo di fatturazione - art. 21 c. 6 bis DPR 633/72). Non devono invece essere comunicati i dati relativi a: operazioni per le quali non è stata emessa fattura, non sussistendone l obbligo ai sensi dell art. 22 DPR 633/72 (Circ. Ade 8/2017); altri documenti, come scontrini, ricevute fiscali, carte carburante (Circ. Ade 1/2017); fatture elettroniche: i dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute, transitate tramite il Sistema di Interscambio (SDI) sono già acquisiti dall Agenzia delle Entrate. Possono essere incluse facoltativamente le fatture relative alle spese mediche già trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria. Devono essere trasmessi i seguenti dati riferiti al singolo documento: i dati identificativi del fornitore e del cliente; la data e il numero del documento; la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e relative note di variazione); la base imponibile IVA; l aliquota IVA applicata; l IVA; la tipologia dell operazione se l IVA non è evidenziata, secondo la seguente tabella: Tipologia di operazione Causale campo natura Escluse N1 escluse ex art. 15 (es. ex artt. 2, 3, 5, 13,15, del DPR n. 633/72) Non soggette N2 non soggette (es. ex art.7-bis, 7-ter, 7-quater, 7- quinquies, ecc. del DPR 633/72) Esempio Servizio prestato soggetto extra UE Minimi e Forfettari Non imponibili N3 non imponibile (es. ex artt.8, 8-bis, 9, 71, 72, del DPR n. 633/72 e artt. 41 e 58 del D.L. n. 331/793) Esenti N4 esente (ex art.10 del DPR n.633/72) Soggette al regime del N5 regime del margine / Iva non esposta in fattura per i beni usati margine Soggette a inversione contabile /reverse charge Soggette a modalità speciali di determinazione/ assolvimento dell IVA /editoria/ agenzie di viaggio e turismo N6 inversione contabile ( reverse charge - es. ex art.74, c. 7 e 8, art.17, c. 2 e 6 del DPR 633/72, artt.38 e 40 del D.L. 331/93) N7 IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza sopra la soglia, e-commerce diretto verso privati) CHIARIMENTI DELL AGENZIA Riportiamo di seguito i principali chiarimenti pervenuti dall Agenzia. Rimandiamo anche alle due dispense ed all articolo che alleghiamo, quest ultimo relativo ad una soluzione per contabilizzare le bollette doganali. La prima dispensa ancora non tiene conto della proroga al 28/9. Bollette doganali Solo se sulla bolletta non sono riportati i dati del fornitore si devono indicare i dati dell ufficio doganale che ha emesso la bolletta. È emerso che alcuni software contabili non consentono l inserimento delle informazioni nei campi Identificativo Paese e Identificativo Fiscale del fornitore extracomunitario. A fronte di questa situazione, l Agenzia, dopo aver ricordato che, anche per le bollette doganali, la compilazione di tali campi è in ogni caso obbligatoria e non facoltativa, precisa che, in attesa circolare n. 8/2017 pagina 3 di 5
4 dell adattamento dei software (e solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d imposta 2017) è possibile valorizzare, all interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, il campo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa OO e il campo <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici 9. Variazione dati anagrafici del mittente, dei clienti e dei fornitori All atto della trasmissione telematica dei dati, devono essere comunicate le informazioni anagrafiche dei contribuenti più aggiornate che si hanno a disposizione e ciò anche se, nel frattempo, le stesse sono cambiate (rispetto a quelle indicate in fattura) e non sono state tempestivamente aggiornate: situazione, questa, che ben si può verificare nella pratica, trattandosi di una comunicazione infrannuale. Fatture acquisto fuori campo Iva La fatture di acquisto fuori campo Iva, se registrate, devono essere trasmesse con codice natura N2. Corretta valorizzazione dell informazione Tipo documento per gli acquisti intra UE Nel caso in cui la stessa fattura contenga dati riferiti sia a cessioni di beni sia a prestazioni di servizi, il campo Tipo Documento deve essere valorizzato utilizzando un criterio di prevalenza legato all importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si deve utilizzare il valore TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni e viceversa. In relazione alla comunicazione delle note di credito riferite ad acquisti intracomunitari, va utilizzato il valore TD04. Fatture cointestate. L Agenzia ritiene non possibile l emissione di una fattura cointestata se il cliente ha partita IVA. La possibilità è invece ammessa per i clienti privati; in tal caso la compilazione della sezione Identificativi Fiscali andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti. Comunicazione dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari non imponibili o esenti Con riferimento agli acquisti intracomunitari non imponibili o esenti (art. 42 DL 331/1993), occorre riportare la natura N3, nel caso di operazione non imponibile, e la natura N4, nel caso di operazione esente. Codice Natura da utilizzare per acquisti da contribuenti in regime agevolato I dati delle fatture ricevute dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011) e del regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) vanno compilati indicando il codice natura N2. Numero del documento Fatture emesse: riportare il numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco. Fatture ricevute: qualora il cessionario o committente non avesse a disposizione il numero riportato nella fattura, il campo Numero potrà essere valorizzato con il valore 0. Fatture attive e passive di importo inferiore a 300 euro Per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un unico documento riepilogativo devono essere comunicati i dati relativi a ogni singola fattura. Acquisti in reverse charge Nell ipotesi di acquisti in reverse charge (es. acquisti intracomunitari di beni o prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato UE o acquisti interni in reverse charge), la fattura ricevuta deve essere integrata con l IVA e registrata sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti: i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella circolare n. 8/2017 pagina 4 di 5
5 specifica sezione dei documenti ricevuti valorizzando l elemento Natura con il codice N6 e compilando sia il campo imposta che il campo aliquota. Operazioni in split payment Per le operazioni in split payment l IVA viene esposta in fattura ai sensi dell art. 17-ter del DPR 633/72: pertanto, il campo Aliquota e il campo Imposta saranno valorizzati regolarmente, e non dovrà essere compilato il campo Natura relativo alla tipologia dell operazione. Vendite a distanza Per le vendite a distanza, effettuate nei confronti di privati in altri stati UE (ex art b DL 331/93), se l operazione non è soggetta ad IVA in Italia, dovrà essere valorizzato il campo N7. Prestazioni di servizi in regime MOSS Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72, se il soggetto passivo italiano ha optato per il regime speciale del MOSS dovrà essere valorizzato il campo N7 nell ipotesi in cui venga emessa la relativa fattura. Poiché la fattura eventualmente emessa riporterà l aliquota e l imposta dello Stato UE nel quale si trova il consumatore finale (e nel quale viene assolta l IVA), il campo Aliquota e quello Imposta dovranno essere valorizzati con il valore 0. Condizione Di Detraibilità O Deducibilità Del Costo (Facoltativa) Tra le informazioni rilevanti da fornire mediante la comunicazione dei dati delle fatture vi è anche la misura della percentuale di detraibilità o di deducibilità del costo, riportata sulla fattura. Secondo la Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 1 la comunicazione di tali informazioni ha carattere facoltativo. A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo i migliori saluti. Studio Amministrativo & Tributario circolare n. 8/2017 pagina 5 di MILANO - VIA VISCONTI DI MODRONE n TEL FAX
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