a cura di Paolo Tagini, vicedirettore della rivista ARMI MAGAZINE
|
|
- Leonardo Costanzo
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Leggi e circolari Lo scopo di questo prontuario è quello di fornire delle indicazioni il più possibile chiare e semplici a quelle persone che intendono avvicinarsi al mondo delle armi o che già hanno avuto degli approcci ma che necessitano di maggiori informazioni. Spesso si sente dire che non è possibile ad un privato cittadino acquistare un'arma o che per andare a sparare al poligono è necessario avere il porto d'armi: queste sono grossolane imprecisioni. Con questa premessa vogliamo spiegare che nel campo delle armi, così come accade in molti altri settori, le leggi sono poco chiare: nel limite del possibile abbiamo tentato di riassumerle con chiarezza. Proprio siccome le norme non sempre sono ben chiare anche agli addetti ai lavori, esistano differenze nell'applicarle: può accadere che una Questura richieda certi documenti, mentre quella della provincia confinante non lo fa. È ovvio che è impossibile conoscere tutte queste sfaccettature nell'interpretazione delle norme e pertanto abbiamo fatto riferimento alla prassi più generalmente applicata. Questo lavoro non ha la pretesa di essere un trattatello giuridico e proprio per renderlo accessibile a chi è digiuno della materia legale abbiamo evitato di inserire nel testo riferimenti a leggi o ad altre norme. D'altra parte accade che, ad esempio, acquistiamo o cediamo un'auto ed effettuiamo tranquillamente tali operazioni secondo precise norme di legge che, nella stragrande maggioranza dei casi, ci sono perfettamente ignote. Sempre nello spirito di questo scritto, improntato alla semplicità e al desiderio di soddisfare le curiosità e i dubbi che si manifestano più di frequente, i suoi contenuti sono volutamente limitati e contemplano i casi d interesse più comune e generale. a cura di Paolo Tagini, vicedirettore della rivista ARMI MAGAZINE Sommario 1. L acquisto 1.1. L acquisto di armi comuni da sparo Il nullaosta Le licenze di porto d armi La dichiarazione di vendita 1.2. L acquisto delle armi antiche L acquisto delle munizioni e delle polveri da lancio L acquisto di armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al L acquisto di bossoli, inneschi, palle 1.6. L acquisto di armi disattivate 2. La detenzione 2.1. La denuncia 2.2. La detenzione delle armi comuni da sparo Le armi da caccia Le armi classificate per uso sportivo Le altre armi comuni da sparo Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al La licenza di collezione 2.4. La detenzione delle armi antiche
2 2.5. La detenzione di munizioni e polveri La vendita di un arma La custodia delle armi Le alterazioni delle armi Le munizioni 3. Porto e trasporto delle armi da sparo La licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo La licenza di porto di fucile per uso di caccia La licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale La carta di riconoscimento per trasporto armi (carta verde) Il permesso di trasporto per armi sportive 3.1. Porto e trasporto delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule 3.2. Porto e trasporto delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al Il comodato Introduzione Lo scopo di questo prontuario, aggiornato e ampliato rispetto alle precedenti stesure, è quello di fornire delle indicazioni il più possibile chiare e semplici a quelle persone che intendono avvicinarsi al mondo delle armi o che già hanno avuto degli approcci ma che necessitano di maggiori informazioni. Spesso si sente dire che non è possibile ad un privato cittadino acquistare un arma o che per andare a sparare al poligono è necessario avere il porto d armi: queste sono grossolane imprecisioni. Con questa premessa vogliamo spiegare che nel campo delle armi, così come accade in molti altri settori, le leggi sono poco chiare: nel limite del possibile abbiamo tentato di riassumerle con chiarezza. Proprio siccome le norme non sempre sono ben chiare anche agli addetti ai lavori, esistano differenze nell applicarle: può accadere che una Questura richieda certi documenti, mentre quella della provincia confinante non lo fa. È ovvio che è impossibile conoscere tutte queste sfaccettature nell' interpretazione delle norme e pertanto abbiamo fatto riferimento alla prassi pi ù generalmente applicata. Questo lavoro non ha la pretesa di essere un trattatello giuridico e proprio per renderlo accessibile a chi è digiuno della materia legale abbiamo evitato di inserire nel testo riferimenti a leggi o ad altre norme. D altra parte accade che, ad esempio, acquistiamo o cediamo un auto ed effettuiamo tranquillamente tali operazioni secondo precise norme di legge che, nella stragrande maggioranza dei casi, ci sono perfettamente ignote. Sempre nello spirito di questo scritto, improntato alla semplicità e al desiderio di soddisfare le curiosità e i dubbi che si manifestano più di frequente, i suoi contenuti sono volutamente limitati e contemplano i casi d interesse più comune e generale. Abbreviazioni c.d. = cosiddetta cfr. = confronta p.es. = per esempio v. = vedere = paragrafo 1. L acquisto L acquisizione di un arma da sparo presuppone che l acquirente sia in possesso di un autorizzazione rilasciata dalla polizia. Questa norma di carattere generale contempla due importanti eccezioni, che riguardano:
3 - le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule; - le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al Per l acquisto di armi appartenenti a queste due ultime categorie non si richiede alcuna autorizzazione di polizia L acquisto di armi comuni da sparo L ordinamento prevede due grandi categorie di armi: quelle da guerra e quelle comuni da sparo. Per le prime le possibilità di acquisizione e detenzione da parte del privato cittadino sono ridotte a rarissimi e ben particolari casi, mentre le seconde sono quelle normalmente destinate al mercato civile e quindi, in definitiva, sono quelle che c interessano maggiormente. Esse sono: - i fucili con una o più canne ad anima liscia a ripetizione manuale o semiautomatica (non a ripetizione automatica, cioè capaci di tiro a raffica); - i fucili con due canne ad anima rigata (c.d. fucili Express); - i fucili con due o tre canne miste ad anime lisce o rigate (c.d. fucili combinati); - i fucili, le carabine, i moschetti con canna ad anima rigata a ripetizione manuale o semiautomatica (non a ripetizione automatica, vale a dire capaci di tiro a raffica); - i revolver; - le pistole (monocolpo o semiautomatiche); - le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, di potenza superiore a 7,5 joule; - le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo Il nullaosta Per acquistare una delle armi comuni da sparo che abbiamo elencato in 1.1. è necessario possedere un titolo d acquisto; chi non è in possesso di un porto d armi (v ) dovrà munirsi di un nullaosta all acquisto. Questo documento è rilasciato dall autorità di polizia e per averlo occorre recarsi, secondo i casi, alla Stazione dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato o alla Questura competente per territorio in base al luogo di residenza dell interessato. Per ottenere il nullaosta è necessario compilare una domanda in carta libera nella quale il richiedente, che deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza, specifica obbligatoriamente il motivo dell acquisto (p. es.: difesa abitativa, pratica dello sport del tiro a segno eccetera). Solitamente occorre accompagnare alla domanda per ottenere il nullaosta un certificato medico; la firma del richiedente deve essere autenticata. Trascorso un certo periodo (solitamente qualche settimana) il nullaosta è pronto e deve essere ritirato presso l ufficio ove era stato richiesto; può anche accadere che sia spedito direttamente a casa. Il nullaosta vale, su tutto il territorio nazionale, per trenta giorni ma può essere rinnovato per uguale periodo. In pratica, una volta ottenuto il nullaosta è finalmente possibile acquistare l arma; il passo successivo sarà la compilazione della dichiarazione di vendita (v ) Le licenze di porto d' armi Mentre il nullaosta è un titolo d acquisto occasionale (serve per effettuare un solo acquisto, anche se di più armi), le licenze di porto d armi sono invece dei titoli d acquisto permanenti, ossia possono essere utilizzate per acquistare armi più volte, fintanto che sono in corso di validità. Le licenze di porto d armi sono di tre tipi: - licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo (v. 3.1.); - licenza di porto di fucile per uso di caccia (v. 3.2.); - licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale (v. 3.3.). Esse abilitano all acquisto di qualunque tipo di arma comune da sparo (che sono state elencate in 1.1.).
4 La dichiarazione di vendita Chi cede un arma ad un altra persona è tenuto, oltre a verificare la validità del nullaosta ovvero a controllare che il porto d' armi non sia scaduto e che sia stata pagata la relativa tassa (nel caso di una licenza di porto di fucile per uso di caccia), a compilare una dichiarazione di vendita dell arma (o delle armi nel caso siano più di una). Questa dichiarazione può essere redatta in carta libera e deve indicare le generalità del cedente (data e luogo di nascita, indirizzo), quelle del compratore, gli estremi del titolo d acquisto (numero del nullaosta, numero e data di rilascio del porto d armi) nonché tutti i dati identificativi dell arma (tipo, marca, calibro, numero di matricola ed eventuale numero del catalogo nazionale). A volte le Questure predispongono dei modelli che distribuiscono gratuitamente per facilitare il compito dei cittadini. Se l acquirente utilizza il nullaosta, questo viene ritirato dal venditore. Se la transazione avviene fra due privati cittadini, la dichiarazione di vendita è compilata in due copie originali, entrambe firmate dal venditore e controfirmate dal compratore. Ognuna delle due parti tratterrà una copia del documento. Se il venditore è un armiere, sarà suo compito compilare la dichiarazione di vendita dell arma, che consegnerà all interessato; di solito è utilizzato un modulo stampato recante l intestazione dell armeria. Conclusa la fase dell acquisto, è ora necessario passare a quella successiva, la denuncia dell arma (v. 2.1.) L acquisto delle armi antiche Per la legge italiana sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del È possibile acquistare le armi antiche con gli stessi modi relativi alle armi comuni da sparo, ossia con il nullaosta o con un porto d armi. Vi è però un ulteriore possibilità: costituisce titolo d acquisto per le armi antiche la licenza di collezione per le stesse (v. 2.4.). Anche per quanto riguarda le armi antiche è necessario compilare la dichiarazione di vendita e anche queste armi debbono essere denunciate L acquisto delle munizioni e delle polveri da lancio Per l acquisto delle munizioni (cartucce) e della polvere da lancio (o polvere da sparo), utilizzata da chi spara con armi ad avancarica o da chi ricarica domesticamente le cartucce, sono necessari gli stessi documenti per l acquisto delle armi comuni da sparo: il nullaosta o un porto d armi L acquisto di armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 Queste armi possono essere acquistate solo da maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento; sono consentiti la loro cessione e il comodato purché avvengano con scrittura privata tra maggiorenni. Non è però necessaria la scrittura privata qualora il comodato sia di durata non superiore a quarantotto ore L acquisto di bossoli, inneschi, palle Per questi altri componenti della cartuccia che sono di libera vendita non è necessario alcun titolo per procedere al loro acquisto L acquisto di armi disattivate La legge prevede che, seguendo particolari norme, le armi da sparo (sia comuni, sia da guerra) possano essere rese inattive in forma definitiva; in tal caso questi oggetti non sono più armi ai fini della legge e pertanto possono essere acquistati e detenuti liberamente da chiunque. 2. La detenzione Acquistata un arma, occorre espletare ancora una formalità? la denuncia? per poterla detenere regolarmente; inoltre si deve considerare che la legge pone dei limiti quantitativi al numero di armi
5 che si possono detenere in base alla loro tipologia. Certi tipi di armi possono essere detenuti in numero illimitato, per altri esistono delle precise limitazioni ai quantitativi che i privati cittadini possono avere: è importante conoscere questi dati per evitare di superarli. Un altro aspetto connesso alla detenzione che deve essere tenuto in debito conto al fine di evitare di infrangere la legge è che le armi non debbono essere assolutamente spostate dal luogo ove sono state denunciate; la legge prevede dei precisi modi per il loro porto e trasporto che saranno esaminate in seguito. Non sono soggette all obbligo della denuncia le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al La denuncia L ulteriore formalità che è necessario espletare per possedere legalmente un arma è la sua denuncia, un atto mediante il quale il neoproprietario dell arma stessa notifica all autorità l avvenuta acquisizione e il luogo ove l arma è custodita. La denuncia ha carattere permanente, cioè non deve essere rinnovata né è soggetta al pagamento di tributi, né presenti né successivi. Dal punto di vista pratico la denuncia è un modulo che può essere acquistato in cartoleria o in tabaccheria e che deve essere compilato in due copie. Quando ci si reca presso l autorità (Stazione dei Carabinieri, Commissariato della P.S. o Questura secondo i casi) bisogna consegnare i due moduli debitamente compilati e firmati e la copia della dichiarazione di vendita dell arma. La legge prescrive che il possesso dell arma sia denunciato nel più breve tempo possibile La detenzione delle armi comuni da sparo Il privato cittadino può detenere, se regolarmente denunciate, le seguenti armi comuni da sparo: - un numero illimitato di fucili da caccia; - sei armi classificate per uso sportivo; - tre altre armi comuni da sparo; - otto armi antiche Le armi da caccia La legge-quadro sulla caccia stabilisce quali armi sono da caccia ai fini del nostro ordinamento. Esse sono: - i fucili a una o più canne ad anima liscia di calibro non superiore al 12 con qualsiasi sistema di funzionamento; - i fucili ad una o più canne ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo di lunghezza non inferiore a 40 mm; - i fucili combinati a due o tre canne in cui la canna liscia (o le canne lisce) deve essere di calibro non superiore al 12 e quella rigata (o quelle rigate) di calibro non inferiore a 5,6 mm. Come sappiamo (cfr. 2.2.), queste armi sono detenibili in numero illimitato. La legge esclude esplicitamente che le armi ad aria compressa siano armi da caccia Le armi classificate per uso sportivo La c.d. legge Lo Bello ha introdotto nel nostro ordinamento la tipologia delle armi comuni da sparo classificate per uso sportivo. È il ministero dell Interno ad assegnare a un arma tale qualifica e in una decina di anni il loro numero è diventato di diverse centinaia. Quando s intende acquistare un arma classificata per uso sportivo (che come tale sarà denunciata) è necessario verificare che abbia effettivamente tale qualifica; di solito le case costruttrici o gli importatori specificano nella loro pubblicità se un arma è sportiva. Bisogna infatti considerare che un arma apparentemente con caratteristiche sportive potrebbe non avere la qualifica di legge (perché il costruttore o l importatore non l ha richiesta) e solo le armi comprese nell elenco
6 beneficiano dei vantaggi che derivano dalla qualifica di arma classificata per uso sportivo. Come sappiamo (cfr. 2.2.), queste armi sono detenibili in numero di sei Le altre armi comuni da sparo Oltre alle armi da caccia e a quelle classificate per uso sportivo, esiste nell ambito delle armi comuni da sparo (v. 1.1.) una terza categoria, definibile solo in negativo: sono le altre armi comuni da sparo, quelle cioè che non sono né da caccia né sportive. Appartengono a questa categoria tutte le pistole e i revolver da difesa (che non hanno cioè ottenuto la qualifica per uso sportivo), più tutti i fucili che non rientrano nella definizione di armi da caccia (v ). Così sono altre armi comuni da sparo un fucile con canna ad anima liscia di calibro superiore al 12 (p. es. una doppietta calibro 10), un fucile con canna ad anima rigata di calibro inferiore a 5,6 mm (p. es. una carabina in calibro.17 Remington) o di calibro uguale a 5,6 mm ma con bossolo di lunghezza inferiore a 40 mm (p. es. una carabina in.22 Long Rifle). Tutte le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, sono altre armi comuni da sparo eccezione fatta per quelle classificate per uso sportivo e per quelle di potenza inferiore a 7,5 Joule. Come sappiamo (cfr. 2.2.), le altre armi comuni da sparo sono detenibili in numero di tre Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 Una recente legge ha stabilito che queste due categorie non rientrano più fra le armi comuni da sparo. Sono detenibili, senza obbligo di denuncia, in numero illimitato La licenza di collezione Chi intende possedere armi in numero superiore ai limiti che la legge prevede mediante denuncia (v. 2.2.), deve ottenere il rilascio della licenza di collezione per armi comuni da sparo. In altre parole, se s intende possedere più di sei armi classificate per uso sportivo e più di tre altre armi comuni da sparo, è necessaria la licenza di collezione; essa, di fatto, non serve per le armi da caccia poiché, come sappiamo, sono detenibili in numero illimitato. Per le armi antiche, il caso è diverso perché esiste una licenza di collezione apposita che sarà trattata in seguito. La licenza di collezione per armi comuni da sparo permette dunque la detenzione di quante armi si vogliono, con un solo limite numerico: un esemplare per ogni tipo di arma iscritta al catalogo nazionale. È una licenza permanente (non deve essere rinnovata) e non è soggetta ad alcun tipo di tassa. Di solito, all atto della concessione della licenza, l autorità impone al suo titolare particolari obblighi per la custodia delle armi (antifurto, armadio blindato eccetera). È proibito detenere le munizioni delle armi in collezione e, anche se la legge non lo vieta esplicitamente, per prassi si ritiene che tali armi non possano essere usate. A questo proposito è opportuno ricordare che esiste anche un altro caso per il quale può essere richiesta la licenza di collezione. Chi intende detenere anche una sola arma comune da sparo, ma non vuole farne uso e quindi non intende avvalersi della facoltà di detenere il relativo munizionamento, può richiedere la licenza di collezione per l arma in questione anziché farne denuncia (v. 2.1) La detenzione delle armi antiche Come già sappiamo (cfr. 2.2.), è possibile detenere mediante denuncia otto armi antiche; chi intende possederne di più deve ottenere la licenza di collezione per armi antiche, rare, artistiche. Questo documento ha carattere permanente (non deve essere rinnovato) e non è soggetto ad alcun tipo di tassa; non vi sono limiti al numero di armi che possono essere inserite in questa licenza di collezione La detenzione di munizione e polveri Esistono precisi limiti al numero delle munizioni detenibili con denuncia, e cioè: 200 cartucce da pistola o revolver e 1500 cartucce da fucile da caccia. Nel caso si abbia in denuncia un fucile da
7 caccia, è possibile detenere fino a 1000 cartucce caricate a pallini senza bisogno di denuncia; in ogni caso, queste 1000 cartucce rientrano nel limite delle 1500 di cui si è appena detto. La legge prevede la possibilità di detenere mediante denuncia fino a 5 kg di polvere da sparo; bisogna però considerare che, ai fini del raggiungimento di questo plafond, la polvere detenuta sciolta fa cumulo con quella contenuta nelle cartucce eventualmente possedute. La legge prevede espressamente che possa essere detenuto un numero illimitato di bossoli innescati, senza obbligo di denuncia La vendita di un arma Chi detiene una o più armi e intende venderne deve, di fatto, seguire la procedura inversa che abbiamo indicato in 1.1., così di seguito riassumibile. In primo luogo è necessario verificare la validità del nullaosta dell acquirente ovvero controllare che il suo porto d armi non sia scaduto e che sia stata pagata la relativa tassa (nel caso di una licenza di porto di fucile per uso di caccia); assolte queste condizioni, il cedente deve compilare la dichiarazione di vendita dell arma (o delle armi). Come sappiamo, questa dichiarazione può essere redatta in carta libera e deve indicare le generalità del cedente (data e luogo di nascita, indirizzo), quelle del compratore, gli estremi del titolo d acquisto (numero del nullaosta, numero e data di rilascio del porto d armi) nonché tutti i dati identificativi dell arma (tipo, marca, calibro, numero di matricola ed eventuale numero del catalogo nazionale). Se l acquirente utilizza il nullaosta, questo viene ritirato dal venditore. Se la transazione avviene fra due privati cittadini, la dichiarazione di vendita è compilata in due copie originali, entrambe firmate dal venditore e controfirmate dal compratore. Ognuna delle due parti tratterrà una copia del documento. Se l acquirente è un armiere, sarà suo compito compilare una dichiarazione di acquisto dell arma, che consegnerà al venditore. A questo punto è necessario comunicare all autorità di polizia l effettuazione della vendita, in modo che possa essere scaricata l arma dalla denuncia di chi ha venduto. Ci si reca dall autorità presso di cui era stata denunciata l arma con la denuncia stessa, la dichiarazione di vendita e l eventuale nullaosta ritirato dall acquirente. Si consegna il tutto e, solitamente, la denuncia viene riconsegnata subito con l arma venduta debitamente depennata. Per la vendita delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 è sufficiente una scrittura privata tra maggiorenni La custodia delle armi La custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell interesse della sicurezza pubblica. Inoltre, è punito chiunque, anche se munito della licenza di porto d armi: 1) consegna o lascia portare un arma a persona di età minore dei quattordici anni, o qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa; 2) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcune delle persone indicate in precedenza giunga a impossessarsene agevolmente. Come si può capire, la legge non pone delle condizioni precise al modo di custodire le armi, tuttavia pone l obbligo della massima diligenza. Esiste un caso particolare, che riguarda i titolari di licenza di collezione di armi (v. 2.3.): devono adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza. La legge distingue dunque il caso del titolare di licenza di collezione per armi comuni da sparo, sul quale non solo incombe l obbligo generale della diligente custodia, ma anche quello di adottare determinate precauzioni che sarà la stessa autorità di P.S. a stabilire Le alterazioni delle armi Le armi (ad eccezione di quelle ad anima liscia e di quelle ad avancarica), prima di essere immesse su mercato, sono sottoposte a una catalogazione preventiva da parte del ministero dell Interno. Si
8 tratta di una vera e propria fiche tecnica (viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) che, fra i vari dati, comprende anche la capacità del caricatore. L uso di un caricatore con capienza maggiore costituisce, ad esempio, un reato. Le altre possibili alterazioni, oltre ad esempio alla trasformazione del congegno di scatto dell arma per consentirne il tiro a raffica, riguardano soprattutto le dimensioni dell arma stessa. In particolare, si deve evitare di accorciarla perché in questo modo si renderebbero più agevoli il porto e l occultamento. I dati contenuti nella catalogazione del Ministero dell interno di cui si è detto poc anzi comprendono anche la lunghezza totale dell arma e quella della canna, per questo è facile stabilire se un arma sia stata alterata Le munizioni La legge pone talune limitazioni alle munizioni utilizzabili nelle armi comuni da sparo: non possono comunque essere caricate con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive. Per quanto riguarda le palle ad espansione, il divieto non riguarda le munizioni destinate alle armi da caccia o tiro al bersaglio, il che significa che non è possibile utilizzare cartucce caricate con palla ad espansione per la difesa personale, mentre le stesse munizioni possono essere usate in poligono. 3. Porto e trasporto delle armi da sparo Come abbiamo visto, in virtù della denuncia è concesso di detenere una o più armi (e munizioni) nell abitazione indicata in questo documento e nelle sue appartenenze (giardino, cortile, cantina, eccetera). La denuncia non presuppone assolutamente che l arma possa essere spostata dall abitazione e per fare ciò è necessario un documento apposito. Prima di entrare nei dettagli è opportuno chiarire la differenza fra porto e trasporto. Quest ultimo deve essere inteso come il trasferimento dell arma da un luogo ad un altro come oggetto inerte e non suscettibile d uso, in assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza invece il porto. Di seguito elenchiamo i vari documenti che abilitano al porto o al trasporto delle armi La licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo Questo documento è rilasciato dal Questore e per averlo occorre recarsi, secondo i casi, al Commissariato della Polizia di Stato o alla Questura competente per territorio in base al luogo di residenza dell interessato. Per ottenerlo è necessario compilare una domanda; il richiedente deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza. Occorre accompagnare alla domanda alcune fotografie, un certificato medico e, in mancanza di un congedo dal servizio militare, un certificato di abilitazione all uso e maneggio delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale. La licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo non paga tassa di concessione governativa; vale per sei anni, senza necessità di rinnovo annuale. Con questo documento è possibile portare le armi utilizzate per il tiro a volo (il regolamento sportivo di questa disciplina permette solo l uso dei fucili con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12) durante l attività sportiva. Grazie ad una recente circolare del ministero dell Interno, con la licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo è possibile trasportare tutte le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte La licenza di porto di fucile per uso di caccia Questo documento è rilasciato dal Questore e per averlo occorre recarsi, secondo i casi, al Commissariato della Polizia di Stato o alla Questura competente per territorio in base al luogo di residenza dell interessato. Per ottenerlo è necessario compilare una domanda; il richiedente deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza. Occorre accompagnare alla domanda alcune fotografie, un certificato medico e, in mancanza di un congedo dal servizio militare, un certificato di abilitazione all uso e maneggio delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale. La licenza di porto di fucile per uso di caccia paga tassa di
9 concessione governativa annuale (attualmente fissata in lire? 134,30 euro); vale per sei anni, senza necessità di rinnovo annuale salvo l obbligo di pagare la tassa di cui si è detto se s intende portare o trasportare armi. Con questo documento è possibile portare le armi utilizzate da caccia (cfr ). Grazie ad una recente circolare del ministero dell Interno, con la licenza di porto di fucile per uso di caccia è possibile trasportare tutte le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte La licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale Questo documento è rilasciato dal Prefetto. Per ottenerlo è necessario compilare una domanda nella quale si specificano i motivi per cui si desidera andare armati; il richiedente deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza. Occorre accompagnare alla domanda alcune fotografie, un certificato medico e, in mancanza di un congedo dal servizio militare, un certificato di abilitazione all uso e maneggio delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale. La licenza di porto di pistola o rivoltella paga tassa di concessione governativa annuale (attualmente fissata in lire? 87,80 euro); vale per cinque anni ma ogni anno deve essere rinnovata con richiesta nella quale si specificano nuovamente i motivi per cui si desidera andare armati. Con questo documento è possibile portare fino a tre armi corte; secondo un interpretazione corrente della legge, non è possibile portare una pistola sportiva per difesa. Esistono specifici divieti di porto dell arma da difesa (nelle riunioni pubbliche, nelle aule di tribunale, nei seggi elettorali, negli stadi eccetera). Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, sui treni l arma può essere portata ma solo se scarica e smontata, mentre per gli aerei deve essere consegnata all atto dell imbarco e deve essere seguita una particolare procedura. Grazie a una recente circolare del ministero dell Interno, con la licenza di porto d arma da difesa è possibile trasportare tutte le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte La carta di riconoscimento per trasporto armi (carta verde) Questo documento è rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale ed è vidimato dal Questore. Per averlo occorre informarsi presso il poligono; di solito è necessario compilare una domanda, il richiedente deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza. Occorre accompagnare alla domanda alcune fotografie e un certificato medico. Vale per un anno, non paga tassa e permette di trasportare le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte, utilizzabili in poligono lungo la via più breve che unisce il luogo in cui le armi si trovano al poligono stesso che l ha rilasciata e viceversa Il permesso di trasporto per armi sportive Questo documento è rilasciato dal Questore; per ottenerlo è necessario compilare una domanda. Il richiedente deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza. Occorre accompagnare alla domanda un attestazione rilasciata da una sezione del Tiro a Segno Nazionale o da un Club affiliato alla Fitav dal quale risulti che l interessato partecipa all attività sportiva. Il permesso di trasporto per armi sportive non paga tassa di concessione governativa; vale per un anno. Con questo documento è possibile trasportare tutte le armi classificate per uso sportivo, sia lunghe sia corte, su tutto il territorio nazionale Porto e trasporto delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule Per questa categoria non è richiesta licenza dell Autorità di pubblica sicurezza; esse non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche. L utilizzo delle armi appartenenti a questa categoria è consentito ai maggiori d età o ai minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o
10 luoghi privati non aperti al pubblico nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza. Il loro trasporto deve essere effettuato usando la massima diligenza; esse debbono essere trasportate scariche, inserite in custodia Porto e trasporto delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 Questa categoria differisce dalla precedente (v. 3.2.) per quanto riguarda il porto, che è sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo (e quindi è prescritta la titolarità di un porto d armi adatto al tipo di arma, cfr. 3.). Il trasporto delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, invece, si effettua liberamente, tenendo conto che deve essere effettuato usando la massima diligenza, con le armi scariche e inserite in custodia Il comodato In precedenza abbiamo utilizzato in qualche occasione questo termine mediante il quale la legge indica il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l obbligo di restituzione della stessa cosa. Il comodato è essenzialmente gratuito. Per quanto riguarda le armi comuni da sparo, sono vietati la locazione e il comodato; due importanti eccezioni riguardano però le armi da caccia (cfr ) e quelle classificate per uso sportivo ( ). Non è dunque possibile prestare un arma da difesa ad un altra persona; tale possibilità riguarda esclusivamente le armi classificate per uso sportivo e quelle utilizzabili a caccia. Norme specifiche sono invece state previste per le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule e per le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 (v. 1.4.). COLTELLI E LEGGE A chi colleziona coltelli non deve sfuggire l importanza di un esatta conoscenza delle norme di pubblica sicurezza che regolano il possesso e l uso di questi oggetti. Peraltro, come ben sanno gli appassionati delle armi da sparo, le leggi italiane sono spesso confuse o carenti e quindi non sempre possono essere di agevole conoscenza o di applicazione certa ed immediata. di Paolo Tagini Cercheremo in queste pagine di riassumere? senza alcuna pretesa di esaustività? i principali aspetti delle norme che possono interessare i collezionisti e gli appassionati coltellinai. Che cos è un coltello? In primo luogo è necessario precisare che la legge non fornisce una definizione di coltello o pugnale e, tanto meno, classifica tali manufatti. Agli effetti della legge penale, per armi s intendono quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l offesa alla persona. Si deve pertanto ricorrere alla definizione lessicale, in base alla quale il coltello è uno strumento da taglio costituito da una lama affilata da una sola parte inserita in un manico. Al contrario, il pugnale è definito come arma corta, da usare negli scontri ravvicinati, costituita da una lama a due tagli e a punta acuminata, infissa in un impugnatura di forma e materiale vario. La destinazione naturale del coltello è dunque quella di uno strumento d utilità e non può dunque essere considerato a pieno titolo arma. Viceversa, appare evidente che la finalità del pugnale è l offesa alla persona e, dunque, è un arma a tutti gli effetti. Di certo, tuttavia, appare altrettanto evidente che i coltelli, pur avendo una funzione principale diversa dall offesa alla persona, debbano essere considerati come strumenti atti ad offendere. Questo è stato tradizionalmente l orientamento della giurisprudenza, con l eccezione per i coltelli a
11 scatto e per quelli a lama pieghevole con dispositivo di blocco della medesima, che la Corte di Cassazione, in due distinte occasioni, ha considerato delle vere e proprie armi. Per quanto riguarda i coltelli a scatto, con circolare numero 559/C (17)1 il Ministero dell Interno ha fatto propria la sentenza della Cassazione e pertanto ritiene che siano da considerarsi armi proprie. La recente sentenza della Cassazione che ha dichiarato armi proprie i coltelli a lama pieghevole con dispositivo di blocco della medesima è sconcertante. Il blocco della lama è stato inventato per ragioni di sicurezza, per evitare che la lama si ripieghi improvvisamente e ferisca le dita di chi sta usando il coltello. Appare a nostro giudizio insostenibile la tesi secondo cui la presenza di tale dispositivo di blocco possa mutare la naturale destinazione del coltello (si pensi ad esempio ad un Opinel che, nonostante la presenza del Virobloc, rimane sempre un coltellino da lavoro che non ha proprio nulla dell arma). Si è detto che la differenza fra coltello e pugnale risiede nel doppio filo che caratterizza quest ultimo. Ci possono essere dei casi dubbi quando, ad esempio, si è in presenza di una parte seghettata della costa della lama (tipica dei coltelli da sopravvivenza). Poiché il criterio di distinzione fra una categoria e l altra è la destinazione naturale dell oggetto, la seghettatura serve per il taglio di particolari materiali (ad esempio, quella a doppia fila di denti sfalsati è tipica per segare il legno) e non per rendere il coltello più lesivo, appare pertanto chiaro che quel coltello che presenta il filo da un lato e la seghettatura dall altro lato della lama rimane un coltello e non un pugnale. La detenzione Al proprietario di un oggetto che la legge considera arma incombe l obbligo della denuncia all autorità del suo possesso. Ciò, come si è detto, riguarda i pugnali e quegli altri coltelli considerati armi. Viceversa, la detenzione degli strumenti atti ad offendere è libera e non sussiste l obbligo della denuncia. Ciò vale, in generale, per tutti i coltelli. Il problema del porto Esiste un divieto assoluto, anche a chi è titolare di licenza di porto d armi, di porto delle armi bianche (pugnale eccetera), con la sola eccezione del bastone animato con lama di lunghezza superiore a 65 cm a chi è in possesso di una licenza specifica. Viceversa, il porto e il trasporto dei coltelli, intesi come strumenti atti ad offendere, è regolato in maniera più articolata. L articolo 4 della legge 110 del 1975 stabilisce infatti che Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l offesa alla persona. Il contravventore è punito con l arresto da un mese ad un anno e con l ammenda da lire a lire Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell ammenda. Mentre per taluni strumenti da lavoro è facile individuare i tempi e i modi che ne rendono giustificabile il porto, lo stesso non è possibile, ad esempio, per i coltelli da tasca e per tutti quegli strumenti multiuso che non sono portati per uno scopo preciso, ma che possono rivelarsi utili in mille frangenti. In questi casi il giustificato motivo è insito nella natura dello strumento che, per la sua modestia offensiva, non si presta all uso per scopi lesivi. Solo in un caso si ha la piena certezza del diritto per quanto riguarda il porto del coltello: l art. 13 della legge 157 del 1992 (legge quadro sulla caccia) stabilisce infatti che Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. Note conclusive
12 In queste brevi note abbiamo tentato di riassumere, nel modo più chiaro e fruibile, l insieme delle norme che riguardano i coltelli. Proprio la mancanza di chiarezza delle norme rende, da un lato, più arduo il compito che ci siamo proposti, e dall altro necessario il ricorso alla massima discrezionalità nel momento in cui tali norme debbono essere applicate. Il campione di giurisprudenza che pubblichiamo è molto eloquente sotto questo aspetto. Il consiglio che ci sentiamo di dare ai lettori è di usare sempre buon senso e prudenza: il collezionismo è una passione, cosa che non giustifica minimamente comportamenti azzardati. Giurisprudenza Cassazione, V, 20 maggio 1982, n Il coltello chirurgico (bisturi) deve considerarsi arma impropria trattandosi di strumento che, per la funzione cui è destinato e per la struttura della lama, ha caratteristiche tali che lo rendono chiaramente utilizzabile per l offesa alla persona. Cassazione, I, 19 ottobre 1985, n Il coltello da lancio normalmente destinato ad uso sportivo (per il tiro al bersaglio), quale strumento da punta e taglio atto, sia occasionalmente, ad offendere, è qualificabile come arma impropria ai fini di cui all art. 4 comma secondo seconda della legge 18 aprile 1975 n Cassazione, I, 14 luglio 1993, n Il coltello a serramanico può essere inteso anche in senso più lato, onnicomprensivo pure di quello a scatto, caratterizzato dalla incorporazione della lama all interno del manico; sicché, ove manchi la speciale strutturazione dello scatto e del fissaggio della lama, il coltello la cui lama è semplicemente ripieghevole nel manico, ancorché chiamato a serramanico, non è esclusivamente destinato all offesa alla persona, potendo normalmente essere impiegato negli usi più svariati, come quelli domestici, agricoli, sportivi, anche se, occasionalmente, può essere adoperato come arma, in tal senso impropria. Cassazione, VI, 15 aprile 1975, n È punibile ai sensi dell art. 699 C.P. il porto del tipo molletta, poiché esso assume le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto. Invero, agli effetti dell art. 39 del T.U. legge di P.S., sono considerate armi proprie, oltre tutte le armi da sparo, tutte le altre la cui destinazione è l offesa alla persona e l art. 45 del regolamento comprende espressamente fra gli strumenti da punta e taglio la cui destinazione naturale è l offesa alla persona i pugnali e gli stiletti, per i quali non è ammessa licenza. Cassazione, I, 16 febbraio 1979, n La cosiddetta molletta, cioè il coltello con apertura a scatto e la cui lama, una volta spiegata, rimane fissa, assumendo in tal modo le caratteristiche di un pugnale o stiletto, rientra nella categoria delle armi non da sparo per le quali non è consentito il porto in senso assoluto. Cassazione, I, 29 ottobre 1981, n Il coltello a scrocco, e cioè il coltello a serramanico con lama a scatto, definito anche molletta o a molla, deve considerarsi, agli effetti della legge penale, secondo la definizione della legge n. 585, secondo comma prima ipotesi C.P., arma la cui destinazione naturale è l offesa alla persona, in quanto, secondo i dati dell esperienza tratti dal contesto storico-geografico in cui si vive, appare destinato a tale uso e cioè ad aggredire ed offendere proprio per la fulmineità con la quale può farsene scattare la lama. Cassazione, II, 31 ottobre 1981, n Il coltello a scatto, detto anche molletta, costituisce arma propria che deve essere denunciata all autorità di P.S. L omissione della denuncia integra gli estremi del reato di cui all art. 697 C.P. Cassazione, V, 20 marzo 1981, n L art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 stabilisce, abrogando il disposto dell art. 42 della legge di P.S., che senza giustificato motivo non possano portarsi fuori della propria abitazione e della appartenenza di essa, fra l altro, anche strumenti da punta e da taglio atti ad offendere. Non è perciò più necessario che un coltello per essere considerato arma presenti determinate dimensioni, così come era richiesto dalla precedente
13 normativa. Trattandosi di uno strumento da punta o da taglio deve essere considerato alla luce della nuova legge arma impropria, poiché è oggetto che, pur non avendo come destinazione naturale l offesa, è pur sempre idoneo a ledere e ad attentare all incolumità personale. Cassazione, I, 22 marzo 1986, n Poiché l art. 4 della legge 18 aprile n. 110, abrogando il disposto dell art. 42 della legge di P.S., stabilisce che senza giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione o dalle appartenenze di essa, tra i vari oggetti elencati anche strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, non è più necessario che il coltello per essere considerato arma presenti determinate dimensioni, così come era richiesto nella precedente normativa. Cassazione, I, 18 gennaio 1996, n Il reato di cui all art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 sussiste soltanto allorché sia, tra l altro, provato che l agente ha portato senza giustificato motivo fuori della propria abitazione qualcuno degli oggetti elencati nel detto articolo. E deve intendersi per motivo giustificativo del porto quello determinato da particolari esigenze dell agente perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell accadimento, alla normale funzione dello oggetto. Ne consegue che il porto di coltello da caccia e di coltello con cavaturaccioli da parte di chi si reca per diporto in zona boschiva è pienamente giustificato atteso che detti oggetti sono tra quelli che normalmente un soggetto porta con sé, allorquando si reca in gita in zona boschiva di montagna ove gli stessi possono essere utilmente usati. Cass., VI, 22 dicembre 1989, n Il porto di coltello è sempre proibito, a norma dell art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, a meno che non venga dimostrato il giustificato motivo, che, costituendo una eccezione alla configurabilità del reato, deve sottostare all onere della prova incombente sull imputato. Cassazione, I, 15 gennaio 1987, n Il porto di un coltello a serramanico è da ritenersi legittimo se detto oggetto deve essere impiegato nell uso suo proprio e rimane tale per tutto il tempo di durata della attività e, quindi, all assenza della abitazione. Ne consegue che non risponde di reato di cui all art. 4 legge n. 110 del 1975 colui il quale, avendo portato con sé un coltello per adempiere al suo lavoro nei boschi, successivamente, e prima del rientro a casa, si ubriachi e lo esibisca in pubblico perché il fatto non costituisce reato. Cassazione, I, 17 febbraio 1996, n In tema di reati concernenti le armi bianche, l art. 699 cod. pen. si applica alle armi bianche proprie, mentre l art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 si applica agli oggetti atti ad offendere il cui porto non sia giustificato. Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, con conseguente applicabilità dell art. 699 cod. pen., un coltello che, pur essendo semplicemente a serramanico senza essere munito di un congegno di scatto, sia dotato di lama fissa e rimovibile solo mediante l azionamento di apposito meccanismo, in tal modo assumendo la caratteristica propria di un pugnale o stiletto. Cass. I, 25 maggio 1996, n In materia di armi da punta e taglio, per quanto riguarda in particolare i coltelli, va operata una distinzione tra quelli muniti di lama non fissa, semplicemente azionabili a mano e privi di congegni meccanici che permettano l irrigidimento della lama aperta sino a contrario comando manuale, e quelli, invece, che dispongono di congegni di quest ultimo tipo, in grado di consentirne la fruibilità quali pugnali, stiletti e simili. Nella prima categoria rientrano gli arnesi da punta e taglio, il cui porto senza giustificato motivo è punito ai sensi dell art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110; nella seconda le armi proprie non da sparo il cui possesso è sanzionato dagli artt. 697 e 699 cod. pen., a seconda che si tratti di detenzione illegale o di porto abusivo.
14 E' vietata la ripubblicazione anche parziale del presente testo senza l'esplicito consenso dell'editore e dell'autore. Si ringrazia Armi Magazine per il consenso ricevuto, ( Terni 03/09/2002 ) armimagazine@caffeditrice.it
L'ACQUISTO DELLE ''ARMI COMUNI DA SPARO''
PER IL CONTENUTO DI QUESTA SEZIONE SI RINGRAZIA LA RIVISTA ARMI MAGAZINE CHE HA MESSO A DISPOSIZIONE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO ''COMPRARE UN'ARMA'' AGGIORNATO A OTTOBRE 2004 L'ACQUISTO DELLE
DettagliARMI ED ARMERIA. Titolo I - ARMI
ARMI ED ARMERIA Titolo I - ARMI ART. 1 - TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE 1 - In conformità a quanto previsto dall art. 4 del D.M. 01.03.1987 N 145 l arma da difesa personale, in dotazione agli addetti con
DettagliQUESTURA DI BOLOGNA DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE Ufficio Armi ed Esplosivi (Tel. 051 6401564 - fax 0516401562)
QUESTURA DI BOLOGNA DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE Ufficio Armi ed Esplosivi (Tel. 051 6401564 - fax 0516401562) apertura al pubblico : dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00
DettagliREGOLAMENTO CONCERNENTE L ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA PROVINCIALE
PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO CONCERNENTE L ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA PROVINCIALE Marzo 2012 INDICE Art. 1 Disposizioni generali Art. 2 Tipo delle armi in dotazione Art. 3 Numero delel
DettagliINTRODUZIONI DI ARMI, ESPLOSIVI E DI QUALSIASI MEZZO DI DISTRUZIONE E CATTURA DA PARTE DI PRIVATI ALL INTERNO DEL PARCO REGOLAMENTO
INTRODUZIONI DI ARMI, ESPLOSIVI E DI QUALSIASI MEZZO DI DISTRUZIONE E CATTURA DA PARTE DI PRIVATI ALL INTERNO DEL PARCO REGOLAMENTO ART. 1) DEFINIZIONE Agli effetti e all applicazione del presente Regolamento
DettagliDirettiva Macchine2006/42/CE
PAG. 1 DI 5 REV. 00 SAVE DATA: 09/10/12 PRINT DATA: 10/10/12 Direttiva Macchine2006/42/CE Definizione di immissione sul mercato Indicazioni tratte da Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
DettagliNecessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro
Necessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro Mario ALVINO Formazione efficace : perché? è una misura di sicurezza, infatti svolge una
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliLEGENDA DELLE OPERAZIONI DA COMPIERE PER L APERTURA DI UN CAMPO DI TIRO PRIVATO
LEGENDA DELLE OPERAZIONI DA COMPIERE PER L APERTURA DI UN CAMPO DI TIRO PRIVATO Come avevo preannunciato, vi elenco i passi da fare per aprire un campo di tiro privato tenendo conto delle vigenti leggi
DettagliRoma,28 dicembre 2007
CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta
DettagliREGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.
L.R. 30/1999, art. 26 e 42, c. 01 B.U.R. 31/05/2000, n. 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia
DettagliQuestura di Pesaro e Urbino Divisione Polizia Amministrativa e Sociale VADEMECUM DELLA NORMATIVA SULLE ARMI
Questura di Pesaro e Urbino Divisione Polizia Amministrativa e Sociale VADEMECUM DELLA NORMATIVA SULLE ARMI Presentazione I motivi per cui un cittadino desidera acquistare un arma da fuoco possono essere
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliL acquisto della cittadinanza italiana
Approfondimento L acquisto della cittadinanza italiana Nella prima edizione di ImmigrazioneOggi del 5 ottobre abbiamo dato notizia della proposta presentata dal Governo al Parlamento per modificare l attuale
DettagliREGOLAMENTO DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE
REGOLAMENTO COMUNALE n. 32 REGOLAMENTO DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE Allegato sub-b alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 30/6/2003 Art.1 Obblighi per il ritrovatore di cosa
DettagliCOMUNE DI MARANO SUL PANARO
COMUNE DI MARANO SUL PANARO PROVINCIA DI MODENA C.A.P. 41054 REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE AI QUALI SIA CONFERITA LA QUALIFICA DI AGENTI
DettagliSoluzione interpretativa prospettata dal contribuente.
RISOLUZIONE N. 94/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 marzo 2002 Oggetto: Forniture di carburante a bordo di natanti da diporto gestiti in noleggio. Regime di non imponibilità Iva di
DettagliCOMUNE DI DIGNANO (Provincia di Udine) REGOLAMENTO SPECIALE SULL ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
COMUNE DI DIGNANO (Provincia di Udine) REGOLAMENTO SPECIALE SULL ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE Approvato con deliberazione C.C. n. 58/2010 INDICE ART. 1 - ART. 2 - ART. 3 - ART. 4 - ART. 5- ART. 6 - ART.
DettagliComune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE
Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE COSE RITROVATE E CONSEGNATE AL COMUNE ALLEGATO AL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 10 del
DettagliRisoluzione n. 375/E
Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di
DettagliMinistero dell Interno
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento
DettagliPremessa RISOLUZIONE N. 32/E. Roma, 4 aprile 2012
RISOLUZIONE N. 32/E Direzione Centrale Normativa Roma, 4 aprile 2012 OGGETTO: Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell ente pubblico mediante impianti fotovoltaici Scambio
DettagliTRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione
DettagliIL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento
DettagliIstruzioni modulistica Elenco associazioni professionali
Istruzioni modulistica Elenco associazioni professionali La legge 14 gennaio 2013, n.4, all art.2, comma 7, prevede che il Ministero dello sviluppo economico pubblichi sul proprio sito web un elenco delle
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliConsiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013
Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 60/2013 MAGGIO/1/2013 (*) 2 Maggio 2013 L AGENZIA DELLE ENTRATE, CON
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliREGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE
I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo
DettagliCONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso
DettagliGUIDA DI APPROFONDIMENTO LA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA
WWW.SARDEGNAIMPRESA.EU GUIDA DI APPROFONDIMENTO LA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA A CURA DEL BIC SARDEGNA SPA 1 SOMMARIO INTRODUZIONE... 3 I REQUISITI... 3 UN REGIME NATURALE... 3 GLI ADEMPIMENTI
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliQui proteggiamo Natura e Cultura 1
REGOLAMENTO PER L'INTRODUZIONE E IL TRASPORTO DI ARMI E DI QUALSIASI MEZZO DISTRUTTIVO E/O DI CATTURA DELLA FAUNA NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE SIRENTE VELINO Approvato con Delibera di Consiglio Direttivo
DettagliRISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015
RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei
DettagliRegolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.
Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione
DettagliREGOLAMENTO PER L ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASATENOVO
Comune di Casatenovo Provincia di Lecco Comando Polizia Locale REGOLAMENTO PER L ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CASATENOVO approvato con delibera di C.C. n. 72 del 28.11.2008
DettagliSTRALCIO CIRCOLARE TELEGRAFICA 557/PAS.21221-XV.H.8 del 04.12.2009
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Ufficio per l Amministrazione Generale Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale STRALCIO CIRCOLARE TELEGRAFICA 557/PAS.21221-XV.H.8 del 04.12.2009
DettagliRACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI
CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri
DettagliInformativa sulla privacy
Informativa sulla privacy Data di inizio validità: 1 Maggio 2013 La presente informativa sulla privacy descrive il trattamento dei dati personali immessi o raccolti sui siti nei quali la stessa è pubblicata.
DettagliImposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non trasferibilità
IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 18 DEL 18 MARZO 2008 Imposta di bollo su titoli di credito rilasciati senza la clausola di non PROVVEDIMENTI COMMENTATI Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (art.
DettagliDISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE
Pagina 1 di 5 Documenti collegati comunicato stampa Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 13 aprile 2007 Delibera n. 88/07 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA
DettagliASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliLega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE
Lega nazionale sci Uisp REGOLAMENTO DI FORMAZIONE approvato dal Consiglio nazionale di lega il 4 ottobre 2007 Premessa: Per i candidati Operatori Sportivi Volontari sono previsti i seguenti momenti corsuali:
DettagliTermini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici
Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era
DettagliSTUDIO BD e ASSOCIATI Associazione Professionale Cod. Fisc. e Partita Iva 01727930354 web: www.bdassociati.it e-mail: info@bdassociati.
Circolare n. 5/2013 Pagina 1 di 6 A tutti i Clienti Loro sedi Circolare n. 5/2013 del 7 marzo 2013 SICUREZZA SUL LAVORO OBBLIGHI IN VIGORE E DI PROSSIMA SCADENZA PER I DATORI DI LAVORO Come noto, il D.Lgs
Dettagli6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI
6 IL TRASFERIMENTO DEI BENI AZIENDALI L IMPRESA è L ATTIVITA SVOLTA DALL IMPRENDITORE IN MODO PROFESSIONALE ED ORGANIZZATO DIVERSO è IL CONCETTO DI AZIENDA AZIENDA COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI DALL IMPRENDITORE
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE RUGGERI, POLI
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5355 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI RUGGERI, POLI Modifica degli articoli 2 e 3 della legge 25 marzo 1986, n. 85, in materia
DettagliREGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AI CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA, IN POSSESSO DELLA QUALITA' DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA
REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI AI CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA, IN POSSESSO DELLA QUALITA' DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina
DettagliGli elementi comunemente contenuti nella fattura, sia cartacea che elettronica, sono:
Fattura elettronica: caratteristiche e vantaggi La legge per tutti.it Stefano Veltri Il recente decreto sviluppo ha modificato la disciplina sulla fattura elettronica, allo scopo di favorirne la diffusione.
DettagliModalità di applicazione della disciplina delle accise sull energia elettrica per i Sistemi Efficienti d Utenza
Sistemi Efficienti d Utenza SEU Aspetti regolatori, fiscali e operativi Seminario organizzato da Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico, Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. e. Modalità
DettagliMODELLO DI DICHIARAZIONE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICA DI PMI
MODELLO DI DICHIARAZIONE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICA DI PMI Nome o ragione sociale Indirizzo della sede legale... Indirizzo della sede operativa... N. di registro o di partita IVA ( 1 )... Nome
DettagliApprofondimenti. Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40. di Paolo Moretti
Gli investimenti immobiliari secondo lo IAS 40 di Paolo Moretti L «International Accounting Standards Board» (IASB), nell ambito del progetto di revisione («Improvement») dei princìpi contabili internazionali,
DettagliCIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2
CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata
DettagliRegolamento per l utilizzo temporaneo della Palestra scolastica. Il Consiglio D Istituto
Regolamento per l utilizzo temporaneo della Palestra scolastica Il Consiglio D Istituto Visto l art.50 del Decreto n 44 del 1/2 2001 che attribuisce all Istituzione scolastica la facoltà di concedere a
DettagliPermessi per diritto allo studio (150 ore)
Permessi per diritto allo studio (150 ore) di Libero Tassella Ai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato sino al 30.6.2008 ovvero sino al 31.8.2008 (per i docenti con contratto a tempo
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliESPORTAZIONI. I beni ceduti all estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni.
ESPORTAZIONI Frequentemente viene confusa l operazione triangolare con le cessioni a soggetti non residenti. Tenuto conto che la normativa IVA non è sempre allineata con la normativa doganale e i termini
DettagliCIRCOLARE N. 18/E. Roma, 07 marzo 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 18/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 marzo 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 articolo 49, comma 10 Imposta di bollo su assegni bancari o postali
DettagliPeriodico informativo n. 62/2013
Periodico informativo n. 62/2013 Regime IVA per le locazioni - I chiarimenti Gentile Cliente, dell'agenzia con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza dei recenti
DettagliConsignment stock: profili doganali
Consignment stock: profili doganali 1. Inquadramento generale Il consignment stock è un contratto con il quale beni di proprietà del fornitore (in genere materie prime o semilavorati) vengono trasferiti
DettagliIL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del
DettagliCITTÀ DI CASTELVETRANO PROVINCIA DI TRAPANI
CITTÀ DI CASTELVETRANO PROVINCIA DI TRAPANI REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliUfficio Criminalità Organizzata e altri Servizi Extratributari I Sezione SCHEDA TABACCHI
Ufficio Criminalità Organizzata e altri Servizi Extratributari I Sezione PREMESSA SCHEDA TABACCHI Con la costituzione dello spazio unico della Comunità Europea entro il quale possono liberamente circolare
DettagliLa valutazione delle immobilizzazioni immateriali
CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione
DettagliIn particolare, lo Sportello del cittadino offrirà come servizio l'illustrazione di:
CNF: nasce lo Sportello del cittadino, consulenza gratuita Consiglio Nazionale Forense, bozza regolamento 14.02.2013 I Consigli dell Ordine degli Avvocati istituiranno uno Sportello per il cittadino con
DettagliIL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA
IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire
Dettagli4.2 Ri.Ba. 4.2.1 Rivisitazione dell impianto delle Ri.Ba. e degli accordi interbancari
Nuove regole a seguito della Direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD) recepito dal Decreto Legislativo N. 11 del 27/01/2010 estratto riferito ai pagamenti tramite RiBa: 4.2 Ri.Ba. 4.2.1 Rivisitazione
DettagliLe basi della Partita Doppia in 1.000 parole Facile e comprensibile. Ovviamente gratis.
Le basi della Partita Doppia in 1.000 parole Facile e comprensibile. Ovviamente gratis. Qual è la differenza tra Dare e Avere? E tra Stato Patrimoniale e Conto Economico? In 1.000 parole riuscirete a comprendere
DettagliTracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco
Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti
DettagliEmission trading Profili Iva
Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.
DettagliNota di approfondimento
Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con
DettagliREGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO
Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina
DettagliCOMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI INDICE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.pag 3 Art. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI.. pag. 3 Art. 3 UTILIZZO DEGLI
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliNORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Servizio circolari per la clientela Circolari specialistiche sui temi giuridici. tributari e finanziari. Circolare Gennaio 2008 n 3 Milano, 25 gennaio 2008 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Dal 30/04/2008 cambiano
DettagliRISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni.
RISOLUZIONE 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 25 febbraio 2005 OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. Con l istanza di
DettagliSistema Banca dati e Repertorio dei dispositivi medici Notifiche multiple di DM simili
Sistema Banca dati e Repertorio dei dispositivi medici Notifiche multiple di DM simili Questa presentazione intende illustrare brevemente la nuova funzionalità (Notifiche multiple di DM simili) predisposta
DettagliLICENZA D USO di SOFTWARE
LICENZA D USO di SOFTWARE Premesso che: Il software oggetto del presente contratto è stato sviluppato dalla software house TROLL SpA, Via Pisa, 4-37053 Cerea (VR), P.IVA/C.F./Reg. Imprese di Verona 02539580239
DettagliLa responsabilità penale dell amministratore e del legale rappresentante di una società
La responsabilità penale dell amministratore e del legale rappresentante di una società Se non vi è prova certa su queste condizioni, il proprietario di un azienda. risponde anche penalmente dell operato
DettagliCOMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (Provincia di Bologna) DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE, ALL UTILIZZO E ALLA GUIDA DELLE AUTO DI PROPRIETÀ COMUNALE Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 109
Dettaglilì (luogo) (data) (il richiedente) (timbro e firma del soggetto incaricato del collocamento)
SCHEDA DI ADESIONE N. OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO BANCA IMI TASSO FISSO STEP-UP 30 SETTEMBRE 2014 EMESSE A VALERE SUL PROGRAMMA DI SOLLECITAZIONE E DI QUOTAZIONE
DettagliCOMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA
COMUNE DI NORMA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, C. 2 DEL
DettagliSicurezza sul lavoro: le domande più frequenti! dvrinregola.it è un progetto
Sicurezza sul lavoro: le domande più frequenti! dvrinregola.it è un progetto 1 Come mi devo comportare quando assumo un dipendente, un collaboratore o uno stagista? Che conseguenze subisco se non provvedo
DettagliLINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO
Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI
DettagliCircolare N.85 del 23 Maggio 2013
Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Dal 01.06.2013 obbligatorie le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che a partire dal 01.06.2013
DettagliCONSIGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
CONGLIO NAZIONALE DELL ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL CONSULENTE DEL LAVORO PER L ESERCIZIO IN QUALITA DELLA PROFESONE MODALITA` ATTUATIVE AL REGOLAMENTO
DettagliDROGHE. D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49
DROGHE D.P.R. 309/90 modificato dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49 Droghe Sono droghe tutte le sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale e modificano le sensazioni, le reazioni, la personalità e
DettagliVIAGGI E PRENOTAZIONI IN PAESI A RISCHIO: CHE FARE? PRIME RISPOSTE PER IL TURISTA IN DIFFICOLTÀ
VIAGGI E PRENOTAZIONI IN PAESI A RISCHIO: CHE FARE? PRIME RISPOSTE PER IL TURISTA IN DIFFICOLTÀ Oggi assistiamo ad un turismo che vede spostarsi in ogni periodo grandi quantità di persone in ogni parte
DettagliCircolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze
Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008
DettagliREGOLE PER L ESAME (agg.te settembre 2015)
Informatica e Programmazione (9 CFU) Ingegneria Meccanica e dei Materiali REGOLE PER L ESAME (agg.te settembre 2015) Modalità d esame (note generali) Per superare l esame, lo studente deve sostenere due
Dettagli1. Motivazioni della richiesta
Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi
DettagliL ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI
L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Il tema dell assimilazione dei rifiuti
DettagliGUIDA DI APPROFONDIMENTO L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
WWW.SARDEGNAIMPRESA.EU GUIDA DI APPROFONDIMENTO L IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) A CURA DEL BIC SARDEGNA SPA 1 SOMMARIO INTRODUZIONE... 3 I REQUISITI... 3 I SOGGETTI PASSIVI.....4 LA CLASSIFICAZIONE
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliLe Domande e le Risposte sul Patentino dei Frigoristi 15 marzo 2013
Le Domande e le Risposte sul Patentino dei Frigoristi 15 marzo 2013 A seguito delle numerose domande inerenti al Patentino dei Frigoristi, giunte in redazione nei giorni scorsi, riportiamo le FAQ (domande
Dettaglirisulta (x) = 1 se x < 0.
Questo file si pone come obiettivo quello di mostrarvi come lo studio di una funzione reale di una variabile reale, nella cui espressione compare un qualche valore assoluto, possa essere svolto senza necessariamente
DettagliCONTABILITÀ FINANZIARIA ASCOT 3 IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPECIFICHE FUNZIONALI SCHEMI OPERATIVI SOLUZIONE AI PROBLEMI
PROGETTO ASCOT COD. : ASCOT-31-PC-01 VERS. : 1.00.00 DATA : 1.03.2002 CONTABILITÀ FINANZIARIA ASCOT 3 IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE SPECIFICHE FUNZIONALI SCHEMI OPERATIVI SOLUZIONE AI PROBLEMI AGGIORNAMENTI
Dettagli