a cura di Paolo Tagini, vicedirettore della rivista ARMI MAGAZINE

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1 Leggi e circolari Lo scopo di questo prontuario è quello di fornire delle indicazioni il più possibile chiare e semplici a quelle persone che intendono avvicinarsi al mondo delle armi o che già hanno avuto degli approcci ma che necessitano di maggiori informazioni. Spesso si sente dire che non è possibile ad un privato cittadino acquistare un'arma o che per andare a sparare al poligono è necessario avere il porto d'armi: queste sono grossolane imprecisioni. Con questa premessa vogliamo spiegare che nel campo delle armi, così come accade in molti altri settori, le leggi sono poco chiare: nel limite del possibile abbiamo tentato di riassumerle con chiarezza. Proprio siccome le norme non sempre sono ben chiare anche agli addetti ai lavori, esistano differenze nell'applicarle: può accadere che una Questura richieda certi documenti, mentre quella della provincia confinante non lo fa. È ovvio che è impossibile conoscere tutte queste sfaccettature nell'interpretazione delle norme e pertanto abbiamo fatto riferimento alla prassi più generalmente applicata. Questo lavoro non ha la pretesa di essere un trattatello giuridico e proprio per renderlo accessibile a chi è digiuno della materia legale abbiamo evitato di inserire nel testo riferimenti a leggi o ad altre norme. D'altra parte accade che, ad esempio, acquistiamo o cediamo un'auto ed effettuiamo tranquillamente tali operazioni secondo precise norme di legge che, nella stragrande maggioranza dei casi, ci sono perfettamente ignote. Sempre nello spirito di questo scritto, improntato alla semplicità e al desiderio di soddisfare le curiosità e i dubbi che si manifestano più di frequente, i suoi contenuti sono volutamente limitati e contemplano i casi d interesse più comune e generale. a cura di Paolo Tagini, vicedirettore della rivista ARMI MAGAZINE Sommario 1. L acquisto 1.1. L acquisto di armi comuni da sparo Il nullaosta Le licenze di porto d armi La dichiarazione di vendita 1.2. L acquisto delle armi antiche L acquisto delle munizioni e delle polveri da lancio L acquisto di armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al L acquisto di bossoli, inneschi, palle 1.6. L acquisto di armi disattivate 2. La detenzione 2.1. La denuncia 2.2. La detenzione delle armi comuni da sparo Le armi da caccia Le armi classificate per uso sportivo Le altre armi comuni da sparo Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al La licenza di collezione 2.4. La detenzione delle armi antiche

2 2.5. La detenzione di munizioni e polveri La vendita di un arma La custodia delle armi Le alterazioni delle armi Le munizioni 3. Porto e trasporto delle armi da sparo La licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo La licenza di porto di fucile per uso di caccia La licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale La carta di riconoscimento per trasporto armi (carta verde) Il permesso di trasporto per armi sportive 3.1. Porto e trasporto delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule 3.2. Porto e trasporto delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al Il comodato Introduzione Lo scopo di questo prontuario, aggiornato e ampliato rispetto alle precedenti stesure, è quello di fornire delle indicazioni il più possibile chiare e semplici a quelle persone che intendono avvicinarsi al mondo delle armi o che già hanno avuto degli approcci ma che necessitano di maggiori informazioni. Spesso si sente dire che non è possibile ad un privato cittadino acquistare un arma o che per andare a sparare al poligono è necessario avere il porto d armi: queste sono grossolane imprecisioni. Con questa premessa vogliamo spiegare che nel campo delle armi, così come accade in molti altri settori, le leggi sono poco chiare: nel limite del possibile abbiamo tentato di riassumerle con chiarezza. Proprio siccome le norme non sempre sono ben chiare anche agli addetti ai lavori, esistano differenze nell applicarle: può accadere che una Questura richieda certi documenti, mentre quella della provincia confinante non lo fa. È ovvio che è impossibile conoscere tutte queste sfaccettature nell' interpretazione delle norme e pertanto abbiamo fatto riferimento alla prassi pi ù generalmente applicata. Questo lavoro non ha la pretesa di essere un trattatello giuridico e proprio per renderlo accessibile a chi è digiuno della materia legale abbiamo evitato di inserire nel testo riferimenti a leggi o ad altre norme. D altra parte accade che, ad esempio, acquistiamo o cediamo un auto ed effettuiamo tranquillamente tali operazioni secondo precise norme di legge che, nella stragrande maggioranza dei casi, ci sono perfettamente ignote. Sempre nello spirito di questo scritto, improntato alla semplicità e al desiderio di soddisfare le curiosità e i dubbi che si manifestano più di frequente, i suoi contenuti sono volutamente limitati e contemplano i casi d interesse più comune e generale. Abbreviazioni c.d. = cosiddetta cfr. = confronta p.es. = per esempio v. = vedere = paragrafo 1. L acquisto L acquisizione di un arma da sparo presuppone che l acquirente sia in possesso di un autorizzazione rilasciata dalla polizia. Questa norma di carattere generale contempla due importanti eccezioni, che riguardano:

3 - le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule; - le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al Per l acquisto di armi appartenenti a queste due ultime categorie non si richiede alcuna autorizzazione di polizia L acquisto di armi comuni da sparo L ordinamento prevede due grandi categorie di armi: quelle da guerra e quelle comuni da sparo. Per le prime le possibilità di acquisizione e detenzione da parte del privato cittadino sono ridotte a rarissimi e ben particolari casi, mentre le seconde sono quelle normalmente destinate al mercato civile e quindi, in definitiva, sono quelle che c interessano maggiormente. Esse sono: - i fucili con una o più canne ad anima liscia a ripetizione manuale o semiautomatica (non a ripetizione automatica, cioè capaci di tiro a raffica); - i fucili con due canne ad anima rigata (c.d. fucili Express); - i fucili con due o tre canne miste ad anime lisce o rigate (c.d. fucili combinati); - i fucili, le carabine, i moschetti con canna ad anima rigata a ripetizione manuale o semiautomatica (non a ripetizione automatica, vale a dire capaci di tiro a raffica); - i revolver; - le pistole (monocolpo o semiautomatiche); - le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, di potenza superiore a 7,5 joule; - le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo Il nullaosta Per acquistare una delle armi comuni da sparo che abbiamo elencato in 1.1. è necessario possedere un titolo d acquisto; chi non è in possesso di un porto d armi (v ) dovrà munirsi di un nullaosta all acquisto. Questo documento è rilasciato dall autorità di polizia e per averlo occorre recarsi, secondo i casi, alla Stazione dei Carabinieri, al Commissariato della Polizia di Stato o alla Questura competente per territorio in base al luogo di residenza dell interessato. Per ottenere il nullaosta è necessario compilare una domanda in carta libera nella quale il richiedente, che deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza, specifica obbligatoriamente il motivo dell acquisto (p. es.: difesa abitativa, pratica dello sport del tiro a segno eccetera). Solitamente occorre accompagnare alla domanda per ottenere il nullaosta un certificato medico; la firma del richiedente deve essere autenticata. Trascorso un certo periodo (solitamente qualche settimana) il nullaosta è pronto e deve essere ritirato presso l ufficio ove era stato richiesto; può anche accadere che sia spedito direttamente a casa. Il nullaosta vale, su tutto il territorio nazionale, per trenta giorni ma può essere rinnovato per uguale periodo. In pratica, una volta ottenuto il nullaosta è finalmente possibile acquistare l arma; il passo successivo sarà la compilazione della dichiarazione di vendita (v ) Le licenze di porto d' armi Mentre il nullaosta è un titolo d acquisto occasionale (serve per effettuare un solo acquisto, anche se di più armi), le licenze di porto d armi sono invece dei titoli d acquisto permanenti, ossia possono essere utilizzate per acquistare armi più volte, fintanto che sono in corso di validità. Le licenze di porto d armi sono di tre tipi: - licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo (v. 3.1.); - licenza di porto di fucile per uso di caccia (v. 3.2.); - licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale (v. 3.3.). Esse abilitano all acquisto di qualunque tipo di arma comune da sparo (che sono state elencate in 1.1.).

4 La dichiarazione di vendita Chi cede un arma ad un altra persona è tenuto, oltre a verificare la validità del nullaosta ovvero a controllare che il porto d' armi non sia scaduto e che sia stata pagata la relativa tassa (nel caso di una licenza di porto di fucile per uso di caccia), a compilare una dichiarazione di vendita dell arma (o delle armi nel caso siano più di una). Questa dichiarazione può essere redatta in carta libera e deve indicare le generalità del cedente (data e luogo di nascita, indirizzo), quelle del compratore, gli estremi del titolo d acquisto (numero del nullaosta, numero e data di rilascio del porto d armi) nonché tutti i dati identificativi dell arma (tipo, marca, calibro, numero di matricola ed eventuale numero del catalogo nazionale). A volte le Questure predispongono dei modelli che distribuiscono gratuitamente per facilitare il compito dei cittadini. Se l acquirente utilizza il nullaosta, questo viene ritirato dal venditore. Se la transazione avviene fra due privati cittadini, la dichiarazione di vendita è compilata in due copie originali, entrambe firmate dal venditore e controfirmate dal compratore. Ognuna delle due parti tratterrà una copia del documento. Se il venditore è un armiere, sarà suo compito compilare la dichiarazione di vendita dell arma, che consegnerà all interessato; di solito è utilizzato un modulo stampato recante l intestazione dell armeria. Conclusa la fase dell acquisto, è ora necessario passare a quella successiva, la denuncia dell arma (v. 2.1.) L acquisto delle armi antiche Per la legge italiana sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del È possibile acquistare le armi antiche con gli stessi modi relativi alle armi comuni da sparo, ossia con il nullaosta o con un porto d armi. Vi è però un ulteriore possibilità: costituisce titolo d acquisto per le armi antiche la licenza di collezione per le stesse (v. 2.4.). Anche per quanto riguarda le armi antiche è necessario compilare la dichiarazione di vendita e anche queste armi debbono essere denunciate L acquisto delle munizioni e delle polveri da lancio Per l acquisto delle munizioni (cartucce) e della polvere da lancio (o polvere da sparo), utilizzata da chi spara con armi ad avancarica o da chi ricarica domesticamente le cartucce, sono necessari gli stessi documenti per l acquisto delle armi comuni da sparo: il nullaosta o un porto d armi L acquisto di armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 Queste armi possono essere acquistate solo da maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento; sono consentiti la loro cessione e il comodato purché avvengano con scrittura privata tra maggiorenni. Non è però necessaria la scrittura privata qualora il comodato sia di durata non superiore a quarantotto ore L acquisto di bossoli, inneschi, palle Per questi altri componenti della cartuccia che sono di libera vendita non è necessario alcun titolo per procedere al loro acquisto L acquisto di armi disattivate La legge prevede che, seguendo particolari norme, le armi da sparo (sia comuni, sia da guerra) possano essere rese inattive in forma definitiva; in tal caso questi oggetti non sono più armi ai fini della legge e pertanto possono essere acquistati e detenuti liberamente da chiunque. 2. La detenzione Acquistata un arma, occorre espletare ancora una formalità? la denuncia? per poterla detenere regolarmente; inoltre si deve considerare che la legge pone dei limiti quantitativi al numero di armi

5 che si possono detenere in base alla loro tipologia. Certi tipi di armi possono essere detenuti in numero illimitato, per altri esistono delle precise limitazioni ai quantitativi che i privati cittadini possono avere: è importante conoscere questi dati per evitare di superarli. Un altro aspetto connesso alla detenzione che deve essere tenuto in debito conto al fine di evitare di infrangere la legge è che le armi non debbono essere assolutamente spostate dal luogo ove sono state denunciate; la legge prevede dei precisi modi per il loro porto e trasporto che saranno esaminate in seguito. Non sono soggette all obbligo della denuncia le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al La denuncia L ulteriore formalità che è necessario espletare per possedere legalmente un arma è la sua denuncia, un atto mediante il quale il neoproprietario dell arma stessa notifica all autorità l avvenuta acquisizione e il luogo ove l arma è custodita. La denuncia ha carattere permanente, cioè non deve essere rinnovata né è soggetta al pagamento di tributi, né presenti né successivi. Dal punto di vista pratico la denuncia è un modulo che può essere acquistato in cartoleria o in tabaccheria e che deve essere compilato in due copie. Quando ci si reca presso l autorità (Stazione dei Carabinieri, Commissariato della P.S. o Questura secondo i casi) bisogna consegnare i due moduli debitamente compilati e firmati e la copia della dichiarazione di vendita dell arma. La legge prescrive che il possesso dell arma sia denunciato nel più breve tempo possibile La detenzione delle armi comuni da sparo Il privato cittadino può detenere, se regolarmente denunciate, le seguenti armi comuni da sparo: - un numero illimitato di fucili da caccia; - sei armi classificate per uso sportivo; - tre altre armi comuni da sparo; - otto armi antiche Le armi da caccia La legge-quadro sulla caccia stabilisce quali armi sono da caccia ai fini del nostro ordinamento. Esse sono: - i fucili a una o più canne ad anima liscia di calibro non superiore al 12 con qualsiasi sistema di funzionamento; - i fucili ad una o più canne ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6 mm con bossolo di lunghezza non inferiore a 40 mm; - i fucili combinati a due o tre canne in cui la canna liscia (o le canne lisce) deve essere di calibro non superiore al 12 e quella rigata (o quelle rigate) di calibro non inferiore a 5,6 mm. Come sappiamo (cfr. 2.2.), queste armi sono detenibili in numero illimitato. La legge esclude esplicitamente che le armi ad aria compressa siano armi da caccia Le armi classificate per uso sportivo La c.d. legge Lo Bello ha introdotto nel nostro ordinamento la tipologia delle armi comuni da sparo classificate per uso sportivo. È il ministero dell Interno ad assegnare a un arma tale qualifica e in una decina di anni il loro numero è diventato di diverse centinaia. Quando s intende acquistare un arma classificata per uso sportivo (che come tale sarà denunciata) è necessario verificare che abbia effettivamente tale qualifica; di solito le case costruttrici o gli importatori specificano nella loro pubblicità se un arma è sportiva. Bisogna infatti considerare che un arma apparentemente con caratteristiche sportive potrebbe non avere la qualifica di legge (perché il costruttore o l importatore non l ha richiesta) e solo le armi comprese nell elenco

6 beneficiano dei vantaggi che derivano dalla qualifica di arma classificata per uso sportivo. Come sappiamo (cfr. 2.2.), queste armi sono detenibili in numero di sei Le altre armi comuni da sparo Oltre alle armi da caccia e a quelle classificate per uso sportivo, esiste nell ambito delle armi comuni da sparo (v. 1.1.) una terza categoria, definibile solo in negativo: sono le altre armi comuni da sparo, quelle cioè che non sono né da caccia né sportive. Appartengono a questa categoria tutte le pistole e i revolver da difesa (che non hanno cioè ottenuto la qualifica per uso sportivo), più tutti i fucili che non rientrano nella definizione di armi da caccia (v ). Così sono altre armi comuni da sparo un fucile con canna ad anima liscia di calibro superiore al 12 (p. es. una doppietta calibro 10), un fucile con canna ad anima rigata di calibro inferiore a 5,6 mm (p. es. una carabina in calibro.17 Remington) o di calibro uguale a 5,6 mm ma con bossolo di lunghezza inferiore a 40 mm (p. es. una carabina in.22 Long Rifle). Tutte le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte, sono altre armi comuni da sparo eccezione fatta per quelle classificate per uso sportivo e per quelle di potenza inferiore a 7,5 Joule. Come sappiamo (cfr. 2.2.), le altre armi comuni da sparo sono detenibili in numero di tre Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 Una recente legge ha stabilito che queste due categorie non rientrano più fra le armi comuni da sparo. Sono detenibili, senza obbligo di denuncia, in numero illimitato La licenza di collezione Chi intende possedere armi in numero superiore ai limiti che la legge prevede mediante denuncia (v. 2.2.), deve ottenere il rilascio della licenza di collezione per armi comuni da sparo. In altre parole, se s intende possedere più di sei armi classificate per uso sportivo e più di tre altre armi comuni da sparo, è necessaria la licenza di collezione; essa, di fatto, non serve per le armi da caccia poiché, come sappiamo, sono detenibili in numero illimitato. Per le armi antiche, il caso è diverso perché esiste una licenza di collezione apposita che sarà trattata in seguito. La licenza di collezione per armi comuni da sparo permette dunque la detenzione di quante armi si vogliono, con un solo limite numerico: un esemplare per ogni tipo di arma iscritta al catalogo nazionale. È una licenza permanente (non deve essere rinnovata) e non è soggetta ad alcun tipo di tassa. Di solito, all atto della concessione della licenza, l autorità impone al suo titolare particolari obblighi per la custodia delle armi (antifurto, armadio blindato eccetera). È proibito detenere le munizioni delle armi in collezione e, anche se la legge non lo vieta esplicitamente, per prassi si ritiene che tali armi non possano essere usate. A questo proposito è opportuno ricordare che esiste anche un altro caso per il quale può essere richiesta la licenza di collezione. Chi intende detenere anche una sola arma comune da sparo, ma non vuole farne uso e quindi non intende avvalersi della facoltà di detenere il relativo munizionamento, può richiedere la licenza di collezione per l arma in questione anziché farne denuncia (v. 2.1) La detenzione delle armi antiche Come già sappiamo (cfr. 2.2.), è possibile detenere mediante denuncia otto armi antiche; chi intende possederne di più deve ottenere la licenza di collezione per armi antiche, rare, artistiche. Questo documento ha carattere permanente (non deve essere rinnovato) e non è soggetto ad alcun tipo di tassa; non vi sono limiti al numero di armi che possono essere inserite in questa licenza di collezione La detenzione di munizione e polveri Esistono precisi limiti al numero delle munizioni detenibili con denuncia, e cioè: 200 cartucce da pistola o revolver e 1500 cartucce da fucile da caccia. Nel caso si abbia in denuncia un fucile da

7 caccia, è possibile detenere fino a 1000 cartucce caricate a pallini senza bisogno di denuncia; in ogni caso, queste 1000 cartucce rientrano nel limite delle 1500 di cui si è appena detto. La legge prevede la possibilità di detenere mediante denuncia fino a 5 kg di polvere da sparo; bisogna però considerare che, ai fini del raggiungimento di questo plafond, la polvere detenuta sciolta fa cumulo con quella contenuta nelle cartucce eventualmente possedute. La legge prevede espressamente che possa essere detenuto un numero illimitato di bossoli innescati, senza obbligo di denuncia La vendita di un arma Chi detiene una o più armi e intende venderne deve, di fatto, seguire la procedura inversa che abbiamo indicato in 1.1., così di seguito riassumibile. In primo luogo è necessario verificare la validità del nullaosta dell acquirente ovvero controllare che il suo porto d armi non sia scaduto e che sia stata pagata la relativa tassa (nel caso di una licenza di porto di fucile per uso di caccia); assolte queste condizioni, il cedente deve compilare la dichiarazione di vendita dell arma (o delle armi). Come sappiamo, questa dichiarazione può essere redatta in carta libera e deve indicare le generalità del cedente (data e luogo di nascita, indirizzo), quelle del compratore, gli estremi del titolo d acquisto (numero del nullaosta, numero e data di rilascio del porto d armi) nonché tutti i dati identificativi dell arma (tipo, marca, calibro, numero di matricola ed eventuale numero del catalogo nazionale). Se l acquirente utilizza il nullaosta, questo viene ritirato dal venditore. Se la transazione avviene fra due privati cittadini, la dichiarazione di vendita è compilata in due copie originali, entrambe firmate dal venditore e controfirmate dal compratore. Ognuna delle due parti tratterrà una copia del documento. Se l acquirente è un armiere, sarà suo compito compilare una dichiarazione di acquisto dell arma, che consegnerà al venditore. A questo punto è necessario comunicare all autorità di polizia l effettuazione della vendita, in modo che possa essere scaricata l arma dalla denuncia di chi ha venduto. Ci si reca dall autorità presso di cui era stata denunciata l arma con la denuncia stessa, la dichiarazione di vendita e l eventuale nullaosta ritirato dall acquirente. Si consegna il tutto e, solitamente, la denuncia viene riconsegnata subito con l arma venduta debitamente depennata. Per la vendita delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 è sufficiente una scrittura privata tra maggiorenni La custodia delle armi La custodia delle armi e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell interesse della sicurezza pubblica. Inoltre, è punito chiunque, anche se munito della licenza di porto d armi: 1) consegna o lascia portare un arma a persona di età minore dei quattordici anni, o qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio di essa; 2) trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele necessarie a impedire che alcune delle persone indicate in precedenza giunga a impossessarsene agevolmente. Come si può capire, la legge non pone delle condizioni precise al modo di custodire le armi, tuttavia pone l obbligo della massima diligenza. Esiste un caso particolare, che riguarda i titolari di licenza di collezione di armi (v. 2.3.): devono adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dalla autorità di pubblica sicurezza. La legge distingue dunque il caso del titolare di licenza di collezione per armi comuni da sparo, sul quale non solo incombe l obbligo generale della diligente custodia, ma anche quello di adottare determinate precauzioni che sarà la stessa autorità di P.S. a stabilire Le alterazioni delle armi Le armi (ad eccezione di quelle ad anima liscia e di quelle ad avancarica), prima di essere immesse su mercato, sono sottoposte a una catalogazione preventiva da parte del ministero dell Interno. Si

8 tratta di una vera e propria fiche tecnica (viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) che, fra i vari dati, comprende anche la capacità del caricatore. L uso di un caricatore con capienza maggiore costituisce, ad esempio, un reato. Le altre possibili alterazioni, oltre ad esempio alla trasformazione del congegno di scatto dell arma per consentirne il tiro a raffica, riguardano soprattutto le dimensioni dell arma stessa. In particolare, si deve evitare di accorciarla perché in questo modo si renderebbero più agevoli il porto e l occultamento. I dati contenuti nella catalogazione del Ministero dell interno di cui si è detto poc anzi comprendono anche la lunghezza totale dell arma e quella della canna, per questo è facile stabilire se un arma sia stata alterata Le munizioni La legge pone talune limitazioni alle munizioni utilizzabili nelle armi comuni da sparo: non possono comunque essere caricate con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive. Per quanto riguarda le palle ad espansione, il divieto non riguarda le munizioni destinate alle armi da caccia o tiro al bersaglio, il che significa che non è possibile utilizzare cartucce caricate con palla ad espansione per la difesa personale, mentre le stesse munizioni possono essere usate in poligono. 3. Porto e trasporto delle armi da sparo Come abbiamo visto, in virtù della denuncia è concesso di detenere una o più armi (e munizioni) nell abitazione indicata in questo documento e nelle sue appartenenze (giardino, cortile, cantina, eccetera). La denuncia non presuppone assolutamente che l arma possa essere spostata dall abitazione e per fare ciò è necessario un documento apposito. Prima di entrare nei dettagli è opportuno chiarire la differenza fra porto e trasporto. Quest ultimo deve essere inteso come il trasferimento dell arma da un luogo ad un altro come oggetto inerte e non suscettibile d uso, in assenza quindi della pronta disponibilità che caratterizza invece il porto. Di seguito elenchiamo i vari documenti che abilitano al porto o al trasporto delle armi La licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo Questo documento è rilasciato dal Questore e per averlo occorre recarsi, secondo i casi, al Commissariato della Polizia di Stato o alla Questura competente per territorio in base al luogo di residenza dell interessato. Per ottenerlo è necessario compilare una domanda; il richiedente deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza. Occorre accompagnare alla domanda alcune fotografie, un certificato medico e, in mancanza di un congedo dal servizio militare, un certificato di abilitazione all uso e maneggio delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale. La licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo non paga tassa di concessione governativa; vale per sei anni, senza necessità di rinnovo annuale. Con questo documento è possibile portare le armi utilizzate per il tiro a volo (il regolamento sportivo di questa disciplina permette solo l uso dei fucili con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12) durante l attività sportiva. Grazie ad una recente circolare del ministero dell Interno, con la licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo è possibile trasportare tutte le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte La licenza di porto di fucile per uso di caccia Questo documento è rilasciato dal Questore e per averlo occorre recarsi, secondo i casi, al Commissariato della Polizia di Stato o alla Questura competente per territorio in base al luogo di residenza dell interessato. Per ottenerlo è necessario compilare una domanda; il richiedente deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza. Occorre accompagnare alla domanda alcune fotografie, un certificato medico e, in mancanza di un congedo dal servizio militare, un certificato di abilitazione all uso e maneggio delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale. La licenza di porto di fucile per uso di caccia paga tassa di

9 concessione governativa annuale (attualmente fissata in lire? 134,30 euro); vale per sei anni, senza necessità di rinnovo annuale salvo l obbligo di pagare la tassa di cui si è detto se s intende portare o trasportare armi. Con questo documento è possibile portare le armi utilizzate da caccia (cfr ). Grazie ad una recente circolare del ministero dell Interno, con la licenza di porto di fucile per uso di caccia è possibile trasportare tutte le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte La licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale Questo documento è rilasciato dal Prefetto. Per ottenerlo è necessario compilare una domanda nella quale si specificano i motivi per cui si desidera andare armati; il richiedente deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza. Occorre accompagnare alla domanda alcune fotografie, un certificato medico e, in mancanza di un congedo dal servizio militare, un certificato di abilitazione all uso e maneggio delle armi rilasciato da una sezione del Tiro a Segno Nazionale. La licenza di porto di pistola o rivoltella paga tassa di concessione governativa annuale (attualmente fissata in lire? 87,80 euro); vale per cinque anni ma ogni anno deve essere rinnovata con richiesta nella quale si specificano nuovamente i motivi per cui si desidera andare armati. Con questo documento è possibile portare fino a tre armi corte; secondo un interpretazione corrente della legge, non è possibile portare una pistola sportiva per difesa. Esistono specifici divieti di porto dell arma da difesa (nelle riunioni pubbliche, nelle aule di tribunale, nei seggi elettorali, negli stadi eccetera). Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, sui treni l arma può essere portata ma solo se scarica e smontata, mentre per gli aerei deve essere consegnata all atto dell imbarco e deve essere seguita una particolare procedura. Grazie a una recente circolare del ministero dell Interno, con la licenza di porto d arma da difesa è possibile trasportare tutte le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte La carta di riconoscimento per trasporto armi (carta verde) Questo documento è rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale ed è vidimato dal Questore. Per averlo occorre informarsi presso il poligono; di solito è necessario compilare una domanda, il richiedente deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza. Occorre accompagnare alla domanda alcune fotografie e un certificato medico. Vale per un anno, non paga tassa e permette di trasportare le armi comuni da sparo, sia lunghe sia corte, utilizzabili in poligono lungo la via più breve che unisce il luogo in cui le armi si trovano al poligono stesso che l ha rilasciata e viceversa Il permesso di trasporto per armi sportive Questo documento è rilasciato dal Questore; per ottenerlo è necessario compilare una domanda. Il richiedente deve avere compiuto la maggiore età e non deve essere stato obiettore di coscienza. Occorre accompagnare alla domanda un attestazione rilasciata da una sezione del Tiro a Segno Nazionale o da un Club affiliato alla Fitav dal quale risulti che l interessato partecipa all attività sportiva. Il permesso di trasporto per armi sportive non paga tassa di concessione governativa; vale per un anno. Con questo documento è possibile trasportare tutte le armi classificate per uso sportivo, sia lunghe sia corte, su tutto il territorio nazionale Porto e trasporto delle armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule Per questa categoria non è richiesta licenza dell Autorità di pubblica sicurezza; esse non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche. L utilizzo delle armi appartenenti a questa categoria è consentito ai maggiori d età o ai minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o

10 luoghi privati non aperti al pubblico nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza. Il loro trasporto deve essere effettuato usando la massima diligenza; esse debbono essere trasportate scariche, inserite in custodia Porto e trasporto delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 Questa categoria differisce dalla precedente (v. 3.2.) per quanto riguarda il porto, che è sottoposto alla normativa vigente per le armi comuni da sparo (e quindi è prescritta la titolarità di un porto d armi adatto al tipo di arma, cfr. 3.). Il trasporto delle repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, invece, si effettua liberamente, tenendo conto che deve essere effettuato usando la massima diligenza, con le armi scariche e inserite in custodia Il comodato In precedenza abbiamo utilizzato in qualche occasione questo termine mediante il quale la legge indica il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l obbligo di restituzione della stessa cosa. Il comodato è essenzialmente gratuito. Per quanto riguarda le armi comuni da sparo, sono vietati la locazione e il comodato; due importanti eccezioni riguardano però le armi da caccia (cfr ) e quelle classificate per uso sportivo ( ). Non è dunque possibile prestare un arma da difesa ad un altra persona; tale possibilità riguarda esclusivamente le armi classificate per uso sportivo e quelle utilizzabili a caccia. Norme specifiche sono invece state previste per le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un energia cinetica non superiore a 7,5 joule e per le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 (v. 1.4.). COLTELLI E LEGGE A chi colleziona coltelli non deve sfuggire l importanza di un esatta conoscenza delle norme di pubblica sicurezza che regolano il possesso e l uso di questi oggetti. Peraltro, come ben sanno gli appassionati delle armi da sparo, le leggi italiane sono spesso confuse o carenti e quindi non sempre possono essere di agevole conoscenza o di applicazione certa ed immediata. di Paolo Tagini Cercheremo in queste pagine di riassumere? senza alcuna pretesa di esaustività? i principali aspetti delle norme che possono interessare i collezionisti e gli appassionati coltellinai. Che cos è un coltello? In primo luogo è necessario precisare che la legge non fornisce una definizione di coltello o pugnale e, tanto meno, classifica tali manufatti. Agli effetti della legge penale, per armi s intendono quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l offesa alla persona. Si deve pertanto ricorrere alla definizione lessicale, in base alla quale il coltello è uno strumento da taglio costituito da una lama affilata da una sola parte inserita in un manico. Al contrario, il pugnale è definito come arma corta, da usare negli scontri ravvicinati, costituita da una lama a due tagli e a punta acuminata, infissa in un impugnatura di forma e materiale vario. La destinazione naturale del coltello è dunque quella di uno strumento d utilità e non può dunque essere considerato a pieno titolo arma. Viceversa, appare evidente che la finalità del pugnale è l offesa alla persona e, dunque, è un arma a tutti gli effetti. Di certo, tuttavia, appare altrettanto evidente che i coltelli, pur avendo una funzione principale diversa dall offesa alla persona, debbano essere considerati come strumenti atti ad offendere. Questo è stato tradizionalmente l orientamento della giurisprudenza, con l eccezione per i coltelli a

11 scatto e per quelli a lama pieghevole con dispositivo di blocco della medesima, che la Corte di Cassazione, in due distinte occasioni, ha considerato delle vere e proprie armi. Per quanto riguarda i coltelli a scatto, con circolare numero 559/C (17)1 il Ministero dell Interno ha fatto propria la sentenza della Cassazione e pertanto ritiene che siano da considerarsi armi proprie. La recente sentenza della Cassazione che ha dichiarato armi proprie i coltelli a lama pieghevole con dispositivo di blocco della medesima è sconcertante. Il blocco della lama è stato inventato per ragioni di sicurezza, per evitare che la lama si ripieghi improvvisamente e ferisca le dita di chi sta usando il coltello. Appare a nostro giudizio insostenibile la tesi secondo cui la presenza di tale dispositivo di blocco possa mutare la naturale destinazione del coltello (si pensi ad esempio ad un Opinel che, nonostante la presenza del Virobloc, rimane sempre un coltellino da lavoro che non ha proprio nulla dell arma). Si è detto che la differenza fra coltello e pugnale risiede nel doppio filo che caratterizza quest ultimo. Ci possono essere dei casi dubbi quando, ad esempio, si è in presenza di una parte seghettata della costa della lama (tipica dei coltelli da sopravvivenza). Poiché il criterio di distinzione fra una categoria e l altra è la destinazione naturale dell oggetto, la seghettatura serve per il taglio di particolari materiali (ad esempio, quella a doppia fila di denti sfalsati è tipica per segare il legno) e non per rendere il coltello più lesivo, appare pertanto chiaro che quel coltello che presenta il filo da un lato e la seghettatura dall altro lato della lama rimane un coltello e non un pugnale. La detenzione Al proprietario di un oggetto che la legge considera arma incombe l obbligo della denuncia all autorità del suo possesso. Ciò, come si è detto, riguarda i pugnali e quegli altri coltelli considerati armi. Viceversa, la detenzione degli strumenti atti ad offendere è libera e non sussiste l obbligo della denuncia. Ciò vale, in generale, per tutti i coltelli. Il problema del porto Esiste un divieto assoluto, anche a chi è titolare di licenza di porto d armi, di porto delle armi bianche (pugnale eccetera), con la sola eccezione del bastone animato con lama di lunghezza superiore a 65 cm a chi è in possesso di una licenza specifica. Viceversa, il porto e il trasporto dei coltelli, intesi come strumenti atti ad offendere, è regolato in maniera più articolata. L articolo 4 della legge 110 del 1975 stabilisce infatti che Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l offesa alla persona. Il contravventore è punito con l arresto da un mese ad un anno e con l ammenda da lire a lire Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell ammenda. Mentre per taluni strumenti da lavoro è facile individuare i tempi e i modi che ne rendono giustificabile il porto, lo stesso non è possibile, ad esempio, per i coltelli da tasca e per tutti quegli strumenti multiuso che non sono portati per uno scopo preciso, ma che possono rivelarsi utili in mille frangenti. In questi casi il giustificato motivo è insito nella natura dello strumento che, per la sua modestia offensiva, non si presta all uso per scopi lesivi. Solo in un caso si ha la piena certezza del diritto per quanto riguarda il porto del coltello: l art. 13 della legge 157 del 1992 (legge quadro sulla caccia) stabilisce infatti che Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. Note conclusive

12 In queste brevi note abbiamo tentato di riassumere, nel modo più chiaro e fruibile, l insieme delle norme che riguardano i coltelli. Proprio la mancanza di chiarezza delle norme rende, da un lato, più arduo il compito che ci siamo proposti, e dall altro necessario il ricorso alla massima discrezionalità nel momento in cui tali norme debbono essere applicate. Il campione di giurisprudenza che pubblichiamo è molto eloquente sotto questo aspetto. Il consiglio che ci sentiamo di dare ai lettori è di usare sempre buon senso e prudenza: il collezionismo è una passione, cosa che non giustifica minimamente comportamenti azzardati. Giurisprudenza Cassazione, V, 20 maggio 1982, n Il coltello chirurgico (bisturi) deve considerarsi arma impropria trattandosi di strumento che, per la funzione cui è destinato e per la struttura della lama, ha caratteristiche tali che lo rendono chiaramente utilizzabile per l offesa alla persona. Cassazione, I, 19 ottobre 1985, n Il coltello da lancio normalmente destinato ad uso sportivo (per il tiro al bersaglio), quale strumento da punta e taglio atto, sia occasionalmente, ad offendere, è qualificabile come arma impropria ai fini di cui all art. 4 comma secondo seconda della legge 18 aprile 1975 n Cassazione, I, 14 luglio 1993, n Il coltello a serramanico può essere inteso anche in senso più lato, onnicomprensivo pure di quello a scatto, caratterizzato dalla incorporazione della lama all interno del manico; sicché, ove manchi la speciale strutturazione dello scatto e del fissaggio della lama, il coltello la cui lama è semplicemente ripieghevole nel manico, ancorché chiamato a serramanico, non è esclusivamente destinato all offesa alla persona, potendo normalmente essere impiegato negli usi più svariati, come quelli domestici, agricoli, sportivi, anche se, occasionalmente, può essere adoperato come arma, in tal senso impropria. Cassazione, VI, 15 aprile 1975, n È punibile ai sensi dell art. 699 C.P. il porto del tipo molletta, poiché esso assume le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto. Invero, agli effetti dell art. 39 del T.U. legge di P.S., sono considerate armi proprie, oltre tutte le armi da sparo, tutte le altre la cui destinazione è l offesa alla persona e l art. 45 del regolamento comprende espressamente fra gli strumenti da punta e taglio la cui destinazione naturale è l offesa alla persona i pugnali e gli stiletti, per i quali non è ammessa licenza. Cassazione, I, 16 febbraio 1979, n La cosiddetta molletta, cioè il coltello con apertura a scatto e la cui lama, una volta spiegata, rimane fissa, assumendo in tal modo le caratteristiche di un pugnale o stiletto, rientra nella categoria delle armi non da sparo per le quali non è consentito il porto in senso assoluto. Cassazione, I, 29 ottobre 1981, n Il coltello a scrocco, e cioè il coltello a serramanico con lama a scatto, definito anche molletta o a molla, deve considerarsi, agli effetti della legge penale, secondo la definizione della legge n. 585, secondo comma prima ipotesi C.P., arma la cui destinazione naturale è l offesa alla persona, in quanto, secondo i dati dell esperienza tratti dal contesto storico-geografico in cui si vive, appare destinato a tale uso e cioè ad aggredire ed offendere proprio per la fulmineità con la quale può farsene scattare la lama. Cassazione, II, 31 ottobre 1981, n Il coltello a scatto, detto anche molletta, costituisce arma propria che deve essere denunciata all autorità di P.S. L omissione della denuncia integra gli estremi del reato di cui all art. 697 C.P. Cassazione, V, 20 marzo 1981, n L art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 stabilisce, abrogando il disposto dell art. 42 della legge di P.S., che senza giustificato motivo non possano portarsi fuori della propria abitazione e della appartenenza di essa, fra l altro, anche strumenti da punta e da taglio atti ad offendere. Non è perciò più necessario che un coltello per essere considerato arma presenti determinate dimensioni, così come era richiesto dalla precedente

13 normativa. Trattandosi di uno strumento da punta o da taglio deve essere considerato alla luce della nuova legge arma impropria, poiché è oggetto che, pur non avendo come destinazione naturale l offesa, è pur sempre idoneo a ledere e ad attentare all incolumità personale. Cassazione, I, 22 marzo 1986, n Poiché l art. 4 della legge 18 aprile n. 110, abrogando il disposto dell art. 42 della legge di P.S., stabilisce che senza giustificato motivo non possono portarsi fuori della propria abitazione o dalle appartenenze di essa, tra i vari oggetti elencati anche strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, non è più necessario che il coltello per essere considerato arma presenti determinate dimensioni, così come era richiesto nella precedente normativa. Cassazione, I, 18 gennaio 1996, n Il reato di cui all art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 sussiste soltanto allorché sia, tra l altro, provato che l agente ha portato senza giustificato motivo fuori della propria abitazione qualcuno degli oggetti elencati nel detto articolo. E deve intendersi per motivo giustificativo del porto quello determinato da particolari esigenze dell agente perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell accadimento, alla normale funzione dello oggetto. Ne consegue che il porto di coltello da caccia e di coltello con cavaturaccioli da parte di chi si reca per diporto in zona boschiva è pienamente giustificato atteso che detti oggetti sono tra quelli che normalmente un soggetto porta con sé, allorquando si reca in gita in zona boschiva di montagna ove gli stessi possono essere utilmente usati. Cass., VI, 22 dicembre 1989, n Il porto di coltello è sempre proibito, a norma dell art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110, a meno che non venga dimostrato il giustificato motivo, che, costituendo una eccezione alla configurabilità del reato, deve sottostare all onere della prova incombente sull imputato. Cassazione, I, 15 gennaio 1987, n Il porto di un coltello a serramanico è da ritenersi legittimo se detto oggetto deve essere impiegato nell uso suo proprio e rimane tale per tutto il tempo di durata della attività e, quindi, all assenza della abitazione. Ne consegue che non risponde di reato di cui all art. 4 legge n. 110 del 1975 colui il quale, avendo portato con sé un coltello per adempiere al suo lavoro nei boschi, successivamente, e prima del rientro a casa, si ubriachi e lo esibisca in pubblico perché il fatto non costituisce reato. Cassazione, I, 17 febbraio 1996, n In tema di reati concernenti le armi bianche, l art. 699 cod. pen. si applica alle armi bianche proprie, mentre l art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 si applica agli oggetti atti ad offendere il cui porto non sia giustificato. Rientra nella categoria delle armi proprie non da sparo, con conseguente applicabilità dell art. 699 cod. pen., un coltello che, pur essendo semplicemente a serramanico senza essere munito di un congegno di scatto, sia dotato di lama fissa e rimovibile solo mediante l azionamento di apposito meccanismo, in tal modo assumendo la caratteristica propria di un pugnale o stiletto. Cass. I, 25 maggio 1996, n In materia di armi da punta e taglio, per quanto riguarda in particolare i coltelli, va operata una distinzione tra quelli muniti di lama non fissa, semplicemente azionabili a mano e privi di congegni meccanici che permettano l irrigidimento della lama aperta sino a contrario comando manuale, e quelli, invece, che dispongono di congegni di quest ultimo tipo, in grado di consentirne la fruibilità quali pugnali, stiletti e simili. Nella prima categoria rientrano gli arnesi da punta e taglio, il cui porto senza giustificato motivo è punito ai sensi dell art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110; nella seconda le armi proprie non da sparo il cui possesso è sanzionato dagli artt. 697 e 699 cod. pen., a seconda che si tratti di detenzione illegale o di porto abusivo.

14 E' vietata la ripubblicazione anche parziale del presente testo senza l'esplicito consenso dell'editore e dell'autore. Si ringrazia Armi Magazine per il consenso ricevuto, ( Terni 03/09/2002 ) armimagazine@caffeditrice.it

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