ETICHETTATURA E PUBBLICITA' INGANNEVOLE,

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1 Provvedimento n dell'autorità Garante Concorrenza e Mercato: ETICHETTATURA E PUBBLICITA' INGANNEVOLE, omogeneizzati "prosciutto", utilizzo di cosce suine crude che dopo cottura vengono miscelate con gli altri ingredienti dell'omogeneizzato, assenza Autore: provvedimenti In: Giurisprudenza Provvedimento PI OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA MELLIN tipo Chiusura istruttoria numero data 13/02/2008 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 6/ di 8

2 Procedimento collegato (esito) Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento Testo Provvedimento PI OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA MELLIN Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 febbraio 2008; SENTITO il Relatore Giorgio Guazzaloca; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dai Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284 ; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. RICHIESTA DI INTERVENTO Con richiesta di intervento pervenuta in data 11 luglio 2007, integrata il 16 agosto ed il 6 settembre 2007 con l indicazione di data e luogo di diffusione del messaggio, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Milano, su iniziativa della Procura di Milano, ha segnalato la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario diffuso sulla confezione degli omogeneizzati al prosciutto Mellin in vendita presso 2 di 8

3 l IPERCOOP Centro Sarca di Sesto San Giovanni, Via Milanese, in data 5 maggio Nella richiesta di intervento si lamenta, in particolare, la presunta ingannevolezza del citato messaggio in quanto, a differenza di quanto citato nella confezione, l omogeneizzato non sarebbe costituito da prosciutto, ma sarebbe a base di carne suina ovvero coscia di maiale non stagionata, in tal modo inducendo in errore i consumatori sulle effettive caratteristiche prodotto stesso. II. MESSAGGIO Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste nella confezione del prodotto. Nella parte frontale della confezione compare la raffigurazione di un suino e l indicazione omogeneizzato PROSCIUTTO contrassegnata da un asterisco. Sul retro della confezione, con caratteri grafici piccolissimi, come spiegazione dell indicazione contrassegnata dall asterisco è riportata la dicitura coscia di maiale non stagionata. III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI In data 12 settembre 2007 è stato comunicato al segnalante e alla società Mellin S.p.A. (di seguito Mellin), in qualità di operatore pubblicitario, l avvio del procedimento precisando che l eventuale ingannevolezza del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 19, 20, 21 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con riguardo alle effettive caratteristiche del prodotto pubblicizzato, nonché ad eventuali omissioni informative ivi contenute. IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alla società Mellin, in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell articolo 5, comma 2, lettera a), del D.P.R. n. 284/03, di fornire informazioni e relativa documentazione riguardanti gli ingredienti dell omogeneizzato al prosciutto; le modalità di preparazione; le caratteristiche nutrizionali del prosciutto e della coscia di maiale non stagionata. Con memoria pervenuta in data 8 ottobre 2007, la Mellin ha affermato in sintesi che gli omogeneizzati denominati Prosciutto sono prodotti utilizzando come materia prima le cosce di maiale crude, non sottoposte ad alcun trattamento o aggiunta, le quali, dopo la cottura vengono omogeneizzate e miscelate con gli altri ingredienti previsti. La denominazione prosciutto è stata adottata in considerazione del fatto che il termine prosciutto, non seguito da alcuna ulteriore aggettivazione, era ed è la denominazione comunemente usata per definire la parte anatomica del maiale costituita dalla coscia posteriore. Il Ministero della Sanità, al momento del rilascio dell autorizzazione per la produzione e commercializzazione del prodotto avvenuta nel , pur concordando sulla legittimità della denominazione, rilevò che la stessa avrebbe potuto essere male interpretata dagli acquirenti abituati ad identificare il prosciutto nel prosciutto crudo o nel prosciutto cotto per cui stabilì che le confezioni riportassero la precisazione che si trattava di carne di maiale non stagionata. 3 di 8

4 Nella comune accezione, pertanto, con il termine prosciutto deve intendersi la coscia posteriore di maiale. Tale assunto trova conferma nella definizione riportata dai più comuni dizionari della lingua italiana nonché nei pareri pro-veritate di eminenti professori universitari dell Università di Milano e di Padova, nella delibera stessa del Ministero della Sanità del 22 marzo 1980 e nel testo delle norme di legge di riferimento, quali in particolare: il Decreto Legislativo n. 109/92, il Reg. CE 1549/2006, la Decisione della Commissione CE dell 8 giugno E di intuitiva percezione, pertanto, che il termine prosciutto, in funzione aggettivante rispetto alla parola omogeneizzato, acquisti un significato ben diverso rispetto ai prodotti di salumeria prosciutto cotto e prosciutto crudo. La società, come da prescrizione del Ministero della Sanità onde evitare il seppur minimo equivoco del consumatore in merito all oggetto del proprio acquisto, sulle etichette e sui cluster dei propri prodotti omogeneizzati prosciutto ha ritenuto di chiarire in prima battuta il contenuto principale del prodotto, apponendo un vistoso asterisco accanto alla parola prosciutto e rinviando alla dicitura coscia di maiale non stagionata, redatta nei medesimi caratteri di stampa e con dimensioni pressocché analoghe al restante testo del messaggio presente sull etichetta e sul cluster. In data 17 ottobre 2007 sono state richieste all INRAN - Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione informazioni in merito alla definizione dell indicazione prosciutto riportata sulle confezioni di omogeneizzati a base di coscia di maiale non stagionata. Con lettera pervenuta in data 24 dicembre 2007, l INRAN ha evidenziato che non ci sono particolari normative che definiscono il significato del termine prosciutto riferito al muscolo della coscia di suino. Sono invece disponibili le descrizioni dei disciplinari di produzione del prosciutto crudo e del prosciutto cotto. In mancanza di specifiche normative e sulla base dell indagine sulle fonti dei vocabolari e lessici della lingua italiana, il termine prosciutto nel linguaggio corrente viene usato per indicare il prodotto salato e stagionato a partire dalla coscia fresca di suino mentre è da ritenere secondaria e/o inusuale la dizione prosciutto per indicare la coscia fresca di suino anche se sottoposta a preparazione gastronomica di cottura.in data 26 novembre 2007, la Procura della Repubblica di Milano ha inviato un parere del Ministero della Salute, datato 31 ottobre 2007, nel quale si fa presente che l uso del termine generico prosciutto nella denominazione degli omogeneizzati per la prima infanzia è stato consentito da molti anni se contrassegnato da un asterisco seguito a sua volta dalla dizione coscia di maiale non stagionata. L introduzione di definizioni normative specifiche per il prosciutto cotto e per il prosciutto crudo non preclude necessariamente l impiego del termine generico di prosciutto. Peraltro, a livello tecnico-scientifico nel campo della veterinaria il termine prosciutto viene comunemente impiegato, nell indicazione dei tagli suini, per indicare la coscia di maiale. Pertanto, per gli omogeneizzati fabbricati con la coscia di maiale l impiego di detto termine deve essere fatto a condizione che al consumatore vengano fornite tutte le informazioni utili a comprendere l origine e la natura dei prodotti ovvero tale termine deve necessariamente essere seguito da un asterisco con l indicazione coscia di maiale non stagionata.in data 28 dicembre 2007 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell articolo 12, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n Con memoria conclusiva del 1 gennaio 2008, la Mellin ha ribadito, in sintesi, la correttezza del comportamento tenuto dalla società stessa nell impiego del termine prosciutto sulle confezioni degli omogeneizzati a base di coscia di maiale non stagionata, in quanto come prescritto dal Ministero della salute anche nel recente parere del 31 ottobre l impiego di tale termine deve necessariamente 4 di 8

5 essere seguito da un asterisco con l indicazione coscia di maiale non stagionata. V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE In via preliminare, si rileva che la valutazione della fattispecie in esame è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n Il prodotto pubblicizzato attraverso le indicazioni che compaiono nella confezione del prodotto stesso, consiste in un omogeneizzato di carne di maiale, per lo svezzamento dei bambini a partire dal 4 mese di età. Il profilo di ingannevolezza sollevato dai segnalanti, avuto riguardo alle confezioni dei prodotti in esame, è relativo all effettiva composizione dell omogeneizzato ed in particolare la valenza ingannatoria della dicitura omogeneizzato di prosciutto che compare sulla confezione. Le risultanze istruttorie hanno dimostrato, come del resto anche indicato sul retro della confezione che il prodotto è, infatti, a base di carne di coscia di maiale non stagionata e non di prosciutto. Tuttavia, le modalità di presentazione al pubblico del prodotto, in particolare la confezione in cui esso è racchiuso - principale fattore di attrazione per il consumatore che con essa ha il primo impatto in sede di acquisto - non dà a quest ultimo l immediata percezione della reale composizione dell omogeneizzato dal momento che, raffigurando e menzionando soltanto il prosciutto come alimento in esso contenuto, lo induce a ritenere che questo sia composto a base di carne di coscia di maiale stagionata. In realtà, la presenza della carne non stagionata determina una differenza sostanziale non solo avuto riguardo alla composizione del prodotto alimentare ma anche in relazione alle sue caratteristiche ed identità, ed è in grado di indurre in errore l'acquirente. La lettura dell indicazione esplicativa contrassegnata dall asterisco, infatti, per i caratteri notevolmente ridotti e per la collocazione sul retro dell etichetta, non è facilmente accessibile al consumatore e, comunque, non ha pari rilevanza rispetto a quanto indicato e lasciato intendere dal claim presente sulla confezione del prodotto stesso. Peraltro, come è emerso dal parere reso in materia dal Ministero della Salute, l uso della denominazione prosciutto è possibile ove accompagnata da una chiara ed evidente dicitura esplicativa circa la reale natura della carne utilizzata per la preparazione dell omogeneizzato. Nel caso di specie, la dicitura coscia di maiale non stagionata, come già espresso in precedenza, sia per la collocazione nella confezione, sia per i ridottissimi caratteri grafici utilizzati non consente al consumatore un evidente ed immediata percezione della stessa al consumatore.pertanto, sotto questo profilo, il messaggio pubblicitario appare suscettibile di una valutazione di ingannevolezza, ai sensi degli articoli 19, 20 e 21, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05. VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE Ai sensi dell articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con la decisione che accoglie il ricorso, l Autorità dispone l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di specie, infatti, la condotta è stata posta in essere prima del 21 settembre 2007, data di entrata in vigore dei medesimi Decreti 5 di 8

6 Legislativi n. 145/07 e n. 146/07. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, della gravità della violazione, dell opera svolta dall impresa per eliminare o attenuare l infrazione, nonché delle condizioni economiche dell impresa stessa. Nel caso in esame, per quanto riguarda la gravità della violazione, si tiene conto dell ampiezza (nazionale) e della capacità di penetrazione dei messaggi che, in considerazione della capillarità di diffusione - la confezione - è suscettibile di raggiungere un ampio numero di consumatori e di determinare un acquisto di impulso. Per quanto riguarda la durata della violazione, si considera che i messaggi sono stati diffusi, complessivamente, per un lungo periodo, trattandosi di confezioni ancora in circolazione. Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di irrogare alla società Mellin S.p.A. la sanzione pecuniaria nella misura di (undicimilacento euro). RITENUTO, pertanto, che il messaggio pubblicitario diffuso attraverso le confezioni del prodotto è idoneo a indurre in errore i consumatori in ordine alle caratteristiche del prodotto pubblicizzato, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico ai sensi dell articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146; RITENUTO inoltre, ai sensi dell articolo 26, comma 8, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, che l Autorità è chiamata ad assegnare all operatore pubblicitario un termine per procedere all adeguamento delle confezioni di prodotto che riportano messaggi ritenuti ingannevoli; DELIBERA a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del presente provvedimento, diffuso dalla società Mellin S.p.A., costituisce, per le ragioni esposte in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 19, 20 e 21, lettera a), del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, e ne vieta l ulteriore diffusione; b) che, per tale comportamento, venga comminata alla società Mellin S.p.A., una sanzione amministrativa pecuniaria di (undicimilacento euro). ASSEGNA 6 di 8

7 un termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 26, comma 8, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, per il necessario adeguamento della confezione dei prodotti, ed in particolare si evidenzia la necessità di modificare nella confezione l indicazione Coscia di maiale stagionata, in modo da renderla ben visibile e dunque percepibile dai destinatari. La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all Autorità attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà 7 di 8

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