CAPITOLATO PARTICOLARE D APPALTO

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1 CITTA DI TORINO DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI CULT. SOC. COMM. SETTORE SERVIZI GENERALI MECCANIZZATI CAPITOLATO PARTICOLARE D APPALTO PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. E POLIZZA INFORTUNI PER I VEICOLI DI PROPRIETA DELLA CITTA DI TORINO. PERIODO 01/04/ /03/

2 CITTA DI TORINO DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI CULT. SOC. COMM. SETTORE SERVIZI GENERALI MECCANIZZATI CAPITOLATO PARTICOLARE D APPALTO PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. E POLIZZA INFORTUNI PER I VEICOLI DI PROPRIETA DELLA CITTA DI TORINO. PERIODO 01/04/ /03/2011. IMPORTO: ,00 CONTRIBUTO S.S.N. E IMPOSTE COMPRESE. ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL APPALTO. 1.1 Il Comune di Torino, codice fiscale , appalta mediante Procedura Aperta di rilevanza comunitaria, da esperire a norma del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e sotto l osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e di quello generale per gli appalti municipali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 06/07/64 (Prefettura Div. 4 n. 6280/9144 G.P.A. 08/09/64), il servizio di assicurazione dei veicoli a motore di proprietà del Comune di Torino comprendente: responsabilità civile (per tutti i veicoli) e polizza furto, incendio ed infortuni (limitatamente ad alcune tipologie di veicoli). L assicurazione è comprensiva anche del servizio di soccorso stradale per i veicoli assicurati che si trovino in avaria o che siano coinvolti in sinistri. La polizza infortuni è accesa per la corresponsione di indennità conseguenti ad infortuni derivanti a dipendenti e persone autorizzate a servirsi dei mezzi in argomento in occasione di adempimenti di servizio in qualità di conducenti dei mezzi stessi. ARTICOLO 2 - DURATA - IMPORTO - SPESE APPALTO. 2.1 Il contratto di assicurazione avrà validità quadriennale (dalle ore 24 del alle ore 24 del ). 2

3 2.2 Alla scadenza del periodo contrattuale, in deroga alle condizioni generali di assicurazione, non è ammesso il tacito rinnovo delle polizze anche in assenza di apposita disdetta, mentre è facoltà dell Amministrazione richiedere una eventuale proroga di mesi 3 alle stesse condizioni. 2.3 E' prevista la facoltà di rescissione del contratto, da parte della Compagnia aggiudicataria, a seguito di sinistro di particolare gravità, previo preavviso scritto di sei mesi, mentre sarà facoltà dell'amministrazione rescindere il contratto in qualunque momento, comunicando tale intenzione con il medesimo preavviso. 2.4 L importo contrattuale quadriennale, contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) ed imposte inclusi, ammonta ad ,00 [netti ,23 dopo deduzione di contributo S.S.N. e imposte] da ripartire contabilmente ed in maniera uniforme negli esercizi 2007, 2008, 2009 e 2010, per un importo annuo lordo di ,00. Tale importo rappresenta il controvalore massimo di servizi utilizzabile dalla stazione appaltante in ciascun anno, senza che la stessa abbia l'obbligo dell'intero utilizzo; il ribasso offerto potrà determinare un corrispondente aumento di servizi fino alla concorrenza dell importo posto a base di gara, pertanto l importo contrattuale sarà quello posto a base di gara. 2.5 Le spese di stipulazione, di registrazione, scritturazione degli atti relativi al presente appalto e delle copie occorrenti, unitamente alle spese di bollo necessarie per i documenti e le scritture contabili, sono a carico dell aggiudicatario. 2.6 I premi offerti si intendono vincolanti per la Compagnia per tutto il quadriennio. Eventuali adeguamenti tariffari per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, non potranno superare l'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. ARTICOLO 3 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE. CONSISTENZA DEL SERVIZIO. 3.1 In riferimento ai punti indicati nel presente articolo, per le condizioni generali di assicurazione inerenti le polizze R.C.A., le loro estensioni alle polizze furto/incendio e infortuni, la Compagnia aggiudicataria dovrà attenersi rigorosamente alle disposizioni dettate dalla normativa di legge vigente in materia e a quanto indicato nel presente capitolato. 3.2 Assicurazione R.C.A.: le autovetture, gli autocarri e i ciclomotori saranno quotati secondo la formula bonus/malus, applicata in base alla classe di merito risultante in data (tabella 1RCA ), salvo diversa attribuzione in sede di stipula, conseguente alle attestazioni di rischio rilasciate dall attuale Compagnia assicuratrice entro il I restanti veicoli saranno quotati con tariffa fissa senza applicazione di franchigia (tabella 2RCA ). In considerazione dei tempi tecnici necessari all effettuazione dei pagamenti da parte degli Enti Pubblici, almeno trenta giorni prima della scadenza delle polizze, la Società aggiudicataria dovrà rilasciare l attestazione dello stato di rischio dei mezzi assicurati. L assicurazione RCA è operante anche nei confronti delle persone terze trasportate, dipendenti comunali e non. 3

4 Formula delle polizze: le polizze relative ai mezzi assicurati saranno gestite secondo la formula "bonus/malus" con polizze singole per ogni veicolo oppure, a discrezione della Compagnia aggiudicataria, con "Libro-Matricola". In ogni caso deve essere sempre garantita, oltre alla regolazione premi a fine annualità, l assegnazione ai veicoli di nuovo ingresso della classe di merito più conveniente per la Città tra quelle resesi disponibili per effetto dei veicoli esclusi dall assicurazione. Massimali unici: I massimali unici saranno i seguenti: ,00= per gli autoveicoli; ,00= per i motoveicoli e per le macchine operatrici ed agricole. Condizioni particolari di assicurazione: rinuncia all azione di rivalsa per guida non abilitata e per danni da trasporto non conforme. La Compagnia assicuratrice dovrà rinunciare al diritto di rivalsa, esercitabile ai sensi di legge nei confronti dell assicurato, nell eventualità che il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore. Analogamente la Compagnia assicuratrice dovrà rinunciare ad avvalersi dell azione di rivalsa nei confronti dell assicurato nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. Rinuncia all azione di rivalsa per danni provocati da conducente in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti. La Compagnia assicuratrice dovrà rinunciare al diritto di rivalsa esercitabile ai sensi di legge nei confronti del conducente e dell assicurato nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebbrezza o sotto l influenza di sostanze stupefacenti ed alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n 285 e s.m.i. ( Nuovo Codice della Strada). La garanzia non opera nel caso in cui l assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa. 3.3 Estensioni della polizza: I veicoli attualmente interessati alle estensioni di polizza sono individuati nella tabella A1 e precisamente: n 67 veicoli con polizza estesa al ramo FURTO/INCENDIO. In relazione all evoluzione della consistenza del parco veicolare ed alla necessità di estendere la polizza furto/incendio a nuovi veicoli, la Compagnia si impegna a mantenere, a parità di tipologia di veicolo, le medesime condizioni economiche offerte per i veicoli compresi nella citata tabella A Garanzia furto condizioni di assicurazione: La Compagnia aggiudicataria è tenuta, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo descritto in polizza sia a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato), sia a seguito di rapina. Sono parificati ai danni da furto o rapina quelli causati al mezzo nell esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del mezzo stesso o dei suoi componenti. Si intendono compresi in garanzia gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sul mezzo assicurato, a condizione che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato. 4

5 La garanzia non comprende le apparecchiature e le attrezzature particolari, nonché le apparecchiature audio e fonovisive. Sono esclusi, inoltre, i danni determinati od agevolati da dolo o da colpa grave del contraente, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, alla riparazione e alla custodia del mezzo assicurato, nonché dei trasportati. Garanzia integrativa furto: La Compagnia aggiudicataria è tenuta ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal mezzo per effetto di circolazione successiva al furto o alla rapina. Il capitale assicurato sarà pari a quello delle garanzie furto e rapina. La garanzia non opera per i danni subiti dalle parti meccaniche, non conseguenti a collisione e per quelli consistenti unicamente in abrasione dei cristalli. Garanzia integrativa danni da scasso: La Compagnia aggiudicataria è tenuta ad indennizzare i danni materiali e diretti da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell esecuzione o nel tentativo di furto di oggetti non assicurati posti all interno del mezzo stesso. Il capitale assicurato sarà pari a quello delle garanzie furto. Scoperto e franchigia: La garanzia furto/incendio sarà prestata senza l applicazione di scoperti né franchigie Garanzia incendio condizioni di assicurazione: La Compagnia aggiudicataria è tenuta, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni, materiali e diretti subiti dal mezzo descritto in polizza, a seguito di incendio con sviluppo di fiamma, di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso, nonché a seguito di azione di fulmine (anche senza successivo incendio). Si intendono compresi in garanzia gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sul mezzo assicurato, a condizione che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato. La garanzia non comprende le apparecchiature e le attrezzature particolari. L assicurazione non comprende i danni determinati od agevolati da dolo o da colpa grave del contraente, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, alla riparazione ed alla custodia del mezzo assicurato, nonché dei trasportati. Garanzia integrativa incendio: La Compagnia aggiudicataria è tenuta ad indennizzare i danni da incendio, esplosione del carburante e scoppio del serbatoio del mezzo assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio e terrorismo (danni causati da eventi socio-politici in generale). Ricorso terzi da incendio: La Compagnia aggiudicataria dovrà rispondere dei danni diretti e materiali cagionati a terzi a seguito di incendio con sviluppo di fiamma, di esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e scoppio del serbatoio stesso fino alla concorrenza per capitale, interessi e spese di ,00= per sinistro e dovrà assumere, in nome dell Amministrazione la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno in argomento designando, ove occorra, legali o tecnici. 3.4 Garanzia integrativa soccorso e assistenza stradale, riparazioni sul posto e traino: 5

6 Per tutti i mezzi di peso inferiore ai 3500 kg, specificati nell'allegata tabella "A3", la Compagnia aggiudicataria dovrà provvedere, secondo le seguenti condizioni, al soccorso stradale in caso di incidente o guasto ai medesimi: qualora il veicolo assicurato risulti inutilizzabile per incidente stradale o guasto la Compagnia, tramite apposita centrale operativa, provvederà ad inviare un mezzo di soccorso per risolvere la causa dell'immobilizzo sul luogo, oppure per trainarlo fino all'autorimessa Municipale, sita in Via Ponchielli 66 Torino, da qualsiasi località in cui si sia verificato l evento, purché in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino, anche su percorsi autostradali. Sono incluse le operazioni di recupero per mettere il veicolo assicurato in condizioni di essere trainato, purché effettuabili dallo stesso mezzo intervenuto per il traino. In relazione ad esigenze particolari, il traino del veicolo dovrà essere effettuato dal luogo di recupero all officina di riparazione o luogo di ricovero indicata dalla Città ; qualora il conducente del veicolo assicurato non abbia potuto, per obiettive difficoltà, contattare la centrale operativa della Compagnia assicuratrice ed abbia provveduto direttamente al reperimento del mezzo di soccorso, la Compagnia aggiudicataria dovrà rimborsare le spese da questi sostenute, con il limite di. 300,00. Sono esclusi dalla garanzia i costi di eventuali ricambi e quelli delle riparazioni effettuate in officina. 3.5 Aggiornamento valore dei veicoli: In riferimento alle estensioni di polizza ai rami furto ed incendio, si provvederà, annualmente, ad aggiornare il valore commerciale dei veicoli, riferendosi ai valori pubblicati nelle più autorevoli riviste specializzate in materia. 3.6 Carta verde: Il contratto di assicurazione è comprensivo della fornitura gratuita della carta verde per i veicoli che dovessero recarsi all estero, cui dovrà essere rilasciata a semplice richiesta della stazione appaltante. 3.7 Assicurazione integrativa contro gli infortuni: Per i veicoli indicati nell allegata tabella INF viene accesa specifica assicurazione contro gli infortuni. Ogni conducente dei mezzi assicurati, al verificarsi dell evento, avrà diritto alle seguenti indennità, che dovranno essere erogate dalla Società aggiudicataria senza applicazione di franchigie, secondo le tabelle A.N.I.A.: = in caso di morte; ,00= in caso di invalidità permanente; rendita vitalizia di ,00 annui, rivalutabili in base al costo della vita, in caso di invalidità permanente superiore all' 80 % dell'invalidità totale. Tali indennizzi sono indipendenti da altre forme assicurative esistenti a favore del dipendente e sono ad esse cumulabili. In considerazione della variazione della consistenza del parco veicolare e delle caratteristiche dei veicoli, il numero dei mezzi e le condizioni di assicurazione degli stessi potrà subire modifiche, con possibilità di inclusioni e/o esclusioni di mezzi durante tutto il periodo contrattuale. Ad aggiudicazione avvenuta sarà comunicato l elenco definitivo dei veicoli, corredato da tutte le informazioni utili ai fini della determinazione dei premi complessivi da corrispondere alla Compagnia aggiudicataria, la quale è tenuta ad applicare, ai veicoli dell elenco definitivo aventi le medesime caratteristiche di quelli 6

7 indicati nelle varie tabelle, gli stessi premi unitari formulati in fase di presentazione dell offerta. I quantitativi ed i dati relativi ai mezzi riportati nelle varie tabelle sono del tutto indicativi e sono di solo riferimento per la previsione della spesa globale (ammontare dell appalto), per la formulazione dell offerta e per la conseguente aggiudicazione. ARTICOLO 4 - ALTRI SERVIZI. 4.1 La Compagnia aggiudicataria ha l obbligo di fornire, periodicamente, tutti i dati rilevanti ai fini gestionali relativi al contratto assicurativo (classi di merito, scadenze di periodi assicurativi, costi unitari, variazioni eseguite,..) del parco veicolare municipale a semplice richiesta della stazione appaltante e secondo le modalità dalla stessa formulate. 4.2 La Compagnia aggiudicataria è tenuta ad indicare, ad aggiudicazione avvenuta, pena l applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 10, un proprio referente, dotato di poteri decisionali, cui l Ente appaltante possa rivolgersi per questioni relative al servizio in oggetto. 4.3 La Compagnia aggiudicataria dovrà avere almeno una propria agenzia ed un proprio ufficio gestione sinistri e liquidazione danni ubicati nella città di Torino. ARTICOLO 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA. ESCLUSIONE. 5.1 I soggetti che si trovano in una qualsiasi delle circostanze di cui all art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell appalto, né possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti. 5.2 I concorrenti, per essere ammessi alla Procedura Aperta, dovranno produrre istanza, formulata secondo le modalità indicate dal bando di gara, contenente una dichiarazione, resa ai sensi dell art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso dei seguenti requisiti, successivamente documentabili: a) la natura giuridica, la denominazione, la sede legale, l oggetto dell attività e le generalità di Amministratori e Direttori tecnici; b) iscrizione alla Camera di Commercio in categoria appropriata, Codice Fiscale e Partita IVA; c) capacità di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 mediante: I) idonee referenze bancarie, rese da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993; II) dimostrazione dei servizi effettuati, con indicazione dell importo globale dei servizi, della stessa natura di quelli dell appalto, eseguiti negli ultimi tre esercizi finanziari; tale importo non dovrà essere inferiore a quello totale posto a base di gara ( ,00 contributo al Servizio Sanitario Nazionale ed imposte inclusi), successivamente documentata con l elenco dei principali servizi effettuati con il rispettivo importo, data e destinatario degli stessi, secondo le seguenti modalità: se trattasi di servizi effettuati ad amministrazioni od enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati o vistati dagli enti medesimi; se trattasi di servizi a privati, i certificati sono rilasciati dall acquirente; quando ciò non sia possibile, è sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente; d) conoscenza e accettazione di tutte le condizioni che regolano l appalto, comprese quelle previste dal presente capitolato; 7

8 e) che il servizio corrisponde alle caratteristiche di cui al precedente articolo 3; f) versamento della cauzione provvisoria come specificato nel successivo articolo 8; g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12/03/1999 n 68); h) conoscenza e accettazione, con presentazione di copia sottoscritta dal legale rappresentante della Società concorrente, dell allegato Codice etico delle imprese concorrenti ed appaltatrici degli appalti comunali di lavori (approvato con Deliberazione G.C. del 28/01/2003, n. mecc /003); i) che, nella formulazione dell offerta, si è tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza. In carenza di una delle dichiarazioni di cui sopra la Ditta non sarà ammessa alla gara. ARTICOLO 6 - OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE. 6.1 La gara sarà a Procedura Aperta, con aggiudicazione a favore dell offerta contenente il prezzo più basso, ai sensi dell art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n Il prezzo di riferimento per l aggiudicazione sarà quello risultante nella SCHEDA RIASSUNTIVA OFFERTA, quale sommatoria dei prezzi totali lordi delle tabelle 1RCA - 2RCA - A1 - A3 - INF -. Tale prezzo non potrà essere superiore a quello posto a base di gara. 6.2 L offerta dovrà essere effettuata compilando le citate tabelle, appositamente predisposte (tab. 1RCA - 2RCA - A1 - A3 - INF - e SCHEDA RIASSUNTIVA OFFERTA) ed allegate al presente capitolato. In esse dovranno essere indicati i prezzi praticati per le singole voci, i costi totali ed i dati riassuntivi. 6.3 Le offerte duplici, con alternative, o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione. 6.4 Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida la Civica Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all aggiudicazione oppure di procedere ad altro esperimento di gara. 6.5 Il verbale di aggiudicazione sarà considerato a tutti gli effetti come contratto, ai sensi dell art. 16 del R.D. 18/11/1923 n ARTICOLO 7 - PAGAMENTI. 7.1 I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste per i pubblici appalti e dai regolamenti comunali vigenti. 7.2 Il pagamento dei premi annuali, relativi alle varie polizze assicurative (R.C.A, Furto/Incendio, Infortuni del guidatore e Soccorso e assistenza stradale), verrà effettuato con riferimento alle attestazioni di rischio dei veicoli municipali risultanti nel periodo immediatamente precedente l attuale scadenza contrattuale (31/03/2007) ed al numero effettivo dei mezzi interessati alle diverse tipologie di polizza, entro 90 giorni dalla data di comunicazione dell'importo complessivo definitivo da parte della Società assicuratrice aggiudicataria. Le attestazioni di rischio, rilasciate ai sensi di legge e consegnate a questa Amministrazione, saranno trasmesse alla Società aggiudicataria entro il ; pertanto, potranno verificarsi variazioni in aumento o in diminuzione rispetto all'importo di aggiudicazione. 8

9 7.3 L eventuale versamento della regolazione premi sarà effettuato con le stesse modalità del punto precedente. ARTICOLO 8 - CAUZIONE PROVVISORIA. 8.1 I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno depositare a titolo di cauzione provvisoria, ai sensi dell art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il 2% dell ammontare complessivo dell importo a base di gara al netto di S.S.N. e imposte ( ,23) presso la civica Tesoreria, in contanti oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La cauzione provvisoria sarà restituita alle Società non aggiudicatarie mentre quella della Società affidataria sarà trattenuta fino alla costituzione della cauzione definitiva, di cui all articolo successivo, ed al perfezionamento dell aggiudicazione. 8.2 La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell offerta e dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. ARTICOLO 9 - CAUZIONE DEFINITIVA. 9.1 A garanzia dell esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, la Società aggiudicataria dovrà provvedere, ai sensi dell art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, al versamento della cauzione definitiva pari al 10% dell importo quadriennale dell appalto, al netto di S.S.N. e imposte. Il versamento dovrà essere fatto in contanti presso la civica Tesoreria, oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da società assicuratrice in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 10/6/1982 n.348, ai sensi dell art.14 del vigente Capitolato generale degli appalti municipali e dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le firme dei rappresentanti degli istituti di credito e delle società di assicurazione dovranno essere autenticate con l indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. 9.2 Nel caso in cui la Società aggiudicataria rifiutasse di sottoscrivere il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, di adempiere alle condizioni previste per il servizio, il Comune di Torino potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la Società stessa, a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all incameramento della cauzione. 9.3 La cauzione di cui sopra sarà restituita alla Società aggiudicataria dopo la conclusione del contratto e la definizione di tutta la contabilità ed eventuali controversie. ARTICOLO 10 - PENALITA In caso di fornitura dei contrassegni assicurativi dopo la scadenza delle polizze, per ogni giorno di ritardo e per ogni veicolo sarà applicata una penale di. 51, In caso di mancata consegna della carta verde, entro 3 giorni dalla richiesta, sarà applicata una penalità di. 51,65 per ogni evento. 9

10 10.3 In caso di mancato intervento del soccorso stradale, entro un ora dalla chiamata in Città e due ore fuori Città, sarà applicata una penale di. 51,65, oltre l addebito dell eventuale soccorso sostitutivo La mancata trasmissione dei dati richiesti, o la loro non rispondenza alle richieste dell Amministrazione, comporterà la penale di. 516,46 per ogni evento In caso di inosservanza di lieve entità delle condizioni del presente capitolato, non specificatamente sanzionata, si applicherà una penalità non inferiore al 0,2% e non superiore al 2% dell importo contrattuale, da determinarsi inappellabilmente dalla stazione appaltante Le penalità di cui sopra saranno applicate dalla stazione appaltante con semplice lettera d ufficio senza bisogno di altra misura amministrativa o legale. Il loro importo sarà trattenuto sull ammontare delle fatture ammesse al pagamento, o in mancanza, sulla cauzione definitiva. ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DISPOSIZIONI, LEGGI E DECRETI L aggiudicatario sarà tenuto all osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato Particolare d Appalto e delle norme in esso richiamate e delle Leggi, Decreti, Regolamenti e Capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato Particolare d Appalto L aggiudicatario è esclusivo responsabile dell osservanza di tutte le disposizioni relative all assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi da eseguirsi nell espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato Particolare d Appalto. ARTICOLO 12 - SUBAPPALTI Senza l autorizzazione dell Amministrazione è vietato alla Società aggiudicataria di cedere in subappalto l esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. L intenzione di subappaltare a terzi parte del servizio dovrà essere indicata nell offerta [art. 42, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 163/2006] Il subappalto senza il consenso dell Amministrazione, o qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere il diritto della Città di Torino di rescindere il contratto senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni In casi particolari, individuati con specifici provvedimenti, l Ente appaltante può procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori La disciplina dell istituto del subappalto è regolata dall art. 118 del D. Lgs. 163/2006. ARTICOLO 13 - RAGGRUPPAMENTO D IMPRESA Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate L offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese; inoltre, dovrà contenere l impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, alle 10

11 cui prescrizioni occorre riferirsi anche per l eventuale conferimento del mandato speciale di rappresentanza all impresa designata quale capogruppo. ARTICOLO 14 - FALLIMENTO DELL AGGIUDICATARIO In caso di fallimento dell aggiudicatario, l affidamento si intenderà senz altro revocato e il Comune di Torino provvederà a termini di legge. ARTICOLO 15 - CESSIONI DI CREDITO Le cessioni di credito, come disciplinato dall art. 117 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché le procure e le deleghe all incasso successive al perfezionamento contrattuale, non hanno alcun effetto ove non siano autorizzate dalla stazione appaltante. Qualora la cessione di credito avvenga a favore di una società o ente, pubblico o privato, debbono essere rispettate le prescrizioni relative all iscrizione degli intermediari finanziari nell elenco generale, ai sensi dell art.106 del D.Lgs. 1/9/93 n 385. ARTICOLO 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell art. 116 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale, ovvero della fisionomia giuridica della ditta aggiudicataria, deve essere comunicata e documentata al Comune di Torino, pena la sospensione dei pagamenti, per le opportune prese d atto. ARTICOLO 17 - COMPETENZA CONTROVERSIE Ad ogni effetto del presente contratto si riconosce, per qualunque tipo di controversia, la competenza del foro di Torino. Redatto da: Dott. Paolo MARICA Visto: IL DIRIGENTE DEL SETTORE (ing. Luigi Laonigro) 11

12 I N D I C E ARTICOLO 1 - Oggetto dell appalto. Pag. 2 ARTICOLO 2 - Durata - importo spese appalto. Pag. 2 ARTICOLO 3 - Condizioni generali di assicurazione. Consistenza del Servizio. Pag. 3 ARTICOLO 4 - Altri servizi. Pag. 7 ARTICOLO 5 - Requisiti di ammissione alla gara. Esclusione. Pag. 7 ARTICOLO 6 - Offerta ed aggiudicazione. Pag. 8 ARTICOLO 7 - Pagamenti. Pag. 8 ARTICOLO 8 - Cauzione provvisoria. Pag. 9 ARTICOLO 9 - Cauzione definitiva. Pag. 9 ARTICOLO 10 - Penalità. Pag. 9 ARTICOLO 11 - Osservanza disposizioni, leggi e decreti. Pag.10 ARTICOLO 12 - Subappalti. Pag.10 ARTICOLO 13 - Raggruppamento d impresa. Pag.10 ARTICOLO 14 - Fallimento dell aggiudicatario. Pag.11 ARTICOLO 15 - Cessioni di credito. Pag.11 ARTICOLO 16 - Divieto di cessione del contratto. Pag.11 ARTICOLO 17 - Competenza controversie. Pag.11 12

13 A L L E G A T I TABELLA 1RCA " 2RCA " A1 " A3 " INF SCHEDA RIASSUNTIVA OFFERTA 13

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