Condizioni generali (CG) Assicurazione responsabilità civile del committente della costruzione

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1 Allianz Suisse Società di Assicurazioni Condizioni generali (CG) Assicurazione responsabilità civile del committente della costruzione Edizione gennaio 2006 Indice A Estensione dell assicurazione A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Oggetto dell assicurazione Assicurati Disposizioni complementari per la proprietà per piani Spese per interventi immediati Disposizioni complementari relative ai pregiudizi all ambiente Delimitazione della copertura assicurativa Validità temporale Prestazioni della Società Franchigia B Durata contrattuale e disdetta B10 B11 B12 Inizio Fine Disdetta in caso di sinistro B13 Clausola cautelativa inerente al cambiamento di proprietà (art. 54 LCA) C Obblighi nel corso della durata contrattuale C14 Aggravamento e diminuzione del rischio C15 Eliminazione di una situazione pericolosa C16 Obblighi particolari D Premio D17 Scadenza, mora E Sinistri E18 Obbligo di notifica E19 Gestione dei sinistri e condotta del processo E20 Cessione di pretese E21 Conseguenze in caso di violazione degli obblighi contrattuali E22 Regresso F Varie F23 Comunicazioni F24 Prescrizione, Foro competente F25 Diritto applicabile Indice analitico Amianto Approvvigionamento di acqua potabile Assicurati Cambiamento di proprietà Committente pubblico Comunità di proprietari Condizioni complementari Condizioni particolari Danni ad animali Danni corporali Danni materiali Danni patrimoniali Disdetta Esclusioni Fine Franchigia Garanzia unica Gestione dei sinistri Inizio Interventi immediati A6 lett. l A6 lett. k A2 B13 A1 lett. b A3, A6 lett. a + g C16 C16 A1 lett. a A1 lett. a A1 lett. a A1 lett. c, A6 lett. i B12 A6 B11 A9 A8 E19 B10 A4 Lavori di ampliamento eseguiti su immobili in locazione Lavori propri Mora Norme SIA Obbligo di notifica Oscillazioni, cedimenti Pregiudizi all ambiente Premio Prescrizione Proprietari per piani Regresso Sinistro Situazione pericolosa Sorgenti Strade, sentieri Suva Validità Variazione del pericolo Variazione dell iter di costruzione Violazione dell obbligo di notifica A2 lett. c A1 lett. c D17 C16 lett. a F23 A6 lett. f A5 D17 F24 A3 E22 E18 C15 A6 lett. k A6 lett. f C16 lett. a A7 C14 C14 E21 A Estensione dell assicurazione A1 Oggetto dell assicurazione a) L assicurazione ha per oggetto la responsabilità civile, disciplinata dalle pertinenti norme di legge e derivante dal progetto di costruzione indicato nella polizza, in caso di: danni corporali, vale a dire morte, lesioni o altri pregiudizi alla salute di soggetti terzi; danni materiali, vale a dire distruzione, danneggiamento o perdita di cose, qualora il sinistro sia in rapporto causale con la demolizione, la costruzione o la trasformazione dell opera assicurata o con lo stato del terreno che ne fa parte, con l esercizio dei diritti di proprietà che ne derivano o con l adempimento degli obblighi di manutenzione. La compromissione della funzionalità di una cosa senza pregiudizio alla sua sostanza non costituisce un danno materiale; SEHA007I 1

2 i danni ad animali, vale a dire la morte, il ferimento o altri danni alla salute di animali, nonché lo smarrimento degli stessi, sono equiparati ai danni materiali. b) Nell ambito delle presenti disposizioni sono altresì assicurate eventuali azioni di rivalsa contro committenti pubblici (confederazione, cantoni, comuni, ecc.) riguardanti la responsabilità civile sancita dal diritto pubblico, per danni cagionati illecitamente a terreni o ad altre opere di terzi. c) Solo sulla base di accordi particolari è assicurata la responsabilità civile per: danni patrimoniali, ovverosia danni quantificabili in denaro che non siano la conseguenza di un pregiudizio alla salute di persone o di un danno materiale assicurato (in deroga all articolo A6 lett. i CG); pretese risarcitorie per danni riconducibili alla progettazione, alla direzione e alla sorveglianza di lavori, nonché ad operazioni di scavo effettuate in parte o in toto da un assicurato. L estensione della copertura è inoltre definita dalle presenti Condizioni generali, da eventuali Condizioni particolari, dalle disposizioni della polizza e dei supplementi. A2 Assicurati È assicurata la responsabilità civile: a) del contraente quale committente del progetto di costruzione indicato nella polizza e quale proprietario del relativo terreno. Se il contraente è una società di persone (ad es. una società in nome collettivo) o una comunione a mani riunite (ad es. una comunione ereditaria), i soci ovvero i membri della comunione a mani riunite hanno gli stessi diritti e obblighi del contraente. Se il contraente ha stipulato l assicurazione per conto di terzi (ad es. nella sua funzione di architetto o di imprenditore generale), i soggetti ai quali è stata intestata l assicurazione hanno gli stessi diritti e obblighi del contraente; b) dei dipendenti o di altri collaboratori del contraente (fatta eccezione per gli imprenditori e i liberi professionisti ai quali il contraente è ricorso, come imprenditore edile, architetto, ingegnere civile, geologo, subappaltatore, ecc.) nell espletamento dei loro obblighi contrattuali o professionali concernenti l opera assicurata e il relativo terreno. Restano tuttavia escluse le pretese di regresso e compensazione avanzate da terzi per le prestazioni da essi accordate alle parti lese; c) del proprietario o di colui che gode di un diritto reale limitato nei confronti dell area fabbricabile e/o dell edificio, se il contraente è soltanto committente e non proprietario del terreno appartenente all opera assicurata e/o all edificio (ad es. in caso di diritto di superficie o di lavori di ampliamento eseguiti su immobili in locazione); d) del proprietario di un terreno gravato da un diritto di passaggio in virtù di un contratto di servitù, per i danni verificatisi sul suo terreno in relazione alla costruzione dell opera (conduttura, canale, strada, ecc.). Questa copertura è limitata alla parte di indennizzo eccedente i massimali dell assicurazione che tale proprietario ha stipulato onde coprire la responsabilità civile legale derivante dalla proprietà del terreno (assicurazione complementare). Tale restrizione decade qualora non esista un assicurazione responsabilità civile di questo genere per il suddetto terreno. Il termine contraente utilizzato nella polizza e nelle Condizioni generali designa i soggetti menzionati alla precedente lett. a, mentre il termine assicurati comprende tutti i soggetti menzionati dalla lett. a alla lett. d. A3 Disposizioni complementari per la proprietà per piani Se il progetto di costruzione concerne parti dello stabile acquisite in diritto esclusivo dal proprietario del piano, l assicurazione si estende anche alle pretese: della comunità di proprietari nei confronti dei soggetti assicurati per danni a parti di fabbricato e terreni ad uso comune (in parziale deroga all art. A6 lett. a e lett. g delle CG; di uno dei proprietari per piani nei confronti degli assicurati, qualora il sinistro sia in rapporto causale con la ristrutturazione o con l esercizio dei diritti di proprietà derivanti dal diritto esclusivo ovvero con l adempimento degli obblighi di manutenzione. In caso di pretese della comunità di proprietari non è assicurata la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà dell assicurato. I familiari (art. A6 lett. a paragrafo 3 CG) di un proprietario per piani sono assimilati a quest ultimo. A4 Spese per interventi immediati Se, a seguito di un evento imprevisto, è imminente il verificarsi di un danno corporale o materiale assicurato, in deroga all art. A6 h e i CG o ad altro regolamento subentrante in sua vece, l assicurazione si estende anche ai costi che l assicurato deve sostenere per l adozione immediata di misure atte a scongiurare tale pericolo. Non sono assicurati: gli interventi immediati che si sostanziano in attività finalizzate al corretto adempimento del contratto, quale l eliminazione di difetti e danni a cose prodotte o fornite o a lavori eseguiti; gli interventi immediati per eventi cagionati da impianti nucleari, veicoli a motore, natanti e aeromobili o da parti o accessori degli stessi, se non assicurati dal presente contratto; le spese sostenute per accertare l esistenza di falle, difetti di funzionamento e cause di danni, per svuotare o riempire impianti, recipienti e condutture, nonché i costi sostenuti per ripararli e modificarli (ad es. spese di risanamento); i danni patrimoniali indiretti derivanti da interventi immediati; le spese per l eliminazione di una situazione pericolosa ai sensi dell art. C15 CG. A5 Disposizioni complementari relative ai pregiudizi all ambiente La copertura assicurativa si estende anche ai pregiudizi all ambiente. a) È considerata pregiudizio all ambiente la perturbazione durevole dello stato naturale dell aria, dell acqua (falde freatiche comprese), del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni, se da tale perturbazione possono scaturire o sono scaturiti effetti nocivi per la salute dell uomo, i beni materiali o gli ecosistemi. È parimenti considerato pregiudizio all ambiente uno stato di cose che il legislatore definisce "danno all ambiente". b) Fermo restando quanto disposto dall art. A6 CG, i danni corporali e materiali in rapporto con un pregiudizio all ambiente sono assicurati soltanto se sono la conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto, che richiede provvedimenti immediati. Non è accordata alcuna copertura assicurativa: se più eventi simili quanto ai loro effetti (ad es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze dannose nel suolo, tracimazione ripetuta di liquidi da recipienti mobili) richiedono misure congiunte, nel senso succitato, che non sarebbero necessarie per eventi isolati dello stesso tipo; per veri e propri danni ambientali; per pretese relative a oneri del passato. c) Sono escluse dall assicurazione le pretese relative a pregiudizi all ambiente cagionati da impianti di deposito, trattamento, trasferimento o smaltimento di rifiuti, altri prodotti di scarto o materiale riciclabile. La copertura assicurativa comprende invece gli impianti di proprietà dell azienda destinati: al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di rifiuti o altri prodotti di scarto; alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scolo. A6 Delimitazione della copertura assicurativa Sono escluse dall assicurazione: a) le pretese per danni del contraente; che riguardano la persona del contraente (ad es. danni per perdita di sostegno); di persone che vivono nel nucleo familiare dell assicurato civilmente responsabile; b) le pretese per danni corporali subiti da una persona impiegata dal contraente in virtù di un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio), nell esercizio delle sue mansioni contrattuali o professionali relative al progetto di costruzione indicato nella polizza. L esclusione è limitata alle pretese di regresso e compensazione avanzate da terzi per le prestazioni da essi accordate alle parti lese; c) la responsabilità civile dell autore di un crimine o di un delitto intenzionale per i danni che ne conseguono; d) le richieste di risarcimento fondate su una responsabilità assunta per contratto che eccede le prescrizioni legali, oppure le pretese derivanti dal mancato adempimento di un obbligo legale o contrattuale d assicurazione; e) la responsabilità civile che spetta al possessore e/o a chi fa uso di veicoli a motore e velocipedi per i quali la legislazione svizzera in materia di circolazione stradale prescriva l assicurazione obbligatoria, nonché di natanti e aeromobili; f) le pretese per danni le cui cause (come ad es. oscillazioni, cedimenti, fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori o liquidi) non sarebbero subentrate, nell ambi- 2

3 to dello svolgimento dei lavori pianificato, senza il verificarsi di un evento repentino e imprevisto; la cui insorgenza doveva essere considerata altamente probabile dall assicurato (ad es. danneggiamento del suolo e del terreno, compresi strade e sentieri, provocato dal transito di persone e veicoli o dal deposito di detriti, materiali e attrezzature). Lo stesso vale per i danni la cui insorgenza era stata implicitamente accettata nello scegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare perdite patrimoniali (ad es. quando non si provveda alla necessaria protezione dello scavo di fondazione o in caso di costi di costruzione evitati all origine a fini di risparmio); g) le pretese per danni connessi al progetto di costruzione specificato nella polizza e agli stabili che ne sono riguardati, compresi i beni mobili ivi collocati e i relativi terreni; h) le pretese per danni a cose di cui un assicurato disponga a scopo d uso, lavorazione, custodia o trasporto o per altri motivi (ad es. in commissione, per esposizioni), o che abbia preso in affitto o locazione; fra questi rientrano in particolare anche gli stabili e i terreni che l assicurato ha rilevato per il periodo dei lavori; a cose con le quali o sulle quali un assicurato eserciti o ometta di esercitare un attività (ad es. Iavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo); fra le attività nel senso summenzionato rientrano anche la progettazione, la direzione, la formulazione di ordini e istruzioni, la sorveglianza, il controllo e altre funzioni analoghe; i) le pretese relative a danni patrimoniali non riconducibili a un danno corporale assicurato o a un danno materiale assicurato arrecato al danneggiato; k) le pretese per danni dovuti alla diminuzione della portata o al prosciugamento di sorgenti. Le spese necessarie per mantenere l approvvigionamento di acqua potabile pregiudicato sono tuttavia coperte, nell ambito del contratto, per un importo massimo pari al 5% della somma assicurata; l) le pretese in relazione all amianto; m) la responsabilità civile per danni nucleari ai sensi della legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le relative spese; per danni dovuti agli effetti di radiazioni ionizzanti o raggi laser. Tale limitazione non vale qualora i danni derivino dagli effetti di raggi laser dovuti all utilizzo di apparecchi e strumenti della categoria laser I-IIIB; n) la responsabilità civile per danni cagionati da sostanze introdotte in impianti di deposito, trattamento, trasferimento o smaltimento di rifiuti, altri prodotti di scarto o materiale riciclabile. Tale disposizione non si applica alle pretese derivanti da danni cagionati agli impianti di depurazione e trattamento preliminare delle acque di scolo. A7 Validità temporale L assicurazione copre i danni causati nel periodo di validità del contratto. Il contraente deve dimostrare che il danno è stato cagionato durante tale periodo. Ai sensi della presente disposizione, si considerano danni anche le spese assicurate per l adozione di interventi immediati. A8 Prestazioni della Società Le prestazioni della Società consistono nella liquidazione di pretese fondate e nella tutela da pretese infondate. Esse sono limitate alla somma assicurata ovvero al limite secondario stabiliti nella polizza o nelle condizioni contrattuali, al netto della franchigia concordata. A prescindere dalla copertura assicurativa, per i danni che si sarebbero potuti evitare con l adozione di un altro metodo di costruzione o di misure complementari, il danno coperto dalla garanzia di responsabilità civile viene decurtato della quota parte corrispondente alle spese non sostenute per il suddetto metodo di costruzione o le misure complementari. La somma assicurata s intende quale garanzia unica per la durata contrattuale, cioè essa viene corrisposta al massimo una volta per tutti i danni verificatisi e per tutte le eventuali ulteriori spese assicurate. A9 Franchigia a) Fatto salvo quanto disposto alla lett. b, la franchigia concordata nella polizza vale per ciascun evento assicurato e viene sostenuta dall assicurato. b) In caso di danni cagionati da: demolizione, palificazione, vibrazione; operazioni di scavo con pendenza superiore al 50% o profondità degli scavi di fondazione superiore a 5 m.; prosciugamenti locali; lavori di sottopassaggio, sottomurazione, scavi tramite pressa, rimozione di palancole l assicurato deve sostenere, per ciascun sinistro, l onere di CHF ovvero la franchigia più elevata concordata nella polizza. c) In caso di danni corporali non viene applicata alcuna franchigia. B Durata contrattuale e disdetta B10 Inizio L assicurazione decorre dalla data concordata nella polizza. B11 Fine L assicurazione termina quando tutte le prestazioni edilizie sono state approvate o valgono come tali ai sensi delle norme SIA; in ogni caso non oltre la data concordata nella polizza. B12 Disdetta in caso di sinistro Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, ciascuna delle due parti può disdire il contratto. La società deve pronunciare la disdetta al più tardi in sede di versamento dell indennità; il contraente, al massimo entro quattro settimane dalla ricezione della notifica di versamento. Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della società cesserà dopo 14 giorni dalla ricezione della disdetta. In caso di risoluzione del contratto da parte della società, la responsabilità di quest ultima cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta. B 13 Clausola cautelativa inerente al cambiamento di proprietà (art. 54 LCA) Se l oggetto assicurato cambia proprietario, la garanzia assicurativa è tutelata in via precauzionale fino alla scadenza contrattuale, a condizione che l assicuratore non rescinda il contratto entro 14 giorni da quando ha appreso del passaggio di proprietà. Tale garanzia decade con effetto retroattivo al momento del cambiamento di proprietà se vi è un rimborso del premio ai sensi dell art. 24 LCA ovvero se sussiste un altra copertura assicurativa per l oggetto in questione. C Obblighi nel corso della durata contrattuale C14 Aggravamento e diminuzione del rischio Se nel corso del periodo assicurativo si modifica un fatto rilevante dichiarato nella proposta o in altra forma (ad es. variazione dell iter o dei metodi di costruzione, ampliamento o estensione dell opera), provocando un sostanziale aggravamento del rischio, il contraente è tenuto a informare tempestivamente la Società. Se il contraente non provvede all invio di tale notifica, per il periodo successivo la Società non è più vincolata al contratto. Se il contraente adempie correttamente al suo obbligo di comunicazione, l assicurazione si estende anche al rischio aggravato. La Società si riserva tuttavia il diritto di rescindere il contratto entro 14 giorni dalla ricezione della notifica. A partire dall aggravamento del rischio è dovuto alla Società l eventuale sovrappremio. 3

4 In caso di diminuzione del rischio, la Società ridurrà proporzionalmente il premio a datare dalla notifica del contraente. C15 Eliminazione di una situazione pericolosa Gli assicurati sono tenuti a eliminare, a proprie spese ed entro un termine adeguato, ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un sinistro e la cui soppressione sia stata richiesta dalla Società. C16 Obblighi particolari Il contraente è ritenuto responsabile affinché gli obblighi formulati nelle Condizioni generali (CG), nelle Condizioni complementari (CC) e nelle Condizioni particolari (CP) siano resi noti a tempo debito ai soggetti preposti allo svolgimento dei lavori di costruzione. a) I soggetti coinvolti nel progetto di costruzione (in particolare committenti, imprenditori e artigiani, ingegneri e architetti) sono tenuti ad osservare le prescrizioni delle autorità e dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva), nonché le regole generalmente riconosciute dell edilizia (ad es. norme SIA); prima di iniziare gli interventi sul terreno (movimentazione terra, scavo, palificazione, trivellazione, scavi tramite pressa) sono tenuti a consultare i progetti presso le sedi competenti e a procurarsi le necessarie informazioni sull esatta ubicazione delle condutture sotterranee; devono provvedere affinché l utilizzo, il trattamento, il deposito, la pulizia e lo smaltimento di sostanze nocive all ambiente siano eseguiti nel rispetto delle disposizioni legali e delle autorità. Qualora gli assicurati violino le presenti disposizioni per colpa grave, l indennizzo sarà decurtato in proporzione al grado di colpa. b) Per progettazione, calcolo e direzione dei lavori di costruzione in caso di interventi tecnici sulle fondamenta comprensivi di modifiche al terreno; disposizioni per opere di sottomurazione; interventi sulla struttura portante deve essere interpellato per contratto uno studio ingegneristico indipendente, le cui disposizioni sono vincolanti. Devono inoltre essere rispettati gli obblighi specificati nelle Condizioni complementari (CC) e nelle Condizioni particolari (CP). Se l assicurato viola la presente disposizione, l obbligo di prestazione decade. Tale sanzione non viene applicata qualora risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a colpa o che il danno si sarebbe verificato anche in caso di adempimento degli obblighi previsti. c) I soggetti coinvolti nel progetto di costruzione sono tenuti ad adottare, a proprie spese, tutte le misure funzionali alla tutela delle opere confinanti in base alle regole generalmente riconosciute dell edilizia, anche se tali misure si rivelano necessarie solo nel corso di lavori di demolizione o di costruzione. d) La Società si riserva di visitare il cantiere in qualunque momento, di prendere visione dei progetti e della documentazione cui fa riferimento la direzione dei lavori e di richiedere, a propria discrezione, un colloquio con le persone responsabili della costruzione sulle misure già adottate e su quelle da implementare. D Premio D17 Scadenza, mora Il premio deve essere versato in anticipo per tutta la durata dell assicurazione. Il calcolo del premio si basa sui dati riportati nella proposta di assicurazione. Se il contraente non adempie all obbligo di pagamento, viene diffidato per iscritto e a sue spese, sotto comminatoria delle conseguenze di mora, affinché proceda al versamento dovuto entro 14 giorni dall invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l obbligo della società di fornire prestazioni è da ritenersi sospeso dalla scadenza del termine di diffida al pagamento completo dei premi e delle spese. E Sinistri E18 Obbligo di notifica Il contraente è tenuto a informare tempestivamente la Società qualora si verifichi un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l assicurazione o qualora vengano avanzate pretese risarcitorie contro un assicurato riguardanti la responsabilità civile. La Società deve essere altresì essere informata se, a seguito di un sinistro, viene avviata un inchiesta di polizia o una procedura penale nei confronti di un assicurato ovvero se il danneggiato adisce le vie legali per ottenere risarcimento. E19 Gestione dei sinistri e condotta del processo a) La Società assume la gestione di un sinistro solo nel caso in cui le pretese siano superiori alla franchigia stabilita. In caso di pretese risarcitorie, oggetto di controversia, che non superano la franchigia, la Società non assume le spese di difesa. b) La Società conduce le trattative con il danneggiato. Essa rappresenta gli assicurati e le modalità di liquidazione delle pretese avanzate da quest ultimo sono vincolanti per gli assicurati. La Società ha facoltà di versare l indennizzo direttamente al danneggiato senza dedurre un eventuale franchigia. In questo caso gli assicurati sono tenuti a rimborsare la franchigia alla Società rinunciando a sollevare contestazioni. Gli assicurati hanno l obbligo di astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato o i suoi rappresentanti in merito a pretese risarcitorie; inoltre, non è consentito loro riconoscere responsabilità o richieste, concludere transazioni e versare indennizzi senza l autorizzazione della Società. Gli assicurati devono altresì fornire spontaneamente alla Società qualsiasi ulteriore informazione sul sinistro e sulle misure intraprese dal danneggiato, consegnare tempestivamente alla Società gli elementi di prova e i documenti (in particolare gli atti giudiziari quali mandati di comparizione, atti scritti, sentenze, ecc.), nonché assistere la Società, ove possibile, nella gestione del sinistro (rispetto del contratto). c) Qualora non sia possibile giungere ad un accordo con il danneggiato e si proceda alle vie legali, su richiesta della Società gli assicurati devono lasciare a quest ultima la conduzione del processo civile. Essa ne assumerà le spese nell ambito della copertura assicurativa. Il risarcimento per spese processuali eventualmente accordato a un assicurato spetta alla Società se non è volto a coprire le spese personali dell assicurato stesso. E20 Cessione di pretese Senza la preventiva autorizzazione della Società l assicurato non può cedere alle parti lese o a soggetti terzi pretese riguardanti il presente contratto assicurativo. E21 Conseguenze in caso di violazione degli obblighi contrattuali In caso di violazione colposa dell obbligo di notifica, gli assicurati devono assumere tutte le conseguenze che derivano da tale omissione. Con la violazione colposa del contratto da parte di un assicurato decade l obbligo di prestazione della Società nei suoi confronti. E22 Regresso a) Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato le disposizioni del presente contratto o della Legge federale sul contratto d assicurazione che limitano o annullano la copertura, la Società può esercitare un diritto di regresso nei confronti dell assicurato, nella misura in cui essa avrebbe potuto ridurre o rifiutare le proprie prestazioni. b) La Società conserva in ogni caso il diritto di rivalsa nei confronti di architetti, ingegneri e imprenditori. 4

5 F Varie F23 Comunicazioni A norma di legge, per adempiere correttamente all obbligo di notifica sancito dal contratto, gli assicurati devono inviare le necessarie comunicazioni alla sede competente della Società indicata nella polizza. F24 Prescrizione, Foro competente 1. Le pretese di un assicurato derivanti dal presente contratto a seguito di un sinistro cadono in prescrizione dopo due anni dalla conclusione di una concordato extragiudiziale o giudiziale o dall emissione di una sentenza definitiva. 2. In caso di controversie giuridiche, il contraente o l avente diritto può intentare una causa alla sede della Società oppure al suo domicilio o sede in Svizzera o nel Principato del Lichtenstein. F25 Diritto applicabile Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). In caso di divergenze rispetto alle presenti condizioni, per i contratti assicurativi soggetti alla legislazione del Principato del Liechtenstein prevalgono le disposizioni ivi cogenti. 5

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