REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

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1 Capitolato LOTTO 2 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI DURATA DELL APPALTO L appalto ha la durata di 3 (tre) anni, con effetto dalle ore del 31/12/2011 e scadenza alle ore del 31/12/2014 e, comunque, tre annualità dalla successiva data che la stazione appaltante indicherà, qualora non sia stato possibile sottoscrivere il contratto entro il 31/12/2011 per motivi connessi alla tempistica delle procedure amministrative. LE SCADENZE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE SONO ANNUALI 1

2 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intende: 1) per CONTRAENTE: il soggetto che stipula la polizza; 2) per ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dalla polizza e, pertanto: A) IL CONTRAENTE; B) il LEGALE RAPPRESENTANTE, i Dirigenti, gli Amministratori nonché i dipendenti/soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività descritte in polizza; 3) per SOCIETA : la COMPAGNIA ASSICURATRICE, in seguito SOCIETA ; 4) per ASSICURAZIONE: il CONTRATTO ASSICURATIVO; 5) per POLIZZA: il DOCUMENTO che prova l esistenza del contratto assicurativo; 6) per PREMIO: la SOMMA dovuta dal Contraente alla Società; 7) per RISCHIO: la possibilità che si verifichi l evento dannoso coperto da assicurazione; 8) per RETRIBUZIONE ANNUA LORDA: quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell Ente e gli altri soggetti obbligatoriamente assicurati presso l INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; 9) per SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; 10) per INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; 11) per FRANCHIGIA: la parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell Assicurato; 12) per COSE: sia OGGETTI MATERIALI sia ANIMALI; 13) per DANNI CORPORALI: morte o lesioni personali; 14) per DANNI MATERIALI: distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati. MASSIMALI: 1. Massimali di copertura: Euro ,00 per ogni sinistro; Euro ,00 quale massimo risarcimento per anno assicurativo per tutte le garanzie previste dalla polizza. 2

3 CONDIZIONI PRELIMINARI: Il preventivo annuo del numero delle persone appartenenti al Corpo Forestale regionale autorizzate all utilizzo delle armi da fuoco è 270. Regolazione premio a periodo annuo: Per ciascuna persona appartenente al Corpo Forestale regionale autorizzata all utilizzo delle armi da fuoco: Premio minimo imponibile annuo: CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2. VALIDITA DELLA COPERTURA Le coperture di cui alla presente polizza hanno durata di tre anni, con effetto dalle ore del 31/12/2011 e scadenza alle ore del 31/12/2014 e, comunque, tre annualità dalla successiva data che la stazione appaltante indicherà, qualora non sia stato possibile sottoscrivere il contratto entro il 31/12/2011 per motivi connessi alla tempistica delle procedure amministrative 3. RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso, comunicato con lettera raccomandata A.R. di almeno 60 giorni,: l efficacia del recesso non potrà, comunque, avere effetto se non alla prima scadenza rateale/annuale. In ogni caso, il preavviso deve pervenire alla parte che subisce il recesso almeno 90 giorni prima della scadenza annuale suddetta. In caso di recesso della Società, quest ultima si impegnerà a restituire, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. 4. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO L omissione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente/Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente polizza. 5. ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente/Assicurato in caso di esistenza o di stipula successiva di altre polizze coprenti lo stesso rischio, non è tenuto a darne comunicazione alla Società; peraltro, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art Cod. Civ.). In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. 3

4 Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde secondo quanto previsto dall art Cod. Civ. 6. DECORRENZA DELL ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato nell articolo 2 ancorché il pagamento del relativo premio avvenga entro il sessantesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all art Cod. Civ. Le rate di premio successive vanno pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza. Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini l assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive. I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all Agenzia alla quale è assegnata la polizza; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente. 7. REGOLAZIONE DEL PREMIO Poiché il premio è convenuto, in tutto o in parte, in base a elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, applicando sul consuntivo del numero delle persone appartenenti al Corpo Forestale regionale autorizzate all utilizzo delle armi da fuoco l importo annuo lordo pattuito. A tale scopo, entro novanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire alla Società i dati necessari al calcolo del premio definitivo, che consistono nel consuntivo degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni successivi al ricevimento dell apposita appendice di regolazione, ritenuta corretta, emessa dalla Società. Se il Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente/Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri denunciati e/o accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 8. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Agli effetti dell assicurazione r.c.t. (responsabilità civile terzi) in caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all Agenzia entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta di risarcimento. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. 4

5 9. ANTICIPATA RISOLUZIONE Negli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione previsti dal contratto o dal Codice Civile, si conviene da parte della Società che, ove la stessa non rinunci al recesso dal contratto ed alla anticipata risoluzione entro il periodo di validità della polizza, essa si impegna ad un termine di preavviso, comunicato con lettera raccomandata A.R., non inferiore a centoventi giorni. 10. ESTENSIONE TERRITORIALE La validità dell assicurazione è estesa al mondo intero. 11. FORO COMPETENTE In caso di controversie concernenti l interpretazione e/o l applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà quello del contraente. 12. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 13. GESTIONE DELLE VERTENZE La Società si impegna a svolgere ogni attività idonea a realizzare una amichevole definizione delle vertenze. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, resta comunque salva ed impregiudicata la facoltà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di provvedere alla propria difesa. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito per sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora l Assicurato intenda affiancarsi, per la parte di suo interesse, con propri legali o tecnici ciò avverrà a proprie spese. 14. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione. 15. ABROGAZIONE OBBLIGATORIETÀ DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO". Dichiarazioni dell'assicurato e/o del Contraente: entrambi sono esonerati dagli obblighi relativi. 16. FORMA DELLE COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI 17. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A) ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 5

6 La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, nella sua qualità di Amministrazione Regionale, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l Assicurato deve rispondere. CONDIZIONI PARTICOLARI E GARANZIE COMPLEMENTARI 18. DESCRIZIONE DEL RISCHIO L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, nella sua qualità di Ente Autonomo, per la proprietà, gestione e l utilizzo a norma di legge di armi da fuoco da parte del personale appartenente al Corpo Forestale Regionale, in dotazione al medesimo nell esercizio delle proprie mansioni. Sono comprese tutte le operazione accessorie, sussidiarie, conseguenti e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata. 19. PERSONE NON CONSIDERATE TERZE Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a). 20. BUONA FEDE NELLE DICHIARAZIONI L'omissione, incompletezza, inesattezza da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso della validità del presente contratto, così come all'atto della sottoscrizione dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte e incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede. L'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio, con il massimo di una annualità dal momento dell'accertamento e/o notifica. 21. RISCHI ESCLUSI Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti che quindi assumono significato di deroga ai rischi esclusi, non rientrano nell assicurazione i danni: a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; b) dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) da inquinamento. Sono altresì esclusi i danni; d) derivanti direttamente o indirettamente da organismi prodotti geneticamente modificati e/o trasformati; e) dei danni verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto; f) verificatesi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici 6

7 g) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e o chimica; per atto di terrorismo si intende l uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico od intesa con Organizzazione o un Governo, con l intenzione di esercitare influenza sul Governo locale o intimorire l opinione pubblica o parte di essa; per contaminazione si intende l inquinamento, l avvelenamento e l uso mancato o limitato di beni a causa dell impiego di sostanze chimiche e/o biologiche. 7

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