DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.

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1 Sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra Rappresentanza Generale per l Italia Lloyd s, (20121) Milano, Corso Garibaldi, 86. Tel e mail servizioclienti@lloyds.com CONTRATTO: CONVENZIONE ANCI VENETO PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E DELLA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI (PERSONE) IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE: a) Nota informativa; b) Condizioni di assicurazione; c) Glossario; d) Modulo di proposta DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 1 of 43

2 NOTA INFORMATIVA DEL CONTRATTO CONVENZIONE ANCI VENETO PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E DELLA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI (PERSONE) La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. * * * * * Sommario delle Sezioni e degli elementi di cui si compone la presente Nota A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità 5. Aggravamento e diminuzione del rischio 6. Premi 7. Rivalse 8. Diritto di recesso 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 10. Legge applicabile al contratto 11. Regime fiscale applicabile al contratto C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo 13. Reclami 14. Arbitrato D. COPIA INTEGRALE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE E. QUESTIONARIO F. GLOSSARIO ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 2 of 43

3 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a. Lloyd s è un ente ( Society ) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono certi membri del Lloyd s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Polizza). La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore. Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore. Ogni membro assume una quota di responsabilità dell entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto. La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità. b. Lloyd s ha la sua sede legale in Londra (EC3M 7HA), One Lime Street, Inghilterra, che è anche il domicilio di ciascun membro del Lloyd s. c. In Italia Lloyd s ha sede secondaria in Milano, CAP 20121, Corso Garibaldi, 86. d. Lloyd s ha recapito telefonico al n , e mail all indirizzo servizioclienti@lloyds.com ed ha editato il sito internet e. I membri del Lloyd s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all esercizio dell attività assicurativa in forza della legge inglese. L Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd s svolge attività in Italia in regime di libero stabilimento (Iscrizione al n.i dell elenco dell Isvap delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento) e, nel Regno Unito di Gran Bretagna, è soggetta al controllo della Financial Services Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd s Come riportato a pag. 61 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2010* il capitale del mercato di Lloyd s ammonta ad milioni** ed è composto dai Fondi dei membri presso Lloyd s di milioni, dai Bilanci dei membri di milioni e da riserve centrali di milioni. Il mercato di Lloyd s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni. L indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd s al era il 2.476%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad milioni e la somma dei ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 3 of 43

4 deficit di solvibilità dei singoli membri. Quest ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad 143 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 76 del Rapporto Annuale di Lloyd s del 2010*. *Link al Rapporto annuale di Lloyd s del 2010: Relations/Financial performance/annual Reports/2010 Annual Report ** Tasso di cambio al : 1 = 0,86075 (fonte: ) ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 4 of 43

5 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di assicurazione proposto è una polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile che possa gravare personalmente sull Assicurato nell esercizio delle sue funzioni ed attività ai sensi dell Art del Codice Civile Italiano e dell Art 28 della Costituzione Italiana ai termini e condizioni tutti previsti dal Testo di Polizza allegato alla cui attenta lettura si rimanda. Ai sensi della presente polizza si intende Assicurato la/le Persone Fisiche: Amministratori e Dipendenti dei Comuni e degli Enti aderenti all ANCI Veneto e/o ANCI Friuli Venezia Giulia e/o convenzionati con l ANCI Veneto e/o ANCI Friuli Venezia Giulia. E` condizione di validita` della presente copertura che l Assicurato sia pertanto dipendente della pubblica Amministrazione associata all Anci Veneto e/o Anci Friuli Venezia Giulia che di questa polizza e` contraente. Il Questionario (ed eventuali appendici d integrazione) è allegato alla presente Nota Informativa. Le informazioni in esso contenute e rese dall Assicurato rappresenta lo strumento sulla base del quale l Assicuratore valuta il rischio, formula quotazione e decide come accollarsi il rischio ai termini, condizioni e limitazioni del contratto contro il pagamento del premio convenuto. Il Questionario è parte integrante del contratto. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni AVVERTENZA Il presente paragrafo fa riferimento alla sezioni delle Polizza Assicurativa allegata che seguono e per il cui dettaglio si rimanda ad una lettura completa della polizza: OGGETTO DELL ASSICURAZIONE L assicuratore si obbliga nei limiti dei massimali di garanzia a tenere indenne l Assicurato di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare all Amministrazione Pubblica e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di atti o fatti od omissioni gravemente colposi a lui imputabili e connessi all esercizio delle sue funzioni e/o della carica ricoperta presso il Comune di appartenenza, che hanno cagionato ad essi un danno. Per un dettaglio delle estensioni di garanzia SEMPRE VALIDE della presente polizza si rimanda alla lettura nel dettaglio dei seguenti articoli: Norme che regolano l Assicurazione della Responsabilita` Civile Verso Terzi e la Responsabilita` Amministrativa dei dipendenti della Pubblica Amministrazione Art. 13 Oggetto dell Assicurazione Art. 22 Attivita` di Rappresentanza Art. 29 Attività precedenti Art. 30 Garanzia "sostituti" Art. 31 Estensione D. Lgs 81/2008 ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 5 of 43

6 Qualora l Assicurato si identifichi tale nel Questionario, la presente polizza puó essere estesa alla copertura del: Responsabilita` Civile Professionale del Dipendente Legale (Appedice 1) Responsabilitá civile professionale dei dipendenti tecnici (Appendice 2) Appendice 3 Copertura Assicurativa della Reponsabilita` Professionale del Dipendente Pubblico Incaricato della Progettazione ai sensi dell Art. 111 del D.Lgs 163/2006 Si rimanda alla lettura degli Art citati / Appendici per una piu` approfondita lettura. ATTENZIONE! La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l Assicurato debba rispondere in modo esclusivo, sia per quelli di cui sia solidalmente responsabile, limitatamente in quest ultimo caso, alla quota di sua pertinenza (Art 18 Vincolo di Solidarieta`) DURATA DELLA POLIZZA CLAIMS MADE RETROATTIVITÀ/ULTRATTIVITÀ AVVERTENZA Le garanzie di cui alla presente polizza assicurativa sono offerte su base CLAIMS MADE, ovvero la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell Assicurato e notificati all Assicuratore per la prima volta durante il periodo di assicurazione. Come disciplinato nella definizione Periodo di assicurazione della Sezione Convenzione Anci Veneto per l Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e della responsabilita amministrativa di amministratori e dipendenti e come specificato all Art 9 Durata dell Assicurazione la durata della polizza assicurativa e` il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura e non prevede il Tacito Rinnovo. Si ricorda che le garanzie offerte dalla presente polizza si intendono in convenzione (Art 14 Legittimazione) ovvero gli Assicurati dipendenti pubblici che volessero aderire alla Polizza Convenzione dovranno fare ció in ottemperanza con il disposto dell Art 25 Disciplina delle Adesioni alla Convenzione al quale si rimanda e che prevede quanto segue: L Assicurato dovrà riferirsi e seguire le istruzioni riportate nel sito La polizza prevede un efficacia retroattiva il cui limite temporale al passato è individuato dalla DATA DI RETROATTIVITÀ che sarà stabilita al momento della negoziazione del contratto tra le parti e indicata nella Scheda di Copertura. In questo caso la copertura sara` operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata della corrispondente copertura assicurativa o nel periodo immediatamente antecedente la sua decorrenza secondo quanto indicato nella Scheda di Copertura (DATA DI RETROATTIVITÀ). AVVERTENZA: L efficacia retroattiva sara` applicabile per i soli fatti, atti od omissioni dei quali l Assicurato abbia avuto formale notizia durante il periodo di durata del contratto indicato nella Scheda di Copertura e ne abbia fatto denuncia all Assicuratore. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 6 of 43

7 La polizza prevede un periodo di Garanzia Postuma (periodo successivo alla data scadenza della polizza) pari a 5 anni a decorrere dalla data di scadenza della polizza e nei casi di cessazione della carica/funzione ricoperta dall Assicurato e/o quiescenza / disabilitá sopravvenuta o decesso. La Garanzia Postuma permetterá all Assicurato (ed ad i suoi Eredi) di denunciare all Assicuratore Sinistri successivamente alla data di scadenza della polizza purche` afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza. ATTENZIONE! La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso in cui durante tale periodo di Garanzia Postuma l Assicurato stipulasse altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. ESCLUSIONI Art. 15 Rischi esclusi dall assicurazione individua tutti i casi in cui la presente polizza non opera, ovvero tutti i casi in cui l Assicuratore non sara` tenuto ad indennizzare l Assicurato. Le esclusioni sono individuate in ordine alfabetico dalla lettera a) alla lettera r). Si riportano di seguito i titoli delle principali esclusioni rimandando a un attenta lettura dell articolo per il dettaglio. a) danni arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente o affine convivente con l Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore; b) Dolo dell Assicurato; c) Inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo; d) Energia Nucleare /Radioattivitá; e) Responsabilitá Civile Automobilistica; f) i danni da lesioni personali, morte e danneggiamento a cose (la presente esclusione é derogata dall Appendice 1 Responsabilita` Civile Professionale Dipendenti Tecnici); g) Irregolarita / Inadempienze nel corretto mantenimento / acquisto di Polizze Assicurative; h) Guerra; i) Terrorismo; l) Sostanze Tossiche e presenza ed uso di Amianto; m) responsabilità assunte volontariamente dall Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantigli dalla legge, da statuto, da regolamenti o disposizioni dell Ente o da incarichi del Comune; n) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l Assicurato salvo che siano inflitte a terzi. o) le richieste di risarcimento e/o circostanze, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l Assicurato abbia già avuto notizia, segnalazione o anticipazione scritte precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto. p) Indebitamenti operati per ripianare deficit finanziari da spese correnti; q) attività svolta dall Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della P.A. e/o enti privati (La presente esclusione e` derogata all art. 22) r) le richieste di risarcimento e/o circostanze che derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso assicuratore, dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia; ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 7 of 43

8 Il contenuto del presente Art. 15 deve essere integrato con le ulteriori esclusioni previste al Punto 3 dell appendice 1) Condizioni addizionali e/o modifiche relative all estensione di copertura alla responsabilita civile professionale dei dipendenti tecnici Le esclusioni h) ed i) si intendono inoltre integrate con l Art 26 Esclusione Guerra e Terrorismo al quale si rimanda. AVVERTENZA, tra gli altri casi di limitazione della copertura assicurativa si rimanda all Art. 2 Altre Assicurazioni, secondo il quale qualora il rischio assicurato con la presente polizza risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. MASSIMALE DI GARANZIA La presente polizza prevede una massimale di garanzia il cui ammontare sarà specificato sulla Scheda di Copertura sulla base di quanto negoziato in sede di contrattazione tra l Assicurato e l Assicuratore. Il massimale ivi indicato rappresenta la massima esposizione per sinistro e per anno assicurativo che l Assicuratore avra` nei confronti dell Assicurato / Aderente alla polizza Convezione indicato nella Scheda di Copertura. A titolo esemplificativo qualora il massimale di garanzia, come disciplinato all Art 20 Limite di indennizzo della presente polizza al quale si rimanda per una piu` attenta lettura, sia pari ad EUR 500,000 questo rappresentera` il massimo esborso dell Assicuratore cumulativamente per tutti i sinsitri denunciati dall Assicurato durante il periodo di validita`della polizza. Ogni eventuale importo che superi questa cifra rimarra` a carico dell Assicurato. AVVERTENZA la presente polizza prevede inoltre che, qualora uno o piú Assicurati appartenenti allo stesso Ente / Assicurati dal medesimo Assicuratore siano ritenuti co responsabili nella determinazione del medesimo sinistro il massimo indennizzo previsto per il suddetto sinistro si intende fino a concorrenza di EUR 5,000,000 cumulativamente per tutti gli Assicurati coinvolti. SCOPERTO/ FRANCHIGIA Questo contratto è prestato senza l applicazione di alcun scoperto e /o franchigia contrattuale ESTENSIONE TERRITORIALE La presente polizza ha validita` per atti, fatti od omissioni commessi dall Assicurato in Italia, Citta` del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonche` nei Paesi Membri dell Unione Europea. Si rimanda all Art. 17 Estensione Territoriale per una piu` attenta lettura. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Ai sensi del disposto del Codice Civile Italiano dichiarazioni inesatte, false e/o reticenti all atto della stipula possono rendere il contratto nullo o annullabile e far decadere in tutto o in parte il diritto all indennizzo (Artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile Libro IV Delle obbligazioni Titolo III Dei singoli contratti Capo XX Dell'assicurazione Sezione I Disposizioni generali). ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 8 of 43

9 In relazione alle possibili cause di invalidità, risoluzione, cessazione etc. della copertura (e correlativa cessazione del diritto all indennizzo), in aggiunta alle norme ed ai principi di legge applicabili, si ricorda quanto previsto dall Art 16 (Inizio e termine dell Garanzia Claims Made e Periodo di Garanzia Postuma), Art 7 (Obblighi dell Assicurato in caso di Sinistro), Art. 3 (Pagamento del premio), Art 5 (Aggravamento del rischio), Art 6 (Diminuzione del Rischio) ed Art 25 Disciplina del Adesione alla Convenzione ai quali si rimanda 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Ai sensi degli Art. 5 Aggravamento del rischio e Art. 6 Diminuzione del rischio e in deroga agli artt 1897 e 1898 del Codice Civile l Assicurato non sara` tenuto a notificare all Assicuratore eventuali variazioni del rischio che derivino da applicazioni di disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi. Il nuovo rischio che risulti dall applicazione delle suddette disposizioni rientra automaticamente in copertura senza modifica del premio. 6. Premi Il premio per il periodo di polizza è indicato nella Scheda di Copertura ed è formulato sulla base dei dati comunicati agli Assicuratori sul Questionario. Il premio sarà corrisposto dall Assicurato tramite il Broker incaricato della gestione del Contratto. Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione. Si rimanda all Art. 3 Pagamento del Premio al quale si rimanda alla lettura integrale. 7. Rivalse Gli Assicuratori hanno il diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili ai sensi dell Art 1916 del Codice Civile (Libro IV Delle obbligazioni Titolo III Dei singoli contratti Capo XX Dell'assicurazione Sezione II Dell Assicurazione contro i Danni). 8. Diritto di recesso Il contratto di assicurazione prevede la possibilita che le parti possano esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro, si rimanda all attenta lettura dell Art. 8 Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro per le modalitá operative. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile). Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all assicurato o ha promosso contro di questo l azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile). 10. Legge applicabile al contratto Al contratto sarà applicata la Legge italiana. Si rimanda alle Condizioni all Art.11 ed Art 12 Rinvio alle Norme di Legge Foro Competente del Testo di Polizza per maggiori dettagli. 11. Regime fiscale applicabile al contratto ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 9 of 43

10 Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Il premio è soggetto all imposta sulle assicurazioni secondo la seguente aliquota in vigore: Responsabilità Civile: 22,25% (di cui 1% quale addizionale antiracket); C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Cosa fare in caso di sinistro Avvertenza: I sinistri devono essere denunciati per iscritto al Contraente, affinche li inoltri all Assicuratore, entro il termine di 30 (trenta) giorni da quello in cui l Assicurato è stato formalmente informato dell evento dannoso. La denuncia dovrà contenere una descrizione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l indicazione delle cause e delle conseguenze, se conosciute, le generalità e l indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni e dovrà essere corredata di copia della documentazione a ciò relativa eventualmente in possesso dell Assicurato. Si rimanda alle Art.7 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro del Testo di Polizza. Gestione del sinistro Avvertenza: L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato con l assenso dello stesso. A tal fine l Assicurato dovrà trasmettere tempestivamente all Assicuratore od al soggetto da lui incaricato per la gestione del Sinistro tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia. Sono a carico dell'assicuratore, nei termini dell art.1917 Codice Civile, le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale di polizza. L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. Si rimanda all Art. 21 Gestione delle Vertenze di Sinistro Spese Legali del Testo di Polizza. 13. Reclami Ogni reclamo riguardante la gestione del Contratto d Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri puo` essere indirizzato al broker dell Assicurato. Alternativamente tutti i reclami possono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano dei Lloyd s All attenzione del Responsabile dell ufficio Regulatory & Compliance Corso Garibaldi, Milano Fax n E mail servizioclienti@lloyds.com Il reclamo dovrà contenere l indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 10 of 43

11 stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d affari inferiore ad ,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere Fin net, trasmettendo il proprio reclamo all ISVAP e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono ; complaint.info@financial ombudsman.org.uk. La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali. 14. Arbitrato La risoluzione di eventuali controversie tra la parti (Assicuratore e Assicurato / Aderente alla Polizza Convezione) potra` essere eseguita tramite Arbitrato (Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt ), ferma la possibilita` per le parti di ricorrere all Autorita` Giudiziaria. Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede dell Assicurato. Si ricorda che il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in material di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il contraente o l assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale dell Ufficio Italiano dei Lloyd s Corso Garibaldi, 68, Milano. Dal 20 marzo 2011 il tentativo di mediazione sarà obbligatorio per alcune categorie di controversie tra cui le controversie in materia di contratti assicurativi e dovrà essere attivato prima dell instaurazione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa. * * * * ATTENZIONE! La presente Nota Informativa non sostituisce e non integra i termini e condizioni DEL TESTO DI POLIZZA e delle sue appendici del Contratto di Assicurazione. La presente Nota Informativa non integra né ha la funzione di interpretare o modificare il contenuto delle Condizioni di Polizza e delle sue appendici allegate. Le Condizioni di Polizza e le sue appendici allegate contengono l accordo tra le parti e in caso di contrasto o anche semplice non integrale identità tra il contenuto della presente Nota Informativa e le Condizioni di Polizza e Appendici, varrà esclusivamente quanto previsto da queste ultime. Si raccomanda pertanto alla lettura ed analisi di tali Condizioni di Polizza e Appendici. Gli assuntori di rischi assicurativi del Lloyd s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Generale per l Italia dei Lloyd s Enrico Bertagna. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 11 of 43

12 D. COPIA INTEGRALE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE ANCI VENETO PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI E DELLA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI (PERSONE) Il Testo di Polizza si Compone delle seguenti parti. DEFINIZIONI ATTENZIONE il Testo di Polizza allegato prevede la una sezione dedicate alle Definizioni, tali definizioni vanno ad integrare e/o emendare le voci riportate nella sezione F (Glossario) della presente Nota CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L ASSCIRAZIONE IN GENERALE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI APPENDICE 1: CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA CIVILE DEL DIPENDENTE LEGALE APPENDICE 2: CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA CIVILE DEI TECNICI APPENDICE 3: COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 12 of 43

13 Capitolato Speciale di polizza CONVENZIONE ANCI VENETO PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITAʹ CIVILE VERSO TERZI E DELLA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI (PERSONE) Anno 2011 La presente è una Polizza di responsabilità nella forma claims made. Ciò significa che la Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell Assicurato e notificati agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 13 of 43

14 CONVENZIONE ANCI VENETO PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITAʹ CIVILE VERSO TERZI E DELLA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI. ADESIONI INDIVIDUALI DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: Polizza: Contraente: Assicurato: Dipendente Broker: Sinistro: Sinistro in serie: Assicuratori: il contratto di Assicurazione. il documento che prova lʹassicurazione. ANCI SA Srl per conto dei singoli Assicurati. il singolo Dipendente come definito. ognuna delle persone, compresi gli Amministratori, la quale partecipi alle attività istituzionali del Contraente, anche se non alle sue dirette dipendenze, e abbia pertanto un rapporto di servizio o un mandato con il Contraente. Assidoge S.r.l. si configura un Sinistro quando l Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di durata dell Assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali Danni, oppure riceve un informazione di garanzia o la notifica dell avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa. una pluralità di sinistri imputabili a una medesima causa generatrice. alcuni sottoscrittori dei LLOYDʹS OF LONDON. Danno: Danni Materiali: Perdite Patrimoniali: pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte. il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 14 of 43

15 Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare personalmente sull Assicurato nell esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell art e ss. del C.C. e dell art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell interesse legittimo derivante dall esercizio dell attività amministrativa. Responsabilità Amministrativa: Responsabilità Amministrativa Contabile: Premio: Indennizzo/Risarcimento: Massimale: Pubblica Amministrazione: Ente di Appartenenza: Persone non considerate terzi: Durata del Contratto: Periodo di Efficacia: Periodo di Assicurazione: la responsabilità gravante sull Assicurato persona fisica che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato. la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante sull Assicurato quando agisca quale agente contabile nella gestione di beni, valori o denaro pubblico. la somma dovuta dagli Assicurati agli Assicuratori. la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro. Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, ULSS, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. l Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l Assicurato abbia un rapporto di servizio comunque denominato o un mandato. Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonchè qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui all Assicurato e le predette figure siano amministratori. il periodo che ha inizio e termine alle date fissate in polizza (data di effetto data di scadenza). il periodo antecedente alla data di scadenza del contratto senza limiti temporali. il periodo di durata del contratto a cui va aggiunto il periodo quinquennale di ultra attività (garanzia postuma). Richiesta di risarcimento e/o circostanze: i. qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento; ii. qualsiasi procedimento intentato contro un Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento; ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 15 of 43

16 iii. qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato; iv. qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato; v. qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso da un Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avviato mediante: (a) la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure vi. (b)la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione; qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Dannoso non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dallʹautorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai suddetti punti (iii), (iv) o (v). Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento. Evento dannoso: il fatto, l atto o l omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 16 of 43

17 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dellʹassicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto allʹindennizzo, nonché la stessa cessazione dellʹassicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 Altre assicurazioni LʹAssicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori lʹesistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, lʹassicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). Art. 3 Pagamento del Premio LʹAssicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se lʹassicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, lʹassicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art C.C.). Art. 3 Bis Tracciabilità dei flussi finanziari e Clausola risolutiva espressa In conformità a quanto previsto dall Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n 136 del 13/08/2010 ( Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al. Governo in materia di normativa antimafia ), la stazione appaltante, l appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd s e la Ditta di Brokeraggio assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all Art. 3 commi 8 e 9. Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente. La Stazione Appaltante, l Appaltatore, il Corrispondente dei Lloyd s o la Ditta di Brokeraggio e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la stazione appaltante e/o l appaltatore, e la Prefettura o l Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 17 of 43

18 Art. 4 Modifiche dellʹassicurazione Le modifiche dellʹassicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio LʹAssicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto allʹindennizzo, nonché la stessa cessazione dellʹassicurazione (art C.C.). Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dellʹassicurato (art C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso. Art. 7 Obblighi dellʹassicurato in caso di Sinistro In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza entro 30 giorni successivi da quando ne è venuto a conoscenza. Lʹinadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto allʹindennizzo (art C.C.). Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l Assicurato e/o suoi incaricati non devono ammettere responsabilità, definire o liquidare Danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. Art. 8 Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro Dopo ogni Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall una all altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, questʹultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dellʹimposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 Durata e cessazione del contratto La presente polizza viene stipulata per la durata di 1 anni (uno) senza tacito rinnovo. Art. 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi allʹassicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l Assicurato. Art. 12 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 18 of 43

19 NORME CHE REGOLANO LʹASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITAʹ CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI Art. 13 Oggetto dellʹassicurazione L assicuratore si obbliga nei limiti dei massimali di garanzia a tenere indenne l Assicurato di quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare alla Pubblica Amministrazione e/o ad altri soggetti terzi, pubblici o privati, a seguito di atti, fatti od omissioni gravemente colposi a lui imputabili e connessi all esercizio delle sue funzioni e/o della carica ricoperta presso l Ente di appartenenza, che hanno cagionato ad essi un Danno. Sono altresì comprese le attività svolte presso altri Enti Pubblici e/o società partecipate e/o controllate dal Comune di appartenenza su comando e/o distacco ordinato dallo stesso, nonché gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti dai singoli Assicurati, in rappresentanza dellʹente di appartenenza, in altri organi collegiali. La garanzia assicurativa si riferisce alle responsabilità sia per i danni di cui l Assicurato debba rispondere in modo esclusivo che per quelli di cui sia solidalmente responsabile, limitatamente, in tale ultimo caso, alla quota di sua diretta pertinenza. Art. 14 Legittimazione Si prende atto che la presente polizza viene stipulata dal Soggetto giuridico indicato nel frontespizio a favore degli Assicurati che hanno aderito alla convenzione. Tale Soggetto assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso dell Assicurato che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato. Art. 15 Rischi esclusi dallʹassicurazione LʹAssicurazione non vale per i Sinistri relativi a: a) danni arrecati al coniuge, ai genitori, ai figli, a qualsiasi parente o affine convivente con l Assicurato, nonché alle persone giuridiche di cui l Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore; b) azioni od omissioni a titolo doloso imputabili all Assicurato; c) inquinamento graduale dell aria, dell acqua e del suolo; d) detenzione e impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell atomo o con radiazioni provocati dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 19 of 43

20 e) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore per i quali sia obbligatoria l assicurazione in conformità alle norme del D.Lgs 7 Settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni o integrazioni, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; f) Danni Materiali ad eccezione di quelli direttamente derivanti dalle prestazioni professionali prestate dai Dipendenti Tecnici esclusivamente per conto della contraente e/o di quelli derivanti da azione di rivalsa da parte dell Ente di appartenenza; g) stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra Assicurato e Contraente dell onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi; h) guerra invasione operazioni belliche o atti similari provenienti da nemici stranieri (sia che la guerra sia stata dichiarata, sia che la guerra non sia stata dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, sommossa, tumulti civili che assumono proporzione di insurrezione, potere militare o usurpazione di potere; i) qualsiasi atto di terrorismo; l) derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo o la presenza o lʹuso di amianto; m) responsabilità assunte volontariamente dall Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantigli dalla legge, da statuto, da regolamenti o disposizioni dell Ente o da incarichi dello stesso; n) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l Assicurato salvo che siano inflitte a terzi; o) le richieste di risarcimento e/o circostanze, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l Assicurato abbia già avuto notizia, segnalazione o anticipazione scritte precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto; p) indebitamenti operati da Enti Pubblici, compreso l Ente di Appartenenza, per ripianare deficit finanziari da spese correnti; q) attività svolta dall Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della P.A. e/o enti privati salvo quanto specificato dall art. 22 r) le richieste di risarcimento e/o circostanze che derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso assicuratore, dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia. Art. 16 Inizio e termine della garanzia Lʹassicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta allʹassicurato nel corso del periodo di efficacia dellʹassicurazione. Agli effetti di quanto disposto dagli art del Codice Civile ogni Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dellʹobbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 20 of 43

21 Lʹassicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della validità dellʹassicurazione oppure conseguente a decesso, cessazione dall incarico o dimissioni dell Assicurato, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dellʹassicurazione stessa. Per i sinistri denunciati agli Assicuratori dopo la cessazione della validità dellʹassicurazione, il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza. La presente garanzia postuma cesserà immediatamente se l Assicurato dovesse stipulare analoga copertura assicurativa. Si conviene inoltre che in caso di decesso dell Assicurato rimane l obbligo degli Assicuratori a tenere indenni gli eredi da Sinistri attinenti ad azioni di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di comportamenti colposi posti in essere dall Assicurato durante il periodo di efficacia come definito, ferme in ogni caso le prescrizioni previste dalla legge e le condizioni e norme di questa polizza. Art. 17 Estensione territoriale LʹAssicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dellʹunione Europea. Art. 18 Vincolo di solidarietà LʹAssicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dellʹassicurato. In caso di responsabilità solidale dellʹassicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dellʹassicurato stesso. Art. 19 Clausola broker Con la sottoscrizione della presente polizza l Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio Assidoge Srl di rappresentarlo ai fini della presente polizza. Pertanto: a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente dei Lloyd s si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato; b) ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente/Assicurato al Corrispondente dei Lloyd s si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato. I Sottoscrittori conferiscono mandato alla società Insurance Placement Agency di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza. Pertanto: a) ogni comunicazione effettuata al Corrispondente dei Lloyd s si considererà come effettuata ai Sottoscrittori; b) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd s si considererà come effettuata dai Sottoscrittori. Art. 20 Limite di indennizzo L assicurazione e prestata fino alla concorrenza dei massimali, per ciascun sinistro, sinistro in serie e per ciascun periodo assicurativo annuo, indicati nella scheda di copertura. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente, e a condizione che siano assicurati con i medesimi Assicuratori, questi ultimi per tale sinistro è ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 21 of 43

22 obbligata ad indennizzare sino ad un Massimo di ,00 (cinquemilioni/00) complessivamente fra tutti gli Assicurati. Art. 21 Gestione delle vertenze di Sinistro Spese legali Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale o amministrativa a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici in accordo con l Assicurato ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale che amministrativa, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato/i. Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra. Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall Assicurato per i legali che non siano designati in accordo con l Assicurato e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Gli Assicuratori tuttavia riconoscono le spese per legali o tecnici designati dallʹassicurato a condizione che il sinistro sia in copertura quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte degli Assicuratori stessi o gli Assicuratori non si siano fatti parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti. Art. 22 Attività di rappresentanza Fermo restando quanto stabilito dall art. 15 lettera q) si precisa che l Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell Ente di Appartenenza in altri organi collegiali. Art. 23 Persone non considerate terzi Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dellʹassicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui lʹassicurato e le predette figure siano amministratori, ad eccezione di quanto precisato all art. 22 che precede. Art. 24 Sinistri in serie In caso di sinistri in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell Assicurazione a condizione che le tali richieste successive siano strettamente connesse con la prima. Art. 25 Disciplina delle Adesioni alla Convenzione Per l adesione alla presente convenzione, l Assicurato dovrà riferirsi e seguire le istruzioni riportate nel sito In caso di accettazione del rischio da parte dei Sottoscrittori dei Lloyd s, la decorrenza della copertura assicurativa sarà pari alle ore del giorno del pagamento del premio. ANCI - NOTA INFORMATIVA RC PATRIMONIALE (PERSONE) Page 22 of 43

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