ASSOCIAZIONE CULTURALE RIVOLINSIEME Piazza Martiri della Libertà RIVOLI (TO)

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1 ASSOCIAZIONE CULTURALE RIVOLINSIEME Piazza Martiri della Libertà RIVOLI (TO) info@rivolinsieme.it Lettera raccomandata anticipata via Spett.le Direzione Programmazione Strategica Politiche Territoriali e Edilizia Regione Piemonte Alla. c.a. Egr. Ing. Livio Dezzani Dirigente direzioneb08@regione.piemonte.it e p.c. e p.c. Egr. Assessore all Urbanistica e programmazione territoriale, paesaggio, edilizia residenziale, opere pubbliche Alla c.a. Gent.ma Dott.ssa Giovanna Quaglia assessore.urbop@regione.piemonte.it Egr. Assessore all Urbanistica e programmazione territoriale Alla c.a. Arch. Adriano Sozza Assessore.sozza@comune.rivoli.to.it Spett.li Gruppi Consiliari Consiglio Comunale Città di Rivoli Alla c.a. Egr. Sigg.ri Capigruppo Oggetto: INTERPELLO RELATIVO ALL APPLICABILITA DELL ART. 5 DELLA LEGGE N. 106/2011: TRASFORMAZIONE DI UN AREA PER ATTREZZATURE AMMINISTRATIVE IN AREA RESIDENZIALE PRATICA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE RELATIVA A CANTRI SPA - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AREA NORMATIVA 8 AC14 CORSO SUSA VIA SAVARINO COMUNE DI RIVOLI

2 Premessa E stato proposto un Piano Esecutivo Convenzionato per la trasformazione dell area, compresa tra corso Susa, via Savarino e via Capra denominata Area EX-ENEL, che prevede la realizzazione di due alti fabbricati residenziali a coprire i fronti ciechi su corso Susa e su via Capra e il mantenimento come area commerciale dei capannoni esistenti con volta a botte. L area in questione è classificata nel PRGC come Area per attrezzature di interesse comune e in particolare con destinazione d uso Attrezzature amministrative, con la nota convertibile mantenendo la destinazione ad uffici pubblici. Le norme di attuazione specificano al punto che sono da intendersi come attrezzature amministrative de seguenti categorie: Sedi municipali Uffici pubblici Uffici postali Il progetto quindi propone una trasformazione dell area a servizi di interesse collettivo, in residenziale e commerciale, sulla base di una interpretazione della nuova normativa urbanistica (Decreto Sviluppo), che non richiederebbe una variante al Piano Regolatore, ma solamente l approvazione tecnica da parte dei funzionari comunali istruttori della pratica e della Commissione Edilizia e politica da parte del Consiglio Comunale. Considerazioni normative La trasformazione di un area destinata dal PRGC a servizi di interesse collettivo, seppure non di proprietà del Comune, in area anche solo in parte residenziale, seppure in presenza di compensazioni quali parcheggi e/o aree a verde, viene a mutare la destinazione d uso prevista dalle schede di piano e in tal senso non è riconducibile all interesse pubblico, privando la collettività di un area da adibire ad attrezzature amministrative. Infatti la normativa regionale di applicazione della Legge 106/2011, costituita dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012 n. 7/UOL precisa quanto segue: 4.1 la norma trova applicazione solo ed esclusivamente nei contesti edilizi ed urbani da razionalizzare e/o riqualificare [ ]; in tutti i restanti casi e contesti urbani permangono pertanto valide le ordinarie norme urbanistiche. Ne derivano [ ] conseguenze importanti:

3 le deliberazioni del Consiglio comunale recanti l approvazione degli interventi, devono motivarne in maniera precisa e documentata la coincidenza con le finalità delle norme di legge. Con razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente si devono intendere gli interventi volti a valorizzarne l uso, adeguandolo alle mutate esigenze funzionali, sia in termini edilizi che di destinazione d uso. Con riqualificazione di aree urbane degradate si devono intendere gli interventi volti a porre rimedio, anche attraverso forme di sostituzione edilizia e di rinnovo urbano, a situazioni degradate odi bassa qualità sotto il profilo urbanistico ed edilizio, o sotto il profilo sociale ed economico. Si tratta di due finalità da intendersi anche disgiunte. 4.4 in forza del combinato disposto dell articolo 14 del d.p.r. 380/2001 e dell articolo 5, comma 11 (primo periodo) della legge 106/2011, gli interventi edilizi di razionalizzazione e riqualificazione, dotati delle caratteristiche sopra richiamate, sono assentibili anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici, generali ed attuativi, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza; dette deroghe possono riguardare esclusivamente i seguenti parametri: i limiti di densità edilizia; le altezze; la distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi; i mutamenti di destinazioni d uso, purché si tratti di destinazioni d uso tra loro compatibili e complementari. La normativa statale in oggetto introduce per due volte il concetto delle destinazioni d uso tra loro compatibili o complementari, senza peraltro aggiungere altri chiarimenti utili alla loro individuazione; le citazioni si ritrovano al comma 9 (per gli interventi di rinnovo urbano) ed al comma 13 (per tutti gli interventi). A proposito della definizione di destinazioni tra loro compatibili o complementari, va ricordato, in via preliminare, che all articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 sono indicate le categorie delle destinazioni d uso, per le quali il passaggio da una all altra costituisce in Piemonte mutamento dell uso, subordinato a provvedimento edilizio; esse sono: a) destinazioni residenziali; b) destinazioni produttive, industriali o artigianali; c) destinazioni commerciali; d) destinazioni turistico-ricettive; e) destinazioni direzionali; f) destinazioni agricole;

4 Ulteriori articolazioni delle destinazioni d uso elencate possono essere individuate all atto della predisposizione degli strumenti urbanistici. La l.r. n. 19/1999, nel dettare tali disposizioni in merito alle destinazioni d uso, non contiene pertanto indicazioni utili a definire, a scala regionale, il concetto di destinazioni d uso tra loro compatibili o complementari. Indicazioni di merito possono invece discendere dai documenti del Piano regolatore. In attesa di eventuali integrazioni legislative regionali, i Comuni dovranno condurre attente valutazioni sul tema, sulla base della propria strumentazione urbanistica e prestando la dovuta attenzione alle situazioni locali, analizzando e valutando la compatibilità e la complementarietà sia a scala edilizia (destinazioni tra loro compatibili o complementari nell ambito di uno stesso edificio o complesso unitario di edifici), sia a scala urbanistica (destinazioni tra loro compatibili o complementari a scala urbana in relazione ai caratteri propri del contesto urbano circostante). Inoltre il Parere della Regione Piemonte in data 20 marzo 2013 protocollo /DB0800 a firma ing. Dezzani espresso su interpello del Comune di Moncalieri precisa che: 1) la presenza dell'interesse pubblico all'intervento è indubbiamente uno dei presupposti fondamentali che consentono l'applicazione delle norme urbanisticoedilizie previste dall'articolo 5 della legge 12luglio 2011, n. 106 (conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70) Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, previsto all'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale e tale requisito è ripreso dalla circolare regionale n. 7/UOL, che al punto 4.1 chiarisce: 4.1 la norma trova applicazione solo ed esclusivamente nei contesti edilizi ed urbani da razionalizzare e/o riqualificare, di cui al precedente paragrafo 1; in tutti i restanti casi e contesti urbani permangono pertanto valide le ordinarie norme urbanistiche. A tale richiamo va aggiunto quanto riportato al punto 5.1 della circolare: 5.1 è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi del citato art. 14 del d.p.r. 380/2001 sia con riferimento ai parametri indicati nel comma 3, di tale articolo, sia per il mutamento delle destinazioni d'uso (casistica in origine non contemplata), purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. Tale disposizione si applica ad interventi sia su edifici ed impianti pubblici, sia su edifici ed impianti privati per i quali sia individuato un interesse pubblico, da motivare nella relativa deliberazione del Consiglio comunale.

5 In considerazione del carattere derogatorio della previsione in oggetto, dalla motivazione deve risultare che sussiste un concreto e specifico interesse pubblico, di natura e qualità prevalenti rispetto agli interessi già riconosciuti negli atti di pianificazione territoriale. E, ancora, al successivo rinvio, nella deliberazione del Consiglio comunale occorre motivare in merito all'interesse pubblico sotteso all'intervento in deroga. Pertanto, deve essere chiaro che la deliberazione comunale, prevista per assentire gli interventi urbanistico edilizi di cui alla legge n. 106/2011, deve dare esplicita motivazione dell'interesse pubblico all'operazione; cosi, è opportuno che le finalità della riqualificazione e/o del recupero dei siti dismessi o delle aree degradate si accompagnino ad ulteriori elementi di natura discrezionale, fondanti I'interesse pubblico, che determinino nell'amministrazione comunale l'attenta e favorevole decisione alla realizzazione del progetto. 2) [omissis]. 3) In merito al tema dell'ammissibilità delle modifiche delle destinazioni d'uso, considerate tra loro compatibili e complementari ed insediabili nell'area d'intervento, come previsto al comma 9, lettera c) e al comma 13 dell'articolo 5, è possibile fare riferimento alla relativa circolare regionale che, oltre a fornire chiarimenti ed indicazioni sul procedimento da osservare, fornisce un quadro di riferimento sulla corretta valutazione nel caso di mutamento dell'uso; infatti, la circolare richiama la ragionevole ed opportuna verifica dell'operazione in progetto sia alla scala edilizia in considerazione delle destinazioni tra loro compatibili o complementari nell'ambito di uno stesso edificio o complesso unitario di edifici, sia alla scala urbanistica in riferimento alle destinazioni tra loro compatibili o complementari a scala urbana, in relazione ai caratteri propri del contesto urbano circostante. Pertanto, nella deliberazione comunale prevista, devono essere verificati dal comune tali due legami con il contesto in atto, oltre a verificare il rispetto dei requisiti riportati all' art. 5 comma 11 della I. 106/2011 stessa: "Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42". Parere della Commissione Edilizia La Commissione Edilizia, esaminata in merito al PEC in oggetto si è espressa nel modo seguente:

6 La Commissione Edilizia ritiene non opportuno entrare nel merito dell espressione di un parere sul progetto in assenza di un preventivo pronunciamento a livello amministrativo da parte della Giunta Comunale e di organi del Consiglio Comunale. Si richiede che l intervento sia comunque sottoposto al parere preventivo da parte degli Organi competenti della Regione Piemonte. Interpello Si domanda quindi: sulla base di quali valutazioni si ritiene che un area sia da razionalizzare o da riqualificare in quanto degradate? poiché nell elenco delle categorie delle destinazioni d uso tra loro compatibili e complementari non è presente quella dei servizi sociali e attrezzature di interesse generale (punto 3.6 delle N.A.) ed è precisato che ulteriori articolazioni delle destinazioni d uso elencate possono essere solo individuate all atto della predisposizione degli strumenti urbanistici, è lecito il cambio di destinazione d uso per l area in questione? nella trasformazione da area per attrezzature amministrative di interesse comune ad area residenziale sussiste un concreto e specifico interesse pubblico, di natura e qualità prevalenti rispetto agli interessi già riconosciuti negli atti di pianificazione territoriale? A nostro parere l applicazione di tale decreto è impropria in quanto l intervento di trasformazione di un area a servizi in residenziale (anche se solo in parte) lede l interesse pubblico, come espresso dalla Circolare regionale interpretativa e nel citato parere della Regione Piemonte qui richiamati. Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che non sia applicabile per l approvazione del P.E.C. in oggetto, la procedura ai sensi della Legge 106/2011 che prevede la deroga agli strumenti urbanistici del PRGC vigente. La opportunità di modifica di uno strumento urbanistico comunale non è infatti demandabile ai tecnici sulla base dell interpretazione del Decreto Sviluppo, a nostro avviso non applicabile per il caso in questione, ma costituisce una decisione di ordine politico che come tale può essere solo attuata tramite una variante al Piano Regolatore Generale Comunale.

7 Motivazioni sociali E intendimento della Amministrazione di trasformare una delle ultime aree adibite a servizi in area residenziale. Tuttavia la zona in questione, secondo il Piano Regolatore del Comune di Rivoli deve essere adibita a servizi e in particolare ad area per attrezzature di interesse comune con destinazione uffici pubblici. Dal momento che la Legge 106/11 può essere applicata unicamente salvaguardando l interesse pubblico, ci chiediamo quale interesse pubblico possa investire la trasformazione sistematica di tutte le aree a servizi in residenziale privato (a pochi metri dall intervento dell ex-area Stazione). Si ritiene infatti che una scelta così importante per il futuro della città di Rivoli, riguardante un area così centrale, non possa essere demandata allo strumento del PEC (privato) sulla base di una dubbia interpretazione del Decreto Sviluppo. Infatti la realizzazione di un altro massiccio intervento residenziale a pochi metri da quello dell ex-area Stazione determina una serie di conseguenze negative tra cui in particolare: aumenta la densità abitativa e la congestione di corso Susa con tutti i problemi derivanti (traffico, inquinamento, rumore, parcheggi, ecc.); i parcheggi saranno sufficienti solamente ai residenti e agli esercizi commerciali e quindi dalle nuove edificazioni non si trae beneficio alla situazione parcheggi; si sposta ancora di più il baricentro commerciale verso la zona di corso Francia corso Susa depotenziando ulteriormente il Centro Storico che non ha più aree a servizi e tende a divenire una periferia dormitorio. Ci chiediamo quale sia l opportunità di concentrare altre abitazioni in aree già in difficoltà dal punto di vista traffico, parcheggi, inquinamento e rumore e depauperare ulteriormente il Centro Storico dai servizi. L applicazione di tale decreto è inoltre impropria in quanto l intervento di trasformazione di un area a servizi in residenziale (anche se solo in parte) lede l interesse pubblico, come espresso dalla Circolare regionale interpretativa e in diversi pareri della Regione Piemonte.

8 L Associazione Culturale Rivolinsieme ritiene che la posizione centrale dell area in questione, adibita a servizi, vada mantenuta come tale in quanto essa può costituire, per la prossimità con la sede Comunale di Via Capra, una sua futura possibile estensione potendo costituire un sito per una nuova edificazione di una struttura comunale efficiente ed energeticamente sostenibile quale un edificio a consumo energetico nullo (nuovo Municipio o nuovi poliambulatori ASL sostenibili rispetto ai costi delle vecchie strutture in essere). Potrebbe essere finalmente un occasione per un inversione di tendenza e per trovare, in compensazione per l Operatore, altre aree più congrue da adibire a residenziale, garantendo la possibilità di realizzare finalmente dei servizi ai cittadini e rivitalizzare l ingresso al Centro Storico. Rivoli, 13 dicembre 2013 P. Associazione Culturale RIVOLINSIEME Il Presidente Ercole Gianotti

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