Regolamento per l esercizio dell attività di revisione dei veicoli a motore

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1 Regolamento per l esercizio dell attività di revisione dei veicoli a motore Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 29 del 17 aprile 2009 Entrato in vigore il 12 giugno 2009

2 Sommario Regolamento per l esercizio dell attività di revisione dei veicoli a motore, 1 Titolo I - delle fonti e dell ambito di applicazione, 1 Art. 1 - Fonti normative, 1 Art. 2- Ambito di applicazione, 1 Ttitolo II - della autorizzazione, 2 Art. 3- Soggetti interessati, 2 Art. 4 - Requisiti, 2 Art. 5 - Responsabile tecnico, 2 Art. 6 - Domanda di autorizzazione, 4 Art. 7 - Capacità finanziaria, 5 Art. 8 - Locali, 5 Art. 9 - Attrezzatue, 5 Art Disciplina dell autorizzazione, 6 Art Sedi operative-secondarie, 7 Titolo III - dei consorzi, 8 Art Generalità, 8 Art Consorzi e raggruppamenti nei consorzi, 8 Art Capacità finanziaria del consorzio, 8 Art Locali del consorzio, 9 Titolo IV - Della gestione dell impresa, 9 Art Registro delle revisioni, 9 Art Documenti e certificazioni, 9 Art Insegna, 10 Art Prezzario, 10 Art Orari di svolgimento delle operazioni di revisione, 11 Art Archivio, 11 Titolo V - Della vigilanza e delle sanzioni, 12 Art Vigilanza, 12 Art Sanzioni, 12 Art Diffida, 12 Art Revoca, 13 Art Sanzione amministrativa pecuniaria, 13 Art Contestazione e notificazione delle violazioni, 14 Titolo VI - Delle norme finali e transitorie, 14 Art Norma di rinvio e di adeguamento, 14 Art Entrata in vigore, 14 i

3 Regolamento per l esercizio dell attività di revisione dei veicoli a motore Titolo I - delle fonti e dell ambito di applicazione persone, in piedi e sedute, compreso il conducente e per i ciclomotori e i motoveicoli. La Regione Veneto ha avviato i corsi di cui all art. 240 comma 1 lett. h) del DPR 495/1992 nel 2004 con il primo bando approvato con DGR 1463 del ai sensi dell art. 19 della L.R. 10/1990. Art. 1 - Fonti normative Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle officine per l effettuazione delle revisioni periodiche e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate è attribuita alla Provincia. La materia del settore è regolata dall art. 80 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione, dagli artt. 239, 240 e 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, dal D. Interministeriale 2 agosto 2007 n. 161 Regolamento recante la fissazione delle tariffe applicabili alle operazioni di revisione dei veicoli e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 5] Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, si applica il disposto dell art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. Art. 2- Ambito di applicazione Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento: a) b) le imprese di autoriparazione; i consorzi di imprese di autoriparazione; c) le imprese che svolgono in prevalenza attività di commercio di vei- coli e che esercitano l attività di autoriparazione con carattere strumentale o accessorio; le quali intendono effettuare le revisioni periodiche su veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t., ovvero con numero di posti fino a sedici complessivi (in piedi e seduti), compreso il conducente e su ciclomotori e motoveicoli. Oltre che dalle norme di cui ai commi precedenti, la materia è disciplinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dai Decreti Ministeriali e dalle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitatamente alle disposizioni tecniche per l effettuazione delle revisioni su autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e fino a 16 1

4 Art. 3- Soggetti interessati Ttitolo II - della autorizzazione Possono richiedere l autorizzazione per l effettuazione delle revisioni i soggetti individuati all art.2, nella persona del titolare o del legale rappresentante di un impresa, che esercitano effettivamente, anche se parzialmente o in maniera complementare ad altre principali, tutte le attività di autoriparazione, previste dall art. 1, comma 3, della L. 122/92 (1) ossia: a) b) c) d) meccanica e motoristica; carrozzeria; elettrauto; gommista, e che siano iscritte nel registro delle imprese o nell albo imprese artigiane di cui all art. 10 del DPR n. 558 (2). Art. 4 - Requisiti Il titolare dell impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa-secondaria, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, il responsabile tecnico deve possedere i seguenti requisiti: a) avere raggiunto la maggiore età; b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicu- rezza personale o a misure di prevenzione; c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento1; d) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità; e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, salva la ria- bilitazione, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall art. 444 del Codice di Procedura Penale (3), non avere procedimenti penali pendenti. f) aver conseguito un diploma di perito industriale (o equipollente), di geometra o di maturità scientifica, ovvero un diploma di laurea in ingegneria o di laurea breve in ingegneria; g) essere fisicamente idoneo all esercizio dell attività in base a certifica- zione rilasciata da competente organo sanitario; h) aver superato apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dalla Regione. L attestato di idoneità rilasciato per corsi di durata di 24 ore consente di effettuare le revisioni unicamente su motocicli e ciclomotori a due ruote, mentre l attestato di idoneità rilasciato per corsi di durata di 30 ore consente di effettuare le revisioni sia su autoveicoli che su motoveicoli.2 (all. 1 ter). A sensi dell art. 10 c. 1 lett. e) della L n. 575 non possono ottenere l autorizzazione i soggetti ai quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione di cui alla citata L. 575/65 (antimafia). Il requisito relativo deve essere accertato in capo alla società ed a tutti i relativi soggetti indicati all art.2 del DPR n. 252 ed a tutti i responsabili tecnici, compresi i sostituti temporanei. Art. 5 - Responsabile tecnico Ai fini del rilascio dell autorizzazione per la sede principale e per ciascuna delle sedi operative-secondarie, qualora l impresa si avvalga di più sedi, l impresa richiedente dovrà essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di revisione, detto Responsabile Tecnico. 1 Il requisito di cui al punto c) è stato modificato ai sensi del D.Lgs.n. 5 del Vedasi art. 2 della Deliberazione del della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicata in G.U. n. 196 del Può essere designato quale responsabile tecnico: il titolare nel caso di ditta individuale, 2

5 un socio amministratore o il legale rappresentante in caso di società e di consorzio; un dipendente; un collaboratore in impresa familiare; un lavoratore autonomo; un altro soggetto inserito all interno della struttura aziendale secondo alle vigenti leggi in materia di lavoro; La posizione del responsabile tecnico all interno dell impresa viene dichiarata dal titolare o legale rappresentante alla Provincia utilizzando preferibilmente l all. 1 bis. 5] 6] 7] Il responsabile tecnico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall art Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso ciascuna delle sedi operative-secondarie dell impresa o del consorzio o del raggruppamento di consorzio autorizzati. Non può operare per più di una impresa, per più di una sede secondaria-operativa di una stessa impresa o per più di un consorzio o di un raggruppamento di consorzio. La violazione di quanto disposto al comma 4 comporta l irrogazione della sanzione ai sensi dell art. 26 comma 2. Il responsabile tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di revisione e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni, in qualità di soggetto responsabile; deve certificare solamente le operazioni svolte sotto la sua vigilanza; non può delegare ad altri anche semplici fasi delle sue mansioni connesse alla sicurezza stradale del veicolo, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non si configuri la fattispecie di cui al successivo comma 9. L impresa può chiedere la nomina di più di un responsabile tecnico, in 8] 9] possesso dei requisiti di cui all art. 4, inviando domanda secondo modello Allegato 1. La violazione di quanto disposto dai commi 4 e 6 comporta la revoca dell autorizzazione, ai sensi dell art. 80, comma 9, del D. Lgs. 285/92 (4) in ragione del disposto di cui all art. 240, comma 2 del DPR 495 del (5), come previsto all art. 25 comma 1. In casi di assenza o impedimento temporanei, il responsabile tecnico può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni all anno, da un soggetto che è fisicamente idoneo all esercizio dell attività ed in alternativa: a) abbia superato il corso di formazione organizzato secondo le moda- lità stabilite dalla Regione, di cui all art. 4 c. 1 lett. h); (3) b) sia dipendente, da almeno tre anni, dell impresa titolare dell autorizzazione, con una delle seguenti qualifiche professionali: i ii operaio specializzato (secondo il contratto metalmeccanici imprese artigiane); operaio specializzato provetto (secondo il contratto di terzo livello commercio). Al fine di ottenere l autorizzazione alla sostituzione definitiva o temporanea, il titolare o il legale rappresentante deve inoltrare la domanda al Dirigente della Provincia competente in materia di imprese di revisione che, di seguito, per brevità, sarà denominato Dirigente, secondo il modello rispettivamente di cui agli allegati 1 e 2 al presente Regolamento. Nel caso di sostituzione temporanea il titolare o il legale rappresentante dell impresa deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione al Dirigente della Provincia e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale Territoriale Nord-Est -Ufficio Motorizzazione Civile di Belluno- U.M.C. di Belluno delle date di 3 Ai sensi della lettera prot. n. 4973/M366 del del DTTSIS è ammesso anche un socio lavoratore regolarmente iscritto al libro matricola INAIL in possesso delle medesime qualifiche professionali previste dal DM (15) 3

6 inizio e fine di ogni singola sostituzione secondo il modello Allegato 3. 10] Il mancato rispetto di quanto disposto al comma 9 comporta l applicazione della sanzione ai sensi dell art. 26 comma 2. 1 Qualora sussistano i presupposti, il Dirigente rilascerà apposita autorizzazione alla sostituzione temporanea o definitiva in relazione alla richiesta. 1 Se, decorso il termine della sostituzione temporanea, il Responsabile Tecnico originario non riprenda ad effettuare le operazioni di revisione o non sarà stata avanzata richiesta di sostituzione definitiva dello stesso o di proroga del periodo di sostituzione, nel limite, comunque, dei trenta giorni complessivi, l autorizzazione sarà revocata ai sensi dell art. 25 comma 1. 1 Qualora l impresa sostituisca il responsabile tecnico con soggetto non autorizzato dalla Provincia, l autorizzazione sarà revocata. 1 Il titolare o legale rappresentante dell impresa deve trasmettere alla Provincia in prossimità della scadenza del certificato di idoneità fisica di ciascun responsabile tecnico documentazione a dimostrazione della permanenza del requisito previsto al precedente art. 4 comma 1 lett. g). La mancata consegna della documentazione comporta a carico dell impresa, l applicazione della sanzione ai sensi dell art. 26 comma 2, fatto comunque salvo l avvio del procedimento di revoca ai sensi dell art. 25 c. 1 nel caso venga a mancare uno dei requisiti in capo all unico responsabile tecnico autorizzato e non si provveda a chiedere alla Provincia l autorizzazione alla sua sostituzione. 15] Ciascun responsabile tecnico o sostituto autorizzato dalla Provincia deve comunicare alla Provincia stessa, e per conoscenza all Ufficio Motorizzazione Civile di Belluno, la cessazione del proprio rapporto di lavoro o comunque la cessazione della propria mansione di responsabile tecnico o di sostituto entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi del fatto. La mancata comunicazione nei termini comporta a carico del responsabile tecnico o del sostituto, ed in via solidale del titolare o legale rappresentante dell impresa, l applicazione della sanzione ai sensi dell art. 26 comma 2, fatto comunque salvo l avvio del procedimento di revoca ai sensi dell art. 25 c. 1 nel caso venga a mancare l unico responsabile tecnico autorizzato e non si provveda a chiedere alla Provincia l autorizzazione alla sua sostituzione. 16] Durante il periodo di sostituzione il sostituto, autorizzato dalla Provincia, nell esercizio dell attività di revisione è soggetto alle stesse disposizioni previste in capo al responsabile tecnico come indicate al precedente comma 6. Art. 6 - Domanda di autorizzazione 5] 6] La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, dovrà essere redatta secondo il modello di cui all Allegato 4 e contenere i documenti ivi indicati. L autorizzazione sarà rilasciata alla ditta in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Titolo con l indicazione nominativa del titolare o del legale rappresentante e della categoria di veicoli per i quali è rilasciata: solo autoveicoli, solo motoveicoli e ciclomotori o entrambe le categorie in relazione ai requisiti posseduti. Nel caso di impresa già autorizzata a svolgere l attività di revisione su autoveicoli che intenda estendere l attività alla revisione dei ciclomotori e motoveicoli, il titolare o legale rappresentante dovrà presentare domanda secondo il modello di cui all Allegato 5. A seguito della presentazione dell istanza, l ufficio provinciale competente provvederà a richiedere all U.M.C. Belluno, il sopralluogo tecnico per la verifica delle attrezzature e dei locali. Dell esito del sopralluogo l Ufficio Motorizzazione Civile di Belluno darà formale comunicazione al Dirigente. Ai fini del rilascio dell autorizzazione, il sopralluogo dovrà dare esito positivo. L effettivo esercizio delle attività di cui all art. 3, anche se parziale o complementare rispetto ad altre principali, è soggetto a verifica. Tale verifica, è 4

7 7] 8] 9] disposta dal Dirigente, anche su segnalazione dell U.M.C. o di terzi. Quanto dichiarato nell istanza sarà sottoposto a controlli, secondo la vigente normativa. Entro 30 giorni dal rilascio della autorizzazione, l impresa dovrà iniziare l attività di revisione e ottemperare a quanto disposto dal successivo Titolo IV Della gestione dell impresa. Per gravi e comprovati motivi è possibile chiedere, una sola volta, e per soli ulteriori trenta giorni, il differimento del termine di cui al comma precedente. 10] Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 8 e 9 comporta la revoca dell autorizzazione ai sensi dell art. 25, comma 1. Art. 7 - Capacità finanziaria La capacità finanziaria posseduta dall impresa dovrà essere comprovata mediante attestazione di affidamento, rilasciata secondo il modello allegato 1 alla circolare 2/97 (allegato 4a) da parte di: aziende o istituti di credito; società finanziarie con capitale sociale non inferiore a ,50. La capacità finanziaria della singola impresa non deve essere inferiore a ,07. La capacità finanziaria può essere comprovata anche mediante attestazioni di affidamento di più di uno dei soggetti previsti al comma 1, purché ciascuna attestazione sia controfirmata da tutti i citati soggetti. Il titolare o legale rappresentante dell impresa deve comunicare alla Provincia il venir meno del requisito della capacità finanziaria entro 3 giorni lavorativi dal verificarsi dell evento. La mancata comunicazione comporta a carico dell impresa, l applicazione della sanzione ai sensi dell art. 26 comma 2, fatto comunque salvo l avvio del procedimento di revoca ai sensi dell art. 25 c. 1 nel caso il requisito non venga tempestivamente reintegrato. Art. 8 - Locali I locali per i quali l impresa chiede di svolgere l attività di revisione devono essere nella sua disponibilità giuridica (es.: proprietà, affitto, leasing ) e possedere i requisiti definiti dall art. 80 del D.Lgs n. 285/1992 (4) e dall art. 239 commi 3 o 4bis del D.P.R. n. 495/92 (6). Inoltre i locali devono essere: a) a norma, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. Del 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. ; b) conformi alla normativa di prevenzione incendi e disporre, qualora rientranti nelle attività di cui al D.M (7), di C.P.I. ovvero di N.O. provvisorio ; c) censiti, presso il N.C.E.U., per utilizzo ad attività artigianale. requisiti di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarati nell istanza di cui all art. 6 comma 1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l irrogazione del provvedimento della revoca ai sensi dell art. 25, comma 1, previa diffida secondo la procedura di cui all art. 24. Art. 9 - Attrezzatue L impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente, a titolo di proprietà-contratto ovvero di affitto-leasing, delle attrezzature previste dall Appendice X del D.P.R. 495/92 (8) e successive modificazioni ed integrazioni, da considerarsi parte integrante del presente regolamento in tutte le sue disposizioni. Tutta l attrezzatura dovrà essere ubicata in spazi idonei ai sensi della vigente 5

8 5] 6] 7] normativa in materia di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare la seguente apparecchiatura: banco prova freni, opacimetro, analizzatore di gas di scarico, fonometro, contagiri e provafari deve essere ubicata all interno dei locali di cui agli artt. 8 e 15. Il banco prova giochi, il ponte sollevatore, la fossa d ispezione ed il sistema di pesatura devono essere ubicati in ambienti strutturati in modo tale da garantire la protezione contro gli agenti atmosferici, nonché eventuali scivolamenti e cadute. Gli ambienti potranno essere realizzati mediante installazioni in struttura metallica con copertura inamovibile, estesa anche alle superfici laterali, ed autorizzati dalle autorità competenti. Qualora, durante l esercizio dell attività, una delle attrezzature sia sostituita, anche temporaneamente, il titolare o il legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia ed all U.M.C. di Belluno entro cinque giorni dall avvenuta sostituzione. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 e del termine di cui al comma 3 comporta l applicazione della sanzione di cui all art. 26, comma 2. Se, nell ambito dei controlli effettuati dall U.M.C. di Belluno è riscontrata la mancanza anche di una sola delle attrezzature di cui al comma 1, verrà attivata la procedura di cui all art. 24. Ciascuna delle attrezzature, di cui al presente articolo, deve essere dotata di libretto metrologico, che ne riporti le caratteristiche, gli estremi della omologazione e la data entro la quale deve essere effettuata la verifica periodica. Copia del libretto metrologico di ciascuna attrezzatura deve essere depositata presso il competente ufficio della Provincia. Per il ponte sollevatore, in attesa di disposizioni definitive riguardanti il relativo libretto metrologico, è sufficiente una dichiarazione su carta intestata del tecnico dell assistenza della casa costruttrice. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma precedente comporta l applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 26, comma 2. 8] 9] Entro la data di cui al precedente comma 6, l impresa deve sottoporre le attrezzature a verifica periodica da parte di una delle ditte indicate sul citato libretto, abilitate a tale operazione e produrre all ufficio della Provincia documentazione atta alla dimostrazione dell avvenuto aggiornamento. La mancata produzione della documentazione prevista al precedente comma, comporta l applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 26, comma 2. 10] E comunque fatto obbligo alle imprese di mantenere in piena efficienza le attrezzature per le operazioni di revisione. Qualora, nell ambito dei controlli effettuati dai soggetti di cui al successivo art. 22, sia riscontrato il mancato funzionamento ovvero l inefficienza anche di una sola delle attrezzature, ovvero, sia stata riscontrata la mancata verifica periodica prevista al precedente comma 8, si procederà alla revoca previa diffida ai sensi del successivo art. 25, comma 1. Art Disciplina dell autorizzazione Il titolare o il legale rappresentante dell impresa dovrà chiedere una nuova autorizzazione secondo il modello Allegato 6 nei seguenti casi: a) qualora intervenga nell impresa qualsiasi variazione degli elementi essenziali che ne comporti un mutamento sostanziale (es.: trasformazione da impresa singola a società, aggregazione in consorzio, trasformazione, fusione); b) qualora si verifichi la cessione del complesso aziendale a titolo uni- versale o particolare. L autorizzazione di cui al comma 1 deve essere richiesta entro trenta giorni dal verificarsi dei fatti di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1. Nel caso di cui al comma 1, lett. b), il cessionario dovrà richiedere l autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti previsti per il rilascio, l autorizzazione contestualmente alla revoca della autorizzazione pre- 6

9 5] 6] 7] 8] 9] cedente. Dalla data di efficacia dell atto di cessione, il cedente non potrà più continuare ad esercitare l attività di revisione. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del legale rappresentante al quale è stata rilasciata l autorizzazione, il proseguimento dell attività può essere autorizzato in capo agli eredi o agli aventi causa del titolare o del socio o dell amministratore, a condizione che ne venga fatta richiesta al Dirigente entro sessanta giorni dal verificarsi dell evento di cui agli atti delle successive lett. a), b) o c), e previa verifica dei requisiti previsti per il rilascio. Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e, secondo il caso che ricorre: a) b) c) il certificato di morte; il certificato medico attestante l incapacità fisica; il provvedimento attestante l incapacità giuridica del soggetto. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 2 e 4 comporta la revoca dell autorizzazione, ai sensi dell art. 25, comma 1. Se varia la sola denominazione o ragione sociale della ditta, senza modifica sostanziale della compagine sociale e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla modifica, con istanza in carta legale al Dirigente, l aggiornamento della autorizzazione, dichiarando che la nuova denominazione o ragione sociale è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Belluno. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 6, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare al Dirigente entro trenta giorni dall evento, all aggiornamento del fascicolo depositato presso l Amministrazione provinciale. Per il trasferimento dei locali, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Dirigente, redatta secondo il modello Allegato 7, l adeguamento dell autorizzazione. I termini di cui ai commi 6 e 7 sono inerenti al regolare funzionamento delle imprese oggetto del presente Regolamento ed il loro mancato rispetto comporta, come pure il trasferimento dei locali senza l autorizzazione, l applicazione della sanzione ai sensi del successivo art. 26 comma 2. 10] Il rilascio e/o l aggiornamento delle autorizzazioni ai sensi dei commi precedenti non richiederà l accertamento tecnico da parte dell U.M.C. di Belluno qualora non vengano mutate le condizioni dei locali e delle attrezzature (all. 8). 1 Per l inizio dell attività si applicano le disposizioni di cui all art. 6 commi 8, 9 e L attività può essere sospesa, per gravi motivi del titolare dell autorizzazione, per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di altri sei, previa comunicazione scritta alla Provincia che ne prende formalmente atto ed inviata per conoscenza all U.M.C. di Belluno. Qualora trascorso il termine di detto periodo l attività non venga ripresa regolarmente, l autorizzazione verrà revocata ai sensi dell art. 25, comma 1. 1 In caso di rinuncia all autorizzazione deve essere presentata una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (9), indirizzata alla Provincia con la quale il titolare medesimo comunica formale ed incondizionata rinuncia all attività, restituendo il provvedimento in originale dell autorizzazione. 1 Il mancato rispetto delle formalità di cui ai precedenti commi 12 e 13 comporta l irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell art.26, comma 2. Art Sedi operative-secondarie E soggetta a specifica autorizzazione anche l apertura di sedi operativesecondarie da parte di imprese autorizzate Valgono, al riguardo, le norme del presente Titolo, in quanto applicabili. 7

10 Art Generalità Titolo III - dei consorzi Per l esercizio dell attività di revisione, più imprese di autoriparazione possono costituirsi in consorzio o in società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi. Ai fini dell ottenimento dell autorizzazione per l attività di revisione, non è consentita la partecipazione al consorzio di soggetti diversi dalle imprese di autoriparazione. Non verrà rilasciata l autorizzazione a consorzi che esercitano, anche in via subordinata, attività diversa dall autoriparazione. Il legale rappresentante del consorzio dovrà presentare domanda, secondo quanto previsto dall art. 6, al fine di ottenere l autorizzazione per l effettuazione delle revisioni che sarà rilasciata in capo al consorzio individuato ai sensi del successivo art. 13 con indicazione nominativa del legale rappresentante, o del presidente. Ciascuna impresa di autoriparazione può partecipare a più consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Art Consorzi e raggruppamenti nei consorzi Ciascuna impresa di autoriparazione che si è costituita in consorzio al fine di svolgere l attività di revisione deve: a) avere la propria officina nel territorio del Comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lett. b). Detta officina può essere situata in Comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello o da quelli in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purchè tutti detti Comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto l autorizzazione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, 5] questo deve essere situato in uno dei Comuni predetti; b) deve essere iscritta nel registro delle imprese artigiane o nell albo delle imprese artigiane di cui all art. 10 del DPR 558/99 (2), ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall art. 1 comma 3 della L. 5/2/1992 n. 122 (1). Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell ambito di un consorzio, esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte e strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall art. 1, comma 3, della citata L. 122/92 (1) senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso. Le sedi operative-secondarie di imprese già autorizzate alla effettuazione delle revisioni non possono partecipare, nemmeno limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi o a raggruppamenti di un consorzio di cui all art. 12. Relativamente al responsabile tecnico vale quanto disposto dai precedenti artt. 4 e 5. Relativamente alla gestione vale quanto disposto dal successivo Titolo IV Della gestione dell impresa. Le modifiche, previste dall art. 10 per la singola impresa esercente l attività di revisione, si applicano anche quando riguardino una sola delle imprese partecipanti, ai sensi del presente articolo, al consorzio o al raggruppamento di un consorzio. Art Capacità finanziaria del consorzio I consorzi devono possedere adeguata capacità finanziaria comprovata mediante attestazione di affidamento, secondo il modello allegato 1 alla circolare 2/97 (allegato 4a) rilasciato da parte di : aziende o istituti di credito; società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 8

11 ,50. A tal fine la capacità finanziaria di ciascuna impresa aderente al consorzio non deve essere inferiore a: a) ,69, se tale impresa è iscritta in una sola delle sezioni di cui all art. 1 comma 3 della Legge 122/92 (1); b) ,68, se tale impresa è iscritta in due delle sezioni di cui all art. 1 comma 3 della Legge 122/92 (1) ; c) ,09, se tale impresa è iscritta in tre delle sezioni di cui all art. 1 comma 3 della Legge 122/92 (1) ; Art Locali del consorzio I locali di ogni officina con cui un impresa partecipa ad un consorzio o a un raggruppamento di un consorzio dovranno avere le caratteristiche definite dall art. 239 comma 4 del D.P.R. n. 495/92 (6). Qualora il consorzio o il raggruppamento di un consorzio si avvalga, per l effettuazione delle operazioni di revisione, di un centro unico, i locali di quest ultimo dovranno avere le caratteristiche indicate all art. 8. I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere riportati nell apposita dichiarazione da allegare all istanza di cui all art. 6 comma 1, unitamente ai documenti relativi ai requisiti previsti dall art. 8. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo a seguito di segnalazione dell Ente preposto alla vigilanza, comporta l attivazione della procedura di cui all art. 24. Art Registro delle revisioni Titolo IV - Della gestione dell impresa Prima di iniziare l attività e comunque entro trenta giorni dal rilascio dell autorizzazione di cui all art. 6, il titolare o il legale rappresentante dell impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia il registro delle revisioni per la vidimazione. Il registro, sia esso compilato manualmente che meccanograficamente, è composto di 200 pagine aventi le caratteristiche di cui all allegato B e deve riportare i dati relativi ai veicoli sottoposti a revisione, i controlli e le verifiche effettuati unitamente ai codici numerici, così come definiti dall appendice IX del D.P.R. 495/92 (10), che identificano le motivazioni che hanno comportato l eventuale esito negativo della visita. Il registro deve essere compilato con criterio cronologico, non sono ammesse cancellature, raschiature o abrasioni: eventuali errori devono essere corretti mantenendo visibile l errore stesso e indicando le correzioni mediante annotazioni, convalidate dal responsabile tecnico dell impresa o del consorzio. La mancata o tardiva vidimazione del registro delle revisioni comporta l applicazione della sanzione amministrativa di cui all art. 26 comma 2. Il mancato rispetto delle formalità di cui ai precedenti commi 2 e 3 comporta l applicazione della sanzione amministrativa prevista all art. 26 comma 1. Art Documenti e certificazioni Ai fini dell effettuazione della revisione, l impresa dovrà fare sottoscrivere la richiesta di revisione all interessato, secondo l Allegato C; queste ultime dovranno essere numerate progressivamente. Nel caso di veicoli soggetti a revisione con cadenza annuale (ivi compresi autoveicoli e motoveicoli in servizio da piazza, autoambulanze e autobus), l impresa può effettuare la prenotazione della revisione rilasciando l attestato di prenotazione, secondo il modello Allegato 2 alla Circolare DTT 31/99/MOT del 9

12 5] In sede di verifica, il responsabile tecnico dovrà sottoscrivere tutti i referti, redatti secondo gli schemi approvati dal Ministero dei Trasporti (per autoveicoli indicati nella circolare 22/5/1995 n. 88/95 e succ. modd., e per motoveicoli e ciclomotori indicati nella circolare 29/9/2000 n. 7938/604) ovvero il referto complessivo contenente i dati relativi ai singoli referti, relativi alle prove effettuate, nonché l esito della revisione con l indicazione, nel caso in cui la revisione sia da ripetere o nel caso in cui la circolazione del veicolo sia da sospendere, delle relative motivazioni. Al termine della giornata di revisioni l impresa deve procedere alla stampa riepilogativa delle revisioni effettuate: il documento deve essere sottoscritto dal responsabile tecnico. Qualora le operazioni di revisione debbano essere sospese il responsabile tecnico dovrà darne comunicazione all U.M.C. di Belluno utilizzando il modello approvato con Circolare prot. 3126/4383 del Qualora, per comprovati motivi, il collegamento con il Centro Elaborazione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non fosse attivo, dovrà essere rilasciata la certificazione dell avvenuta revisione, che dovrà essere ritirata ed archiviata una volta ripristinato il suddetto collegamento. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporta l applicazione della sanzione ai sensi dell art. 26 comma 1. Art Insegna Prima di iniziare l attività e comunque entro trenta giorni dal rilascio della autorizzazione di cui all art. 6 l impresa deve esporre, in posizione ben visibile all esterno dei locali, l insegna come da Allegato D, avente le dimensioni minime di cm. 20*30. L insegna deve contenere: a) il logo M.C.T.C. e lo stemma dell Amministrazione provinciale di b) c) Belluno; il numero del provvedimento di autorizzazione; la data del suddetto provvedimento; d) il codice impresa assegnato per il collegamento con il Centro Elabo- razione Dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1, la mancanza anche di uno solo dei dati di cui al comma 2, nonché la mancata esposizione dell insegna di cui al comma 1 comportano l applicazione delle sanzioni previste all art. 26, comma 2, salva l applicazione dell art. 24, comma 2. Art Prezzario Gli importi per le operazioni di revisione sono definiti con specifico Decreto Ministeriale. Prima di iniziare l attività e comunque entro trenta giorni dal rilascio dell autorizzazione di cui all art. 6, il titolare o il legale rappresentante dell impresa o del consorzio deve trasmettere alla Provincia, per la vidimazione, la tabella contenente gli importi vigenti ai sensi del comma precedente a carico dell utente, così specificati: a) b) la tariffa obbligatoria per l impresa; l IVA sulla tariffa per l impresa; c) i diritti spettanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri (esenti da IVA ex art. 15 D.P.R. n. 633/72 (11) ); d) la tassa postale per il pagamento di cui alla lett. b) (esente da IVA ex art. 15 D.P.R. n. 633/72 (11) ). La tabella vidimata deve essere affissa in posizione ben visibile all interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 2 e la mancata affissione della tabella comportano l applicazione delle sanzioni previste all art.26, comma 2, salva l applicazione dell art. 24, comma 2. 10

13 5] L applicazione di tariffe diverse da quelle individuate ai sensi dei commi precedenti comporta l erogazione della sanzione prevista dall art. 26, comma 2, salva l applicazione dell art. 24, comma 2. Art Orari di svolgimento delle operazioni di revisione Prima di iniziare l attività e comunque entro trenta giorni dal rilascio dell autorizzazione di cui all art. 6 il titolare o il legale rappresentante dell impresa o del consorzio deve comunicare alla Provincia e all U.M.C. di Belluno i giorni e gli orari in cui sono effettuate le operazioni di revisione. Ogni variazione di detto orario, nonché i periodi di chiusura per ferie, devono preventivamente essere comunicati alla Provincia e all U.M.C. di Belluno. La tabella che indica i giorni e gli orari deve essere affissa in posizione ben visibile all interno dei locali in cui è effettuato il servizio di revisione. Il mancato rispetto del termine e della comunicazione di cui al comma 1, nonché la mancata affissione della tabella, comportano l applicazione delle sanzioni previste all art. 26, comma 2, salva l applicazione dell art. 24, comma 2. Qualora, per cause di forza maggiore, l attività di revisione debba essere sospesa temporaneamente e per periodi non superiori ai cinque giorni lavorativi, il titolare o il legale rappresentante dell impresa o del consorzio deve darne tempestiva comunicazione agli uffici della Provincia e all U.M.C. di Belluno. a) b) Registro delle revisioni di cui all art. 16; Copia della documentazione di cui all art. 17; c) Copia integrale della carta di circolazione, nonché, qualora ricorra il caso, eventuale documentazione integrativa della carta di circolazione quale, ad esempio, il certificato A.T.P. (per le celle frigorifere) o il certificato A.D.R. (per il trasporto di merci pericolose); d) Copia elenco riepilogativo periodico delle etichette relative all esito delle operazioni di revisione rilasciate in dotazione dall U.M.C. di Belluno. Qualora l archivio sia conservato in luogo diverso dalla sede autorizzata, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e all U.M.C. di Belluno entro quindici giorni dal deposito del primo documento. La documentazione deve essere conservata in maniera da essere facilmente individuabile, per almeno cinque anni in luogo idoneo ad evitare intrusioni esterne anche attraverso opportuno sistema antifurto. Il mancato rispetto di quanto prescritto dal presente articolo comporta l applicazione della sanzione ai sensi dell art. 26, comma 2, salva l applicazione dell art. 24, comma 2. 5] La mancata comunicazione ed il superamento del termine di cui al precedente comma comporta l applicazione della sanzione ai sensi dell art. 26, comma 2. Art Archivio Presso la sede autorizzata deve essere conservata la seguente documentazione: 11

14 Art Vigilanza 5] 6] 7] Titolo V - Della vigilanza e delle sanzioni La vigilanza amministrativa sull applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia; la vigilanza tecnica spetta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale Territoriale Nord-Est -Ufficio Motorizzazione civile di Belluno. Sono soggette a vigilanza tutte le attività inerenti la revisione svolte dai soggetti di cui all art. 2. La Provincia esercita l attività di vigilanza tramite proprio personale munito di apposita tessera di riconoscimento. I soggetti preposti alla vigilanza, per l accertamento delle violazioni di competenza, possono assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, compresa l istanza di revisioni straordinarie di cui all art. 80 comma 10 del Codice della Strada (4). In tal caso le spese per la revisione sono a carico dell impresa che ha eseguito la revisione. Tali soggetti effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l autorizzazione. Qualora, nell ambito dell espletamento dell attività di controllo di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza. La Provincia e l Ufficio Motorizzazione Civile di Belluno possono disporre sopralluoghi congiunti per verificare gli aspetti amministrativi e tecnici delle attività di revisione. In tal caso potrà essere predisposta una unica relazione di visita ispettiva che raccolga gli esiti delle attività di vigilanza, per i necessari successivi riscontri. Art Sanzioni Nel caso in cui i soggetti di cui all art. 22 accertino irregolarità a carico dell impresa o del consorzio che effettuano le revisioni, saranno applicati i provvedimenti e le sanzioni previsti dai successivi artt. 24, 25 e 26. Art Diffida Nei casi in cui si debba procedere alla revoca dell autorizzazione ai sensi del successivo art. 25, 1 e 2 comma in quanto l impresa o il consorzio non risultino più in possesso delle necessarie attrezzature ovvero siano venuti meno uno o più requisiti previsti per il suo rilascio (personali del responsabile tecnico, locali idonei, collegamento al SIIT del DTTSIS) l autorità competente ai controlli amministrativi provvederà, a seguito di contestazione formale delle irregolarità accertate, all assegnazione di un termine per il ripristino delle attrezzature ovvero per la regolarizzazione delle mancanze. A seconda della tipologia della carenza riscontrata e della complessità delle attività necessarie al ripristino o alla regolarizzazione, il termine assegnato non potrà essere inferiore ai 30 giorni e superiore a 6 mesi, prorogabile una sola volta e per una durata non superiore a quella originariamente concessa. La contestazione formale dovrà contenere sempre la diffida all impresa o al consorzio a non effettuare ulteriori operazioni di revisione sino alla conclusione del procedimento. Il procedimento si concluderà con l adozione di un provvedimento di revoca dell autorizzazione ovvero di revoca della precedente diffida. Quest ultima dovrà essere emanata entro 7 giorni dall accertamento dell avvenuto ripristino o dell intervenuta regolarizzazione. L autorità competente ai controlli amministrativi emanerà formale atto di diffida, assegnando trenta giorni dal ricevimento della stessa per la necessaria regolarizzazione nei seguenti casi: a) Inosservanza delle disposizioni di cui all art. 18, comma 1, 2 e 3 in ordine all insegna, salva l applicazione della sanzione amministrativa di cui all art. 26, comma 2; b) Inosservanza delle disposizioni di cui all art. 19, comma 2, 3, 4 e 12

15 Art Revoca 5] 5 in ordine al prezzario, salva l applicazione della sanzione amministrativa di cui all art. 26, comma 2; c) Inosservanza delle disposizioni di cui all art. 20, comma 1 e 2 in ordine all orario ed alle giornate di chiusura, salva l applicazione della sanzione amministrativa di cui all art. 26, comma 2; d) Inosservanza delle disposizioni di cui all art.21, comma 1, 2 e 3 in ordine alla tenuta dell archivio, salva l applicazione della sanzione amministrativa di cui all art. 26, comma 2. Il provvedimento di revoca viene irrogato, qualora relativamente ai soggetti di cui all art. 4 del presente regolamento venga meno uno dei requisiti necessari per esercitare l attività di revisione ovvero quando, relativamente all impresa o al consorzio, venga meno uno dei requisiti previsti agli artt. 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14 e 15. La revoca è disposta altresì nei seguenti casi: a) Ogni qualvolta l impresa o il consorzio di imprese non ottemperi al divieto di prosecuzione dell attività di revisione, in attesa del ripristino delle condizioni di legalità, così come specificate con apposito atto di diffida, ovvero non provveda nel termine perentorio indicato al ripristino delle condizioni suddette; b) Qualora la revisione venga effettuata in difformità alle prescrizioni vigenti (4). c) In caso di cancellazione del soggetto autorizzato dal registro imprese o dall Albo imprese artigiane di cui all art. 3, comma 1; d) Qualora non vengano rispettati i termini di cui ai commi 8 e 9 dell art. 6 del presente regolamento e all art. 10, commi 2 e 4 ; L accertamento della falsità della certificazione di revisione, comportando ai sensi del comma 16 dell art. 80 del D.Lgs. 285/92 la cancellazione dal registro delle imprese di autoriparazione, produce revoca dell autorizza- 4 Sono da considerarsi tali ad esempio le annotazioni sui referti delle prove di valori eccedenti i limiti stabiliti dalla normativa vigente e lo svolgimento della visita di revisione in presenza di anomalie che imporrebbero l interruzione dell operazione ( es. telaio mancante o illeggibile). 6] 7] zione, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Contestualmente all avvio del procedimento di revoca dell autorizzazione, l Amministrazione competente comunicherà all Impresa la diffida all effettuazione di ulteriori operazioni di revisione fino alla conclusione del procedimento stesso. La revoca è altresì disposta se a carico dell impresa o consorzio vengono accertate, ovvero erogate, nell arco temporale di due anni almeno tre violazioni di cui al comma 1 dell art. 26 ai sensi del comma 15 dell art. 80 del D.Lgs. 285/92. Per tali fattispecie si applica la procedura prevista dall art. 212 del D.Lgs. 285/92 (16). Art Sanzione amministrativa pecuniaria Ogni qualvolta l impresa o il consorzio incorra nel mancato rispetto dei termini e delle modalità (5) stabiliti dal Ministero dei trasporti ai sensi del comma 13 dell art. 80 del D.Lgs. 285/92 (4), verrà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria da 389,00 a 1.559,00. ai sensi del comma 15 dell art. 80 del D.Lgs. 285/92. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato nell ambito dell attività di revisione che non sia conforme a quanto specificatamente disposto con il presente regolamento così come richiamato nei singoli articoli, comporta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 25,00 e 500,00 ai sensi dell art. 7 bis del D.Lgs. 267/ Sono da considerarsi tali ad esempio: mancanza o compilazione non corretta dei referti delle prove; mancanza o compilazione non corretta della richiesta di revisione dell utente ovvero numerazione non progressiva della stessa; mancanza o compilazione non corretta del registro delle revisioni; mancanza del collegamento telematico per cause imputabili al soggetto autorizzato; emissione di certificazione di revisione errata; mancata stampa e/o non corretta compilazione dell elenco giornaliero riepilogativo delle operazioni di revisione; mancata consegna all U.P.-D.T.T. nel termine di gg. tre (D.M. 652/94 (12) ) della documentazione afferente la revisione; rilascio su modello non conforme e/o mancata sottoscrizione dell attestato di prenotazione; mancata comunicazione all U.P. D.T.T. in caso di sospensione della revisione. 13

16 Art Contestazione e notificazione delle violazioni Titolo VI - Delle norme finali e transitorie Per le sanzioni di cui all art. 26 comma 1 del presente regolamento si applicano le disposizioni degli articoli 194 e seguenti del Codice della Strada (13); le sanzioni di cui al comma 2 dello stesso art. 26 sono regolate dalle disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689 Modifiche al sistema Penale. Art Norma di rinvio e di adeguamento Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività per l effettuazione delle revisioni. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore. Tutte le officine già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno adeguarsi alle prescrizioni previste al titolo IV entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore. Il mancato adeguamento nei termini previsti al comma precedente comporta l irrogazione della sanzione indicata al precedente art. 26 c. 2 salva l applicazione dell art 24 c. 2. Art Entrata in vigore L entrata in vigore del presente Regolamento è regolata dall art. 59 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale. 14

17 (1) Legge 5 febbraio 1992, n. 122 Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale disciplina dell'attività di autoriparazione Art. 1. Attività di autoriparazione. 1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata «attività di autoriparazione». 2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli. 3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di: a) meccanica e motoristica; b) carrozzeria; c) elettrauto; d) gommista. (2) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1999, n. 558 Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici. Art. 10. Imprese di autoriparazione. 1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno. 2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia. 3. Ciascuna impresa può richiedere l'iscrizione per una o più delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attività effettivamente esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attività principale, non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione. 4. Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attività, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane. 6. I richiami alle «sezioni», al «registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione» nonché al «registro di cui all'articolo 2», contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al «registro delle imprese» e nel caso di impresa artigiana, all'«albo delle imprese artigiane». (3) CODICE DI PROCEDURA PENALE Art Applicazione della pena su richiesta. 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al Pagina 27 di 39

18 pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta. (4) DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n Nuovo codice della strada Art. 80. Revisioni. 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. 2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. 3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. 4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli. 6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subìto gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri per la adozione del provvedimento di revisione singola. 8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. 9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze. 11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate. 12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. 14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Pagina 28 di 39

19 15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la concessione. 16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (5) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Art (Art. 80 Cod. Str.) Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici. 1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti: a) avere raggiunto la maggiore età; b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità; e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali; f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attività; g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria ; h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri; 2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo può essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri. (6) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Art (Art. 80 Cod. Str.) Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi. 1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi. 2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122; b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di: 1) aziende o istituti di credito; 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a di lire; c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 80, comma 8, del codice. 3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere: a) superficie di officina non inferiore 120 m 2 ; b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m; c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. 3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. 4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa: a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purché tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti; b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'àmbito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso; c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi; Pagina 29 di 39

20 d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti: d.1) superficie non inferiore ad 80 m²; d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. 4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo. 5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c). 6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto (7) DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982 Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. (8) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Appendice X - Art. 241 (Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli) 1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotati le imprese ed i consorzi abilitati alla revisione dei veicoli sono le seguenti: a) Banco prova freni: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere: 1) carico ammissibile per asse non inferiore a N; 2) sistema di misurazione elettronico; 3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm; 4) stampante dei dati misurati; 5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N; 6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura. Le imprese ed i consorzi che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con più assi motori. b) Opacimetro: apparecchio per la misurazione della fumosità dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale 5 agosto 1974 [, del D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 e delle relative tabelle CUNA]. c) Analizzatore di gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura dovrà essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O_2) ed il valore lambda. [Per gli analizzatori di ossido di carbonio dovranno essere osservate tutte le indicazioni contenute nella Tabella CUNA NC 005/05 del 21 maggio 1982 e successive modificazioni e integrazioni.] d) Banco prova giochi: apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso. La forza di traslazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a N per asse. In alternativa al banco prova giochi è ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzatura. e) Fonometro: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli [, spettri e forme d'onda] provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla Direttiva n. 84/424/CEE articolo 1, punto , è un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 «Fonometri di precisione», seconda edizione, della Commissione elettronica internazionale (IEC), e successive modificazioni ed integrazioni. f) Contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, è necessario che l'impresa concessionaria abbia la disponibilità di contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per motori ad accensione spontanea. g) Provafari: apparecchiatura per il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensità luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro. L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche: 1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di ± 5 cm (a 10 m); 2) misura della deviazione verticale con una precisione di ± 2 cm (a 10 m); 3) misura dell'intensità luminosa con fondo scala almeno pari a lux, precisione ± 5% e risoluzione inferiore a 5000 lux; 4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm. Pagina 30 di 39

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