REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del

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1 COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 80 del MODIFICATO CON: Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del ; Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del ; Delibera di Consiglio Comunale n. 127 del ; Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del ; Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del

2 COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 OGGETTO Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie e al D.P.R n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i Servizi, in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sulla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, sulla costruzione di sepolcri privati ed in genere su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Articolo 2 Competenze Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e autorità Sanitaria Locale. Articolo 3 Responsabilità Il Comune cura che all interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l uso difforme di mezzi e strutture a disposizione del pubblico. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l illecito non abbia rilevanza penale.

3 Articolo 4 Atti a disposizione del pubblico Presso gli Uffici del Cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all art. 52 del D.P.R. 285 del , l elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e quelle disponibili, oltre ad ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L n Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell Ufficio Comunale e nel Cimitero: a) l orario di aperta e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali; b) copia del presente regolamento; c) l elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell anno. TITOLO II STRUTTURE E SERVIZI MORTUARI Articolo 5 Ammissione nelle strutture cimiteriali Nel Cimitero sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio o che, ovunque decedute, avevano nel Comune stesso, al momento della morte, la propria residenza. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento nel Cimitero in sepoltura privata, individuale o di famiglia.sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate. Si considerano ai fini del presente comma aventi diritto al seppellimento nel cimitero in sepoltura privata: i titolari di concessione, i loro affini, ascendenti o discendenti, ovvero parenti entro il IV grado in linea collaterale. L ammissione di salme nelle camere Mortuarie è autorizzata dal sindaco, dall Autorità Giudiziaria, dal medico necroscopo ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l intervento del servizio di recupero e trasporto. Nelle Camere Mortuarie è vietata la permanenza di persone estranee e anche dei familiari, salvo i casi previsti dalle norme di accesso. Con apposita ordinanza del Sindaco sono regolamentati: a) l orario di apertura dei Cimiteri; b) la disciplina di ingresso a tali strutture; c) ogni altra norma relativa a particolari divieti; d) l apposizione di epigrafi, monumenti, ornamenti anche floreali cippi, lapidi e capitomba; e) l autorizzazione alla tumulazione in tombe private in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4 ARTICOLO 6 (1) Servizi cimiteriali I servizi cimiteriali resi dal Comune di Bastia Umbra, sono quelli di cui alla tabella A del presente regolamento. L Amministrazione Comunale con competente atto della Giunta Comunale potrà eventualmente ampliare l offerta dei servizi previa indicazione tariffaria senza che ciò comporti una variazione del presente regolamento. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalle disposizioni normative e regolamentari. In particolare, sono da considerarsi gratuiti il servizio di cremazione dei cadaveri umani e il servizio di inumazione in campo comune limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. L effettuazione in modo gratuito dei citati servizi, non comporta la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l articolo 16, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 285 del (1) Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del TITOLO III NORME DI POLIZIA MORTUARIA CAPO 1 FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI Articolo 7 Feretri Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. n. 285/90. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, o decentemente avvolta in lenzuola. Le salme destinate all inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. La chiusura del feretro è fatta sotto la sorveglianza del personale a ciò autorizzato. I feretri destinati all inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (abete, pioppo, pino, larice, ecc.) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all art. 30 del D.P.R. 285/90. Nel caso in cui la salma sia destinata all inumazione, sempre che il trasporto avvenga nell ambito del Comune in luogo non diverso del Cimitero, a norma dell art. 24 del D.P.R. 285/90 non si applicano le disposizioni dell art. 25 del D.P.R. 285/90. Articolo 8 Trasporti funebri I criteri generali di fissazione degli orari, delle modalità e dei percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

5 Si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie: a) trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi; b) trasporto svolto negli altri mesi ma con una percorrenza superiore a 300 Km; c) trasporto che avviene quando siano trascorse 48 ore dal decesso; Trascorse 24 ore dal decesso e non oltre 48 ore, salvo accertate necessità autorizzate di volta in volta dalla competente Autorità Sanitaria, si dovrà provvedere alla chiusura della cassa e nel caso di salma destinata all inumazione, al trasporto al cimitero e successivo seppellimento. CAPO 2 SEPOLTURE Articolo 9 (1) Inumazione Le sepolture per inumazione sono comuni ed hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento. L area di seppellimento viene assegnata qualora non sia stata richiesta una sepoltura privata, nonché nei casi in cui vi siano resti, non completamente mineralizzati, provenienti da esumazioni o estumulazioni. L assegnazione dell area è gratuita nel caso di salma di persona indigente, o appartenete a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Le modalità tecniche inerenti le inumazioni sono previste dagli articoli 68 e 75 del D.P.R. 285/90. (1) Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del Articolo 10 Tumulazione Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti, o urne cinerarie che avvengono in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste nel successivo Titolo 4 del presente regolamento. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, della cassetta o dell urna cineraria, ed alla sua chiusura come previsto dall art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all art. 106 del D.P.R n. 285, nonché quanto previsto dall ultimo comma del successivo art. 17. Articolo 11 Tumulazioni provvisorie A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere deposto provvisoriamente in apposito loculo provvisorio previo pagamento del canone stabilito in tariffa. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi: a) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

6 b) per coloro che risultano essere concessionari di una sepoltura privata i cui lavori siano in fase di ultimazione; La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal responsabile del Servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l ultimazione dei necessari lavori purché tale periodo sia inferiore a 18 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo intercorso tra il girono di stipula della concessione provvisoria ed il giorno in cui avvenga l estumulazione del feretro; le frazioni di trimestre sono computate come un trimestre intero. Scaduto il termine senza che l interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune. E consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie. CAPO 3 OPERAZIONI CIMITERIALI Articolo 12 Le esumazioni si dividono in: a) ESUMAZIONI ORDINARIE: se operate d ufficio alla scadenza del periodo di anni 10 per inumazioni in campo comune. b) ESUMAZIONI STRAORDINARIE: se operate su richiesta di parte, prima dei limiti temporali previsti dal precedente punto a). Le esumazioni ordinarie sono regolamentate dal Sindaco con propria ordinanza; è compito del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria stendere annualmente i tabulati, distinti per cimitero, con indicazione delle salme per le quali è attivabile l esumazione ordinaria nell anno seguente. L inizio delle operazione di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all Albo cimiteriale con congruo anticipo. Articolo 13 Estumulazioni Le estumulazioni si suddividono in: a) ESTUMULAZIONI ORDINARIE: quando sono eseguite d Ufficio allo scadere della concessione a tempo determinato, o su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore ai 30 anni, se trattasi di concessione perpetua; b) ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE: laddove, su richiesta di parte, l operazione venga effettuata prima dei suddetti limiti temporali. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dei servizi e previa acquisizione di quanto previsto al successivo ultimo comma dell art. 17. Articolo 14 Disposizioni comunali alle esumazioni ed alle estumulazioni A norma degli articoli 83 e 89 del D.P.R. 285/90 il Sindaco su richiesta dei familiari interessati può autorizzare estumulazioni ed esumazioni straordinarie delle salme per effettuare:

7 a) Traslazione in sepoltura a concessione per abbinamento di salme di coniugi o parenti entro il 2 grado; b) Traslazione in sepoltura a concessione tale da permettere un più facile accesso da parte di coniuge o parenti di 2 grado portatori di accertati impedimenti fisici; c) Collocazione in sepolcro privato; d) Trasporto in Cimitero di altro Comune; e) Cremazione della salma dissepolta. L autorizzazione alle esumazioni straordinarie può essere concessa di norma solo nel periodo di 8 mesi dalla inumazione. Non si può procedere all esumazione straordinaria: a) Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; b) Quando trattasi di persone morte per malattia contagiosa a meno che siano trascorsi due anni dalla morte e l autorità sanitaria dichiari che non vi è alcun pregiudizio per la salute pubblica. TITOLO IV SEPOLTURE PRIVATE CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 15 Sepolture private Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, il Comune può concedere l uso di aree cimiteriali e manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto della nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall art. 953 del C.C. Articolo 16 (3) Tipologie e durata d uso delle sepolture private Le sepolture private possono essere distinte in: a) Sepolture individuali (loculi, ossari, biloculi); b) Sepolture per famiglia o collettività (edicole, sarcofaghi, ecc.) Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, e nell ambito dei termini massimi stabiliti dalle vigenti normative nazionali, le concessioni per le sepolture previste dal presente articolo lett. a) hanno una durata di 40 anni; le concessioni per le sepolture previste alla lettera b) hanno la durata di 70 anni. (3) Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 127 del CAPO 2 CONCESSIONI CIMITERIALI

8 Articolo 17 Concessioni cimiteriali e modalità di accesso Ogni concessione del diritto d uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l esercizio del diritto d uso. In particolare l atto di concessione deve indicare: a) La natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili; b) La durata della concessione; c) La persona e o, nel caso di Enti o Collettività, il Legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/o; d) Le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la precisa individuazione; e) Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone nella misura stabilita dai competenti organi comunali. Più concessionari possono richiedere al Comune congiuntamente una concessione indicando la destinazione dei posti e l individuazione di separate quote della concessione stessa. La sepoltura individuale privata di cui all art. 16, lett. a) può concedersi solo in presenza della salma per i loculi, dei resti o ceneri per le ossarine. Le modalità di assegnazione vengono stabilite dal Sindaco con apposita ordinanza. L autorizzazione all uso della sepoltura viene rilasciata dall Ufficio Competente previa verifica del diritto d uso. Articolo 18 (3) Disciplina del diritto d uso delle concessioni cimiteriali Relativamente alla disciplina del diritto d uso, le sepolture private sono concesse per la durata stabilita dall art. 16 del presente Regolamento (40 anni per i loculi, ossari e bilocali e 70 per le cappelle, etc.) Le concessioni stipulate prima dell entrata in vigore del presente Regolamento, continuano a seguire, per quanto riguarda la durata, se compatibili con la normativa vigente, il regime indicato nell atto di concessione, di cui deve comunque essere fornita prova. In difetto si procederà come stabilito dal comma successivo. Le concessioni di durata superiore a 99 anni, rilasciate anteriormente alla durata di entrata in vigore D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, saranno revocate con apposita Ordinanza, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell ultima salma, quando esiste una grave situazione di insufficienza di aree cimiteriali e quando gli ampliamenti o costruzioni dei nuovi cimiteri non sono ancora realizzati. Resta salva la facoltà dell Ente di dichiarare, previa apposita procedura e verifica del pubblico interesse, la valenza storica o monumentale di una sepoltura privata perpetua abbandonata, accollandosene gli oneri di manutenzione. Il diritto d uso spetta al concessionario, al suo coniuge, ascendenti e discendenti, ovvero parenti ed affini entro il 4 grado. La concessione non dà diritto a proprietà. E vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura per qualsiasi titolo o causa. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a dare comunicazione scritta al Servizio di Polizia Mortuaria entro 6 (sei) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione

9 nei confronti del Comune. L Amministrazione comunale entro il termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione. 3) Articolo così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 127 del Art. 18 bis (1) Concessione dell autorizzazione all affidamento e conservazione delle urne cinerarie In caso di disposizioni testamentarie in merito alla sistemazione delle ceneri derivanti dal processo di cremazione ai sensi della L n. 130, può essere rilasciata la concessione dell autorizzazione per l affidamento e conservazione delle ceneri, purché non in contrasto con le norme vigenti, seguendo la seguente procedura: a) Produzione di istanza (in bollo) presentata dal familiare individuato in via dal de cuius per l affidamento delle proprie ceneri (art. 3, comma 1, lett. e) 130/2001) contenente i seguenti dati: - generalità e residenza del richiedente; - generalità, luogo e data di decesso del defunto; - il luogo di conservazione; - la conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell urna; - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell urna in cimitero, qualora il familiare non intendesse più conservarla; - l obbligo di informare l Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di trenta giorni nonché eventuali variazione del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza; - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza; - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri ed il consenso per eventuali controlli da parte dell Amministrazione Comunale; - la persona eventualmente incaricata a cui sarà consegnata l urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna. b) All istanza dovrà essere allegata la volontà espressa dal defunto o copia conforme in una delle seguenti forme: - testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato; - in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. c) Il Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato, procederà alla concessione ai familiari richiedenti dell autorizzazione all affidamento e conservazione delle ceneri dei defunti, una volta accertate le condizioni normative e regolamentari, previa corresponsione della relativa tariffa di cui all allegata TABELLA A. Per l aggiornamento delle registrazioni conseguenti a cambio della residenza del familiare affidatario dell urna, ritenendo che il luogo abituale di conservazione dell urna coincida con la residenza legale non sarà applicata alcuna tariffa. d) La persona eventualmente incaricata a cui sarà consegnata l urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna. (1) Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del

10 Articolo 19 (2) Rinuncia a concessione cimiteriale Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia delle concessioni cimiteriali, nel caso in cui il concessionario o l avente titolo abbia prima provveduto, a proprie spese e nei modi previsti, alla liberazione della sepoltura da salme, resti mortali, ossa o ceneri. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario o avente diritto. La rinuncia dà diritto ad un rimborso di una somma S pari al costo di concessione C rapportato alla durata ( n della stessa moltiplicando gli anni N restanti dalla data di rinuncia alla data di scadenza della concessione secondo la seguente formula: S=C/n x N Gli anni trascorsi dal momento della concessione verranno arrotondati per difetto all unità inferiore per la frazione che non supera i 6 mesi ed all unità superiore nel caso superi i 6 mesi. Il rimborso non sarà dovuto - qualora inferiore alla somma di 25,00. - qualora si tratti di concessioni (di qualunque tipo) godute o avute in disponibilità da oltre 60 (sessanta) anni. Il concessionario che non riesce a provare il corrispettivo versato all Amministrazione all atto di concessione del manufatto non avrà diritto ad alcun rimborso. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna da parte del rinunciante. Nell ipotesi in cui i manufatti e/o le aree al quale il concessionario o l avente diritto rinuncia, risultino non idonee all utilizzo, gli stessi avranno diritto solo al rimborso del 10% del valore dei manufatti o aree valutato al momento della retrocessione. In ogni altra ipotesi diversa da quelle previste nei commi precedenti la rinuncia non dà diritto al rimborso. In ogni caso restano a carico del rinunciante tutte le spese (anche di bollo, diritti, etc) inerenti e conseguenti all atto di retrocessione. Dopo la rinuncia quanto retrocesso sarà disponibile per la concessione ad altri soggetti nello stato di fatto, se idoneo, ovvero una volta eseguite a cura dell Ente le opere di ripristino necessarie, ai prezzi di concessione vigenti. La modifica al presente articolo comincerà a decorrere trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, pertanto resta inteso che alle richieste di rinuncia alla concessione presentate prima di tale data si applicherà la disciplina vigente all epoca della rinuncia. (2)Articolo sostituito con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del Art. 19 bis (5) Rinuncia a concessione di aree cimiteriali edificate a cura di privati. Il comune ha facoltà di accettare con apposito provvedimento gestionale la rinuncia di concessione di area sulla quale siano stati realizzati in tutto o in parte manufatti, a cura del privato, purché le salme, resti mortali e/o ceneri presenti abbiano avuto altra sistemazione a carico del rinunciatario. La domanda di rinuncia dovrà essere avanzata da tutti gli aventi titolo. Per aventi titolo deve intendersi il concessionario o i concessionari originari oppure la persona o le persone che, per successione (legittima o testamentaria), sono divenuti titolari di tutta o parte della concessione. La rinuncia determina atto di retrocessione dell area e del manufatto. Al rinunciatario verrà riconosciuto un indennizzo per l opera costruita sulla base di perizia estimativa redatta

11 dall Ufficio Tecnico Comunale e, per l area retrocessa, il rimborso di una somma determinata in base all art. 19 del Regolamento. Nessun rimborso è dovuto dopo 60 anni dalla data della concessione. L area e/o il manufatto tornato nella piena disponibilità del comune potrà essere oggetto di nuova concessione per un valore comunque comprensivo del valore dell area (in base alle tariffe in vigore) aumentato del valore attribuito per stima al manufatto. Il comune ha facoltà di accettare con apposito provvedimento gestionale la rinuncia a titolo gratuito di aree e/o manufatti anche in presenza di salme e resti mortali. Oggetto della rinuncia potranno essere le concessioni di aree e/o manufatti stipulate entro il , data di approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria. La domanda di rinuncia dovrà essere proposta e sottoscritta da tutti gli aventi titolo. Per aventi titolo deve intendersi il concessionario o i concessionari originari oppure la persona o le persone che, per successione (legittima o testamentaria), sono divenuti titolari di tutta o quota parte della concessione. L area e/o il manufatto, previo accertamento dello stato di manutenzione previsto dall art. 25 del Regolamento, tornato nella piena disponibilità del comune potrà essere oggetto di nuova concessione e, qualora vi siano parenti ed affini entro il IV grado dei defunti sepolti nell area e/o manufatto come sopra retrocesso, potranno, per evitare lo spostamento dei loro cari, chiedere congiuntamente o separatamente (anche uno solo di essi) la concessione dell intera area e/o manufatto. In questo caso la concessione sarà subordinata al pagamento della tariffa vigente per la concessione dell area. In ogni altro caso, il comune provvederà, se ritenuto opportuno, alla traslazione a proprie spese delle salme e dei resti in campo comune e l area e/o il manufatto potrà essere oggetto di nuova concessione per un valore comunque comprensivo del valore dell area (in base alle tariffe in vigore) aumentato del valore attribuito per stima al manufatto. (5) Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del Articolo 20 (2) Decadenza di concessione cimiteriale La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti mortali per i quali sia stata ottenuta, entro 60 giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione, estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore; b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione; c) in caso di mancata comunicazione della variazione dell intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti dal precedente art. 18; d) quando per inosservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 24 non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti; e) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture; f) quando il concessionario non rispetti quanto stabilito all art. 25 del presente regolamento; g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di concessione; h) quando il richiedente la concessione non corrisponda all ente quanto dovuto per la concessione stessa e/o per la stipula del relativo atto concessorio, ovvero, quando lo stesso, opportunamente invitato, non si presenti per la stipula del medesimo. i) quando non siano leggibili le generalità dei deceduti sulla tomba per oltre due anni. (2) L articolo è stato integrato inserendo la lettera i) con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del

12 Articolo 21 Revoca di concessione cimiteriale E facoltà dell Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia reso indispensabile per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di rilevante interesse pubblico. Della decisione di revoca presa, l Amministrazione Comunale dovrà darne notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all Albo Comunale per la durata di 60 giorni dall atto di revoca. Disposta la revoca della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune. Articolo 22 Estinzione di concessione cimiteriale Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto dall art. 98 del D.P.R n Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune o nell ossario comune. CAPO 3 Disciplina dell accesso con veicoli privati Articolo 23 (4) Autorizzazione accesso Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi; per motivi di salute, opportunamente documentati, il Comune può concedere il permesso di visitare le tombe di familiari a mezzo di veicoli. L autorizzazione è il provvedimento che permette ai cittadini di accedere con automezzi privati all interno dei cimiteri e dovrà essere esibito al custode all ingresso del cimitero. L autorizzazione è rilasciata a seguito di richiesta allegando copia del certificato di invalidità permanente e certificato medico che attesti la difficoltà motoria autonoma, oppure, in caso di invalidità temporanea, dal solo certificato medico. La validità dell autorizzazione varia da due anni per i possessori di certificato di invalidità permanente a 90 giorni per gli altri casi; l autorizzazione potrà essere rinnovata periodicamente attraverso la produzione delle certificazioni richieste. Il richiedente deve presentare apposita domanda in carta semplice, indicando nome, cognome e fornire i dati identificativi degli automezzi per cui si richiede l ingresso; dovrà, inoltre, espressamente dichiarare che gli autoveicoli di cui si avvarrà sono in regola con le vigenti norme che ne disciplinano la circolazione e dovrà assumersi ogni responsabilità in merito ad eventuali danni causati. La domanda potrà essere inoltrata direttamente presso l ufficio amministrativo dei Lavori Pubblici, oppure presso l URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico).

13 I veicoli autorizzati a circolare all interno dei cimiteri sono soggetti alle norme del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni; la velocità dei veicoli deve essere contenuta entro limiti molto ridotti. E vietata la circolazione dei veicoli la domenica, nei giorni festivi infrasettimanali, nel periodo dedicato alla Commemorazione dei defunti, nonché durante lo svolgimento di onoranze funebri. L accesso con automezzo potrà, inoltre, essere temporaneamente vietato dal custode cimiteriale nei giorni feriali a causa della presenza concomitante di oltre 5 autovetture all interno del cimitero. Le persone portatrici di handicap, che utilizzano per deambulare le apposite motocarrozzette, possono accedere ai cimiteri cittadini senza limiti orari o temporali che quelli di apertura e chiusura al pubblico delle strutture. L amministrazione comunale potrà all occorrenza revocare qualsiasi autorizzazione, qualora i cimiteri venissero forniti di particolari veicoli per il trasporto delle persone impossibilitate a camminare per motivi di salute o di età. Mantengono validità fino alla scadenza i permessi di ingresso già rilasciati. Tutta la documentazione medica attestante infermità personali, prodotta a corredo delle dichiarazioni finalizzate all ingresso delle autovetture nei cimiteri, è sottoposta alle procedure di tutela della riservatezza dei dati personali. (4) Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del Articolo 24 Progettazione e costruzione di sepolture private I progetti di sepolture private devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dell Autorità Sanitaria e della Commissione edilizia, secondo le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del D.P.R n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. I progetti di costruzione devono essere presentati, per l approvazione, entro 6 mesi dalla stipula del contratto di concessione. Il manufatto dovrà essere completato entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, previa diffida, della concessione in oggetto. L Amministrazione procederà alla verifica dell opera ad al rilascio di tutti gli atti necessari al fine dell uso del sepolcro. In caso di non ottemperanza l Amministrazione Comunale provvederà, previa diffida, alla decadenza della concessione in oggetto con obbligo a carico del concessionario di rimuovere le eventuali opere parziali realizzate e non riutilizzabili dall A.C. In caso di inottemperanza provvederà l Amministrazione ponendo gli oneri a carico del concessionario. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell area concessa e non deve essere di pregiudizio delle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Art. 25 Manutenzione di sepolture private La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari; per le manutenzioni si intende ogni intervento ordinario e straordinario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro. Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo, dal Responsabile dei Servizi Mortuari, alla tumulazione di salme, o resti o ceneri, il concessionario ha l obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro 6 mesi. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia sia tale da non presentare

14 soluzioni di continuità tra una concessione e l altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l apposito canone in ragione della capacità e della tipologia della tomba in concessione. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma precedente, sia ammessa la possibilità di richiedere l affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare. TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 26 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Articolo 26 bis (1) I servizi di cui all art. 6 del presente Regolamento sono erogati previa corresponsione del relativo importo tariffario di cui alla TABELLA A del presente regolamento. Nella medesima tabella sono altresì previsti gli importi per le concessioni cimiteriali. Le modifiche tariffarie inerenti i servizi cimiteriali, saranno oggetto di competente atto della Giunta Comunale, che costituirà allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione, ai sensi dell art. 172 del citato decreto legislativo. Nel caso in cui il Comune non eroghi un particolare servizio, lo stesso verrà effettuato da parte di terzi previa diretta corresponsione da parte dell interessato. (1) Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del Articolo 27 Cassa e modalità di pagamento Per la particolarità dell oggetto trattato il Cassiere è autorizzato ad accettare il pagamento anche non contestualmente all assegnazione della concessione e o all erogazione del servizio, fissando un termine che non sia superiore ai 30 giorni solari, salvo casi di richiesta specifica e motivata di rateizzazione e fatto salvo il ricorso da parte del Comune alle ordinarie procedure legali per il recupero delle somme non riscosse. Articolo 28 Sanzioni Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90, le quali sono punite ai sensi dell art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui agli artt. 106 e seguenti del T.U n. 383 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge n. 689.

15 Articolo 29 Soppressione norme incompatibili E da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall Amministrazione Comunale in contrasto con il presente Regolamento. Articolo 30 Norme finali Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio a quanto stabilito nel D.P.R. n. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.

16 ALLEGATO A) ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL COMUNE DI BASTIA U. (MODIFICATO CON ATTO DI G.C. DEL 06/12/2012 N. 334) TABELLA A SERVIZI CIMITERIALI DESCRIZIONE TARIFFA PER L ANNO Inumazione su campo Comune 194,00 2. Esumazione da campo comune 277,00 3. Tumulazione frontale 97,00 4. Tumulazione laterale 115,00 5. Tumulazione urna cineraria 44,00 6. Estumulazione frontale e recupero resti mortali e 207,00 tumulazione 7. Estumulazione laterale e recupero resti mortali e 224,00 tumulazione 8. Traslazione salma da tomba frontale con nuova tumulazione 198,00 su tomba frontale 9. Traslazione salma da tomba frontale per altro cimitero 154,00 10.Traslazione salma da tomba laterale con nuova 207,00 tumulazione su tomba frontale 11. Traslazione da tomba laterale per altro cimitero 180, Traslazione urna cineraria o resti mortali su nicchie 62,00 cinerarie 13. Traslazione urna cineraria per altro cimitero 44, Cremazione salma SERVIZIO NON EROGATO 15. Inumazione su campo comune di resti umani 62, Esumazione da campo comune e tumulazione su ossarina 277, Esumazione resti arti 101, Tumulazione su cinerario comune 44, Estumulazione frontale deposizione resti mortali in ossario 163, Estumulazione frontale non mineralizzazione del cadavere 356,00 e nuova inumazione 21. Estumulazione laterale e deposizione resti mortali ossario 180,00 comune 22. Estumulazione laterale non mineralizzazione del cadavere 374,00

17 e nuova inumazione 23. Traslazione salma da tomba frontale con nuova 216,00 tumulazione su tomba laterale 24. Traslazione salma da tomba laterale con nuova 268,00 tumulazione su tomba laterale 25. Richiusura tomba frontale vuota 31, Richiusura tomba laterale vuota 53, Apertura tomba vuota murata frontale 27, Apertura tomba vuota murata laterale 44, Cremazione resti mortali SERVIZIO NON EROGATO 30. Concessione dell autorizzazione all affidamento e conservazione delle urne cinerarie. Rilascio di autorizzazione alla conservazione di urna 60,00 cineraria in abitazione Verifica dell effettiva collocazione dell urna nel luogo indicato e sulle garanzie di assenza di profanazione dell urna cineraria 50,00 Cambio del luogo di conservazione dell urna cineraria ove questo non coincida con la residenza dell affidatario 50,00

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