DISTRETTO DI PARMA REGOLAMENTO PER L ACCOGLIENZA TEMPORANEA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE

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1 DISTRETTO DI PARMA REGOLAMENTO PER L ACCOGLIENZA TEMPORANEA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 32/2008 1

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: - La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1378, Direttiva per l integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio sanitari di cui all art. 20 della L.R. n. 5/94 e gli atti in essa contenuti che si intendono qui richiamati, nonché tutte le successive modifiche e integrazioni, in particolare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 Integrazioni e modifiche alle delibere di Giunta regionale nn. 1377/99 e 1378/99. Indicazioni per l anno 2008 ; - La Deliberazione della Giunta Regionale n. 564, Direttiva regionale per l autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di aids, in attuazione della L.R. 12/10/1998, n. 34 ; - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie ; - La Direttiva del Direttore Generale Politiche Sociali Regione Emilia-Romagna n. 2601, Criteri ed indicazioni in applicazione del punto 2) della Delibera di Giunta Regionale 1378/1999 ; - La Legge Regionale n. 2, Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ; - L Accordo di Programma sottoscritto in data dai Comuni di Parma, Colorno, Mezzani, Sorbolo, Torrile, dall Azienda Usl di Parma, dall Azienda Ospedaliera di Parma, dall I.R.A.I.A. di Parma e dal Centro Servizi di Assistenza S. Mauro Abate di Colorno; - La decisione della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria n. 5, Criteri di ripartizione del FRNA annualità 2007 ; - La Circolare Regione Emilia-Romagna n. 7, Omogeneizzazione delle prestazioni sanitarie della rete dei servizi per anziani non autosufficienti e successive modifiche e integrazioni; - Il verbale del Comitato di Distretto di Parma n. 10, con il quale si è approvato il Programma attuativo del Distretto di Parma del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza a valere per l esercizio 2007 ; - La Deliberazione della Giunta Regionale n. 509, Fondo regionale per la non autosufficienza Programma per l avvio nel 2007 e per lo sviluppo nel triennio ; - La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1004, Attuazione D.A.L. n. 91/2006 e D.G.R. 1791/2006: individuazione delle azioni e dei criteri di riparto per realizzare gli obiettivi del programma finalizzato per la promozione e sviluppo degli uffici di piano ; - La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1206, Fondo regionale non autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/2007 ; 2

3 - Le deliberazioni di Consiglio Comunale di: Comune Parma n. 142 Comune Colorno n. 46 Comune Mezzani n. 32 Comune Sorbolo n. 48 Comune Torrile n. 33 inerenti l approvazione della Convenzione tra Comune di Parma, Colorno, Mezzani Sorbolo e Torrile per la gestione associata tra i Comuni del Distretto di Parma di competenze, uffici, servizi ed interventi, per l attuazione di politiche in campo sociale e socio-sanitario; - La deliberazione di Giunta Comunale Comune di Parma n.1290, Approvazione Convenzione tra Comune di Parma e Azienda Sanitaria Locale di Parma per la gestione del Fondo per la non autosufficienza e la costituzione ed il funzionamento del nuovo Ufficio di Piano. ART 1 - OGGETTO Il presente Regolamento disciplina le accoglienze temporanee di sollievo presso le strutture residenziali e semiresidenziali. Ogni anno verrà definito all interno della programmazione distrettuale del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza (FRNA), il numero complessivo di giornate assegnato per realizzare l accoglienza temporanea presso le strutture che aderiscono a tale progettualità. Il presente Regolamento trova applicazione in appositi accordi coi singoli soggetti gestori di strutture residenziali e semiresidenziali. ART 2 - FINALITÀ La finalità fondamentale dell accoglienza temporanea è quella di favorire e sostenere la permanenza a domicilio dell anziano non autosufficiente o dell adulto con patologie assimilabili a quelle geriatriche, supportando la famiglia nell impegno di cura, per un periodo di tempo definito e concordato. Obiettivi specifici: - Assicurare un adeguata assistenza personale in situazioni di emergenza dovute a difficoltà improvvise del caregiver principale; - Garantire un periodo di sollievo per coloro che assistono persone non autosufficienti, tenendo conto anche delle esigenze dell anziano e del caregiver; - Sostenere ed accompagnare il caregiver, a seguito di una modifica dell equilibrio assistenziale conseguente alle mutate condizioni dell anziano, al fine di predisporre e realizzare un progetto assistenziale individualizzato domiciliare. ART. 3 - DESTINATARI Destinatari dell intervento sono gli anziani certificati non autosufficienti o gli adulti con patologie assimilabili a quelle geriatriche, residenti nel territorio del Distretto di Parma, con ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) individuale uguale o inferiore a ,00. 3

4 ART. 4 - MODALITA DI ACCESSO AL SERVIZIO I progetti d accoglienza temporanea di sollievo seguono un percorso d accesso separato rispetto ai progetti d inserimento a tempo prolungato su posti convenzionati. L anziano non autosufficiente o l adulto con patologie assimilabili a quelle geriatriche e la sua famiglia si rivolgono all Assistente Sociale Responsabile del Caso, del Polo o del Comune di residenza del territorio forese, che ha il compito di: - accogliere la richiesta di aiuto e fornire le informazioni sui servizi attivabili, nonchè su procedure e costi degli stessi; - valutare la situazione di bisogno, in collaborazione con il Medico di Medicina di Base, definendo una prima ipotesi di progetto d intervento, specificando le motivazioni dell accoglienza e concordando con la famiglia il periodo dell eventuale inserimento; - verificare con il Responsabile del Servizio Assistenza Anziani (SAA) la fattibilità dell accoglienza in base al piano annuale delle attività approvato dal Comitato di Distretto; - attivare l Unità di Valutazione Geriatrica per elaborare il progetto nel quale viene indicato il periodo di accoglienza concordato con la famiglia; - acquisire un impegno al pagamento della quota a carico della persona che usufruisce del servizio e dei suoi eventuali coobbligati ex artt. 433 e seguenti del Cod. Civile. A conclusione della procedura, viene trasmessa ai beneficiari del servizio, ai loro familiari nonché alla struttura interessata e per conoscenza al Responsabile del SAA, l autorizzazione all ingresso temporaneo, con indicazione del periodo di accoglienza e dei relativi costi. Per le situazioni di emergenza si assicura la realizzazione del percorso in tempi rapidi, compatibilmente con il reperimento della risorsa, al fine di rispondere ai bisogni delle persone nel minor tempo possibile. ART. 5 - ACCOGLIENZE TEMPORANEE IN STRUTTURE RESIDENZIALI L accoglienza temporanea di norma ha una durata massima di 30 giorni, variabile in relazione ai bisogni ed alle richieste dell anziano non autosufficiente, o dell adulto con patologie assimilabili a quelle geriatriche, e dei familiari e a quanto previsto dal Progetto Assistenziale Individualizzato. Per i primi 30 giorni di accoglienza temporanea di sollievo presso strutture residenziali, anche frazionabili in più periodi nel corso dell anno, sono previsti: 25,00/die a carico dell ospite 65,00/die a carico del FRNA. In caso di accoglienza temporanea oltre il trentesimo giorno è prevista, per un massimo di altri 30 giorni frazionabili nell anno, una contribuzione a carico dell anziano di 46,00 giornalieri e di 44,00 a carico del FRNA. Gli oneri sopra indicati sono erogati al soggetto gestore sulla base delle giornate di effettiva presenza dell ospite nell ambito del periodo previsto dal Progetto Assistenziale Individualizzato autorizzato. Oltre il 60 giorno non sono previste contribuzioni a carico del FRNA. Per quanto riguarda la quota a carico della persona interessata si applicano in tutti i casi i Regolamenti Comunali vigenti in materia. 4

5 ART. 6 - ACCOGLIENZE TEMPORANEE IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI Per quanto riguarda l accoglienza temporanea di sollievo in strutture semiresidenziali per un periodo massimo annuo di 30 giorni sono previsti a carico del FRNA oneri pari al livello A come da normativa regionale in essere, maggiorati di 5,00 al giorno, con il vincolo per l ente gestore di mantenere la contribuzione a carico dell anziano entro il limite di 25,00 al giorno. Per quanto riguarda la quota a carico della persona interessata si applicano in tutti i casi i Regolamenti Comunali vigenti in materia. ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI Ogni Gestore è tenuto a dare piena applicazione a tutto quanto previsto dal presente Regolamento e ad ottemperare a quanto concordato con l Ente gestore del FRNA, come previsto dall art. 1. E tenuto a dare comunicazione formale dell avvenuta accoglienza della persona nel servizio, delle giornate di effettiva presenza e della data della dimissione al Comune di residenza e al SAA. Deve inoltre provvedere alla dimissione nei tempi previsti dal Progetto assistenziale Individualizzato, qualora l occupazione del posto sia già stata programmata per l accoglienza di altra persona, secondo quanto previsto dall art. 4. Il Gestore deve garantire per i posti autorizzati utilizzati per accoglienze temporanee il rispetto dei parametri di personale previsti dalla normativa vigente per i posti convenzionati. In particolare per quanto riguarda il personale addetto all assistenza di base deve essere garantito il parametro equivalente al case-mix medio del Distretto di Parma. Il gestore, ai fini del riconoscimento degli oneri a carico del FRNA, di cui all art. 5 del presente regolamento, deve procedere alla rendicontazione delle giornate di effettiva presenza dell ospite. Tale rendicontazione deve essere effettuata sulla scorta di note e rendiconti, redatti sulla base di prospetti predisposti dal Comune di Parma, in cui dovranno essere evidenziati: - l elenco nominativo e le giornate di effettiva presenza degli ospiti non autosufficienti, le eventuali giornate di ricovero ospedaliero, le assenze ad altro titolo e le variazioni derivanti da decessi, dimissioni, trasferimenti; - l elenco nominativo del personale dipendente o convenzionato, le relative mansioni e le ore effettivamente prestate. Le note e le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza mensile e inoltrate, entro il 10 giorno del mese successivo, al Comune di Parma quale referente dell Ufficio di Piano ed Ente Gestore del FRNA per il controllo e per la successiva erogazione degli oneri a carico del FRNA. ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEI DESTINATARI La persona beneficiaria e per lui, in caso di necessità, la sua famiglia si impegnano a rispettare i tempi autorizzati e previsti nel Progetto Assistenziale Individualizzato per l accoglienza temporanea di sollievo. Qualora tale impegno non venga mantenuto e sia già stata programmata l occupazione del posto per altra persona, secondo quanto previsto dall art. 4, si prefigura in caso di permanenza un interruzione di pubblico servizio. Si impegna altresì a corrispondere gli oneri economici a proprio carico, così come indicati ai precedenti artt. 5 e 6, direttamente al Gestore della struttura. 5

6 ART. 9 - OBBLIGHI DELL ENTE GESTORE DEL FRNA Il Comune di Parma, in qualità di gestore del FRNA, si avvale del Responsabile del SAA per i compiti di monitoraggio del budget definito dal Comitato di Distretto. Il Responsabile del SAA è tenuto a comunicare mensilmente al Gestore del FRNA le giornate di effettiva presenza delle persone in accoglienza temporanea nei servizi individuati. L erogazione degli oneri a carico del FRNA viene effettuata dall Ufficio Amministrativo FRNA del Distretto di Parma, presso il Comune di Parma, previa verifica da parte dell Ufficio di Piano, tramite il SAA, delle giornate di effettiva presenza delle persone in accoglienza temporanea nei servizi individuati, entro 120 giorni dalla data di ricevimento della corretta rendicontazione, fermo restando la disponibilità dei fondi regionali trasferiti dall Azienda USL al Comune di Parma. ART OBBLIGHI DELL AZIENDA USL Per le accoglienze temporanee di sollievo in strutture residenziali le prestazioni sanitarie sono garantite dall Azienda USL o tramite un integrazione dei servizi o dei rimborsi garantiti alle strutture residenziali già convenzionate o mediante il riconoscimento di un rimborso forfettario per l assistenza infermieristica e riabilitativa in misura variabile tra 10,00 e 13,00 euro al giorno in relazione ai livelli assistenziali garantiti per le strutture non convenzionate. ART VERIFICHE E CONTROLLI L Ente gestore del FRNA esercita funzioni di verifica e controllo del servizio a tutela dell utenza avvalendosi di tutti gli organismi a ciò preposti. ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento dei dati avviene secondo le modalità e nel rispetto della legislazione vigente in materia. 6

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