Aperture di credito in conto corrente ordinario CONSUMATORI
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- Donata Ferrario
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1 04/08/2009 FOGLIO INFORMATIVO ai sensi della delibera CICR e istruzioni di vigilanza di Banca d Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari Aperture di credito in conto corrente ordinario CONSUMATORI Informazioni sulla Banca Banca Popolare di Lodi Spa Sede legale: Via Polenghi Lombardo, Lodi (LO) Indirizzo telematico: Codice ABI 5164 Iscrizione all'albo delle banche presso Banca d Italia: n 5670 Gruppo Bancario Banco Popolare soc. Coop. Iscrizione al registro delle imprese di Lodi: n Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. - Fondo Nazionale di Garanzia. Capitale sociale Euro interamente versato; Riserve al Euro (riserve negative) Caratteristiche e rischi tipici del Prodotto/Servizio Struttura e funzione economica Contratto con il quale la Banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro, oltre l ammontare delle somme depositate, per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Tale facilitazione, nei limiti dell importo massimo accordato e per tutta la sua durata, potrà essere utilizzata in una o più volte anche mediante l emissione di assegni bancari e ne potrà essere ripristinata la disponibilità con versamenti successivi, anche con bonifici o altri accrediti. Tale affidamento è ottenibile mediante: - una richiesta di facilitazione, su apposito modulo, completata con i propri dati nonché di eventuali garanti e comprendente una situazione patrimoniale, con indicazione delle attività e passività, aggiornata - in caso di società dovrà essere fornito inoltre l atto costitutivo, lo statuto, l attribuzione di poteri agli amministratori in carica, nonché gli ultimi bilanci depositati qualora previsto per la specifica forma societaria. In relazione all importo ed ai giorni di utilizzo il cliente è tenuto a pagare all istituto un corrispettivo calcolato in base alle condizioni economiche applicate. Principali rischi - variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche come tassi di interesse o altre commissioni e spese del servizio, a fronte delle quali al cliente viene riservata la facoltà di recesso nei termini previsti dal contratto - revoca della facilitazione per volontà della Banca a fronte di un uso non corretto del fido concesso, ad es. utilizzi al di fuori del fido, e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale od economica del richiedente o dell eventuale garante. Pagina 1 di 5
2 Legenda delle principali nozioni dell operazione Affidamento a revoca Affidamento a tempo determinato Cliente non Consumatore Corrispettivo Disponibilità Creditizia Indennità per Sconfinamento Saldo contabile Saldo disponibile Spese liquidazione interessi debitori Tasso debitore affidamento a tempo indeterminato affidamento con scadenza prefissata Si definisce Cliente non consumatore la ditta individuale o società di persone o società di capitali che svolge attività imprenditoriale o professionale. Rappresenta la remunerazione accordata dalla Banca per la messa a disposizione dei fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La percentuale del Corrispettivo Disponibilità Creditizia è calcolata secondo criteri di proporzionalità, espressi con valori percentuali decrescenti rispetto all'importo degli affidamenti concessi ed alla loro durata. I valori del Corrispettivo Disponibilità Creditizia sono espressi su base annua e troveranno applicazione pro quota ad ogni liquidazione delle competenze. Costituisce una penalità per l'utilizzo di fondi effettuato dal cliente oltre il limite dell'affidamento concesso, ovvero per l'utilizzo effettuato in relazione a rapporti non affidati oltre il limite della provvista esistente sul conto. saldo risultante dalla mera somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione, ossia non ancora disponibili per valuta, o indisponibili, ossia con esito non ancora acquisito giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata sono le spese collegate al conteggio degli interessi debitori (non cumulano con eventuali spese per il conteggio di interessi creditori) Tasso annuo con capitalizzazione. Il tasso effettivo è quello che tiene conto della periodicità delle capitalizzazioni trimestrali su base annua. Condizioni economiche del Prodotto/Servizio NOTE GENERALI - Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all anno civile di 365 giorni ( 366 giorni se l anno è bisestile). - Le spese vengono addebitate fino a concorrenza dell importo massimo previsto dalle condizioni in vigorenei limiti d importo tempo per tempo consentiti dalla legge 7/3/1996 n.108 (disposizioni in materia di usura) e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, e ciò senza bisogno di comunicazione da parte della banca. TASSI Tassi debitori su affidamenti Tasso debitore per utilizzi entro fido 11,8500% Tasso debitore effettivo annuo lordo per utilizzi entro fido 12,3871% Maggiorazione di tasso debitore per utilizzi oltre fido 4,0000% N.B. : La maggiorazione di tasso debitore per utilizzi oltre fido, sommata alla misura prevista per il tasso debitore per utilizzi entro fido viene applicata solo sulle somme utilizzate oltre il limite del fido concesso. Il tasso risultante dall applicazione della maggiorazione per utilizzi irregolari è determinato fino alla concorrenza dei limiti tempo per tempo consentiti dalla legge 07/03/1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura) sue eventuali modificazioni ed integrazioni, e ciò senza bisogno di comunicazione da parte della Banca. Tasso di mora 11,8500% SPESE FISSE EVARIABILI DI GESTIONE CORRISPETTIVO DISPONIBILITA CREDITIZIA Valori annui liquidati trimestralmente per consumatore Per fidi fino a % 2,00 Per fidi di importo compreso tra e % 1,50 Per fidi di importo oltre % 1,00 Pagina 2 di 5
3 N.B.: il Corrispettivo di Disponibilità Creditizia è determinato nella misura percentuale onnicomprensiva di cui sopra, espressamente convenuta in relazione all importo e alla durata dell affidamento quale corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi e viene applicato sull intero importo di affidamento concesso, indipendentemente dall effettivo prelevamento delle somme e dalla durata dell utilizzo. INDENNITA PER SCONFINAMENTO per consumatore Per sconfinamento fino a ,00 al giorno Per sconfinamento oltre a ,00 al giorno Limite massimo 40,00 N.B.: l'indennità per Sconfinamento costituisce la penalità applicata per l utilizzo di fondi oltre il limite dell affidamento concesso o per un utilizzo effettuato allo scoperto. Spese recuperate per richiesta di visure ipocatastali a corredo di istruttoria fidi 25,82 PARTICOLARITA RAPPORTO Periodicità di liquidazione delle competenze a debito Periodicità di liquidazione delle competenze a credito Periodicità di liquidazione delle spese Clausole contrattuali che regolano il Prodotto/Servizio Si richiama l attenzione del cliente sulle clausole, contenute nel modulo relativo alle Condizioni generali relative al rapporto banca cliente, di cui: - all Art.2, dove si precisa che per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente ha facoltà di rivolgersi all'ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ombudsman bancario; - all Art.3, dove si stabilisce il principio secondo cui la banca, nella esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela è tenuta in via generale ad eseguire l incarico e può rifiutarsi di assumere tali incarichi solo qualora ricorra un giustificato motivo, dando comunque tempestiva comunicazione del rifiuto al cliente stesso. Si stabilisce poi che: in assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi, nel rispetto del principio di diligenza professionale e tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi; la banca, è comunque autorizzata, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario; il cliente ha facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione; - all Art.4, e all Art.5, in tema di comunicazioni tra cliente e banca e viceversa, in cui si specificano, tra l altro, i comportamenti che il cliente è tenuto ad osservare nell inoltro di comunicazioni e ordini in forma scritta e documenti in genere e si puntualizza che quando un rapporto è intestato a più persone, salvo diverso accordo scritto, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri; - all Art.6, dove, a specifica tutela della posizione del cliente che ha compiuto atti di disposizione a favore di terzi (ad esempio, portatori di assegni emessi dal cliente stesso), si prevede che nello svolgimento delle operazioni connesse a detti atti la banca verifica l idoneità dei documenti eventualmente esibiti dai soggetti che entrano in rapporto con la banca stessa; - all Art.7, dove, nell ambito delle previsioni sul deposito delle firme autorizzate, si stabilisce che il cliente e i soggetti autorizzati ad operare sui rapporti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata; - all Art.8, dove in tema di poteri di rappresentanza, si prevede che le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate a rappresentare il cliente nei suoi rapporti con la banca e/o le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla banca soltanto quando questa abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e, in ogni caso, sarà opponibile alla banca decorsi 5 giorni lavorativi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge; che, quando il rapporto è intestato a più persone, la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, salvo però l obbligo per il cointestatario che ha disposto la revoca di informarne gli altri cointestatari; Pagina 3 di 5
4 - all Art.9, dove si prevede che quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari, e che l'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, cui spetta però obbligo di avvertirne tempestivamente gli altri; - all Art.10, dove in tema di c.d. pegno omnibus e diritto di ritenzione, si stabilisce che i titoli e i valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, restano costituiti a garanzia per l adempimento delle obbligazioni del cliente a fronte di affidamenti e/o impegni comunque contratti nei confronti della banca; - all Art.11, dove si prevede che quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto; ma al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.1186 cod.civ, la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili; - all Art.12, dove in tema di imputazione dei pagamenti, si prevede che il cliente può dichiarare nel momento del pagamento quale dei debiti esistenti intende soddisfare, e che ove il cliente non si avvalga di tale facoltà la banca possa imputare il pagamento ad estinzione o riduzione di una delle obbligazioni del cliente, dandone comunicazione al cliente stesso; - all Art.13, dove si stabilisce che la banca ha diritto di variare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti, posti in essere con il cliente, peraltro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ; - Art.17 - Foro competente. [(clausola non operante nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206 ( Codice del consumo )]: si prevede al primo comma che Foro competente per eventuali controversie fra la banca ed il cliente, relative ai rapporti di conto corrente e ad ogni altro rapporto di qualsiasi natura, è quello della Sede legale della banca o, in alternativa, quello della dipendenza della banca presso la quale sono costituiti i rapporti; al secondo comma, che sia il cliente che la banca potranno altresì instaurare qualsiasi procedimento anche davanti al giudice competente nel luogo in cui è la residenza o la sede del cliente, come anche, in alternativa, davanti al giudice nel cui ambito territoriale di competenza è ubicata una qualsiasi delle dipendenze della banca, sempreché nell'ambito della regione in cui è la residenza o la sede del cliente stesso, ovvero uno stabilimento con rappresentante del cliente autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda. Nel modulo relativo alla concessione e/o variazione di apertura di credito per consumatori vengono in particolare considerazione le norme contenute nelle seguenti clausole: Condizioni particolari: punto 1) nel quale è previsto che, se è stabilito un piano di riduzione dell ammontare dell apertura di credito, le riduzioni di fido vengono effettuate dalla banca automaticamente senza che sia tenuta ad inoltrare preavviso di pagamento, obbligandosi il cliente ad effettuare i versamenti sul conto corrente alle date previste; punto 2) nel quale si prevede che, qualora l apertura di credito sia resa utilizzabile a valere su più conti e/o rapporti, il limite disponibile su ciascun conto e/o rapporto si determina automaticamente, senza necessità di comunicazione da parte della banca, imputando all ammontare accordato gli importi utilizzati o altrimenti non disponibili sui diversi conti e/o rapporti; Norme che disciplinano gli affidamenti: punto b) nel quale si prevede l obbligo del cliente di pagare gli interessi e le commissioni alla scadenza del relativo periodo di liquidazione e la facoltà della banca di addebitare il relativo importo sul conto corrente ordinario del cliente; punto d), in tema di recesso, dove si prevede: la facoltà per la banca di recesso, riduzione o sospensione dell apertura di credito a tempo indeterminato, con effetto immediato qualora ricorra un giustificato motivo, o in caso contrario con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi; nell apertura di credito a tempo determinato, la facoltà per la banca di recesso dall affidamento, riduzione o sospensione dello stesso, con effetto immediato, subordinatamente all esistenza di una giusta causa; punto f) nel quale si prevede che, in caso di utilizzo in valuta estera, il cliente deve effettuare i pagamenti degli importi dovuti alla banca in divisa effettiva; in mancanza, la banca è legittimata ad acquistare sul mercato la divisa necessaria ai pagamenti, restando il cliente debitore per il corrispondente importo in euro ed escluso ogni effetto novativo. Pagina 4 di 5
5 E pure previsto che, in caso di superamento del limite dell affidamento per effetto di variazioni del rapporto euro/valuta estera, la banca potrà richiedere il versamento del corrispondente importo con preavviso scritto di almeno 15 gg.; punto g) nel quale si prevede, in caso di mancato pagamento delle somme comunque dovute, l obbligo del cliente di pagare gli interessi di mora; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Pagina 5 di 5
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FOGLIO INFORMATIVO CREDITO AL CONSUMO (Tasso Fisso) Sezione I - Informazioni sulla banca Denominazione e forma giuridica: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI - TERRA DI BARI - Società Coop. Sede legale
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INFORMAZIONI SULLA BANCA GBM BANCA SpA Sede Legale e Amministrativa: via Abate Gimma n. 136 70122 Bari (BA). Capitale sociale al 31.12.2010: 28.579.000,00 Iscritta al Registro delle Imprese al n. P.I.
Sezione I - INFORMAZIONI SULLA BANCA. Offerta Fuori Sede Soggetto Collocatore Banca di Bologna Nome e Cognome Cod. Dipendente..
Riservato a clienti Non Consumatori Sezione I - INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica: Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa Sede legale e amministrativa: Piazza Galvani,
FOGLIO INFORMATIVO N. 08/011 relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di BUCCINO Società Cooperativa fondata nel 1982 Sede legale in Buccino, Piazza Mercato Loc. Borgo, cap. 84021 Tel.: 0828-752200 Fax: 0828-952377 [e-mail
1180 - CONTO CORRENTE CONDOMINIO PLUS
01/07/2009 FOGLIO INFORMATIVO ai sensi della delibera CICR 4.3.2003 e istruzioni di vigilanza di Banca d Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari 1180 - CONTO CORRENTE CONDOMINIO
FOGLIO INFORMATIVO relativo al APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE NON CONSUMATORI
FOGLIO INFORMATIVO relativo al APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE NON CONSUMATORI INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA EMILVENETA SPA Viale Reiter 34-41121 - MODENA (MO) Tel. : 059/235785 - Fax: 059/4900498
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum Soc. Coop. Via Magna Graecia n. 345 84047 Capaccio (SA) Tel.: 0828 814111 - Fax: 0828 724292 Email: segreteria@bcccapaccio.it
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI Titolo VI (artt. 115-128) Testo Unico Bancario FOGLI INFORMATIVI
Il presente Foglio Informativo è rivolto a Clienti Consumatori qualora richiedano un affidamento di importo non compreso tra Euro 200,00 e 75.000,00 e non rientrante nell'ambito della Direttiva del Credito
Conto corrente di corrispondenza ordinario
18/052009 FOGLIO INFORMATIVO ai sensi della delibera CICR 4.3.2003 e istruzioni di vigilanza di Banca d Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari Conto corrente di corrispondenza
10AC_ap_credito_cc_Vilibero_SPV.doc 1/5 VIBanca Banca di Credito Cooperativo di S.Pietro
INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione legale: - Sede legale e Amministrativa: Via Provinciale Lucchese, 125/b Tel.: 0573/91391 Fax: 0573/572442 Sito Internet: www.vibanca.it - E-mail: info@vibanca.it
_ APERTURA DI CREDITO PER CASSA IN CONTO CORRENTE
FOGLIO INFORMATIVO relativo a: _ APERTURA DI CREDITO PER CASSA IN CONTO CORRENTE INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA SANTA GIULIA S.p.A. Via Quartieri 39-25032 - CHIARI (BS) n. telefono e fax: 030 7014911 FAX
FOGLIO INFORMATIVO relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B. INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO
Apertura di Credito in Conto Corrente
INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO Apertura di Credito in Conto Corrente BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni Sede Legale e Amministrativa: Via Vittorio Veneto, 119 00187 Roma Telefono
FID: APER.CREDITO C/C - IMPRESA 2.0
1/5 INFORMAZIONI SULLA BANCA B.C.C. DEL VELINO VIA BACUGNO 12/A 02019 POSTA (RI) Tel.: 0746-251438 Fax: 0746-251568 Email: bccvelino@bccvelino.it / sito internet: www.bccvelino.it Registro delle Imprese
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
FOGLIO INFORMATIVO relativo a: INFORMAZIONI SULLA BANCA APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE BANCA DI VERONA credito coop. cadidavid s.c.p.a. Via Forte Tomba, 8-37135 - Verona (VR) n. telefono e fax:
48 Foglio informativo relativo al CONTO GIOVANI TEENAGERS
Sezione I - Informazioni sulla Banca 48 Foglio informativo relativo al CONTO GIOVANI TEENAGERS Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa sede legale: Boves Piazza
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI
APERTURA DI CREDITO - PROFESSIONISTI -
1/5 INFORMAZIONI SULLA BANCA B.Pop.Prov.Calabre Via del Mare,22 88046 LAMEZIA TERME (CZ) Tel.: 0965-44128 0968-411237 Fax: 0965-44128 0968-419873 Email: info@bpprovincecalabre.it / sito internet: www.bpprovincecalabre.it
Affidamenti in conto corrente e castelletto s.b.f.
Aggiornamento n. 023 Data ultimo aggiornamento 04.10.2011 FOGLIO INFORMATIVO Affidamenti in conto corrente e castelletto s.b.f. Informazioni sulla banca Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
FOGLIO INFORMATIVO relativo a: INFORMAZIONI SULLA BANCA APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A. PIAZZA DEL POPOLO N.15-12038 - SAVIGLIANO (CN) n. telefono e
FOGLIO INFORMATIVO. Conto Corrente Ipotecario
Aggiornamento n. 024 Data ultimo aggiornamento 16.04.2012 FOGLIO INFORMATIVO Conto Corrente Ipotecario Informazioni sulla banca Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma Tel +390647021 http://www.bnl.it - Codice ABI
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE FINANZIAMENTO AGRO ALIMENTARE
FOGLIO INFORMATIVO relativo a: APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE FINANZIAMENTO AGRO ALIMENTARE INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA SVILUPPO ECONOMICO S.p.A. Viale Venti Settembre 56-95128 - Catania (CT)
FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPO SBF E FATTURE INFORMAZIONI SULLA BANCA CHE COS'È L'ANTICIPAZIONE SALVO BUON FINE CONDIZIONI ECONOMICHE TASSI
INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Atestina di Credito Cooperativo Società Cooperativa Via G.B. Brunelli 1-35042 Este (Pd) Tel.: 0429632411 Fax: 0429 632496 info@bancaatestina.it - www.bancaatestina.it Registro
FOGLIO INFORMATIVO. relativo alle operazioni di ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE
FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa Piazza IV Novembre, 11-26862 GUARDAMIGLIO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di BUCCINO Società Cooperativa fondata nel 1982 Sede legale in Buccino, Piazza Mercato Loc. Borgo, cap. 84021 Tel.: 0828-752200 Fax: 0828-952377 [e-mail
FOGLIO INFORMATIVO ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE
FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di ANTICIPO SU CREDITI E/O FATTURE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Sassano SOCIETA COOPERATIVA Sede Legale: 84038 Sassano (SA) - Via
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo del Friuli Centrale soc. coop. Via Cividina, 9 33035 Martignacco (UD) Tel.: 0432.678442 - Fax: 0432.658844 Email: info@bccfc.it Sito internet: www.bccfc.it
APERTURA DI CREDITO IN C/C IPOTECARIA
1/7 Apertura di credito ipotecaria relativa al conto corrente IMPRESE 500 OPERAZIONI GRATUITE. INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DELL'ALTA MURGIA CRED. COOP. P.ZZA ZANARDELLI 16 70022 ALTAMURA (BA) Tel.:
ANTICIPAZIONE DI CREDITO FINANZIARIA
ANTICIPAZIONE DI CREDITO FINANZIARIA INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca Popolare dell Emilia Romagna società cooperativa Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 41121 Modena Telefono 059/2021111
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
FOGLIO INFORMATIVO relativo a: INFORMAZIONI SULLA BANCA APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE BANCA SVILUPPO TUSCIA S.p.A. V.LE FRANCESCO BARACCA,73-01100 - VITERBO (VT) n. telefono e fax: 07611750100
Foglio informativo APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA 1 giugno 2011
Foglio informativo APERTURA DI CREDITO IPOTECARIA 1 giugno 2011 (D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche Deliberazione CICR del 04.03.03) INFORMAZIONI SULLA BANCA Denominazione e forma giuridica: BANCA
EDIZIONE DEL 23/12/2013 FOGLIO INFORMATIVO Apertura di Credito in Conto Corrente integralmente garantita da pegno Cash Transformer
FOGLIO INFORMATIVO Apertura di Credito in Conto Corrente integralmente garantita da pegno Cash Transformer INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni Sede Legale e Amministrativa:
QUANTO PUO COSTARE IL FIDO. Tasso annuo Effettivo Globale (TAEG)
INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CORTINA D AMPEZZO E DELLE DOLOMITI CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA Sede legale e amministrativa: Corso Italia, 80 32043
FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE INFORMAZIONI SULLA BANCA: DENOMINAZIONE e FORMA GIURIDICA Banca delle Marche S.p.A., in Amministrazione Straordinaria SEDE LEGALE SEDE AMMINISTRATIVA Via Menicucci,
Conto Extraordinario. Data aggiornamento 04/08/2009
Foglio N. 1.20.0.MC informativo Redatto in ottemperanza alla deliberazione CICR del 4 marzo 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 72 del 27 marzo del 2003 e delle Istruzioni di Vigilanza emanate
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ANTICIPAZIONE DI CREDITO FINANZIARIA CREDITO POS INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCO DI SARDEGNA S.p.A. (Codice ABI 01015) Società per Azioni con sede legale in Cagliari, Viale Bonaria 33 Sede Amministrativa,
ANTICIPAZIONE DI CREDITO FINANZIARIA CREDITO POS
ANTICIPAZIONE DI CREDITO FINANZIARIA CREDITO POS INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCO DI SARDEGNA S.p.A. Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33 Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale
FOGLIO INFORMATIVO Apertura di Credito in Conto Corrente
INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO Apertura di Credito in Conto Corrente BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni Sede Legale e Amministrativa: Via Vittorio Veneto, 119 00187 Roma Telefono
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E CARTE DI PAGAMENTO: CONDIZIONI GENERALI
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E CARTE DI PAGAMENTO: CONDIZIONI GENERALI Edizione 04/2011 INDICE Sezione I - I principi che guidano il nostro rapporto Principio 1 - Come sono regolati i rapporti tra il cliente
ANTICIPAZIONE DI CREDITO FINANZIARIA CREDITO POS
ANTICIPAZIONE DI CREDITO FINANZIARIA CREDITO POS INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DI SASSARI S.p.A. (codice ABI 5676.2) Società per azioni con sede legale ed amministrativa in viale Mancini, 2-07100 Sassari
FOGLIO INFORMATIVO ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
FOGLIO INFORMATIVO ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari ANTICIPI SU CERTIFICATI AUTO SMATERIALIZZATI INFORMAZIONI SULLA BANCA Credito Bergamasco
Apertura di credito iter semplificato per famiglie consumatrici
Aggiornamento n. 013 Data ultimo aggiornamento 04.10.2011 FOGLIO INFORMATIVO Apertura di credito iter semplificato per famiglie consumatrici Informazioni sulla banca Denominazione e forma giuridica: Banca
FOGLIO INFORMATIVO ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
FOGLIO INFORMATIVO ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari CONTO CORRENTE ALTO RENDIMENTO - Clientela al Dettaglio / Clienti Non Consumatori
Art. 2 - Condizioni per il deposito di prestito sociale presso la Cooperativa
REGOLAMENTO DEI PRESTITI SOCIALI Art. 1 - Definizione dei prestiti sociali 1. I depositi in denaro effettuati da soci esclusivamente per il conseguimento dell oggetto sociale con obbligo di rimborso per
Foglio informativo relativo alle SCONTO COMMERCIALE Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
INFORMAZIONI SULLA BANCA CrediUmbria Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa Via Stradone n. 49 Moiano Città della Pieve (Perugia) Contatti: Tel.: 0578-2951 Fax: 0578-295350 E-mail: info@crediumbria.it
Foglio Informativo Affidamento in conto corrente garantito da ipoteca Destinato ai Consumatori
Informazioni sulla banca Denominazione e forma giuridica: BANCA DEL SUD S.p.A. Sede legale e amministrativa: VIA CALABRITTO, 20 80121 NAPOLI Recapiti ( telefono e fax) 0819776411, 0817976402 Sito internet:
ANTICIPAZIONI SU CREDITI E/O FATTURE
INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO relativo alle operazioni di ANTICIPAZIONI SU CREDITI E/O FATTURE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TARSIA (CS) SOC. COOP. Sede legale e amministrativa: Tarsia
02/01/2015 Foglio Informativo n. 21 1
Conto corrente CONTO ANTICIPO FATTURE/CONTRATTI/CERTIFICATI Redatto ai sensi del decreto n. 385 del 01/09/1993 e del provvedimento recante le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei