Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi. REGOLAMENTO DEL PERSONALE Deliberazione Consiglio di Amministrazione 35(12)
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- Luigina Baroni
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1 Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi REGOLAMENTO DEL PERSONALE Deliberazione Consiglio di Amministrazione 35(12) SEZIONE I ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CENTRO FERMI Art. 1 Risorse Umane del Centro Fermi 1. Per l assolvimento dei propri fini istituzionali, il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche E. Fermi, di seguito denominato Centro Fermi, si avvale: a) di Personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratti di lavoro flessibile nel rispetto della normativa e dei vincoli finanziari previsti in materia; b) di Personale comandato da altri Enti pubblici; c) di Personale dipendente da Università italiane e straniere, Istituzioni ed Enti di Ricerca e sperimentazione nazionali o internazionali, pubblici o privati, altre Istituzioni pubbliche o private, mediante associazione alle attività del Centro Fermi con incarico di collaborazione e, per i ricercatori di alta eccellenza scientifica, con incarico di ricerca; d) di ricercatori di grande talento, assegnatari di Grants, di cui all'art. 1 dello Statuto, dedicati a temi scientifici d avanguardia, con particolare riferimento alle problematiche interdisciplinari. 2. Il presente Regolamento, adottato in applicazione dell autonomia organizzativa degli Enti pubblici di ricerca sancita dal decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante Riordino degli Enti di Ricerca e dalle leggi vigenti in materia e dalle disposizioni di cui allo Statuto del Centro Fermi, disciplina gli aspetti della gestione di tutto il Personale operante a vario titolo nel Centro Fermi. Art. 2 Norme generali sul Personale 1. Tutto il personale operante a vario titolo nel Centro Fermi collabora allo sviluppo dei suoi programmi, viene informato sulle linee di impostazione generale, si uniforma ad esse svolgendo attività non in conflitto con quelle dell'ente. SEZIONE II PERSONALE DIPENDENTE Art. 3 Personale dipendente 1. Ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, gli organici del Personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali sono determinati in autonomia dal Centro Fermi, con i soli vincoli derivanti dal Piano Triennale di Attività (PTA) e dalla Programmazione Triennale del fabbisogno di Personale, che viene aggiornata annualmente, nel rispetto delle leggi sul rapporto di lavoro subordinato contenute nel D. Lgs 165/2001. L approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell organico da parte del Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca avviene previo parere favorevole del Ministero dell economia e finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell art. 5 comma 4 del D.Lgs n Il Personale dipendente del Centro Fermi può essere costituito da:
2 2 a) personale con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell art. 35 comma 1 del D. Lgs. 165/2001; b) personale con contratto a tempo determinato e di lavoro flessibile, nel rispetto della normativa e dei vincoli finanziari previsti in materia; c) personale nel profilo dirigenziale con contratto a tempo determinato. 3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Personale sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, titolo II del libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato contenute nel D. Lgs 165/2001 e nel D. Lgs. 150/2009 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del Personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione. Art. 4 Procedure di reclutamento e selezione 1. Il reclutamento di Personale in relazione alle posizioni da ricoprire si avvia, previa verifica della sussistenza di adeguata copertura finanziaria, con delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs 165/2001 ed in particolare dell art. 28 per l assunzione di dirigenti di seconda fascia, dell art. 35 relativo ad assunzioni a tempo indeterminato e dell art. 36 per l utilizzo di contratti di lavoro flessibile. 2. Il profilo e il livello di inquadramento contrattuale specificati in ciascun Bando vengono determinati in funzione delle attività e degli obiettivi tipici della posizione da ricoprire e delle relative responsabilità. I requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal Bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 3. La selezione si svolge con modalità, stabilite di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, che ne garantiscono l efficacia, l'imparzialità, la tempestività, l'economicità, la celerità di espletamento e la trasparenza, in armonia con i principi sanciti dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, nonché all'adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti ad accelerare le procedure. Le prove orali sono pubbliche. 4. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con atto del Direttore Amministrativo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, e sono composte da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra i dipendenti del Centro Fermi o di altra istituzione pubblica od ente di ricerca e sperimentazione, docenti e ricercatori universitari, anche estranei alla pubblica amministrazione, che non siano componenti del Consiglio di Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Art. 5 Bando di Concorso 1. L emanazione del Bando avviene con provvedimento del Direttore Amministrativo. Un estratto del Bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, mentre il testo integrale è consultabile sulla pagina Web del Centro Fermi; copia del bando è inoltre affissa presso la sede del Centro Fermi. Art. 6 Il Contratto individuale di lavoro 1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da un contratto individuale predisposto secondo le normative comunitarie e le vigenti disposizioni di legge, ed in accordo alle norme del presente Regolamento. In materia di incompatibilità e di cumulo degli impieghi, nonché di responsabilità del Personale per danni arrecati all Ente o a terzi si osservano le disposizioni di legge vigenti.
3 3 Art. 7 Sede di lavoro 1. Ai fini del presente Regolamento, si intende come sede di lavoro del dipendente il luogo in cui è ubicata la struttura operativa presso la quale è tenuto a prestare il proprio servizio. Il contratto di lavoro individuale indica la sede di lavoro presso la quale il dipendente dovrà operare. Art. 8 Missioni 1. Il dipendente, per esigenze di servizio di carattere temporaneo, può essere inviato in missione presso località diverse da quella in cui presta servizio, ivi comprese destinazioni all estero. Il trattamento di missione è disciplinato dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli finanziari in materia. Art. 9 Mobilità esterna 1. Al fine di agevolare la mobilità dei dipendenti tra Istituzioni, Enti e organizzazioni di ricerca in ambito nazionale ed internazionale, il Centro Fermi può disporre, con il consenso dell'interessato, il comando temporaneo del proprio Personale presso Amministrazioni Pubbliche, ivi comprese quelle internazionali e comunitarie, Università italiane e straniere, Centri, Istituti o Laboratori nazionali, internazionali e stranieri, per un periodo predeterminato, previa intesa tra gli Enti interessati anche per quanto riguarda gli oneri relativi al trattamento economico, ai sensi dell art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001. La mobilità deve avvenire in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel rispetto dell art. 12 del D.Lgs. 213/2009 in materia di disposizioni agevolative per la mobilità dei dipendenti degli enti di ricerca. In materia di scambio di funzionari e di servizio temporaneo all estero sarà fatto riferimento alla normativa di cui all art. 32 ed all art. 23 bis del D.Lgs. 165/2001, rispettivamente. 2. Il Centro Fermi può inoltre accogliere, per un periodo predeterminato, Personale proveniente dagli stessi Enti, al fine di operare un adeguato livello di scambio di conoscenze. Le relative modalità di finanziamento saranno definite attraverso un accordo con l Ente straniero interessato, con le limitazioni imposte dalla normativa italiana vigente. Art. 10 Individuazione dei responsabili delle strutture interne 1. Ai sensi dell articolo 9, comma 2 dello Statuto, l incarico di Direttore Amministrativo del Centro Fermi è attribuito dal Presidente, a seguito di valutazione comparativa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, che fornisce altresì il parere vincolante sulla validità curriculare del candidato scelto tra personalità in possesso di elevata esperienza e qualificazione amministrativa e gestionale. 2. Ai sensi dell articolo 13, comma 2 dello Statuto, l incarico di Direttore della Struttura di Ricerca è attribuito dal Presidente, previa delibera del Consiglio d Amministrazione, che fornisce altresì il parere vincolante sulla validità curriculare, in base all esame del curriculum del candidato scelto tra personalità in possesso di elevata esperienza e qualificazione scientifica. Art. 11 Valorizzazione del merito e incentivazione della produttività del personale 1. Il Centro Fermi individua strumenti e procedure di valorizzazione del merito, incluso la nomina dell Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all Art.14 del D.Lgs. 150/2009, e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa del personale tecnico ed amministrativo in conformità a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge. Il Centro Fermi, con
4 4 riferimento a quanto disposto dall Art.19, comma 6 del D.Lgs. 150/2009, che decreta la non applicabilità della graduatoria di valutazione individuale se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non e' superiore a 5, garantisce comunque l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance ad un percentuale limitata del personale dipendente. 2. Il Centro Fermi, previa definizione, da parte dell Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, degli obiettivi specifici, degli indicatori e degli standard, in relazione a ricercatori e tecnologi, adotta le specifiche misure previste dalle vigenti disposizioni di legge, ed in particolare dalle norme di cui al DPCM del 26 gennaio SEZIONE III DIRITTI, DOVERI E RESPONSABILITA' Art. 12 Diritti, doveri e responsabilità del Personale 1. I diritti, doveri e responsabilità del Personale dipendente sono disciplinati dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs. 165/2001 ed i suoi provvedimenti applicativi, nonché dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione. 2. Il Personale del Centro Fermi ha il dovere di svolgere la propria attività con impegno e responsabilità, concorrendo al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico con assiduità, diligenza e scrupolo e mantenendo il segreto d ufficio sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio. 3. In conformità con le funzioni e la struttura organizzativa del Centro Fermi, il Personale è responsabile in relazione alle funzioni esercitate nello svolgimento della propria attività di lavoro nonché degli obblighi derivanti dai doveri di ufficio in conformità con le predette funzioni e la struttura organizzativa dell'ente. SEZIONE IV PERSONALE ASSOCIATO Art. 13 Tipi di incarico e modalità di attribuzione 1. L associazione alle attività del Centro Fermi è attribuita, a titolo gratuito, in relazione alla programmazione delle attività e dei Progetti del Centro, mediante incarico di Collaborazione ovvero incarico di Ricerca scientifica o tecnologica. 2. L incarico di Collaborazione può essere attribuito dal Presidente, su proposta del Referente di un Progetto. 3. L incarico di Ricerca scientifica o tecnologica è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore della Struttura di Ricerca, a ricercatori di alta eccellenza scientifica. 4. Con proprie deliberazioni il Consiglio di Amministrazione disciplina le modalità di attribuzione e revoca, nonché la durata degli incarichi di Collaborazione e degli incarichi di Ricerca scientifica o tecnologica.
5 5 Art. 14 Diritti e doveri degli Associati 1. Gli Associati hanno la possibilità di avvalersi dei mezzi strumentali e delle strutture del Centro Fermi, di partecipare alle attività di ricerca del Centro Fermi; di utilizzare, previa autorizzazione, il nome del Centro Fermi in presentazioni a Congressi, Conferenze e Workshop e su pubblicazioni in riviste scientifiche. 2. Nelle Convenzioni con le Università e gli Enti sono previste le modalità della copertura assicurativa del Personale associato. 3. Al personale associato che svolga missioni per conto del Centro Fermi fuori dalla propria sede abituale spetta il trattamento previsto dalla normativa vigente per il personale dipendente. SEZIONE V ASSEGNATARI DI GRANTS DEL CENTRO FERMI Art. 15 Modalità di attribuzione 1. Con proprie deliberazioni, in accordo con l art. 1, comma 3 dello Statuto del Centro, il Consiglio di Amministrazione disciplina le modalità di attribuzione e revoca, nonché la tipologia contrattuale, la durata e l importo dei Grants. 2. Il conferimento di ogni singolo Grant è effettuato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che individua l attività di ricerca da svolgere e ne disciplina altresì le modalità di fruizione. Art. 16 Diritti e doveri dei Grants 1. I Grants hanno la possibilità di avvalersi dei mezzi strumentali e delle strutture del Centro Fermi, di partecipare alle attività di ricerca del Centro Fermi; di utilizzare, previa autorizzazione, il nome del Centro Fermi in presentazioni a Congressi, Conferenze e Workshop e su pubblicazioni in riviste scientifiche. 2. Nelle Convenzioni con le Università e gli Enti sono previste le modalità della copertura assicurativa dei Grants. 3. Ai Grants che svolgano missioni per conto del Centro Fermi fuori dalla propria sede abituale spetta il trattamento previsto per il personale dipendente. SEZIONE VI FORMAZIONE IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 17 Formazione 1. Il Centro Fermi individua nella formazione professionale uno strumento indispensabile per l aggiornamento e la crescita del Personale in servizio e per l inserimento nei processi organizzativi del Personale di nuova assunzione. 2. A tal riguardo, il Centro Fermi promuove e cura la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del Personale, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente.
6 6 3. Per il perseguimento di obiettivi di formazione il Centro Fermi può utilizzare, ove necessario, forme di collaborazione con Università ed altre Amministrazioni ed Enti pubblici e privati anche stranieri, avvalendosi altresì dell'apporto di esperti italiani e stranieri. 4. Il Centro Fermi promuove la partecipazione del Personale ad attività di formazione in base a programmi annuali e/o pluriennali prevedendo gli opportuni stanziamenti, per lo sviluppo di competenze amministrative, organizzative e gestionali, sempre nel rispetto dei vincoli di cui al precedente comma Il Personale dipendente del Centro Fermi può essere autorizzato a svolgere attività didattica presso Università o altri soggetti precisamente individuati. Art. 18 Igiene e Sicurezza sul lavoro 1. Il Centro Fermi garantisce l'applicazione delle norme della legislazione nazionale e comunitaria vigenti in materia, con particolare riguardo: a) all'informazione, formazione e controllo sanitario del Personale; b) all'adeguamento delle misure di prevenzione. Art. 19 Trattamento dei dati personali 1. Il Centro Fermi, nel rispetto del principio della trasparenza negli atti della Pubblica Amministrazione, effettua il trattamento dei dati personali ai sensi della decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, con le modalità descritte nell apposito Regolamento per la disciplina del trattamento e dei casi di comunicazione e diffusione dei dati personali e nei relativi Manuali operativi. Art. 20 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito
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