REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 n. Sent. n. R.G. A.C. Sentenza n.98/03 Deciso il 11/09/03 Deposito il 11/09/03 n. Cron. n. Rep. Esecuzione forzata Espropriazione presso terzi Accertamento dell obbligo del terzo Limiti del Giudizio ex art.548 cpc - Regime probatorio a carico del creditore pignorante o intervenuto - Prova del debito del terzo verso il debitore esecutato all atto del pignoramento Inottemperanza - Eccezioni del terzo pignorato Valore probatorio delle fatture - Rif.Leg.art.2704 cc;artt.548,549 cpc; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi Il Giudice Unico dott. Riccardo Di Pasquale, ha emanato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4088/2000 R.G. A.C. promossa da: CASSA RISPARMIO CARPI s.p.a., con sede in Carpi, Piazza Martiri n. 3, P.I , domiciliata in Carpi viale Carducci, 109 presso lo studio degli avv.ti Giuliana Gualdi e Maria Gualdi, rappresentanti nel presente giudizio in virtù di procura speciale agli atti. ATTRICE e BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA scarl, con sede in Modena, via San Carlo 8/20, P.I , domiciliato in Modena via Scaglia Est 19, presso lo studio dell avv. Vittorio Cazzella rappresentante nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso per intervento. ATTRICE Contro YY, titolare della impresa individuale EDIL MAX di YY, con sede Carpi, via Lincoln 7/a, C.F. NNCMSM68D29B819N CONVENUTO CONTUMACE ZZ1, residente in Carpi, via Magazzeno 1/d, C.F. LCNPRZ54M47C319F, ZZ2, residente in Carpi, via Magazzeno 1/d, C.F. BNONNI50A19B819N, entrambi elettivamente domiciliati in Carpi via Berengario, 20 presso lo studio degli avv.ti Paolo Setti e Caterina Melato, rappresentanti nel presente giudizio in virtù di procura speciale apposta in calce all atto introduttivo. CONVENUTI e IMPRESA HH., in persona del titolare HH, con sede in Fossoli di Carpi via I. Martinelli 128, C.F. e P.I , rappresentata e difesa dall avv. Vittorio Corsini 1

2 di Modena e domiciliato in Carpi, via Morgagni n.15 presso lo studio dell avv. Luca Guelfi, in forza di procura speciale apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta. CONVENUTO Avente ad oggetto: ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO EX ART 548 CPC Conclusioni per la parte attrice Casa Risparmio Carpi spa: Voglia l Ill.mo sig. Giudice, ogni contraria istanza disattesa, A) nei confronti dei signori ZZ2 e ZZ1 accertare e dichiarare non opponibili alla Cassa Risparmio Carpi spa i pagamenti relativi ai crediti ceduti alla medesima eventualmente intervenuti dopo la notifica della cessione e conseguentemente condannare i terzi pignorati a pagare alla Cassa di Risparmio Carpi spa le somme relative, oltre interessi dalla data della notifica della cessione del credito; accertare e dichiarare che la Edilmax di YY è creditrice nei confronti dei signori ZZ2 e ZZ1 quantomeno della somma di , pari a ,20 o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi; condannare il debitore ed i terzi pignorati, in solido tra loro, a rifondere alla Cassa Risparmio Carpi spa le spese, competenze ed onorari di causa; B) Nei confronti della Impresa HH. Accertare e dichiarare non opponibili alla Cassa Risparmio Carpi spa i pagamenti relativi ai crediti ceduti alla medesima eventualmente intervenuti dopo la notifica della cessione e conseguentemente condannare i terzi pignorati a pagare alla Cassa Risparmio Carpi spa le somme relative, oltre interessi dalla data della notifica della cessione del credito; Accertare e dichiarare che la Edilmax è creditrice nei confronti della Impresa HH. quantomeno della somma di pari ad ,86 o della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi; Condannare il debitore e la terza pignorata, in solido tra loro, a rifondere alla Cassa Risparmio Carpi spa, le spese, competenze ed onorari di causa. Conclusioni per la parte attrice intervenuta Banca Popolare Emilia Romagna: Contrariis reiectis, accerti il Giudice adito la sussistenza o meno dell obbligo in capo ai convenuti terzi pignorati di provvedere al pagamento dei crediti oggetto di pignoramento con ogni conseguente provvedimento e rigettando altresì la domanda del creditore procedente di assegnazione in via esclusiva delle somme eventualmente dovute dai convenuti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. Conclusioni per parte convenuta sigg. ZZ2 e ZZ1 : Voglia l Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, respingere ogni e qualsiasi domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto. Conclusioni per parte convenuta Impresa HH. : Voglia l.ill.mo Tribunale adito, ogni istanza avversaria reietta e disattesa, in via pregiudiziale previo accertamento dell inosservanza del termine previsto dall art. 163 bis cpc, ai sensi dell art.164 cpc fissarsi nuova udienza ex art.180 cpc nel rispetto dei termini di legge. Nel merito: previo accertamento che con il pagamento delle fatture 12/99, 16/99, 19/99 e 20/99 si è esaurito ogni rapporto economico tra la ditta Edilmax di Pannicello e l Impresa HH., dichiarare che nulla è più dovuto da quest ultima a Edilmax di YY ; conseguentemente rigettare ogni domanda promossa dalla Cassa Risparmio di Carpi spa nei confronti di Impresa Edile HH. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Svolgimento del processo La Cassa di Risparmio di Carpi (di seguito anche solo CRC, per brevità) procedeva in via esecutiva, con atto di pignoramento presso terzi, per la somma di Lire da 2

3 precetto, nei confronti del debitore YY, titolare della ditta individuale Edil Max (di seguito anche solo YY o Edilmax), in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 cpc emesso dal Tribunale di Modena Sezione distaccata di Carpi nei confronti di YY e di Scarano Monica. L atto di pignoramento veniva notificato al debitore YY (in data 26/11/99) ed ai terzi pignorati ZZ1 e ZZ2 (17/11/99), Impresa HH. (18/11/99), ditta Eurostiro di Barletta Bruno (16/11/99), Barletta Bruno e Belmonte Raffaella (16/11/99), Po Ferruccio e Monticella Leda (16/11/99): citazione per l udienza del 15 dicembre Banca Popolare dell Emilia Romagna scarl (di seguito anche solo BPER, per brevità) depositava in Cancelleria in data 7/12/99, ricorso per intervento per il complessivo credito di Lire per saldo debitore di conto corrente ed altro, in forza di estratto autentico del libro giornale sezionale crediti in sofferenza. All udienza del 15/12/99 avanti al giudice dell esecuzione comparivano i terzi pignorati, ad eccezione del solo HH., e rendevano tutti dichiarazioni negative. Concesso termine per l esame delle dichiarazioni, alla successiva udienza del 2/2/00 i creditori, pignorante CRC e intervenuto BPER chiedevano procedersi ex art. 548 cpc all istruzione della causa di accertamento dell obbligo dei terzi. Il G.E. fissava l udienza del 3/5/00 per l istruzione della causa, disponendo che il verbale d udienza fosse notificato al debitore ed ai terzi pignorati, non presenti. CRC rinunciava agli atti esecutivi ed agli atti del giudizi di accertamento dell obbligo del terzo, limitatamente ai terzi pignorati Eurostiro di Barletta Bruno, Barletta Bruno e Belmonte Raffaella, Po Ferruccio Monticelli Leda e Po Luca, con atto notificato ai terzi in data /3/00. CRC provvedeva a notificare il verbale d udienza del 2/2/00 al debitore esecutato (30/3/00) ed ai terzi pignorati ZZ1 e ZZ2 (17/3/00) e Impresa HH. (20/3/00). Si costituivano in giudizio ZZ1 e ZZ2 e Impresa HH. Va premesso che all udienza del 15/12/99 i terzi pignorati ZZ1-ZZ2 avevano dichiarato: Nulla dobbiamo alla Edil Max in quanto quest ultima ha effettuato per nostro conto dei lavori nel periodo novembre 98 settembre 99 con varie sospensioni dei lavori. Abbiano già saldato integralmente il nostro debito nei confronti di Edilmax. Precisiamo che abbiamo ricevuto anche avvisi di scadenza di ricevute bancarie palesemente false e relative notifiche di cessioni di credito da parte della Cassa di Risparmio di carpi e Banca Popolare dell E.R. alle quali abbiamo comunicato l inesistenza dei crediti. Siamo in possesso della documentazione di quanto sopra precisato, ma non siamo in grado di esibirle in data odierna.. ZZ1-ZZ2 ribadivano di nulla dovere a YY alla data di notifica del pignoramento, in quanto i rapporti economici nascenti dal contratto di appalto stipulato per la ristrutturazione di un immobile di loro proprietà in Carpi erano stati definiti nel mese di ottobre 99 a seguito di transazione; dichiaravano di non avere mai ricevuto le fatture n. 18 del 31/5/99 e n. 21 del 30/6/99 emesse da YY ed i cui crediti erano poi stati ceduti a CRC, e che in ogni caso si trattava di somme non dovute all appaltatore. Producevano varia documentazione a sostegno delle loro ragioni. L Impresa. HH dichirava di avere esaurito ogni rapporto con Edimax e di non essere per tale motivo comparsa all udienza del 15/12/99, previa comunicazione inviata dal suo legale (doc. 3). Eccepiva il mancato rispetto dei termini a comparire ex art. 163 bis cpc. 3

4 Nel merito esponeva di non dovere nulla a Edimax, poiché al tempo della notifica del pignoramento aveva già provveduto al pagamento delle fatture n. 12 del 6/4/99, 16 del 3/5/99, 19 del 31/5/99 e 20 del 30/6/99, come da documentazione BPER; mentre le fatture n. 22, 23 e 25/99 oggetto della cessione 27/9/99 erano inesistenti e non gli erano mai prevenute. All udienza del 3/5/00 il giudice dichiarava l estinzione della causa limitatamente ai sopra indicati terzi pignorati; dichiarava la contumacia del debitore YY; rilevava l infondatezza dell eccezione del convenuto HH (v. ordinanza da intendersi qui integralmente richiamata). Le parti producevano documenti, ed in particolare l Impresa HH copia autentica del registro iva acquisti. Veniva emesso nei confronti del convenuto contumace YY ordine di esibizione, al quale questi non ottemperava. Venivano assunte prove per interrogatorio e per testimoni all udienza del 29/1/01. La causa veniva posta in decisione, ai sensi dell art. 281 quinquies cpc, all udienza del 22/1/03, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi dell art. 190 cpc. Motivi della decisione Si tratta di giudizio di accertamento dell obbligo del terzo ex art. 548 cpc promosso da CRC e BPER nei confronti di ZZ2-ZZ1 e Impresa. HH. Va preliminarmente ribadita l infondatezza della eccezione processuale sollevata dal convenuto HH. Si è precisato in giurisprudenza che l istanza di istruzione di cui all art. 548 cpc non essendo legata ad una forma predeterminata, può essere fatta in qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo. Nella specie l istanza è stata ritualmente proposta a verbale d udienza del 2/2/00. Copia del processo verbale contente l istanza, è stata notificata al debitore ed ai terzi pignorati assenti, per garantire il principio del contraddittorio; null altro è stato ritenuto necessario dalla giurisprudenza: non è in particolare previsto il rispetto dei termini fissati dall art. 163 bis cpc. Prima di esaminare separatamente le due distinte posizioni dei terzi pignorati ZZ2-ZZ1 e Impresa HH, vanno fatte alcune comuni premesse sulla natura del presente giudizio e sul principio dell onere della prova. Il creditore pignorante o intervenuto-, alla stregua di chiunque altro faccia valere un diritto in giudizio, è tenuto a provare l esistenza del credito del proprio debitore esecutato (art cc). Solo raggiunta tale prova si pone la successiva- questione della eccezione del terzo pignorato di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato. Il terzo deve provare non soltanto il fatto estintivo dedotto, ma anche l anteriorità di esso al pignoramento (art cc), con i limiti di opponibilità rispetto al creditore, della data delle scritture e delle quietanze (v. art cc). Si è precisato in dottrina (P. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico) che il creditore ex art. 548 cpc agisce iure proprio. Gli è necessario e sufficiente il titolo esecutivo che egli possiede contro il proprio debitore; mentre questi non è a sua volta tenuto a possedere di necessità un titolo esecutivo contro il terzo. Il problema è rilevante se il debitore dispone di un semplice diritto di credito verso il terzo: è assai difficile 4

5 sostenere che si tratti di un bene a lui già appartenente in proprietà. Ma la legge, all esclusivo effetto dell espropriazione presso terzi, finge quella appartenenza. L azione esercitata dal creditore non si identifica con l azione surrogatoria di cui all art cc. Praticamente il creditore si surroga al debitore nella produzione delle prove, avendo egli l onere di provare i fatti sui quali si fonda l esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo. Ma questa limitata attività surrogatoria non vale a trasformare la natura dell azione esercitata dal creditore pignorante. 1) - Terzi pignorati ZZ2-ZZ1. Gli attori CRC creditore pignorante e BPER creditore intervenuto non hanno fornito una adeguata prova della esistenza di un residuo- debito dei terzi nei confronti di YY, alla data di notifica dell atto di pignoramento. Sono stati prodotti i seguenti documenti: - contratto d appalto 21/9/98 stipulato tra ZZ2 e ZZ1 committenti- con Edilmax appaltatore- per l esecuzione di lavori di ristrutturazione di immobile sito in Carpi, via Magazzeno, per il corrispettivo di Lire , oltre iva (doc. 3 convenuti); - seguono contestazioni scritte sulla esecuzione dei lavori dai committenti all appaltatore (doc. da 4 a 9); - fatture Edilmax n. 10 del 31/3/99 di Lire 22 milioni, pagata con bonifico del 6/5/99 e fattura n. 15 del 3/5/99 di Lire 33 milioni, pagata con bonifico del 1/7/99 (doc. prodotti con le memorie 12/9/00 e 15/3/01); - scrittura privata 4/5/99, integrativa del precedente contratto, con proroga del termine al 15/7/99 e previsione di una penale giornaliera di Lire in caso di ritardo da detrarsi dal corrispettivo; con pagamenti previsti di Lire 30 milioni il 30/6/99 e Lire 30 milioni il 30/8/99 a saldo (doc. 10); - seguono contestazioni scritte dai committenti all appaltatore per l emissione da parte di quest ultimo delle fatture n. 18 del 31/5/99 di Lire 33 milioni -imponibili 30 milioni- e n. 21 del 30/7/99 di Lire 33 milioni -imponibili 30 milioni- (doc ); - CRC notificava il 27/9/99 a ZZ2 e ZZ1 la cessione fattale da YY dei crediti portati dalla predette due fatture n. 18 e 21 (doc. 14 e 15 convenuti e n. 1 e 2 CRC, ai quali non è allegata copia delle fatture); la fattura n. 18 non è stata acquisita agli atti neppure in copia, anche perché YY non ha ottemperato all ordine di esibizione ex art. 210 cpc; la fattura n. 21 è stata prodotta in copia dai convenuti e reca la quietanza pagato per fine lavori, senza data, di YY (doc. prodotto con la memoria 27/2/01); si deve anche osservare che nel citato atto CRC vi sono dei dati discrepanti: è indicata la fattura n. 21 del 30/6/99 anziché 30/7/99- dell importo di Lire anziché ; - transazione 12/10/99 tra ZZ2-ZZ1 e YY, con la quale le parti dichiarano di avere definito ogni rapporto, compensando il credito di Lire 33 milioni di YY di cui alla fattura n. 21/99 con il maggior credito di ZZ2-ZZ1 di Lire 78 milioni a titolo di penale prevista nella scrittura 4/5/99 (doc. 17 convenuti). La teste ZZ2 Elisabetta figlia dei convenuti- ha dichiarato di essere andata lei a prendere la scrittura 12/10/99 dall avv. Setti; che lo stesso giorno nel pomeriggio nel laboratorio dei suoi genitori a Fossoli di Carpi questi raggiunsero l accordo con YY; che YY in quell occasione quietanzò anche l ultima fattura relativa ai lavori. 5

6 Si tratta di deposizione utilizzabile ai sensi dell art co. 3 c.c., che consente di accertare con qualsiasi mezzo la data delle quietanze. Il teste Contini Mario, dipendente CRC all epoca dei fatti, ha dichiarato che in un colloquio telefonico avuto con la sig.ra ZZ1 a fine settembre, primi di ottobre 99, questa gli aveva riferito che erano quasi a fine lavori, che avevano delle contestazioni nei confronti dell appaltatore per le quali si sarebbero messi d accordo con la ditta e che avrebbero poi fatto avere alla banca quanto ancora dovuto come corrispettivo. Tale deposizione non è in contrasto con il contenuto della successiva transazione 12/10/99, di cui si è sopra detto. Sulla base del materiale probatorio acquisito deve concludersi che gli attori non hanno fornito una adeguata prova della esistenza di un residuo- debito dei terzi ZZ2 e ZZ1 nei confronti del debitore esecutato YY, alla data del 17/11/99 di notifica dell atto di pignoramento. In particolare và rilevato che l ultimo documento negoziale riporta la data del 12/10/99, ed in esso si fa espresso riferimento alla fattura n. 21/99; la fattura n. 21 risulta altresì quietanzata in pari data; la fattura n. 18 non è neppure stata acquisita agli atti. In sostanza sulla base dei documenti agli atti non è possibile ritenere raggiunta la prova della esistenza di un debito dei terzi ZZ2-ZZ1 nei confronti di YY. CRC ha però anche chiesto di accertare e dichiarare a lei non opponibili i pagamenti relativi ai crediti ceduti alla medesima eventualmente intervenuti dopo la notifica della cessione e conseguentemente condannare i terzi pignorati a pagare alla Cassa di Risparmio Carpi spa le somme relative, oltre interessi dalla data della notifica della cessione del credito. Tale domande è inammissibile nel presente giudizio ex art. 548 cpc. CRC chiede in sostanza di accertare incidentalmente l esistenza delle cessioni di credito e che i pagamenti effettuati dai debitori pignorati in data successiva alle cessioni non le sono opponibili, con conseguente condanna al pagamento in suo favore di tali somme. Si tratta in primo luogo di domande formulate per la prima volta con la comparsa ex art. 180 co 2 cpc depositata il 30/6/00: domande nuove e perciò non consentite. Ma soprattutto si tratta di domande inammissibili nel presente giudizio ex art. 548 cpc, che è a contenuto vincolato. La presente causa non ammette altra domanda che non sia quella diretta ad accertare il diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo debitor debitoris. Si tratta di una sentenza dichiarativa o di mero accertamento. Il giudice si deve limitare ad accertare l esistenza oppure no del diritto del debitore nei confronti del terzo. In caso positivo fissa un termine per la prosecuzione del processo esecutivo ex art. 549 cpc. Il debitor debitoris è appunto terzo rispetto alla esecuzione contro il titolare del credito. Con questa domanda CRC, creditore pignorante, chiede di accertare non il diritto del debitore Edilmax nei confronti dei terzi ZZ2-ZZ1, ma il suo diritto nei confronti dei terzi quale diretto- titolare dei crediti, in forza di atti di cessione compiuti dal debitore esecutato. CRC solleva anche la problematica della efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto (art cc) e specificamente del regime delle eccezioni che il debitore ceduto può opporre al cessionario. 6

7 La questione che potrebbe semmai porsi nella procedura esecutiva sarebbe quella della prevalenza della cessione sul pignoramento, ai sensi dell art n. 2 c.c.. Se non che nel caso in esame il creditore pignorante ed il cessionario dei crediti sono lo stesso soggetto: la Cassa di Risparmio di Carpi. 2) - Terzo pignorato Impresa HH.. Gli attori CRC creditore pignorante e BPER creditore intervenuto non hanno fornito una adeguata prova della esistenza di un debito del terzo nei confronti di YY alla data del 18/11/99, di notifica dell atto di pignoramento. Risulta dal materiale probatorio acquisito che in forza di contratto verbale di appalto Edilmax ha eseguito per l Impresa HH lavori edili presso il cantiere di via G. Rocca in Carpi. Per tali lavori Edilmax ha emesso le fatture n. 12/99 del 6/4/99 di Lire , pagata il 31/5/99 a mezzo BPER (doc. 4 convenuto); n. 16 del 3/5/9 di Lire , pagata il 27/7 con valuta 20/7- a mezzo BPER (doc. 5); n. 19 del 31/5/99 di Lire , pagata il 30/9/99 a mezzo BPER (doc. 6); fattura n. 20 del 30/6/99 di Lire , pagata il 7/9/99 a mezzo BPER con ricevuta bancaria scaduta il 31/8/99 (doc. 7). E agli atti dichiarazione senza data di YY, in ordine al pagamento di tali fatture ed alla cessazione dei rapporti lavorativi con la impresa HH (doc. 8). Queste quattro fatture risultano dal registro iva acquisiti della Impresa HH (v. estratto autentico prodotto). CRC notificava il 28/9/99 a Impresa HH le cessioni a lei fatte da YY dei crediti portati dalla predetta fattura n. 20/99 (doc. 4 CRC) e dalle fatture n. 22 del 30/7/99 di Lire , n. 23 del 30/7/99 di Lire e n. 25 del 31/8/99 di Lire (doc. 3 CRC, al quale non è allegata copia delle fatture). HH assume che si tratta di fatture (le n. 22, 23 e 25) emesse per operazioni inesistenti. CRC ha prodotto copia della sola fattura n. 25/99 (doc. 5), che fa riferimento a lavori eseguiti presso un cantiere di Campogalliano. CRC ha prodotto anche la copia di una dichiarazione senza data a firma HH, avente al oggetto l autorizzazione ad emettere ricevute bancarie per le fatture n. 23 e 25 (doc. 6). HH ha disconosciuto la sottoscrizione e ha chiesto a parte attrice di depositare l originale, anche ai sensi dell art c.c.. CRC non vi ha provveduto. Né YY ha ottemperato all ordine di esibizione ex art. 210 cpc delle fatture e della menzionata dichiarazione. Si deve distinguere tra i crediti relativi alle fatture n. 12, 16, 19 e 20 e quelli relativi alle fatture n. 22, 23 e 25. Per i primi vi è la prova della esistenza dei crediti. Ma solo in quanto espressamente non contestati da HH. Perché altrimenti le fatture, quali documenti di provenienza unilaterale, non avrebbero costituito di per sé prova sufficiente dell esistenza dei crediti, aventi ad oggetto il corrispettivo per i lavori edili in esse indicati. Sarà sufficiente sul punto richiamare la pacifica giurisprudenza in materia di valore probatorio delle fatture (v. ex multis Cassazione 20/9/1999 n ). HH ha però fornito adeguata prova dell avvenuto pagamento in data antecedente al pignoramento. Si è precisato in giurisprudenza che l'art c.c. non contiene un'enunciazione tassativa dei fatti in base ai quali la data della scrittura privata deve ritenersi certa, ma 7

8 al contrario lascia all'interprete di decidere caso per caso se ad un dato fatto possa attribuirsi forza probante (v. Cassazione 31/8/1984 n. 4738). I predetti pagamenti trovano adeguata prova scritta nei documenti prodotti ed in particolare nella documentazione bancaria. In particolare per la fattura n. 20, oggetto delle maggiori contestazioni, va rilevato che nella copia prodotta (doc. 7) risulta apposta la quietanza: pagato con ricevuta bancaria il 7/9/99. Pagamento che documentato con contabile bancaria e trova altresì indiretta conferma nella deposizione della teste Predetti Maria Grazia, dipendente CRC, alla quale la moglie del. HH, informata dell insoluto, aveva riferito che la fattura n. 20 l avevano già pagata con ricevuta bancaria emessa da BPER, cioè Edilmax aveva emesso due riba per la stessa fattura. Per i crediti relativi alle fatture n. 22, 23 e 25 non è stata raggiunta una prova sufficiente. Come si è detto delle fatture n. 22 e 23 non vi neppure copia agli atti e la dichiarazione disconosciuta HH non può essere utilizzata a fini probatori. La fattura n. 25, quale documento di provenienza unilaterale, non costituisce di per sé prova sufficiente dell esistenza del credito, avente al oggetto il corrispettivo per i lavori in essa indicati. Sarà sufficiente sul punto richiamare la pacifica giurisprudenza in materia di valore probatorio delle fatture (v. ex multis Cassazione 20/9/1999 n ). Né si sono acquisite sul punto adeguate prove testimoniali integrative. Il teste Fiorcari Ferdinando, responsabile ufficio legale CRC, ha potuto riferire solo de relato ex parte di tali crediti: in un colloquio avuto con YY questi aveva sostenuto di vantare dei residui crediti di Lire 160 milioni nei confronti della impresa HH. CRC ha però anche chiesto di accertare e dichiarare a lei non opponibili i pagamenti relativi ai crediti ceduti alla medesima eventualmente intervenuti dopo la notifica della cessione e conseguentemente condannare il terzo pignorato HH a pagare alla Cassa di Risparmio Carpi spa le somme relative, oltre interessi dalla data della notifica della cessione del credito. Per l inammissibilità di tale domanda valgono le medesime considerazioni da intendesi qui integralmente richiamate- sopra svolte in relazione ai terzi ZZ2-ZZ1. Le spese processuali sostenute dai convenuti costituiti vanno poste in via solidale a carico delle attrici CRC e BPER soccombenti: scaglione tariffa forense relativo al valore della causa, che si determina dalla domanda e dunque da 50 a 100 milioni di lire (v. conclusioni). Non sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese in considerazione del fatto che da una parte i terzi ZZ2-ZZ1 hanno reso in sede esecutiva dichiarazioni conformi a quanto poi provato nel presente giudizio; dall altra HH non ha reso la dichiarazione ex art. 547 cpc, ma è agli atti la prova che il suo legale avv. Corsini aveva informato per iscritto in data 2/12/99 il legale CRC avv. Gualdi di nulla dovere a Edilmax, facendo riferimento a tutte le fatture esaminate nel presente giudizio (doc. 3 convenuto). Dispositivo della sentenza Il Tribunale di Modena Sezione Distaccata di Carpi, in persona del giudice dott. Riccardo Di Pasquale definitivamente decidendo ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattese, 8

9 sulle domande di accertamento dell obbligo del terzo ai sensi dell art. 548 cpc proposte da Cassa di Risparmio di Carpi spa e Banca Popolare dell Emilia Romagna scarl - dichiara che non è stata raggiunta la prova della esistenza di debiti di ZZ2 e ZZ1 nei confronti di Edilmax di YY, alla data di notifica dell atto di pignoramento; - dichiara che non è stata raggiunta la prova della esistenza di debiti della Impresa HH. nei confronti di Edilmax di YY, alla data di notifica dell atto di pignoramento; - dichiara inammissibili, nei sensi di cui in motivazione, le ulteriori domande proposte da Cassa di Risparmio di Carpi spa nei confronti di ZZ2 e ZZ1 e di Impresa HH. ; condanna gli attori Cassa di Risparmio di Carpi spa e Banca Popolare dell Emilia Romagna scarl alla rifusione, in via solidale, in favore dei convenuti costituiti delle spese di lite, che si liquidano: quanto a ZZ2 e ZZ1 nella complessiva somma di Euro 5.862,00, di cui Euro 3.600,00 per onorari, Euro 1.840,00 per competenze ed Euro 422,00 per spese, oltre 10% rimborso spese generali ex art. 15 T.F. ed accessori di legge, quanto a Impresa HH. nella complessiva somma di Euro 5.853,00, di cui Euro 3.900,00 per onorari, Euro 1.515,00 per competenze ed Euro 438,00 per spese, oltre 10% rimborso spese generali ex art. 15 T.F. ed accessori di legge. Carpi, 11 settembre 2003 IL GIUDICE dott. Riccardo Di Pasquale IL CANCELLIERE C1 Giovanna Rossetti Dep. in Cancelleria e pubblicata il

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