COMUNICAZIONE ISPRA 2016 IMPIANTI E APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

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1 COMUNICAZIONE ISPRA 2016 IMPIANTI E APPARECCHIATURE CONTENENTI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA Vicenza il 04/05/2016 C/o Confindustria Vicenza / Relatore: Davide Casaro di Confindustria Vicenza

2 ARGOMENTI TRATTATI

3 Gli argomenti trattati, relativi alle apparecchiature di condizionamento e impianti antincendio, si riferiscono all analisi: della normativa ambientale che regolamenta le emissioni in atmosfera delle sostanze lesive per l ambiente; della normativa che regolamenta il risparmio energetico degli impianti termici per la climatizzazione degli edifici.

4 OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA AMBIENTALE

5 ARGOMENTI TRATTATI

6 Gli argomenti trattati si riferiscono: a individuare quali apparecchiature e impianti antincendio sono soggetti agli obblighi; a individuare i tipi di gas soggetti alla regolamentazione e il quantitativo minimo per il quale scattano gli obblighi previsti; a relazionare gli obblighi previsti e relativi: alle temporalità dei controlli e delle manutenzioni; ai soggetti abilitati ad effettuare gli interventi; ai registri dei controlli e delle manutenzioni; a quali apparecchiature e impianti sono soggetti alla comunicazione al Ministero dell Ambiente tramite l ISPRA; alle sanzioni previste.

7 APPARECCHIATURE E IMPIANTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI

8 Sono soggetti alle disposizioni tutte le apparecchiature e gli impianti che utilizzano un gas per funzionare e in particolare: i condizionatori d aria; gli impianti di refrigerazione, intesi: i banchi frigoriferi; le celle frigorifere; i frigoriferi; le pompe di calore; le attrezzature e gli impianti per uso tecnologico (processo produttivo); gli impianti fissi antincendio; i mezzi ATP (frigorifero di massa sup. a 3,5 t) dall 01/01/2015 se contenti una specifica tipologia di gas; aventi un quantitativo di gas pari o superiore ai limiti previsti.

9 FAMIGLIE DI GAS OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE

10 A seconda del tipo di gas contenuto nelle apparecchiature di condizionamento o negli impianti antincendio, trovano applicazione le seguenti normative: LESIVI PER L OZONO i riferimenti legislativi sono: Convenzione di Vienna del 1985 e protocollo di Montreal del 1987; Legge n. 549/93, relativo a misure a tutela dell ozono stratosferico e dell ambiente; Regolamento CE n. 1005/2009 (ex Reg. CE n. 2037/2000); D.P.R. n. 147/2006, relativo all attuazione del Regolamento CE n. 2037/2000; D.Lgs. n. 108/2013, relativo alle sanzioni. FLUORURATI A EFFETTO SERRA i riferimenti legislativi sono: Protocollo di Kyoto del 1997; Regolamento CE n. 517/2014 (ex Reg. CE n. 842/2006); Regolamento CE n. 1494/2007, relativo ai contenuti dell etichetta; Regolamento CE n. 1516/2007, relativo alle modalità di controllo delle perdite; Regolamento UE n. 2015/2067 (ex Regolamento CE n. 303/2008), relativo ai requisiti delle imprese e del personale; D.P.R. n. 43/2012, relativo all attuazione del Regolamento CE n. 842/2006; D.Lgs. n. 26/2013, relativo alle sanzioni.

11 INDIVIDUAZIONE DEL TIPO DI GAS PRESENTE NELLE APPARECCHIATURE E NEGLI IMPIANTI

12 A seconda del tipo di gas presente, la normativa prevede che le apparecchiature e gli impianti antincendio deve essere apposta una specifica etichetta, contenente per i gas: LESIVI PER L OZONO la menzione «Questo prodotto contiene sostanze che danneggiano l ozono stratosferico»; il tipo di sostanza contenuta; il quantitativo di gas presente espresso in kg. FLUORURATI A EFFETTO SERRA la menzione «Contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto»; l abbreviazione della denominazione chimica del gas contenuto; il quantitativo di gas presente espresso in kg; la menzione «ermeticamente sigillato», se applicabile.

13 OBBLIGHI PREVISTI PER LE APPARECCHIATURE E GLI IMPIANTI

14 DISPOSIZIONI PREVISTE PER I GAS LESIVI PER L OZONO

15 CAMPO DI APPLICAZIONE

16 Rientrano nel campo di applicazione le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d aria e le pompe di calore compresi i circuiti e gli impianti fissi di protezione antincendio: ovunque installati (uffici, negozi, alberghi, imprese, abitazioni, ecc.); utilizzati anche per il processo produttivo; contenenti 3 kg o più di sostanze lesive per l ozono appartenenti ai gruppi: CFC (clorofluorocarburi); Halon; HCFC (idroclorofluorocarburi).

17 DEFINIZIONI

18 Si intende per: sostanze controllate: le seguenti sostanze lesive per l ozono, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, recuperate, riciclate o rigenerate:

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22 R 22 Idrocluorofluorocarburi Utilizzabili sino al 31/12/2014 per gli interventi di ricarica delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d aria e delle pompe di calore

23 Utilizzabili sino al 31/12/2014 per gli interventi di ricarica delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d aria e delle pompe di calore

24 Utilizzabili sino al 31/12/2014 per gli interventi di ricarica delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d aria e delle pompe di calore

25 uso: l impiego di sostanze controllate nella produzione, nella manutenzione o nell assistenza, compresa la ricarica (salvo per gli irocluorofluorocarburi) degli impianti; apparecchiature e impianti che dipendono da sostanze controllate: i prodotti e le apparecchiature che funzionano con le sostanze controllate, eccettuati i prodotti e le apparecchiature usati per la produzione, il trattamento, il recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di tali sostanze; pompa di calore: il dispositivo o l impianto che estrae calore a basse temperature dall aria, dall acqua o dal suolo e fornisce calore;

26 impresa che gestisce gli impianti: una persona fisica o giuridica proprietaria dell apparecchiatura o dell impianto o delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell esercizio e della manutenzione.

27 OBBLIGHI PREVISTI

28 Le apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d aria, le pompe di calore e gli impianti di protezione antincendio che utilizzano le sostanze lesive per l ozono, devono: essere sottoposti a controllo delle perdite almeno: Temporalità dei controlli ogni dodici mesi ogni sei mesi ogni tre mesi Quantitativo pari o superiore a 3 kg e inferiore a 30 kg pari o superiore a 30 kg e inferiore a 300 kg pari o superiore a 300 kg Gli impianti: contenenti meno di 3 kg di gas; con sistemi ermeticamente sigillati, contenenti meno di 6 kg di sostanze controllate, non sono soggetti ad alcun obbligo.

29 essere riparate quanto prima dalla scoperta della perdita delle sostanze controllate e comunque entro i 14 giorni successivi; entro 1 mese dalla riparazione della perdita, essere ricontrollate al fine di assicurare che l intervento effettuato sia stato efficace.

30 REQUISITI DELLE IMPRESE MANUTENTRICI

31 Il personale che svolge le attività di: di recupero e di riciclo delle sostanze contenute nel circuito frigorifero degli impianti ed apparecchi; controllo delle fughe, riparazione delle perdite, dovrà essere in possesso dei requisiti minimi che saranno stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (obbligo previsto dal 2006 e alla data odierna non attuato). Sino all emanazione dei requisiti minimi, gli interventi di controllo e di riparazione devono essere effettuate da imprese abilitate, ai sensi delle disposizioni in materia di attività d installazione, trasformazione e ampiamento degli impianti presenti all interno degli edifici (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37).

32 Per verificare se le imprese sono abilitate si deve verificare che nella voltura camerale è riportato il riferimento dell articolo 1, comma 2, lettera c), del Decreto Ministeriale n. 37/08 e relativo alle attività d installazione, trasformazione e ampiamento degli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura e specie.

33 REGISTRAZIONE E CONTROLLI DELLE MANUTENZIONI LIBRETTO D IMPIANTO

34 Dal 26 aprile 2006 il D.P.R. n. 147/2006 dispone che gli interventi di manutenzione e di riparazione devono essere riportati in un apposito libretto d impianto.

35 Intesa qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l impianto contenente nel circuito frigorifero sostanze lesive per l ozono.

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37 COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL AMBIENTE

38 Per le apparecchiature e gli impianti contenenti sostanze lesive per l ozono: NON E PREVISTA ALCUNA COMUNICAZINE O DENUNCIA AL MINISTERO DELL AMBIENTE

39 SANZIONI

40 Il Decreto Legislativo. n. 108/2013 dal 12 ottobre 2013 prevede per il proprietario dell apparecchiatura o dell impianto antincendio la sanzione amministrativa: da euro a euro, nel caso in cui non faccia effettuare: il controllo delle perdite entro le scadenze previste; la riparazione della perdita entro i 14 giorni successivi; la verifica del controllo dalla riparazione della perdita entro 1 mese dalla data dell intervento; da euro a euro, nel caso in cui: non è stato predisposto il registro dei controlli; si sia riportato nel registro informazioni incomplete o inesatte.

41 dell arresto sino a due anni e la sanzione di euro, per chi effettua le operazioni di manutenzione con le sostanze lesive per l ozono vietate (gli idrocluorofluorocarburi dall 1/1/2015). Il Decreto Legislativo. n. 108/2013 dispone che ai fini dell irrogazione delle sanzioni amministrative non trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento della sanzione in misura ridotta (un terzo del massimo o il doppio del minimo), previste dalla Legge di modifica del sistema penale. Il soggetto che ha accertato la violazione deve presentare uno specifico rapporto al Prefetto, il quale successivamente provvede ad emettere una specifica ordinanza di pagamento, nella quale viene: determinata la sanzione amministrativa da pagare; disposto l ingiunzione di pagamento della sanzione;

42 Contestualmente al controllo è disposto: il sequestro amministrativo della sostanza controllata oggetto di contestazione contenuta nel prodotto o nell apparecchiatura; la distruzione della sostanza a cura e a spese del trasgressore. Le attività di vigilanza e di accertamento relative al rispetto degli obblighi previsti dal Decreto in questione sono esercitate: dal Ministero dell Ambiente, per il tramite dell Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); dalle Regioni per il tramite delle Agenzie regionali per la protezione dell ambiente (ARPAV); dall Agenzia delle dogane e dei monopoli.

43 da ad euro euro nel caso in cui abbia affidato i lavori di manutenzione degli impianti ad imprese non abilitate. La sanzione è erogata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

44 DISPOSIZIONI PREVISTE PER I GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

45 CAMPO DI APPLICAZIONE

46 Rientrano nel campo di applicazione le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d aria e le pompe di calore compresi i circuiti e gli impianti fissi di protezione antincendio: ovunque installati (uffici, negozi, alberghi, imprese, abitazioni, ecc.); utilizzati anche per il processo produttivo; contenenti un gas o una miscela fluorurata a effetto serra il cui valore delle tonnellate di CO 2 equivalente è pari o superiore a 5 t (sino al 31/12/2014 la normativa ha fatto riferimento al limite dei 3 kg). Gli impianti: precedentemente esclusi dagli obblighi (contenenti meno di 3 kg di gas) e ora superano le 5 tonnellate di CO 2 equivalente; ermeticamente sigillati (contenenti meno di 6 kg di gas), e ora superano le 10 tonnellate di CO 2 equivalente, sono soggetti agli obblighi a partire dal 1 gennaio 2017.

47 Gli impianti di refrigerazione installati: gli autocarri frigorifero, intesi i veicoli a motore di massa superiore a 3,5 tonnellate progettati e costruiti principalmente per il trasporto di merci e che sono equipaggiati con una cella frigorifero; nei rimorchi frigoriferi, intesi i veicoli progettati e costruiti per essere trainati da autocarro o da veicolo trattore principalmente per il trasporto di merci e che sono equipaggiato con cella frigorifero, dal 1 gennaio 2015 sono soggetti alle disposizioni previste, ad esclusione dell obbligo della comunicazione annuale all ISPRA, in quanto sono classificate attrezzature mobili.

48 Con Regolamento UE n. 2015/2067, sono stati previsti i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche che effettuano interventi: installazione; controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiore a 5 tonnellate di CO 2 equivalente; riparazione, manutenzione o assistenza; recupero; smantellamento. Il Regolamento UE si applica a partire dal 1 luglio 2017 previo apposito Decreto del Ministero dell ambiente.

49 DEFINIZIONI

50 Si intende per: gas fluorurati ad effetto serra, gli: idrofluorocarburi (HFC); i perfluorocarburi (PFC); l esafluoruro di zolfo (SF6), e altri gas a effetto serra contenenti fluoro e miscele contenenti una qualsiasi di tali sostanze; Sostanze

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54 Miscele

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59 potenziale di riscaldamento globale o GWP, il potenziale di riscaldamento climatico di un gas a effetto sera in relazione a quello dell anidride carbonica (CO 2 ), calcolato in termini di potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas a effetto serra rispetto a un chilogrammo di CO 2 ; tonnellata di CO 2 equivalente, la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale;

60 operatore, una persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d aria e le pompe di calore compresi i circuiti e degli impianti antincendio. ISPRA ha chiarito che l operatore: è il proprietario dell apparecchiatura o dell impianto, salvo il caso in cui non abbia delegato (per iscritto) ad una terza persona l effettivo controllo sul funzionamento tecnico; ha l effettivo controllo sul funzionamento tecnico, intendendo: il libero accesso all impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l accesso a terzi;

61 il controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento); il potere (compreso quello finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell impianto, e all esecuzione dei controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni;

62 apparecchiature di refrigerazione, gli impianti progettati per raffreddare prodotti o spazi di immagazzinamento al di sotto della temperatura ambiente (frigoriferi, congelatori, banchi frigo, celle frigorifere e impianti per il raffreddamento per lavorazioni industriali);

63 apparecchiature di condizionamento, gli impianti progettati per raffreddare e/o controllare la temperatura in ambienti o interni degli edifici (condizionatori d aria); pompe di calore, gli impianti che utilizzano un circuito di refrigerazione per estrarre energia da un ambiente o da una fonte di calore di scarto e fornire calore utile in un altro ambiente. Molti impianti di condizionamento hanno installato la pompa di calore;

64 impianto ermeticamente sigillato, un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga che hanno un tasso di perdita inferiore a tre grammi annui di gas.

65 impianti fissi di protezione antincendio, i sistemi composti da uno o più contenitori di gas interconnessi tra loro e destinati a intervenire in caso d incendio spegnendolo a seguito dell immissione del gas estinguente in un ambiente definito senza recare danni al materiale presente (molto usati nei centri elaborazione dati, nei muse e biblioteche); uso, l impiego del gas fluorurato nella produzione, nella manutenzione o assistenza, compresa la ricarica degli impianti.

66 ESCLUSIONI

67 Non rientrano nel campo di applicazione: tutte le apparecchiature contenenti refrigeranti o estinguenti con gas fluorurati ad effetto serra con meno di 5 tonnellate di CO 2 equivalente (generalmente i condizionatori di casa) o meno di 10 tonnellate se ermeticamente sigillati; gli estintori portatili; gli impianti di condizionamento e i sistemi di refrigerazione dell aria montati sugli autoveicoli o mezzi di trasporto; l attrezzatura utilizzata per la ricarica degli impianti di condizionamento dell aria montati sugli autoveicoli; tutte gli impianti e le apparecchiature che utilizzano esclusivamente sostanze refrigeranti o estinguenti non ricomprese nell elenco quali: CO 2, ammoniaca, ecc.; le sostanze lesive per l ozono.

68 MODALITA PER DETERMINARE LE TONNELLATE DI CO 2 EQUIVALENTE

69 Al fine di poter agevolmente calcolare le tonnellate di CO 2 equivalente del gas contenuto nell impianto si deve per prima cosa: tramutare il quantitativo della sostanza presente da kg in tonnellate; moltiplicare il risultato ottenuto per il valore del potenziale di riscaldamento globale GWP previsto per lo specifico gas. Potenziale di riscaldamento globale

70 Esempio 1 Impianto contenente 6 kg (0,006 tonnellate) di gas HFC-125 pentafluoretano. Potenziale di riscaldamento globale

71 Il calcolo che deve quindi essere fatto per determinare le tonnellate di CO 2 equivalente è il seguente: quantitativo di gas (in ton.) X il potenziale di riscaldamento 0,006 x = 21,0 tonnellate di CO 2 equivalente L impianto superando il limite delle 5 tonnellate di CO 2 equivalente rientra nelle disposizioni previste.

72 Nel caso in cui il gas contenuto nell impianto è una miscela, per poter determinare le tonnellate di CO 2 equivalente si deve: verificare se nell elenco delle miscele è ricompresa ed è stato determinato il valore del potenziale di riscaldamento. In caso: positivo si procede con la moltiplicazione del GWP con il quantitativo di gas contenuto nell impianto (in tonnellate) come nell esempio 1; Miscele Potenziale di riscaldamento globale

73 negativo si deve calcolare il valore del potenziale di riscaldamento globale della miscela sommando le varie frazioni di peso delle singole sostanze che la compongono, moltiplicate prima per il relativo GWP. Il potenziale di riscaldamento deve essere poi moltiplicato per il quantitativo di miscela contenuta nell apparecchiatura tramutata da kg. a tonnellate. Esempio 2 Impianto contenente 8 kg di una miscela di gas composta dal: 60% di etere dimetilico (potenziale di riscaldamento pari a 1); 10 % di HFC-152a (potenziale di riscaldamento pari a 124); 30 % di isobutano (potenziale di riscaldamento pari a 3).

74 Il calcolo che deve essere fatto per determinare il valore del potenziale di riscaldamento globale dalla miscela dell impianto è il seguente: sommatoria (sostanza A% x GWP) + (sostanza B % x GWP) + (sostanza N% x GWP). Nel ns. caso la sostanza: A è l etere dimetilico (60% potenziale di riscaldamento: 1). (sostanza A% x GWP) = (60/100 x 1) = 0,6 GWP; B è HFC-152 (10% potenziale di riscaldamento: 124). (sostanza B% x GWP) = (10/100 x 124) = 12,4 GWP; N è l isobutano (30% potenziale di riscaldamento: 3). (sostanza C% x GWP) = (30/100 x 3) = 0,9 GWP. Introducendo dati nella formula si ottiene: Sommatoria GWP di A + B + C = 0,6 + 12,4 + 0,9 = 13,9 GWP

75 Il calcolo per determinare le tonnellate di CO 2 equivalente dell impianto è: quantitativo di gas (in ton.) X il potenziale di riscaldamento 0,008 (tonnellate di gas dell apparecchiatura) X 13,9 (corrispondente al GWP della miscela del gas) = 0,11 tonnellate di CO 2 equivalente. L impianto non superando il limite delle 5 tonnellate di CO 2 equivalente NON rientra nelle disposizioni previste.

76 OBBLIGHI PREVISTI

77 Gli operatori delle apparecchiature e degli impianti, devono: sottoporli a controllo delle perdite: Temporalità dei controlli ogni dodici mesi ogni sei mesi ogni tre mesi Temporalità dei controlli ogni dodici mesi ogni sei mesi ogni tre mesi Quantitativo (valido sino al 31/12/2014) pari o superiore a 3 kg e inferiore a 30 kg pari o superiore a 30 kg e inferiore a 300 kg pari o superiore a 300 kg Quantitativo (applicabile dal 01/01/2015) con CO 2 equivalente pari o sup. a 5 t e inf. a 50 t con CO 2 equivalente pari o sup. a 50 t e inf. a 500 t con CO 2 equivalente pari o sup. a 500 t Le temporalità di cui sopra sono raddoppiate nel caso in cui sia stato installato un sistema di rilevamento delle perdite.

78 effettuare la riparazione senza indebito ritardo dalla scoperta della perdita; entro 1 mese dalla riparazione della perdita, essere ricontrollate al fine di assicurare che l intervento effettuato sia stato efficace; comunicare al Ministero dell Ambiente, per il tramite dell ISPRA, le quantità di gas fluorurati immessi in atmosfera nell anno precedente entro il 31 maggio di ogni anno.

79 CONSIDEREZIONI IN MERITO AL PASSAGGIO DA KG A TONNELLATE DI CO 2 EQUIVALENTE

80 In vista del fatto che a partire dal 1 gennaio 2015 si dovrà far riferimento alle tonnellate di CO 2 equivalente e non più ai kg, è doveroso effettuare il calcolo al fine di verificare se: le apparecchiature e gli impianti esclusi in precedenza (con meno di 3 kg di gas) rientrano o meno negli obblighi previsti dalla legislazione vigente. Nel caso in cui vi rientrano adottare gli obblighi previsti a partire dal 1 gennaio 2017; le temporalità delle verifiche previste per le apparecchiature e gli impianti soggetti alla normativa vigente sono confermate o sono cambiate.

81 REQUISITI DELLE IMPRESE INSTALLATRICI E MANUTENTRICI

82 Gli interventi che possono essere effettuati sulle apparecchiature e sugli impianti antincendio sono riferiti: a una nuova installazione; al controllo, alla manutenzione e alla riparazione delle perdite di quelli esistenti.

83 INSTALLAZIONE NUOVE APPARECHIATURE E IMPIANTI

84 L installazione di una nuova apparecchiatura o impianto antincendio deve essere effettuata da: un l impresa qualificata. Per accertare ciò si deve verificare: che nella voltura camerale sia riportato, a seconda dei casi, il riferimento al D.M. n. 37/2008: dell articolo 1, comma 2, lettera a) relativo agli impianti di produzione, di trasformazione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell energia elettrica; dell articolo 1, comma 2, lettera c) relativo agli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie; dell articolo 1, comma 2, lettera g) relativo agli impianti di protezione antincendio.

85 che sia iscritta nel registro nazionale F-gas; da personale abilitato dell impresa. Per accertare ciò si deve verificare la relativa iscrizione nel registro nazionale F-gas. Per l installazione di una nuova apparecchiatura o impianto antincendio l impresa installatrice deve: effettuare l intervento sulla base di un progetto predisposto: da un professionista iscritto al relativo Albo, se: l apparecchiatura di climatizzazione (tutte le utilizzazioni) ha potenzialità frigorifera superiore a frigorie/ora; l impianto antincendio se è inserito in un attività soggetta alla normativa antincendio o quando gli apparecchi di rilevamento sono pari o superiore a 10; dal responsabile tecnico dell impresa installatrice per i restanti casi.

86 rilasciare al committente alla conclusione dei lavori: la dichiarazione di conformità (riferita alla corretta installazione), comprensiva di una relazione sulla tipologia di materiali impiegati e del progetto (previsti dal DM n. 37/08); la dichiarazione CE di conformità (rilasciata dal produttore dell apparecchiatura installata) prevista dalla normativa che prevede l obbligo dell apposizione della Marcatura CE; depositare entro 30 giorni dalla data di conclusione dei lavori allo Sportello unico per l edilizia del Comune ove ha sede l impianto la dichiarazione di conformità e il progetto.

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91 MANUTENZIONE DELLE APPPARECCHIATURE E DEGLI IMPIANTI

92 Gli interventi di controllo, di manutenzione e di riparazione delle perdite delle apparecchiature e degli impianti antincendio devono essere effettuati: da un impresa abilitata. Per accertare ciò si deve verificare: che nella voltura camerale sia riportato, a seconda dei casi, il riferimento: dell articolo 1, comma 2, lettera c) relativo agli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie; dell articolo 1, comma 2, lettera g) relativo agli impianti di protezione antincendio; che sia iscritta nel registro nazionale F-gas; da personale abilitato dell impresa. Per accertare ciò si deve verificare la relativa iscrizione nel registro nazionale F-gas.

93 VERIFICA ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE F-GAS TRAMITE INTERNET

94 Per poter verificare se l impresa e il personale è iscritta al registro nazionale F-gas si può: richiedere copia dell attestato d iscrizione al registro (azienda e personale) rilasciata dalla CCIAA di Venezia; collegarsi al sito internet del registro nazionale F-gas all indirizzo:

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99 Regolamento CE n. 303/2008 (ora il Reg. 2015/2067), recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per interventi nelle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d aria e le pompe di calore contenenti F-gas. Regolamento CE n. 304/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per interventi negli impianti fissi di protezione antincendio contenenti F-gas. Regolamento CE n. 305/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per interventi nei commutatori ad alta tensione contenenti F-gas. Regolamento CE n. 306/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per interventi di recupero dei solventi a base di F-gas nelle apparecchiature. Regolamento CE n. 307/2008, recante i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento delle imprese e del personale per interventi nei condizionamento d aria in determinati veicoli a motore contenenti F-gas.

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103 Regolamento 303/2008 Controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 5 t Co 2 equiv. (ex 3 kg) di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 10 t Co 2 equiv. (6 kg) di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati ed etichettati come tali Recupero Installazione Manutenzione o riparazione Cat. I SI SI SI SI Cat. II SI salvo che non queste non comportino un intervento sui circuiti frigoriferi SI per le sole apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti meno di 5 t Co 2 equiv. (3 kg) o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 10 t Co 2 equiv. (6 kg) di gas fluorurati a effetto serra SI per le sole apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti meno di 5 t Co 2 equiv. (3 kg) o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 10 t Co 2 equiv. (6 kg) di gas fluorurati a effetto serra SI per le sole apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti meno di di 5 t Co 2 equiv. (3 kg) o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 10 t Co 2 equiv. (6 kg) di gas fluorurati a effetto serra SI per le sole apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti meno di di 5 t Co 2 equiv. (3 kg) o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 10 t Co 2 equiv. (6 kg) di gas fluorurati a effetto serra Cat. III NO NO NO Cat. IV SI salvo che non queste non comportino un intervento sui circuiti frigoriferi NO NO NO

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106 REGISTRAZIONE E CONTROLLI DELLE MANUTENZIONI REGISTRO APPARECCHIATURE

107 I registri sono stati ufficializzati tramite apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell 11 febbraio 2013 n. 35. Dall 11 febbraio 2013 i registri devono essere stati predisposti in azienda.

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114 COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELL AMBIENTE TRAMITE DELL ISPRA

115 E previsto l obbligo di dover comunicare al Ministero dell Ambiente, per il tramite dell ISPRA, le quantità di gas fluorurati immessi in atmosfera nell anno precedente entro il 31 maggio di ogni anno. L operatore deve: compilare ogni anno una nuova comunicazione rispetto a quella predisposta l anno precedente (1 a comunicazione è stata prevista nel 2013 e relativa al solo censimento); fornire all ISPRA le seguenti informazioni: dati identificativi dell operatore, della persona di riferimento e la sede d installazione; numero e la tipologia di apparecchiature presenti; tipo di sostanza, carica circolante, quantità aggiunta o recuperata o eliminata nell anno di riferimento e motivo dell intervento.

116 compilare la dichiarazione per ogni sede ove sono fisicamente installate le apparecchiature o gli impianti contenenti gas fluorurati a effetto serra. Può capitare che la sede d installazione non corrisponda con la sede legale dell operatore (es. nel caso di una aziende con più punti vendita o più filiali o più stabilimenti produttivi nei quali sono presenti apparecchiature/sistemi); indicare il numero delle apparecchiature presenti per tipologia presso ogni sede ove sono installati facendo attenzione che queste non siano collegate tra di loro ove non sono da conteggiare come due impianti ma come uno solo. Esempio: un impianto di condizionamento dell aria tipo multi split è necessario considerare solo l unità esterna;

117 comunicare l apparecchiatura che conteneva una sostanza lesiva per l ozono (es. R-22) e che nell anno di riferimento è stata sostituita con una delle sostanze a effetto serra; effettuare la comunicare non su supporto cartaceo ma collegandosi al sito dell ISPRA all indirizzo:

118 COMUNICAZIONE ISPRA

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120 Prima volta che ci si collega

121 In maiuscolo

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124 xxxxxxxx xxxxxxxx

125 Password dimenticata

126 In maiuscolo

127

128 xxxxxxxx xxxxxxxx

129 XXXXXX Accesso al sito

130 XXXXXX Tasto per poter iniziare la comunicazione.

131 XXXXXX Campo facoltativo che serve per agevolare l archiviazione dei documenti compilati qualora l utente debba compilare più di una dichiarazione F-Gas. Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione. Campo facoltativo utile per poter riportare sinteticamente le informazioni aggiuntive relative ai dati inseriti nella dichiarazione.

132 XXXXXX Anagrafiche: permette di accedere alla compilazione delle parti relative all anagrafica dell operatore e della persona di riferimento (soggetto diverso dall operatore incaricato per iscritto alla predisposizione della comunicazione ISPRA).

133 XXXXXX Tasto per poter compilare i dati del campo anagrafiche.

134 XXXXXX Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione.

135 Per poter proseguire la comunicazione. XXXXXX Tasto per poter introdurre ulteriori anagrafiche.

136 XXXXXX Sede installazione: permette di inserire i dati identificativi della sede ove sono installate le apparecchiature.

137 XXXXXX Tasto per poter compilare i dati della sede d installazione.

138 Il codice ATECO identifica l attività economica svolta presso la sede di installazione delle apparecchiature oggetto della dichiarazione. Per i privati riportare altro non classificato altrove. XXXXXX Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione.

139 XXXXXX Per poter proseguire la comunicazione.

140 XXXXXX Tipo apparecchiature: permette di accedere all inserimento dei dati relativi a tipo e numero di apparecchiature fisse presenti nella sede di installazione.

141 XXXXXX Tasto per poter compilare i dati del tipo di apparecchiature.

142 XXXXXX Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione.

143 Per poter proseguire la comunicazione. XXXXXX Tasto per poter aggiungere altre apparecchiature.

144 XXXXXX Informazioni: permette di accedere all inserimento dei dati relativi alle sostanze presenti nelle apparecchiature e alle quantità (carica circolante, quantità aggiunta, recuperata e smaltita nell anno di riferimento).

145 XXXXXX Tasto per poter compilare i dati delle informazioni.

146 XXXXXX Riportare i dati indicati nel registro.

147 Riportare quello indicato nel registro della apparecchiatura o del sistema XXXXXX Nel caso in cui non sia stata effettuata la ricarica riportare 0. Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione.

148 XXXXXX Tasto per poter introdurre ulteriori tipi di apparecchiature.

149 XXXXXX Nel caso sia indicato 0 nel campo relativo: alla quantità aggiunta; quantità recuperata/eliminata, si deve obbligatoriamente riportare nel campo dell aggiunta/recupero/ eliminazione, la voce manutenzione. Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione.

150 XXXXXX Tasto per poter introdurre ulteriori tipi di apparecchiature.

151 XXXXXX Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione. Se durante l anno l apparecchiatura o l impianto ha perso la carica perché emessa in aria, e non è stata fatta la ricarica o il recupero o lo smaltimento, l operatore può indicare il valore della carica persa sotto la voce quantità recuperata o eliminata e nel motivo riparazione. Nelle campo note dovrà essere indicato che il gas in realtà non è stato né recuperato né smaltito ma si è perso in aria.

152 XXXXXX Per poter aggiungere i dati nel campo note.

153 XXXXXX Il tasto modifica può essere utilizzato sino a quando non si è convalidata la comunicazione.

154 XXXXXX Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione.

155 XXXXXX

156 Introduzione di un impianto non indicato XXXXXX Nel caso in cui ci si sia dimenticati di un apparecchiatura si deve procedere con la modifica dei dati precedentemente indicati.

157 XXXXXX Si selezione modifica.

158 XXXXXX Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione.

159 XXXXXX Per poter proseguire la comunicazione.

160 XXXXXX Si seleziona informazioni.

161 XXXXXX Tasto per poter introdurre ulteriori tipi di apparecchiature.

162 XXXXXX Se durante l anno l apparecchiatura o l impianto è stato sostituito il gas lesivo per l ozono (es. R22) con un gas a effetto serra l operatore deve indicare la carica introdotta la quale deve coincidere con quella aggiunta. Tasto per salvare i dati riportati e proseguire con la comunicazione. E opportuno specificare questo caso nel campo note.

163 XXXXXX

164 Verifica dichiarazione XXXXXX Una volta introdotti tutti gli impianti oggetto di comunicazione si può procedere con la verifica dei dati.

165 XXXXXX

166 XXXXXX

167 Una volta convalidata la comunicazione non può più essere modificata, integrata o cancellata. XXXXXX Invio della dichiarazione Convalida e invia la dichiarazione: permette di lanciare la verifica della dichiarazione e di trasmettere la dichiarazione. Il sistema segnala errore nel caso l operatore abbia omesso di compilare parti obbligatorie della dichiarazione.

168 Tramessa la comunicazione l operatore o la persona di riferimento può: stampare una copia cartacea; salvare copia in formato elettronico (pdf); visualizzare nuovamente i dati dichiarati. Il sistema invia in modo automatico all indirizzo riportato nella registrazione dell operatore o la persona di riferimento una che vale anche come ricevuta di presentazione della dichiarazione. Nella ricevuta vengono riportate: la data di trasmissione della dichiarazione; il numero di acquisizione della dichiarazione; il codice di riferimento della dichiarazione (se riportato nella fase di compilazione).

169 FAQ ISPRA

170 ISPRA sin dal 2013 ha pubblicato le FAQ nel proprio sito internet ed a oggi sono 27.

171 Quelle ritenute più significative sono le seguenti.

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179 Caso valido sino al 31 maggio

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181 SANZIONI

182 Il Decreto Legislativo n. 26/2013, dal 12 aprile 2013, prevede per l operatore la sanzione amministrativa: da euro a euro, nel caso in cui non fa effettuare: il controllo delle perdite entro le temporalità previste; il controllo dalla riparazione della perdita entro un mese dalla data dell intervento; da euro a euro ( euro), nel caso in cui fa effettuare: il controllo delle perdite; la riparazione; il recupero; a personale non abilitato (non iscritto nel registro nazionale Fgas);

183 da euro a euro nel caso in cui: non ha predisposto il registro; ha riportato informazioni incomplete o inesatte nel registro; non rispetti il formato di registro previsto dal Ministero dell Ambiente; da 500 euro a euro, nel caso in cui non mette a disposizione il registro al Ministero dell Ambiente; da euro a euro nel caso in cui: non provvede a inviare al Ministero dell Ambiente, per il tramite di (ISPRA) la dichiarazione entro il 31 maggio di ogni anno; trasmetta al Ministero, per il tramite dell ISPRA, una dichiarazione incompleta o inesatta.

184 Il Decreto Legislativo n. 26/2013 dispone che ai fini dell irrogazione delle sanzioni amministrative non trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento della sanzione in misura ridotta (un terzo del massimo o il doppio del minimo), previste dalla Legge di modifica del sistema penale. Il soggetto che ha accertato la violazione deve presentare uno specifico rapporto al Prefetto, il quale successivamente provvede ad emettere una specifica ordinanza di pagamento, nella quale viene: determinata la sanzione amministrativa da pagare ad esclusione per gli interventi effettuati da personale non abilitato (non iscritto nel registro nazionale gas fluorurati) ove la sanzione è prevista di euro; disposto l ingiunzione di pagamento della sanzione.

185 da ad euro euro, per l operatore che affida i lavori d installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti a imprese non abilitate. Le sanzioni sono erogate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

186 SINTESI DEGLI OBBLIGHI

187 Impianto contenente Obbligo dei controlli Temporalità dei controlli Riparazione delle perdite Ulteriore controllo Requisiti delle imprese Requisiti del personale Comunicazione P. A. Gas lesivi per l ozono pari o superiore a 3 kg superiore a 6 kg se ermeticamente sigillato ogni 12 mesi se pari o superiore a 3 kg e inferiore a 30 kg ogni 6 mesi se pari o superiore a 30 kg e inferiore a 300 kg ogni 3 mesi se pari o superiore a oltre 300 kg Entro 14 gg. dal rilevamento Entro 1 mese dalla riparazione della perdita Previsti dal D.M. 37/08 Non previsto Non prevista Gas fluorurati a effetto serra pari o superiore a 5 t di CO 2 equivalente (3 kg) superiore a 10 t di CO 2 equivalente (6 kg) se ermeticamente sigillato ogni 12 mesi se pari o superiore a 5 t di CO 2 equivalente (3 kg) e inferiore a 50 t di CO 2 equivalente (30 kg) ogni 6 mesi se pari o superiore a 50 t CO 2 equivalente (30 kg) e inferiore a 500 t di CO 2 equivalente (300 kg) ogni 3 mesi se superiore a 500 t di CO 2 equivalente (300 kg) Senza indebito ritardo Entro 1 mese dalla riparazione della perdita Preisti dal D.M. 37/08 Iscrizione registro nazionale F-gas Iscrizione al registro nazionale F-gas Al Ministero dell Ambiente per il tramite dell ISPRA entro il 31/05 di ogni anno

188 OBBLIGHI PREVISTI DALLA NORMATIVA SUL RISPARMIO ENERGETICO

189 IMPIANTI SOGGETTI ALLA REGOLAMENTAZIONE

190 Sono soggetti alle disposizioni: le caldaie; i condizionatori d aria, inteso il complesso di tutti i componenti necessari a un sistema per il trattamento dell aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata; le pompe di calore; gli impianti termici a uso promiscuo ove la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti è superiore a quella per le esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi, comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di temperature controllate.

191 DEFINIZIONI

192 Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (rendimento energetico nell edilizia) definisce: impianto termico, l impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo; conduzione di impianto termico, l insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell impianto termico, che non richiedono l uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull impianto;

193 controllo, la verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni; esercizio, le attività relative all impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d impianto, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell ambiente; manutenzione, l insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell impianto entro i limiti prescritti;

194 manutenzione ordinaria dell impianto termico, le operazioni previste nei libretti d uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l impiego di attrezzature e di materiali di consumo d uso corrente; manutenzione straordinaria dell impianto termico, sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell impianto termico;

195 responsabile dell impianto termico: -) l occupante a qualsiasi titolo, nel caso di singole unità immobiliari residenziali; -) il proprietario, nel caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; -) l amministratore, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; -) il legale rappresentante o l amministratore delegato nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;

196 terzo responsabile dell impianto termico, l impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.

197 OBBLIGHI PREVISTI

198 Il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 (regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 sul rendimento energetico nell edilizia e prevede i criteri generali in materia di controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la produzione dell acqua calda per usi igienici sanitari) detta disposizioni in merito: ai limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione internale; ai valori massimi della temperatura ambiente; ai soggetti responsabili per l esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici; al controllo e la manutenzione degli impianti termici;

199 al controllo di efficienza energetica degli impianti; al libretto dei controlli e delle manutenzioni; al rapporto di efficienza energetica che integra il libretto; al catasto degli impianti; alle sanzioni previste.

200 REQUISITI DELLE IMPRESE INSTALLATRICI E MANUTENTRICI

201 Gli interventi che possono essere effettuati sugli impianti termici sono riferiti: a una nuova installazione; al controllo, alla manutenzione e alla riparazione di quelli esistenti.

202 INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI TERMICI

203 L installazione di una nuovo impianto termico deve essere effettuata da: un l impresa qualificata. Per accertare ciò si deve verificare: che nella voltura camerale sia riportato, a seconda dei casi, il riferimento al D.M. n. 37/2008: dell articolo 1, comma 2, lettera a) relativo agli impianti di produzione, di trasformazione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell energia elettrica; dell articolo 1, comma 2, lettera c) relativo agli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie; che sia iscritta nel registro nazionale F-gas (solo se l impianto contiene un gas fluorurato a effetto serra);

204 da personale abilitato dell impresa (solo se l impianto contiene un gas fluorurato a effetto serra). Per l installazione di un impianto termico l impresa installatrice deve: effettuare l intervento sulla base di un progetto predisposto: da un professionista iscritto al relativo Albo, se: l apparecchiatura di climatizzazione estiva ha potenzialità frigorifera superiore a frigorie/ora; l apparecchiatura di climatizzazione invernale immette il gas della combustione in canne fumarie collettive ramificate; dal responsabile tecnico dell impresa installatrice per i restanti casi.

205 rilasciare al committente alla conclusione dei lavori: la dichiarazione di conformità (riferita alla corretta installazione), comprensiva di una relazione sulla tipologia di materiali impiegati e del progetto (previsti dal DM n. 37/08); la dichiarazione CE di conformità (rilasciata dal produttore dell apparecchiatura installata) prevista dalla normativa che prevede l obbligo dell apposizione della Marcatura CE; depositare entro 30 giorni dalla data di conclusione dei lavori allo Sportello unico per l edilizia del Comune ove ha sede l impianto la dichiarazione di conformità e il progetto.

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210 MANUTENZIONE DELL IMPIANTO TERMICO

211 Gli interventi di controllo, di manutenzione e di riparazione delle perdite dell impianto termico devono essere effettuati: da un impresa abilitata. Per accertare ciò si deve verificare: che nella voltura camerale sia riportato, a seconda dei casi, il riferimento: dell articolo 1, comma 2, lettera c) relativo agli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie; che sia iscritta nel registro nazionale F-gas (solo se l impianto contiene un gas fluorurato a effetto serra); da personale abilitato dell impresa (solo se l impianto contiene un gas fluorurato a effetto serra).

212 CONTROLLO E MANUTENZIONE

213 Il D.P.R. n. 74/2013 dispone che il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione (invernale e estiva) e/o la produzione di acqua calda sanitaria devono essere sottoposti alle temporalità previste: dal produttore e rese disponibili dall impresa installatrice; oppure nelle istruzioni tecniche relative a uno specifico modello elaborate dal fabbricante, qualora l impresa installatrice non abbia fornito o non siano più disponibili dette informazioni. Le restanti parti dell impianto per le quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

214 Gli installatori e/o i manutentori degli impianti devono definire e dichiarare per iscritto al committente o all utente: quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l impianto; la frequenza relativa.

215 LIBRETTO D IMPIANTO

216 Il DPR n. 74/2013 dispone che tutti gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un libretto di impianto di climatizzazione ove devono essere annotati gli interventi effettuati. Il libretto di impianto deve essere compilato per qualunque potenzialità dell impianto di climatizzazione. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha: previsto il nuovo libretto d impianto per la climatizzazione con il Decreto 10 febbraio 2014; disposto che il nuovo libretto sostituisce quelli precedenti in uso (libretto di centrale o d impianto per le caldaie); Nota: il libretto d impianto d ozono e il registro dell apparecchiatura (per l F-gas) non sono stati sostituiti dal nuovo libretto.

217 disposto che il nuovo libretto deve essere compilato entro e non oltre il 15 ottobre Successivamente il Ministero dello Sviluppo Economico, nel proprio sito internet, ha precisato che il nuovo libretto deve: essere predisposto in corrispondenza della prossima verifica periodica dell impianto o nel caso di interventi di manutenzione straordinaria; contenere i dati di tutti gli impianti di climatizzazione dell edificio (un unico libretto per tutti gli impianti).

218 La Regione Veneto, con Deliberazione del 28 luglio 2014 n ha: istituito il nuovo libretto d impianto adottando quello previsto dal Decreto 10 febbraio 2014 con modifiche; previsto che la compilazione del nuovo libretto deve avvenire: per l installazione di nuovi impianti, immediatamente; per quelli esistenti, a partire dal 15 ottobre 2014 e in occasione del primo intervento utile di controllo o di eventuale manutenzione o in occasione di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti.

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252 RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA

253 Il D.P.R. n. 74/2013 dispone che in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti: termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw; di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kw, deve essere anche effettuo un controllo di efficienza energetica riguardante: il sottosistema di generazione inteso l apparecchio o l insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all aria dell ambiente interno climatizzato o all acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

254 prodotto dalla combustione; ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l energia solare, etc.); contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura; contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell acqua, ove previsti, secondo le seguenti temporalità:

255 Tipologia impianto Impianti con generatore di calore a fiamma Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore Impianti alimentati da teleriscaldamento Impianti cogenerativi Alimentazione Potenza termica (1) [kw] Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) Rapporto di controllo di efficienza energetica Generatori alimentati a combustibile 10<P<100 2 liquido o solido P Tipo 1 Generatori alimentati a gas, metano o 10<P<100 4 GPL P Tipo 1 Macchine frigorifere e/o pompe di calore 12<P<100 4 a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe Tipo 2 P di calore ad assorbimento a fiamma diretta Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico P 12 4 Tipo 2 Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica P 12 2 Tipo 2 Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P>10 4 Tipo 3 Microcogenerazione PEL<50 4 Tipo 4 Unità cogenerative PEL50 2 Tipo 4 P - Potenza termica utile nominale PEL - Potenza elettrica nominale (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

256 Il controlli di efficienza energetica devono essere registrati nel seguente rapporto.

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258 CATASTO REGIONALE

259 Dal 1 gennaio 2015 con la Deliberazione del 23 dicembre 2014 n. 2569, la Regione Veneto ha attivato il Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica CIRCE. Sono soggetti alla registrazione nel CIRCE, tutti gli impianti termici (caldaia e condizionatore) con qualunque potenzialità e installati negli edifici aventi qualsiasi destinazione d uso. La registrare dell impianto termico nel CIRCE compete all impresa: installatrice, nel caso di installazione di un nuovo impianto termico; manutentrice, per gli impianti esistenti e non oggetto di registrazione da parte dell installatore.

260 Competono a dette imprese, a seconda dei casi, dover effettuare anche: la compilazione nel catasto del libretto d impianto on line; dover aggiornare il libretto d impianto a seguito degli interventi di manutenzione ordinari o straordinari; la trasmissione, ove previsto, del rapporto di controllo di efficienza energetica.

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262 Al CIRCE possono accedere per la compilazione del libretto gli installatore e i manutentori, i quali sono gli unici abilitati a compilare il libretto d impianto.

263 Il proprietario può accedere alla visualizzazione del proprio libretto d impianto e dei rapporti di efficienza energetica.

264 Dati riportati sul libretto cartaceo.

265 SANZIONI

266 Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal: Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 74, comporta l applicazione della sanzione amministrativa: da 500 euro a euro, nei confronti del proprietario, del conduttore, dell amministratore di condominio e del terzo responsabile; da euro a euro, nei confronti dell impresa incaricata del controllo e della manutenzione. Le sanzioni sono erogate dal Comune o dalla Provincia di Vicenza a seconda di dove è installato l impianto.

267 dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (impianti), comporta l applicazione della sanzione amministrativa euro a euro nei confronti del proprietario, nel caso in cui affidi i lavori d installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti ad imprese non abilitate. Le sanzioni sono erogate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

268 SINTESI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI LIBRETTI

269 CONDIZIONATORI CONTENENTI GAS LESIVI PER L OZONO

270 Condizionatore con potenza inferiore a 12 Kw e con meno di 3 kg di gas lesivo per l ozono Libretto d impianto D.P.R. n. 74/2013

271 Condizionatore con potenza inferiore a 12 Kw e con 3 kg o più di gas lesivo per l ozono Libretto d impianto D.P.R. n. 74/2013 Libretto d impianto d ozono

272 Condizionatore con potenza superiore a 12 Kw e con meno di 3 kg di gas lesivo per l ozono Libretto d impianto D.P.R. n. 74/2013 Rapporto di efficienza energetica

273 Condizionatore con potenza superiore a 12 Kw e con 3 kg o più di gas lesivo per l ozono Libretto d impianto D.P.R. n. 74/2013 Rapporto di efficienza energetica Libretto d impianto d ozono

274 Condizionatore contenente gas lesivo per l ozono Libretto d impianto Rapporto efficienza energetica Libretto d impianto d ozono Potenza inferiore a 12 Kw e con meno di 3 kg di gas Potenza inferiore a 12 Kw e con 3 kg o più di gas Potenza superiore a 12 Kw e con meno di 3 kg di gas Potenza superiore a 12 Kw e con 3 kg o più di gas SI NO NO SI NO SI SI SI NO SI SI SI

275 CONDIZIONATORI CONTENENTI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA

276 Condizionatore con potenza inferiore a 12 Kw e meno di 5 t. di Co 2 equivalente di gas a effetto serra Libretto d impianto D.P.R. n. 74/2013

277 Condizionatore con potenza inferiore a 12 Kw e con 5 o più t. Co 2 equivalente di gas a effetto serra Libretto d impianto D.P.R. n. 74/2013 Registro dell apparecchiatura

278 Condizionatore con potenza superiore a 12 Kw e con meno di 5 t. di Co 2 equivalente Libretto d impianto D.P.R. n. 74/2013 Rapporto di efficienza energetica

279 Condizionatore con potenza superiore a 12 Kw e con 5 o più t. di Co 2 equivalente Libretto d impianto D.P.R. n. 74/2013 Rapporto di efficienza energetica Registro dell apparecchiatura

280 Condizionatore contenente gas a effetto serra F-gas Libretto d impianto Rapporto efficienza energetica Registro apparecchiatura Potenza inferiore a 12 Kw e con - 5 t di Co 2 equivalente Potenza inferiore a 12 Kw e con 5 o + t. di Co 2 equivalente Potenza superiore a 12 Kw e con - 5 t di Co 2 equivalente Potenza superiore a 12 Kw e con 5 o + t. di Co 2 equivalente SI NO NO SI NO SI SI SI NO SI SI SI

281 GRAZIE PER L ATTENZIONE

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