DELIBERA. Direzione Risorse Umane e Organizzazione Divisione Gestione Rapporto di Lavoro Personale Docente e Ricercatore

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1 DELIBERA ORGANO SENATO ACCADEMICO Data e luogo seduta 12 luglio 2017 Via Calepina 14, Trento Struttura proponente Direzione Risorse Umane e Organizzazione Divisione Gestione Rapporto di Lavoro Personale Docente e Ricercatore N. ordine del giorno 05c Oggetto Allegati Nomina a professore doppia appartenenza presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia del prof. Mauro Antonelli, docente di prima fascia presso l'università degli Studi di Milano Bicocca - bozza di convenzione con UniMIB Sono presenti alla deliberazione: COLLINI Paolo Rettore che presiede P DEFLORIAN Flavio Prorettore P MACCHI Paolo Componente P ORLANDINI Giuseppina Componente P PASCUZZI Giovanni Componente P SANTUCCI Gianni Componente P SCIORTINO Giuseppe Componente AG ZANDONINI Riccardo Componente P P = presente; P (vc) = presente in videoconferenza; AG = assente giustificato; A = assente È presente il Direttore Generale, dott. Alex Pellacani, in qualità di Segretario verbalizzante. Visto lo Statuto dell Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23 aprile 2012; Vista la Legge 240/2010 e in particolare l'art. 6 comma 11, il quale prevede che i professori a tempo pieno possano svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse; Visto il Regolamento di Ateneo per l attivazione delle figure di Professore/Ricercatore con doppia appartenenza, di Research Fellow e di Visiting Professor emanato con D.R. 106 del 3 febbraio 2014 e in particolare l art. 2 Professore/ricercatore con doppia appartenenza in entrata e l'art. 4 - Procedure di nomina e di autorizzazione; Vista la delibera del Dipartimento di Lettere e Filosofia del 14 giugno 2017 con la quale viene proposta la nomina a "professore doppia appartenenza", presso il medesimo Dipartimento, del prof. Mauro Antonelli, docente di prima fascia a tempo pieno presso l Università degli Studi di Milano Bicocca; Valutato positivamente il profilo del prof. Mauro Antonelli e il contributo che apporterà alle iniziative didattiche e di ricerca svolte dal Dipartimento di Lettere e Filosofia; Con voto unanime; Delibera 1. di nominare quale "professore con doppia appartenenza" presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia il prof. Mauro Antonelli, professore di prima fascia presso l Università degli Studi di Milano Bicocca, per il periodo 1 ottobre settembre 2018; 2. di addebitare il costo della posizione proposta dal Dipartimento di Lettere e Filosofia - pari a ,25- per un importo pari a su fondi di Ateneo resisi disponibili a seguito del collocamento in aspettativa senza assegni del prof. Michele Nicoletti per mandato elettorale, e per l'importo restante di 4.998,25 su fondi nella disponibilità del Dipartimento; 3. di approvare l'allegato schema di convenzione (allegato n. 5c), nel quale sono specificati gli obiettivi, modalità, tempi di coinvolgimento e impegno richiesto, risultati attesi dalla collaborazione, nonché gli oneri finanziari a carico dell'università degli Studi di Trento; 5c - Del. prof. DA Antonelli.doc Pagina 1 di 1

2 4. di dare mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche o integrazioni che si dovessero rendere necessarie al perfezionamento della convenzione sopra citata. F.to Il Presidente prof. Paolo Collini F.to Il Segretario dott. Alex Pellacani 5c - Del. prof. DA Antonelli.doc Pagina 1 di 1

3 CONVENZIONE TRA L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MILANO - BICOCCA E L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO PER LA CONDIVISIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PROF. MAURO ANTONELLI, AI SENSI DELL ART. 6 COMMA 11 DELLA LEGGE 240/2010 VISTA la Legge n. 240/2010, in particolare l'art. 6 comma 11 il quale prevede che i professori e ricercatori a tempo pieno possono svolgere didattica e ricerca anche presso un altro Ateneo, sulla base di una convenzione tra i due Atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse; VISTO il Decreto Ministeriale n. 167 del 26/04/2011 aggiornato con D.M. 30/01/2014 che ha specificato i criteri per l attivazione delle convenzioni di cui all art. 6 comma 11 della Legge n. 240/2010; CONSIDERATO che le parti ritengono che sia di comune interesse disciplinare modalità di utilizzo congiunto del Prof. Mauro Antonelli (di seguito il docente), attualmente in servizio presso il Dipartimento di Psicologia dell Università degli Studi di Milano - Bicocca nel ruolo di Professore Ordinario, a tempo pieno, inquadrato nel Settore Concorsuale 11/C2 Logica, storia e filosofia della scienza e nel Settore scientifico-disciplinare M-STO/05 Storia delle scienze e delle tecniche, affidandogli il compito di coordinare l attività di ricerca nel campo della storia della scienza e delle tecniche, in particolare nel campo della storia e dell epistemologia della psicologia e delle scienze della mente, in linea con gli obiettivi del Dipartimento di Lettere e Filosofia. Tale collaborazione istituzionale consentirà di stimolare il dialogo multidisciplinare e di sviluppare iniziative didattiche qualificate e progetti di ricerca, anche su bandi di ricerca competitivi nazionali ed internazionali; ACQUISITA la delibera del Dipartimento di Psicologia dell Università degli Studi di Milano Bicocca recante l impegno a non avviare procedure per la copertura di attività ordinariamente poste a carico del Prof. Mauro Antonelli per il periodo di validità della convenzione; ACCERTATO che l impegno didattico del docente non è necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi di docenza previsti ai sensi del DM 270/2004 per l attivazione dei Corsi di Studio dell Università degli Studi di Milano Bicocca, e che in ogni caso, qualora ciò si rendesse necessario ai fini del rispetto dei requisiti di docenza previsti dalle disposizioni vigenti, verrà conteggiato in proporzione all impegno didattico svolto presso l Università degli Studi di Milano Bicocca in base alla presente convenzione; ACQUISITO il consenso del docente in merito alle modalità di svolgimento delle proprie attività come specificate e dettagliate nella presente convenzione; VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell Università degli Studi di Milano Bicocca adottata in data xxxxxx e la delibera del Senato Accademico dell Università degli Studi di Trento del 12 luglio 2017 che hanno autorizzato la sottoscrizione della presente Convenzione; L UNIVERSITA DEGLI STUDI MILANO - BICOCCA E L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRENTO STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

4 ART. 1 - Finalità Al fine di realizzare un progetto di comune interesse per le finalità di rafforzare lo studio, la ricerca e la didattica nel campo della storia della scienza e delle tecniche, in particolare nel campo della storia e dell epistemologia della psicologia e delle scienze della mente, le parti convengono di condividere le attività istituzionali del docente Mauro Antonelli, Professore ordinario a tempo pieno dell Università degli Studi di Milano Bicocca, inquadrato nel Dipartimento di Psicologia per il SSD M-STO/05 Storia delle scienze e delle tecniche. ART. 2 - Ripartizione delle attività In relazione a quanto previsto dall art. 6 commi 1 e 2 della Legge 240/2010, che disciplina lo stato giuridico dei professori di ruolo, per tutta la durata della convenzione il docente svolgerà parte della sua attività didattica e di ricerca presso l Università degli Studi di Trento. In particolare, svolgerà presso l Università degli Studi di Trento: attività didattica frontale per un totale di 60 ore in uno o più corsi di laurea dell Università degli Studi di Trento, cui si aggiungono le attività di ricevimento studenti, orientamento, tutorato, esami di profitto, assistenza nella preparazione di tesi di laurea. L attività di ricerca del docente sarà svolta all'interno del Dipartimento di Lettere e Filosofia. Ai fini della ripartizione degli oneri stipendiali fra i due Atenei, la quantificazione del monte ore svolto dal docente presso l Università di Trento, ai sensi dell art. 6 comma 1 della Legge n. 240/2010, sarà pari a n. 750 ore annue. Continuerà a svolgere presso l Università degli Studi di Milano Bicocca: attività didattica frontale fino a 60 ore in uno o più corsi di laurea cui si aggiungono le attività di ricevimento studenti, orientamento, tutorato, esami di profitto, assistenza nella preparazione di tesi di laurea, in analogia con l equivalente determinazione dell attività didattica relativa all Università degli Studi di Trento. Ai fini della ripartizione degli oneri stipendiali fra i due Atenei, la quantificazione del monte ore svolto dal docente presso l Università degli Studi di Milano Bicocca, ai sensi dell art. 6 comma 1 della Legge n. 240/2010, sarà pari a n. 750 ore annue. Elettorato attivo e passivo Tenuto conto della ripartizione dell impegno pattuito, il docente eserciterà l elettorato attivo e passivo e il diritto di partecipazione agli organi collegiali presso l'università degli Studi di Milano Bicocca. Obblighi a carico del docente Restano inoltre in capo al docente, per la parte di attività svolta per l'università degli Studi di Trento, tutti gli obblighi previsti dall art. 6 comma 7 (modalità di autocertificazione dell attività svolta e modalità di valutazione dell attività), comma 8 (effetti della eventuale valutazione negativa) e comma 14 (obbligo di presentazione della relazione triennale sul complesso delle attività svolte) della Legge n. 240/2010. Per consentire il pieno e completo svolgimento delle attività oggetto della convenzione viene riconosciuta al docente la possibilità di portare a termine gli incarichi extraistituzionali in corso di svolgimento autorizzati dall Ateneo di Milano - Bicocca al momento della sottoscrizione dell accordo, fino alla naturale scadenza dei medesimi, fermo restando il rispetto di quanto previsto dai vigenti Regolamenti dei rispettivi Atenei in materia di incarichi extraistituzionali.

5 Resta in capo al docente l obbligo di comunicare i periodi di assenze dal servizio per malattia o per aspettativa obbligatoria, con o senza assegni, all Università degli Studi di Milano Bicocca che provvederà a darne tempestiva comunicazione all Università degli Studi di Trento. Le richieste di aspettative e congedi non obbligatori e di autorizzazione a svolgere incarichi extraistituzionali dovranno essere presentate al Magnifico Rettore dell'università degli Studi di Milano Bicocca che si pronuncerà previa acquisizione del parere del Magnifico Rettore dell Università degli Studi di Trento. ART. 3 - Ripartizione oneri stipendiali L Università degli Studi di Trento si impegna a trasferire all Università degli Studi di Milano Bicocca per tutta la durata della convenzione una somma pari a 50/100 della spesa annua lorda complessivamente sostenuta per il trattamento economico del docente, previa richiesta dettagliata dell Ateneo di Milano - Bicocca. La spesa complessiva annua sostenuta per il trattamento economico del docente è pari a ,35.= (stipendio ,27.= + oneri ,35.= + irap 6.814,73.=). Pertanto, la cifra che annualmente l Università degli Studi di Trento dovrà trasferire all Università degli Studi di Milano Bicocca sarà pari a ,25.= corrispondente a 50/100 della spesa complessiva annua sostenuta per il trattamento economico del docente. Saranno suddivisi secondo la ripartizione sopra indicata anche tutti gli eventuali ulteriori oneri derivanti da incrementi stipendiali di cui il docente potrà beneficiare per effetto dell applicazione di disposizioni di legge. Il docente continuerà a percepire la retribuzione dall Università degli Studi di Milano - Bicocca, che richiederà il rimborso della quota a carico dell'università degli Studi di Trento con cadenza semestrale posticipata. Resta in capo all Università degli Studi di Milano Bicocca l obbligo delle dichiarazioni previdenziali e contributive. ART. 4 - Valutazione attività didattica e di ricerca Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli Atenei, l apporto del docente è ripartito fra l Università degli Studi di Milano - Bicocca e l Università degli Studi di Trento nel rapporto rispettivamente di 50/100 e 50/100. ART. 5 - Trattamento dei dati I due Atenei si impegnano a rispettare quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili. Per quanto concerne la Convenzione, alla luce del D.Lgs. 196/2003, i due Atenei prendono atto e accettano che i dati personali da loro forniti diventino oggetto, sempre nei limiti di legge, di trattamento per eseguire gli obblighi di cui alla Convenzione o per assolvere a quanto disposto dagli organi di vigilanza. I titolari del trattamento dei dati sono i due Atenei come sopra individuati, denominati e domiciliati. ART. 6 - Durata della convenzione La presente convenzione ha la durata di 1 anno, a decorrere dal 1 ottobre ART. 7 - Rinnovo della convenzione La presente convenzione, previo accordo tra le due Parti, può essere rinnovata entro 6 mesi dalla sua naturale scadenza.

6 La durata massima della convenzione, incluso eventuali rinnovi, non può superare i cinque anni consecutivi. ART. 8 - Risoluzione della convenzione La convenzione può essere risolta unilateralmente da ciascuna delle Università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche e scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. n. 270/2004. La convenzione si intende automaticamente risolta nel caso in cui il docente eserciti l opzione per il regime di impegno orario a tempo definito ai sensi dell art. 6 comma 6 della Legge n. 240/2010, e nel caso in cui il docente revochi il proprio consenso. Nei casi sopra indicati la risoluzione ha effetto a decorrere dalla data di inizio (1 ottobre) dell anno accademico successivo al verificarsi dell evento. ART. 9 - Aspetti assicurativi e obblighi in materia di sicurezza e prevenzione Le parti si impegnano, ciascuna in relazione alla quota di attività posta a proprio carico, a garantire la copertura assicurativa di legge del docente, nonché, in relazione all attività svolta dal medesimo, a rispettare gli obblighi posti in capo al datore di lavoro in materia di sicurezza e prevenzione, protezione e salute con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per tutta la durata della presente convenzione. ART Codice etico e di comportamento Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici di comportamento e di far rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell esecuzione dei servizi/attività previsti dalla presente Convenzione. ART Clausole finali La Convenzione viene redatta in formato digitale, ai sensi dell art. 6 del D.L. 179 del 2012 convertito nella Legge 221/2012; copia della stessa sarà inviata al MIUR da parte dell Università degli Studi di Milano - Bicocca. La Convenzione è soggetta ad imposta di bollo in forma virtuale, tale imposta sarà versata per metà dell importo da ciascuno dei due Atenei. La convenzione verrà registrata solo in caso d uso e le relative spese verranno poste a carico della parte istante. Per L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Il Rettore Prof. Maria Cristina Messa Per l UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO Il Rettore Prof. Paolo Collini

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