IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INFORMATICA

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1 IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INFORMATICA ISSNN AnnoNXXIXNFasc.N3N-N2014 VincenzoNZeno-Zencovich LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ALLA REPUTAZIONE E AI DATI PERSONALI: RICOGNIZIONE DEGLI ORIENTAMENTI 2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Estratto MilanoN NGiuffrèNEditore

2 DIR INF VINCENZO ZENO-ZENCOVICH LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ALLA REPUTAZIONE E AI DATI PERSONALI: RICOGNIZIONE DEGLI ORIENTAMENTI 2013 DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SOMMARIO: 1. Metodologia e dati complessivi. 2. Gli importi liquidati. 3. I beneficiari. 4. I Percossi. 5. I criteri utilizzati. 6. Il rapporto fra illecito e danno alla reputazione. 1. METODOLOGIA E DATI COMPLESSIVI. La presente ricerca è la quinta in ordine di tempo effettuata sul quantum risarcitorio nelle cause per lesione di diritti della personalità decise dal Tribunale civile di Roma. Rispetto alle precedenti rilevazioni (1988/1994; 1994/1997; 1997/2000; 2003/2008) 1 sono opportune alcune precisazioni. a) Il campione riguarda esclusivamente sentenze depositate nell anno Per la mole di lavoro che avrebbe comportato non si è potuto procedere ad una rilevazioni che coprisse gli anni 2009/2012. Si ritiene tuttavia che il campione analizzato sia rappresentativo delle tendenze in atto. b) Le sentenze sono state acquisite, nell ambito di una ricerca svolta per un incontro di formazione organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, presso il CED del Tribunale di Roma. Si tratta dunque di una ricognizione abbastanza completa e fedele. Si deve peraltro evidenziare che per il distretto della Corte d Appello di Roma esistono sistemi di accesso full text (a pagamento) a tutte le sentenze depositate. Per chi volesse dunque completare la ricerca o aggiornarla all attualità non è molto difficile reperire le decisioni. c) Sono stati individuati due ambiti: quello tradizionale del * La presente indagine è stata redatta in vista di un incontro di studi svolto presso la Scuola Superiore della Magistratura a Firenze il aprile Si ringrazia il Direttore del CED del Tribunale di Roma, pres. Mauro Lambertucci per il reperimento dei dati. Le tabelle anlitiche e la sintesi dei casi sono state predisposte dal dott. Luca Lotano. 1 Le precedenti rilevazioni sono state pubblicate su questa Rivista 1995,701; 1998, 823; 2002, 109; 2009, 263.

3 406 DIR INF 2014 RICERCHE V. ZENO-ZENCOVICH danno alla reputazione e quello, crescente, del danno da trattamento illecito dei dati personali. Non si sono analizzate sistematicamente le decisioni su altri aspetti della personalità (tipicamente sfruttamento del nome e della immagine) anche se in talune decisioni tali profili emergono. d) Il sistema informatico registra le sentenze. Le ordinanze che concludono i procedimenti introdotti con il rito sommario dell art. 702 bis c.p.c. stentano ad assumere una chiara fisionomia statistica (addirittura non hanno un numero). Ne sono state reperite 7 e si è preferito non inserirle nella rilevazione. e) Delle 223 sentenze in materia di lesione della reputazione rinvenute va segnalato che 24 di esse, per ragioni informatiche, non erano leggibili oltre la prima pagina. Si sono dunque dovute espungere dal campione, che si riduce dunque a 199 sentenze, che si aggiungono alle 29 in materia di dati personali. SENTENZE ESAMINATE (2013) Totale Accoglimento Rigetto Sentenze reperite Lesione reputazione Lesione dati personali Delle 166 sentenze di rigetto praticamente tutte decidono nel merito negando l illecito. Sono quindi quasi del tutto assenti decisioni su questioni preliminari, tipicamente la competenza territoriale. Si conferma quindi la tendenza restrittiva registrata nella precedente rilevazione Rigetto: 73% Accoglimento 27% Con riguardo alla lesione della reputazione il rapporto è ancor più marcato: Rigetto: 74% Accoglimento 26% Vi è stato quindi uno spostamento di oltre 10 punti percentuali a favore delle sentenze di rigetto, e contro quelle di accoglimento. L andamento è reso evidente con il raffronto con il passato: Accoglimento Rigetto 1988/ / / / % 57% 63% 37% 27% 40% 43% 37% 63% 73%

4 DIR INF 2014 IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA 407 In estrema sintesi, quasi 3 domande su 4 vengono rigettate, e il dato potrebbe essere ancor più vistoso, considerato che si sono indicate come sentenze di accoglimento anche quelle contenenti un parziale rigetto nei confronti di taluni convenuti. Si tratta di un dato che appare anomalo nel quadro del contenzioso civile, in quanto evidenzia un marcato favor per i convenuti.ove si consideri che nella maggioranza dei casi si tratta di imprese di comunicazioni di massa, il dato si presta a letture di politica del diritto. Se da un lato si manifesta chiaramente uno scarto fra sensibilità dei soggetti offesi e valutazione dei rischi da parte dei loro difensori da una parte, e orientamento dei giudici dell altra, le ragioni di una così massiccia percentuale di rigetto pare poggiare come si cercherà di evidenziare in conclusione (anche) su un equivoco di interpretazione ed applicazione della legge e della giurisprudenza di legittimità. 2. GLI IMPORTI LIQUIDATI. Gli importi liquidati vanno da un minimo di E ( B.U.+3 c. RTI) ad un massimo di E ( Di Pietro c. D.D.M.). Non si registrano, dunque, le grandi variazioni delle precedenti ricerche. L importo complessivo è di circa E , meno della metà della media annuale della precedente rilevazione. Ciò è dovuto da un lato alla forte riduzione delle sentenze di accoglimento, dall altro al livellamento verso il basso degli importi liquidati. Se si ripartisce l importo complessivo fra i 54 attori destinatari di importi risarcitori la media è al di sotto dei E (19.259), più di un terzo meno dell ultima rilevazione che dava E a testa (e E a testa se la media veniva normalizzata, depurando l importo complessivo da due liquidazioni statisticamente anomale, rispettivamente di E e di E ). La media (espressa in migliaia di euro) è dunque altalenante: 1988/ / / / ,5 27, ,3 3. I BENEFICIARI. Negli anni scorsi vi sono state molte polemiche giornalistiche in ordine ad un preteso favor risarcitorio nei confronti dei magistrati. La rilevazione precedente aveva messo in luce una realtà più complessa e cioè la necessità di considerare da un lato il tasso di successo delle azioni promosse per categoria professionale e, solo dopo, le medie degli importi liquidati.

5 408 DIR INF 2014 RICERCHE V. ZENO-ZENCOVICH Tale approccio si rende ancor più necessario, ove si consideri l elevatissimo tasso di sentenze di rigetto (come s è detto, il 75% del totale). Dunque più che l importo, decisamente falcidiato e comunque mai superiore ai E , conta il tasso di successo. Nella tabella che segue è presentato il confronto Qualifica N Rigetto Accoglimento attori Artisti, attori,sportivi Dipendenti pubblici Imprenditori Magistrati Militari e polizia Persone comuni Persone giuridiche Politici Professionisti Religiosi Dunque solo con riguardo a magistrati e artisti il rapporto fra domande accolte e domande rigettate è paritario. Alcune categorie come i politici non hanno visto accolta neanche una domanda. Guardando nel dettaglio e confrontandolo con la precedente rilevazione (fra parentesi), questi sono i risultati Qualifica N attori Importo Importo complessivo pro capite (000) (000) Artisti, attori, sportivi ,9 (23,7) Dipendenti pubblici ,2 (29,4) Imprenditori (23,9) Magistrati ,2 (51,9) Militari e polizia (34,4) Persone comuni 14 36,5 9,7 (21,5) Pers. giuridiche (49,2) Professionisti ,5 (25,8) Religiosi

6 DIR INF 2014 IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA 409 I dati evidenziano una generale flessione degli importi liquidati (il 50% in meno, o oltre). Per quanto riguarda i magistrati occorre tenere presente (come evidenziato nella precedente rilevazione) che la media di E a testa era influenzata da una liquidazione monstre di E Depurata di tale importo la media scendeva a E , leggermente inferiore a quella del 2013 pari a E In ogni caso occorre anche tenere conto del fatto che la liquidazione è influenzata da una serie di altri fattori che prescindono dalla qualità del soggetto leso, come la gravità dell accusa, la prominenza della notizia, la diffusione del mezzo. 4. I PERCOSSI. Nelle cause per lesione della reputazione il convenuto è solitamente un mezzo di comunicazione di massa, che poi corrisponde l importo in quanto debitore di ultima istanza, anche rispetto ai giornalisti. Tenendo conto della sede di taluni editori a Roma e delle regole sulla competenza territoriale i dati che qui si forniscono sono meramente indicativi, in quanto non possono tenere conto degli importi liquidati da altri Tribunali, sede della persona giuridica convenuta, ovvero di uno dei convenuti residente altrove, o ancora, nel caso di emittenti televisive, della competenza attribuita al foro dall attore. Con queste avvertenze le risultanze sono le seguenti (in migliaia di euro; tra parentesi il dato della precedente rilevazione, che però è relativo 5 anni, ma non comprende tutte le sentenze emesse): RTI 138 (1505) Gruppo Editoriale l Espresso 132 (1933) (L Espresso e Repubblica) Il Messaggero 100 (1902) RAI 50,5 (890) RCS 45 (193) Il confronto con la precedente rilevazione evidenzia come, quantomeno presso il Tribunale di Roma, gli importi siano diventati sostanzialmente irrisori nella economia di una grande impresa editoriale, assumendo una dimensione quasi bagatellare, e comunque priva di qualsivoglia effetto general-preventivo. 5. I CRITERI UTILIZZATI. Considerata la modestia complessiva e relativa degli importi liquidati il rilevamento dei criteri utilizzati assume davvero poca importanza.

7 410 DIR INF 2014 RICERCHE V. ZENO-ZENCOVICH Per completezza comunque va registrato che i criteri più comuni sono quelli della gravità del fatto addebitato (in senso sia positivo che negativo) e della diffusione del mezzo (anche qui in entrambi i sensi). Si citano anche la qualità della persona offesa e il rilievo della notizia nell ambiente in cui vive e lavora. Talvolta, ma più raramente, rilevano la sofferenza psichica dell offeso e la circostanza che la notizia sia (o non sia) stata rettificata. In nessuno della cinquantina di casi di accoglimento viene risarcito un danno patrimoniale. In 8 casi viene disposta la pubblicazione della sentenza. In 12 viene concessa la riparazione pecuniaria prevista dall art. 12 della legge sulla stampa. Gli importi variano dai E ai E (il limite superiore in due casi in cui l attore è un magistrato). Le spese legali oscillano tra i E ed i E (anche in quest ultimo caso per un magistrato). Nel complesso le spese legali liquidate ammontano a circa E Se confrontate con quelle liquidate nel caso di rigetto (circa E ) lo sbilancio negativo è di oltre E In taluni casi si arriva a liquidazioni di E e di E , computate sulla base del valore della causa determinato dalla domanda di risarcimento di danni plurimilionaria. In un caso alla condanna alla spese di lite si è aggiunto il risarcimento ex art. 96 c.p.c. pari a E per ciascuno dei cinque convenuti. Vi è in ciò un effetto paradossale: in generale il complesso delle spese legali liquidate a favore degli editori convenuti è superiore alla somma delle condanne (danno + riparazione pecuniaria + spese legali). In altri termini le azioni risarcitorie nei confronti dei media si risolvono in una voce di bilancio attiva per i convenuti. 6. IL RAPPORTO FRA ILLECITO E DANNO ALLA REPUTAZIONE. In un elevatissimo numero di sentenze di rigetto una delle principali motivazioni è che non sarebbe stata fornita la prova del danno. Ad esempio nella sentenza n. 1504/13 nel motivare il rigetto della domanda si afferma: «Ad abundantiam deve rilevarsi come nessuna prova sia stata richiesta in ordine al danno subito e le allegazioni in merito si limitano ad affermazioni del tutto generiche. Il danno non patrimoniale, anhe quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n e n. 8828/2003; n /2003), che deve essere allegato e provato. Va disattesa, inatti la tesi che identifica il danno con l evento dannoso, parlando di danno evento. La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti suoerata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle n. 8827

8 DIR INF 2014 IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA 411 e n del È del pari da respingere la variante costituita dall affermazone che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perchè la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. Sez. U., sentenza n del 2008). (...) Applicando detti principi nella fattispecie in esame, si deve concludere che nessuna allegazione in fatto è stata effettuata sulla esistenza del pregiudizio, limitandosi l attrice a richiamare la lesione della sua identità personale. Il danno, infatti, non è in re ipsa (nello stesso senso Cass. SSUU n del 24 marzo 2006), ma va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall ordinamento». Si deve segnalare come quest ultima lettura della giurisprudenza della Cassazione non appaia coerente né con il suo contesto né con le sue statuizioni. Per un verso la sentenza a Sezione Unite n /08, come del resto le sentenze gemelle nn e 8828/03, parte da casi di danno alla persona fisica (ernia inguinale il primo caso; tetraparesi neonatale nel secondo; sinistro automobilistico mortale nel terzo) in cui non vi erano dubbi in ordine all esistenza dell illecito, ma la questione verteva sull ampiezza delle conseguenze risarcibili. Più precisamente, le Sezioni Unite erano chiamate a dirimere il contrasto di orientamenti emersi nella giurisprudenza di merito e di legittimità riguardante la configurabilità, come autonoma categoria, del danno esistenziale, inteso come pregiudizio non patrimoniale, distinto dal danno biologico, in assenza di lesione dell integrità psico-fisica, e dal c.d. danno morale soggettivo, in quanto non attiene alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare areddituale del soggetto. E il dichiarato scopo ultimo di tale pronuncia (si veda il par. 4.8) è quello di evitare duplicazioni risarcitorie nascoste sotto varie etichette (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale ecc.). Per raggiungere tale obiettivo la Cassazione segue un percorso logico-giuridico scolpito da secoli: prima si accerta l esistenza dell illecito, poi si perimetrano le conseguenze dannose risarcibili. Quest ultima operazione non può essere anteposta alla prima in una duplice direzione: né per affermare l esistenza dell illecito sulla base dell esistenza di un mero danno (è il caso, presente in tutti gli ordinamenti del c.d. danno meramente economico ; oppure, ed è il caso oggetto della approfondita analisi da parte delle Sezioni Unite, del c.d. danno esistenziale). In altre parole la circostanza che un soggetto lamenti un danno non implica di per sé che ci sia un illecito. Ma nemmeno può escludersi l illecito sol perché la prova del danno è difficile, giacché la Cassazione

9 412 DIR INF 2014 RICERCHE V. ZENO-ZENCOVICH distingue chiaramente fra il danno evento (la lesione di un interesse protetto) e danno conseguenza (che va risarcito). Molte delle sentenze di rigetto appaiono invece cadere in questo errore, escludendo l illecito sol perché non vi sarebbe la prova del danno conseguenza. Così facendo peraltro pare travisato il senso della decisione delle Sezioni Unite le quali, con riguardo alla individuazione del bene protetto (e dunque del danno evento ) e alla prova del danno conseguenza, ha cura di statuire che: Il riconoscimento nella costituzione dei diritti inviolabili inerenti la persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela. Aggiungendo e la precisazione è quanto mai opportuna con riferimento alla lesione della reputazione che: La previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell interesse leso. Quanto poi alla prova del danno: Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l unica fonte per la formazione del convincimento del giudice. Con tali precisazioni risulta chiara per un verso la differenza fra i diritti della persona (intesa come la integrità fisio-psichica del soggetto, che necessariamente è una persona umana); e diritti della personalità, che attengono alla sfera morale e immateriale del soggetto (reputazione, nome, identità, immagine, riservatezza) e che possono, sotto taluni profili, essere riferiti anche alla persona giuridica. Laddove tali profili trovino tutela in precise disposizioni di legge (ad es. artt. 6e10cod. civ.; art. 595 c.p.; art. 2 codice privacy) la questione è quella di verificare nell ordine a) se il fatto materiale allegato ha effettivamente leso quel diritto; b) se vi siano cause di giustificazione per la condotta astrattamente illecita; c) in caso di risposta negativa al quesito precedente, quale sia il danno da risarcire e la sua qualificazione. Peraltro, va ricordato che la sentenza delle Sezioni Unite si prefiggeva un duplice scopo: quello di risolvere un contrasto di orientamenti in materia di risarcibilità del c.d. danno esistenziale; e quello di evitare la duplicazione di voci risarcitorie. A tal fine la citata sentenza n /08 chiarisce che Definitivamente accantonata la figura del ed. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza.

10 DIR INF 2014 IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA 413 Stante la naturale immaterialità del danno alla personalità (in generale consistente nella alterazione del rapporto di identificazione/conoscenza/stima con i consociati) la liquidazione non potrà che avvenire secondo i collaudati criteri di cui agli artt e 2056 c.c. In sintesi le domande dei soggetti che lamentano la lesione della reputazione potranno ben essere rigettate qualora la comunicazione non sia obiettivamente diffamatoria ovvero qualora sussistano le tradizionali tre cause di giustificazione (verità o serio accertamento della notizia; interesse pubblico; continenza espressiva. Non potranno esserle sol perchè difetti la prova della dimensione del danno conseguenza, giacchè in tal caso soccorrono i principi in materia equitativa, salvo che non risulti positivamente l assenza di qualsivoglia danno. In tal senso la giurisprudenza successiva della Cassazione, precipuamente chiamata a statuire in ordine al risarcimento del danno alla reputazione si è espressa nel senso che: Unica forma di liquidazione per ogni danno che sia privo delle caratteristiche della patrimonialità è, infatti, quella equitativa, sicchè la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura stessa di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare costituente, in linea generale, la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa (art c.c.) giacchè intanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non potrà mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (Cass. n /2006, Cass. n /2005) [Cass , n ; Cass , n ] D altronde una volta raggiunta la prova sull esistenza dell evento dannoso, la natura non patrimoniale del pregiudizio conseguente alla diffamazione, attendendosi soltanto agli aspetti relazionali dell onore e della reputazione lesi, non può non aversi in via meramente equitativa (tra le altre, Cass., 12 maggio 2006, n ) [Cass , n ].

11 414 DIR INF 2014 RICERCHE V. ZENO-ZENCOVICH QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VICENDE, DEI MOTIVI E DEI CRITERI LIQUIDATIVI NELLE DECISIONI OGGETTO DIRITTI DELLA PERSONALITÀ (ANCHE DELLA PERSONA GIURIDICA) 1) Sent. 671/2013 del 14 gennaio 2013, S. O., A. Z., Bioenergia e Ambiente S.r.l. c. G. D., G. D., C. T. quali eredi di L. D., Fallimento Editoriale Ciociaria Oggi S.r.l., P. G. FATTO. In data 2 aprile 2008 il quotidiano Nuovo Viterbo Oggi pubblicava un articolo dal titolo D. rompe il silenzio sovrastato dall occhiello Per combattere le infiltrazioni malavitose occorre sconfiggere il negazionismo. Frecciate per il prefetto Giacchetti, Sposetti e Aloisio, nel quale si riportavano le opinioni espresse da L. D. sulle presunte infiltrazioni mafiose nel progetto di costruzione di una centrale a biomasse. MOTIVAZIONE. La natura diffamatoria delle dichiarazioni del convenuto va desunta dalla mancata dimostrazione della veridicità dei fatti da lui stesso riportati come certi e non come opinioni. Diversamente l autore dell articolo, limitandosi a fornire un informazione completa e circostanziata in merito alle opinioni espresse, di rilevante interesse pubblico a livello locale, ha esercitato correttamente il diritto di cronaca. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) sofferenza psichica causata dalla lesione della reputazione personale e professionale; 2) contesto in cui le dichiarazioni sono state rese, ossia in campagna elettorale; 3) scarsa gravità dell elemento soggettivo; 4) gravità del fatto nel contesto sociale; 5) qualità delle parti. LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: E ,00 oltre interessi dal ) Sent. 945/2013 del 16 gennaio 2013, G. V. c. Reti Televisive Italiane (R.T.I.) S.p.a., Taodue S.r.l. FATTO. In data 29 novembre 2007 veniva trasmessa, sull emittente televisiva Canale 5, la sesta puntata della fiction Il capo dei capi nella quale la sua persona ed il suo ruolo svolto all interno del CSM veniva rappresentato come colluso con la mafia. MOTIVAZIONE. Si riconosce l ipotesi diffamatoria in quanto l opera ingenera nello spettatore il convincimento del ruolo negativo dell attore nell intera vicenda, ruolo assolutamente diverso da quello effettivamente avuto e non corrispondente alla realtà. La domanda di manleva della Rti è accolta alla luce delle previsioni negoziali relative al contratto di acquisto stipulato con Taodue S.r.l. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell offesa; 2) rilevante diffusione dell opera televisiva; 3) rilievo sociale dell attore nel suo ambiente giudiziario ed istituzionale.

12 DIR INF 2014 IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA 415 LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: E ,00 3) Sent. 946/2013 del 16 gennaio 2013, G. V. c. Taodue S.r.l., Mediaset S.p.a., M. E. e S. D., F. G. G. C. e B. S. FATTO. In data 29 novembre 2007 veniva trasmessa, sull emittente televisiva Canale 5, la sesta puntata della fiction Il capo dei capi nella quale la sua persona ed il suo ruolo svolto all interno del CSM veniva rappresentato come colluso con la mafia. MOTIVAZIONE. Si riconosce l ipotesi diffamatoria in quanto l opera ingenera nello spettatore il convincimento del ruolo negativo dell attore nell intera vicenda, ruolo assolutamente diverso da quello effettivamente avuto e non corrispondente alla realtà. La domanda di manleva della Rti è accolta alla luce delle previsioni negoziali relative al contratto di acquisto stipulato con Taodue S.r.l. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell offesa; 2) rilevante diffusione dell opera televisiva; 3) rilievo sociale dell attore nel suo ambiente giudiziario ed istituzionale. LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: E ,00 CONDANNA: eliminazione dalla sesta puntata della fiction di tutte le scene in cui compare o è nominato l attore. 4) Sent. 947/2013 del 16 gennaio 2013, G. V. c. Taodue S.r.l., Reti Televisive Italiane S.p.a. (R.T.I.) S.p.a. FATTO. In data 29 novembre 2007 veniva trasmessa, sull emittente televisiva Canale 5, la sesta puntata della fiction Il capo dei capi nella quale, a detta dell autore, la sua persona ed il suo ruolo svolto all interno del CSM veniva rappresentato come colluso con la mafia. MOTIVAZIONE. Si riconosce l ipotesi diffamatoria in quanto l opera ingenera nello spettatore il convincimento del ruolo negativo dell attore nell intera vicenda, ruolo assolutamente diverso da quello effettivamente avuto e non corrispondente alla realtà. La domanda di manleva della R.t.i S.p.a. è accolta alla luce delle previsioni negoziali relative al contratto di acquisto stipulato con Taodue S.r.l. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell offesa; 2) rilevante diffusione dell opera televisiva; 3) rilievo sociale dell attore nel suo ambiente giudiziario ed istituzionale. LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: E ,00

13 416 DIR INF 2014 RICERCHE V. ZENO-ZENCOVICH 5) Sent. 2257/2013 del 01 febbraio 2013, Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.a., c. Editoriale Libero S.r.l., Sallusti Alessandro, G. O. F., P. E. FATTO. In data 7 febbraio 2008 il quotidiano Libero pubblicava due articoli intitolati La rai si lottizza da sola a firma di O. F. G. e Ecco il Cencelli di Viale Mazzini a firma di E. P., che ingeneravano nel lettore la convinzione che all interno della Rai gli incarichi dirigenziali venissero attribuiti solo in ragione di logiche di appartenenza politica, anziché sulla base di meriti e capacità professionali. MOTIVAZIONE. Le dichiarazioni pubblicate dai due autori sono idonee a recare nocumento all onore e alla reputazione della parte attrice in quanto fondate su un documento anonimo recapitato in redazione, del quale non è stata dimostrata l attendibilità e dunque immeritevole di interesse pubblico alla diffusione. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) limitata diffusione della notizia; 2) funzione apicale dei soggetti; 3) senso di dignità dei dipendenti. LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: E ,00 in solido tra i convenuti in favore di Rai S.p.A., E 5.000,00 gli autori in favore dell attrice 6) Sent. 3376/2013 del 15 febbraio 2013, Z. M. in proprio e n.q. di genitore di Z. A. e Z. P. c. Corriere dello Sport S.r.l., Vocalelli Alessandro, R. S. e C. P. FATTO. In data 12 gennaio 2013 il Corriere dello Sport - Stadio pubblicava tre articoli riguardanti la morte del ciclista Denis Zanette dai quali si ricavava che su tale morte vi fosse l ombra del doping e che per tale motivo il ciclista era stato precedentemente rinviato a giudizio data l esistenza di prove a suo carico compromettenti. Il procedimento penale si era invece chiuso con decreto di archiviazione per morte del reo. MOTIVAZIONE. In due dei tre articoli citati non sono stati rispettati i limiti al corretto esercizio del diritto di cronaca ed essi integrano quindi gli elementi di una fattispecie diffamatoria nonché lesiva dell onore e della reputazione dello sportivo. La società editrice è per legge solidamente responsabile. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità ed estensione della diffamazione, ossia il notevole spettro di diffusione del quotidiano nel mondo degli sportivi; 2) riferimento alla personalità dell offeso e gravità dell addebito insinuato; 3) non provata veridicità delle ipotesi diffuse. DANNO NON PATRIMONIALE: E (E per ciascuno) DOMANDA DI CONDANNA ALLA RIPARAZIONE PECUNIARIA: accolta per E 6.000,00

14 DIR INF 2014 IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA 417 7) Sent. 3388/2013 del 15 febbraio 2013, D. A. S. c. Società Editrice Il Tempo S.r.l., Bechis Franco FATTO. In data 23 aprile 2004 il quotidiano Il Tempo pubblicava un articolo dal titolo Cerco giustizia da 10 anni con il sottotitolo Tribunale fallimentare, protesta pacifica di un imprenditore che riferiva le dichiarazioni dell imprenditore R. S. e collegava la rovina di quest ultimo ad una serie di errori giudiziari. MOTIVAZIONE. Il giornalista non si è limitato a riportare le dichiarazioni dell imprenditore fallito; nella fase iniziale e finale dell articolo vengono riportate dal giornalista delle gravi circostanze ben precise non conformi alla verità oggettiva. Nell articolo non sono stati rispettati né il requisito della verità né quello della continenza espositiva. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) portata altamente disonorevole delle notizie false diffuse; 2) la personalità e la professione esercitata dalla parte offesa; 3) sofferenza morale per le accuse infamanti insinuate; 4) limitata diffusione del quotidiano. DANNO NON PATRIMONIALE: E DOMANDA DI CONDANNA ALLA RIPARAZIONE PECUNIARIA: accolta per E (domanda di pubblicazione sentenza non accolta a causa del tempo trascorso dall evento dannoso) 8) Sent. 3440/2013 del 18 febbraio 2013, D. V. G. c. Editoriale Libero S.r.l. in persona A. R. FATTO. In data 19 agosto 2004 veniva pubblicato, sull edizione nazionale del quotidiano Libero, un articolo dal titolo Da Veltroni E al mese all assistente fantasma che attribuiva una diretta responsabilità dell attore, con il proprio assenteismo ed incuria professionale, alle disfunzioni del pubblico ufficio cui era preposto. MOTIVAZIONE. La formulazione dell articolo e del titolo stesso devono ritenersi gratuitamente lesivi della reputazione dell autore e come tale integrante la fattispecie penale della diffamazione aggravata dall attribuzione di un fatto determinato. Risulta violato il requisito della verità della notizia, e della continenza per frasi inserite ad effetto senza alcuna spiegazione né collegamento, unitamente al tono volutamente canzonatorio. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) divulgazione dell articolo su una testata di chiaro schieramento politico; 2) limitata cerchia di lettori del quotidiano; 3) limitata diffusione sul territorio nazionale; 4) scarso interesse dei lettori all infuori di quelli della capitale; 5) pubblicazione di un successivo articolo che consentiva all attore di far valere le proprie ragioni.

15 418 DIR INF 2014 RICERCHE V. ZENO-ZENCOVICH DANNO NON PATRIMONIALE: E ,00 DOMANDA DI CONDANNA ALLA RIPARAZIONE PECUNIARIA: accolta per E 2.000,00 irrogata solo all autore materiale del fatto 9) Sent. 3458/2013 del 18 febbraio 2013, R. D. n.q. di erede di P. A. c. Società Editrice Il Messaggero, Graldi Paolo, M. M. FATTO. Nell ottobre del 2005 il Tribunale penale di Roma dichiarava il giornalista Martinelli Massimo responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa per tre articoli pubblicati sul quotidiano Il Messaggero nelle edizioni del7e15aprile e del 27 maggio del 2000 e lo condannava alla pena di euro di multa; la Corte d Appello dichiarava poi il non doversi procedere per difetto di querela e la causa rimaneva in decisione solo per la liquidazione dei danni, essendo già stato accertato in sede penale il reato ascritto. Il carattere diffamatorio dei suddetti articoli, i quali lasciavano intendere che la gestione dei fondi della cooperativa era stata finalizzata alla tutela di scopi personali e facevano riferimento ad una presunta concentrazione di quote nelle mani di pochissimi soci, veniva contestato nei confronti della società editrice Il Messaggero. MOTIVAZIONE. L articolo presenta carattere diffamatorio in quanto carente del requisito della verità della notizia. Le gravi affermazioni fatte sono prive di qualsiasi riscontro, e non è stato fornito alcun elemento di prova nel corso del procedimento penale. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) posizione dell attore; 2) gravità dei fatti (falsi) ad esso attribuiti; 3) clamore della pubblicazione; 4) ambito di diffusione del quotidiano nella città di Roma ove viveva l imprenditore; 5) lesione della figura professionale rispetto ai soci. DANNO NON PATRIMONIALE: E DOMANDA DI CONDANNA ALLA RIPARAZIONE PECUNIARIA: accolta per E irrogata solo all autore materiale del fatto e al direttore in solido tra loro 10) Sent. 3471/2013 del 18 febbraio 2013, R. M. c. Rcs Quotidiani S.p.a., F. D. B., F.S., B. M., F. C., M. I. FATTO. In più articoli pubblicati sul quotidiano Il Corriere della Sera nel mese di maggio del 2010 veniva diffusa la notizia vertente il possibile collegamento tra l incarico di direttore dei lavori agli Uffizi di Firenze di R. M., presentato nell occhiello come parrucchiere, con intrecci tra appalti pubblici ed ambienti criminali. Il quotidiano pubblicava inoltre l utenza telefonica e l indirizzo di residenza dell attore.

16 DIR INF 2014 IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA 419 MOTIVAZIONE. L articolo presenta carattere diffamatorio in quanto carente del requisito della verità della notizia ed è illecito sotto il profilo della lesione del limite della continenza sostanziale: l attore ha fornito prova del suo effettivo curriculum professionale ed il giornalista non ha fornito prova della corrispondenza tra la notizia e lo scritto dal quale deduce di averla tratta. L articolo viola altresì i limiti di liceità ledendo il diritto alla riservatezza. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusione della testata nell edizione romana; 2) rilevo dato dal quotidiano alla notizia diffamatoria; 3) attinenza della notizia alla cronaca giudiziaria ed alla sfera della reputazione professionale dell attore; 4) gravità dell elemento soggettivo; 5) esercizio della facoltà di rettifica. DANNO NON PATRIMONIALE: E pubblicazione della sentenza una sola volta sul quotidiano Il Corriere della Sera - Edizione Romana DOMANDA DI CONDANNA ALLA RIPARAZIONE PECUNIARIA: accolta per E unicamente nei confronti dei responsabili del reato (autori degli articoli) 11) Sent. 4206/2013 del 26 febbraio 2013, M. P., M. e D. in proprio e in qualità di erdedi di Alberica Filo della Torre c. Gruppo Editoriale L Espresso S.p.a., Mauro Ezio, C. F. FATTO. In data 22 novembre 2009 veniva pubblicato sul quotidiano La Repubblica un articolo vertente l omicidio della contessa Alberica Filo della Torre occorso nel luglio del 1991, all interno del quale si affermava il coinvolgimento della contessa in torbide operazioni finanziarie ed in relazioni extraconiugali. MOTIVAZIONE. Nell articolo i fatti sono affermati non come mere ipotesi ma come veri; su una notizia monca il giornalista ha costruito la sua soggettiva valutazione, non corrispondente alla realtà storica dei fatti nella sua completezza. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: gli attori hanno rinunciato alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e di condanna ex art. 12 legge sulla stampa, tenendo ferma solo la domanda inerente il risarcimento in forma specifica ex art. 120 c.p.c., mediante la pubblicazione, accordata, della sentenza 12) Sent. 4815/2013 del 5 marzo 2013, E. F. c. F. S., Ezio Mauro, Gruppo Editoriale L Espresso S.p.a. FATTO. In data 9 marzo 2010 sul quotidiano La Repubblica veniva pubblicato un articolo dal titolo Arbitrati, una cupola milionaria e con sottotitolo Da S. a F., nelle mani di pochi il contenzioso sugli appalti, nel quale si associa il nome dell attore

17 420 DIR INF 2014 RICERCHE V. ZENO-ZENCOVICH a quello di un indagato e all inchiesta sugli appalti del G8 e dei grandi eventi. MOTIVAZIONE. La fattispecie va considerata diffamatoria, per contrarietà al vero dei fatti e per eccesso dal limite della continenza, limitatamente al titolo, in virtù del termine cupola che eccede il requisito della continenza e dà al lettore l immediata percezione di un coinvolgimento mafioso dell attore. L articolo in sé risponde invece ai criteri del legittimo esercizio di critica e di cronaca. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusione della testata e qualità della parte lesa; 2) rilievo dato dal quotidiano alla notizia diffamatoria; 3) notizia attinente alla cronaca giudiziaria ed alla sfera della reputazione professionale dell attore; 4) elemento soggettivo colposo; 5) mancata deduzione di specifiche conseguenze del fatto sul piano relazionale; 6) mancato esercizio della facoltà di rettifica. DANNO NON PATRIMONIALE: E DOMANDA DI CONDANNA ALLA RIPARAZIONE PECUNIARIA: non accolta 13) Sent. 6035/2013 del 20 marzo 2013, S. M. S.p.a. c. Gruppo Editoriale L Espresso S.p.a., Mauro Ezio, B. P. FATTO. In data 21 febbraio 2003, sul supplemento locale di Bari del quotidiano La Repubblica, veniva pubblicato un articolo dal titolo Tombini finti, computer distrutti incentrato sul racconto degli ingenti danni riportati dal dipartimento della Facoltà di Veterinaria di Bari a seguito delle piogge torrenziali di fine agosto 2002, ingenerando nel lettore la convinzione che i danni fossero associati alla negligenza dell impresa attrice che aveva agito nei lavori commissionati nell ambito della ristrutturazione dell edificio. MOTIVAZIONE. Non è stato dimostrato che l attrice fosse la società appaltatrice dei lavori di realizzazione dell impianto fognario. Il difetto della verità dei fatti non rende applicabile l esimente del diritto di cronaca e pertanto la fattispecie risulta diffamatoria. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diminuzione della considerazione di cui gode la persona giuridica tra i consociati con i quali di norma interagisce; 2) posizione professionale dell attrice; 3) difetto di allegazione di ulteriori pregiudizi; 4) limitata diffusione della notizia in ambito locale DANNO NON PATRIMONIALE: E DOMANDA DI CONDANNA ALLA RIPARAZIONE PECUNIARIA: accolta per E a carico del convenuto B. P. Respinta nei confronti del direttore del giornale, al quale non è stato imputato il concorso doloso nel reato di diffamazione ma solo il reato fondato sull obbligo di controllare il contenuto delle notizie diffuse dal giornale.

18 DIR INF 2014 IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA ) Sent. 6431/2013 del 26 marzo 2013, F. S. c. Leggo S.p.a., R.G. FATTO. In data 10 ottobre 2002 veniva pubblicata sul quotidiano LEGGO, a corredo dell articolo titolato Dieta mediterranea. Ritorna la passione, una foto che ritraeva l attrice in costume da bagno, foto estrapolata da un servizio realizzato per un evento di interesse pubblico Milano vende moda e nella fattispecie pubblicata senza il suo consenso. MOTIVAZIONE. La pubblicazione della foto è avvenuta senza il consenso della stessa, con lesione del diritto all immagine; inoltre la pubblicazione a corredo di un articolo sull obesità lede anche la reputazione personale ed il decoro dell attrice. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) pregiudizio arrecato dalla esposizione della propria immagine sul quotidiano; 2) diffusione gratuita del quotidiano presso le stazioni della Metro, incroci semaforici, grandi magazzini e supermercati della città nella quale l attrice vice e lavora; 3) posizione professionale dell attrice presso il Ministero della Giustizia con conseguente disagio ed imbarazzo a fronte di commenti ironici e di scherno confermati dai testi escussi. DANNO NON PATRIMONIALE: E respinte istanze di inibitoria e di pubblicazione della sentenza tenuto conto del tempo trascorso dalla pubblicazione e del criterio di proporzionalità della pena accessoria. 15) Sent del 26 marzo 2013, C. B. c. Gruppo Editoriale L Espresso S.p.a., Mauro Ezio, C.D. FATTO. In data 24 luglio 2008 sull edizione di Milano del quotidiano La Repubblica veniva pubblicato un articolo dal titolo Bingo, case e ristoranti l economia parallela dei clan che uccidono nel quale si lasciava intendere che i gruppi malavitosi controllassero direttamente tre grosse imprese di intermediazione immobiliare operanti in Lombardia tra le quali quella di parte attrice. MOTIVAZIONE. L errore in cui è incorso il giornalista, la mancata verifica con scrupolo e precisione dei dati pubblicati, è frutto di negligenza e colpa non scusabile. Nell articolo non è stato rispettato dunque il requisito della verità e la pubblicazione risulta diffamatoria. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) ampio spettro di diffusione del quotidiano; 2) notevole ampiezza tipografica data alla notizia; 3) particolare gravità dei fatti in sé e ove riferiti alla realtà lavorativa di un impresa con sede principale in un piccolo centro dove tutti si conoscono.

19 422 DIR INF 2014 RICERCHE V. ZENO-ZENCOVICH DANNO NON PATRIMONIALE: E DOMANDA DI CONDANNA ALLA RIPARAZIONE PECUNIARIA: accolta per E 3.000, sanzione irrogata al direttore responsabile e al giornalista in via solidale. 16) Sent. 6907/2013 del 2 aprile 2013, I. N. Onlus c. C. M. FATTO. In data 9 novembre 2008, sul sito apparivano più comunicati ed articoli che inducevano il lettore a ritenere che l associazione I. N. Onlus avesse compiuto un illegittimo sviamento rispetto ai propri scopi statutari, sperperando il proprio patrimonio e non operando nell alveo della legalità. MOTIVAZIONE. Non sono state rispettate le condizioni di verità della notizia, della continenza e del pubblico interesse la cui sola sussistenza scrimina l esercizio del diritto di cronaca quando i fatti narrati sono diffamatori e lesivi dell onore del soggetto a cui i fatti si riferiscono. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) portata disonorevole dei giudizi diffusi; 2) qualità del veicolo d informazione; 3) attività sociale della parte offesa; 4) lesione che all immagine sociale ha apportato la pubblicazione. DANNO NON PATRIMONIALE: E ,00 accolta la domanda di condanna alla rimozione della pubblicazione degli articoli. 17) Sent. 7220/2013 del 5 aprile 2013, A. D. c. S. P. FATTO. Nel corso del 2004, dolendosi della mancata nomina a direttore di struttura a seguito di una procedura selettiva alla quale era risultato idoneo, il convenuto avviava una campagna diffamatoria nei confronti del direttore generale dell azienda ospedaliera e proseguiva tale campagna nel 2008 realizzando e diffondendo via internet e a mani un manoscritto a sua firma contenente affermazioni profondamente lesive dell onore e della reputazione dell attore. MOTIVAZIONE. Il convenuto non ha mantenuto la sua manifestazione del pensiero e la sua critica nei limiti della liceità individuati dall ordinamento, eccedendo in attacchi denigratori sul piano personale, idonei ad offendere la figura personale dell attore piuttosto che criticare nel merito le sue scelte. La violazione del limite della continenza e della verità dei fatti narrati è palese. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) contesto lavorativo delle offese; 2) natura obiettivamente sgradevole delle affermazioni; 3) entità piuttosto limitata delle conseguenze rispetto alla reputazione dell attore nell ambiente; 4) offese intervenute nella fase finale della carriera dell attore non precludendogli alcun obiettivo

20 DIR INF 2014 IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA 423 e seguite al proscioglimento in sede penale senza esporlo a conseguenze ulteriori. DANNO NON PATRIMONIALE: E ,00 respinta la domanda di risarcimento del danno esistenziale. 18) Sent. 7636/2013 del 10 aprile 2013, S. M. c. L. B. P. FATTO. In data 7 luglio 2009 il convenuto inoltrava un messaggio di posta elettronica al dirigente responsabile del servizio logistica e direttore generale f.f. dell ente, esprimendosi nei confronti dell attore con toni offensivi e duri. MOTIVAZIONE. Il contenuto del messaggio di posta elettronica all origine della controversia verte su un compito assegnato all attore che non rientrava nelle funzioni ben al di sopra del suo ruolo, ed era mal indirizzato perché l attore era sottoposto di altro dirigente. Il comportamento dell attore, improntato a cura e diligenza, avrebbe giustificato un messaggio di posta elettronica di spiegazione e non un messaggio insultante diretto per conoscenza anche al direttore generale dell ente. Le espressioni usate sono dunque diffamatorie. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) natura obiettivamente sgradevole delle affermazioni; 2) entità piuttosto limitata delle conseguenze rispetto alla reputazione dell attore nell ambiente. DANNO NON PATRIMONIALE: E 8.000,00 19) Sent. 9633/2013 del 6 maggio 2013, A. R. c. L. R. FATTO. In data 18 febbraio 2010 il convenuto presentava denuncia di smarrimento di otto assegni, indicando tra i titoli smarriti anche quelli che aveva consegnato in pagamento alla parte attrice, e da questa girati ad altri. A seguito di tale falsa denuncia gli assegni non venivano pagati, rimanendo insoluti, e comportando l interruzione di ogni rapporto commerciale tra la parte attrice e i giratari e la sottoponevano ad un ingiusto procedimento penale. Contestando tale circostanza all attore, il convenuto riceveva una sua missiva, a mezzo di procuratore, nella quale riconosceva di essere inadempiente ed offrendo un pagamento rateale della somma dovuta. MOTIVAZIONE. La consapevolezza da parte del convenuto che gli assegni di cui ha denunciato lo smarrimento fossero stati da lui emessi e consegnati all attrice, è di per sé idonea ad integrare l elemento oggettivo del reato di calunnia e va a ledere la reputazione commerciale dell attrice. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) contesto in cui le dichiarazioni sono state rese; 2) gravità dell elemento soggettivo desumi-

21 424 DIR INF 2014 RICERCHE V. ZENO-ZENCOVICH bile dalla piena consapevolezza che il denunciante aveva della falsità della denuncia; 3) gravità del fatto nel contesto sociale evidenziato; 4) elemento soggettivo e qualità della parte lesa; 5) durata del procedimento penale. DANNO NON PATRIMONIALE: E 8.000,00 oltre interessi dal sino alla data di pubblicazione della sentenza 20) Sent /2013 del 14 maggio 2013, A. Cultura e Comunicazione S.r.l. c. C. M. FATTO. A seguito del rapporto commerciale concluso in una lite giudiziaria pendente tra la società parte attrice ed il convenuto, C.M. formulava affermazioni diffamatorie via web nei confronti della società attrice, associandola all epiteto di ladri e truffatori. MOTIVAZIONE. Il commento del convenuto riportato su un blog di addetti al settore dello spettacolo, unitamente alla nota inviata poi agli operatori, integra gli estremi della diffamazione in quanto si tratta di espressione offensiva e lesiva della reputazione commerciale. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) visibilità della società danneggiata e notorietà pubblica piuttosto limitata e legata agli addetti ai lavori; 2) entità piuttosto limitata del fatto rispetto alla reputazione della società nell ambiente (spettacolo in ogni caso più volte replicato); 3) associazione delle opinioni del convenuto ad altrui commenti. DANNO NON PATRIMONIALE: E ,00 21) Sent del 16 maggio 2013, Mihajlovic Sinisa c. Edizioni Riformiste Società Cooperativa, Gallo Massimiliano FATTO. In data 17 maggio 2008 veniva pubblicato sul quotidiano Il Nuovo Riformista, sia nel formato cartaceo che in quello digitale, un articolo che presentava l attore, nella parte preceduta dal sottotitolo sei amiche dopo il Liverpool, come frequentatore di amiche assieme ad altri colleghi di lavoro. MOTIVAZIONE. L articolo ha portata denigratoria ed offensiva della reputazione dell attore e inoltre non sussiste né un interesse pubblico alla conoscenza del fatto, né le condizioni di veridicità dei fatti rappresentati. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) qualifica professionale del soggetto; 2) qualità e diffusione nazionale della testata; 3) scarsa appetibilità per il lettore medio nel leggere tutti i nominativi dei soggetti indicati nell articolo; 4) pubblicazione di tali notizie di carattere diffamatorio già avvenuta prima della diffusione dell articolo; 5) efficacia denigratoria della notizia non lesiva del-

22 DIR INF 2014 IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA 425 l immagine professionale dell attore; 6) mancata suscettibilità dell incidenza negativa dell articolo nelle relazioni familiari dell attore; 7) modesta entità del fatto lesivo. DANNO NON PATRIMONIALE: E 5.000,00 e pubblicazione sentenza 22) Sent /2013 del 21 maggio 2013, Di Pietro Antonio c. Di Domenico Mario FATTO. Nel febbraio 2010, con due articoli pubblicati sul quotidiano Il Corriere della Sera, un informativa diretta a Copasir e una lettera inviata all attore medesimo, il convenuto formulava dichiarazioni e avanzava sospetti nei confronti di parte attrice come magistrato prima e come politico poi, attribuendogli una premeditata intenzione speculativa personale e un ruolo di primo piano in losche trame tra servizi segreti al centro di passaggi cruciali nell inchiesta Mani pulite e altre. MOTIVAZIONE. Attribuire fini politici ad un inchiesta giudiziaria costituisce, secondo l orientamento della Suprema Corte, attività diffamatoria; ancor più grave attribuire intenzioni di sottile sovvertimento dell ordine democratico e finalità di arricchimento personale. Anche volendosi valutare la condotta del convenuto secondo i più ampi limiti del diritto di critica politica, le dichiarazioni all origine del presente giudizio non possono ritenersi scriminate in quanto i fatti non risultano in alcun modo dimostrati. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) visibilità e notorietà pubblica del danneggiato; 2) rilevanza del fatto rispetto alla reputazione dell uomo politico nell ambiente; 3) qualità e diffusione della testata giornalistica. DANNO NON PATRIMONIALE: E ,00 DOMANDA DI CONDANNA ALLA RIPARAZIONE PECUNIARIA: accolta per E ,00, respinta la domanda di pubblicazione della sentenza. 23) Sent /2013 del 23 maggio 2013, G. A. c. Finegil Editoriale S.p.a., M. C., Possamai Paolo FATTO. In data 30 dicembre 2006 veniva pubblicato su La Nuova di Venzia e Mestre un articolo vertente la destituzione dal corpo della Polizia di Stato di un poliziotto di Mestre, sorpreso più volte ad aggirarsi con abiti femminili per le strade di Venezia. A corredo di tale articolo compariva la fotografia in abiti femminili dell avv. Gracis, scattata per un calendario a scopi benefici e consegnata ad altro giornale con esplicita richiesta di anonimato; nell articolo in questione la didascalia dello scatto, oltre al nome dell attore, suggeriva anche Immaginate un cittadino che chiede aiuto e si vede arrivare un tizio in minigonna.

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