Promozione e tuteîa delle segnalazioni di rischi e irregolarità nell'interesse pubblíco

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1 Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA" Viale F. Rodolfi n VICENZA COD. REGIONE COD. U.L.SS COD.FISC. E P.IVA Promozione e tuteîa delle segnalazioni di rischi e irregolarità nell'interesse pubblíco (ad. î, coínma 5î, Legge 06.îî.20î2, na90) R«.ìsponsahtkì.4níìeorr'u.ìíone e Tras(ììu'eì'í=a 'í)ott.ssa.?mìu'muecia Lììì'erí=í Se«&e Dìsh'el to.socìo.?an ítìu'mo di î íì:en.zìì (.:ììhªà.srì.ntì.4postolí.2}- W'.ieeììzn Tel.0..&.]r?- 7: 'ì:'OX3 e.rnàl aìì tóeorr ìì is ìo ìì í). traspareìì zn íî?îdssîììcmì.isì'i. it

2 PREMESSA La Legge 190 del 6 novembre 2012 " Disposizioni urgenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo, chiamando i soggetti pubblici ad adottare misure di controllo finalizzate a monitorare e a prevedere i fenomeni di corruzione. II Piano Triennale approvato dall'ulss n. 6, il linea corì la legge 190/2012 e con il Piano Nazionale Anticorruzione propone di perseguire i seguenti obiettivi: ridurre la possibilità che si manifestino casi di corruzione, aumentare la capacità del sistema aziendale di intercettare e prevenire casi di corruzione creare un contesto sfavorevole alla corruzione favorire il miglioramento del sistema, valorizzando i principi fondamentali di euguaglianza, trasparenza, fiducia nelle istituzioni, di legalità e imparzialità dell'azione pubblica. La legge 190/20"l2 all'art. 1, comma 51, relativamente alla corruzione intesa come "abuso della fiducia pubblica e del potere per l'ottenimento di vantaggi privati", affronta il tema della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Il testo: art. 1, comma 51. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, e' inserìto il seguente: «Art. 54-bis. - (Tutela del dipendente pubblico che segnala illecit0. 1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, owero per /o stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorita' giudiziaria o alla Corte dei conti, owero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto dilavoro, non puo'essere sanzionato, licenziato o soffoposto ad una misuradiscriminatoria, direffaoindireffa, avente effeffi sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direffamente o indireffamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto allasegnalazione. Qualorala contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sullasegnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata aldipartimento della funzione pubblica, per i prowedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale /e stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia e' soffraffa all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni».... La disposizione, in sintesi, pone i seguenti tre principi: 1. Ia tutela dell'anonimato 2. il divieto di discriminazione nei confronti del wistleblower(i) 3. Ia previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso, fatta salva la possibilità di rivelare l'identità del segnalante nei limiti di cui al comma 2 del nuovo art.54 bis d.gls. n. 165 del 2001 ; 2

3 Relativamente al punto 1. Tutela dell'anonimato La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi: * consenso del segnalante; * la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti di consenso del segnalante; * la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato owero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, I'anonimato non può essere opposto (ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.). Relativamente al punto 211 divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta aì'í'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio s'uperiore gerarchico. ll dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito: A. deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto: - al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente I'opportunità/necessità di adottare atti o prowedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per awiare'il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, - all'ufficio procedimenti disciplinari (UPD) per i procedimenti di propria competenza. L'UPD valuta la sussistenza degli estremi per awiare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente cíìe ha operato la discriminazione, - all'ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione d risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione; - all'lspettorato della funzione pubblica; l'lspettorato della funzione pubblica valuta la necessità di awiare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni; B. può dare notizia dell'awenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'lspettorato della funzione pubblica se-la segnalazione non è già stata effettuata dal responsabile della prevenzione; C. può dare notizia dell'awenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'lspettorato della funzione pubblica ªse la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione della corruzione; 3

4 D. può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere: - un prowedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente; - un prowedimento giudiziale di annullamento dell'eventuale prowedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, di disapplicazione dello stesso; - il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione. Relativamente al punto 3. Sottrazione al diritto di accesso II documento contenente la denuncia non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della I. n. 241 del In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi eterointegrato dalla disposizione contenuta nell'aìt. 1, comma 51, della legge n. 190/20"l2. L'obbligo di riservatezza deve intendersi esteso a tutti colom che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e a coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, salve le comunicazione che per legge debbono essere effettuate. Le norme in argomento sono richiamate all'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'azienda ULSS n. 6 "Vicenza" e sono, a livello di principio, già patrimonio conoscitivo di tutto il personale, data la diffusione capillare effettuata in ambito aziendale. APPLICAZ?ONE DELLE MISURE In attuazione di quanto sopra riportato, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Aziendale, approvato con delibera n. 789 del e aggiornato con delibera n.233 del 24 marzo 2014, prevede l'introduzione di misure capaci di ottemperare alle disposizioni di legge in argomento, attivando accorgimenti tecnici che tutelino il dipendente che effettua segnalazioni di condotte illecite. Sulla scorta di quanto disposto nel Piano Nazionale Anticorruzione, l'azienda ULSS 6 "Vicenza" attiva al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni di illeciti, la cui gestione viene affldata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e al Responsabile del Servizio Affari legali e amministrativi generali in quanto titolare dell'ufficio procedimenti disciplinari (UPD). L'Azienda dispone di prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e la predisposizione di modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto. I fatti che possono essere oggetto di segnalazione Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, situazioni di potenziale illecito, reati o irregolarità che pregiudicano l'interesse pubblico; non vi è un elenco tassativo dei fatti che possono forrnare oggetto di segnalazione, dovendosi valutare tutte le circostanze del caso concreto. Sono escluse lamentele di carattere personale del segnalante disciplinate da altre procedure aziendali. 4

5 Interesse Pubblico La segnalazione ha la funzione di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illeciti o negligenza di cui si è venuti a conoscenza ed è per questo uno strumento di prevenzione. Se la segnalazione è sufficientemente qualificata e completa, può essere verificata tempestivamente e con facilità, portando il caso di rischio o illecito all'awiamento di procedimenti disciplinari. L'azione interna e lo spirito di quanto dettato dall'art. 1, comma 51, della Legge 1 90/12 è quello di prevenire o risolvere un problema tempestivamente. La denuncia alla magistratura implica che l'attività criminale è gia stata compiuta e viene quindi a mancare il presupposto della prevenzione. II mittente della segnalazione Le segnalazioni sono aperte, ma sono ammesse anche quelle riservate, ovvero quelle per le quali l'identità del segnalante è conosciuta solo da chi riceve la segnalazione. Sono contemplate anche le segnalazioni anonime che tuttavia non sono preferibili alle altre tipologie, poiché se incomplete o poco dettagliate sono di difficile approfondimento. E' comunque importante ammettere l'anonimato si è in presenza di un contesto ancora restio alla segnalazione di comportamenti altrui (si ricorda a questo proposito che l'art.361 del codice penale - omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale - imporrebbe sanzioni per il pubblico ufflciale che non denuncia reati di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e come tale norma risulti scarsamente applicata (tolleranza sociale) * la segnalazione ha la funzione principale di allertare * possono essere introdotti sistemi informatici che consentono il dialogo tra segnalante e ricevente in forma assolutamente anonima Il sistema introdotto per la ricezione delle segnalazioni di illeciti funziona solo se il soggetto preposto riceve segnalazioni precise e complete, verificabili senza ledere i diritti, anche alla privacy, del soggetto segnalato. Per quanto sopra esposto ed evidenziato, in attesa di valutare l'introduzione di un sistema informatizzato, come suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione, si stabilisce quanto segue: Soggetto che riceve le segnalazioni Vengono individuati quali soggetti deputati a ricevere le segnalazioni: * il Responsabile della Prevenzione della Corruzione * il Responsabile del Servizio Affari legali e amministrativi generali (UPD) Modalità di invio delle segnalazioni (modello all. Viene adottato il modello di segnalazione disposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che richiede le seguenti informazioni: * Dati del segnalante (si ricorda che la segnalazione può essere effettuata anche mantenendo l'anonimato) * Contenuti della segnalazione come da articolazione del modello ove appare chiaramente l'oggetto e l'evento a cui ci si riferisce * Altre informazioni richieste 5

6 II presente documento rappresenta informativa verso tutti i dipendenti dell'azienda come atto applicativo della normativa sopra richiamata ed estensivo dei contenuti dell'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti adottato dall'azienda. Esso viene pubblicato nella home page del sito aziendale e nell'apposita sezione di"amministrazione Trasparente" :// Costituisce parte documentale fornita, insieme al Codice, ai nuovi dipendenti al momento dell'assunzione. Nota 1. // whistleblower è colui che testimonia un illecito o una ìrregolarità sul luogo dí lavoro, durante /o svolgìmento delle proprie mansìoni, e decide di segnalarlo a una persona o a una autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possìbìle tempestìva, di problemi o pericoli alrente di appartenenza. Nota 2. Il whistleblowing consiste nelle azioni di regolamentazione delle procedure volte a incentivare o proteggere tali segnalazìoni. 6

7 Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto AZIENDA ULSS N. 6?VICENZA" Viale F. Rodolfi n VICENZA COD. REGIONE COD. U.L.SS COD.FISC. E P.IVA MODELLO PER LE SEGNALAZIONI SITUAZIONI DI ILLECITO (ART. 1, COMMA 51, LEGGE , N.190) l dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amminístrazione, fatti di supposto danno erariale o altrì illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza all'interno dell'amministrazione debbono utilìzzare questo modello. Si rammenta che l'ordinamento tutela i dipendenti che effettuano la segnalazione di illecito. In particolare, la legge e il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevedono che: I'ammìnistrazione ha l'obblìgo di predisporre dei sìstemi di tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante; I'identità del segnalante deve essere protetta in ognì contesto successivo alla segnalazione. Nel procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; Ia denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; il denunciante che ritiene di essere stato discriminato nel lavoro a causa della denuncía, può segnalare (anche attraverso le OO.SS) all'lspettorato della funzione pubblica i comportamenti discriminatori. Per ulteriori approfondimenti, si vedano il documento Aziendale e il Piano Nazionale Anticorruzìone 7

8 AUTORE/I DEL FATTO (3) ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI R?FERIRE SUL MEDESIMO (4) EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE LUOGO. DATA E FIRMA La segnalazione può essere presentata: a) mediante inserimento delle informazioni nel sistema informatico predisposto dall'amministrazione; b) mediante invio all'indirizzo di posta elettronica appositamente attivato dall'amministrazione; c) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna. In questo caso, l'amministrazione deve indicare le modalità da seguire per tutelare l'anonimato; c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata ad uno dei soggetti legittimati alla ricezione. Note 1 Qualora ìl segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazíone non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. 2 La segnalazione non può avere ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale e al Comítato Unico dì Garanzia. 3 Indicare i datí anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione 4 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione Trasmettere a Responsabile Prevenzione della Corruzione Responsabile Servizio Wari Legali e Amministrativi Generali 8

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