DISEGNO DI LEGGE SUL WHISTLEBLOWING
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- Eugenio Micheli
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1 DISEGNO DI LEGGE SUL WHISTLEBLOWING Audizione del Commissioni riunite Giustizia e Lavoro Camera dei Deputati PREMESSA Transparency International Italia è la sede italiana dell organizzazione non governativa, leader nel mondo per la lotta alla corruzione e la promozione di trasparenza, integrità, e responsabilità. Transparency International Italia ha cominciato ad occuparsi di whistleblowing nel 2009, quando il termine era ancora pressoché sconosciuto nel nostro Paese e utilizzato solamente in ambito accademico con riferimento ad alcune best practices presenti negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone. La volontà di importare queste buone pratiche anche in Italia ha prodotto la costante attività di promozione delle stesse, da cui sono scaturite una serie di raccomandazioni e di suggerimenti, rivolti alle imprese e alle istituzioni ed autorità pubbliche, volte a far conoscere l efficacia di questo strumento, utile non solo a prevenire fenomeni di corruzione all interno di enti o organizzazioni, ma anche a coinvolgere i cittadini e la società civile nell attività di controllo e contrasto dell illegalità, responsabilizzandoli e richiedendo la loro partecipazione attiva per migliorare la società. L importanza del whistleblowing deriva infatti non tanto dall efficacia comunque innegabile che ha nella lotta alla corruzione e ad altri illeciti, quanto dall essere, per sua natura, strumento che richiede il coinvolgimento della società civile. Crediamo che il disegno di legge in oggetto - a maggior ragione se integrato con le proposte migliorative qui riportate consentirebbe all Italia di attestarsi sui migliori standard internazionali per ciò che concerne la tutela delle fonti di segnalazioni in grado di proteggere l interesse pubblico.
2 "Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o illeciti nell'interesse pubblico (whistleblowing) (Vai a pagina 7 per una tabella comparativa tra LEGGE VIGENTE DISEGNO DI LEGGE BUSINAROLO PROPOSTA DI TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA) Art. 1. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni: a) segnalazione: la segnalazione di reati o illeciti, avvenuti o presunti, effettuata nell'interesse pubblico a un ente o organismo che possa agire efficacemente al riguardo; b) segnalante (whistleblower): il lavoratore che effettua la segnalazione di cui alla lettera a). Art. 2. (Tipologia di segnalazioni). 1. La presente legge si applica alle segnalazioni di possibili reati o illeciti che possono provocare un danno all interesse pubblico e di cui il segnalante è venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro. Art. 3. (Segnalanti). 1. Le disposizioni previste nella legge si applicano a tutti i lavoratori, inclusi i dipendenti e gli ex dipendenti pubblici o privati, i collaboratori, i consulenti e i soggetti in formazione lavoro. Art. 4. (Destinatari della segnalazione). 1. Il segnalante può effettuare una segnalazione al destinatario specificamente individuato all interno dell ente o organizzazione in cui lavora: a) In ambito pubblico tale soggetto è rappresentato dal responsabile per la prevenzione della corruzione dell ente a cui la segnalazione si riferisce. Tra gli enti di diritto pubblico sono compresi enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da
3 pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n.190/2012; b) In ambito privato la segnalazione deve essere fatta, ove presente, all organismo di vigilanza del modello organizzativo di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n L ente può designare alla ricezione delle segnalazioni un altro organo interno o esterno. 2. Fuori dai casi di cui agli articoli 361 e 362 del codice penale, in ogni momento il segnalante può fare una segnalazione all Autorità Nazionale Anticorruzione, alla Corte dei Conti, all autorità giudiziaria e di polizia. 3. Il segnalante può effettuare la segnalazione di reati o illeciti all'autorità di regolamentazione del settore interessato, in una delle seguenti ipotesi: a) il destinatario di cui al comma 1 non è stato specificamente identificato dall ente; b) la segnalazione effettuata al destinatario di cui al comma 1 è stata oggetto di valutazione negativa senza motivato parere; c) il destinatario di cui al comma 1 non offre, a parere del segnalante, le adeguate garanzie di neutralità e indipendenza di giudizio. 4. Le segnalazioni di reati o illeciti effettuate al pubblico in generale, anche tramite i mezzi di comunicazione o di informazione, godono delle tutele di cui all articolo 6 della presente legge solo nel caso in cui esse siano state già effettuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 o siano state oggetto di valutazione negativa senza motivato parere. Art. 5. (Protezione del segnalante dalle ritorsioni) 1. Il segnalante è protetto e non può essere sanzionato, licenziato, demansionato, trasferito o sottoposto ad altre misura discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. 2. Il segnalante è tutelato contro eventuali danni conseguenti alla segnalazione di reati o illeciti e, in particolare, ha diritto al risarcimento per gli eventuali danni morali, economici o di carriera subiti nonché al pagamento delle eventuali spese legali e, qualora licenziato, anche a essere riassunto. 3. Si presume la buona fede del segnalante e le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle segnalazioni di possibili reati o illeciti anche nel caso in cui tali reati o illeciti risultino successivamente inesistenti. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile allorquando siano accertate definitivamente in sede giudiziaria.
4 Art. 6. (Protezione dell'identità del segnalante e limitazioni al diritto di accesso). 1. In nessun caso il destinatario della segnalazione può rivelare l identità del segnalante senza il suo consenso. 2. Alla segnalazione di reati o illeciti non si applica il diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 3. L esercizio del diritto d accesso da parte dell interessato ai sensi dell art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 può essere limitato per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui. In nessuna circostanza può essere permesso alla persona menzionata nella segnalazione di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del segnalante, salvo sia provata la malafede di quest'ultimo con sentenza passata in giudicato. Art. 7. (Segnalazioni anonime). 1. Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima. 2. I destinatari di segnalazioni anonime hanno l obbligo di trattarle solo nel caso in cui queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari. Art. 8. (Inversione dell'onere della prova). 1. È a carico del datore di lavoro dimostrare che ogni misura ritorsiva adottata ai danni del segnalante è motivata da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Art. 9. (Divieto di clausole limitative). 1. In nessun caso il diritto di effettuare segnalazioni di reati o illeciti può essere limitato mediante clausole contrattuali. Tali clausole volte a limitare o condizionare il diritto sono nulle. Art. 10.
5 (Autorità Nazionale Anticorruzione). 1. L Autorità Nazionale Anticorruzione deve istituire più canali per la ricezione delle segnalazioni, tra cui almeno uno che permetta di veicolare le segnalazioni in modo anonimo. 2. L Autorità Nazionale Anticorruzione coordina e monitora l adempimento degli obblighi relativi alle procedure di segnalazione da parte dei responsabili per la prevenzione della corruzione. 3. L Autorità Nazionale Anticorruzione raccoglie dati e statistiche sulle segnalazioni ricevute da parte dei responsabili per la prevenzione della corruzione. Art.11. (Fondo per la tutela dei segnalanti). 1. E istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica il Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di ritorsioni di cui all art Il Fondo è utilizzato per garantire la sicurezza e il benessere psicofisico dei segnalanti, coprire le spese legali, fornire misure in grado di sostenere economicamente i segnalanti che hanno subito un ingiusto licenziamento in attesa della sentenza di merito da parte del tribunale del lavoro competente. 3. Il Fondo è alimentato da un contributo determinato sulla base di una percentuale non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento calcolato sulle somme recuperate dall erario a seguito di condanna definitiva della Corte dei Conti per condotte illecite che cagionino danno erariale o all immagine della pubblica amministrazione. 4. Al Dipartimento della funzione pubblica spetta la valutazione delle condizioni di applicabilità di cui al comma 2 e l erogazione delle somme necessarie. 5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 3. Art.12. (Sanzioni disciplinari). 1. Ogni procedimento disciplinare avviato nei confronti di un soggetto indicato in una segnalazione di reato o illeciti deve essere basato su elementi ulteriori rispetto alla segnalazione. 2. Fatte salve le azioni civili e penali consentite dalla legislazione vigente, in caso di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, potranno essere applicate le previsioni sanzionatorie di cui al CCNL previsto dal settore di appartenenza.
6 ABROGAZIONI Art. 13. (Abrogazioni e modifiche). 1. L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato. 2. L articolo 19, comma 5 lettera A, del decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 90, è abrogato. 3. All articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è eliminata la frase o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.
7 COMPARAZIONE LEGGE VIGENTE DISEGNO DI LEGGE BUSINAROLO PROPOSTA DI TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA LEGGE VIGENTE BUSINAROLO FRASCHINI-RODOLFI Commento Art. 1. Art. 1. (Definizioni). (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni: a) segnalazione di reati o irregolarità: la segnalazione di reati o irregolarità nell'interesse pubblico, avvenuti o presunti, all'ente pubblico o privato del quale è dipendente, che può agire efficacemente per rimuoverne le cause; b) autore: il lavoratore che effettua la segnalazione di cui alla lettera a) all'autorità di regolamentazione del settore interessato ovvero all'autorità di polizia o giudiziaria. Art. 2. (Tipologia segnalazioni). di 1. La presente legge si applica alle segnalazioni di ogni reato o irregolarità che può provocare un danno alla collettività e di cui l'autore è venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro. 1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni: a) segnalazione: la segnalazione di reati o illeciti, avvenuti o presunti, effettuata nell'interesse pubblico a un ente o organismo che possa agire efficacemente al riguardo; b) segnalante (whistleblower): il lavoratore che effettua la segnalazione di cui alla lettera a). Art. 2. (Tipologia di segnalazioni). 1. La presente legge si applica alle segnalazioni di possibili reati o illeciti che possono provocare un danno all interesse pubblico e di cui il segnalante è venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro. Crediamo che le definizioni debbano essere il più semplici possibile. Abbiamo eliminato la parola autore uniformando il testo con la parola segnalante. Art. 3. (Autori). 1. La presente legge si applica a coloro che sono a rischio di ritorsione da parte delle persone segnalate, inclusi i dipendenti e gli ex dipendenti pubblici o Art. 3. (Segnalanti). 1. Le disposizioni previste nella legge si applicano a tutti i lavoratori, inclusi i dipendenti e gli ex dipendenti pubblici o privati, i collaboratori, i consulenti e i soggetti in formazione lavoro. Reputiamo che la qualifica di segnalante debba prescindere dal rischio di ritorsioni che è un elemento troppo soggettivo.
8 privati, i consulenti, gli stagisti e i volontari. Art. 8. (Organi interni autonomi). 1. Fermo restando l'obbligo di procedere alla valutazione delle segnalazioni di reati o irregolarità a essi pervenuti, gli enti pubblici o privati possono dotarsi di organi interni autonomi incaricati di procedere alla valutazione. Art. 9. (Destinatari segnalazione). della 1. L'autore può effettuare la segnalazione di reati o irregolarità all'autorità di regolamentazione del settore interessato ovvero all'autorità di polizia o giudiziaria nelle seguenti ipotesi: a) la segnalazione effettuata all'ente pubblico o privato di cui è dipendente è stata oggetto di valutazione negativa senza motivato parere; b) l'ente pubblico o privato di cui è dipendente non offre, a parere dell'autore, le adeguate garanzie di neutralità. Art. 10. (Segnalazioni pubblico). al 1. Le segnalazioni di reati o irregolarità effettuate al pubblico in generale, anche tramite i mezzi di comunicazione o di Art. 4. (Destinatari segnalazione). della 1. Il segnalante può effettuare una segnalazione al destinatario specificamente individuato all interno dell ente o organizzazione in cui lavora: a) In ambito pubblico tale soggetto è rappresentato dal responsabile per la prevenzione della corruzione dell ente a cui la segnalazione si riferisce. Tra gli enti di diritto pubblico sono compresi enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n.190/2012; b) In ambito privato la segnalazione deve essere fatta, ove presente, all organismo di vigilanza del modello organizzativo di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n L ente può designare alla ricezione delle segnalazioni un altro organo interno o esterno. Allargata la protezione ai dipendenti nel settore privato. Abbiamo identificato la necessità legislativa di individuare soggetti interni designati alla valutazione delle segnalazioni. In ambito pubblico tale funzione è peraltro già identificata nel responsabile per la prevenzione della corruzione. Abbiamo provato a condensare e razionalizzare l elenco dei destinatari delle segnalazioni, prevendo diversi livelli di tutela e diversi requisiti a seconda dei diversi destinatari.
9 Art. 54-bis. (D.Lgs. n.165/2001). (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso informazione, sono permesse solo nel caso in cui esse siano state già effettuate ai sensi della presente legge o siano state oggetto di valutazione negativa senza motivato parere. Art. 14. (Tutela dell'autore). 1. L'autore è tutelato ai fini di eventuali danni conseguenti alla segnalazione di reati o irregolarità e, in particolare, ha diritto, 2. Fuori dai casi di cui agli articoli 361 e 362 del codice penale, in ogni momento il segnalante può fare una segnalazione all Autorità Nazionale Anticorruzione, alla Corte dei Conti, all autorità giudiziaria e di polizia. 3. Il segnalante può effettuare la segnalazione di reati o illeciti all'autorità di regolamentazione del settore interessato, in una delle seguenti ipotesi: a) il destinatario di cui al comma 1 non è stato specificamente identificato dall ente; b) la segnalazione effettuata al destinatario di cui al comma 1 è stata oggetto di valutazione negativa senza motivato parere; c) il destinatario di cui al comma 1 non offre, a parere del segnalante, le adeguate garanzie di neutralità e indipendenza di giudizio. 4. Le segnalazioni di reati o illeciti effettuate al pubblico in generale, anche tramite i mezzi di comunicazione o di informazione, godono delle tutele di cui all articolo 6 della presente legge solo nel caso in cui esse siano state già effettuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 o siano state oggetto di valutazione negativa senza motivato parere. Art. 5. (Protezione del segnalante dalle ritorsioni). 1. Il segnalante è protetto e non può essere sanzionato, licenziato, demansionato, trasferito o sottoposto ad altre misura discriminatorie, dirette Abbiamo mantenuto le cause di esclusione dalla protezione così come normate dalla disciplina vigente.
10 titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Art. 54-bis. (D.Lgs. n.165/2001). (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l identità può essere rivelata ove la sua qualora licenziato, a essere riassunto, su ordinanza ingiuntiva del tribunale, e al risarcimento per gli eventuali danni morali, economici o di carriera subiti nonché delle eventuali spese legali. Art. 4. (Requisito della buona fede). 1. La presente legge si applica alle segnalazioni di reati o irregolarità effettuate in buona fede, anche nell'ipotesi in cui i reati o irregolarità risultino inesistenti. Art. 5. (Esclusione). 1. La presente legge non si applica alle segnalazioni di reati o irregolarità che configurano il reato di calunnia o di diffamazione. Art. 6. (Protezione dell'identità). 1. L'identità dell'autore non può essere rivelata senza il suo consenso. ( ) Art. 13. (Diritto di accesso). 1. Alla segnalazione di reati o irregolarità non si applica il diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. 2. Il segnalante è tutelato contro eventuali danni conseguenti alla segnalazione di reati o illeciti e, in particolare, ha diritto al risarcimento per gli eventuali danni morali, economici o di carriera subiti nonché al pagamento delle eventuali spese legali e, qualora licenziato, anche a essere riassunto. 3. Si presume la buona fede del segnalante e le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle segnalazioni di possibili reati o illeciti anche nel caso in cui tali reati o illeciti risultino successivamente inesistenti. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile allorquando siano accertate definitivamente in sede giudiziaria. Art. 6. (Protezione dell'identità del segnalante e limitazioni al diritto di accesso). 1. In nessun caso il destinatario della segnalazione può rivelare l identità del segnalante senza il suo consenso. 2. Alla segnalazione di reati o illeciti non si applica il diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 3. L esercizio del diritto d accesso da parte dell interessato ai sensi dell art. 7 del decreto Rispetto al DDL Businarolo abbiamo ridefinito e condensato in un articolo le ritorsioni contro le quali è data la protezione, i requisiti per la segnalazione e le cause di esclusione. Abbiamo deciso di rafforzare quella che è la parte più debole dell istituto secondo la disciplina vigente, quella sulla protezione dell identità, che in base alla normazione attuale potrebbe costituire un disincentivo alla segnalazione, con il segnalante che non ha la certezza che la
11 conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. ( ) 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. Art. 6. (Protezione dell'identità). 1. ( ) Le segnalazioni possono essere effettuate in forma anonima; in tale caso, tenuto conto dell'impossibilità di approfondire le segnalazioni, in quanto anonime, queste sono prese in esame solo qualora siano adeguatamente documentate. Art. 7. (Inversione della prova). dell'onere 1. È a carico del datore di lavoro dimostrare che ogni misura presa ai danni dell'autore è motivata da ragioni estranee alla segnalazione effettuata dal medesimo autore. legislativo 30 giugno 2003, n. 196 può essere limitato per garantire la tutela dei diritti e delle libertà altrui. In nessuna circostanza può essere permesso alla persona menzionata nella segnalazione di avvalersi del suo diritto di accesso per ottenere informazioni sull'identità del segnalante, salvo sia provata la malafede di quest'ultimo con sentenza passata in giudicato. Art. 7. (Segnalazioni anonime). 1. Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima. 2. I destinatari di segnalazioni anonime hanno l obbligo di trattarle solo nel caso in cui queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari. Art. 8. (Inversione dell'onere della prova). 1. È a carico del datore di lavoro dimostrare che ogni misura ritorsiva adottata ai danni del segnalante è motivata da ragioni estranee alla segnalazione stessa. sua identità verrà mantenuta riservata. L anonimato non è considerato né menzionato dalla legge vigente. La prassi internazionale è ormai concorde nell ammettere le segnalazioni anonime, purché esse siano sufficientemente circostanziate. Riteniamo questa norma cruciale per bilanciare la sproporzione di peso tra datore e dipendente. Art. 12. (Divieto di clausole limitative). 1. In nessun caso il diritto di effettuare segnalazioni di reati o illeciti può essere limitato mediante clausole contrattuali. Art. 9. (Divieto di clausole limitative). 1. In nessun caso il diritto di effettuare segnalazioni di reati o illeciti può essere limitato mediante clausole contrattuali. Tali clausole volte a limitare o condizionare il diritto sono nulle. Questa norma è indirizzata a vietare la previsione di accordi di riservatezza che possano ostacolare l emersione di atti e fatti illeciti.
12 Art. 15. (Premio). 1. All'autore di una segnalazione di reati o irregolarità che comportano un danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione è attribuita una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 15 e il 30 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei conti, fermo restando che la somma di denaro spettante a titolo di premio non può essere superiore a 2 milioni di euro. Art. 16. (Ufficio per la ricezione delle segnalazioni). 1. Presso ogni ente pubblico o privato è istituito un ufficio Art. 10. (Autorità Anticorruzione). Nazionale 1. L Autorità Nazionale Anticorruzione deve istituire più canali per la ricezione delle segnalazioni, tra cui almeno uno che permetta di veicolare le segnalazioni in modo anonimo. 2. L Autorità Nazionale Anticorruzione coordina e monitora l adempimento degli obblighi relativi alle procedure di segnalazione da parte dei responsabili per la prevenzione della corruzione. 3. L Autorità Nazionale Anticorruzione raccoglie dati e statistiche sulle segnalazioni ricevute da parte dei responsabili per la prevenzione della corruzione. Art.11. (Fondo per la tutela dei segnalanti). 1. E istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica il Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di ritorsioni di cui all art Il Fondo è utilizzato per garantire la sicurezza e il benessere psicofisico dei segnalanti, coprire le spese legali, fornire misure in grado di sostenere economicamente i segnalanti che hanno subito un ingiusto licenziamento o altra ritorsione lavorativa in attesa della sentenza di merito da parte del tribunale del lavoro competente. 3. Il Fondo è alimentato da un contributo determinato sulla base di una percentuale non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento calcolato sulle somme recuperate dall erario a seguito di condanna definitiva della Corte dei Conti per condotte illecite che Riteniamo il ruolo dell ANAC fondamentale nella lotta alla corruzione e riteniamo sia strumentale incardinare nella legge una norma su compiti, ruoli e responsabilità dell Autorità nel processo di gestione delle segnalazioni. Rispetto alla proposta dell onorevole Businarolo abbiamo creduto preferibile smorzare l incentivo economico alla segnalazione. Essendo consapevoli delle difficoletà economiche e dei rischi affrontati dai segnalanti abbiamo ipotizzato un Fondo per la tutela dei segnalanti, che vada a proteggerli e a sostenerli, in particolare in quella fase spesso lunga tra la ritorsione subita e una pronuncia del
13 indipendente che ha il compito di redigere statistiche sul numero di segnalazioni di reati o irregolarità effettuate e sul loro esito, di provvedere alla liquidazione dei premi di cui all'articolo 15 e alla raccolta e alla pubblicazione periodica dei relativi dati, nonché di assicurare il coordinamento con i soggetti competenti per l'accertamento delle condotte di reato. Art. 11. (Procedimento disciplinare). 1. Ogni procedimento disciplinare avviato nei confronti di un soggetto indicato in una segnalazione di reato o irregolarità deve essere basato su elementi certi e documentati. Art. 17. (Abrogazione). 1. L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato. cagionino danno erariale o all immagine della pubblica amministrazione. 4. Al Dipartimento della funzione pubblica spetta la valutazione delle condizioni di applicabilità di cui al comma 2 e l erogazione delle somme necessarie. 5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 3. Art.12. (Sanzioni disciplinari). 1. Ogni procedimento disciplinare avviato nei confronti di un soggetto indicato in una segnalazione di reato o illeciti deve essere basato su elementi ulteriori rispetto alla segnalazione. 2. Fatte salve le azioni civili e penali consentite dalla legislazione vigente, in caso di violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, potranno essere applicate le previsioni sanzionatorie di cui al CCNL previsto dal settore di appartenenza. Art. 13. (Abrogazioni e modifiche). 1. L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato. 2. L articolo 19, comma 5 lettera A, del decreto legislativo 24 giugno 2014, n. 90, è abrogato. 3. All articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è eliminata la frase o quando giudice lavoro. del Nella legge non è previsto nulla di specifico a proposito delle conseguenze per chi attua le ritorsioni contro i segnalanti.
14 Art. 54-bis. (D.Lgs. n.165/2001). (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
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