DIRITTO PROCESSUALE. mansa. 3 Appunti - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.doc

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1 DIRITTO PROCESSUALE REGOLE PER L INTERROGATORIO E MANCATI AVVISI. Le conseguenze per non aver dato gli avvisi previsti all art. 64 c.p.p. sono previste nel 3 comma bis dello stesso articolo 64. Il fatto che non vengano dati i primi due avvisi, ovvero quello relativo al fatto che la persona può avvalersi della facoltà di non rispondere e che le dichiarazioni che renderà potranno essere utilizzate contro di lui, provoca la inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese. La conseguenza quindi è quella dell inutilizzabilità; si tratta di una forma di inutilizzabilità patologica che potrà essere fatta valere in qualsiasi momento nelle fasi successive del procedimento penale. Il concetto di inutilizzabilità patologica è contrapposto a quello di inutilizzabilità fisiologica. Nell ambito del procedimento penale distinguiamo la fase delle indagini preliminari dalla fase del giudizio. Gli elementi di prova che vengono raccolti nella fase delle indagini preliminari, non possono essere utilizzati direttamente nella fase del giudizio, però in alcuni modi, possono comunque venire in rilievo durante la fase dibattimentale. Se infatti una persona viene sentita a sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria durante le indagini e poi nel sottoporsi all esame dibattimentale rende delle dichiarazioni difformi a quelle che aveva reso alla polizia giudiziaria, è possibile che una parte proceda a una contestazione e legga quel passo del verbale rilasciato dalla polizia giudiziaria per dimostrare la difformità della nuova versione rispetto alla precedente. Sotto questo profilo quindi si può dire che, da un lato il verbale di informazioni rilasciato dalla polizia giudiziaria non è in generale utilizzabile nel giudizio (inutilizzabilità fisiologica) anche se tuttavia, in alcuni casi, può diventare utilizzabile ai fini della contestazione; l idea è, che gli atti raccolti nell indagine non assumono il rilievo di prova nella fase dibattimentale. Il caso di cui all articolo 64 è diverso perché in questa situazione, vi è una forma di invalidità nel verbale nel senso che il verbale è stato redatto non rispettando le regole previste nell articolo 64; questa inutilizzabilità non è fisiologica ma è patologica ed è una forma di invalidità che può essere fatta valere in qualsiasi fase del procedimento. Altro esempio di inutilizzabilità è quando una persona che è imputata accede a un rito alternativo quale può essere il rito abbreviato, il rito del patteggiamento, ed automaticamente gli elementi di prova che erano stati raccolti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini diventano a questo punto utilizzabili dal Giudice; in questa situazione si capisce perché si è parlato di inutilizzabilità fisiologica, essendo atti perfettamente validi, ma solo atti tipici dell indagine preliminare, nel momento in cui la persona imputata rinuncia alla fase del dibattimento, questi atti diventano pienamente utilizzabili. Se, invece non fossero stati dati gli avvisi, anche qualora la persona decidesse di seguire un rito alternativo, atti che hanno questa patologia non potrebbero essere utilizzati e il Giudice sarebbe tenuto a rilevare il vizio anche d ufficio. 1

2 2 Non si può parlare di nullità dell atto ma di inutilizzabilità; i concetti di nullità e di inutilizzabilità sono parzialmente diversi. Il codice, a proposito dell articolo 64, parla di inutilizzabilità, ovvero di una patologia che attiene alle prove, mentre quando ci si riferisce alla nullità, si deve fare riferimento a un vizio di un atto processuale che può essere di diversi generi e, a seconda del genere a cui appartiene, darà luogo a nullità generali, assolute, nullità generali a regime intermedio, nullità relative. Nel caso di inutilizzabilità non c è alcuna possibilità di sanatoria mentre nel caso di nullità, sono previste delle possibilità di sanatoria. Di fronte a un verbale che è inutilizzabile, qualsiasi cosa succeda, il Giudice anche al limite in sede di legittimità, quindi davanti alla corte di cassazione, potrebbe rilevare il vizio e considerare non utilizzabile la prova. Per questo è importante capire quando si tratta di inutilizzabilità e non di nullità. L articolo 64 comma 3-bis, distingue, a proposito di inutilizzabilità, gli avvisi previsti dalle lettere a e b e l avviso previsto dalla lettera c. Con l avviso della lettera c dell articolo 64, la persona che viene sentita, viene avvisata che, qualora renderà nel corso dell interrogatorio delle dichiarazioni contro terzi, in ordine a tali dichiarazioni potrà assumere eventualmente in una fase successiva, la veste di testimone e cioè potrà essere obbligato a deporre. Se però, l avviso della lettera c dell articolo 64 non viene dato, la persona in una fase successiva del processo, non potrà mai assumere la veste di testimone e quindi, non verrà sentito con l obbligo di riferire secondo verità quanto aveva in precedenza dichiarato con riferimento alla posizione di un altro imputato. Quando viene dato l avviso dell articolo 64, la persona che viene sentita, comunque e in ogni caso, non assumerà mai davanti alla polizia giudiziaria la veste di testimone; la potrà assumerà in un momento successivo del procedimento e solo a certe condizioni. La situazione che di fatto deve essere presa in considerazione ha origine nel momento in cui la persona che viene sentita riferisce circostanze di fatto che non attendono alla propria posizione processuale ma alla posizione processuale di altre persone; in questo caso l avviso dice che assumerà l ufficio di testimone, salvo le incompatibilità previste dall articolo 197 e dall articolo 197-bis. Come avevamo già visto l articolo 197 del codice di procedura penale declara i casi in cui la persona rimane comunque incompatibile rispetto all ufficio di testimone. Il primo caso è quello della persona coimputata nel medesimo procedimento o imputata di un procedimento connesso in senso forte. Tale persona viene sentita davanti alla polizia giudiziaria e non potrà assumere la veste di testimone né sicuramente davanti alla polizia giudiziaria né in qualsiasi altra fase del giudizio, lo potrà assumere solo nel momento in cui sarà passato in giudicato la sentenza che lo riguarda.

3 Questo è il significato dell articolo 64 lettera c quando intende richiamarsi alle incompatibilità. L articolo 197 prevede però che esistano anche dei casi di connessione debole ed in questi casi, quando il reato che viene contestato alla persona che viene sentita dalla Polizia Giudiziaria è connesso in maniera debole con il reato che riguarda l altra persona in relazione alla quale vengono rese le dichiarazioni, allora sì che una volta ricevuto l avviso dell articolo 64 in una fase diversa del procedimento la persona potrà essere chiamata a ricoprire l ufficio di testimone. L articolo 197 alla lettera a dice che non possono essere assunti come testimoni i coimputati del medesimo reato o le persone imputate di un procedimento connesso a norma dell articolo 12 comma primo lettera a ; questi sono, i casi di connessione forte, cioè di collegamento particolarmente qualificato tra i diversi procedimenti. Nel caso invece della lettera b, vengono presi in considerazione i casi di connessione debole e la norma qui fa riferimento all articolo 12, comma primo lettera c e ai casi di collegamento probatorio fra due reati cioè quando la prova di un reato può influire sulla prova di un altro reato. È in questo caso che l avviso della lettera c dell articolo 64 assume concreta rilevanza perché, in questa ipotesi, successivamente nella fase del giudizio, se la persona davanti alla Polizia Giudiziaria ha reso delle dichiarazioni contro altre persone potrà essere obbligata a deporre in ordine a tali circostanze. Questo è il significato sostanziale dell avviso che viene dato alla persona sentita, non vi deve essere nessun dubbio circa il fatto che davanti alla Polizia Giudiziaria quella persona non assumerà mai la veste di testimone, l assumerà in un momento successivo del procedimento e solo a certe condizioni. Per quanto detto diventa quindi possibile che una persona davanti alla Polizia Giudiziaria renderà dichiarazioni contro altre persone e che un domani, anche nel processo, non potrà comunque assumere la veste di testimone. Il caso tipico è quello di una persona che rende dichiarazioni a carico di un'altra ed entrambe le persone sono imputate nello stesso reato; ad un certo punto le vicende processuali di queste persone potranno separarsi però, in ogni caso, la persona non assumerà la veste di testimone. La potrà assumere un domani solo quando la sua posizione processuale sarà completamente definita con una sentenza irrevocabile. Tornando alle regole generali per l interrogatorio, l articolo 65 spiega che l interrogatorio inizia contestando alla persona che è sottoposta alle indagini il fattoreato che gli è stato attribuito. 3 Art Interrogatorio nel merito. 1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti. 2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande. 3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona. Oltre ad indicargli quale è il fatto-reato che gli è attribuito e che ricordiamo è solo un ipotesi di reato in quanto non è ancora stata formulata la contestazione mediante

4 l imputazione, devono essere indicati gli elementi di prova e, se ciò non crea pregiudizio alle indagini, le fonti da cui questi elementi di prova si desumono. Il codice non utilizza l espressione prova perché tale espressione tendenzialmente, la utilizza con riferimento al giudizio dibattimentale, alla fase del processo in senso stretto; utilizza un concetto diverso elemento di prova quale elemento che potrà eventualmente in futuro acquisire l efficacia di una prova ma che, momentaneamente, non è ancora stata valutato da un Giudice. Le fonti di prova, cioè la persona da cui sono state prese le dichiarazioni a carico, non necessariamente devono essere indicate, sono indicate solo se ciò non reca pregiudizio alle indagini. Detto questo, la persona che è davanti alla Polizia Giudiziaria, può decidere di non rispondere a nessuna domanda oppure decidere di rispondere solo ad alcune domande. Il fatto che inizialmente abbia deciso di rispondere, non gli impedisce in un successivo momento, di evitare di rispondere ad altre domande che gli vengono poste. Nel momento in cui la persona evita di rispondere ad alcune domande, la Polizia Giudiziaria deve farne menzione nel verbale; la stessa regola varrà poi anche nell ambito del dibattimento, quando l imputato viene sottoposto all esame davanti al Giudice. Anche di fronte al Giudice infatti è prevista la libertà della persona di rispondere a nessuna domanda oppure di rispondere solo ad alcune domande e qualora decida di non rispondere ad alcune specifiche domande, ne deve essere fatta menzione. Il significato di questa precisazione sta nel fatto che, qualora una persona non risponda ad alcune domande, certamente in qualche modo pregiudica la sua attendibilità. Occorre notare che negli articoli 64 e 65 che rappresentano delle regole assolutamente generali del modo di condurre l interrogatorio, troviamo l espressione interrogatorio, mentre se si prende l articolo 350 del c.p.p., che è la norma che direttamente si applica quando, nella veste di polizia giudiziaria viene sentita una persona indagata, non si trova l espressione interrogatorio, ma l espressione sommaria informazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. 4

5 5 Art Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell'articolo Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97 comma Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore, al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto. 4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 97, comma Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini. 6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione. 7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503 comma 3. Ciò non toglie che le regole per l interrogatorio debbano essere applicate anche in questa sede. Il termine interrogatorio quindi, da un lato è un termine generale che vi comprende anche le sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini da parte della polizia giudiziaria, dall altro è un termine in senso stretto, indica le informazioni che vengono prese dalla persona sottoposta alle indagini da parte del pubblico ministero. La terminologia che usa il codice è questa: sommarie informazioni quando le dichiarazioni vengono rese davanti alla polizia giudiziaria; interrogatorio quando le dichiarazioni vengono rese davanti al pubblico ministero; esame quando queste dichiarazioni vengono rese davanti al Giudice. Accanto all articolo 64, una seconda norma che è fondamentale conoscere è quella relativa alle dichiarazioni indizianti, che è pensata con riguardo all ipotesi che sia nel corso delle indagini, sia nella fase del giudizio e quindi nella fase del dibattimento, una persona che è sentita come testimone se è al dibattimento o come informatore se è nella fase delle indagini, può a questo punto rendere delle dichiarazioni indizianti cioè delle dichiarazioni da cui possono emergere degli elementi di reità nei suoi stessi confronti. Nel caso in cui si verifichi questa situazione, che è una situazione che si può verificare in qualsiasi fase del procedimento penale, davanti alla polizia giudiziaria così come davanti al Giudice, l autorità che procede ha dei precisi obblighi, ed il primo è quello di interrompere l esame.

6 L articolo 63 utilizza l espressione esame però potrebbe essere benissimo un verbale di sommarie informazioni della persona che viene sentita nell ambito delle indagini. Quindi, interrotto l esame, la persona deve essere avvertita che per quello che verrà dichiarato potranno essere svolte delle indagini nei suoi confronti e deve essere invitata a nominare un difensore. La verbalizzazione va sospesa immediatamente dopo l affermazione che può essere utilizzata contro chi l ha resa per rendere comprensibile a chi leggerà un domani il verbale, qual è la dichiarazione indiziante. La persona parla davanti alla Polizia Giudiziaria e rende questa dichiarazione indiziante; se la dichiarazione indiziante non viene in qualche modo verbalizzata, un domani chi leggerà il verbale e dovrà verificare se il comportamento è stato corretto, non riuscirà a capire, se l affermazione non è verbalizzata, il perché è stato deciso di interrompere l esame. La dichiarazione indiziante rilascita immediatamente prima della sospensione dell esame, non comporta nessuna conseguenza pregiudizievole per la persona che si sta sentendo, perché l articolo 63 indica esplicitamente che le dichiarazioni che sono state rese non potranno essere utilizzate nei confronti di quella persona. 6 Art Dichiarazioni indizianti. 1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese. 2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate. Quindi, anche se vengono verbalizzate la dichiarazione indiziante, un domani, in qualsiasi fase del procedimento, sia che la persona acceda ad un rito alternativo, sia che decida di scegliere la strada del dibattimento, quella dichiarazione non potrà costituire una prova a carico della persona. Il codice prevede altresì una diversa ipotesi, ovvero che l autorità che procede, (Polizia Giudiziaria o Autorità Giudiziaria) decida, nonostante conosca che a carico di quella persona vi siano degli indizi di reità, di sentirla come semplice informatore o come semplice testimone eludendo, nella sostanza, le garanzie previste per la persona che dovrebbe assumere formalmente la veste di indagato. In questo caso, il codice prevede che le dichiarazioni che vengono rese da una persona che viene sentita nella veste non corretta, siano completamente inutilizzabili. In definitiva, mentre per la persona sentita correttamente e che rende delle dichiarazioni indizianti quelle dichiarazioni non potranno essere utilizzate contro di lui, nel caso in cui l Autorità Giudiziale o la Polizia Giudiziaria abbiano eluso le garanzie sentendo ugualmente come informatore o come testimone una persona che avrebbe dovuto essere sentita come indagato o come imputato, quelle

7 dichiarazioni rese non potranno essere utilizzate non solo contro di lui ma nemmeno nei confronti di altri. Quindi, è del tutto inutile cercare di eludere le garanzie dell indagato sentendolo come informatore e non come indagato quando si sa già che questa persona dovrebbe assumere la veste di indagato, perché, non solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti di altri queste dichiarazioni non potranno mai essere utilizzate. Se gli indizi di reità emergono dalle dichiarazioni che la persona rende davanti alla Polizia Giudiziaria o davanti all Autorità Giudiziaria, allora lì si interrompe l esame; nel caso del secondo comma, la situazione è diversa in quanto fin dall inizio, quindi prima del momento in cui iniziasse a rendere le dichiarazioni la persona avrebbe dovuto essere sentita come indagato. Nel caso dell art. 63 primo comma, l autorità che procede non intende eludere nessuna garanzia ma si accorge nel momento in cui sente la persona che questa rende delle dichiarazioni indizianti; nel secondo comma, l Autorità Giudiziaria o la Polizia Giudiziaria, sapevano o dovevano comunque sapere fin dall inizio che questa persona assumeva la veste di indagato e quindi non la dovevano sentire come informatore e non dovevano dare all inizio dell assunzione delle informazioni l avviso che doveva rispondere secondo verità alle domande. Anche qui, la sanzione non è quella di una nullità eventualmente relativa ma è di una inutilizzabilità che può essere rilevata anche dal Giudice e quindi indipendentemente dal fatto che la parte interessata possa o meno impugnare, in qualsiasi stato e grado del procedimento, anche nel giudizio in cassazione. Una persona può rendere delle spontanee dichiarazioni e queste spontanee dichiarazioni possono essere raccolte dalla Polizia Giudiziaria come, sicuramente è un diritto a questo punto dell'imputato renderle al dibattimento, però questo non è l interrogatorio e non sono nemmeno le sommarie informazioni disciplinate dall articolo 350, perché l interrogatorio è rispondere a delle domande e le spontanee dichiarazioni è invece, un monologo che viene condotto dalla persona al di fuori delle domande che la Polizia Giudiziaria va a porre. Una persona potrebbe davanti a voi dichiarare di avere sì la facoltà di non rispondere e allo stesso tempo dire che vuole rilasciare delle spontanee dichiarazioni che saranno verbalizzate facendo ben capire però, a chi un domani dovrà leggere questo verbale, che non si tratta delle risposte a un interrogatorio ma di dichiarazioni spontaneamente rese. La differenza sta nel fatto che, nel momento in cui una persona rende delle spontanee dichiarazioni, nessuno lo può interrompere dicendo ma mi spieghi meglio questa questione oppure facendo rilevare una contraddizione e si scriveranno queste dichiarazioni così come sono state rese, punto e basta. In linea di principio, se una persona rende delle spontanee dichiarazioni, è meglio che queste siano verbalizzate tra virgolette; una cosa è disporre di una dichiarazione spontanea altro è disporre del riassunto di una dichiarazione spontanea. Il riassunto è comunque il frutto di una elaborazione che la Polizia Giudiziaria conduce, mentre la dichiarazione spontanea è ciò che esattamente la persona dichiara. Una precisazione in riferimento agli articoli 63 e 64: la persona che viene sentita, ha facoltà di non rispondere alle domande oppure può rispondere sia quando fa riferimento alla propria posizione processuale sia quando fa riferimento alla posizione di altri senza un obbligo di verità. 7

8 Un obbligo di verità potrebbe assumerlo in un secondo momento per effetto dell avviso dell articolo 64 lettera c, ma, al momento iniziale, sicuramente non ha l obbligo di verità, quindi può mentire. Ovviamente il limite a questo diritto a mentire sta nel fatto che una persona non può comunque calunniare altri soggetti né rendere le dichiarazioni da cui si desuma l esistenza di un reato che mai è stato commesso. In altre parole, con riferimento alla calunnia e con riferimento alla simulazione di un reato, non vi è un diritto a mentire della persona che si sta sentendo. Il problema è naturalmente, capire: quando una persona esercita il diritto di difesa e quando una persona commette il reato di calunnia; è certamente un problema di non facile soluzione e che dalla giurisprudenza viene risolto tendenzialmente dicendo che la dichiarazione difensiva, nel momento in cui non esorbita dagli stretti fini difensivi, è comunque una dichiarazione che non può integrare il delitto di calunnia. Nel momento invece in cui la dichiarazione a carico di altre persone diventa circostanziata e precisa, allora può venire in rilievo il reato di calunnia. Un caso che è stato risolto dalla cassazione riguardava proprio una vicenda di un infortunio sul lavoro, era successo che dei lavoratori avevano accusato l imprenditore di tenere una certa condotta sul luogo di lavoro. L imprenditore, durante l esame dibattimentale, aveva sostenuto che le dichiarazioni di queste persone erano false e che tutto era frutto di una congiura nei suoi confronti. L imprenditore è stato successivamente portato a giudizio con delitto di calunnia partendo dal presupposto che avendo detto che altri avevano mentito, li aveva accusati di aver commesso un reato. La corte di cassazione però, in questa vicenda processuale, è arrivata alla conclusione che la dichiarazione a carico di altri, comunque non esorbitava dagli stretti diritti in cui una persona può rendere dichiarazioni per esigenze strettamente difensive, e quindi non era sufficiente a integrare il reato di calunnia. Questa è una sentenza che è stata pronunciata nel 2001 dalla corte di cassazione. Questo lo dico perché capita abbastanza normalmente che una persona che è accusata di un reato venga ad affermare che le dichiarazioni dei testimoni dell accusa non siano vere, questo di per se non è sufficiente secondo la giurisprudenza per integrare il reato di calunnia. Qualora invece questa persona non si limitasse a dire che le dichiarazioni di chi lo accusa non siano vere ma aggiungesse dei particolari precisi, ad esempio dicesse che questa persona è interessata a rendere dichiarazioni a suo carico perché tra loro vi è stata una lite, e andando avanti di questo passo formulasse degli addebiti circostanziati allora non rientreremmo più nell esercizio dei diritti di difesa, ma sconfineremmo nel delitto di calunnia. Con riferimento alle regole generali previste in relazione all imputato vi è l articolo 66 relativo alla verifica della identità dell imputato; quella che deve essere accertata nell ambito di un procedimento, è l identità fisica della persona indagata, mentre l identità anagrafica può rimanere anche incerta. 8

9 9 Art Verifica dell'identità personale dell'imputato. 1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false. 2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona. 3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 130. Il caso che capita sempre più spesso, di persone che non hanno documenti e che vengono nel gergo definite con la parola sedicenti. Il fatto che l identità anagrafica di una persona non sia stata determinata, non impedisce il compimento di alcun atto del procedimento. Eventualmente in una fase successiva, anche dopo la pronuncia della sentenza, qualora vengano accertate le reali generalità della persona, si può procedere a una rettifica con le forme previste per la correzione dell'errore materiale. Partiamo dal presupposto che una persona davanti alla Polizia Giudiziaria deve riferire le proprie generalità, commette un illecito se non riferisce le proprie generalità, e commette un illecito anche nel caso in cui dichiari generalità false. Se leggete insieme l articolo 66 e l articolo 64, vi accorgerete che alla lettera b dell articolo 64 si dice: salvo quanto disposto dall articolo 66, quindi una persona non può mentire con riferimento alle proprie generalità, se mente commette un reato, e il reato che commette una persona che davanti alla Polizia Giudiziaria dichiara delle false generalità, è quello previsto dall articolo 495 del codice penale, falsa attestazione dichiarazione a pubblico ufficiale sull identità o su qualità personali proprie o di altri. Art Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico. La reclusione non è inferiore ad un anno: 1. se si tratta di dichiarazione in atti dello stato civile; 2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa da un imputato all'autorità giudiziaria o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome. La pena è diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci. Quindi una persona commette un delitto se dichiara delle false generalità in un verbale e molte volte soprattutto per le persone straniere diventa impossibile individuare quali siano le generalità, perché le persone sono prive di documenti e nel corso del tempo dichiarano generalità diverse. Il fatto che queste persone dichiarano generalità diverse, lo si ricava generalmente attraverso l analisi di un particolare certificato che viene inserito nel fascicolo processuale, che è il certificato afis. Ad una persona, ogni volta che viene identificata e sottoposta a fotosegnalamento, vengono prese le impronte digitali; queste impronte digitali finiscono in un archivio e attraverso il certificato afis è

10 possibile vedere quante volte nel corso del tempo tale persona con certe impronte digitali quali generalità abbia dichiarato. Con questo metodo si può scoprire agevolmente se una persona sentita più volte abbia dichiarato le generalità A, B e C. Il problema è che queste generalità potrebbero non conoscersi nemmeno in un momento successivo perché se una persona è sempre stata sedicente e non ha mai esibito un documento, non si potrà mai sapere quali siano le sue esatte generalità. La giurisprudenza ha risolto il problema in questi termini: nel momento in cui una persona dichiara in due occasioni delle generalità diverse, è pacifico che almeno in una delle due occasioni abbia mentito, perché ovviamente una persona non può avere due generalità diverse. Secondo la corte di cassazione, nel caso in cui abbiamo due generalità diverse, anche se rimane incerto in quale delle due occasioni questa persona abbia mentito (teoricamente potrebbe avere mentito anche in tutte e due le occasioni), è comunque sicuro che almeno in una delle due occasioni, se non in tutte e due, abbia mentito. Questo diviene sufficiente per condannarla per il delitto di cui l articolo 495 del codice penale. Il fatto che rimanga incerta in quale occasione questa persona abbia dichiarato le generalità non corrette, può rilevare solo ai fini della prescrizione del reato e non ad altri fini o per sostenere che non vi è la prova della responsabilità. Sotto il profilo dell identificazione della persona, nell articolo 349 del codice di procedura penale, è stata nel 2005 inserita una novella che prevede che l autorità di polizia proceda all identificazione della persona anche attraverso rilievi dattiloscopici e fotografici, e che possano essere compiuti il prelievo di capelli o di saliva con questa particolarità: se manca il consenso, si può procedere al prelievo coattivo, ma questo solo previa autorizzazione del Magistrato. 10 Art Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone. 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. 2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero. 3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete, ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente. 5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata. 6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto.

11 Per magistrato si intende il Pubblico Ministero e l autorizzazione può essere scritta oppure orale con successiva conferma per iscritto. La corte costituzionale si è pronunciata con riferimento al prelievo di sangue arrivando alla conclusione che siccome nessuna norma di legge prevede e regolamenta il prelievo di sangue nei confronti di una persona indagata, l Autorità Giudiziaria non può mai costringere una persona a un prelievo di sangue. È possibile per quanto riguarda il prelievo di capelli e di saliva, e questi prelievi di capelli e di saliva rileva ai fini delle prove del DNA, nei limiti di cui abbiamo appena accennato. IL DIFENSORE. Sempre nell ambito del primo libro del codice di procedura penale, tra le figure che vengono prese in considerazione c è il difensore. Dal punto di vista strettamente penalistico il difensore è un privato che esercita un esercizio di pubblica necessità; è un privato di cui una persona che é indagata o imputata in un procedimento penale ha l obbligo di servirsi. Non è una semplice facoltà, quindi una persona nel nostro procedimento penale, non potrebbe mai difendersi da sola, ha sempre bisogno dell assistenza di un difensore. Questo è il motivo per cui accanto alla figura del difensore di fiducia, il codice regolamenta il difensore d ufficio. Esiste differenza concettuale tra la rappresentanza tecnica del difensore e la rappresentanza volontaria. La rappresentanza tecnica del difensore è il potere che il difensore ha di compiere nell ambito del procedimento, degli atti nell interesse del suo assistito sempre che non si tratti di atti personali. Questo è il potere che viene conferito al difensore attraverso il mandato difensivo, che viene anche chiamato procura alle liti; tale mandato si rilascia con una dichiarazione resa davanti all autorità che procede, oppure con una dichiarazione scritta che può essere presentata o trasmessa mediante lettera raccomandata. La sottoscrizione della persona che nomina il difensore non deve essere autenticata, stiamo parlando della persona indagata, quindi imputata, non delle parti private; questo è il concetto di rappresentanza tecnica. La rappresentanza volontaria del difensore è il potere che il difensore ha di compiere atti nell interesse e in nome del cliente anche di natura personale. In generale un difensore che ha ricevuto un mandato alle liti assiste nell ambito del procedimento la persona che è indagata o che è imputata e non può in linea generale compiere atti di natura personale, quali possono essere la richiesta di patteggiamento 11

12 oppure la richiesta di giudizio abbreviato; questi sono atti che il difensore per il solo fatto di avere una procura alle liti non può compiere. Per poter compiere questi atti, deve ricevere un secondo potere dalla persona che assiste, e questo potere viene conferito mediante quella che noi chiamiamo procura speciale. attraverso il semplice mandato difensivo, la procura alle liti, viene conferito il potere di rappresentare al procedimento l assistito, però non di compiere gli atti personali (rappresentanza tecnica); con la procura speciale viene attribuito qualcosa di più ovvero il potere di compiere in nome e per conto dell assistito delle scelte che in linea di principio il codice riserva alla parte indagata o imputata (rappresentanza volontaria). Il difensore viene nominato nelle forme indicate, quindi con una dichiarazione scritta e una dichiarazione resa davanti all autorità giudiziaria; il rapporto tra il difensore e la persona indagata o imputata è un rapporto di natura fiduciaria e questo comporta che il difensore nel momento in cui viene a conoscenza dell incarico che gli viene conferito può non accettarlo e la non accettazione prevede il codice, ha effetto nel momento in cui viene comunicata all autorità giudiziaria. Può succedere però anche qualcosa di diverso ovvero che dopo aver accettato l incarico, e per accettare l incarico non occorre un accettazione espressa, il difensore decida, in un secondo momento, di rinunciare, oppure può accadere che la persona indagata o imputata decida di revocare il difensore. Premesso quindi che esiste un rapporto fiduciario tra difensore e persona assistita, la non accettazione dell incarico e la revoca o la rinuncia dell altro, hanno effetto in momenti diversi. Mentre la non accettazione ha effetto nel momento stesso in cui viene comunicata, la rinuncia o la revoca hanno effetto solo nel momento in cui la persona sia assistita da un nuovo difensore e sia eventualmente decorso il termine a difesa. Questo per evitare che una persona, cambiando continuamente il difensore, possa di fatto bloccare l attività del procedimento, la regola è indicata ed espressa nell articolo 107 del codice di procedura penale. 12 Art Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore. 1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato. 2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente. 3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.

13 La persona che viene indagata può non avere compiuto la scelta di nominare un difensore e questo comporta l obbligo per l autorità che procede di individuare un difensore d ufficio. La Polizia Giudiziaria, nel momento in cui compie certi atti, ha necessità che la persona indagata sia assistita da un difensore, uno dei casi più evidenti è quello dell articolo 350 del codice di procedura penale (la norma che riguarda la sommaria informazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini). Al comma 3 infatti si dice che la persona deve essere assistita da un difensore nel momento in cui viene sentita, e il difensore ha l obbligo di presenziare. Nell ipotesi in cui la persona non abbia nominato un difensore, l Autorità Giudiziaria, l Autorità di Polizia Giudiziaria non possono compiere nella loro discrezionalità la scelta di un qualsiasi difensore ma debbono rivolgersi ad un elenco che viene tenuto dal consiglio dell ordine del capoluogo di distretto e attraverso questo elenco individuare il difensore d ufficio da designare. Esiste quindi un elenco, suddiviso in vari sottoelenchi a seconda dei circondari di tribunale, con indicati i difensori d ufficio che sono di turno giorno per giorno. Nel momento in cui sorga la necessità di nominare un difensore d ufficio, si è costretti a rivolgersi a questo archivio contattando un numero di telefono e seguire le indicazioni sul difensore d ufficio fornita dal consiglio dell ordine. Attenzione che se a una persona viene nominato un difensore d ufficio, e poi nel corso del procedimento viene arbitrariamente sostituito questo difensore d ufficio, viene commessa una violazione del diritto difesa; per tale ragione occorre stare attenti prima di nominare un difensore d ufficio e verificare che già nel corso del procedimento non ne sia già stato nominato uno. Di solito la giurisprudenza tempera la severità di questo principio nei seguenti termini: se il difensore d ufficio nominato in un primo tempo ha effettivamente esercitato delle attività difensive e poi questo viene in maniera non corretta sostituito, si verifica una nullità nel procedimento che attiene alla violazione del diritto di assistenza. se invece il primo difensore non era intervenuto in nessun caso in nessun atto del procedimento, allora tendenzialmente la giurisprudenza non arriva a ritenere che si tratti di una violazione di una norma del procedimento che non comporti alcuna nullità. È però particolarmente importante verificare prima di nominare un difensore d ufficio, che nell ambito del medesimo procedimento questo difensore d ufficio non sia già stato nominato. 13

14 Il difensore d ufficio non può rifiutare di assumere l incarico, e può essere sostituito dall Autorità Giudiziaria solo se sussistono dei giustificati motivi. Non è un difensore gratuito, il difensore d ufficio è un difensore che la persona indagata o imputata dovrà retribuire come un difensore di fiducia. Qualora la persona indagata o imputata non raggiunga certi limiti di reddito, potrà avvalersi di un istituto particolare che è il patrocinio a spese dello Stato. Dovrà cioè presentare una domanda in cui chiede al Giudice per le indagini preliminari, o a un altro Giudice che procede come un Giudice di secondo grado a seconda della fase del procedimento, di essere ammessa a questi benefici del patrocinio a spese dello stato e quindi di poter scegliere lui stesso un difensore tra quelli iscritti negli appostiti elenchi dei difensori abilitati a esercitare questo ufficio. I limiti di reddito che attualmente sono previsti sono di circa 9700 euro, quindi una persona per essere ammessa al patrocinio a spese dello stato deve avere un reddito lordo non superiore a questa somma che poi può essere aumentata di circa poco più di 1000 euro per ogni familiare convivente. Il controllo che l Autorità Giudiziaria ha nel verificare la domanda per essere ammesso al patrocinio a spese dello stato è un controllo puramente formale, cioè la persona sulla sua responsabilità con una dichiarazione di quello che dichiara in ordine ai propri redditi; l Autorità Giudiziaria deve prendere atto di questa dichiarazione e comunicherà poi la propria decisione all ufficio finanziario competente per eventuali controlli. Solo in riferimento a particolari categorie di indagati è prevista la possibilità di controlli più sostanziali. Con riferimento alla figura del difensore, occorre precisare che non è solo la persona indagata o imputata in un procedimento che nomina un difensore, lo nominano anche le altre parti private, quali: la parte civile; il responsabile civile: l eventualmente civilmente obbligato per la pena pecuniaria. La particolarità sta nel fatto che l atto attraverso cui si conferisce il potere di rappresentare viene denominato con riferimento alle altre parti private procura speciale. Il problema quindi può essere quello di non confondere la procura speciale quale atto che serve per conferire la rappresentanza volontaria, dalla procura speciale (purtroppo il codice utilizza lo stesso termine) quale atto che serve per conferire la rappresentanza tecnica alle parti diverse dalla persona indagata o imputata. Mentre per la persona indagata o imputata, distinguiamo come terminologia in maniera abbastanza chiara il mandato alle liti che serve per conferire la rappresentanza tecnica (poteri di assistere nelle fasi del procedimento la persona salvo che per gli atti personali) dalla rappresentanza 14

15 volontaria, per cui occorre un potere in più, e che viene conferita con procura speciale, con riferimento alle parti diverse dall indagato o l imputato purtroppo la rappresentanza tecnica e la rappresentanza volontaria, pur rimanendo atti tra loro separati, vengono chiamati tutti e due nella terminologia del Codice, con l'espressione procura speciale. Quindi, quando si fa riferimento al concetto di procura speciale, in relazione alle parti diverse dall imputato, a volte possiamo fare riferimento semplicemente alla procura alle liti e quindi al normale mandato difensionale, altre volte possiamo fare riferimento a quella procura particolare che consente di compiere in nome e per conto della parte degli atti personali. Così, facendo un esempio in relazione alla parte civile, da un lato il termine procura serve per indicare l atto mediante cui io nomino la persona che mi assisterà durante il procedimento, e questo atto deve essere indicato nella costituzione di parte civile, dall altro con la stessa terminologia procura, intendo riferirmi a quei poteri che io a volte posso conferire al difensore, di compiere atti che sarebbero, in linea generale, riservati allo stesso diretto interessato. Ad esempio il potere di rinunciare alla costituzione di parte civile, un difensore nominato per rappresentare la parte civile, non può rinunciare alla costituzione, può rinunciarvi solo se ha ricevuto una procura speciale appositamente per compiere questo atto. La procura speciale serve per compiere degli atti personali della persona indagata o imputata. La procura alle liti è qualcosa di meno, serve semplicemente per assistere la persona indagata o imputata nell ambito del procedimento penale. La complicazione sorge quando parliamo del difensore delle parti private diverse dall indagato o imputato e con riferimento a queste altre parti private, il legislatore ha avuto la brutta idea di chiamare procura speciale sia l atto con cui viene conferita la rappresentanza tecnica, sia l atto con cui viene conferita la rappresentanza volontaria. Quindi quando si fa riferimento alle persone e parti processuali diverse dall imputato, parti private ovviamente, bisogna stare attenti con la parola procura speciale, a che cosa si intende far riferimento, se semplicemente al mandato difensionale oppure al potere di compiere certi atti personali. Il problema riguarda più la forma che la sostanza, perché per quanto riguarda la sostanza i due atti rimangono perfettamente distinti, sotto il profilo formale, purtroppo, in riferimento a queste figure le parti private diverse dall'imputato, abbiamo due atti di contenuto diverso che hanno lo stesso nome procura speciale. 15 LA PARTE CIVILE. Per comprendere il concetto di parte civile, bisogna partire dal presupposto che nell ambito del procedimento penale non viene esercitata solo l azione penale da parte del pubblico ministero, ma può essere esercitata un azione civile per risarcimento o le restituzioni, da parte della persona danneggiata dal reato. Con riferimento a un reato possiamo distinguere il concetto di: persona offesa; persona danneggiata.

16 Il concetto di persona offesa è un concetto di diritto penale sostanziale, se si prende una norma incriminatrice, una norma che prevede un reato, si vedrà che sempre questa norma tutela un interesse. Il soggetto il cui interesse viene danneggiato dalla condotta che costituisce il reato viene definito persona offesa. Non necessariamente è una persona fisica, può essere un ente, può essere una persona giuridica, può essere lo Stato; quando parliamo di persona offesa, intendiamo fare riferimento al danno criminale collegato alla commissione di un reato. Quando invece si fa riferimento al concetto di persona danneggiata dal reato, intendiamo fare riferimento al danno civilistico che può derivare da un azione che costituisce reato. Un reato quindi può avere un rilievo sia sotto il profilo penalistico, sia, come fatto illecito, anche sotto il profilo civilistico. L articolo 2043 del codice civile prevede espressamente che ogni fatto illecito obblighi colui che lo ha commesso al risarcimento o alle restituzioni. 16 Art Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Quando si fa riferimento al concetto di persona offesa, ci si riferisce al danno criminale connesso alla consumazione del reato; Quando si fa riferimento al concetto di danneggiato, ci si riferisce alla persona che ha subito dal fatto illecito un danno civilistico. La persona che dal fatto illecito ha subito un danno, può scegliere quindi due strade: può iniziare un azione civile, quindi andare davanti a un Giudice civile e chiedere davanti al Giudice civile il risarcimento del danno o in casi particolari la restituzione, se si tratta di ottenere la restituzione di una cosa determinata ed in questo caso si parla di risarcimento in forma specifica. può chiedere il risarcimento del danno nell ambito del procedimento penale e lo fa costituendosi parte civile nel procedimento penale. La costituzione di parte civile è facoltativa, nel senso che la persona che ha subito un danno dal reato può scegliere liberamente se costituirsi o meno parte civile nel procedimento penale. La parte civile può scegliere se esercitare l azione civile nel processo penale, ma se non compie questa scelta può andare incontro a delle conseguenze. Se la persona che è danneggiata da un reato riceve informazioni del procedimento penale e quindi è posto nelle condizioni di esercitare l azione civile e sceglie di non

17 esercitarla, potrà subire delle conseguenze dalla sua inattività in presenza di determinate sentenze del Giudice penale. Se un giorno il Giudice penale arriverà alla conclusione che l imputato non ha commesso il fatto, il fatto non sussiste, oppure è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione, più precisamente in presenza di determinate cause di giustificazione che vengono indicate dall articolo 652 del codice di procedura penale, questa sentenza, sarà vincolante anche nei confronti del danneggiato che è rimasto inerte. Questo perché è stato posto nelle condizioni di costituirsi parte civile e ha deciso di non farlo. Del resto il danneggiato può scegliere di iniziare l azione in sede civile, ed allora se azionerà l azione civile in maniera tempestiva non sarà in alcun modo pregiudicato dal processo penale. 17 Art Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno. 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato. La persona danneggiata dal reato ha quindi di fronte più strade, però se rimane completamente inerte può subire delle conseguenze negative, nei limiti dettati dall articolo 652 del codice di procedura penale, se non rimane inerte bisogna distinguere a seconda che si attivi tempestivamente in sede civile oppure non lo faccia. Se si attiva tempestivamente non subirà dal processo penale alcun possibile pregiudizio, se non si attiva tempestivamente, il processo civile che verrà iniziato rimarrà sospeso. Il procedimento penale rispetto al procedimento civile offre certi vantaggi; il vantaggio principale è quello dei tempi, per quanto lungo sia un procedimento penale viene generalmente definito in tempi ragionevolmente più brevi rispetto a un procedimento civile, peraltro il procedimento penale segue determinate regole e la più clamorosa e più evidente è quello che non si applicano le presunzioni tipiche del procedimento civile. Quindi nel momento in cui la persona danneggiata sceglie la strada del procedimento penale per esercitare l azione civile e non l autonoma strada del procedimento civile, dovrà soggiacere a quelle regole.

18 Nel caso di scontro tra due veicoli, si presume nel processo civile una pari responsabilità fino a che non si definiscono i danni alle parti. Nel processo penale non vige questa presunzione, la colpevolezza dell imputato dovrà essere provata dal pubblico ministero, così come dalla parte civile che intenda costituirsi. 18

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