Il nuovo reato di oltraggio a pubblico ufficiale: analogie (poche) e differenze (tante) con il precedente art. 341 c.p.
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- Valentina Cirillo
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1 ALDO AREDDU (Avvocato) Il nuovo reato di oltraggio a pubblico ufficiale: analogie (poche) e differenze (tante) con il precedente art. 341 c.p. Tanto per essere chiari, cominciamo dalla fine! La conclusione sintetica dell approfondimento sul tema del rapporto tra vecchio e nuovo in tema di oltraggio a pubblico ufficiale - indotto dal cortese, quanto graditissimo invito al secondo Congresso nazionale della polizia locale - è la seguente: oggi è di fatto più difficile di ieri per un pubblico ufficiale vedersi penalmente tutelato nella dignità della sua carica e ruolo. Dove per oggi intendiamo la recentissima formulazione dell art. 341 bis del codice penale introdotto dall art. 1, comma 8 della l. 15 luglio 2009, n. 94 e per ieri il testo dell art. 341 (che era stato abrogato dall art. 18 della l. 25 giugno 1999, n. 205). Nel mezzo, un decennio in cui il presidio penale in materia è stato residualmente assicurato salve ovviamente le specifiche ipotesi di reato di cui agli artt c.p. - dalle fattispecie comuni a tutela dell onore e della reputazione (artt. 594 e 595 c.p., ossia rispettivamente ingiuria e diffamazione). Dico e sottolineo pubblico ufficiale perché mi balza agli occhi il primo dei tratti differenziali rispetto al regime antecedente: la mancata riproduzione di quanto in precedenza previsto dall art. 344 c.p., ossia l oltraggio ad un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio (per il quale era prevista la riduzione di un terzo delle pene). Ora, dunque, la tutela è riservata soltanto al pubblico ufficiale, senza che possa autorizzare ad una diversa lettura evidentemente preclusa dai più elementari canoni di legalità e tassatività delle fattispecie la circostanza che il nuovo (per modo dire; in realtà, si tratta della codificazione di quanto previsto dal d.lgs. lgt. 14 settembre 1944, n. 288, art. 4) art. 393 bis c.p. preveda la disapplicazione tra gli altri dello stesso art. 341 bis al pubblico
2 impiegato [che presti un pubblico servizio]. Semplicemente, trattasi di una sciatteria redazionale, mossa dalla preoccupazione di traslare in toto nel codice penale la storica previsione del 1944, trascurando però che quest ultima era edificata anche sulla previsione dell art. 344 c.p. (oltraggio a un pubblico impiegato), come detto, non riprodotta con il cd. pacchetto sicurezza del Una seconda - non meno rilevante - differenza attiene alle modalità della condotta: entrano a farne parte anzitutto due elementi (il secondo dei quali presente nella versione originaria dell art. 341 c.p. semplicemente come circostanza aggravante, unitamente all ipotesi della presenza anche di una sola persona): il luogo pubblico o aperto al pubblico come teatro degli eventi e la presenza di più persone nello stesso. Pertanto, non risulta penalmente sanzionata né la proposizione offensiva formulata in un luogo privato, né quella non udita o comunque oggettivamente percepibile da almeno due persone (ovviamente diverse dallo stesso pubblico ufficiale). E, poi, richiesto sempre ai fini della configurazione della materialità del reato che l offesa sia portata al pubblico ufficiale mentre compie un atto d ufficio (oltre che elementi questi già presenti in passato - a causa o nell esercizio delle sue funzioni ). Si esige dunque, come nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., la contestualità temporale e fisica tra l agire del soggetto passivo e la condotta lesiva posta in essere dall agente. Ciò che di fatto ridimensiona la mancata riproduzione, nel nuovo testo, dell elemento della presenza del pubblico ufficiale. Non a caso, la formulazione in esame ( mentre compie etc. ) si aggiunge, a meno di vanificarne il senso e la portata, con quella dell esercizio delle funzioni (elemento questo - come l alternativa dell essere l offesa recata a causa delle funzioni - che invece segna una linea di continuità con la versione del 1930). D altronde, la ratio che ispira la norma è quella di assicurare il sereno e lineare svolgimento della funzione pubblica nel suo dinamico svilupparsi (che sarebbe inevitabilmente compromesso dalle espressioni lesive) e non già un astratta tutela in se e per sé dell ufficiale (la stessa introduzione dell essere le stesse formulate in
3 pubblico o luogo aperto al pubblico lo conferma). Saranno, comunque, i primi arresti giurisprudenziali a chiarire la reale portata dell espunzione della formula in presenza del pubblico ufficiale ed a sciogliere il dubbio se tale requisito sia del tutto scomparso (per cui anche un offesa non percepita direttamente o percepibile dal pubblico ufficiale nell esercizio delle sue funzioni che sta compiendo un atto dell ufficio sarebbe reato) ovvero se sia implicito e contenuto nella più ampia locuzione introdotta dall avverbio mentre. Restando, come detto, intatti gli elementi dell essere l offensore spinto da un moto psicologico fondato sulle funzioni esplicate dal p.u. ( a causa di esse) ovvero dal fatto che quest ultimo, al momento dell offesa, svolga un attività inerente i doveri d ufficio (nel loro esercizio )[1] [1], altra differenza rispetto al vecchio conio è l introduzione della congiunzione e tra onore e prestigio, rispetto alla disgiuntiva o, in distonia anche rispetto alle altre fattispecie di oltraggio (es. magistrato in udienza) su richiamate. Alla base vi è, evidentemente, la voluta sottolineatura della necessità che il pubblico ufficiale sia leso non tanto e non solo nella persona in quanto tale e nel sentimento del proprio valore sociale ( onore ), ma anche e soprattutto nel sentimento inerente il valore della carica ricoperta ed alla sua capacità di svolgerla dignitosamente ( prestigio ), minato nell attentato alla credibilità ed autorevolezza che il pubblico ufficiale deve godere presso i cittadini. Infine, sempre in tema di condotta punibile, scompare l ipotesi (contenuta nel secondo comma dell abrogato art. 341 c.p.) della commissione del fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, tanto più considerando come appena visto la necessità che l offesa sia recata mentre quest ultimo sta compiendo l atto del proprio ufficio. Il trattamento sanzionatorio, in verità, è più aspro: la pena base è della reclusione fino a tre anni (primo comma) rispetto ai limiti edittali precedenti (da sei mesi a due anni). In proposito, non può mancare di rilevarsi la sproporzione tra le pene edittali introdotte per il reato in esame e quelle di cui al reato di
4 ingiuria, specie in considerazione di quanto ebbe già a rilevare la Corte costituzionale in passato con l ordinanza 17 marzo 1988, n L attribuzione di un fatto determinato continua a costituire circostanza aggravante (con l elevazione della sanzione rispetto ai limiti precedenti minimi e massimi, uno e tre anni, intervenendo l aumento fino ad un terzo su di una pena base più alta rispetto al passato cfr. supra), ma ora è espressamente prevista la cd. prova liberatoria della verità del fatto attribuito (o dell intervenuta condanna del pubblico ufficiale successivamente all attribuzione): comma due. Ove l imputato, prima del giudizio, abbia stabilisce l attuale comma 4 - riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto. E questa una speciale causa di estinzione dovuta ad esigenze deflattive che - tra l altro - conferma la natura plurioffensiva del reato (persona offesa è tanto il pubblico ufficiale tanto l ente) e la possibilità concreta che in giudizio siedano anche due distinte parti civili (a rivendicare due fonti e voci di danno distinte)[1] [2]. Per prima del giudizio deve intendersi, secondo qualificata giurisprudenza, il compimento delle formalità di apertura del dibattimento (Cass., sez. III 21 marzo 1994, Giglione). Infine, per chiudere il quadro delle difformità, va ricordata la mancata riproposizione dell aggravante del fatto commesso con violenza o minaccia. Via libera, dunque, al concorso con il reato di violenza o minaccia al pubblico ufficiale di cui all art. 336 c.p (beninteso, ricorrendone tutti gli elementi costitutivi). In definitiva, e per chiudere davvero, una riforma con alcuni chiaroscuri, che dovrà passare il vaglio dei primi e più autorevoli pronunciamenti delle corti e dei tribunali. Vi ringrazio.
5 (*) Sintesi dell intervento al secondo Congresso nazionale della polizia locale PO.LO. 2010, Roma Summit Hotel, 15 aprile [1] Per queste definizioni, cfr. A. Pagliaro, voce Oltraggio a pubblico ufficiale, in Enc. Giur. italiana, 1988, pag. 4. [1][2] Nel senso, in passato, dell esclusione del diritto della p.a. al risarcimento per l offesa ricevuta da un suo rappresentante, tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 30 ottobre 1998, Di Vincenzo).
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