LE POLIZZE CONVENZIONATE PER IL 2009 solo per iscritti FISAC/CGIL e UILCA

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1 UNIPOL ASSICURAZIONI UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI Via Brennero, Trento tel fax LE POLIZZE CONVENZIONATE PER IL 2009 solo per iscritti FISAC/CGIL e UILCA POLIZZA PROFESSIONALE: tramite l accordo stipulato, riproponiamo la polizza relativa all ASSICURA- ZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE DEI DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E SOCIETA ASSIMILABILI. COSA ASSICURA: garanzia perdite patrimoniali (leggasi con attenzione articolo 1 - Garanzie offerte e articolo 4 - Esclusioni) CHI ASSICURA: Garanzia Base: Garanzia Estesa (leggasi con attenzione art. 1 - garanzie offerte; art. 3 - esclusioni; e pag. 6 - considerazioni) tutti i dipendenti di ogni ordine e grado, esclusi i dirigenti, compresi gli ufficiali della riscossione che svolgono esclusivamente attività non esecutiva, con le seguenti distinzioni: è esclusa l'erogazione di mutui, prestiti, fidi, attività presso Ufficio Titoli, Ufficio Estero, estimatori pegni e gestione/assunzione del personale; (condizione aggiuntiva A) la garanzia comprende i suddetti rischi esclusi in Garanzia Base. MASSIMALI E PREMI SE L'INSERIMENTO IN POLIZZA AVVIENE ENTRO IL 30 GIUGNO : MASSIMALI (espressi in ) MASSIMALI E PREMI SE L'INSERIMENTO IN POLIZZA AVVIENE DOPO IL 30 GIUGNO: MASSIMALI (espressi in ) Qualifica assicurati e relativi premi (espressi in e comprensivi di imposte e tasse) Impiegati Qualifica assicurati e relativi premi (espressi in e comprensivi di imposte e tasse) Impiegati Quadri direttivi Garanzia Garanzia estesa Garanzia Garanzia estesa Base con Cond.Agg.A Base con Cond.Agg.A A) per sinistro e per anno 30,00 40,00 50,00 75,00 B) per sinistro e per anno 50,00 60,00 80,00 C) per sinistro e per anno 70,00 110,00 Quadri direttivi Garanzia Garanzia estesa Garanzia Garanzia estesa Base con Cond.Agg.A Base con Cond.Agg.A A) per sinistro e per anno 15,00 20,00 25,00 37,50 B) per sinistro e per anno 25,00 30,00 40,00 C) per sinistro e per anno 35,00 55,00 FRANCHIGIA: L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto, a carico dell'assicurato, del 10% per ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di 250,00. 1

2 POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA LE POLIZZE CONVENZIONATE COSA ASSICURA: danni subiti, danni causati, difesa penale, rapporto di servizio (leggasi con attenzione art. 1 - rischi assicurati - ed art. 2 - rischi esclusi) CHI ASSICURA: tutti i dipendenti di ogni ordine e grado, esclusi i dirigenti. MASSIMALE: 5.200,00 per singolo sinistro e per periodo assicurato FRANCHIGIA: 250,00 per sinistro PREMIO: annuo 26,00 secondo semestre 13,00 PACCHETTO POLIZZA DEL CASSIERE Polizza Cassa + Polizza Professionale Base A + Polizza Tutela Giudiziaria CHI ASSICURA: tutti i percettori di indennità di cassa CASSA R.C. PROF. GIUDIZIARIA MASSIMALE: 5.200, ,00 / , ,00 FRANCHIGIA: 100,00 10% - min. 250,00 250,00 PREMIO: 156,00 POLIZZA DEL CASSIERE DECORRENZA: dalla data di effetto della polizza convenzionata (1 gennaio); nel caso di adesioni nel corso dell anno, la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di valuta del bonifico bancario. ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE (a modifica dell'art. 13 delle norme di polizza) Premesso che l Assicurato è associato alle Contraenti e presta servizio di cassiere presso un Istituto di Credito e Risparmio, con la presente polizza la Società si impegna a rifondere all Assicurato le somme relative ad ammanchi di cassa per contanti o valori, conseguenti a negligenze od errori involontari commessi nell esercizio della Sua attività professionale di cassiere, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, purché confermati da prescritti controlli di Banca, che abbiano comportato a carico dell Assicurato medesimo il rimborso ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della propria categoria. Art. 2 PERSONE ASSICURATE L assicurazione si intende prestata a favore delle persone assicurate che aderiscono alla presente polizza-convenzione alle modalità di seguito elencate. Le Particolari Condizioni previste in polizza vengono concesse all Assicurato in forza della sua iscrizione ai Sindacati Contraenti; conseguentemente l Assicurato stesso prende atto che l eventuale revoca dell iscrizione al Sindacato comporta l automatico e volontario recesso dal contratto assicurativo. Il rapporto assicurativo cessa altresì nei casi di cessazione dal servizio, dimissioni, pensionamento o cambio di mansioni. In tali eventualità il premio pagato sarà trattenuto integralmente dalla Società, con espressa rinuncia dell Assicurato alla restituzione, anche parziale, della somma assicurata. Art. 3 MODALITA DI ADESIONE - DECORRENZA DELLA GARANZIA Inizialmente la polizza si intende operante per gli Assicurati di cui all allegato elenco. Possono aderire, in corso d anno, alla presente polizza-convenzione altri assicurati mediante compilazione di apposito Certificato di adesione, e pagamento del relativo premio da effettuarsi rispettando le modalità previste sul Certificato di Adesione. Per ogni assicurato la garanzia decorre dalle ore del giorno di valuta del bonifico che non può comunque essere antecedente al giorno di effettuazione del bonifico stesso e cessa alle ore del giorno di scadenza della polizza, fermo comunque i quindici giorni di comporto previsti dall art. 4 delle Norme Generali di Assicurazione. 2

3 LE POLIZZE CONVENZIONATE Alla fine di ogni mese le Associazioni Sindacali, in base ai certificati di adesione pervenuti ed ai premi ricevuti, dopo aver effettuato i dovuti controlli, provvederanno ad inviare, entro le ore dell ultimo giorno lavorativo, elenco dettagliato all Agenzia presso la quale è stata appoggiata la polizza che provvederà ad emettere apposita appendice di riepilogo delle nuove persone assicurate, con incasso del relativo premio. Alla scadenza di ogni anno, qualora la polizza non sia stata disdettata, gli assicurati potranno aderire nuovamente alla Polizza/Convenzione nel rispetto delle modalità di cui al secondo comma del presente articolo. Il Certificato di Adesione, regolarmente compilato e sottoscritto dall Assicurato, nonché la ricevuta del bonifico bancario relativa al versamento del premio costituiscono per ogni Assicurato documentazione comprovante la copertura assicurativa. Art. 4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA L Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre sei mesi prima dalla data di effetto dell Assicurazione, relativa ad ogni assicurato. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, l Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine ai comportamenti posti in essere prima della stipulazione dell Assicurazione e di non essere conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell obbligo di risarcimento di danni per fatto a lui già imputabile al momento della stipulazione dell Assicurazione. Art. 5 MASSIMALE PER OGNI ASSICURATO L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale di 5.200,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di richieste presentate dall Assicurato nello stesso periodo. Art. 6 FRANCHIGIA La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia fissa ed assoluta, a carico di ogni Assicurato, di 100,00 per sinistro. Art. 7 VALIDITA TERRITORIALE L'Assicurazione è operante in Italia, S. Marino e Città del Vaticano. Art. 8 DEROGA AL VINCOLO DI SOLIDARIETA L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell Assicurato, con esclusione, quindi, di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone. Art. 9 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati Terzi, il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente. Art. 10 ALTRE ESCLUSIONI L'Assicurazione non vale, altresì, per gli ammanchi conseguenti a: a) distruzione o deterioramento di denaro, preziosi, titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio; b) violazioni che abbiano comportato la risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa ai sensi del Codice Civile e del C.C.N.L., sempreché esista nesso di causalità fra l eventuale danno patrimoniale e la risoluzione del rapporto di lavoro; c) a fatti penalmente perseguibili, a infedeltà e dolo dell Assicurato. Art. 11 MODALITA DI DENUNCIA DEI SINISTRI La liquidazione degli indennizzi dovuti all Assicurato in caso di sinistro sarà effettuata entro 30 giorni dalla presentazione della seguente completa documentazione: 1) denuncia di sinistro da parte dell Assicurato debitamente sottoscritta; 2) copia del foglio cassa giornaliero dal quale risulti l ammanco; 3) dichiarazione attestante l ammanco resa dal responsabile di Agenzia; 4) dichiarazione dell Istituto dell avvenuta rifusione dell ammanco e copia della busta paga o altra documentazione equipollente dalla quale risulti l applicazione dell addebito relativo al sinistro denunciato. La Società prima del pagamento dell indennizzo, si riserva la facoltà di richiedere copia dell eventuale rapporto ispettivo disposto dall Istituto di Credito e/o raccogliere ogni eventuale informazione ritenuta necessaria. Art. 12 CRITERIO DI INDENNIZZO Premesso che il pagamento degli indennizzi dovuti all Assicurato verrà effettuato dalla Società previa comprovata documentazione dell avvenuta rifusione dell ammanco ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro la liquidazione dell importo del sinistro è effettuata secondo i seguenti criteri: a) la liquidazione è sempre effettuata in. La conversione della valuta straniera in è effettuata in base al cambio ufficiale del giorno del dichiarato ammanco; b) per gli effetti cambiari l importo del risarcimento sarà quello portato dal titolo stesso e sarà liquidabile non prima della sua scadenza; c) per i titoli soggetti alla procedura di ammortamento, la liquidazione sarà effettuata dopo il compimento della procedura stessa, ove questa sia possibile, le cui spese sono a carico della società in ragione del 75% (settanta- 3

4 LE POLIZZE CONVENZIONATE cinquepercento). Per i titoli divenuti inefficienti a seguito delle procedure di ammortamento, nessun risarcimento spetta all Assicurato e qualora la Società fosse già addivenuta al pagamento del titolo, ha diritto al rimborso dell importo pagato, salvo il rimborso dell Assicurato del 75% (settantacinquepercento) delle spese di ammortamento; d) la liquidazione del danno sarà effettuata direttamente all Assicurato senza il preventivo consenso della Contraente. Art. 13 RECESSO IN CASO DI SINISTRO La Compagnia può recedere anche nei confronti di un singolo Assicurato, nei termini e nelle modalità dell art. 8 delle Norme di Polizza. In tale ipotesi la stessa rimborserà all Assicurato, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso con riferimento alla posizione dell assicurato stesso. Art. 14 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso immediatamente alla propria Associazione sindacale che deve comunicare alla Società entro cinque giorni lavorativi da quando ha ricevuto la richiesta di risarcimento e/o contestazione di addebito da parte del proprio Istituto di Credito. E tenuto, altresì, a trasmettere ogni ulteriore documentazione che gli dovesse pervenire. L inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Art. 15 PREMIO Per le adesioni che perverranno nel primo semestre di ogni anno il premio sarà corrispondente al periodo di rischio (pro rata mensile), mentre per quelle relative al secondo semestre il premio sarà pari a 6/12 del premio annuo. Art. 16 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE Il Contraente si impegna ad informare l Assicurato degli obblighi a suo carico e per gli stessi obblighi il Contraente assume responsabilità e conseguenze. Art. 17 RIFERIMENTO CONDIZIONI DI POLIZZA L assicurazione si intende prestata alle Condizioni di cui al presente allegato nonché alle norme contenute nel modello di polizza 2001/A, fermo restando che quelle incompatibili con il rischio assicurato devono intendersi abrogate. POLIZZA PROFESSIONALE PER I DIPENDENTI DI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI E SOCIETÀ ASSIMILABILI ASSICURATI: tutti i dipendenti di ogni ordine e grado compresi i quadri direttivi, compresi gli ufficiali della riscossione che svolgono esclusivamente attività non esecutiva, ed esclusi i dirigenti. DECORRENZA: dalla data di effetto della polizza convenzionata (1 gennaio); nel caso di adesione nel corso dell anno dalle ore 24 del giorno di valuta del bonifico bancario. DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono: - per Istituti di Credito : Enti Creditizi, Enti Finanziari, Società già destinatarie di C.C.N.L. Assicredito, Acri e loro contratti complementari, Ascotributi, Federcasse e contratti assimilabili; - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza : il documento che prova l assicurazione; - per Contraente : il soggetto che stipula il contratto di assicurazione; - per Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; - per Società : l impresa assicuratrice; - per Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società; - per Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; - per Cose : sia gli oggetti materiali sia gli animali; - per Sinistro : la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali o di danni per i quali è prestata l assicurazione; - per Perdite Patrimoniali : il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose; - per Scoperto : la percentuale variabile del danno che rimane a carico dell Assicurato; - per Franchigia : parte fissa del danno che rimane a carico dell Assicurato; - per Danni : il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose. 4

5 LE POLIZZE CONVENZIONATE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE DIPENDENTI DI BANCA (escluso ammanco di cassa) Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (a modifica dell'art. 13 delle Norme di polizza) Garanzia Perdite patrimoniali (pregiudizio economico non derivante da morte, lesioni personali e danni a cose). La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, associato alla Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'istituto di Credito di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi svolti nella sua qualità di dipendente. La garanzia comprende sia i danni di cui l'assicurato debba rispondere direttamente nei confronti di terzi, sia le somme che a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa l'assicurato debba corrispondere all'istituto di Credito che abbia risarcito il danno a terzi. L'Assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore. Art. 2 PERSONE ASSICURATE La garanzia è operante per tutti i dipendenti di ogni ordine e grado (esclusi i dirigenti), compresi gli ufficiali della riscossione, iscritti ai Sindacati contraenti, operanti presso qualsiasi sede e/o dipendenza e/o rappresentanza dell'istituto di Credito di appartenenza, che hanno aderito alla presente polizza alle modalità di seguito elencate. Le Particolari Condizioni previste in polizza vengono concesse all'assicurato in forza della sua iscrizione ai Sindacati Contraenti; conseguentemente l'assicurato stesso prende atto che l'eventuale revoca dell'iscrizione ai Sindacati Contraenti comporta l'automatico e volontario recesso dal contratto assicurativo. Il rapporto assicurativo cessa altresì nei casi di cessazione dal servizio, dimissioni, pensionamento o cambio di mansioni. In tali eventualità il premio pagato sarà trattenuto integralmente dalla Società, con espressa rinuncia del1' Assicurato alla restituzione, anche parziale, della somma assicurata. Art. 3 - MODALITA'DI ADESIONE DECORRENZA DEL- LA GARANZIA PER OGNI ASSICURATO Inizialmente la polizza si intende operante per gli Assicurati di cui all'allegato elenco. Possono aderire, in corso d'anno, alla presente polizza-convenzione altri assicurati mediante compilazione di apposito Certificato di Adesione, e pagamento del relativo premio da effettuarsi alla propria Associazione Sindacale nelle modalità previste sul Certificato di Adesione. Per ogni Assicurato la garanzia decorre dalle ore del giorno di valuta del bonifico bancario (che non può comunque essere antecedente al giorno di effettuazione del bonifico stesso) e cessa alle ore del giorno di scadenza della polizza, fermo comunque i quindici giorni di comporto previsti dall'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Alla fine di ogni mese le associazioni Sindacali, in base ai certificati di adesione pervenuti ed ai premi ricevuti, dopo aver effettuato i dovuti controlli, provvederanno ad inviare entro le ore dell'ultimo giorno lavorativo elenco dettagliato alla Agenzia presso la quale è stata appoggiata la polizza che provvederà ad emettere apposita appendice di riepilogo delle nuove persone assicurate, con incasso del relativo premio. Alla scadenza di ogni anno, qualora la polizza non sia stata disdettata, gli Assicurati potranno aderire nuovamente alla polizza-convenzione nel rispetto delle modalità di cui al 2 comma del presente articolo. Il Certificato di Adesione regolarmente compilato e sottoscritto dall'assicurato nonché la ricevuta del bonifico bancario relativa al versamento del premio costituiscono per ogni Assicurato documentazione comprovante la copertura assicurativa. Art. 4 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI (a modifica degli artt delle norme di polizza) Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. L'assicurazione non vale per i sinistri: a) da furto, rapina ed incendio a cose; b) da smarrimento, distruzione e danneggiamento di cose in genere, salvo quanto previsto dall'art. 1-3 comma; c) da interruzione e/o sospensione totale e/o parziale, mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; d) dalla mancata, errata o insufficiente, stipulazione di assicurazioni, nonché ritardi nel pagamento dei relativi premi; e) conseguenti a sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe. ammende, il tutto inflitto dalle Autorità competenti all'assicurato e/o alla banca in virtù del vincolo di solidarietà con l'assicurato stesso; f) conseguenti ad ammanchi e/o deficienze relative all'attività di cassa (ammanchi di cassa); 5

6 LE POLIZZE CONVENZIONATE g) conseguenti al mancato raggiungimento del fine o dell'insuccesso di iniziative intraprese, purché ciò non derivi da omissioni colpose di legge vigenti o della normativa aziendale; h) attività svolta dall'assicurato quale componente di Consigli di Amministrazione di Enti e/o Società; i) conseguenti all'erogazione di mutui e prestiti in genere nonché concessioni di fidi; l) conseguenti all'attività svolta presso uffici titoli e/o borsini della banca, e conseguenti all'attività svolta presso l'ufficio Estero della banca; m) conseguenti all'attività di estimatori di pegni; n) conseguenti ad ingiuria, calunnia, diffamazione, concorrenza sleale; o) azioni od omissioni compiute allo scopo di causare un illecito profitto e/o vantaggio a favore proprio, dell'istituto di Credito di appartenenza e/o di chiunque altro; p) attività connessa all'assunzione e gestione del personale; q) perdite patrimoniali derivanti dall'uso fraudolento di sistemi di elaborazione dati o computers. Art. 5 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre un anno prima della data di effetto dell'assicurazione. Agli effetti di quanto disposto dagli artt e 1893 del Codice Civile, l'assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine ai comportamenti posti in essere prima della stipulazione dell'assicurazione e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento di danni per fatto a lui già imputabile al momento della stipulazione dell'assicurazione. Art. 6 MASSIMALI DI GARANZIA PER OGNI ASSICURATO L'Assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza della combinazione di massimale prescelto dall'assicurato, fermo restando comunque. che il massimale per sinistro rappresenta anche la massima esposizione annua della Società per più sinistri che coinvolgono lo stesso Assicurato, anche se anche se le richieste sono presentate all'assicurato in tempi diversi. Qualora per lo stesso rischio esista altra assicurazione, la presente copertura è operante solo a completamento e per l'eccesso di quanto già assicurato. Art. 7 FRANCHIGIA L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto, a carico dell'assicurato, del 10% per ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di 250,00. Art. 8 GESTIONE SINISTRI Alla Società deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 5 (cinque) giorni da quello in cui l'assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato. La Società mette a disposizione dell'assicurato l'importo da lui pagato all'istituto di Credito di appartenenza entro il limite del massimale convenuto dedotta la franchigia convenuta sulla scorta della dichiarazione scritta rilasciata dall'istituto di Credito di appartenenza attestante l'intervenuto pagamento del danno, entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia corredata dai prescritti allegati. Nel solo caso di terzi responsabili il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile. Art. 9 VINCOLO DI SOLIDARIETA' L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con le altre persone. Art. 10 MASSIMALI E PREMI Vedi tabella a pagina 1. Per le adesioni che perverranno nel primo semestre di ogni anno, il premio sarà corrispondente al periodo di rischio mensilmente conteggiato (pro rata mensile), mentre per quelle relative il secondo semestre il premio sarà pari a 6/12 del premio annuo. Art. 11 RIFERIMENTO CONDIZIONI DI POLIZZA L'assicurazione si intende prestata alle Condizioni di cui al presente allegato nonché alle norme contenute nel modello di polizza 2001/A, fermo restando che quelle incompatibili con il rischio assicurato devono intendersi abrogate. Condizione aggiuntiva A) - Garanzia estesa (valida solo per gli assicurati che l'hanno scelta) A deroga di quanto previsto ai punti i), k), l), o), dell'art. 4 delle presenti norme, vengono comprese in garanzia i danni derivanti dall'erogazione di mutui, prestiti in genere, fidi, i danni conseguenti all'attività svolta presso uffici titoli e/o borsini della banca, di estimatori di pegni e gestione/assunzione del personale. 6

7 LE POLIZZE CONVENZIONATE POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA ASSICURATI: tutti i dipendenti di ogni ordine e grado, compresi i quadri direttivi ed esclusi i dirigenti. DECORRENZA: dalla data di effetto della polizza convenzionata (1 gennaio); nel caso di adesione nel corso dell anno dalle ore 24 del giorno di valuta del bonifico bancario. FRANCHIGIA: fissa, assoluta, 250,00 per ogni sinistro. ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA DEFINIZIONI: - per spese legali : le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla società, le spese liquidate dal giudice a favore della controparte in caso di soccombenza. Restano escluse dall assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere, gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali); - per sinistro : il verificarsi del danno dannoso, cioè la controversia, per il quale è prestata l assicurazione; - per le altre definizioni vedasi Polizza Professionale Base. Art. 1 Rischi assicurati La Compagnia assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti involontari connessi all attività dichiarata in polizza. a) Danni subiti - Controversie relative a danni subiti dall Assicurato in conseguenza di fatti illeciti, colposi o dolosi, di altri soggetti; b) Danni causati - Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell Assicurato; c) Difesa penale - Difesa penale dell Assicurato per reato colposo o contravvenzione per quanto non previsto dall art. 14 CCNL personale direttivo e dall art. 34 CCNL Assicredito restante personale e dagli altri eventuali articoli simili presenti nei restanti CCNL applicabili ad Enti creditizi, Enti finanziari e Società destinatarie dei CCNL Assicredito, Acri e loro contratti complementari, Ascotributi, Federcasse e contratti assimilabili; d) Rapporto di servizio - Controversie inerenti a fatti che abbiano dato luogo a richieste di risarcimento danni e/o a sanzioni pecuniarie in genere da parte dell Istituto di Credito, Enti e Società assimilabili, datore di lavoro e/o di terzi in conseguenza di violazione degli obblighi imposti agli assicurati dalla legge e/o dal contratto di lavoro e verificatisi in relazione allo svolgimento dell attività descritta in polizza. Art. 2 Rischi esclusi La garanzia non è operante per le seguenti controversie: a) derivanti da fatto doloso dell Assicurato. Qualora sussistendo l imputazione per reato doloso questo decada per assoluzione o si trasformi in imputazione per reato colposo, la garanzia assicurativa si intenderà prestata e operante per le spese legali e peritali sostenute dal primo grado di giudizio b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall Assicurato; c) di diritto amministrativo, fiscale e tributario; d) di natura contrattuale nei confronti della Società; e) nei confronti di Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria; f) relativa a sinistri di inquinamento dell ambiente; g) relativa a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; h) rapporto di lavoro e vertenze sindacali con l Istituto di Credito datore di lavoro, fermo comunque quanto previsto all art. 1 - lett. d). Art. 3 Inizio e termine della garanzia La garanzia per ogni assicurato viene prestata per le controversie determinate da fatti avvenuti nel periodo di validità del contratto di assicurazione e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. I fatti che hanno determinato la controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Art. 4 Massimo risarcimento Il massimale di 5.200,00 rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro indipendentemente dalla durata e dal grado della controversia. Art. 5 Estensione territoriale L assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti contrattuali verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L Assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi pei, esclusi quelli facenti parte dell ex URSS. Art. 6 Obblighi in caso di sinistro ENTRO 7 GIORNI dal ricevimento o dall invio di un atto 7

8 LE POLIZZE CONVENZIONATE dal quale possa conseguire una controversia che impegni la garanzia prestata, o da un comportamento lesivo di interessi o diritti dell Assicurato, l Assicurato deve: a) fare denuncia di sinistro all Agenzia a cui è assegnata la polizza a mezzo di lettera raccomandata. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile; b) fornire unitamente alla denuncia: - una copia dell eventuale atto da impugnare; - una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati; - il nominativo di un legale di sua fiducia a cui vuole sia assegnata la causa e che potrà, ove l Assicurato lo richieda, essere individuato tra uno dei nominativi indicati dall Agenzia. ENTRO 8 GIORNI dall inoltro della denuncia l Assicurato dovrà conferire l incarico al legale prescelto, rilasciandogli la necessaria procura e dandone comunicazione (entro lo stesso termine) all Agenzia. SUCCESSIVAMENTE l Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto, tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria, relative al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi all Agenzia. Art. 7 Gestione del sinistro La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni sia in corso di causa che in via stragiudiziale senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute. La Società si impegna a comunicare all Assicurato la propria valutazione sulla controversia ed il proprio motivato parere sulla opportunità o meno di iniziare la vertenza e sul suo presumibile esito. In caso di disaccordo tra Assicurato e Società in merito alla gestione dei sinistri, l Assicurato può: a) agire per proprio conto e qualora l esito della vertenza sia stato più favorevole di quello valutato dalla Società chiedere il rimborso delle spese sostenute; b) avvalersi della procedura di arbitrato prevista al successivo art. 9. La Società avvertirà l Assicurato del suo diritto ad avvalersi di tale procedura. La sottoscrizione della presente polizza autorizza la Società ad acquisire, anche direttamente dal legale designato e fino alla conclusione della vertenza, ogni utile informazione nonchè copia di atti o documenti, il tutto con implicita autorizzazione del Contraente/Assicurato di dispensa per il professionista dal segreto professionale. Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito. Per quanto riguarda le spese attinenti l esecuzione forzata, la Società tiene indenne l Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. La Società non è responsabile dell operato dei 8 legali, dei consulenti o dei periti. Art. 8 Liquidazione delle spese La Società liquiderà all Assicurato, solo dopo aver valutato la sussistenza delle garanzie ed in presenza di regolare parcella, le spese legali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Tutte le somme comunque ottenute per capitale, rivalutazione monetarie ed interessi spettano integralmente all Assicurato, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell Assicurato, spetta alla Società, nei limiti dell esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l art del Codice Civile. Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l Assicurato al pagamento. Art. 9 Arbitrato irrituale Fermo restando il diritto dell Assicurato di ricorrere agli organi di giurisdizione ordinaria, qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l interpretazione, la validità e l esecuzione del presente contratto, le Parti, previa reciproca consultazione circa l opportunità, potranno devolvere la controversia ad un Collegio arbitrale che deciderà secondo il diritto ed in forma irrituale. Tale diritto se esercitato da una delle Parti obbliga l altra a non adire il giudice ordinario fino all emanazione del lodo degli arbitri, salvo il diritto di ricorrere al giudice ordinario per controversie che riguardano la stessa procedura arbitrale. Il Collegio arbitrale sarà costituito da tre arbitri. Entro un mese dalla richiesta di arbitrato ciascuna Parte nominerà un arbitro di sua scelta, il terzo sarà nominato di comune accordo dai primi due entro i successivi 30 giorni. In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato su istanza di una delle Parti dal Presidente dell Ordine degli Avvocati del luogo ove ha sede l Agenzia in cui è in carico la polizza. Ciascuna delle Parti risponde delle spese del proprio arbitro e della metà di quelle del terzo. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina del terzo arbitro. Art. 10 Esistenza di altre coperture Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell art del Codice Civile attraverso la relativa clausola contenuta nell eventuale polizza di Responsabilità Civile stipulata dall Assicurato o da altri per suo conto relativa all attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall assicurazione di Responsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza. Art. 11 Premio Il premio per ogni assicurato è stabilito in 26,00 annuo compreso di imposte per le adesioni che perverranno nel primo semestre; per quelle relative al secondo semestre il premio sarà pari a 6/12 del premio annuo.

9 UNIPOL ASSICURAZIONI UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI Via Brennero, Trento tel fax SCHEDA DI ADESIONE Il sottoscritto... iscritto a... residente in... prov.... via... c.a.p.... codice fiscale... tel. abitazione... dipendente presso... prov.... luogo di lavoro... tel. ufficio... inquadramento: area/categoria... livello/grado... ADERISCE AD UNA DELLE SEGUENTI POLIZZE stipulate in convenzione con la Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A. - Agenzia Generale di Trento, di cui accetta le particolari condizioni di garanzia, che dichiara di conoscere ed accettare espressamente: POLIZZA PROFESSIONALE GARANZIA BASE Impiegati Quadri direttivi POLIZZA PROFESSIONALE GARANZIA ESTESA Impiegati Quadri direttivi PACCHETTO POLIZZA DEL CASSIERE (CASSA + R.C.PROF. + GIUDIZIARIA) Annuale 156,00 Inserimento 1 semestre Inserimento 2 semestre 78,00 POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA Annuale 26,00 Inserimento 2 semestre 13,00 PREMIO COMPLESSIVO (Barrare le opzioni prescelte e riportare il premio complessivo versato) Le garanzie assicurative scadono il 31 dicembre indipendentemente dal giorno di sottoscrizione e non sono tacitamente rinnovabili. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la copertura assicurativa delle polizze è subordinata all iscrizione alla FISAC/CGIL o alla UILCA. Per quanto non espressamente riportato nelle condizioni in allegato stampate si farà riferimento alle condizioni delle singole polizze. DATA FIRMA

10 LA SCHEDA DI ADESIONE DEVE SEMPRE ESSERE SPEDITA, VIA FAX O , AL RISPETTIVO SINDACATO DI APPARTENENZA, ALLEGANDO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO INDIVIDUALE. SI RIPORTANO DI SEGUITO GLI ESTREMI DI OGNI SINDACATO: FISAC/CGIL Trento - Via Muredei, 8 Tel. 0461/ fax 0461/ fisac.trentino@mail.cgil.it Cassa Rurale di Trento - Ag. 4: ABI CAB CCB 03/ CODICE IBAN IT34J UILCA Trento - Via Matteotti, 20/1 Tel. 0461/ fax 0461/ uilca.trento@uilca.it Unicreditbanca Trento Matteotti: ABI CAB CCB CODICE IBAN IT21H AVVERTENZE L'assicurazione decorre dalle ore 24 della data di effetto della Polizza convenzione; nel caso di adesione nel corso dell'anno, dalle ore 24 del giorno di valuta del bonifico bancario e scadrà il 31dicembre dell'anno di riferimento, indipendentemente dal mese di sottoscrizione. Nel caso di mancata e/o incompleta compilazione del modulo di adesione o qualora il premio versato non corrisponda alla combinazione di garanzia e/o massimale prescelto, l assicurazione si intende valida per la combinazione e massimale come da premio realmente corrisposto. Qualora l importo versato non corrisponda ad alcuna combinazione e/o massimale di polizza la garanzia non sarà operante ed avrà vigore solo dalle ore 24 del giorno di valuta del bonifico bancario con l'importo esatto. Almeno un mese prima della scadenza (31dicembre), per l eventuale rinnovo annuale della garanzia, l assicurato è pregato di contattare direttamente il Sindacato territoriale di appartenenza per ricevere la nuova scheda di adesione con le condizioni vigenti al momento del rinnovo. CONSIDERAZIONI Nella tutela sindacale da offrire ai lavoratori, non va dimenticato che spesso il danno patrimoniale può essere configurato come rischio impresa e pertanto non può essere posto a carico del lavoratore. Inoltre la legge 190/ 1985 all art. 5 fa espresso obbligo alle Aziende di assicurare tutti i propri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi (sono ovviamente escluse le fattispecie dolose). Detto ciò, le polizze proposte, la Professionale Garanzia Base e la Professionale Garanzia Estesa, non possono nè debbono essere sostitutive della tutela sindacale con cui assistere il lavoratore a fronte di eventi connessi con rischi di cui alle garanzie perdite patrimoniali e danni, ma debbono essere concepite come ultima difesa per tutte quelle eventuali fattispecie - sempre escludendo il dolo - che non dovessero totalmente o parzialmente rientrare nel concetto di rischio impresa o nel dettato dell art. 5 legge 190/85, o nelle relative previsioni contrattuali di categoria.

11 UNIPOL ASSICURAZIONI UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI Via Brennero, Trento tel fax MODULO DI DENUNCIA E RICHIESTA LIQUIDAZIONE SINISTRO - AMMANCO DI CASSA LA DENUNCIA DI SINISTRO VA INOLTRATA CON TEMPESTIVITÀ ALLA COMPAGNIA TRAMITE L ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI APPARTENENZA, COSÌ COME OGNI ALTRO RAPPORTO DA INTRATTENERSI CON LA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI. OGGETTO: denuncia sinistro - ammanco di cassa Spettabile COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A. Via Brennero, TRENTO Con riferimento alla polizza-convenzione stipulata dalle Oo.Ss. FISAC/CGIL e UILCA a favore dei propri iscritti, relativa al rischio di Cassa: Il/la sottoscritto/a... iscritto alla... residente a... cap... prov.... in via/piazza... nr.... dipendente... Agenzia di... prov.... tel. Uff.... fax. Uff.... PRESENTA LA SEGUENTE DENUNCIA DI SINISTRO: descrizione sintetica dell accaduto / giorno di accadimento sinistro importo reclamato Documentazione richiesta dalla Compagnia Assicuratrice, da allegare alla denuncia: * copia del giornale di cassa o statino di cassa ove verrà evidenziato l ammanco; * dichiarazione sottoscritta dal Direttore della dipendenza; * dichiarazione della Banca dell avvenuta rifusione dell ammanco (specificare data dell ammanco e dell avvenuta rifusione) o copia contabile di rifusione dello stesso; Il rimborso verrà effettuato a mezzo bonifico sul c/c n.... a nome di... presso la... abi... agenzia di... cab... Data Firma (leggibile) Ai sensi della legge nr. 675/96 si rilascia il consenso per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A. ai soli fini della liquidazione del sinistro in oggetto: Data Firma (leggibile) (da compilare in modo leggibile)

12 UNIPOL ASSICURAZIONI UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI Via Brennero, Trento tel fax MODULO DI DENUNCIA E RICHIESTA LIQUIDAZIONE SINISTRO - R.C. PROFESSIONALE LA DENUNCIA DI SINISTRO VA INOLTRATA CON TEMPESTIVITÀ ALLA COMPAGNIA TRAMITE L ORGANIZZAZIONE SINDACALE DI APPARTENENZA, COSÌ COME OGNI ALTRO RAPPORTO DA INTRATTENERSI CON LA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI Spettabile COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A. Via Brennero, TRENTO OGGETTO: denuncia sinistro R.C. professionale. Con riferimento alla polizza-convenzione stipulata dalle Oo.Ss. FISAC/CGIL e UILCA a favore dei propri iscritti, relativa alla Responsabilità Civile Professionale: Il/la sottoscritto/a... iscritto alla... residente a... cap... prov.... in via/piazza... nr.... dipendente... Agenzia di... prov.... tel. Uff.... fax. Uff.... PRESENTA LA SEGUENTE DENUNCIA DI SINISTRO: descrizione sintetica dell accaduto / giorno di accadimento sinistro importo reclamato Documentazione richiesta dalla Compagnia Assicuratrice, da allegare alla denuncia: * lettera di richiesta risarcimento danni; * tutti i documenti ritenuti eventualmente utili ai fini dell istruttoria della pratica. Il rimborso verrà effettuato a mezzo bonifico sul c/c n.... a nome di... presso la... abi... agenzia di... cab... Data Firma (leggibile) Ai sensi della legge nr. 675/96 si rilascia il consenso per il trattamento dei dati personali comuni e sensibili alla Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A. ai soli fini della liquidazione del sinistro in oggetto: Data Firma (leggibile) (da compilare in modo leggibile)

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