INCENDIO ATTREZZATURE - POLIZZA n. MILANO ASSICURAZIONI SPA - DIVISIONE SASA gruppo Fondiaria SAI CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

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1 INCENDIO ATTREZZATURE - POLIZZA n. MILANO ASSICURAZIONI SPA - DIVISIONE SASA gruppo Fondiaria SAI CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE Il presente contratto, alle Condizioni Generali tutte, nonché Particolari come richiamate e di seguito specificate, assicura i beni sottoindicati, di proprietà della contraente o da questa utilizzate in locazione: 1 Tendone ignifugo, attrezzature ed arredi, utilizzati all aperto ed anche sottotetto al tendone stesso di partita 1, quali (a solo titolo esemplificativo e non limitativo) panche, sedie, tavoli, attrezzi di cucina, impianti di illuminazione, elettrodomestici e quant altro = relativo all attività della contraente, per complessivi ,00 pc 2 Fenomeno elettrico ed elettronico, per ,00 pc = 3 Ricorso terzi, per ,00 pc = TOTALE SOMME ASSICURATE E PREMIO LORDO ,00 150,00 I beni sopra descritti si intendono assicurati: - all aperto, durante il loro utilizzo nelle manifestazioni organizzate dalla Contraente, con un massimo di 30 giorni all anno; - sottotetto degli abituali ricoveri (rimessa, deposito, magazzino) per la restante parte dell anno. Questa ultima garanzia (sottotetto) ha efficacia solo con riferimento ai beni di proprietà della Contraente. Si intendono operanti le seguenti Condizioni Particolari: D Ricorso terzi E Fenomeno elettrico (anche con riferimento a tutti gli enti indicati a partita 1), con franchigia fissa convenuta in 150,00 H Colpa grave del Contraente/Assicurato I Eventi atmosferici (limite di indennizzo 3.000,00 e franchigia fissa di 150,00) K Tumulti, scioperi, sommosse (limite di indennizzo 1.500,00 e franchigia fissa di 150,00) C.G.A. Incendio Attrezzature MILANO ASSICURAZIONI SPA DIVISIONE SASA 1

2 INCENDIO ATTREZZATURE - POLIZZA n. MILANO ASSICURAZIONI SPA - DIVISIONE SASA gruppo Fondiaria SAI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE INDICE Definizioni comuni Definizioni specifiche dei settori rischi civili Definizioni specifiche del settore rischi commerciali, piccole industrie e rischi vari 11 Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 2) Decorrenza dell assicurazione Pagamento del premio Art. 3) Modifiche dell assicurazione Art. 4) Aggravamento e diminuzione del rischio Art. 5) Recesso in caso di sinistro Art. 6) Tacito rinnovo Art. 7) Oneri fiscali Art. 8) Foro competente Art. 9) Rinvio alle norme di legge 12 Norme che regolano l assicurazione incendio Art. 10) Oggetto dell assicurazione Art. 11) Esclusioni Art. 12) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 13) Ispezione delle cose assicurate Art. 14) Obblighi in caso di sinistro Art. 15) Esagerazione dolosa del danno Art. 1 6) Procedura per la valutazione del danno Art. 17) Mandato dei Periti Art. 18) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Art. 19) Assicurazione parziale - deroga alla proporzionale Art. 20) Assicurazioni presso diversi assicuratori Art. 21) Limite massimo dell indennizzo Art. 22) Stabilimenti in costruzione ed allestimento Art. 23) Stabilimenti inattivi Art. 24) Pagamento dellindennizzo Art. 25) Anticipo indennizzi Art. 26) lndennizzo separato per ciascuna partita Art. 27) Fabbricati in comproprietà o in condominio Art. 28) Condizioni di passaggio Art. 29) Clausola di passaggio per i teatri Art. 30) Clausola di passaggio per i rischi commerciali Art. 31) Clausola di passaggio per le piccole industrie Art. 32) Clausola di passaggio per i rischi vari Art. 33) Selling price (prezzo di vendita) Art. 34) Rinuncia alla rivalsa Art. 35) Beni in leasing Art. 36) Fabbricati su area altrui Art. 37) Titoli di credito, carte valori Art. 38) Oggetti d arte, collezioni e raccolte in genere Art. 39) Onorari Periti Art. 40) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo Art. 41) Reddito agrario Art. 42) Merci presso terzi Art. 43) Autocombustione Art. 44) Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione a pioggia (sprinklers) Art. 45) Rovina ascensori e montacarichi C.G.A. Incendio Attrezzature MILANO ASSICURAZIONI SPA DIVISIONE SASA 2

3 Condizioni particolari - valide soltanto se espressamente richiamate in polizza A) Spese di ricerca e riparazione B) Rischio locativo C) Ricorso dei locatari D) Ricorso terzi E) Danni ad apparecchi e impianti elettrici ed elettronici F) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro G) Indennità aggiuntiva H) Colpa grave del Contraente/Assicurato I) Eventi atmosferici J) Sovraccarico neve K) Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalicì o dolosi, terrorismo e sabotaggio L) Terremoto M) Alluvioni, inondazioni e allagamenti N) Perdita delle pigioni O) Rottura lastre e cristalli P) Gelo Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Le ricordiamo che, ai sensi dell articolo 2952 CC., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. Legga sempre attentamente il contratto prima di sottoscriverlo: solo in questo modo potrà essere pienamente consapevole dei diritti e degli obblighi che da esso derivano. DEFINIZIONI COMUNI Nel testo che segue, si intende per: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione Assicurazione Il contratto di assicurazione Contenuto I beni posti sottotetto inerenti l attività dichiarata e meglio specificata, sulla base delle definizioni specificate dai relativi settori di rischio, nell intercalare 091 9/i che forma parte integrante del presente contratto Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione Esplodenti Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con aria o l acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A Esplosione Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità lmplosione Il cedimento non determinato da usura, corrosione o difetti di materiale o carenza di manutenzione di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna Incendio La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi lncombustibili Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell interno. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro C.G.A. Incendio Attrezzature MILANO ASSICURAZIONI SPA DIVISIONE SASA 3

4 Muro pieno Il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo e/o laterizio, di spessore non inferiore a 1 2 cm o in conglomerati incombustibili naturali od artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci Muro tagliafuoco Muro divisorio continuo atto ad impedire, per un tempo predeterminato, il passaggio delle fiamme e la trasmissione del calore allo scopo di evitare la propagazione dell incendio tra gli ambienti da esso separati. Il muro tagliafuoco deve essere elevato da terra, costruito in calcestruzzo e/o laterizio e di spessore non inferiore a 15 cm di materiali incombustibili naturali od artificiali o in pietre di spessore non inferiore a 25 cm. Nel muro tagliafuoco è tollerata l esistenza di: pannelli in vetro armato a doppia parete facenti corpo con la muratura purché di superficie unitaria non superiore a 2 m 2 e distanziati tra loro dialmeno5m; aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi, purché adeguatamente sigillate con materiali incombustibili. Nelle condotte di aerazione, condizionamento e simili devono essere previste in corrispondenza del muro stesso serrande almeno REI 120, a chiusura automatica; aperture presidiate da serramenti automatici di sicurezza classificati almeno REI 240 Polizza Premio Scoppio Sinistro Società Solai Tetto Il documento che prova l assicurazione La somma dovuta dal Contraente alla Società Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa MILANO ASSICURAZIONI SPA DIVISIONE SASA Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene) DEFINIZIONI SPECIFICHE DEI SETTORI RISCHI CIVILI ED AGRICOLI Attrezzatura ed arredamento Attrezzi, macchine, mobilio, arredi, macchine d ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari e quant altro di simile normalmente pertinente all esercizio Infiammabili gas combustibili; sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55C O, ad eccezione delle soluzioni idroalcooliche di gradazione non superiore a 350 centesimali; sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre allegato V. C.G.A. Incendio Attrezzature MILANO ASSICURAZIONI SPA DIVISIONE SASA 4

5 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2 - Decorrenza dell assicurazione - Pagamento del premio [assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art C.C. Ari. 3 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto mediante documenti sottoscritti tra le Parti. Art. 4 - Aggravamento e diminuzione del rischio li Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione dell assicurazione ai sensi dell art CC. Mancate comunicazioni di mutamenti aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto d indennizzo o riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave. Resta inteso che il Contraente avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o l Assicurato, ai sensi dell art C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso. Art. 5- Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di sinistro indennizzabile a termine di polizza e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere dall assicurazione, con preavviso di 30 giorni, da inviarsi mediante lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 6-Tacito rinnovo In mancanza di disdetta di una delle Parti, trasmessa mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annua della polizza, l assicurazione s intende prorogata per un ulteriore annualità. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 7 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 8 - Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di residenza o sede di una delle Parti. Art. 9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. C.G.A. Incendio Attrezzature MILANO ASSICURAZIONI SPA DIVISIONE SASA 5

6 Art Oggetto dell assicurazione La Società indennizza: NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO - i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi: a) direttamente causati da: incendio; fulmine; esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; urto di veicoli in transito sulla pubblica via, non appartenenti all Assicurato né al suo servizio; fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini; onde soniche determinate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; caduta di satelliti artificiali e/o di loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché dalla caduta di corpi celesti a qualsiasi causa dovuti; implosione; fuoriuscita d acqua esclusa acqua piovana a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi. La Società non risponde: 1) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; 2) dalle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Tale garanzia è operante con la franchigia di 150 (centocinquanta) per sinistro. b) conseguenti agli eventi di cui alla lettera a) che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 m da esse, e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi; Il - i guasti causati alle cose assicurate, per ordine dell Autorità, dall Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l incendio, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione qualora esistenti; III - le spese sostenute e comprovate dall Assicurato rese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell importo indennizzabile a termine di polizza, fermo quanto previsto dall art. 21, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria Tossici e nocivi di cui al D.P.R. n. 91 5/82 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni. Art Esclusioni I - Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; e) da scoppio, conseguenza del gelo e del colpo d ariete ; f) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni; g) dì smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; C.G.A. Incendio Attrezzature MILANO ASSICURAZIONI SPA DIVISIONE SASA 6

7 Art Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art. 16- Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente tra la Società, o persona da questa incaricata, ed il Contraente o persona da lui designata, oppure, a richiesta di una delle Parti: b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito: quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 17- Mandato dei Periti I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuale riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al Part. 14; d) verificare l esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all art. 18; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell art. 16 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, (da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti). I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 18-Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: - Fabbricati si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso ed a ogni altra circostanza concomitante; Il - Macchinario, attrezzatura, arredamento si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; III - Merci si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni cosi formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L ammontare del danno si determina: C.G.A. Incendio Attrezzature MILANO ASSICURAZIONI SPA DIVISIONE SASA 7

8 per i fabbricati applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti Il e III) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all Erario. Art Assicurazione parziale - deroga alla proporzionale Se dalle stime fatte con le norme dell articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Il disposto del presente articolo non troverà applicazione qualora, nel computo dei valori reali, considerati separatamente partita per partita, questi risultassero superiori alla somma assicurata a ciascuna partita fino alla concorrenza del 10%. Qualora inferiori, il disposto del presente articolo rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata maggiorata di detta percentuale ed il valore suddetto. Art Assicurazioni presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma ditali indennizzi escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con altri assicuratori. Art Limite massimo deil indennizzo Salvo il caso previsto dall art del c.c.., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevute le necessarie documentazioni, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, dalla data dell atto di liquidazione, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall art. 11, I, lettera c). Art Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia salvo il caso di dolo al diritto di surroga derivante dall art del C.C. verso: a) le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge; b) le Società controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell art del C.C. nel testo di cui alla legge 127/91, nonché gli amministratori delle medesime; c) i soggetti che fruiscono di beni prodotti o servizi resi dall Assicurato. Il disposto del presente articolo troverà applicazione a condizione che il Contraente o l Assicurato, a loro volta, non esercitino l azione verso il responsabile. Art Onorari Periti Fermo quanto disposto dall art. 21, la Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito che l Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell art. 16, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell Assicurato, per la nomina del terzo Perito e ciò fino alla concorrenza del 2% dell importo liquidato a termini di polizza con il massimo di (diecimila). Art Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo Premesso che per valore a nuovo s intende convenzionalmente: per i fabbricati, il costo dell integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell area; per i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; C.G.A. Incendio Attrezzature MILANO ASSICURAZIONI SPA DIVISIONE SASA 8

9 a parziale deroga dell art. 18, le Parti convengono di stipulare l assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni: 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: a) l ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse; b) il supplemento che, aggiunto all indennità di cui ad a), determina l indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo ; 2) agli effetti dell art. 19, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo la parte dell intera differenza occorrente per l integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l intera differenza; c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all art. 18 I e Il). 5) il pagamento del supplemento d indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; 6) l assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati, macchinari od impianti di reparti in stato di attività; 7) per quanto non derogato restano ferme le Norme che regolano l assicurazione Incendio. Art Autocombustione La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) a decorrere dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di effetto della presente garanzia. Ai fini della sua operatività si considera condizione essenziale che lo stoccaggio della merce assicurata venga effettuato adottando procedure di trattamento, di deposito e di movimentazione che la tipologia merceologica del prodotto richiede. C.G.A. Incendio Attrezzature MILANO ASSICURAZIONI SPA DIVISIONE SASA 9

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