CONDIZIONI DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO

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1 CONDIZIONI DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE INCENDIO LE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI A STAMPA SI INTENDONO INTEGRALMENTE ANNULLATE E SOSTITUITE DALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE SEGUONO. CAPITALI ASSICURATI: PART. DESCRIZIONE CAPITALE COMPLESSIVAMENTE ASSICURATO E LIMITI DI INDENNIZZO 01. FABBRICATO , CONTENUTO IN GENERE , RICORSO TERZI DA INCENDIO ,00

2 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono il significato qui precisato: assicurazione: il contratto di assicurazione; polizza: il documento che prova l assicurazione; contraente: il soggetto che stipula l assicurazione; assicurato: il soggetto il cui interesse è protétto dall assicurazione; società: l impresa assicuratrice; premio: la somma dovuta dal contraente alla società; sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; indennizzo: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro; incendio: la combustione con fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi; esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità; scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione, gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio; fabbricato: l intera costruzione edile - comunque costruita compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni, cortili,giardini, viali interni, strade private e simili) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne radio e televisive, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico; contenuto: macchinario, attrezzature, apparecchiature elettriche ed impianti e apparecchiature elettroniche, macchine per ufficio, mobilio ed arredamento dei locali, elettrodomestici, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, cancelleria, stampati, registri, merci, e tutto quanto di pertinente all attività dichiarata, escluso metalli e pietre preziose, gioielli, veicoli e natanti azionati da motore e cose in essi contenute. CONDIZIONI GENERALI Art. 1- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Ogni errore od omissione che non sia frutto di dolo in cui il Contraente e/o l Assicurato sia incorso all atto della stipulazione della presente assicurazione e/o durante il corso della stessa, non determinerà mai nullità di garanzia o decadenza, anche parziale, dal diritto all indennizzo, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio in base allo stato di fatto del rischio, e ciò anche in deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice Civile, con decorrenza dalla variazione del rischio stesso. Resta inoltre convenuto che il Contraente e/o Assicurato è esonerato dall obbligo di dichiarare i danni provocati e/o accaduti.

3 Art. 2- ALTRE ASSICURAZIONI L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art C.C. Art. 3- PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza anche in pendenza del pagamento del premio da parte del Contraente, pagamento che lo stesso si impegna ad effettuare entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del documento da parte del broker, ferme restando la decorrenza del contratto e la sua durata. Tale termine, ha valore anche per quanto attiene il perfezionamento di appendici di qualsiasi natura che comportino un premio alla firma. Ciò in deroga all art del Codice Civile. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60 (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi del predetto art del Codice Civile. - Art. 4- MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE. Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5- AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Resta comunque inteso che l eventuale mancata comunicazione che non sia frutto di dolo, non determinerà mai nullità di garanzia o decadenza, anche parziale, dal diritto all indennizzo, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio in base allo stato di fatto del rischio, e ciò anche in deroga all art del Codice Civile, con decorrenza dalla variazione del rischio stessa. Resta inoltre convenuto che il Contraente e/o Assicurato è esonerato dall obbligo di dichiarare: se in vicinanza o in contiguità degli enti assicurati esistono cose o condizioni tali da aggravare il rischio; l esistenza e la quantità di infiammabili e merci speciali, purché necessari per il buon fur dell attività dichiarata. Art. 6- DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio e le rate del premio successive alla comunicazione dell Assicurato (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7- OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge; b) darne avviso al broker oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza; c) fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al broker o alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuto sopralluogo - da effettuarsi non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di denuncia del danno stesso - senza avere, per questo, diritto - ad indennità -alcuna;.

4 e) predisporre un elenco degli enti colpiti o comunque danneggiati dai sinistro facendo seguito, appena possibile, con uno stato particolareggiato di detti enti e l indicazione del loro valore e della perdita subita. L inadempimento di uno di tali obblighi che non sia frutto di dolo non comporterà alcun pregiudizio per il Contraente o l Assicurato. Art. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno del pagamento o rifiuto dell indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società è in facoltà del Contraente di richiedere ed ottenere il contemporaneo annullamento delle altre coperture in corso con la Società medesima o per parte di esse, fermo l impegno della Società stessa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso dei contratti anticipatamente annullati. Art. 9- PROROGA DELL ASSICURAZIONE Premesso che l assicurazione è stata stipulata per anni uno e 11 mesi è facoltà del Contraente di rescinderla anticipatamente mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 2 (due) mesi prima di ogni singola ricorrenza annuale. > L esercizio di tale facoltà è però condizionato al pagamento delle rate scadute ed eventualmente non ancora soddisfatte. > Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minor durata nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 10-ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico dell Assicurato. Art 11-FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l agenzia cui è assegnata la polizza. Art. 12- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art Rischio assicurato NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INCENDIO Premesso che la presente assicurazione è prestata ed opera per i beni di proprietà o in uso per qualsiasi motivo al Contraente, nulla escluso né eccettuato, la Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: 1. Incendio comunque manifestatosi o sviluppatosi; 2. Fulmine; 3. Esplosioni e scoppi anche esterni; 4. Caduta aerei, oggetti volanti, parti di essi o cose da loro trasportate La Società indennizza altresì: 5. I danni causati alle cose assicurate da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature

5 elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti ad eventi compresi nella presente polizza che abbiano colpito le cose assicurate. 6. I guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire ò di arrestare l incendio. Sono parificati ai guasti per ordine delle Autorità, anche quelli ragionevolmente causati dal Contraente e/o da terzi allo stesso scopo. Sono inoltre indennizzabili i seguenti danni: 7. Fumo la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo, gas o vapore fuoriuscito a seguito di guasto accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di freddo, calore, riscaldamento o condizionamento facenti parte degli enti medesimi, nonché fumo, gas e vapori sviluppatisi a seguito di incendio ed altri eventi garantiti dalla presente polizza. 8. Implosione la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da implosione, intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna. 9. Onda sonica la Società risponde dei danni causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica. Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell importo di.100,00=. 1O. Urto veicoli stradali la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto dei veicoli non appartenenti al Contraente, né al suo servizio. Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell importo di.100, Autocombustione la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) nonché dei danni conseguenti causati ad altri enti assicurati. 12. Scoppi ed esplosioni esterne la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da scoppio e/o esplosione verificatisi all esterno del perimetro dello stabilimento assicurato e ciò anche quando non vi sia sviluppo di fiamma. 13. Rovina degli ascensori, montacarichi e simili la Società risponde dei danni prodotti ai fabbricati ed alle relative pertinenze, cagionati da rovina degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti all impianto. 14. Scoppio di carburanti la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e/o scoppi di carburanti e/o lubrificanti contenuti negli autoveicoli ricoverati ovunque nel fabbricato dell Assicurato. 15. Spese di urbanizzazione nella somma assicurata alla voce Fabbricati sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull Assicurato o che lo stesso dovesse pagare ad Enti o Autorità Pubbliche in caso di ricostruzione dei fabbricati. 16. Acqua condotta la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi. La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell importo di.250,00.

6 17. Ricerca e riparazione guasto la Società in caso di danno da acqua condotta, risarcibile in base alla presente polizza, si obbliga ad indennizzare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. Ai fini della presente garanzia, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell importo di.500,00= ed in ogni caso la Società non pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a , Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo o sabotaggio. La Società risponde: a. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio organizzato; b. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, c anche quelli di terrorismo e sabotaggio organizzato. La Società non risponde dei danni: a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; b) causati da interruzioni di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è invece, operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati con avvertenza che, qualora l occupazione medesima si protraesse per oltre dieci giorni consecutivi, là Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. La Società ed il Contraente hanno facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di novanta giorni, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società è in facoltà del Contraente di richiedere l annullamento dell intero contratto; la Società rimborserà al Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli eventuali accessori, le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato prèvia detrazione, per ogni sinistro, dell -importo di.5.000,00=, fermo restando che in ogni caso la Società non pagherà, per singolo sinistro, importo superiore all 80% della somma assicurata per la relativa ubicazione. 19. Eventi atmosferici la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, trombe d aria, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati e non.

7 La Società non risponde dei danni: a) verificatisi all interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra: b)causati da: > fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali o artificiali; > mareggiata.e penetrazione di acqua marina; > formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua; rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; > gelo, neve; > cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra: c) subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e con simili installazioni esterne; enti all aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, è quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell importo di ,00=, fermo restando che in ogni caso la Società non pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 80% della somma assicurata per la relativa ubicazione. 20. Fenomeno elettrico ed elettronico la Società risponde dei danni materiali e diretti che si manifestassero nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici ed elettronici per effetto di scariche od altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li abbia provocati (compresa l azione del fulmine e/ ò dell elettricità atmosferica), anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e/o scoppio. L assicurazione di cui alla presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell importo di.250,00= fermo restando che in ogni caso la Società non pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a , Sovraccarico neve la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all interno dei fabbricati e loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere provocati direttamente dal peso della neve.

8 La Società non risarcisce i danni causati: da valanghe e slavine da gelo, escluso l effetto del sovraccarico ad esso attribuibile ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell importo di.5.000,00= fermo restando che in ogni caso la Società non pagherà, per singolo sinistro, importo superiore al 50% della somma assicurata per la relativa ubicazione. 22. Enti in refrigerazione e/o in ambienti condizionati e/o in atmosfera controllata la Società risponde dei danni materiali e diretti causati ad enti in refrigerazione e/o in ambienti condizionati e/o in atmosfera controllata, a causa di: a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o caldo, ovvero mancato od anormale condizionamento di ambienti o di apparecchi; b) fuoriuscita o contaminazione del fluido congelante o condizionante conseguenti: ad eventi per i quali è prestata la polizza; all accidentale verificarsi di guasti o rotture nell impianto frigorifero o condizionante o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell acqua o del fluido congelante o condizionante, negli impianti di distribuzione dell energia elettrica. Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o il mancato od anormale condizionamento di ambienti od apparecchi si prolunga oltre 12 ore, il Contraente si impegna appena venutone a conoscenza, a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente o telex o telefax. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell importo di.250,00= fermo restando che in ogni caso la Società non pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a.5.000, Spese di demolizione, sgombero e ricollocamento la Società risarcirà le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nonché le spese per lo spostamento ed il ricollocamento degli enti rimossi fino alla concorrenza del 10% del danno complessivamente risarcibile - escluso quello a seguito di acqua condotta - liquidato a termini di polizza. 24. Spese ed onorari di professionisti e/o consulenti la Società rimborserà al Contraente le spese e/o gli onorari che lo stesso dovrà eventualmente pagare, in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza, ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere allo scopo di ricostruire e/o rimpiazzare gli enti distrutti e/o danneggiati e ciò in aumento alle somme assicurate.

9 La Società rimborserà altresì le spese di perizia sostenute dal Contraente per il perito di parte nonché quelle per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore a ,00 per singolo sinistro. 27. Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, registri, disegni, e materiale meccanografico la Società risponde nei limiti delle somme assicurate alle partite indicate in polizza e senza l applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti e danneggiati. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, dell importo di.250,00= fermo restando che in ogni caso la Società non pagherà, per singolo sinistro, importo superiore a.5.000,00=. 28. Parificazione danni da incendio sono parificati ai danni da incendio, oltre i guasti fatti per ordine dalle Autorità, anche quelli prodotti dall Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l incendio. 29. Ricorso terzi la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, sino alla concorrenza dell importo di ,00= per sinistro e per anno delle somme che esso sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti causati alle cose di terzi a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera espressamente indennizzabile anche se causato da colpa grave del Contraente o da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro l importo stabilito del 10% (dieci percento) del massimale assicurato. L assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo, nonché i danni a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Non è considerato terzo esclusivamente il Presidente dell Ente contraente. Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di esso, fornendo tutti i documenti o le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. Il Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziarie si applica l art del Codice Civile. 30. Danni indiretti in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l indennizzo liquidato sarà maggiorato forfettariamente del 10% a titolo di danno indiretto. 31. Restauri negli immobili di particolare valore storico-artistico, se le parti danneggiate dal sinistro è passibile di restauro, saranno indennizzabili le spese necessarie per il restauro, dedotte le sovvenzioni ottenute dalla Contraente da parte di Enti Pubblici o Privati. Per ogni ente danneggiato, la Società non pagherà comunque l importo superiore a ,00 (cinquantamila euro/00). Gli enti non suscettibili di restauro saranno indennizzabili per il loro rispettivo valore Denaro, titoli di credito e carte valori - limiti di indennizzo relativamente al denaro e ai titoli di credito e carte valori l Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

10 denaro: titoli di credito e carte valori: ,00= per sinistro; ,00= per sinistro. Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che: a) la Società non pagherà per essi l importo liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste; b) l Assicurato deve restituire alla Società l indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci; c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l esercizio dell azione cambiaria. 33. Precisazioni sulle cose assicurate premesso che alle partite 1) e 2) si intendono assicurati tutti i beni in proprietà e/o in uso alla Contraente con la sola eccezione delle aree sulle quali sono costruiti i fabbricati, si conviene che qualora un determinato bene non trovasse precisa assegnazione nell ambito delle due partite sopraccitate o che tale assegnazione risultasse dubbia e/o controversa, tale bene dovrà essere attribuito alla partita contenuto. 34. Dispersione liquidi premesso che agli effetti della presente estensione di garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate alle singole partite, le definizioni, disposizioni e condizioni tutte previste si intendono richiamate e confermate, la Società risponde: dei danni di dispersione di liquidi contenuti in recipienti; dei danni subiti dalle altre cose assicurate in conseguenza della dispersione del predetto liquido anche quando non ci sia sviluppo di fiamma; avvenuti in conseguenza di: a) improvviso o accidentale guasto o rottura dei predetti contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;. - b) eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza. La Società non risponde: 1) dei danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, loro parti o tubature ad essi relative; 2) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; 3) alle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; 4) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido. Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società pagherà il 90% dell indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell Assicurato senza che egli od il Contraente la decadenza del diritto all indennizzo, farlo assicurare da altri. 36. Rottura accidentale di lastre la Società indennizza le rotture accidentali di lastre di cristallo o vetro stampato in edifici di proprietà e/o in uso del Contraente/Assicurato. Per tale copertura è previsto un limite di risarcimento di.2.500,00= per lastra e un massimo indennizzo annuo pari a ,00=. La presente garanzia viene prestata con l applicazione di una franchigia fissa di.100,00= per sinistro.

11 Art. 14-Esclusioni Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o 1 Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati con dolo del Contraente o dell Assicurato; d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; e) alla macchina od all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l evento è dèterminato da usura, corrosione o difetti di materiale; f) da gelo, umidità e stillicidio; g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla voce 30 - DANNI INDIRETTI Art Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato Ispezione delle cose assicurate. La Società ha diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 17- Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento dei sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art. 18- Procedura per la valutazione del danno. L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. 11 terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese. a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

12 Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 19- Mandato dei Periti I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali; 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose médesime avevano al momento del sinistro; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio. Si conviene che in caso di sinistro le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata tra i due Periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art. 20- Somme assicurate - Valore a nuovo Premesso che per valore a nuovo s intende convenzionalmente: per i fabbricati: il costo di ricostruzione a nuovo, cioé la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il bene compreso nella garanzia o della parte di esso danneggiata. escludendo il valore dell area ma comprendendo eventuali oneri derivanti dai maggiori costi necessari per conformarsi a leggi o normative vigenti al momento della ricostruzione; per il contenuto il costo di rimpiazzo degli enti assicurati con altri nuovi simili oppure equivalenti per rendimento economico, qualitativo e/o tecnologico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali nonché eventuali altri oneri attinenti e documentabili, si conviene di stipulare la presente assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni: 1. In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: a) l ammontare del danno e della rispettiva indennità come se la presente assicurazione valore a nuovo non esistesse, b) il supplemento che, aggiunto all indennità di cui al precedente punto a), determina l indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.

13 2. Agli effetti delle presenti Norme di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni singola partita, qualora la somma assicurata risulti: a) superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall intero ammontare del supplemento medesimo; b). inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell intera differenza occorrente per l integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l intera differenza. 3. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano gli enti colpiti o su altra area del territorio nazionale. Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere non pregiudica il diritto al supplemento di indennità. Resta altresì convenuto che la Società accorderà acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola. Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione e saranno versati dalla Società entro 30 giorni. dalla richiesta da parte del Contraente. Quanto sopra purché la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. 4. L assicurazione in base al valore a nuovo riguarda le partite tutte. 5. Per quanto non derogato dalla presente clausola restano ferme le condizioni di polizza. Art.21 - Contiguità e vicinanze pericolose L Assicurato è sollevato dall obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di m 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio. Art Copertura Automatica Con riferimento alle partite di polizza la Società si impegna ad assicurare altre somme fino ad un massimo del 30% delle somme assicurate, con il limite massimo. complessivo per ciascun rischio separato di ,00= per acquisto di beni (escluso denaro e valori) in corso d anno. Parimenti si impegna a diminuire le somme stesse per alienazione di beni. La garanzia è quindi prestata in base alle seguenti condizioni: 1. L Assicurato non è tenuto a dare alcuna comunicazione alla Società al momento dell acquisto e/o alienazione di beni in quanto la garanzia, entro i limiti sopraindicati, è automaticamente operante. 2. La garanzia decorre dalle ore 24,00 del giorno in cui l acquisto e/o alienazione è avvenuta e termina alla scadenza dell anno assicurativo. 3. L Assicurato è tenuto, quale condizione essenziale pér l efficacia del contratto, a predisporre per ciascuna operazione di acquisto e/o alienazione, delle registrazioni dalle quali risultino - la natura dei beni acquistati/alienati, - la loro ubicazione, collocazione ed installazione, - il valore degli stessi. L Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché trasmettere alla Società tali registrazioni allo scadere della rata annuale di polizza, provvedendo alla regolazione del premio dovuto. 4. Il premio dovuto è determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o a quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso netto annuo di ciascuna partita

14 interessata. Sul premio totale così determinato dovranno essere conteggiati l accessorio unico nella stessa percentuale conteggiata in polizza e le imposte secondo le leggi vigenti. Se dalla regolazione del premio dovesse risultare un rimborso all Assicurato, lo stesso verrà conteggiato senza l aggiunta dell accessorio unico e delle imposte. 5. Con la regolazione verrà determinato inoltre il nuovo premio per l annualità successiva che verrà calcolato in base al nuovo valore complessivamente assicurato applicando i tassi previsti in polizza. 6. Il premio di regolazione deve essere pagato dall Assicurato entro 30 giorni dalla data di emissione del relativo documento. Art Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art. 24- Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Art. 25- Anticipo indennizzi Il Contraente ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta percento) dell importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che l ammontare del sinistro superi sicuramente l importo di ,00= (cinquantamila/00 euro) e che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità e cioé che le risultanze della stima preliminare del danno effettuate dal perito liquidatore nominato dalla Società diano ampie garanzie che le circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro siano garantite dal contratto. L obbligazione della Società dovrà essere soddisfa entro 90 giorni data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. Art Modifiche agli enti assicurati È facoltà dell Assicurato di modificare il complesso dei beni assicurati anche con ampliamenti, incrementi, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, all arredamento, alle attrezzature e agli impianti. Il Contraente è pertanto esonerato di darne avviso preventivo alla Società. Art. 27- Indennizzo separato per ciascuna partita Si conviene che, in caso di sinistro, quanto previsto dalle presenti Norme di Assicurazione in ordine al pagamento delle indennità sarà applicato a richiesta del Contraente a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti del pagamento dell indennità, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto convenuto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro. A parziale deroga delle presenti Norme di Assicurazione si conviene che il pagamento delle indennità potrà essere eseguito limitatamente per ciascuna delle partite colpite da sinistro non appena risultino espletate per la medesima partita le modalità ad essa relative senza la necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite sinistrate.

15 Art. 28- Edifici in condominio Resta convenuto che nel caso i fabbricati assicurati siano una porzione di maggiori edifici, l assicurazione relativa comprende anche la quota ad essa porzione spettante delle parti di edificio costituenti proprietà comune o poste a servizio comune. Art. 29- Macchinario in leasing Premesso che tra gli enti assicurati dalla presente polizza possono esistere macchinari e/o attrezzature in leasing già coperte da garanzia assicurativa di altra Compagnia di Assicurazione, di comune accordo tra le Parti si conviene quanto segue: a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell indennizzo per la parte eventualmente scoperta fermo restando le franchigie e/o gli scoperti eventualmente previsti; b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza ma non previsti dalla copertura suddetta; c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza i macchinari e/o attrezzature in leasing già integralmente assicurati. Art. 30- Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia al diritto di surroga spettante ai sensi dall art del Codice Civile verso le persone delle quali e con le quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso i Clienti e i Fornitori abituali, ivi compresi tutti gli enti statali e loro dipendenti, escluso il caso di dolo. Art Spostamento degli enti assicurati Senza che occorra preventiva segnalazione del Contraente o dell Assicurato alla Società, il macchinario, gli impianti, le attrezzature, l arredamento e le merci in genere, si intendono sempre e comunque garantiti anche quando vengano spostati presso altre ubicazioni, depositi esterni, terzi e/o altrove, ferme le limitazioni previste nella presente polizza. L Assicurato si impegna a dimostrare in qualsiasi momento della durata del contratto, l esatta ubicazione degli enti garantiti. Art Dolo e Colpa grave del Contraente e dell Assicurato La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da: colpa grave dell Assicurato; colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge. Sono comunque esclusi i danni determinati da dolo dell Assicurato. Art. 33- Buona fede A maggior chiarimento di quanto previsto dalle presenti Norme, si precisa che ogni errore od omissione che non sia frutto di dolo, in cui il Contraente o l Assicurato sia incorso all atto della stipulazione della presente assicurazione, e/o durante il corso della stessa, non determinerà mai nullità di garanzia o decadenza dal diritto all indennizzo, ma avrà il solo effetto di far rettificare il premio in base allo stato di fatto del rischio e ciò anche in deroga agli art. 1892, 1893, 1898 del Codice Civile, con decorrenza dalla variazione del rischio stesso.

16 Art. 34- Assicurazione parziale - Tolleranza di scopertura Se dalle stime fatte risulta che i capitali di una o più partite, presi ciascuno separatamente eccedono al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante dalle suddette stime. Resta inteso che per somme assicurate si intendono quelle garantite con la presente polizza. Art. 35- Clausola Broker Il Contraente dichiara e 1a Società prende atto di avere affidato la gestione del presente contratto ai Broker di Assicurazioni UniCredit Broker S.p.A di Milano Via Calabria n.31 con sede territoriale competente in Napoli Ufficio Commerciale Linea Aziende Via Medina n.17 - Tel. n Telefax n e di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla Stessa Per quanto concerne l incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente alla UniCredit Broker S.p.A che provvederà al versamento alla Compagnia Assicuratrice. Art Interpretazione del contratto In caso di discordanza l interpretazione delle clausole del contratto si intenderà sempre quella più favorevole al Contraente/Assicurato.

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