CAPITOLATO N. 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS INCENDIO

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1 CAPITOLATO N. 3 POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS INCENDIO La presente polizza è stipulata tra INTERPORTO-CENTRO INGROSSO DI PORDENONE SPA Interporto Centro Ingrosso Sett. F n PORDENONE e Durata del contratto Dalle ore del : Alle ore del : Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati Alle ore del di ogni anno 11

2 SOMMARIO SEZIONE 1 Art. 1 SEZIONE 2 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 DEFINIZIONI Definizioni CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Assicurazione presso diversi Assicuratori Durata del contratto Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Recesso a seguito di sinistro Modifiche dell assicurazione Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Oneri fiscali Foro competente Interpretazione del contratto Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio Coassicurazione e delega (opzionale) Rinvio alle norme di legge SEZIONE 3 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art.10 Art. 11 Art.12 Art.13 Art.14 Art.15 SEZIONE 4 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art.10 Art. 11 Art.12 Art.13 NORME RELATIVE ALL ASSICURAZIONE ALL RISKS INCENDIO Oggetto dell assicurazione Esclusioni Cose non assicurate Delimitazioni e detrazioni Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Diritto di ispezione Obblighi in caso di sinistro Esagerazione dolosa del danno Procedura per la valutazione del danno Mandato dei Periti Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Assicurazione parziale Assicurazioni presso diversi assicuratori Limite massimo dell indennizzo Pagamento dell indennizzo CONDIZIONI PARTICOLARI Ricorso Terz Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo Modifiche nelle ubicazioni Indennizzo in mancanza di chiusa istruttoria Denuncia circostanziata dei sinistri Indennizzo separato per ciascuna partita Beni in leasing Rinuncia alla rivalsa Eventi atmosferici Grandine Mezzi di chiusura dei locali Conservazione delle tracce del sinistro Ricostruzione diversa 2

3 Art.14 Art.15 Art.16 Art.17 SEZIONE 5 Art. 1 Modalità di aggiornamento delle somme assicurate Oneri di urbanizzazione Archivi Compensazione tra partite SOMME ASSICURATE Partite, somme assicurate e calcolo del premio 3

4 SEZIONE 1 DEFINIZIONI Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Contraente: Assicurato: Società: Sinistro: Indennizzo: Incendio: Esplosione: Scoppio: Fabbricati: Macchinario: Merci: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione; il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; l impresa assicuratrice; il fatto per il quale è prestata l assicurazione e dal quale è derivato il danno; la somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro; la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi; lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità; il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio; tutte le costruzioni, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, opere di fondazione od interrate e tutte le parti ed opere murarie che non siano naturale completamento di singole macchine, ciminiere, camini, cunicoli, gallerie e passaggi di comunicazione tra i vari fabbricati. Sono comprese strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché opere murarie relative a quote spettanti di parti comuni; i fabbricati possono essere variamente elevati e costruiti prevalentemente in materiali incombustibili, sono comunque tollerate anche strutture portanti e/o solai in legno. I fabbricati sono di proprietà del Contraente e/o di terzi in uso e/o disponibilità al Contraente. macchine, impianti, compresi i basamenti e tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale completamento; elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi industriali anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, personal computers ed apparecchiature elettroniche in genere; attrezzi, utensili, ricambi; sistemi di trasmissione, condutture, tubazioni, cisterne, silos, serbatoi, e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazione telefonica, riscaldamento e condizionamento, impianti elettrici, idrici, igienici, tecnici, di processo e simili, di estinzione e di allarme; impianti e macchine per sollevamento, trasporto, peso e misura, attrezzature, scorte relative ad impianti e macchine; mezzi di locomozione, traino e trasporto non iscritti al P.R.A.. Insegne, antenne, mobilio, arredi, quadri ed oggetti d arte, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, abitazioni, depositi, magazzini e quant altro di simile relativo alla gestione e conduzione dell azienda compresi metalli e pietre preziose ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione, effetti personali dei dipendenti e degli amministratori e quant altro non rientri nelle definizioni di Fabbricati, Merci, Cose assicurate a condizioni speciali, Valori ed Esplodenti; materie prime, semilavorati e prodotti finiti; materiali e sostanze occorrenti per lo svolgimento dell attività, materiali di consumo, lubrificanti, combustibili, scarti di lavorazione, imballaggi e materiale in genere da imballo, sostanze e prodotti infiammabili, esclusi esplodenti; 4

5 Valori: Cose assicurate a condizioni speciali: Esplodenti: Incombustibilità: Terrorismo: Attività: monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate; disegni, modelli, clichés, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, films e microfilms, fotocolors e simili, schede, dischi, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a contatto con l aria o con l acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall art. 83 del R.D. n 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A; si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico. Impresa per il trasporto pubblico a mezzo autocorriere con uffici, biglietterie, stand promozionali, officine, depositi, piazzali di stazionamento, colonnine di distribuzione, carburante e tutto quant altro inerente l attività, comprese eventuali attività collegate alla principale. 5

6 SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato rispetto alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dall'art C.C.. La Società corrisponderà, al netto dell imposta, la quota di premio pagata e non consumata, a scelta del Contraente, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell annualità di premio. La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così pure le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione dell assicurazione o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto di indennizzo, né riduzione dello stesso sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute senza dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui le circostanze si sono verificate. Il Contraente e l Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione. Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future. Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente. Gli Assicurati sono esentati dall obbligo di comunicare l esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto. In caso di sinistro non si farà luogo all applicazione del disposto dell art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute. In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell art.1910 del Codice Civile. Art.3 - Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata a.r. da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza. Il Contraente ha la facoltà altresì, ove lo ritenga conveniente, di richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza. In tal caso la Società dovrà comunicare la sua risposta entro 30 giorni dalla data della richiesta del Contraente 6

7 Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 60 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice o alla Agenzia incaricata della gestione del contratto. Art.5 - Recesso a seguito di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte. Art.6 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche alla presente polizza devono essere provate per iscritto. Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure all Agenzia al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Art.8 Oneri fiscali Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Art.9 - Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente o di residenza dell Assicurato. Art.10 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art.11 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società alle scadenze annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) elenco dettagliato dei sinistri denunciati; b) elenco dettagliato dei sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) elenco dettagliato dei sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) elenco dettagliato dei sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 7

8 Art.12 Coassicurazione e delega (opzionale) L assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla presentazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, compresa ogni responsabilità solidale. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall apposita tabella della Sezione 6 allegata alla presente Polizza. Art.13 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 8

9 SEZIONE 3 NORME RELATIVE ALL ASSICURAZIONE ALL RISKS INCENDIO Art. 1 - Oggetto dell assicurazione La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate -anche se di proprietà di terzi- nell ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell Assicurato, dei Rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata, salvo quanto stabilito dagli Artt. Esclusioni e Delimitazioni e detrazioni. Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. La Società indennizza altresì: i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato, da un evento indennizzabile a termini di polizza, posto in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza; i danni materiali e diretti causati alle merci assicurate, da un evento indennizzabile a termini di polizza, poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza; le spese necessariamente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza; le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio- le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza; le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto; le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate. Art. 2 - Esclusioni a) Sono esclusi i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di: a 1) a 2) a 3) a 4) a 5) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell atomo o dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; eruzione vulcanica e maremoto; bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane; a meno che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi; causati da o dovuti a: a 6) dolo del Contraente, dell Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata; limitatamente alla sola garanzia furto sono altresì esclusi i danni conseguenti a colpa grave del Contraente, dell Assicurato, dei loro dipendenti o di persone di cui Contraente o Assicurato debbano rispondere; 9

10 a 7) a 8) a 9) inquinamento e/o contaminazione dell aria, dell acqua e del suolo; contaminazione da sostanze radioattive; ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e macchinario ; perdite di quote di mercato, interruzione totale o parziale e intralcio dell attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate; b) Sono esclusi i danni di: b 1) ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, appropriazione indebita; b 2) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere; perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione; b 3) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell Assicurato; causati da o dovuti a: b 4) b 5) b 6) montaggio, smontaggio, manutenzione di macchinario, costruzione, demolizione, manutenzione di fabbricati; errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione di fabbricati e macchinario ; errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, peso o colore delle merci ; vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio e/o conservazione delle merci ; nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma b) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa. c) Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate, causati da o dovuti a: c 1) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di macchinario e/o di fabbricati ; c 2) interruzione o alterazione di reazioni termiche e/o chimiche e di processi di lavorazione; c 3) logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, arrugginimento, deperimento; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze; c 4) sospensione, interruzione o anormale produzione e/o fornitura di energia elettrica, termica, gas, acqua; c 5) guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del macchinario ; rotture accidentali del macchinario che non provochino un danno per fuoriuscita del fluido in esso condotto o contenuto; nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa. d) Sono esclusi i danni di: 1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni di cui ai precedenti punti 1. e 2. causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili; d) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet.; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet; e, per i danni di cui ai precedenti punti 2 e 3, dovuti a: f) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale 10

11 g) violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazione/i. semprechè tali danni non siano conseguenza di un danno materiale e diretto coperto dalla presente polizza. Nel caso che in conseguenza dei danni di cui ai punti 1. e 2. derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa. Art. 3 - Cose non assicurate Sono esclusi dall assicurazione: gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi se non per uso industriale; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e tappeti di valore singolo superiore a ; collezioni e raccolte in genere di valore superiore a ; boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere; merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assicurate con specifica polizza; aeromobili e natanti; veicoli iscritti al P.R.A.; il valore del terreno, i costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno; elaboratori e macchine elettroniche se già assicurati con specifica polizza elettronica. Art. 4 - Delimitazioni e detrazioni In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro e per qualsiasi tipo di danno, di un importo pari a. 250,00 salvo quanto diversamente di seguito precisato. 1 Relativamente ai danni alle cose assicurate a condizioni speciali non poste in archivi, che si intendono comprese nella partita macchinario e merci, la Società indennizza il solo costo di riparazione o di rimpiazzo ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L indennizzo verrà corrisposto dalla Società, solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite, fino alla concorrenza di un importo pari al 20% della somma assicurata alla partita macchinario con il limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di ,00. Detto indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro. 2 Se non assicurati con polizza furto e rapina separata, i valori si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, secondo i limiti del successivo punto 18, senza l applicazione del disposto di cui agli Artt. Assicurazione parziale e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all Art. Limite massimo dell indennizzo. 3 Relativamente al macchinario e merci assicurato si prende atto che può trovarsi anche in ubicazioni diverse da quelle dichiarate in polizza, ma comunque entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano come risultante da registrazione contabile del Contraente o dell Assicurato e lo stesso si intende assicurato alle condizioni tutte di polizza. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di ,00. 4 Relativamente alle spese necessariamente sostenute per demolire, trattare, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro indennizzabile a termini di polizza - esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - le stesse sono risarcite dalla Società, senza l applicazione del disposto di cui agli Artt. Assicurazione parziale e 1907 del Codice Civile, fino alla concorrenza per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione di ,00, fermo quanto stabilito dall Art. Limite massimo dell indennizzo. 11

12 5 Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, senza l applicazione del disposto di cui agli Artt. Assicurazione parziale e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di ,00 fermo quanto stabilito dall Art. Limite massimo dell indennizzo. 6 Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, senza l applicazione del disposto di cui agli Artt. Assicurazione parziale e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di ,00 fermo quanto stabilito dall Art. Limite massimo dell indennizzo. 7 Relativamente alle spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall Assicurato per onorario di progettisti e consulenti, resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, senza l applicazione del disposto di cui agli Artt. Assicurazione parziale e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza di un importo pari al 5% dell indennizzo liquidato a termini di polizza con il limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, di ,00, fermo quanto stabilito dall Art. Limite massimo dell indennizzo. 8 Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da: macchinario non fisso per destinazione se posto all aperto, serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine; fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto; merci, anche se caricate su automezzi, poste all aperto. Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. La Società indennizza i danni nel limite di ,00 per singolo sinistro, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di ,00.= Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione del 10% dell indennizzo stesso, con minimo di 2.500,00 ed il massimo di ,00. La Società non risponde dei danni causati da sovraccarico da neve, salvo quanto disposto al punto 11 del presente Articolo. 9 Relativamente ai danni alle cose assicurate avvenuti in corso di occupazione non militare delle ubicazioni assicurate, gli stessi sono indennizzabili qualora l occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e solo se causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore del 50% delle somme assicurate alle singole partite. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione del 10% dell indennizzo stesso, con il minimo dell importo stabilito al I comma del presente articolo. 10 Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, esclusi quelli di terrorismo, la Società indennizza tali danni nel limite di Euro ,00 per singolo sinistro. 12

13 Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo, la Società indennizza tali danni nel limite di Euro ,00 per singolo sinistro con il massimo, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione di Euro ,00 Sono in ogni caso esclusi i danni causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico. La Società ed il Contraente hanno facoltà, in un qualsiasi momento, di recedere dalle garanzia terrorismo con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi mediante lettera raccomandata. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base del tasso imponibile dello 0,01 e rimoborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta. Relativamente alle garanzie tutte previste al presente punto, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione del 10% dell indennizzo stesso, con il minimo della franchigia di Euro 1,000,00. Relativamente alla garanzia Terrorismo l anzidetta detrazione sarà pari al 20% con il minimo di , Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di ,00.= ed uno scoperto del 10%. 12 Relativamente ai danni di gelo indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di ,00.= 13 Relativamente ai danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell installatore per l uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonchè in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione. Sono in ogni caso esclusi i danni di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici a personal computers, macchine elettroniche per ufficio ed apparecchi audiovisivi. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di ,00.= 14 Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza, sono comunque esclusi quelli subiti dalle merci assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, anche se quest ultime si trovano al di sotto del livello stradale. In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di ,00.= 15 Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale indennizzabili a termini di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di ,00.= 16 Relativamente ai danni subiti dalle cose assicurate in occasione di terremoto intendendosi per tale il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene -, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento tellurico sono da attribuite ad un unico fenomeno ed i relativi danni considerati singolo sinistro. La Società indennizza tali danni nel limite di ,00 per singolo sinistro. 13

14 In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di ,00. Il tasso lordo è dello 0,03 pro mille. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di ,00=. e massimo risarcimento 40% della somma assicurata. La Società ed il Contraente hanno facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalle garanzie tutte oggetto della presente delimitazione con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi mediante lettera raccomandata. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base del tasso imponibile sopra indicato e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta. 17 Relativamente ai danni subiti dalle cose assicurate in occasione inondazione, alluvione e allagamento da acqua od altri fluidi non conseguenti a rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione, sono esclusi quelli a: - merci la cui base è posta ed altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, anche se quest ultime si trovano al di sotto del livello stradale; - cose mobili poste all aperto. La Società indennizza tali danni nel limite di ,00 per singolo sinistro e per anno. Il tasso lordo è dello 0,03 pro mille. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo o pari a 5.000,00= La Società ed il Contraente hanno facoltà, in qualsiasi momento, di recedere dalle garanzie tutte oggetto della presente delimitazione con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi mediante lettera raccomandata. Nel caso in cui tale facoltà sia esercitata dalla Società, la stessa provvederà alla riduzione di premio calcolata sulla base del tasso imponibile sopra indicato e rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta. 18 Relativamente ai danni di furto la Società ne risponde a condizione che l autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli od arnesi simili; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Sono parificati ai danni di furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o nel tentati-vo di commetterlo. La Società risponde dei danni di rapina (sottrazione e/o costrizione a consegnare le cose assicurate mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate quand anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall esterno e costrette a recarsi nei fabbricati stessi. Qualora non assicurati con polizza separata, la garanzia è estesa anche alla copertura di valori contro: il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori; il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi; il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; la rapina; commessi sulle persone adibite al trasporto dei suddetti valori mentre nell esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, detengono i valori stessi. La Società, per singolo sinistro, indennizza tali danni nel limite di: 14

15 20.000,00 per i danni di furto e rapina delle cose assicurate, esclusi valori; In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e senza l applicazione del disposto di cui agli Art. Assicurazione parziale e 1907 del Codice Civile, importi superiori a: ,00 per i danni di furto e rapina delle cose assicurate, esclusi valori; Art. 5 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Art..6 - Diritto di ispezione La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell art Codice Civile; b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art del Codice Civile. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art del Codice Civile. Il Contraente o l Assicurato deve altresì: c) fare, nei 10 giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. 15

16 Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti: 2) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rimborsa le spese e gli onorari di competenza del Perito nominato dal Contraente nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente medesimo a seguito di nomina del terzo Perito, entro il limite del 5% dell indennizzo liquidato senza l applicazione del disposto di cui agli Artt. Assicurazione parziale e 1907 del Codice Civile e con il massimo di ,00 per periodo di assicurazione, fermo il disposto di cui all Art. Limite massimo dell indennizzo. Art Mandato dei Periti I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all Art. Obblighi in caso di sinistro ; c) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all Art. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno ; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell Art. Procedura per la valutazione del danno comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l indennizzabilità del danno. Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. Art Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: 16

17 I. - Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso ed a ogni altra circostanza concomitante; II. - Macchinario - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; III. - Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L ammontare del danno si determina: per i fabbricati (punto I)- applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi; nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione; per macchinario e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all Erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. Art. 12- Assicurazione parziale Se dalle stime fatte secondo le norme dell articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro. Art Assicurazioni presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto dall art del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art Pagamento dell indennizzo L Assicurato ha diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità del sinistro stesso e che l indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno ,00.= 17

18 L obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. L acconto non potrà comunque essere superiore a ,00, qualunque sia l ammontare stimato del danno. Nel caso che l assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. L acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento. L Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione. Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento dell indennizzo sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che tale causa non sia dovuta a dolo del Contraente, dell'assicurato, dei Rappresentanti legali e dei Soci a responsabilità illimitata. 18

19 SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 1 Ricorso Terzi La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. L assicurazione non comprende i danni: a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato ed i mezzi di terzi in sosta nell ambito dell azienda, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata; le Società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime. L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l art.1917 del Codice Civile. La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del massimale convenuto alla relativa partita, sia per singola ubicazione che per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, e relativamente ai danni da interruzione o sospensione sino al 15% di tale limite. Art. 2 Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo Premesso che per valore a nuovo s intende convenzionalmente: per i fabbricati, la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell area; per il macchinario, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; a parziale deroga dell Art. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno le Parti convengono di stipulare l assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni: 1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: a) l ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse; b) il supplemento che, aggiunto all indennità di cui ad a), determina l indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo. 2. agli effetti degli Artt. Assicurazione parziale e 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: a) superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo, è dato dall intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell intera differenza occorrente per l integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e 1 intera differenza; c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo. 19

20 3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. 4. Il pagamento del supplemento d indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. 5. L assicurazione in base al valore a nuovo riguarda soltanto fabbricati e macchinario di reparti in stato di attività e non è applicabile per i danni da furto, per i quali si stimerà il valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o il costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro. 6. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza. Art. 3 Modifiche nelle ubicazioni Si prende atto che nell'ambito della/e ubicazione/i assicurata/e possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, all'attrezzatura ed all'arredamento per esigenze del Contraente o dell'assicurato in relazione all'attività dichiarata in polizza. Il Contraente o l'assicurato è esonerato dal darne formale comunicazione alla Società, sempreché non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o modificata la natura delle lavorazioni quali indicate nella descrizione di polizza e fermo quanto stabilito dagli Artt. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e Aggravamento del rischio. Art. 4 Indennizzo in mancanza di chiusa istruttoria A parziale deroga dell Art. Pagamento dell indennizzo l Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell indennizzo anche in mancanza di chiusura dell istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria, di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all indennizzo. Art. 5 Denuncia circostanziata dei sinistri A parziale deroga dell Art. Obblighi in caso di sinistro, si stabilisce che l obbligo della denuncia circostanziata da parte del Contraente viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con l indicazione del loro valore e della perdita subita. Il Contraente viene invece esonerato dall obbligo di presentare lo stato particolareggiato di tutte le cose assicurate esistenti al momento del sinistro, ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche dei dati e documenti di cui dispone l Assicurato, quantità, qualità e valori di dette cose. Art. 6 Indennizzo separato per ciascuna partita In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui all Art. Pagamento dell indennizzo verrà applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto Art. Pagamento dell indennizzo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro. Art. 7 Beni in leasing Resta convenuto tra le Parti che dalla garanzia sono esclusi fabbricati, attrezzature ed arredamenti in godimento all Assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora siano già coperti da apposita assicurazione che preveda la rinuncia al diritto di surroga, nei confronti dell Assicurato stesso, derivante dall art del Codice Civile. 20

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