CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RISCHIO INCENDIO FOTOVOLTAICO

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RISCHIO INCENDIO FOTOVOLTAICO Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa comprensiva di glossario; b) Condizioni di Assicurazione; e) Modulo di proposta/polizza; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. BancAssurance Popolari Danni S.p.A. Sede legale Via Calamandrei, Arezzo - Sede Amministrativa Via Francesco De Sanctis, ROMA Tel Fax C.F. e P.IVA Capitale Sociale Euro i.v. Registro Imprese di Arezzo n R.E.A di Arezzo n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni dei rami danni con provvedimento IVASS N 2595 del 14 marzo Iscritta alla Sezione I dell'albo delle Imprese al n Società soggetta all attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell Etruria e del Lazio Società Cooperativa in Amministrazione Straordinaria info@bancassurance.it PEC: bancassurancepopolaridanni@postacert.cedacri.it - numero verde

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali BancAssurance Popolari Danni S.p.A (in breve BAP Assicurazioni S.p.A.) è una Compagnia di diritto italiano, autorizzata all esercizio delle Assicurazioni dei rami danni con provvedimento IVASS N 2595 del 14 marzo 2008, iscritta all albo delle Imprese con numero con Sede Legale in Via Calamandrei, Arezzo (AR) Italia e Direzione Generale e Sede Amministrativa in Via Francesco De Sanctis, Roma, Italia; tel ; sito internet indirizzo di posta elettronica info@bancassurance.it. Società soggetta all attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell Etruria e del Lazio - Società Cooperativa in Amministrazione Straordinaria. Per la consultazione di eventuali aggiornamenti dei dati del Fascicolo informativo si rinvia al sito internet della Società: 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa L ammontare del patrimonio netto è pari ad ,72, di cui ,00 relativi al capitale sociale ed ,00 relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità è pari a 1,21. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto è soggetto a proroga tacita. Avvertenza - In mancanza di disdetta, spedita da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale di polizza, l assicurazione (di durata non inferiore ad un anno), è prorogata per un anno e così successivamente. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni COPERTURA DANNI DIRETTI SEZIONE I La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all impianto assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore elettrico) nell ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza. Si rinvia all art. 2.1 della Sezione I e alle CONDIZIONI COMPLEMENTARI (sempre valide e operanti) e CONDIZIONI PARTICOLARI (valide solo se espressamente richiamate in polizza) della SEZIONE I delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza - Vengono ricompresi i danni causati da qualsiasi evento, esclusi quelli causati e/o derivati da una delle cause indicate all art. 2.2 ( Esclusioni ), delle Condizioni di Assicurazione, ferme le eventuali particolari regolamentazioni relative ad alcuni eventi. Avvertenza - La garanzia opera con lo scoperto, le franchigie e i limiti di indennizzo di cui all art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione. Esempio 1 a) Nel caso in cui l impianto assicurato subisca un danno pari a 200,00, la Società non corrisponderà alcun indennizzo. b) Nel caso in cui l impianto assicurato subisca un danno pari a 1.000,00, la Società corrisponderà un indennizzo pari a 950,00. Danno 1.000,000 Scoperto 5% (50,00 ) = 950,00 Esempio 2 Nel caso in cui a causa di un allagamento l impianto assicurato per ,00 subisca un danno per un importo di ,00, la Società corrisponderà un indennizzo pari a 8.500,00. Danno ,00 Franchigia 1.500,00 = 8.500,00 Avvertenza - Si evidenzia che riguardo alle CONDIZIONI COMPLEMENTARI, relative alla Sezione I della presente polizza, sono presenti le esclusioni, gli scoperti e i limiti di indennizzo di cui agli artt. 2.6 e 2.8. Esempio Nel caso in cui a causa di un sinistro causato dall impianto, assicurato per una somma pari a ,00, vengano causati danni alla casa adiacente per un ammontare pari a ,00, la Società indennizza i terzi per un importo pari a ,00. Danno ,00 Scoperto 10%(5.000,00 )= ,00 Avvertenza Relativamente alla CONDIZIONI PARTICOLARI della SEZIONE I sono previsti gli scoperti, le condizioni, le esclusioni e i limiti di indennizzo di cui ai punti A e B. Esempio Nel caso in cui a causa di fenomeno elettrico, l impianto assicurato subisca un danno pari a: a) 150,00, la Società non corrisponderà alcun indennizzo, poiché il minimo indennizzabile è 250,00. b) 500,00, la Società corrisponderà un indennizzo pari a 475,00. Danno 500,00 Scoperto 5% (25,00 ) = 475,00 Pagina 1 di 4

3 COPERTURA DANNI INDIRETTI SEZIONE II La Società indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione I, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali l Impianto stesso è ubicato. Si rinvia all art. 3.1 della Sezione II delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza Vengono esclusi dalla copertura assicurativa i danni derivanti da una delle cause indicate all art. 3.2 ( Esclusioni ) SEZIONE II, delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza E previsto un periodo di sospensione qualora dovessero verificarsi le condizioni di cui all art. 3.7, SEZIONE II - delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza La garanzia opera con i limiti di indennizzo di cui all art. 3.6 e con la franchigia di cui all art SEZIONE II - delle Condizioni di Assicurazione. Esempio Nel caso in cui, a causa di sinistro che colpisce le cose assicurate, deriva una interruzione della produzione che determina una perdita di profitto pari a 10 giorni, la Società corrisponderà un indennizzo pari a 7 giorni. Danni 10 giorni Franchigia 3 giorni = 7 giorni Avvertenza - Qualora sia stato stipulato un contratto di finanziamento/mutuo relativo all oggetto dell assicurazione, la presente polizza è vincolata ai sensi dell art delle Condizioni di Assicurazione. 4. Dichiarazioni del Contraente/Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenza - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli. Avvertenza - Si ricorda che il codice civile prescrive delle specifiche cause di nullità per i contratti di assicurazione e si rimanda all art delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare immediato avviso scritto alla Società dei mutamenti che aggravano o diminuiscono il rischio. Per le conseguenze della mancata comunicazione si rimanda all art. 1.4 e delle Condizioni di Assicurazione. A titolo esemplificativo, nel presente contratto, il deterioramento strutturale dell immobile su cui è installato il bene assicurato, è considerata circostanza rilevante che determina la variazione del rischio. 6. Premi La periodicità di pagamento del premio è annuale. Non è ammesso il frazionamento del premio. Il pagamento del premio potrà avvenire per assegno, per cassa e per bonifico in c/c. Si rimanda all art.1.2 delle condizioni contrattuali per maggiori informazioni. La quota parte retrocessa in media ai distributori è del 23%. 7. Rivalse Non previste 8. Diritto di recesso Avvertenza - Il presente contratto prevede il diritto di recesso per il Contraente e per la Società. Si rinvia all art. 1.6 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. 9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell art del c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. A tal fine è necessario interrompere i termini di prescrizione mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R. 10. Legge applicabile al contratto Il contratto è regolato dalla legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica italiana. 11. Regime fiscale Detrazione fiscale I versamenti effettuati non sono detraibili dalle imposte sui redditi (IRPEF). Tassazione del premio Sul premio versato grava una imposta nella misura annua del 22,25%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza - Si precisa che sono previste specifiche modalità e termini per la denuncia del sinistro. Per il dettaglio delle procedure liquidative si rinvia all art delle condizioni contrattuali. 13. Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla Società e nello specifico al Servizio Legale di BAP Assicurazioni S.p.A., Via Francesco De Sanctis, Roma, oppure inviati via fax al numero o mediante e- mail a: reclami@bancassurance.it. Qualora Pagina 2 di 4

4 l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma, telefono o corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società, ivi compresa copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo riscontro. I reclami per l accertamento dell osservanza della normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS, all indirizzo sopra indicato. Il reclamante dovrà indicare il proprio nome, cognome, domicilio, fornire una breve descrizione del motivo di doglianza ed individuare i soggetti di cui si lamenta l operato. Si ricorda che non rientrano nella competenza dell IVASS i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative ed i reclami per i quali sia già stata adita l Autorità Giudiziaria. Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Ogni controversia nascente dal presente contratto dovrà, in base al disposto dell art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale e non preclude in ogni caso la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. L esperimento del tentativo di conciliazione si svolgerà innanzi ad uno degli Organismi di Mediazione indicati nel nostro sito internet oppure innanzi ad un Organismo a ciò deputato ed iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia di volta in volta scelto dalla parte richiedente. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. BAP Assicurazioni S.p.A. rimane a disposizione per tutte le informazioni complementari al numero verde Arbitrato Sì prevede l arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie. Avvertenza - E in ogni caso possibile rivolgersi all Autorità giudiziaria. * * * BAP Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Legale Emanuele Marsiglia Consigliere Delegato Pagina 3 di 4

5 Glossario Alle seguenti definizioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: Assicurato: il soggetto nel cui interesse è stipulata l assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti. Assicurazione: il contratto di assicurazione ed il suo contenuto. Atti di terzi: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto delle cose assicurate. Atto di sabotaggio organizzato: atto di chi, per motivi, politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell attività. Atto di Terrorismo: atto, inclusivo ma non limitato all uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa. Comunicazioni: per comunicazione alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa. Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti. Franchigia: l importo che viene dedotto dal danno indennizzabile a termini di polizza e che resta a carico dell Assicurato. Guasti macchine e/o Fenomeno elettrico: i danni derivanti agli impianti da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione, errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Impianto: l impianto fotovoltaico, comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione. Modulo di polizza: il documento allegato alla presente polizza che riporta i dati dell assicurato, la durata dell assicurazione, i premi, le sezioni attivate, le condizioni particolari operanti e altri dettagli della polizza. Il modulo di polizza forma parte integrante del contratto. Parti: l Assicurato/Contraente e la Società. Polizza: il documento che prova l assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Scheda di adesione: il documento compilato dall Assicurato che prova la richiesta di copertura e che riporta i dati dell assicurato, la durata del finanziamento, la somma assicurata, la descrizione dell impianto fotovoltaico e altri dettagli della polizza. La scheda di adesione forma parte integrante del contratto. Proposta di polizza: il documento allegato alla presente polizza che riporta i dati dell assicurato, l ubicazione dell impianto, la somma assicurata, eventuali variazioni contrattuali concordate fra le parti e altri dettagli della polizza. La proposta di polizza forma parte integrante del contratto. Scoperto: la quota, espressa in percentuale, del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell Assicurato. Sinistro: la possibilità del verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società: BAP Assicurazioni S.p.A. Data ultimo aggiornamento: 17/02/2015 Pagina 4 di 4

6 TUTELA DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominata Legge) che ha abrogato la L. 675/1996, ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue. 1) FINALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento: a) è diretto all espletamento da parte della Compagnia delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia e autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all espletamento da parte della Compagnia delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato dalla Compagnia stessa. 2) MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento: a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all Art. 4, comma 1, lett. a), della Legge; raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/ confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento, nonché da Compagnia di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9). 3) CONFERIMENTO DEI DATI Ferma l autorità personale dell interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell interessato stesso. 4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire dati personali: a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l impossibilita di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell interessato. 5) COMUNICAZIONE DEI DATI a) I dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità di cui al punto 1), lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge agli altri soggetti del settore assicurativo, quali Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche e SIM); legali, periti e autofficine; Compagnia di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché Compagnia di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore; IVASS, Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati e obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Compagnia del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge. 6) DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL ESTERO I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all Unione Europea. 8) DIRITTI DELL INTERESSATO L Art. 7 della Legge conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi e l interesse, l integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Chi intenda esercitare questi diritti, potrà inviare la sua richiesta a mezzo fax al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati al n , allegando fotocopia del documento di riconoscimento. 9) TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento è BancAssurance Popolari Danni S.p.A. con sede legale in Via Calamandrei, Arezzo, Direzione Generale e Sede Amministrativa in Via Francesco De Sanctis, Roma Italia. Presso la sede amministrativa è disponibile, per chi desiderasse conoscerlo, l elenco completo dei Responsabili interni ed esterni. Data ultimo aggiornamento: 23/11/2010 Pagina 1 di 1

7 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Società o al Broker a cui è affidata la gestione della Polizza. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell art del Codice Civile. In caso di premio frazionato in più rate, il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate. Art MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C. Art DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società quest ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di Recesso. Art PROROGA DELL ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, spedita da una delle Parti mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale di polizza, l assicurazione (di durata non inferiore ad un anno), è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. 1.8 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Art ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art TITOLARITA DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Pagina 1 di 10

8 Art ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Art VALUTAZIONE DEL RISCHIO Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'assicurato, rese in base alla proposta/questionario, laddove previsto, ai cui estremi, la Società ha prestato il suo consenso e determinato il premio. Art OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare e/o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 C.C. b) darne avviso al Broker a cui è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando si è verificato il sinistro o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art C.C. c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art C.C. Art ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. Art PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art MANDATO DEI PERITI I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art.1.14; 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 1.18; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Pagina 2 di 10

9 Art VALORE DELLE COSE ASSICURATE L attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri: - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; - l ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all Erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro, disciplinate all art. 2.6, devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto dell art Art ASSICURAZIONE PARZIALE Se dalle stime fatte risulta che i kwp accertati eccedono i kwp dichiarati nel modulo di polizza, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro. Art ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art LIMITE MASSIMO DELL INDENNIZZO Salvo il caso previsto dall'art del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell'assicurato medesimo o del Contraente. Art BUONA FEDE Si conviene che, l omissione della dichiarazione da parte dell assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l intesa che l Assicurato avrà l obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia manifestata. Art INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e favorevole all assicurato. Art VINCOLO La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell Istituto di Credito (Istituto Vincolatario) che ha erogato il mutuo/finanziamento per l acquisto dell impianto e pertanto la Società si obbliga, fino alla scadenza del vincolo indicata nella scheda di adesione, a: 1. riconoscere detto vincolo come l unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto; 2. a non liquidare alcun indennizzo se non nei confronti e con il consenso scritto dell Istituto Vincolatario; 3. ad accettare il pagamento di eventuali premi non pagati dall Assicurato da parte dell Istituto Vincolatario; 4. a non apportare alla presente polizza nessuna variazione se non con il consenso scritto dell Istituto Vincolatario. Art CLAUSOLA BROKER Con la presente clausola che forma parte integrante del contratto, il Contraente dichiara e la Società prende atto, di aver affidato la gestione della polizza al Broker. Art CAUSE DI NULLITA Sono cause di nullità del contratto l inesistenza del rischio al momento della conclusione del contratto (art c.c.) e l inesistenza dell interesse dell Assicurato al risarcimento del danno nel momento in cui l assicurazione deve avere inizio (art c.c.). Pagina 3 di 10

10 SEZIONE I NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DEI DANNI DIRETTI Art. 2.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all impianto assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore elettrico) nell ambito della o delle ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dall art Esclusioni e dall art Delimitazioni e detrazioni. Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. Art. 2.2 ESCLUSIONI a) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a: a1) atti di terzi (se non quanto previsto nella condizione particolare Atti di Terzi, qualora attivata); a2) rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere; a3) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell atomo o dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; sono parimenti esclusi i rischi da contaminazione nucleare, biologica e chimica; a4) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina; a5) dolo e colpa grave del Contraente, dell Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata; a6) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive; a7) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell impianto ; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere; a8) qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell apposita sezione II, qualora attivata); a9) difetti di cui il Contraente, l'assicurato o il preposto all'esercizio dell impianto erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza; a10) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore; a11) guasti meccanici, elettrici ed elettronici dell impianto (se non quanto previsto nella condizione particolare Garanzia Guasto alle macchine e/o Fenomeno elettrico, qualora attivata); a12) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell Assicurato; a13) montaggio, smontaggio, manutenzione dell impianto ; salvo, in caso di sinistro indennizzabile a termine di polizza, i costi di manodopera. a14) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione; a15) deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; a16) aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all applicazione di leggi/ordinanze; a17) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell' impianto ; a18) difetti di rendimento; a19) a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze (salvo quanto previsto dall art. 2.4); a20) da o a lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento; a21) da malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, Pagina 4 di 10

11 perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici, ma ciò non escluderà l indennizzabilità dei danni e/o perdite conseguenti a tali eventi alla proprietà assicurata. a22) dall inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio dell impianto e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o malfunzionamento in genere; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento; a23) muffe in genere, funghi, contaminazione, roditori; a24) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto. a25) da impiego di esplodenti in genere. Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati: a26) da o a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti; ad Euro ,00. Restano fermi gli scoperti indicati in polizza ed in caso di sinistro, dove è previsto uno scoperto, la franchigia è da intendersi come minimo non indennizzabile che rimarrà a carico esclusivo dell'assicurato. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: franamento, smottamento del terreno, alluvioni, inondazioni, allagamenti, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 1.500,00 che rimarrà a carico esclusivo dell'assicurato stesso con un limite massimo di indennizzo del 50% della somma assicurata nella partita impianto. Restano fermi gli scoperti indicati in polizza ed in caso di sinistro, dove è previsto uno scoperto, la franchigia è da intendersi come minimo non indennizzabile che rimarrà a carico esclusivo dell'assicurato. b) proprietà e beni esclusi: b1) impianto in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione; b2) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione; b3) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall ubicazione dell impianto; b4) pannelli stand alone utilizzati per l alimentazione di segnalazioni stradali e/o illuminazione pubblica. Art. 2.3 DELIMITAZIONI E DETRAZIONI In nessun caso la Società pagherà importo superiore a quello specificatamente stabilito nel modulo di polizza. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, previa detrazione di uno scoperto del 5% con il minimo di Euro 250,00 che rimarrà a carico esclusivo dell Assicurato stesso. Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia. In caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 1.500,00 che rimarrà a carico esclusivo dell'assicurato stesso, con un limite massimo di indennizzo del 50% della somma assicurata nella partita impianto, con la precisazione che tale limite di indennizzo verrà applicato soltanto quando la somma assicurata dell impianto è uguale o superiore Pagina 5 di 10

12 CONDIZIONI COMPLEMENTARI relative alla Sezione I Danni Diretti (Sempre valide ed operanti) Art. 2.4 IMPIANTO IN LEASING Qualora gli impianti in uso all Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Società, a deroga dell art e dell art. 2.2 punto a19), garantisce i beni medesimi: a. per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni (D.I.C); b. per l eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni (D.I.L.). Art ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; a parziale deroga dell'art Valore delle cose assicurate, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni: 1 in caso di sinistro si determina: a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; b) il supplemento d indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo". 2 Agli effetti dell art del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti: a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo. 3 In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. 4 Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun impianto, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. 5 Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. 6 L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto gli impianti. 7 Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza. Art. 2.6 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO La Società indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, compresi quelli rientranti nella categoria tossici e nocivi di cui al D.Lgs , n. 22 e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64, sino alla concorrenza del 10 % del danno indennizzabile, con il massimo di Euro ,00. Art. 2.7 ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA L assicurazione è prestata in nome proprio e nell interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dell assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. L indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l intervento all atto del pagamento dei terzi interessati. Art. 2.8 RICORSO TERZI La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza di euro ,00 per sinistro, per le somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L assicurazione non comprende i danni: - a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta Pagina 6 di 10

13 nell ambito delle anzidette operazioni, nonché a cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo - diretti ed Indiretti a Terzi a seguito di mancata erogazione, insufficiente e/o eccessiva erogazione dell energia elettrica prodotta dai beni assicurati. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori ed i figli dell Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le società le quali rispetto all Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art.2359 del Codice Civile. L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00 che rimarrà a carico esclusivo dell Assicurato stesso. Quanto alle spese giudiziali si applica l art del Codice Civile. Pagina 7 di 10

14 CONDIZIONI PARTICOLARI relative alla Sezione I Danni Diretti (Valide solo se espressamente richiamate nel modulo di polizza) A - GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO A parziale deroga dell art. 2.2 comma a11) e a14) della Sezione I, ferme restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali derivanti da Guasto alle Macchine e Fenomeno Elettrico all impianto assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l uso cui è destinato. Sono esclusi i danni: a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant altro di simile; non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell Assicurato; b) i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: - controlli di funzionalità; - manutenzione preventiva; - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l esercizio, senza concorso di causa esterna. c) a impianti per i quali siano trascorsi più di 10 anni dal 31 dicembre dell anno di costruzione. La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto, a carico dell Assicurato, del 5% con il minimo di Euro 250,00. Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell importo stabilito nel modulo di polizza. B - ATTI DI TERZI A deroga dell art. 2.2 comma a1), la Società risponde dei danni derivanti da atti di terzi. Sono condizioni essenziali per l indennizzabilità dei danni da furto: il furto deve essere avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui le cose assicurate sono fissate; le installazioni sui tetti devono essere effettuate su edifici abitati e/o occupati aventi la linea di gronda del tetto in qualsiasi punto ad altezza superiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani (ballatoi, pianerottoli, scale, terrazze e simili) accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; le installazioni a terra devono essere provviste di apposita recinzione con altezza minima di metri 2, fissa ed ancorata in modo stabile al terreno e protette da sistemi di videosorveglianza che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio di un istituto di vigilanza con obbligo di intervento entro 60 minuti; le installazioni a terra devono altresì essere provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto: a) tutti i bulloni destinati all ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata; b) tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; c) dotazione di un chip all interno dei pannelli che consenta il riconoscimento dell inverter; d) sistema di antifurto di localizzazione GPS. Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra comporta la perdita al diritto di indennizzo. Per i pannelli integrati o parzialmente integrati sul tetto oppure situati in linea verticale a più di 4 metri dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno, la presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto, a carico dell Assicurato, del 15% con il minimo di Euro 2.500,00 per sinistro, la Società non indennizzerà somma superiore al 40% della somma assicurata. Per i pannelli, situati in linea verticale a meno di 4 metri di altezza dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno o posti a terra è previsto uno scoperto, a carico dell Assicurato, del 25% con il minimo di Euro 2.500,00, la Società non indennizzerà somma superiore al 20% della somma assicurata. Relativamente ai danni causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi di terzi agli impianti fotovoltaici, situati in linea verticale a meno di 4 metri di altezza dal suolo e/o da ripiani accessibili e praticabili, è previsto uno scoperto, a carico dell Assicurato, del 25% con il minimo di Euro 2.500,00, la Società non indennizzerà somma superiore al 20% della somma assicurata. Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell importo stabilito nel modulo di polizza. Pagina 8 di 10

15 SEZIONE II NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI (Sempre valide ed operanti) Art. 3.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione I, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali l impianto stesso è ubicato, sempre che: - tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I; - l impianto sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall installatore; salve le eccezioni di cui ai successivi artt. 3.2 Esclusioni e 3.3 Delimitazioni e detrazioni. Art ESCLUSIONI La Società non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza causato da: - serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere; - mancata disponibilità da parte dell Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell attività; - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell Autorità; - da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti; La Società non risponde inoltre di: - penali o indennità o multe dovute a terzi; - giornate di sospensione dell attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato; La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell inattività causati da: - disastri naturali o eventi di forza maggiore; - scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. Sono inoltre escluse le perdite dovute a: - dolo del Contraente, dell Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere; - difetto di rendimento dell impianto o mancato raggiungimento delle performance attese; - mancato riaggancio automatico dell inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione. Art DELIMITAZIONI E DETRAZIONI Il pagamento dell indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di 3 giorni di franchigia. Art DETERMINAZIONE DELL INDENNIZZO Si procede alla determinazione dell indennizzo secondo le norme seguenti: a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kwh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l impianto regolarmente funzionante; b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in kwh/giorno) che l impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione; c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per: c1) Il prezzo di vendita al kwh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete; c2) Il valore dell incentivo erogato dal GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del relativo al conto energia, e sue successive modifiche; d) L indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell impianto, al netto dei giorni indicati all art. 3.3 quali franchigia. Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell interruzione o riduzione dell attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall indennizzo come sopra determinato. Pagina 9 di 10

16 Qualora il pagamento dell indennizzo da parte della Società fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l Assicurato è tenuto alla restituzione alla Società dell importo corrispondente ai benefici ottenuti. Art PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Ad integrazione dell art delle Norme che regolano l Assicurazione, per la presente sezione si conviene che: a) la Società si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare all assicurato l importo dovuto in base alla presente sezione relativo all interruzione dell attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell importo dovuto. b) L assicurato, trenta giorni dopo che la Società avrà ricevuto debita notifica del sinistro e avrà riconosciuto la sua indennizzabilità, potrà richiedere come pagamento/i anticipato/i l importo/gli importi minimo/i che la Società concorderà come pagabile/i. c) La Società sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui: i. esistano dubbi circa il diritto dell assicurato all indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l assicurato fornirà la prova necessaria o la Società accetterà la responsabilità; ii. a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell attività assicurata, siano state avviate indagini dell Autorità competente nei confronti dell assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla presente polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto. Data ultimo aggiornamento: 21/05/2012 Mod. 4DA Art PERIODO DI INDENNIZZO E LIMITE DI INDENNIZZO L assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di 60 (sessanta) giorni, al netto dei giorni indicati all art. 3.3 quali franchigia; la decorrenza di tale periodo si intende a partire dal momento del sinistro, fermo il fatto che il limite massimo di indennizzo è pari al 50% della somma assicurata alla sezione I nella voce impianto. Art SOSPENSIONE DELL ASSICURAZIONE In caso di inattività dell impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l assicurazione è sospesa fino al momento in cui l attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa. Quando l inattività dell impianto è parziale, l assicurazione ha effetto limitatamente a quella dello stesso che continua ad essere in attività. Il premio dell annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Società. Pagina 10 di 10

17 FOTOVOLTAICO POLIZZA N. EMISSIONE:Direzione DATA EMISSIONE: INTERMEDIARIO: CONTRAENTE/ASSICURATO Cognome e Nome/Ragione Sociale: C.F./P. IVA: Indirizzo: Comune: Provincia: C.A.P.: Decorrenza del Contratto ore 24 del Scadenza Prima quietanza Termine del contratto ore 24 del Si intendono operanti le seguenti Condizioni Particolari relative alla Sezione I Danni Diretti: A - B Rata di premio iniziale (in Euro) netto accessori imponibile imposte totale Provvigioni alla rete(23%) *** Rate successive (in Euro) netto accessori imponibile imposte totale Provvigioni alla rete(23%) SOMME ASSICURATE Come da Scheda di Polizza RISCHI NON COPERTI Come da Condizioni di Assicurazione FRANCHIGIE/SCOPERTI Come da Condizioni di Assicurazione CONDIZIONI PARTICOLARI: VINCOLO SI NO Istituto Vincolatario BAP ASSICURAZIONI SpA *** CONTRAENTE/ASSICURATO Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto all'indennizzo DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE Il sottoscritto Contraente/Assicurato dichiara, ai sensi di quanto disposto dagli artt.1892, 1893, 1894 del Codice Civile di non avere avuto polizze similari stornate per sinistri negli ultimi due anni; Ogni deroga, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve risultare per iscritto. Il sottoscritto Contraente/Assicurato dichiara inoltre, ai sensi di quanto disposto dagli artt.1341 e 1342 del Codice Civile di approvare specificatemante le disposizioni degli articoli seguenti: Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; Art. 1.2-Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione; Art.1.4- Aggravamento del rischio; Art. 1.5-Diminuzione del rischio; Art Recesso in caso di sinistro; Art.1.7- Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione; Art.1.11-Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza; Art.1.14-Obblighi in caso di sinistro; Art.1.15-Esagrazione dolosa del danno; Art.1.19-Assicurazione parziale; Art Limite massimo dell'indennizzo; Art pagamento dell' indennizzo; Art Vincolo; Art. 2.1-Oggetto dell'assicurazione; Art. 2.2-Esclusioni; Art. 2.3-Delimitazioni e detrazioni; Art Assicurazione del costo di ricostruzione o rimpiazzo; Art.2.6-Spese di demolizione e sgombero; Art. 2.8-Ricorso terzi; Sezione II-Norme che regolano l'assicurazione dei danni indiretti: tutta (artt. da 3.1 a 3.7). Scadenza vincolo CONTRAENTE/ASSICURATO Il sottoscritto Assicurato/Contraente dichiara di aver ricevuto e preso visione dei singoli documenti contenuti del Fascicolo informativo prima della sottoscrizione del presente contratto. CONTRAENTE/ASSICURATO acconsento al trattamento dei dati personali e sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società Assicuratrice e alla comunicazione degli stessi dati alle categorie indicate nella predetta informativa e obbligatori per legge. Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Luogo e data di sottoscrizione: CONTRAENTE/ASSICURATO Copia non valida per la sottoscrizione del contratto L'importo di... di cui imposte... è stato da me incassato in data... L'ESATTORE INCARICATO BancAssurance Popolari Danni S.p.A. Sede legale Via Calamandrei, Arezzo - Sede Amministrativa Via Francesco De Sanctis, ROMA Tel Fax C.F. e P.IVA Capitale Sociale Euro i.v. Registro Imprese di Arezzo n R.E.A di Arezzo n Iscritta all Albo delle Imprese al n Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni dei rami danni con provvedimento IVASS N 2595 del 14 marzo Società soggetta all attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell'etruria e del Lazio Società Cooperativa in Amministrazione Straordinaria info@bancassurance.it - PEC: bancassurancepopolaridanni@postacert.cedacri.it - numero verde MOD. DA0014 Data Ultimo Aggiornamento: 29/05/2015 Pagina 1 di 1

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