CONDIZIONI GENERALI (CGA) PER L'ASSICURAZIONE COLLETTIVA CONTRO GLI INFORTUNI SETTORI NON SOTTOMESSI ALLA LAINF

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1 CONDIZIONI GENERALI (CGA) PER L'ASSICURAZIONE COLLETTIVA CONTRO GLI INFORTUNI SETTORI NON SOTTOMESSI ALLA LAINF I XII GENERALI Assicurazioni Generali SA Nyon 1987

2 INDICE I. ESTENSIONE DELL ASSICURAZIONE Persone assicurate Art. 1 Infortuni assicurati Art. 2 Definizione dell infortunio Art. 3 Infortuni non assicurati Art. 4 Validità territoriale Art. 5 Inizio e fine della copertura per il singolo assicurato Art. 6 II. PRESTAZIONI DELLA COMPAGNIA Caso di morte Art. 7 Caso d invalidità Art. 8 Indennità giornaliera Art. 9 Diaria in caso di ricovero in ospedale Art. 10 Spese di guarigione Art. 11 III. INIZIO, DURATA E FINE DELL ASSICURAZIONE Art IV. SINISTRO Art V. PREMIO Art VI. DISPOSIZIONI FINALI Art

3 I. Estensione dell assicurazione Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Persone assicurate Le persone assicurate sono designate nella polizza. Infortuni assicurati a) Sono assicurati gli infortuni professionali. L assicurazione vale anche per gli infortuni non professionali soltanto se ciò è stato pattuito tramite convenzione espressa. b) Sono considerati infortuni professionali, gli infortuni occorsi: durante un attività per l azienda assicurata o durante l adempimento delle funzioni assicurate; durante le pause di lavoro trascorse nel recinto dell impresa; sul tragitto di lavoro. Tutti gli altri infortuni sono considerati infortuni non professionali. Definizione dell infortunio È considerato infortunio l azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario. Le seguenti lesioni corporali sono parificate all infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario: a) fratture, se non attribuibili indubbiamente a una malattia; b) lussazioni di articolazioni; c) lacerazioni del menisco; d) lacerazioni muscolari; e) stiramenti muscolari; f) lacerazioni dei tendini; g) lesioni di legamenti; h) lesioni del timpano. Viaggi aerei Se l assicurazione è conclusa per almeno un anno con rinnovo tacito, essa copre anche, nei limiti delle condizioni e prestazioni pattuite nella polizza, gli infortuni di cui l assicurato è vittima durante l uso di aerei di qualsiasi categoria come passeggiero, pilota (anche come utente di deltaplani) o altro membro dell equipaggio, istruttore di volo, allievo pilota, paracadutista, come pure gli infortuni che sopavvengono durante i salti con paracadute. Infortuni non assicurati Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni occorsi: a) a seguito di eventi bellici in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, all estero, a meno che l infortunio si verifichi in un periodo di 14 giorni susseguenti alla prima manifestazione di tali eventi nel paese in cui l assicurato soggiorna e ch egli sia sorpreso dallo scoppio di eventi bellici; b) a seguito di tumulti interni (atti di violenza contro persone e cose in occasione di assembramento, sommossa o tumulto) e delle misure prese per reprimerli, a meno che l assicurato provi in modo attendibile che non vi ha preso parte attivamente o come agitatore accanto ai fautori di tumulti; c) a causa di terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein; d) a seguito della partecipazione a competizioni sportive con veicoli a motore e battelli a motore, come pure a seguito dell allenamento sul percorso della gara; e) durante il servizio militare all estero; inoltre, gli infortuni: f) che risultano da crimini o delitti commessi intenzionalmente dall assicurato; g) dovuti agli effetti di qualsiasi genere di radiazioni ionizzanti; h) consecutivi a degli interventi medici o chirurgici che non sono stati resi necessari da un infortunio assicurato; i) derivanti dal consumo o dall iniezione, di proposito, di farmaci, droghe e prodotti chimici, a scopi non terapeutici; j) in occasione dell uso di aerei, a norma dell art. 3, cpv. 3 delle CGA, se gli infortuni risultano da violazioni intenzio- Art. 5 Art. 6 II. Art. 7 Art. 8 nali di prescrizioni legali o se essi sopravvengono quando l assicurato non è in possesso delle licenze ed autorizzanioni richieste dalle autorità. Validità territoriale L assicurazione è valevole nel mondo intero; tuttavia fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein è valevole soltanto per viaggi e soggiorni temporanei che non oltrepassino i 12 mesi a decorrere dal passaggio della frontiera. Inizio e fine della copertura per il singolo assicurato a) L assicurazione inizia: 1. se solo gli infortuni professionali sono assicurati: quando l assicurato si trova sul tragitto di lavoro il primo giorno di lavoro; 2. quando anche gli infortuni non professionali sono assicurati: il giorno in cui l assicurato comincia o avrebbe dovuto cominciare il lavoro in virtù dell assunzione. b) L assicurazione termina: 1. se soltanto gli infortuni professionali sono assicurati: l ultimo giorno di lavoro, quando l assicurato lascia il posto di lavoro; 2. se anche gli infortuni non professionali sono assicurati: allo spirare del giorno che precede l inizio dell attività dell assicurato in un nuovo posto, ma al più tardi allo spirare del 30 giorno susseguente a quello in cui cessa il rapporto contrattuale di lavoro o allo spirare del 30 giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto al salario. c) Se l assicurato, in violazione del contratto di lavoro, non comincia o interrompe il lavoro, l assicurazione degli infortuni non professionali è sospesa fino all inizio o alla ripresa del lavoro. Prestazioni della Compagnia Caso di morte a) Se l assicurato muore in seguito a un infortunio entro 5 anni dal giorno dell infortunio, la Compagnia paga alle persone enumerate nelle cifre 1-3 nell ordine qui sotto indicato, ogni categoria escludendo le successive, la somma assicurata (capitale) in caso di morte: 1. a metà ciascuno: al coniuge e ai figli; in mancanza d uno dei figli, la sua parte è corrisposta ai suoi discendenti. Se non esistono figli, l intera somma pagabile in caso di morte spetta al coniuge e viceversa; 2. in parti uguali: ai genitori; 3. in parti uguali: ai fratelli e sorelle; in mancanza di un fratello o di una sorella, la sua parte è corrisposta ai suoi discendenti. I figliastri e i figli elettivi sono assimilati ai figli germani. Sono considerati figli elettivi quelli che al momento dell infortunio possono considerarsi accolti per assumerne gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione. b) In mancanza dei superstiti di cui alla lit. a) qui sopra saranno indennizzate soltanto le spese di sepoltura, fino al 10% della somma per il caso di morte, purché esse non siano state pagate da un assicuratore o da un terzo responsabile. c) Se l assicurato non ha ancora 16 anni di età, la prestazione in caso di morte ammonta al massimo a CHF d) Prestazioni d invalidità eventualmente già pagate per il medesimo infortunio, vengono computate alle prestazioni in caso di morte. Caso d invalidità a) Capitale in caso d invalidità Se un infortunio ha come conseguenza entro 5 anni dal giorno in cui è accaduto, un invalidità presunta permanente, la Compangia paga il capitale d invalidità determinato in base al grado d invalidità, alla somma di assicurazione pattuita e alla variante di prestazione scelta. Non importa che ne risulti o no una perdita di guadagno. b) Grado d invalidità Il grado d invalidità fissato per i casi sottostanti è vincolante. In caso di perdita totale o di incapacità totale dell uso delle due 3

4 braccia o mani, di ambedue le gambe o piedi 100% di un braccio o di una mano e simultaneamente di una gamba o di un piede 100% di un braccio all altezza o al disopra del gomito 70% di un avambraccio o di una mano 60% di un pollice 22% di un indice 14% di un altro dito della mano 8% di una gamba all altezza o al disopra del ginocchio 60% di una gamba al disotto del ginocchio 50% di un piede 40% della vista dei due occhi 100% della vista d un occhio 30% della vista d un occhio, se quella dell altro occhio era già persa completamente prima del verificarsi del caso di assicurazione 70% dell udito dei due orecchi 60% dell udito d un orecchio 15% dell udito d un orecchio, se quello dell altro orecchio era già perso completamente prima del verificarsi del caso di assicurazione 45% In caso di perdita parziale o d incapacità parziale dell uso, il grado d invalidità è ridotto proporzionalmente. In caso di perdita simultanea o d incapacità simultanea dell uso di più parti del corpo, il grado d invalidità si ottiene dall addizione delle singole percentuali; il grado d invalidità non può tuttavia oltrepassare il 100%. Se le parti del corpo colpite dall infortunio erano già prima di questo parzialmente perse o prive della loro capacità funzionale, il grado d invalidità preesistente, determinato in base ai principi qui sopra, verrà dedotto da quello risultante dall infortunio stesso. Nei casi non previsti qui sopra, il grado d invalidità è determinato in base a un accertamento medico, tenendo conto anche delle percentuali menzionate qui sopra. c) Invalidità semplice o progressiva Il capitale d invalidità viene calcolato come segue, a seconda della variante di prestazione pattuita: A (invalidità progressiva), B (invalidità semplice): Varianti in base a una volta la somma di assicurazione o un multiplo di questa: A B per la parte del grado d invalidità sino al 25% 1 volta 1 volta per la parte del grado d invalidità superiore al 25% sino al 50% 2 volte 1 volta per la parte del grado d invalidità superiore al 50% 3 volte 1 volta Di conseguenza, il capitale, espresso in percento della somme di assicurazione pattuita per l invalidità ammonta a: Grado Capitale Grado Capitale Grado Capitale d inv. secondo d inv. secondo d inv. secondo variante variante variante A B A B A B % % % % % % % % % Art. 9 d) Rendita Se l assicurato che ha 70 anni compiuti alla data dell infortunio è colpito da un invalidità a norma delle disposizioni precedenti, l indennità può essere pagata, su domanda dell assicurato, sotto forma di una rendita vitalizia annuale uguale al 10% del capitale che corrisponde a questa invalidità. La rendita non è rivedibile. È esigibile e pagabile anticipatamente ogni tre mesi. e) Danni estetici Se l infortunio provoca una deformazione permanente e grave del corpo umano (danni estetici, quali cicatrici per es.), per la quale non è dovuto un capitale d invalidità secondo lit. a), ma che tuttavia pregiudica l avvenire economico o la posizione sociale dell assicurato, la Compagnia versa in caso di sfiguramento il 10% della somma di assicurazione prevista nella polizza per l invalidità, e il 5% di tale somma in caso di deturpamento di altre parti normalmente visibili del corpo. Le prestazioni per tali danni non ammontano in alcun caso a più di CHF f) Esigibilità Le prestazioni dovute sono esigibili non appena è accertata l invalidità presunta permanente o il danno estetico. Indennità giornaliera In caso d incapacità temporanea totale al lavoro, la Compagnia versa, per ogni giorno dell anno, l indennità giornaliera convenuta, durante la cura medica necessaria. Tale indennità è dovuta, nell ambito qui sopra descritto, fintantoché l assicurato non ha o non avrebbe diritto alle prestazioni previste in caso d invalidità permanente ai sensi dell art. 5 qui sopra, ma al massimo durante 5 anni a contare dal giorno dell infortunio. In caso d incapacità parziale al lavoro, l indennità viene ridotta dell importo corrispondente al grado di capacità al lavoro. Per il giorno dell infortunio non viene corrisposta alcuna prestazione. Il periodo d attesa pattuito decorre dall accertamento medico dell incapacità lavorativa, ma al più presto dal giorno susseguente l infortunio. Per la determinazione del termine d attesa, i giorni a incapacità lavorativa totale o parziale vengono contati come giorni pieni. 4

5 Art. 10 Diaria in caso di ricovero in ospedale La Compagnia paga la diaria ospedaliera pattuita per tutto il tempo in cui la degenza in ospedale è necessaria, ma al massimo durante 5 anni. È considerato ospedale ogni istituto che accetta soltanto persone infortunate o malate e che è sorvegliato da un medico diplomato. Inoltre la Compagnia paga la diaria ospedaliera durante le cure, prescritte da medico, che sono eseguite in un istituto specializzato, col consenso della Compagnia. In caso di soggiorno in uno stabilimento di convalescenza, prescritto da un medico dopo una degenza in ospedale, la Compagnia prende a suo carico le spese effettive, durante 4 settimane al massimo, e sino a concorrenza della diaria convenuta. Se la persona assicurata viene curata a domicilio, sono assicurate anche le spese supplementari necessarie e comprovate per il governo della casa, assunto da una persona che non coabitava con l assicurato prima dell infortunio. La Compagnia versa tuttavia al massimo la metà dell importo della diaria ospedaliera assicurata e al massimo durante 150 giorni per ogni caso. Art. 11 Spese di guarigione a) Assicurazione integrale La Compagnia assume, durante 5 anni a partire dal giorno dell infortunio, per un importo illimitato, su riserva delle cifre da 6 a 8 qui sotto, le spese seguenti: 1. le spese derivanti dai trattamenti medici eseguiti o prescritti da un medico o un dentista diplomato, le spese ospedaliere e gli sborsi per il trattamento, il vitto e alloggio in caso di cure prescritte da medico che sono eseguite in un istituto specializzato col consenso dalla Compagnia. Tali spese sono prese in conto nella misura in cui non superano le tasse generalmente ammesse nel luogo di trattamento. In caso di controversia, la decisione spetta alla commissione cantonale di moderazione degli onorari. Se la natura della lesione lo richiede, la Compagnia prenderà a suo carico le spese di trattamento di chiropratica, a condizione che tale trattamento sia fatto da una persona autorizzata da un Cantone a esercitare la chiropratica in virtù di un certificato di capacità ottenuto in seguito a una speciale formazione professionale e riconosciuto dal Consiglio federale; 2. le spese che si verificano durante i trattamenti di cui alla cifra 1 per il personale infermiere diplomato, estraneo alla famiglia dell assicurato, o messo a disposizione da enti pubblici o privati per la cura dell assicurato e le spese di noleggio di apparecchi per malati; 3. le spese per acquistare per la prima volta protesi, occhiali, apparecchi acustici e ortopedici, come pure le spese per la loro riparazione o il loro rimpiazzo (valore a nuovo), se vengono danneggiati o distrutti da un infortunio che necessita i trattamenti elencati nella cifra 1; 4. le spese per i trasporti dell assicurato resi necessari dall infortunio, purché siano relativi a trattamenti; i trasporti a mezzo di aerei, ma soltanto sino all ospedale più vicino e appropriato per il trattamento, sono pagati solo se si rivelano indispensabili per ragioni tecniche o mediche. Trasporti a mezzo di veicoli (taxi e simili) che non appartengono ai servizi pubblici, sono pagati soltanto se non si può esigere dall assicurato che utilizzi mezzi di trasporto pubblici (ferrovia, tram, autobus, ecc.); 5. le spese per il trasporto della salma fino al luogo del domicilio svizzero dell assicurato quando il decesso per infortunio è accaduto altrove; se il decesso è avvenuto all estero, la Compagnia sopporta pure le spese delle formalità ufficiali e amministrative per il rimpatrio del corpo; 6. le spese per il ricupero della salma dell assicurato se la morte deriva da un infortunio assicurato o da esaurimento fisico, la ricerca e il salvataggio dell assicurato sino alla concorrenza di CHF al massimo; 7. le spese di pulizia, di riparazione o di rimpiazzo (valore a nuovo) di abiti dell assicurato danneggiati in occasione di un infortunio risarcibile, come pure le spese per la pulizia di veicoli o altri oggetti appartenenti a privati, che si sono prodigati per il salvataggio e il trasporto del ferito, e ciò sino alla concorrenza di CHF per ogni infortunio; III. 8. le spese per interventi di chirurgia estetica, a condizione che tali interventi si siano resi necessari in seguito all infortunio, al massimo tuttavia fino ad un importo di CHF b) Assicurazione complementare Quando le spese di guarigione cagionate da un infortunio sono espressamente assicurate in complemento alle prestazioni dell assicurazione di una cassa malattia, la Compagnia prende a carico soltanto la differenza tra le prestazioni dovute da tale cassa e quelle previste alla lit. a) qui sopra. Le franchigie, la partecipazione e le tasse eventuali portate in conto dalla cassa malattia non vengono indennizzate. Se al momento dell infortunio non esiste o non esiste più l assicurazione malattia, la Compagnia sopporta soltanto la metà delle prestazioni che sarebbero dovute in virtù della lit. a), cifra 1 qui sopra; le prestazioni previste alla lit. a), cifre da 2 a 8 qui sopra sono pagate senza riduzione. Vale la stessa cosa se la cassa malattia riduce o rifiuta le sue prestazioni a causa dell esistenza della presente assicurazione complementare. c) Doppia assicurazione; terzo responsabile Se, per le spese di guarigione, esistono più assicurazioni presso Compagnie concessionarie, l importo totale delle prestazioni non può superare quello delle spese effettive cagionate dall infortunio. La Compagnia verserà le prestazioni che corrispondono alla proporzione tra le prestazioni da lei coperte e l importo totale delle prestazioni di tutti gli assicuratori. Se le spese secondo lit. a) qui sopra sono dovute in virtù dell assicurazione infortuni secondo la LAINF, dell Assicurazione militare federale o dell assicurazione federale invalidità, la Compagnia interviene solo a titolo complementare. Non è corrisposta alcuna indennità sulla base del presente contratto se le spese di guarigione sono state pagate da un terzo responsabile o dal suo assicuratore. Se la Compagnia deve intervenire al posto del responsabile, l assicuratore deve cederle le sue pretese di responsabilità civile fino all importo dei suoi sborsi. Inizio, durata e fine dell assicurazione Art. 12 Inizio L obbligo di prestazione della Compagnia s inizia con il rilascio della polizza dietro pagamento del premio, a meno che copertura non sia stata accordata per una data antecedente, o la polizza sia stata consegnata o una data posteriore d entrata in vigore sia stata convenuta nella polizza. In caso di copertura provvisoria, la Compagnia si riserva il diritto di rifiutare l accettazione definitiva dell assicurazione proposta. Se fa uso di questo diritto, il suo obbligo si estingue tre giorni dopo che il contraente ha ricevuto la dichiarazione di rifiuto. La Compagnia conserva il diritto alla parte di premio dovuta fino all estinzione della garanzia. Se il contraente propone un estensione dell assicurazione, il capoverso qui sopra si applica per analogia al nuovo rischio. Art. 13 Durata del contratto e rescissione alla scadenza del contrato Quando il contratto è concluso per un anno o più, esso si rinnova tacitamente di anno in anno, se non viene rescisso almeno tre mesi prima della scadenza. La rescissione è data in tempo utile se perviene alla Compagnia o al contraente al più tardi il giorno che precede il periodo di tre mesi. Art. 14 Rescissione in caso di sinistro a) Dopo ogni sinistro per cui sia dovuta un indennità, la Compagnia può recedere dal contratto al più tardi al pagamento dell indennità e il contraente al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento. b) Se la Compagnia recede, il contratto si estingue 14 giorni dopo che la disdetta è pervenuta al contraente; se il contraente recede, il contratto si estingue al momento in cui la notifica perviene alla Compagnia. 5

6 IV. Sinistro Art. 15 Obblighi a) Quando si verifica un infortunio, il contraente ne deve avvertire immediatamente la Compagnia. b) Dopo l infortunio deve essere chiamata al più presto una persona esercitante una professione sanitaria secondo la LAINF e devono essere prese le misure opportune per la cura dell infortunato. Inoltre, l assicurato o l avente diritto deve fare tutto ciò che possa essere utile per chiarire le circostanze dell infortunio e le sue conseguenze; in particolare l assicurato deve svincolare dal segreto professionale verso la Compagnia i medici che lo hanno curato e permettere il controllo da parte dei medici incaricati dalla Compagnia. c) In caso d infrazione dei suddetti obblighi, la Compagnia è autorizzata a dedurre dall indennità l importo che avrebbe potuto essere risparmiato grazie a un comportamento ad essi conforme, a meno che il contraente o l avente diritto provi, che la violazione del contratto non sia imputabile a colpa e che non abbia influito affatto sul danno o la situazione giuridica della Compagnia. Art. 16 Influenza di malattie e infermità Se malattie, stati morbosi o infermità anteriori all infortunio o subentrati dopo l infortunio, ma indipendentemente da questo, dovessero avere un influsso sfavorevole sulle conseguenze dell infortunio, le prestazioni della Compagnia in caso di decesso e d invalidità saranno ridotte, in base a giudizio peritale, in misura corrispondente all influsso del fattore estraneo all infortunio. Art. 17 Cessione di pretese Senza l approvazione espressa della Compagnia, le pretese a prestazioni assicurate non possono essere né cedute né costituite in pegno, prima della loro fissazione definitiva. V. Premio Art. 18 Basi per il calcolo del premio a) Nel sistema salari la base per il calcolo del premio è la somma dei salari delle persone assicurate. b) Nel sistema a testa il premio si calcola in base al numero delle persone assicurate o dei giorni di occupazione. Art. 19 Scadenza, pagamento rateale, rimborso, mora a) Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno d assicurazione e deve essere pagato in anticipo, al più tardi il primo giorno dei mesi di scadenza convenuti. Il primo premio scade al ricevimento della fattura, al più presto però all inizio dell assicurazione. b) Se è convenuto pagamento rateale, le rate che scadono durante l anno di assicurazione s intendono, su riserva della lit. c), solo prorogate. c) Se, per una ragione qualsiasi, il contratto viene annullato prima della fine dell anno di assicurazione, la Compagnia rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso e non esige il pagamento di eventuali rate che scadono più tardi. Le disposizioni riguardanti il conteggio di premio secondo l art. 20 CGA restano riservate. La regolamentazione del capoverso precedente non è valevole, se il contraente disdice il contratto in caso di sinostro; se il contratto, al momento dello scioglimento, era in vigore da meno di un anno e se è il contraente che ne chiede lo scioglimento; se l assicurato ha violato degli obblighi contrattuali verso la Compagnia, per indurla in errore. d) Se i premi non vengono pagati alle scadenze convenute, il contraente è diffidato per iscritto, a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, l obbligazione della Compagnia è sospesa per gli infortuni che si verificano a datare dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi. Art. 20 Conteggio di premio a) Nell assicurazione con conteggio di premio, il contraente deve dapprima pagare, all inizio di ogni periodo di assicurazione, il premio provvisorio convenuto. Il conteggio di premio definitivo si effettua alla fine di ogni periodo di assicurazione od allo scioglimento del contratto; a tale scopo, la Compagnia rimette al contraente un modulo che deve esserle rinviato con l indicazione dei dati necessari per tale conteggio. Il premio complementare risultante dal conteggio dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia l ha richiesto al contraente; l eventuale rimborso di premio sarà versato dalla Compagnia al contraente entro lo stesso termine, a contare dalla data del conteggio. Se il premio complementare od il rimborso di premio è inferiore à CHF 20.-, le parti vi rinunciano. La Compagnia ha il diritto di adattare il premio provvisorio convenuto alle condizioni effettive. b) Se il contraente non rinvia la dichiarazione per il conteggio del premio entro 30 giorni dal ricevimento del modulo, o se egli non paga il premio complementare entro il termine previsto, la Compagnia ha il diritto di procedere conformemente all art.19 d) delle CGA. c) La Compagnia ha il diritto di controllare i dati forniti dal contraente, il quale a tal fine deve permetterle di esaminare tutti i giustificativi (libri di paga, note, ecc.). Se i dati per il conteggio del premio dichiarati dal contraente sono inesatti, gli obblighi della Compagnia sono sospesi a partire dalla scadenza del termine entro il quale, conformemente alla lit. b) qui sopra, la dichiarazione avrebbe dovuto essere fatta, e ciò fino al giorno del pagamento del premio complementare (compresi gli interessi e le spese), risultante da un esatta dichiarazione. Art. 21 Modificazione della tariffa dei premi a) Se i premi della tariffa per una o più prestazioni assicurate (art. da 7 a 11 delle CGA) cambiano, la Compagnia può domandare l adattamento del contratto a partire dall anno seguente di assicurazione. A tal fine, essa deve notificare il nuovo premio al contraente, al più tardi 25 giorni prima della fine dell anno d assicurazione. b) Il contraente ha poi il diritto di disdire il contratto nel suo insieme o solamente per singole prestazioni per la fine dell anno d assicurazione in corso. Per essere valida, la disdetta deve giungere alla Compagnia, al più tardi, l ultimo giorno dell anno di assicurazione. c) Se il contraente tralascia di notificare la disdetta, ciò vale come consenso all adattamento del contratto. Art. 22 Partecipazione alle eccedenze Se l assicurazione è stata conclusa con partecipazione alle eccedenze, il contraente riceverà alla scadenza del periodo di conteggio pattuito la parte stipulata nel contratto ad un eventuale eccedenza. L eccedenza viene determinata deducendo dai premi riguardanti il periodo di conteggio le prestazioni pagate per i sinistri verificatosi durante il periodo di conteggio. La durata del periodo di conteggio, il premio determinante e la parte all eccedenza sono menzionati nella polizza. Il conteggio viene steso non appena che i premi riguardanti il periodo di conteggio sono stati pagati e i sinistri corrispondenti sono stati liquidati. Un eventuale perdita non sarà riportata sul susseguente periodo di conteggio. Se il contratto non è stato ininterrottamente in vigore durante il periodo di conteggio pattuito, quest ultimo sarà prolungato. Se il presente contratto sostituisce una polizza precedente, la durata effettiva di quest ultimo sarà anche contata se in essa era stata stipulata una partecipazione alle eccedenze che non è stata ancora liquidata. La pretesa alla partecipazione alle eccedenze si estingue se il contratto viene annullato prima della fine del periodo di conteggio. VI. Disposizioni finali Art. 23 Modificazione del genere di azienda o di professione, dell attività o del rischio; assunzione di un altra azienda Se nel corso dell assicurazione un fatto rilevante (genere 6

7 dell azienda assicurata o della professione o del rischio, attività delle persone assicurate) dichiarato nella proposta o in altro modo, subisce una modificazione tale da costituire un aggravamento essenziale del rischio, il contraente deve darne subito avviso per iscritto alla Compagnia. Se il contraente omette di fare questa comunicazione, la Compagnia non è più, in avvenire, vincolata al contratto. Se il contraente adempie tale obbligo di avviso, l assicurazione viene estesa anche al rischio aggravato, restanto tuttavia riservato alla Compagnia il diritto di rescindere il contratto entro 14 giorni dalla data in cui ha ricevuto l avviso di aggravamento. Se la Compagnia si vale di tale diritto, la copertura di assicurazione cessa 2 settimane dopo che ha notificato la rescissione al contraente. Un eventuale soprappremio è dovuto alla Compagnia dal momento dell aggravamento del rischio. In caso di diminuzione del rischio, la Compagnia riduce in conformità il premio, dal momento in cui ne è stata informata per iscritto dal contraente. Se entro un anno il contraente assume al posto dell azienda assicurata un altra azienda delle stesso genere, l assicurazione continua a produrre i suoi effetti senza alcun cambiamento. Il contraente è però obbligato a annunciare immediatamente alla Compagnia tale cambiamento affinché l assicurazione possa essere adattata alle nuove condizioni. Art. 24 Comunicazioni Per essere legalmente valide, le comunicazioni alla Compagnia, imposte dal contratto al contraente, agli assicurati o agli aventi diritto, devono essere fatte alla Direzione della Compagnia o all agenzia designata nella polizza. Art. 25 Foro Il contraente, l assicurato o l avente diritto può scegliere come foro, il foro ordinario o il suo domicilio svizzero. Art. 26 Disposizioni legali Vale inoltre la Legge federale sul contratto di assicurazione. 7

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