Michele Ruvolo Giudice Tribunale Palermo

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1 Michele Ruvolo Giudice Tribunale Palermo

2 Premessa Previsto dagli artt. 19, par. 3, lett. b), TUE e dall'art. 267 TFUE Meccanismo fondamentale del diritto dell Unione Europea avente natura incidentale e non contenziosa (le parti possono solo presentare osservazioni, così come gli Stati membri) Garantisce l interpretazione e l applicazione uniformi del diritto dell Unione europea; necessità di evitare interpretazioni ed applicazioni divergenti del diritto UE. Cooperazione giudiziaria nell applicazione del diritto UE: sistema multilivello Garanzia di applicazione completa e corretta del diritto UE: sinergia fra la Commissione e gli individui (cd. iron triangle ) Ruolo fondamentale nello sviluppo del diritto UE Durata media del procedimento di rinvio pregiudiziale: 16 mesi In Italia sono stati sollevati dal 1964 (Costa c. Enel) 1223 rinvii pregiudiziali. Dal a Palermo (di cui 10 dal Tar e 5 dal Tribunale ordinario).

3 Natura del rinvio I giudici degli Stati membri possono sottoporre alla Corte di Giustizia dell Unione europea, in via pregiudiziale, questioni riguardanti l interpretazione o la validità di atti adottati dalle istituzioni, organi o organismi dell Unione Rinvio per l interpretazione della norma europea: il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di decidere sull interpretazione del diritto europeo per poter applicare correttamente la norma sovranazionale. Rinvio per l esame di validità di una norma europea di diritto secondario: il giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia di verificare la validità di un atto di diritto europeo. Il rinvio pregiudiziale costituisce un rinvio da giudice a giudice Carattere preliminare del rinvio: dopo la decisione della Corte il caso è deciso in via definitiva dal giudice nazionale. Sistema decentrato per l applicazione del diritto UE: Corte di giustizia + giudici nazionali (giudice nazionale disapplica o interpreta conformemente ma è la CGUE che fornisce la corretta interpretazione della norma dell UE).

4 Autore della domanda di pronuncia pregiudiziale Iniziativa esclusiva dei giudici nazionali a prescindere dal fatto che le parti del procedimento abbiano chiesto o meno di adire la Corte Assenza di rapporto gerarchico: competenza della Corte di Giustizia per l interpretazione del diritto UE, dei giudici nazionali per il diritto nazionale Il giudice nazionale valuta: -la necessità di proporre una domanda di pregiudiziale per emanare la propria sentenza -la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte pronuncia

5 Nozione di «organo giurisdizionale» Qualunque giudice nazionale: ordinario, amministrativo, contabile o tributario, purché si tratti di un organo giurisdizionale di uno Stato membro La nozione di organo giurisdizionale ai sensi dell art. 267 TFUE è una nozione del diritto dell Unione Significato della nozione di organo giurisdizionale può non corrispondere alla qualificazione data dall ordinamento dello Stato membro La Corte ha fissato al riguardo alcuni elementi qualificanti: l origine legale e non convenzionale dell organo, il carattere permanente, l obbligatorietà, l applicazione di norme giuridiche, il procedimento in contraddittorio, l indipendenza e la terzietà dell organo

6 Facoltà e obbligo di rinvio Corti nazionali di ultima istanza (art. 267 (3) TFUE): obbligo di rinviare alla Corte di giustizia; eccezioni: questioni identiche, acte clair, giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia Corti nazionali le cui decisioni sono impugnabili (art. 267 (2) TFUE): discrezionalità di rinvio alla Corte di giustizia; eccezione: rinvio riguardante l invalidità delle norme UE: solo la Corte di giustizia può annullare un atto UE (caso Foto-Frost 1987) Ratio: nel caso di giudizio di ultima istanza, un errore del giudice resterebbe, per definizione, senza rimedio; l obbligo di rinvio è strumento di maggior tutela degli interessati; un erronea soluzione data dal giudice di ultima istanza si consoliderebbe (stare decisis proprio degli ordinamenti di common law). Assenza di potere delle parti di rinviare alla Corte di giustizia.

7 Oggetto della domanda Interpretazione o validità del diritto dell Unione e non interpretazione di norme di diritto nazionale o questioni di fatto sollevate nel procedimento principale. Questioni di validità di atti UE: invalidità può essere stabilita solo dalla Corte di giustizia, validità anche dai giudici nazionali. La Corte può statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale soltanto se il diritto dell Unione è applicabile nel procedimento principale. A tal proposito è indispensabile che il giudice del rinvio esponga tutti gli elementi pertinenti, di fatto e di diritto, che lo inducono a ritenere che determinate disposizioni del diritto dell Unione siano applicabili al caso di specie. Infine, sebbene la Corte prende necessariamente in considerazione il contesto di fatto e di diritto della controversia principale, essa non applica direttamente il diritto dell Unione a tale controversia. La Corte cerca infatti di dare una risposta utile per la definizione della controversia principale, ma spetta al giudice del rinvio trarne le conseguenze concrete, disapplicando all occorrenza la norma nazionale giudicata incompatibile con il diritto dell Unione.

8 Per i rinvii pregiudiziali vertenti nell interpretazione della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, in forza dell art. 51, par. 1, le disposizioni della Carta si applicano esclusivamente nell attuazione del diritto dell Unione. Sebbene le ipotesi di una siffatta attuazione possano essere diverse, è tuttavia necessario che dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulti in maniera chiara ed inequivoca che una norma di diritto dell Unione diversa dalla Carta è applicabile nel procedimento principale. Posto che la Corte non è competente a statuire su una domanda di pronuncia pregiudiziale se una situazione giuridica non rientra nell ambito di applicazione del diritto dell Unione, le disposizioni della Carta eventualmente richiamate dal giudice del rinvio non possono giustificare, di per sé, tale competenza.

9 Quando effettuare un rinvio pregiudiziale Se il giudice nazionale reputa necessaria, ai fini della decisione che deve emanare, una pronuncia relativa all interpretazione o alla validità del diritto dell Unione Fase del procedimento nella quale il giudice del rinvio sia in grado di definire con sufficiente precisione il contesto di fatto e di diritto, nonché le questioni giuridiche del procedimento principale Auspicabile in esito a contraddittorio tra le parti

10 Forma del rinvio Qualsiasi forma ammessa dal diritto nazionale per gli incidenti processuali Redazione semplice, chiara e precisa dato che si dovrà tradurre il rinvio in tutte le lingue ufficiali dell Unione europea e si dovrà notificare a tutti gli Stati membri. Consigliata redazione di circa 10 pagine, reputate sufficienti per esporre adeguatamente il contesto di fatto e di diritto.

11 Contenuto dell ordinanza di rinvio - Illustrazione sommaria oggetto controversia e fatti rilevanti accertati dal giudice del rinvio; - Contenuto norme nazionali applicabili, nonché la giurisprudenza nazionale in materia; - Illustrazione motivi che hanno indotto al giudice di interrogarsi sull interpretazione o validità di disposizione del diritto dell Unione; - Collegamento che si instaura tra disposizioni diritto UE e normativa nazionale - Non casi virtuali, casi ipotetici, casi palesemente irrilevanti - Assenza di un elemento: Corte può dichiararsi incompetente a statuire sulle questioni o a respingere la domanda

12 Segue Giudice del rinvio deve fornire riferimenti precisi delle disposizioni nazionali applicabili alla controversia principale e indicare con disposizioni del diritto dell'unione di cui è richiesta l'interpretazione o di cui è messa in discussione la validità. Il giudice del rinvio può anche indicare sinteticamente il suo punto di vista sulla risposta da dare. Tale indicazione risulta utile alla Corte, in particolare quando essa è chiamata a decidere sulla domanda nell ambito di un procedimento accelerato o di un procedimento d urgenza. I quesiti vanno posti in una parte distinta e individuata della decisione di rinvio, all inizio o alla fine. Devono comprendersi senza necessità di far riferimento alla motivazione della domanda. Domanda datata, firmata e trasmessa alla cancelleria della Corte mediante plico raccomandato Allegare documenti pertinenti (coordinate parti e rappresentanti, fascicolo procedimento)

13 Interazione tra rinvio pregiudiziale e procedimento nazionale Giudice nazionale può adottare provvedimenti cautelari. Deposito domanda di pronuncia pregiudiziale: sospensione procedimento nazionale fino a pronuncia Corte. Giudice nazionale comunica, in tempi brevi, qualsiasi incidente processuale che possa influire sul procedimento di rinvio pregiudiziale (rinuncia agli atti, composizione amichevole della controversia etc.). Occorre infatti tener ben presente la funzione della Corte che è quella di contribuire all effettiva amministrazione della giustizia degli Stati Membri e di non formulare pareri consultivi su questioni generali o ipotetiche.

14 Spese e gratuito patrocinio Procedimento pregiudiziale gratuito Corte di Giustizia non statuisce sulla ripartizione delle spese tra le parti (competente il giudice del rinvio) Risorse insufficienti: gratuito patrocinio per spese di Risorse insufficienti: gratuito patrocinio per spese di rappresentanza dinanzi alla Corte anche se la parte in questione non abbia già sussidio nazionale

15 Comunicazioni tra la Corte e il giudice nazionale Per tutta la durata del procedimento, la cancelleria resta in contatto con il giudice nazionale, al quale trasmette copia di tutti gli atti di procedura, nonché, eventualmente le domande di precisazioni di chiarimenti ritenuti necessari per rispondere in modo utile alle questioni poste da tale giudice. Al termine del procedimento, la cancelleria trasmette la decisione della Corte al giudice del rinvio, che è invitato ad informare la Corte del seguito riservato a tale decisione nel procedimento principale e a comunicarle la decisione che chiude quest ultimo procedimento. Rapporto di confidence tra la Corte ed il giudice del rinvio

16 Procedimento accelerato e d urgenza Procedimento accelerato: art. 105 Reg. proc. Natura eccezionale della causa: rapido trattamento Vincoli rilevanti a tutti i partecipanti e al complesso degli Stati membri invitati a presentare osservazioni, scritte o orali, in termini brevi Procedimento d urgenza: art. 107 Reg. proc. Titolo V, p. III TFUE: spazio di libertà, sicurezza e giustizia Tempi ulteriormente ridotti

17 Procedimento accelerato e d urgenza Per consentire alla Corte di decidere rapidamente se occorra applicare il procedimento accelerato o il procedimento pregiudiziale d urgenza, la domanda deve esporre con precisione le circostanze di fatto e di diritto che comportano l urgenza e i rischi in cui incorrerebbe qualora il rinvio seguisse il procedimento ordinario. Ai fini dell applicazione del procedimento accelerato o del procedimento d urgenza, il giudice del rinvio è invitato a precisare quale dei due procedimenti sia richiesto ed inserire un richiamo al pertinente articolo di procedura (art. 105 o art.107) che deve comparire in un punto chiaramente identificabile della sua decisione di rinvio (eventualmente in una lettera di accompagnamento)

18 Effetti del rinvio Rinvio preliminare: vincolante per il giudice del rinvio che non può discostarsene (può soltanto adire nuovamente la Corte se lo ritiene necessario) Valore generale per tutti gli altri giudici: le decisioni sono precedenti vincolanti per l interpretazione della norma europea. Effetti retroattivi da conciliarsi con il principio generale della certezza del diritto e della tutela dell affidamento (caso Khune & Heitz, 2005). La Corte si riserva il potere di limitare nel tempo (ex nunc) la portata delle proprie sentenze pregiudiziali per esigenze del diritto e tutela dell affidamento (caso Defrenne, 1976)

19 Rapporto con l azione di annullamento Art. 263 TFUE: stessi tipi di atti, di invalidità, diversi requisiti per i ricorrenti individuali, assenza di termine Limiti: l atto non può essere impugnato attraverso un rinvio preliminare se la questione avrebbe potuto essere oggetto di un azione di annullamento (caso TWD, 1994)

20 Questione di legittimità costituzionale Rilevanza, ossia riguardare una norma (sostanziale o processuale) applicabile nel giudizio a quo ed influente per la sua definizione Non manifesta infondatezza, consistente nella prospettazione del contrasto tra una norma legislativa ed uno o più parametri costituzionali; L obbligo per il rimettente di sperimentare, a pena di inammissibilità, l interpretazione costituzionalmente orientata Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Necessità di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emanare la propria sentenza Rilevanza delle questioni da sottoporre alla Corte, ai fini della risoluzione del caso nazionale L interpretazione eurounitaria, sebbene doverosa, non costituisce condizione di ammissibilità del rinvio pregiudiziale

21 Elementi essenziali del rinvio Giudice del rinvio (indicazione delle coordinate complete dell organo giurisdizionale al fine di agevolare i contatti tra quest ultimo e la Corte) Parti del procedimento e rappresentanti (indicazioni che devono essere il più complete possibile e contenere l indirizzo postale esatto delle persone di cui trattasi, il loro numero di telefono o di telefax, l indirizzo di posta elettronica) Oggetto principale e fatti pertinenti (descrivere sinteticamente l oggetto del procedimento, nonché i fatti pertinenti così come accertati o riconosciuti da tale giudice) Disposizioni giuridiche pertinenti (menzionare le disposizioni nazionali applicabili, le pertinenti decisioni giurisprudenziali, nonché le disposizioni del diritto dell UE di cui si richiede l interpretazione o si contesta la validità. Tali menzioni devono essere complete e contenere il titolo e i riferimenti esatti delle disposizioni di cui trattasi, nonché gli estremi di pubblicazione. Per quanto possibile, le citazioni della giurisprudenza, nazionale o europea, riporteranno il numero ECLI della decisione interessata)

22 Elementi essenziali del rinvio Motivazione del rinvio (esporre i motivi che hanno indotto il giudice nazionale ad interrogarsi sull interpretazione o sulla validità delle disposizioni del diritto dell UE e al collegamento tra queste ed il diritto nazionale) Questioni pregiudiziali (le singole questioni devono essere esposte in maniera chiara e distinta, e devono essere comprensibili da sole) Eventuale necessità di trattamento specifico

23 Modello PROCEDIMENTO N. RG Tribunale di.. /Corte d Appello di Milano/ Giudice di Pace di. Composto da Riunitosi in camera di consiglio il Nel procedimento n Attore: contro Convenuto: 1. PROCEDIMENTO PRINCIPALE (v. art. 94 RdP e punto 22, 1 paragrafo, delle Raccomandazioni) 1. Esposizione succinta del procedimento con atto di citazione/ricorso/notificato il/depositato in data/.l'attore/il ricorrente.promuoveva un giudizio nei confronti di per sentir dichiarare. la domanda dell'attore è diretta all'accertamento/alla condanna nei confronti del convenuto, il quale, costituitosi in giudizio. 2. Breve illustrazione dei fatti di causa

24 2. DIRITTO NAZIONALE 1 Disposizioni nazionali richiamate citazione esatta e fedele delle norme nazionali applicabili, indicate per esteso e senza interpolazioni del testo. 2 Giurisprudenza nazionale in materia indicazione degli orientamenti prevalenti più recenti, concernenti la fattispecie in esame (v. art. 94 RdP e punto 22, 2 paragrafo, delle Raccomandazioni) 3. DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (v. art. 94 RdP e punto 23 delle Raccomandazioni) citazione testuale delle norme rilevanti ai fini della soluzione della questione citazione succinta e fedele al testo di tutte le norme UE rilevanti ai fini della decisione, ad es.: * articolo del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) * direttiva, segnatamente l'articolo * regolamento, segnatamente l'articolo

25 4. BREVE ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE (v. art. 94 RdP e punto 22, 3 paragrafo, delle Raccomandazioni) a) RINVIO PER INTERPRETAZIONE: spiegare perché vi sono dubbi sulla compatibilità della citata normativa nazionale con il diritto UE e perché l'interpretazione del diritto UE sul punto sia rilevante ai fini della decisione. Nel caso in cui la Corte di giustizia si sia già pronunciata in materia, spiegare perché persistono dubbi. b) RINVIO PER ESAME DI VALIDITÁ DI UN ATTO UE: spiegare perché vi sono dubbi sulla validità della norma UE citata e perché una pronuncia della Corte di giustizia sul punto sia rilevante ai fini della decisione. Nel caso in cui la Corte di giustizia abbia già dichiarato la validità dell'atto UE di cui trattasi, spiegare quali profili di invalidità persistano. 5. ARGOMENTI ESSENZIALI DELLE PARTI NEL PROCEDIMENTO PRINCIPALE (v. art. 94 RdP e punto 23 delle Raccomandazioni) (facoltativo) illustrazione succinta della posizione delle parti in ordine alla risposta da dare alle questioni pregiudiziali

26 6. PUNTO DI VISTA DEL GIUDICE DEL RINVIO (v. art. 94 RdP e punto 24 delle Raccomandazioni) (facoltativo) illustrazione della posizione del giudice del rinvio in ordine alla risposta da dare alle questioni pregiudiziali 7. RINVIO DELLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA (v. art. 94 RdP e punto 26 delle Raccomandazioni) Per questi motivi il Tribunale/ la Corte/ il Giudice di Pace, come sopra composto, visto l'articolo 267 TFUE, così provvede: sono sottoposte alla Corte di giustizia dell'unione europea le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se la nozione di ai sensi dell'articolo della direttiva debba essere interpretata nel senso che essa ammette., come consentito dall'articolo della legge.(italiana) 2) nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta negativa, se.. 3) nel caso in cui alla seconda domanda sia data risposta negativa, se.. FORMULE CONCLUSIVE Sospende il procedimento fino alla pronuncia della Corte di giustizia.

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