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1 Allegato D all atto N di racc. STATUTO SOCIALE Articolo 1 Costituzione Denominazione Durata Sede 1. E costituito come associazione non riconosciuta ai sensi dell articolo 36 del codice civile il Fondo per l Assistenza Sanitaria Integrativa denominato FONDO SANITARIO ARCOBALENO, d ora innanzi Fondo. 2. La durata del Fondo è prevista fino al 2050, salvo proroga deliberata dall Assemblea dei delegati. 3. Il Fondo ha sede legale in via del Viminale, Roma, e la sede amministrativa e operativa in via Cacciatori del Sile 23, Treviso Articolo 2 Scopo 1. Il Fondo, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo esclusivo l erogazione di prestazioni economiche a favore dei beneficiari del Fondo, in modo diretto o tramite terzi, a copertura di spese sanitarie integrative di quelle fornite del servizio sanitario nazionale ovvero ad esse collegate, sostenute dal beneficiario del Fondo. Tali prestazioni sono definite in un apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nel rispetto della centralità e della non sostituibilità del servizio sanitario pubblico. Il Consiglio di Amministrazione per assolvere i propri compiti e per realizzare le finalità del fondo, può avvalersi di una Consulta etica e tecnico-scientifica composta da personalità del mondo imprenditoriale, sindacale e sociale. Articolo 3 Soci promotori 1. Sono soci promotori la Filca Cisl Nazionale, la Filca Cisl Regionale del Veneto e la Filca Cisl provinciale di Treviso in qualità di soci fondatori. Possono diventare soci promotori tutte le strutture territoriali e regionali della Filca Cisl che hanno tra gli aderenti al Fondo lavoratori dipendenti di imprese

2 presenti nel proprio territorio di competenza nel numero minimo previsto dal successivo articolo 6 punto 3. Per territorio si intende l ambito geografico nel quale è strutturato sul piano locale la Filca Cisl. Chi vuole diventare socio dovrà far domanda si soci fondatori. Spetta ai soci promotori esprimere parere vincolanti in materia di modifiche statutarie, di operazioni di scorporo, fusione o accorpamento con altri fondi, nonché proporre la liquidazione del Fondo. Articolo 4 Iscritti beneficiari 1. Sono iscritti al Fondo in qualità di beneficiari: a) I lavoratori ai quali si applicano gli accordi collettivi, recepiti dal Consiglio di Amministrazione, che prevedono espressamente l adesione al Fondo e che hanno sottoscritto il modulo di adesione allo stesso; b) I familiari a carico dei lavoratori iscritti, qualora gli accordi collettivi prevedano tale opportunità ( iscritti beneficiari secondari); c) I dipendenti e gli operatori delle associazioni sindacali. 2. La qualità di iscritto beneficiario si perde in caso di cessazione del rapporto di lavoro con una delle suddette imprese. La qualità di iscritto beneficiario secondario cessa al momento cui viene meno l adesione del lavoratore iscritto, ovvero quando lo stesso perde la qualifica di familiare a carico. Articolo 5 Organi 1. Sono organi del Fondo l Assemblea dei delegati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il VicePresidente e il Collegio sindacale Articolo 6 Assemblea dei delegati 1. L Assemblea dei delegati ( d ora innanzi Assemblea) è composta da un numero fisso da 12 a 20 delegati e da un numero variabile di delegati definito in rapporto ai soci beneficiari iscritto al Fondo.

3 2. Il numero fisso dei delegati è nominato dai soci promotori con la seguente modalità: - il 25% dei delegati saranno designati dalla Filca Cisl Nazionale; - il 75% dei delegati saranno designati dalle Filca Cisl Territoriali e Regionali. 3. Il numero dei delegati variabile sarà determinato in rapporto di un delegato ogni 500 beneficiari e verrà così nominato. Ogni qualvolta in un territorio si registra un numero di adesioni pari a 500 o multiplo intero di esso verrà nominato un rappresentante eletto dagli aderenti (lavoratori) dipendenti di imprese aventi sede in quel territorio seguendo il regolamento elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione. 4. L Assemblea dura in carica tre anni. I delegati eletti o nominati successivamente all elezione dell Assemblea decadono congiuntamente agli altri delegati al termine del mandato triennale dell Assemblea. 5. All Assemblea potranno inoltre partecipare, con ruolo di osservatori e con diritto di parola, rappresentanti delle imprese in ragione di n.1 rappresentante ogni 500 aderenti al fondo per territorio (complessivamente intesi). Articolo 7 Assemblea dei delegati Competenze e deliberazioni 1. L Assemblea è ordinaria e straordinaria. 2. L Assemblea ordinaria è competente su: - Approvazione del bilancio annuale; - Elezione dei Consiglieri di Amministrazione di sua competenza; - Elezione dei sindaci; - Regolamento attuativo dello Statuto; - Ogni altro argomento demandatogli dallo Statuto, dai Regolamenti o dal Consiglio di Amministrazione. 3. Ogni delegato ha diritto a un voto e può essere portatore di altre due deleghe (espresse per iscritto). 4. L Assemblea è validamente costituita con la presenza (diretta o per delega) della maggioranza degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 5. L Assemblea straordinaria è competente in materia di modifiche statutarie, di operazioni di scorporo, fusione o accorpamento con altri fondi e di liquidazione del Fondo. 6. L Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dell 80% dei delegati e delibera con il parere favorevole di tutti i soci promotori e del 50% più 1 dei soci presenti.

4 7. In seconda convocazione l assemblea è validamente costituita con il 60% dei soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole di tutti i soci promotori e del 50% più di 1 dei soci presenti. 8. L Assemblea è preseduta dal Presidente o, in sua vece dal Vicepresidente. 9. Di ogni Assemblea è redatto un verbale da parte di un Segretario eletto dall Assemblea anche tra i non delegati. Il verbale è sottoscritto oltre che dal Segretario anche da chi presiede l Assemblea. Articolo 8 Assemblea dei delegati Convocazioni 1. L Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l anno entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio per l approvazione del bilancio. 2. L Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni ad essa attribuite ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, ovvero ne sia fatta richiesta da uno dei soci promotori. 3. L Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata con avviso scritto almeno 15 giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenere l indicazione dell ordine del giorno e del luogo, giorno e ora di convocazione. Nel caso di convocazione con procedura d urgenza il preavviso può essere ridotto a 7 giorni. Articolo 9 Consiglio di amministrazione Composizione 1. Il consiglio di Amministrazione è composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di 4 a un massimo di 8, di cui la metà è nominata dal socio promotore FILCA CISL Nazionale e l altra metà è eletta dall Assemblea degli aderenti. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni. Nel caso di dimissioni o di decadenza di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato si procederà alla sua sostituzione. Qualora il Consigliere dimesso o decaduto: - Sia tra quelli nominati dalla Filca Cisl Nazionale la stessa provvederà a nominare il sostituto; - sia tra quelli eletti dall Assemblea il Consiglio provvederà alla sua sostituzione per cooptazione; alla prima convocazione utile l Assemblea provvede a confermare ovvero a revocare tale nomina eleggendo il sostituto. Il Consigliere sostituto rimane in carica fino alla fine del mandato del Consiglio.

5 Articolo 10 Consiglio di amministrazione Competenze e deliberazioni 1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di svolgere tutte le funzioni ordinarie e straordinarie necessarie per il funzionamento del Fondo e il perseguimento del suo scopo sociale. 2. In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera tra l altro in merito: a) nomina nel suo ambito del Presidente e del Vicepresidente; b) alla convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie; c) alla predisposizione della bozza di bilancio annuale; d) alla eventuale indicazione della quota annua da destinare alle spese amministrative; e) alla sottoscrizione dei contratti-assicurativi con le Società assicurative prescelte e provvede alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi; f) alla predisposizione dei Regolamenti attuativi previsti dal presente Statuto; g) alla organizzazione e alla gestione del Fondo; h) alle prestazioni del Fondo e alla definizione del Fondo interventi straordinari; i) alle percentuali e alle modalità di versamento dei contributi dovuti; j) alle modalità di concessione delle dilazioni nei versamenti; k) alla determinazione dell interesse di mora da applicare ai mancati versamenti e alle dilazioni; l) alle modifiche statutarie da sottoporre all Assemblea; m) agli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti; n) ogni altra competenza ad esso attribuita in forza di legge o del presente statuto; o) al recepimento degli accordi collettivi. 3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in sua vece dal Vicepresidente. E validamente costituito con la maggioranza degli aventi diritto e delibera con la maggioranza dei presenti. Articolo 11 Consiglio di amministrazione Convocazioni 1. Il consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 4 volte l anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richieda almeno la metà dei suoi componenti. La partecipazione al Consiglio non da diritto a compensi per gettoni di presenza.

6 2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente,ovvero in sua vece dal Vicepresidente, con comunicazione (raccomandata, telegramma, fax, e mail) che deve essere fatta pervenire ai Consiglieri e ai membri del Collegio sindacale almeno 15 giorni prima dalla convocazione, indicando l ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. In casi di particolare urgenza il Consiglio potrà essere convocato con comunicazione da inviarsi almeno 5 giorni prima della convocazione. Sono considerate valide le riunioni tenute attraverso sistemi di video conferenza o call conference nelle modalità consentite dalla legge vigente. Il Consiglio è valido con la presenza del 50% +1 dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Articolo 12 Il Presidente e il Vicepresidente 1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti. 2. Il Presidente esercita la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo per la quale sta anche in giudizio. Il Presidente del Fondo: a. Presiede le Assemblee; b. Presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e provvede alle deliberazioni dello stesso; c. Sovrintende alla gestione ordinaria del fondo; d. Svolge ogni altro compito previsto dal presente statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione. 3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente. Articolo 13 Collegio dei Sindaci 1. Il Collegio dei sindaci è composto da 3 componenti effettivi ed uno supplente, eletti dall Assemblea. Almeno uno, tra i componenti effettivi, deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia. La durata del mandato è fissata in 3 anni. 2. Il collegio dei sindaci nel corso della prima riunione elegge il suo Presidente. 3. Il collegio esercita i compiti previsti dall articolo 2403 del codice civile e il controllo contabile; in particolare, il Collegio deve accertare la regolare tenuta

7 della contabilità del Fondo e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio provvede ad effettuare verifiche sulla regolare tenuta della contabilità e sull andamento del fondo con cadenza almeno trimestrale. Al termine di ogni anno il Collegio presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione in merito al bilancio di esercizio. 4. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; la mancata partecipazione a 3 riunioni anche non consecutive comporta la decadenza dall incarico. 5. in tutti i casi di decadenza o cessazione di un componente del Collegio l Assemblea provvede a designare il sostituto, il cui incarico cessa alla scadenza del mandato del Collegio. Articolo 14 Patrimonio del Fondo 1. Il Fondo provvede ai propri scopi e alle spese amministrative attraverso: a. la contribuzione regolamentata dagli accordi collettivi; b. gli interessi di mora e di dilazione dei contributi versati; c. ogni altro provento che spetti od affluisca al Fondo a qualsiasi titolo, sia esso versato dai soci promotori e/o da terzi, ivi comprese eventuali donazioni. Articolo 15 Contributi 1. I contributi al Fondo sono definiti negli accordi collettivi di riferimento, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione; 2. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce su base annua il livello minimo di contribuzione per accedere al Fondo, nonché i livelli contributi necessari per accedere a una diversa e superiore gradazione delle coperture; 3. in conformità con quanto previsto dagli accordi collettivi la contribuzione viene versata dalle imprese con la cadenza definita in apposito regolamento e può comprendere: - il contributo a carico delle imprese; - il contributo a carico del lavoratore. Articolo 16 Mancati versamenti 1. Il Fondo comunica all iscritto, e ai suoi rappresentanti, nei termini previsti dall apposito regolamento, il mancato versamento da parte delle imprese entro le scadenze prefissate.

8 2. In caso di mancato versamento dei contributi, totale o parziale, il Fondo non garantisce il conseguimento della prestazione e la responsabilità del mancato conseguimento rimane ad esclusivo carico dell impresa inadempiente. 3. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un Regolamento per disciplinare la concessione di eventuali dilazioni nei versamenti ( non superiore all anno solare). Articolo 17 Prestazioni 1. Il Consiglio di Amministrazione definisce con apposito Regolamento le prestazioni ed i relativi limiti in attuazione di quanto previsto dall articolo 2 del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione può anche deliberare rispetto a una graduazione delle prestazioni collegate al livello dei contributi versati. Le prestazioni potranno essere erogate anche mediante convenzione con una o più compagnie di assicurazione, o attraverso forme mutualistiche. 2. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente la quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative. 3. Esso delibera annualmente anche sulla misura dell eventuale accantonamento al Fondo interventi straordinari di cui al successivo articolo 19 fino al massimo del 10% della contribuzione annua. Articolo 18 Fondo interventi straordinari 1. E costituito il Fondo interventi straordinari con le risorse definite al punto precedente. 2. Tal Fondo interventi straordinari può essere utilizzato: a. per l erogazione di prestazioni straordinarie deliberate in presenza di casi individuali di particolare gravità; b. per il finanziamento di campagne di medicina preventiva; c. per far fronte agli impegni di spesa connessi alla concessione di dilazioni nei versamenti. 3. Le modalità di utilizzo del Fondo interventi straordinari sono stabilite in un apposito regolamento. Articolo 19

9 Scioglimento 1. Lo scioglimento del Fondo è deliberato ai sensi dell art.7 su proposta dei soci fondatori. 2. In caso di scioglimento del Fondo l eventuale quota di patrimonio che residuasse dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluta ad enti o associazioni che perseguono finalità analoghe a quelle stabilite all articolo 2 del presente Statuto. COPIA CONFORME ALL ORIGINALE MUNITO DELLE PRESCRITTE FIRME CHE SI RILASCIA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE Treviso

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