Atti Parlamentari Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI
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- Niccolina Lentini
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1 Atti Parlamentari Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato NARDUCCI Modifica agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernente la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Presentata il 8 luglio 2010 ONOREVOLI COLLEGHI! La crisi economica generalizzata a livello mondiale ha ovvie ricadute anche in Svizzera visto il ruolo importantissimo che le banche esercitano in tale Paese. L esportazione dei prodotti svizzeri di qualità risentirà dell effetto della crisi e delle azioni poste in essere in materia fiscale tra i Paesi UE per rientrare nei criteri di Maastricht con un impatto non indifferente anche su tutti gli altri settori e quindi sui posti di lavoro. Gli effetti stanno diventando evidenti anche nel mercato del lavoro delle zone di frontiera tra la Svizzera e l Italia con preoccupanti ricadute sui numerosi frontalieri italiani che ogni giorno si recano nella vicina Confederazione elvetica per svolgere il proprio lavoro. L impiego di lavoratori frontalieri italiani in Svizzera (ed in particolare nei confinanti Cantoni Ticino, Grigioni e Vallese) è sempre stato visto come un vero e proprio polmone per l economia dei comuni di confine. Nel momento in cui l economia svizzera è florida, il numero di lavoratori frontalieri aumenta, mentre nei periodi di crisi, i primi soggetti colpiti dalla perdita del posto di lavoro sono proprio i frontalieri italiani. Come noto, soprattutto la zona di frontiera lombarda e piemontese ha alimentato da decenni un consistente flusso di forza lavoro occupata nei cantoni svizzeri confinanti con l Italia. Il numero dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera oggi è di circa unità, con un forte aumento degli addetti nelle attività di servizio che comprendono tutti i lavoratori frontalieri interinali ai quali, tuttavia, non è garantito un reddito nei periodi di inattività, mentre, per contro, si registra un netto calo degli occupati nei settori tradizionali dell industria manifatturiera e dell edilizia.
2 Atti Parlamentari Camera dei Deputati Gli aspetti previdenziali e di sicurezza sociale concernenti i cittadini italiani aventi lo status di frontalieri sono stati disciplinati, tra l Italia e la Svizzera, mediante accordi bilaterali sulla base dei quali la Svizzera retrocede annualmente all INPS gli oneri prelevati sulla massa salariale dei frontalieri (parte lavoratori e parte datori di lavoro), destinati all assicurazione per l indennità di disoccupazione dei cittadini succitati. I contributi retrocessi dalla Svizzera all INPS - versati in un fondo apposito gestito con contabilità separata - sono stati utilizzati correntemente per finanziare la legge italiana n. 147 del 5 giugno La predetta legge, infatti, prevede il diritto e disciplina il trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori frontalieri italiani che perdono l impiego in Svizzera. Inoltre, essa stabilisce che sia lo Stato di residenza, e quindi l Italia, a farsi carico del pagamento dell indennità di disoccupazione. Nello specifico, i lavoratori frontalieri sono assoggettati a una trattenuta mensile sul salario percepito in Svizzera che viene poi parzialmente trasferita dalla Svizzera all Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), su una contabilità separata, destinata al pagamento dell indennità di disoccupazione. Dal 1 giugno 2009, secondo una disposizione contenuta negli accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea, la Svizzera ha concluso la retrocessione all INPS dei contributi sopra illustrati, in linea con quanto stabilito dal Trattato sulla libera circolazione delle persone e l introduzione dell esportabilità dell indennità disoccupazione. In sostanza, la Svizzera non è più tenuta a versare all Italia una parte dei contributi per la disoccupazione tuttora prelevati sui salari dei lavoratori frontalieri. La nuova prassi coincide purtroppo con un momento estremamente difficile del mercato del lavoro svizzero che, per effetto della crisi finanziaria cui si faceva riferimento già in premessa, ha perso un consistente numero di posti di lavoro e conseguentemente ha visto aumentare la disoccupazione. L esperienza del passato insegna che i cantoni lungo il confine Sud della Svizzera, naturale sbocco della forza lavoro transfrontaliera, hanno economie più deboli rispetto ai cantoni a Nord delle Alpi, un fenomeno che si somma alla precaria situazione occupazionale che si registra sul versante italiano. Ad ogni modo i lavoratori frontalieri in Italia in disoccupazione, anche dopo l interruzione della retrocessione delle indennità di disoccupazione da parte elvetica, avranno garantite le prestazioni previste dalla legge 147/1997. La legge, infatti, stabilisce che il pagamento dell indennità speciale di disoccupazione venga erogata fino all esaurimento delle risorse giacenti nel fondo a gestione separata dell INPS che, a oggi, ammonta a circa 380 milioni di euro. Occorre evidenziare che le iniziative anticrisi del Governo svizzero hanno favorito il ricorso alle indennità per lavoro ridotto (una sorta di «cassa integrazione» svizzera), utilizzabile anche dai lavoratori frontalieri, un intervento che per vari mesi ha reso meno gravoso il numero di licenziamenti. L indennità per lavoro ridotto è comunque limitata nel tempo e si deve anche sottolineare la tendenza di parte delle imprese ad utilizzare il ricorso al «lavoro ridotto» per ristrutturarsi, una operazione che di regola comporta una riduzione permanente degli effettivi. La scadenza di molte casse integrazione ha accelerato tali processi negli ultimi mesi e soltanto una forte inversione del trend negativo potrebbe ridare fiato all occupazione, ma per ora di tale inversione non vi sono segnali. I dati raccolti fino alla fine dello scorso dicembre 2009 nei diversi uffici del sindacato OCST (Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese) evidenziano, per esempio, un consistente aumento di lavoratori frontalieri che hanno perso il posto di lavoro, quantificabile ad un incremento del % in più rispetto al corrispondente periodo del La legge n. 147 del 1997 prevede, per i lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera (divenuti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro non a loro imputabile), un periodo di indennizzo di dodici mesi e un importo dell indennità compreso tra il 25 e il 50 per cento del
3 Atti Parlamentari Camera dei Deputati salario medio percepito nell ultimo anno di lavoro in Svizzera. Dalla sua entrata in vigore, visto il consistente fondo esistente, l indennità versata è sempre stata del 50 per cento del salario lordo. I lavoratori svizzeri percepiscono, invece, un indennità pari al 70 o all 80 % del salario lordo per la durata di 400 giornate lavorative, che si estendono fino a 520 giornate per i lavoratori che hanno superato i cinquantacinque anni di età e a 640 giornate per chi è prossimo alla pensione. Considerando, inoltre, che la legge n. 147 del 1997 è finanziata con i contributi versati dai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera e che essa rappresenta l unico ammortizzatore sociale esistente per i frontalieri (finanziato dall INPS, come detto, con le retrocessioni provenienti dalla Svizzera), le organizzazioni sindacali italiane e svizzere, attive da tempo nella tutela del lavoro frontaliero, intendono sostenere la presente proposta di legge. Nei mesi scorsi le predette organizzazioni sindacali hanno sottoposto ai lavoratori questa proposta di legge, che ha visto raccogliere migliaia di firme di adesione e sostegno. Forte di un consenso così ampio, le modifiche che si propongono prefigurano che i fondi della legge n. 147 del 1997 gestiti dall INPS, vengano utilizzati esclusivamente per il pagamento dei trattamenti di disoccupazione destinati ai lavoratori frontalieri e non vengano impiegati per prelievi o storni destinati al finanziamento di iniziative alternative che nulla hanno a che vedere con gli scopi contenuti nella legge n. 147 stessa. Inoltre, prendendo spunto da casi negativi e sfavorevoli per i lavoratori interessati, si propone una modifica che incide sui requisiti occorrenti per accedere al trattamento speciale di disoccupazione frontalieri. La pertinente legislazione svizzera, infatti, prevede che nel momento in cui un lavoratore è impedito ad esercitare la propria attività lavorativa a causa di malattia o infortunio, non viene versato alcun contributo previdenziale, a differenza di quanto avviene in Italia. Non avendo alcun contributo versato, tale periodo non può quindi essere conteggiato, per cui decade il diritto alla disoccupazione speciale per i frontalieri. La modifica contenuta nella proposta di Legge (art. 2) intende pertanto garantire il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori che negli ultimi due anni hanno fatto registrare periodi di malattia o infortunio, considerandoli periodi neutri ai fini del conteggio determinante per il diritto alla prestazione. Si specifica che detti periodi di malattia e/o infortunio devono già oggi essere indicati su di un apposito formulario, da parte del datore di lavoro svizzero. Come detto, la Legge assicurazione disoccupazione vigente in Svizzera stabilisce il diritto al numero di indennità giornaliere di disoccupazione con un criterio flessibile che tiene conto dell età del lavoratore (graduale aumento con l approssimarsi all età pensionabile). Sotto questo punto di vista i lavoratori frontalieri, pur essendo assoggettati a tale legge per quanto concerne il prelievo sui salari, patiscono una palese ingiustizia poiché la legge italiana n. 147/1997 disciplina diversamente tale aspetto. A partire da questa considerazione, la presente proposta di legge modifica (art. 3) la norma vigente e prevede l aumento della durata dell indennità di disoccupazione speciale frontalieri per i lavoratori frontalieri anziani licenziati, che oggi sono i primi a perdere il lavoro e che incontrano le maggiori difficoltà, spesso insormontabili, di reinserimento nel mercato del lavoro. La modifica proposta all art. 3 innalza dunque a diciotto mesi il periodo di indennizzo previsto per i lavoratori frontalieri italiani di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni, «divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro», e a ventiquattro mesi per quelli di età a partire da cinquantasei anni. La legge n. 147 del 1997 riconosce ai soggetti che hanno il diritto al trattamento speciale di disoccupazione frontalieri la possibilità di iscriversi, presso i Centri per l Impiego provinciali, alle liste della piccola mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni. A seguito di approfondite verifiche fatte da organizzazioni sindacali di settore con i
4 Atti Parlamentari Camera dei Deputati competenti servizi regionali della Lombardia, si è potuto rilevare che tale procedura non è affatto utilizzata dai frontalieri, che quindi perdono notevoli possibilità legate sia ad incentivi per eventuali assunzioni in Italia sia a tutta quella serie di interventi di sostegno al reddito ed orientamento che le Regioni italiane hanno predisposto per particolari categorie di disoccupati. Pertanto nella presente proposta di legge si prevede una automaticità di inserimento dei frontalieri che percepiscono l indennità nelle liste di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, presso i Centri per l Impiego provinciali.
5 Atti Parlamentari Camera dei Deputati PROPOSTA DI LEGGE Art Al comma 2 dell articolo 1 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse finanziarie di tale gestione separata potranno essere utilizzate esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.» Art. 2 Al comma 1 dell articolo 2 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è aggiunto il seguente comma 2: «Ai fini di beneficiare del diritto a percepire l indennità di disoccupazione speciale frontalieri, disciplinata al comma 1, nel caso in cui nei due anni precedenti lo stato di disoccupazione siano presenti periodi di malattia e/o infortunio, essi concorrono a determinare il biennio nel quale verificare la presenza del requisito di un anno di attività soggetta a contribuzione richiesto dal regime di assicurazione contro la disoccupazione vigente in Svizzera.» Art Il comma 4 dell articolo 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è sostituito dal seguente: «Il lavoratore frontaliero cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla presente legge, è inserito automaticamente nelle liste della mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Il relativo onere è a carico della gestione di cui all articolo 1, comma 2. La sede INPS, territorialmente competente per il ricevimento e la lavorazione della domanda di disoccupazione, comunicherà l accettazione della domanda stessa sia all interessato che al Centro per l Impiego (CpI) territorialmente competente rispetto alla residenza del lavoratore. Il CpI provvederà all inserimento di tale nominativo all interno delle liste della mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.» Art Al comma 1 dell articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La durata massima di cui al periodo precedente è elevata a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per i lavoratori di cinquantasei anni di età e oltre.»
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