INDICE CAPITOLO I L ATTIVITÀ BANCARIA: DEFINIZIONE E QUALIFICAZIONE COME IMPRESA
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1 Introduzione... VII CAPITOLO I L ATTIVITÀ BANCARIA: DEFINIZIONE E QUALIFICAZIONE COME IMPRESA 1. L art. 10, comma 1, 1 periodo, T.U. bancario. L esercizio congiunto della «raccolta del risparmio» e dell «esercizio del credito» quali elementi necessari della nozione. Novità dell introduzione di una definizione di «attività bancaria». Preliminare constatazione della insufficienza di tale nozione e della relativa riserva a definire l intero ambito di attività delle banche L espressione «tra il pubblico» predicata a proposito della raccolta del risparmio e non dell esercizio del credito. Questione della rilevanza di tale omissione. Non essenzialità dello svolgimento nei confronti del pubblico per la configurazione dell esercizio del credito. Necessità di rivalutare sul piano sistematico l accento posto dal legislatore sull attività di raccolta Profili di continuità e differenze rispetto alla legge bancaria del Ripudio sistematico della terminologia civilistica da parte del legislatore Rapporti tra la nozione comunitaria di ente creditizio e quella di banca di diritto interno: cenni alle dirr. 2000/28/CE e 2000/46/CE sugli istituti di moneta elettronica ed agli effetti sulla nozione di ente creditizio comunitario. Rilevazione dei profili di forzatura definitoria tra istituti di moneta elettronica ed enti creditizi tradizionali ed effetti di confusione nel quadro complessivo. Conseguente tramonto dell identificazione tra l attività bancaria di diritto interno e l attività degli enti creditizi di fonte comunitaria L art. 10, comma 1, 2 periodo, T.U. bancario. La peculiarità dell espressione «ha carattere di impresa» e ragioni storiche di tale formulazione (Segue): Tesi della sostanziale inutilità dell attribuzione del carattere d impresa. Possibilità di ricavare dall affermazione del carattere di impresa un valore normativo in termini di qualificazione dell attività bancaria indipendentemente dall art cod. civ.,
2 XIV INDICE anche tenendo conto della rilevanza della nozione nella disciplina sanzionatoria. La banca come impresa alla luce della forma societaria necessaria Cenni alla categoria dell attività. Distinzione tra attività e atto. Necessità di procedere alla scomposizione dell attività bancaria nelle sue attività componenti: esercizio del credito e raccolta del risparmio CAPITOLO II L ESERCIZIO DEL CREDITO 1. Il contenuto sostanziale dell attività. Mancanza di una definizione in senso proprio. Constatazione di una pluralità di espressioni che sembrano presentare un referente comune e necessità di procedere alla verifica circa l effettiva relazione tra i rispettivi significati Analisi del significato della varietà di nozioni del T.U. bancario che manifestano prima facie una tendenziale sovrapposizione: l esercizio del credito (art. 1, comma 1) e la concessione di crediti (art. 144-bis, comma 1) (Segue): il prestito [art. 1, comma 2, lett. f), n. 2] (Segue): le particolari operazioni di credito e il finanziamento (artt. 38 ss.; art. 106, comma 1) (Segue): impieghi (artt. 35, comma 2, e 150, comma 5) e fidi (art. 137, comma 2) (Segue): Conclusioni in ordine alla sostanziale riconducibilità delle operazioni sottese ai diversi nomina esaminati ad una medesima operazione economica rappresentata dal finanziamento (sia come operazione che come attività), al variare delle terminologie dovuto alla riproduzione in seno al T.U. bancario di una pluralità di contesti corrispondenti a discipline originariamente autonome Cenno alla nozione di rischio in senso economico. Condizioni d uso dell espressione «rischio di credito». La messa a disposizione (attuale o potenziale) di denaro, il rischio di credito e il differimento come indici economici della sussistenza dell esercizio del credito. Validità dello schema «denaro-tempo-denaro» per le operazioni creditizie. Inclusione della concessione di garanzie nell attività di finanziamento Cenni alle diverse forme di esercizio del credito: i contratti bancari tradizionali (apertura di credito e anticipazione bancaria); il mutuo; lo sconto; acquisto, sottoscrizione e prestito di titoli; riporto e «pronti contro termine»; credito al consumo e credito commerciale Operazioni al limite della nozione: la cessione di credito pro soluto e pro solvendo come attività di finanziamento. Indici formali e sostanziali che confermano l assunto
3 XV 10. (Segue): L acquisto gratuito di crediti. Esclusione dal novero dei finanziamenti in senso proprio e qualificazione in termini di servizio. Evidenziazione di una maglia debole nel sistema delle riserve di attività finanziaria Le garanzie e gli impegni: i c.d. crediti di firma; le garanzie a prima richiesta come accentuazione della funzione di finanziamento. Gli impegni, dalla rappresentazione del credito accordato ma non utilizzato a forme di assistenza finanziaria variamente connesse con l autonoma emissione di titoli di debito da parte del cliente (NIF s e similari) CAPITOLO III LA RACCOLTA DEL RISPARMIO 1 La «raccolta del risparmio» e l art. 11 T.U. bancario. Impropria limitazione della portata di tale nozione «ai fini del presente decreto» e possibili ragioni di tale formulazione. Ragioni dell assenza di un contenuto effettivamente limitativo La definizione: i «fondi con obbligo di rimborso». Derivazione dell espressione dalla fonte comunitaria. Ambiguità della nozione di «obbligo di rimborso». Incidentale rilievo delle indicazioni comunitarie sulle forme di raccolta diverse dal deposito. Orientamento dominante secondo cui il rimborso ha ad oggetto il tantundem. Inidoneità della distinzione tra capitale di credito e capitale di rischio a costituire il criterio per l individuazione della raccolta del risparmio Le forme della raccolta enunciate dall art. 11, comma 1, T.U. bancario: il deposito come unico referente giuridico richiamato. Natura restitutoria dell obbligo di rimborso e temporaneità dell attribuzione del denaro. Il problema dell estensione, affermata dall orientamento dominante, della rimborsabilità propria del deposito alle altre forme di raccolta. Considerazione preliminare sulla natura generica ed atecnica della definizione della raccolta con conseguente irrilevanza dell unicità o pluralità di negozi o pattuizioni. La sostanza economica della raccolta: attribuzione temporanea di moneta che poi deve essere restituita, anche mediante l utilizzo di contratti di scambio. Correttezza della (ri)definizione della raccolta come «attività di acquisizione di disponibilità temporanea di moneta». Costatazione che l emissione obbligazionaria, almeno fino alla riforma del diritto societario, costituiva un ipotesi di raccolta per la quale la rimborsabilità propria del deposito (cioè alla pari) non era essenziale. Necessità di collocazione di questo dato nel contesto sistematico, anche alla luce delle norme comunitarie e del nuovo diritto societario I fondi rimborsabili nelle fonti comunitarie: definizione dell attività dell ente creditizio (dir. 2000/12/CE). La Corte di Giustizia e
4 XVI INDICE l interpretazione estensiva dei fondi rimborsabili finalizzata alla tutela dei risparmiatori. Incidenza sulla natura giuridica dell obbligazione di rimborso della direttiva comunitaria sui sistemi di garanzia dei depositi (dir. 94/19/CE), che consente di escludere dalla tutela i titoli di debito emessi dalle banche, (Segue):... e nelle direttive sugli istituti di moneta elettronica (dir. 2000/28/CE e 2000/46/CE), che, oltre ad ampliare la nozione di ente creditizio, introducono la nozione di rimborsabilità alla pari per i fondi ricevuti a fronte di emissione di moneta elettronica (estendendola anche alle banche) e, al tempo stesso, negano a tali fondi la qualificazione come fondi rimborsabili ai fini della dir. 2000/12/CE. La rimborsabilità come elemento comune eaun tempo distintivo della raccolta tipica delle banche e della raccolta degli istituti di moneta elettronica. Analisi della tormentata genesi dell obbligo di rimborso alla pari per i fondi ricevuti a fronte di moneta elettronica. Critica al fondamento della distinzione sul piano sostanziale tra rimborsabilità dei fondi raccolti dalle banche e quella della moneta elettronica, alla luce della definizione di quest ultima. Riconduzione della distinzione al piano funzionale e quindi alla differente attività di banche e istituti di moneta elettronica. Coerenza dello spostamento di prospettiva con la disciplina dell attività degli istituti di moneta elettronica (Segue):... constatazione che la rimborsabilità alla pari, richiamata anche per le banche, è esplicitata in relazione ad un fenomeno monetario quale è l emissione di moneta elettronica. Estensibilità di questa ratio a tutti i fondi rimborsabili acquisiti dalle banche e idonei a dar luogo a fenomeni monetari, per cui la rimborsabilità alla pari è una species del genus rimborsabilità (Segue):... verifica che l impostazione assunta consente di identificare nell assenza di un fenomeno monetario il fondamento della facoltà, concessa dalla dir. 94/19/CE, di escludere dai sistemi di garanzia i titoli di debito emessi dalle banche. Giustificazione dell apparente distonia della disciplina interna che limita l esclusione alle sole obbligazioni e non ai titoli di deposito, con la ragione che solo questi ultimi sono stati ritenuti assimilabili al deposito ai fini della tutela, essendo per tradizione e per orizzonte temporale comunque inscrivibili tra gli strumenti di mercato monetario, a differenza delle obbligazioni, invece tipologicamente e strutturalmente estranee ai fenomeni monetari e di mercato monetario e caratterizzate dall originaria assimilazione al prestito e quindi, per la loro durata, scambiate sul mercato finanziario. Constatazione che la giustificazione sistematica del diverso trattamento in sede di tutela fondata sulla diversa caratterizzazione tipologica, definita dall interazione tra norme di legge e regolamentari, tra obbligazioni e titoli di debito presenta una validità sensibilmente ridimensionata dalla riforma del diritto societario, che però introduce nuovi strumenti utilizzabili modificando il quadro di riferimento
5 XVII 8. I fenomeni monetari nel diritto interno. Ulteriore e definitiva conferma sistematica nel diritto interno del rilievo connotante dei fenomeni monetari all interno della raccolta del risparmio rappresentata dall art. 11, comma 5, T.U. bancario (rinvio). Conclusione in ordine al rilievo giuridico del rimborso al nominale come caratteristica dei fenomeni di raccolta a funzione monetaria (liquidità primaria) o rilevanti nel mercato monetario (liquidità secondaria). Conseguente natura non esemplificativa del deposito nell enunciato dell art. 11, comma 1, T.U. bancario ma paradigmatica del rimborso di una delle forme di raccolta del risparmio. La mancata indicazione della rimborsabilità al nominale come elemento dell attività riservata è coerente con una lettura della rimborsabilità alla luce delle finalità generali della disciplina bancaria, comunitaria e interna, non assecondando pratiche elusive del regime di riserva. Condizioni per selezionare quegli strumenti finanziari, introdotti dalla riforma del diritto societario, che possono essere inclusi nella classe dei fondi rimborsabili Le forme di raccolta del risparmio: i contratti bancari tradizionali (il deposito, il contro corrente) e le forme evolutive (depositi collegati a fondi comuni). Forme di raccolta che utilizzano lo schema del contratto di scambio (riporto, il «pronti contro termine») La raccolta in titoli delle banche. Le obbligazioni. Definizione in via regolamentare dei tratti distintivi: contenuto, durata e remunerazione. Il rimborso del capitale come caratteristica standard ma non necessaria e superamento della corrispondenza biunivoca col mutuo almeno nella disciplina speciale. Rapporti tra obbligazioni bancarie e nuova disciplina codicistica ed esigenze di coordinamento. La remunerazione delle obbligazioni. Cenno alle obbligazioni strutturate ed ai titoli di solidarietà I titoli di deposito. I certificati di deposito e i buoni fruttiferi. Identità sostanziale delle due figure. Definizione regolamentare delle caratteristiche: durata, natura «individuale» e remunerazione Prestiti subordinati, irredimibili e rimborsabili previa autorizzazione. Le passività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione: definizione della normativa secondaria. Cenni alla natura di queste passività: compatibilità della clausola di subordinazione con lo schema del prestito. Passività irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione: costatazione della loro natura «ibrida» con conseguente estraneità al fenomeno sostanziale della raccolta del risparmio. La forma (obbligazioni o titoli di deposito) La «realità» della raccolta. Le finalità sostanziali di tutela consentono di ritenere, in funzione antielusiva, l effettiva dazione del denaro non essenziale per la configurazione della raccolta
6 XVIII INDICE CAPITOLO IV SIGNIFICATO DEL «PUBBLICO» COME ELEMENTO QUALIFICANTE DELL ATTIVITÀ BANCARIA E DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO 1. La nozione di pubblico. Centralità della nozione di raccolta tra il pubblico ai fini della individuazione del perimetro della riserva di attività bancaria e della riserva di raccolta del risparmio. Continuità rispetto alla legge bancaria del ed immutata problematicità. Indagine sulla raccolta del risparmio «tra il pubblico» alla luce dell art. 11, comma 3, T.U. bancario e delle conseguenti determinazioni del CICR sulla raccolta tra soci, tra dipendenti e infragruppo Gli orientamenti della dottrina sulla nozione di pubblico dell art. 11 T.U. bancario. Diversità degli atteggiamenti sul rilievo dell art. 11, comma 3, T.U. bancario nella ricostruzione della nozione di «pubblico» e, nonostante il prevalente ricorso al criterio funzionale, diversità di esiti interpretativi Confronto con discipline diverse in cui compare il pubblico : a) l offerta al pubblico. La disciplina dell art cod. civ.: il rilievo dell indirizzo ad incertam personam che conferisce scarsa rilevanza alle caratteristiche del destinatario. La ratio di favorire un valido vincolo contrattuale quando l oblato sia indeterminato lascia sullo sfondo il pubblico (Segue): b) la disciplina dell appello al pubblico risparmio. Ilsignificato lessicale del termine «pubblico» come situazione anche potenziale in un contesto rilevante. Esigenza di approfondire l analisi in confronto con le discipline che sottendono un contesto rilevante per l individuazione del pubblico. L attuale disciplina dell appello al pubblico risparmio: novità dell attribuzione di poteri regolamentari per l individuazione di casi generali di inapplicabilità della disciplina medesima anche in ragione del numero dei soggetti coinvolti (art. 100, comma 1, T.U. finanza). Rilevazione della finalità di definire l area della sollecitazione pubblica in funzione non già di una riserva ma della disciplina (informata al criterio del need of protection) delle modalità con cui chiunque può sollecitare il pubblico. Conseguente funzionalità di una determinazione normativa del numero di soggetti rilevanti rispetto a fenomeni quali la diffusione tra il pubblico di strumenti finanziari indipendentemente dalla volontà dell emittente (art. 116 T.U. finanza) (Segue): c) la nozione di pubblico ai fini della riserva della prestazione dei servizi di investimento. Aspetti di omologia con la disciplina bancaria: funzionalità alla definizione di una riserva di attività. L offerta fuori sede: l esclusione degli investitori istituzionali dal particolare regime di questa forma di offerta come applicazione del criterio del need of protection. Rilevanza della modalità dell offerta per il particolare regime dell offerta fuori sede.
7 XIX Rilevanza, nell art. 18, comma 1, T.U. finanza, dell esercizio «professionale» nei confronti del pubblico; incidenza qualitativa della professionalità nella individuazione dell attività riservata (Segue): d) la nozione di pubblico nella disciplina degli intermediari finanziari (artt. 106 ss. T.U. bancario). Contiguità con la disciplina bancaria in ragione della finalità comune di definire una riserva di attività e dell identità tra attività di finanziamento ed erogazione del credito. Attribuzione di poteri regolamentari per l indicazione in positivo delle condizioni perché l attività sia nei confronti del «pubblico». Identificazione regolamentare di tali condizioni nell esercizio professionale dell attività (con esclusione dell attività infragruppo ed inclusione del credito al consumo a favore dei soci). Rilevanza sostanziale di un criterio qualitativo per la definizione del pubblico rilevante Insussistenza di una nozione generale di pubblico. Constatazione che nei diversi contesti normativi esaminati il riferimento al pubblico sottende una pluralità di funzioni e di interessi tutelati. Necessità di una interpretazione funzionale calata in ciascun contesto. Dichiarazione dell opzione interpretativa di dare al pubblico rilevante per la disciplina bancaria la massima estensione possibile ai fini della tutela del risparmio sottesa al regime di riserva. Precisazioni sulla distinzione tra criteri qualitativi e quantitativi di identificazione del pubblico e riconduzione ai primi di ogni implicazione del concetto di potenzialità Criteri per una identificazione della raccolta tra il pubblico. La pluralità potenziale dei soggetti e la casualità dell incontro con essi come indici della presenza del pubblico. Irrilevanza dell intuitus personae come criterio identificativo di contratti con il nonpubblico. Critica alla tesi secondo cui le indicazioni quantitative fornite dal CICR ex art. 11, comma 3, T.U. bancario per la raccolta tra soci varrebbero come criterio generale per identificare la raccolta del risparmio tra il pubblico Riconoscimento di valore indiziario alle ipotesi contemplate dall art. 11, comma 3, T.U. bancario per la ricostruzione in chiave funzionale della raccolta tra il pubblico. La terzietà economica del datore di fondi rispetto a chi raccoglie come condizione preliminare per la raccolta bancaria tra il pubblico. Irrilevanza della predeterminazione di una categoria, in sé considerata, al fine di escludere la ricorrenza di raccolta pubblica. La terzietà economica del datore di fondi come indice di un esigenza di tutela diversa da quella di cui sono riconosciuti bisognevoli di tutela i clienti destinatari di servizi di investimento; diversa posizione nelle due ipotesi anche dei c.d. investitori istituzionali La potenziale idoneità a coinvolgere una pluralità di soggetti ed implicazione della rilevanza delle possibili e diverse modalità con cui si raccoglie il risparmio. Condizioni per mutuare da ambiti normativi contigui, con riguardo al profilo logistico, la nozione di offerta fuori sede, precisando al contempo le condizioni per la
8 XX INDICE raccolta tra il pubblico in sede, cioè in un punto di raccolta sul territorio strutturato in modo da accogliere persone dall esterno. Quanto agli strumenti, forme contrattuali standardizzate ovvero il ricorso a «tecniche di comunicazione a distanza» come possibili indici di raccolta pubblica Verifica che le modalità indicate, pure utilizzabili come indici sintomatici, non costituiscono però forme necessarie della raccolta tra il pubblico né per esse si può richiedere una connotazione necessaria in termini impresa, ovvero di organizzazione o di professionalità, come si trae dalla differente formulazione delle norme bancarie rispetto a quelle sulle imprese di investimento e sugli intermediari finanziari. Impossibilità di ricavare dalla disciplina indicazioni in ordine alla rilevanza quantitativa del denaro raccolto quale criterio identificativo della raccolta pubblica Le Istruzioni della Banca d Italia e i casi ivi indicati come non costituenti raccolta pubblica: le trattative personalizzate (che sottendono la distinzione tra finanziamento e raccolta) e la raccolta da investitori istituzionali. Revisione critica della tesi secondo cui la disciplina della riserva di raccolta sottenderebbe il criterio per cui non è pubblico chi è in grado di apprezzare il rischio. La conoscenza qualificata del rischio non come criterio ma come conseguenza del difetto di terzietà economica del datore di fondi rispetto a chi raccoglie Conclusioni sul significato della raccolta del risparmio tra il pubblico. Peculiarità di questo pubblico e delle esigenze di tutela sottese incidenti sull accezione del termine nel contesto. Casualità, ed estraneità economica come indici di raccolta tra il pubblico ed irrilevanza della sola predeterminazione di una categoria si soggetti. Il profilo della potenzialità di contatto nella raccolta pubblica e conseguente rilevanza delle modalità con cui si opera tra il pubblico CAPITOLO V LE RISERVE DI ATTIVITÀ BANCARIA E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO 1. La riserva di attività bancaria: novità solo formale della disposizione sulla riserva. Profili oggettivo e soggettivo della riserva. Incidenza della disciplina di altri intermediari finanziari (in particolare artt. 106 ss. T.U. bancario) sulla idoneità della riserva a caratterizzare le banche: l esercizio del credito coincide con la concessione di finanziamenti. La riserva di attività bancaria nel suo complesso non caratterizza più le banche (all interno del genus degli intermediari finanziari), il cui proprium è da ricercare, in prima approssimazione, nella raccolta del risparmio tra il pubblico. L irrilevanza del profilo quantitativo nella riserva bancaria e l eccezione asistematica dell art. 155, comma 6, T.U. bancario
9 XXI 2. La riserva dell attività di raccolta del risparmio tra il pubblico. Natura non imprenditoriale dell attività di raccolta (anche alla luce della disciplina dell emissione di moneta elettronica). Rapporti tra la disposizione di diritto interno e quella comunitaria: l omissione del riferimento al «titolo professionale» e conseguente maggiore ampiezza della riserva di diritto interno (Segue): Esame della formulazione della riserva di raccolta in forma di divieto ai soggetti diversi dalle banche e della necessità di deroghe per temperarne l assolutezza. Rassegna delle deroghe per verificarne l ampiezza (Segue): I) art. 11, comma 4, lett. a)eb), sulla raccolta di Stati, enti pubblici territoriali e organismi internazionali; II) art. 11, comma 4, lett. c) ec-bis), sulle emissioni obbligazionarie, anche alla luce del nuovo diritto societario. Mancato coordinamento con la disciplina bancaria delle disposizioni relative all emissione dei nuovi strumenti finanziari societari; III) art. 11, comma 4, lett. d) ed-bis), sulla raccolta da parte di società con titoli negoziati in mercati regolamentati, enti sotto posti a vigilanza prudenziale. Effetti della riforma della disciplina delle obbligazioni delle società quotate; IV) art. 11, comma 4, lett. e) raccolta per tramite di intermediari bancari, finanziari o assicurativi (Segue): I «limiti e criteri» che il CICR, in base all art. 11, comma 4-bis ha definito per le forme di raccolta in deroga alla riserva passate in rassegna. Le deroghe per la raccolta obbligazionaria. Intervenuta abrogazione delle disposizioni codicistiche relative ai limiti alla raccolta obbligazionaria delle società quotate e sopravvivenza dei poteri del CICR solo in caso di esercizio di attività di finanziamento ed in altri residui casi. Esigenza di coordinamento (Segue): i soggetti ammessi alla raccolta in deroga con titoli «diversi» dalle obbligazioni: società quotate e raccolta per tramite di intermediari. Le prescrizioni regolamentari sulla raccolta per tramite di intermediari riconducono entro limiti qualitativi e quantitativi compatibili con il regime di deroga (interno e comunitario). Le nuove forme ordinarie di raccolta per tramite che si affiancano a quelle del T.U. bancario (Segue): i titoli di raccolta non bancaria «diversi» dalle obbligazioni (cambiali finanziarie e certificati di investimento). Effetti della riforma societaria sui poteri del CICR (Segue): significato della deroga per gli enti esercenti attività assicurativa (cenni al c.d. risparmio assicurativo) (Segue):... o finanziaria (cenni alle gestioni garantite ed alla loro ammissibilità) (Segue): la deroga per le società per la cartolarizzazione dei crediti e sua giustificazione in base alla natura non imprenditoriale dell attività La riserva bancaria sulla raccolta a rilevanza monetaria: struttura e contenuto dell art. 11, comma 5, T.U. bancario
10 XXII INDICE 12. (Segue): la dottrina che attribuisce a questa disposizione rilievo connotativo per le banche. Funzione monetaria e funzione di cassa. La riserva di funzione monetaria prescinde dall esercizio nei confronti del pubblico (Segue): il regime dei servizi di «bancoposta», che consente espressamente la raccolta del risparmio anche a vista, e di emissione di moneta elettronica: incompatibilità con l attribuzione alle banche dell esclusiva nella funzione monetaria Considerazioni di sintesi sulla portata delle riserve bancarie (artt. 10, comma 2, e 11, comma 2 T.U.). Non esclusività per le banche dell esercizio del credito. La caratterizzazione delle banche rispetto agli altri operatori del mercato finanziario sul versante della raccolta esprimibile in termini non di assolutezza ma di grado. L illimitatezza quantitativa, in conseguenza della riforma societaria, non più distintiva della raccolta bancaria rispetto alle altre forme di raccolta di soggetti non pubblici contemplati dall art. 11, comma 4, T.U (Segue): constatazione che la riserva di funzione monetaria, seppure individua un novero assai ristretto di operatori (banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane), non è comunque oggetto di una riserva esclusiva Cenni alla banca di fatto APPENDICE LE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO TRA LA DISCIPLINA BANCARIA E LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO 1. Le ragioni del coordinamento tra riforma del diritto societario e T.U. bancario Le nuove classi di ipotesi per le quali il CICR può escludere la ricorrenza di raccolta tra il pubblico (art. 11, comma 3 T.U.B.) (Segue): «rapporti societari» diversi da quelli con i soci. Irrilevanza ai fini dell esclusione della ricorrenza del pubblico dei rapporti creditizi (obbligazionisti e portatori di titoli di debito e strumenti finanziari che danno diritto solo al rimborso) (Segue): La rilevanza dell attività di chi raccoglie ai fini del nuovo art. 11, comma 3, T.U.B. Rilevanza non di tutte le attività finanziarie ma solo di quella consistente nella concessione di finanziamenti I rapporti di direzione e coordinamento inclusi tra i «rapporti societari». I rapporti di lavoro. Conferma della ratio dell art. 11, comma 3, T.U.B., già individuata nella mancanza di terzietà economica
11 XXIII 3. Semplificazione della mappa di deroghe alla riserva bancaria di raccolta del risparmio tra il pubblico L esenzione generale delle ipotesi di raccolta consentite dalla legge (Segue): le disposizioni sostituite e quindi implicitamente abrogate in tutto o in parte (raccolta di società quotate, enti sottoposti a vigilanza prudenziale ed imprese per tramite di intermediari) (Segue): le cambiali finanziarie ed i certificati di deposito nel nuovo contesto (Segue): sussunzione della raccolta delle società finanziarie ed assicurative nonché ex legge n. 130/1999 nell esenzione generale della raccolta consentita dalla legge Il punto sui nuovi poteri regolamentari del CICR I nuovi commi 4-quinquies e 5 dell art. 11 T.U.B.: novità del primo ed invarianza sostanziale del secondo Le modifiche all art. 12 T.U.B. in materia di titoli di raccolta delle banche *** Il regolamento sugli istituti di moneta elettronica Indice degli autori citati
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