MATERIE E NORMATIVA DI INTERESSE DEL SISTEMA BANCARIO NEL 2008

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1 MATERIE E NORMATIVA DI INTERESSE DEL SISTEMA BANCARIO NEL 2008 SOMMARIO 1. Ordinamento Bancario Deliberazioni CICR luglio 2008 Libro Bianco Compliance 2. Disciplina delle crisi bancarie Revisione della direttiva in materia di crisi bancarie Revisione della disciplina europea in materia di Schemi di garanzia dei depositi 3. Diritto delle società Disciplina Consob delle operazioni con parti correlate Pubbliche consultazioni 4. Normativa in materia di concorrenza e pratiche commerciali scorrette Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie Consultazione della Commissione UE sulla revisione del regolamento "modernizzazione" n. 1/2003 Pratiche commerciali scorrette e attività bancaria 5. Tutela degli interessi collettivi della clientela bancaria e risoluzione stragiudiziale delle controversie La risoluzione alternativa delle controversie: Istituzione di una Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob. Recepimento della Direttiva n. 2008/52/CE in materia di Mediazione civile e commerciale Delibera del CICR n. 275/2008 sulla disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ex art. 128 bis TUB Disciplina delle azioni collettive risarcitorie Partecipazione del Settore alle pubbliche consultazioni 6. Disciplina penale D.lgs. 231/2001 Aggiornamento delle Linee Guida 231 Attività di formazione e partecipazione a convegni 231 ABI on line Nuova edizione delle Linee guida 7. Fondo Unico Giustizia 9. Disciplina dei servizi di investimento e dei mercati mobiliari

2 Deliberazioni CICR luglio 2008 Lo scorso 29 luglio 2008 il CICR ha emanato tre delibere che disciplinano: a) i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ex art. 128 bis Tub (trattata in altra sezione di questo documento); b) le partecipazioni che le banche e i gruppi bancari possono detenere in imprese finanziarie e industriali; c) l assunzione di attività di rischio da parte di soggetti collegati. Le delibere, pubblicate in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 settembre, dovranno essere attuate d Italia. Delibera del CICR n. 276/2008 sulle partecipazioni di banche in imprese finanziarie e industriali La delibera Cicr n. 276/2008 disciplina le partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (c.d. partecipazioni a valle ), in attuazione, tra l altro, degli artt. 53, commi 1 e 2 e dell art. 67, comma 1, lett. c), TUB. La delibera prevede l abrogazione delle disposizioni di cui al D.M. n /1993 che attualmente regola la materia unitamente alle Istruzioni di vigilanza di Banca d Italia (Tit. IV, cap. 9, sez. III) a far tempo dalla data in cui la Banca d Italia emanerà le nuove Istruzioni attuative. Con riferimento alle partecipazioni delle banche in altre banche, in soggetti aventi natura finanziaria, in imprese ausiliarie e in imprese assicurative, il CICR attribuisce a Banca d Italia il potere il potere di prevedere, a fini di stabilità, che siano soggette ad autorizzazione per il raggiungimento di determinate soglie, rapportate al patrimonio di vigilanza consolidato, o l acquisizione del controllo. Il provvedimento si segnala, in particolare, per abrogare i limiti quantitativi alle partecipazioni che le banche possono detenere nelle imprese industriali. Il CICR stabilisce, in tale contesto, che (art. 2) le banche e i gruppi bancari possono detenere partecipazioni in imprese non finanziarie secondo quanto stabilito dalla Banca d Italia nel rispetto della disciplina comunitaria. Quest ultima è costituita dalla Direttiva 48/2006, a tenore della quale le singole partecipazioni non possono essere superiori al 15% dei fondi propri della banca e l importo totale delle partecipazioni non può essere superiore al 60% di detti fondi. Ai sensi della disciplina CICR, inoltre, la Banca d Italia, ai fini di contenimento dei rischi delle banche e dei gruppi bancari, può: dettare criteri volti a prevenire i conflitti di interesse concernenti la gestione delle partecipazioni, ivi compresi i casi in cui la medesima deve essere affidata a entità dedicate; 3

3 prevedere cautele procedurali per l acquisizione di partecipazioni in imprese in stato di difficoltà, tra cui la sussistenza di un piano di riequilibrio economico e finanziario. Con la delibera in commento il CICR attribuisce ulteriori poteri alla Banca d Italia (art. 3) che può, tra l altro: estendere la disciplina di cui alla delibera del CICR ad altri investimenti e apporti comportanti il coinvolgimento della banca e del gruppo bancario nel rischio d impresa, ivi compresi gli strumenti finanziari che non attribuiscono diritti amministrativi e i contratti derivati su equity; dettare particolari disposizioni in ordine alle partecipazioni detenute da banche di credito cooperativo e da banche di garanzia collettiva dei fidi, in considerazione delle loro finalità mutualistiche e delle specifiche caratteristiche operative; disciplinare l applicazione della normativa in esame nei confronti delle succursali in Italia di banche aventi sede legale in Paesi extracomunitari. Per quel che interessa la fattispecie delle cc.dd. partecipazioni a monte (cioè delle partecipazioni detenute in soggetti bancari), si rammenta infine che la materia è disciplinata dalla norma primaria (art. 1 9, comma 6, TUB) e che sarà oggetto prevedibilmente di revisione in occasione del prossimo recepimento della Direttiva n / 44/CE concernente le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, la cui attuazione negli ordinamenti interni degli Stati membri dovrà avvenire entro il 21 marzo Delibera del CICR n. 222/ 2222 sull'assunzione di attività di rischio nei confronti di soggetti collegati Con la delibera n. 277/ il CICR ai sensi dell art. 53, commi 4 e 4 quater del TUB disciplina l assunzione di attività di rischio da parte delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati. La delibera disciplina: la nozione di soggetti collegati, di parte correlata e di soggetti connessi a una parte correlata (art. 1 ); i limiti alle attività di rischio (art. 2); le procedure da seguire e i relativi controlli (art. 3). In particolare, nella versione attualmente vigente l art. 53, comma 4, TUB, stabilisce che la Banca d Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina condizioni e limiti per l assunzione, da parte delle banche, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. Ove verifichi in concreto l esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l assunzione delle attività di rischio. 4

4 Ai sensi del comma 4 quater, Tub la Banca d Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina altresì i conflitti d interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica. La delibera CICR è stata emanata in esito ad una consultazione avviata dalla Banca d Italia nel mese di agosto 2007 e alla quale l ABI ha partecipato anche sulla base delle indicazioni provenienti da un Gruppo di lavoro interbancario costituito nell ambito della Commissione tecnica per l ordinamento finanziario. Nella delibera non viene fornita alcuna nozione di attività di rischio. Per tali devono comunque intendersi, secondo quanto indicato nel documento di consultazione del mese di agosto 2007 dalla stessa Banca d Italia, quelle di cui al tit. IV cap. II, sez. II delle Istruzioni di vigilanza in materia di coefficiente di solvibilità individuale (si tratta delle categorie di attività rischio, tra cui si segnalano, a titolo di esempio: i crediti per cassa, le i crediti ipotecari, le operazioni di leasing, le partecipazioni non dedotte dal patrimonio di vigilanza, le garanzie, icrediti di firma La delibera fornisce, all art. 1, la nozione di soggetti collegati qualificati come l insieme delle parti correlate (art. 1, comma 1, num. 1) e dei soggetti connessi a una parte correlata (art. 1, comma 1, num. 2). Sono considerate parti correlate : coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la banca o la società capogruppo; il titolare di una partecipazione pari o superiore al 5% nella banca, ovvero chi comunque detenga il controllo della banca stessa. La Banca d Italia può stabilire, per le società italiane, soglie partecipative inferiori; si segnala che l indicazione della misura minima della partecipazione al 5% era stata proposta da ABI nella consultazione; i soggetti che sono in grado di nominare, anche sulla base di accordi o di clausole statutarie, uno o più componenti dell organo di amministrazione o del consiglio di sorveglianza della banca o della società capogruppo; le società sulle quali la banca o altra società del gruppo esercita, direttamente o indirettamente, un influenza notevole. La Banca d Italia stabilisce i criteri per individuare i casi in cui vi è influenza notevole, prendendo in considerazione una serie di possibili indici elencati nella delibera CICR, quali, ad esempio, le presunzioni dell art. 2359, terzo comma, del codice civile (quando nell assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società è quotata); il principio contabile internazionale n. 28 come riportato dal regolamento (CE) 2238/2004. In linea con quanto richiesto dall ABI in sede di consultazione, l elencazione di parti correlate contenuta nella delibera del CICR costituisce unnumerus clausus. Diversamente dalla precedente disciplina del CICR non sono infatti previsti poteri di Banca d Italia di ampliare il novero dei soggetti da ricomprendere nella nozione. 5

5 Sono definiti soggetti connessi a una parte correlata: le società e gli enti controllati, direttamente o indirettamente, da una parte correlata. Si tratta di un ampliamento della nozione precedentemente vigente che non includeva gli enti tra i soggetti controllati e che non contemplava l ipotesi del controllo indiretto; i soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, una parte correlata di cui al numero 1, lettere b) e c), ovvero che sono sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con le medesime. Si tratta di una previsione di nuova introduzione; altri soggetti individuati dalla Banca d Italia tenendo conto del principio contabile internazionale n. 24 come riportato dal regolamento (CE) 2238/2004. La delibera prevede che siano le stesse parti correlate a fornire informazioni alla banca o alla società capogruppo al fine di consentire il censimento dei soggetti collegati (art. 1, comma 2), escludendo quindi un ruolo di ntelligence della banca nella ricerca e individuazione delle proprie i parti correlate. L art. 3 della delibera del CICR disciplina le procedure e i controlli relativi all assunzione di attività di rischio, dettando una regolamentazione totalmenteprinciple based. I principi ora fissati dal CICR sono: le attività di rischio e ogni altro rapporto di natura economica con soggetti collegati devono essere deliberati con modalità che garantiscono l oggettività delle valutazioni ; le deliberazioni sono adeguatamente motivate con riguardo alla rispondenza delle condizioni economiche praticate a criteri di mercato. le banche effettuano specifici controlli sull andamento delle relazioni con parti correlate. Per quel che concerne i limiti alle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati la delibera: conferma il tetto massimo del 20% del patrimonio di vigilanza del gruppo bancario (o della banca non facente parte di un gruppo) per l esposizione verso l insieme dei soggetti collegati; consente che detto limite possa essere differenziato per singole banche e per singola tipologia di controparte (fermo restando che il limite non può superare il 20% di cui sopra); 6

6 prevede che la Banca d Italia possa prevedere la disapplicazione, in tutto o in parte, della disciplina per la attività di rischio nei confronti di altre società appartenenti medesimo gruppo bancario (se sottoposto a vigilanza consolidata in Italia o altro paese UE). La delibera demanda alla Banca d Italia il compito di definire modalità e termini del rientro delle eccedenze secondo criteri di gradualità (art. 3). IL'ABI ha pubblicato una prima circolare di commento della disciplina emanata dal CICR e, nel 2009, continuerà a seguire gli sviluppi di tali tematiche. Libro Bianco dell'abi sulla Compliance Il Settore Ordinamento Finanziario dell'abi, supportato il prof. Lamandini, curatore dell Area I del Libro Bianco, ha introdotto il tema della Compliance, la sua storia normativa, il suo impatto sul sistema. 7

7 2. DISCIPLINA DELLE CRISI BANCARIE Revisione della disciplina europea in materia di Schemi di garanzia dei depositi Il tema della garanzia dei depositi è attualmente al centro di un fortissimo interesse in relazione al contingente stato di crisi dei mercati finanziari. Le recenti turbolenze che hanno interessato mercati finanziari e intermediari hanno riproposto l esigenza di efficaci presìdi (pubblici e privati) volti a fronteggiare le situazioni di crisi, e di coordinamento tra i vari sistemi di garanzia e tra le stesse autorità di vigilanza. In tale contesto, l accento è stato posto sulla funzione di salvaguardia della fiducia dei depositanti esplicata dai DGS. In particolare, è stato considerato che un livello di copertura più elevato può senz altro contribuire a una maggiore fiducia da parte dei risparmiatori (e più in generale dei mercati) nelle situazioni di instabilità. Lo stesso Financial Stability Forum ne ha sottolineato lo scorso mese di aprile l importanza cruciale nell ambito delle misure tese a gestire la meglio una situazione di turbolenza dei mercati. La Commissione Europea, sulla base delle prime risultanze di uno studio dello scorso mese di maggio condotto dal Joint Research Centredi Ispra, in cooperazione con European Forum of Deposit Insurers(EFDI), ha individuato tre tematiche da affrontare in sede di riforma della attuale direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi (dir. 94/19/EC): la riduzione dei tempi massimi di rimborso. Le analisi svolte hanno infatti mostrato che circa il 30% dei depositi interessati non viene rimborsato entro il periodo di tempo massimo previsto dalla direttiva (tre mesi, che possono essere ampliati sino a nove) l abolizione dei meccanismi di co assicurazione; in alcune esperienze, infatti, sino al 10% delle perdite viene sopportato dai singoli risparmiatori. Tale possibilità è ammessa dalla direttiva ma da molti giudicata non coerente con l obiettivo della disciplina dei DGS, che è quello di dare piena fiducia e garanzia ai depositanti circa il rimborso delle somme loro affidate alla la convergenza verso un livello di copertura identico in tutta la UE, tenendo presente il rischio di incentivare comportamento di moral hazard in caso di fissazione di una soglia troppo elevata. Si ricorda che in Italia la copertura è pari a euro ,38 per depositante, a fronte di un livello minimo di 20 mila euro previsto dalla direttiva In relazione ai recenti sviluppi della crisi dei mercati finanziari, per altro, nell ambito della riunione Ecofin del 7 ottobre 2008, nel prendere atto che diversi Stati Membri hanno posto in essere azioni volte ad incrementare il livello di garanzia dei depositi, si è accolta con favore la decisione di portare il livello di tutela dei depositanti (attualmente fissato a dalla direttiva 94/19/CE) a anche in conseguenza del fatto che in alcuni Stati tra cui, segnatamente, l Italia la copertura è molto più elevata del minimo posto dalla Direttiva. 8

8 L Ecofin ha altresì accolto con favore l intenzione della Commissione di promuovere una proposta finalizzata a promuovere una convergenza tra i diversi schemi di garanzia dei depositi dei Paesi Membri in coordinamento con quanto stabilito dal Financial Stability Forum. A fronte di ciò, lo scorso 15 ottobre la Commissione ha ufficialmente approvato la proposta di modifica della direttiva le cui previsioni innovative si ispirano anche alle risultanze dello studio dello scorso mese di maggio condotto dal Joint Research Centre, in cooperazione con l EFDI. Le proposte di revisione della direttiva n. 94/19/CEE sono relative, rispettivamente a: a) innalzamento del livello minimo di copertura. A tal fine, si prevede: innalzamento della copertura minima a 50,000 euro; somma che, entro il 31 dicembre 2009, deve arrivare a 100,000. Come noto, il sistema italiano (sia FITD che Fondo del credito cooperativo) è già allineato (copertura di euro ,38); eliminazione delle previsioni sulla co assicurazione (art. 7, comma 4 dir), ossia del meccanismo in base al quale l eventuale insolvenza della banca è sopportata anche dal depositante per un a percentuale massima del 10%; la questione non si pone in Italia, atteso che la copertura è integralmente assicurata dal Fondo (nei limiti della copertura); b) riduzione dei tempi di pagamento da parte del singolo fondo di garanzia c) soggetti assicurati (art. 7, par. 2 della direttiva coordinato con Allegato 1). La proposta rappresenta una novità nell ambito delle varie ipotesi emerse sinora nei vari fora dedicati al tema ed è finalizzata a garantire la rapidità dei rimborsi attraverso una riserva di operatività dei sistemi nei confronti dei consumatori. Ai sensi della proposta: è obbligatoria la copertura dei consumatori ; l Italia è allineata (coprendo già, addirittura, anche i depositi delle persone giuridiche) gli Stati membri possono prevedere che alcune tipologie di deposito siano escluse dalla copertura: rimangono nella facoltà di esclusione dalla copertura le obbligazioni e gli altri titoli di debito emessi da banche così come previsto in Italia per il FITD i singoli schemi possono altresì decidere di coprire altre tipologie di depositante, a patto che ciò non contrasti con la rapidità dei rimborsi. Nel contempo, proseguono le iniziative di autoregolamentazione che la Commissione ha promosso sotto la propria egida nel 2006: è infatti in via di stesura un documento EFDI (European Forum of Deposit Insurer ) sulle questioni da affrontare per via di autoregolamentazione e una bozza di MoU (memorandum of understanding ) sugli accordi di topping up tra i diversi Fondi. In particolare, sono in corso di approfondimento da parte di EFDI i seguenti temi: a) ambito di applicazione della direttiva (definizione di deposito e di depositante ), 9

9 b) definizione di modelli di accordi per lo scambio di informazioni tra i DGS dei diversi Stati Membri c) informazioni ai consumatori sui vari sistemi di garanzia e promozione di best practices ; d) riduzione dei tempi di rimborso ai depositanti. L EFDI affronterà altresì il tema delle valutazioni ris based per le contribuzioni ai fondi di garanzia e pubblicherà il proprio report entro la prima metà del Anche nel corso del 2009, il Settore sarà impegnato nei lavori su tale argomento. Revisione della direttiva in materia di crisi bancarie Sono in corso presso la Commissione Europea i lavori per la revisione della direttiva n. 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese bancarie. Come noto, la direttiva 2001/24 disciplina le crisi che si producono in un impresa bancaria che abbia succursali in altri Stati Membri, ma non affronta la stessa problematica ove questa coinvolga un gruppo bancario (composto da una casa madre parent credit institution che abbia società controllate ( subsidiariesmembri. I lavori in sede comunitaria sono ancora ad uno stadio di approfondimento. In particolare, la Commissione sta cercando di individuare gli ostacoli legali al trasferimento di asset nell ambito di un gruppo di banche aventi rilevanza trasfrontaliera (anche con riferimento alla ipotesi di una eventuale crisi del gruppo medesimo); il tema si è rivelato di non facile disamina. La Commissione, difatti, ha già consultato il pubblico nel settembre 2007 (il Settore OF ha risposto alla consultazione). Nelle scorse settimane la Commissione ha conferito incarico ad uno studio legale di approfondire alcuni temi attraverso un nuovo questionario rivolto all industria L evidente cambiamento che sta attraversando l architettura del sistema bancario europeo e le numerose integrazioni in corso tra soggetti bancari situati in diversi Stati membri, suggeriscono l opportunità di svolgere una riflessione sul tema della crisi dei gruppi bancari con rilevanza cross border, con l obiettivo sia di addivenire ad un quadro chiaro delle diverse normative attualmente esistenti nei singoli Paesi, sia, in prospettiva, di assumere elementi utili a valutare l opportunità di modificare la disciplina recata dalla direttiva 2001/24/CE (attuata in Italia con il d.lgs. n. 197/2004 e integrata nelle disposizioni del Testo Unico Bancario) nel senso di estenderla a quali condizioni e con quali modalità alla crisi che coinvolga un gruppo bancario. bancario cross border inevitabilmente riconduce alla più ampia tematica della futura architettura europea della vigilanza bancaria. 10

10 Se, infatti, l ampliamento dell ambito di applicazione della direttiva appare funzionale a favorire l integrazione del mercato dei servizi finanziari a livello comunitario, questo ampliamento deve essere accompagnato da idonee misure volte a chiarire, da un lato, i profili di responsabilità della capogruppo e, parallelamente, il ruolo e le responsabilità delconsolidated supervisor, profilo quest ultimo la cui soluzione appare prodromica alla definizione di nuove architetture di vigilanza a livello comunitario. Tra le questioni più delicate da affrontare rientra la possibilità per la capogruppo di effettuare con diverse modalità tecnico giuridiche trasferimenti diassets tra le controllate, al fine di medesimo. In sede FBE, nella definizione della disciplina, è auspicabile prevedere la possibilità di operare un transfer of assets che non dovrebbe essere tout court impedita, ma dovrebbe essere disciplinata tenendo presenti gli altri strumenti (ad esempio: finanziamenti, partecipazioni al capitale di rischio, prestazione di garanzie) in astratto utilizzabili per gestire situazioni di difficoltà in cui versino società del gruppo. In linea generale, la soluzione al problema delineato dovrebbe consentire il trasferimento degli asset da una società del gruppo ad altra per prevenire l insorgere di una crisi che potrebbe compromettere il gruppo stesso e, in secondo luogo, a condizioni e modalità tali da non intaccare i requisiti patrimoniali/ ratios della società cedente. 11

11 D 3. IRITTO DELLE SOCIETÀ Disciplina Consob delle operazioni con parti correlate Lo scorso mese di aprile la Consob ha sottoposto a consultazione pubblica una proposta di regolamentazione attuativa della delega attribuitale dall art bi c.c. in materia di con parti correlate effettuate, direttamente o tramite società controllate, da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante, secondo la definizione di cui all art bi c.c.). Nel mese di giugno la Consob ha promosso un public hearing sul tema. Le principali criticità già evidenziate dal sistema bancario sono: la dubbia efficacia dell utilizzo della nozione dello IAS 24, dettato a fini bilancistici, per disciplinare anche sotto il profilo sostanziale l operatività con parti correlate; il ruolo affidato agli amministratori indipendenti, in contrasto non solo con i compiti e le responsabilità ad essi attribuiti dalla legge e dall autoregolamentazione, ma anche con l assetto dei diversi poteri nella governance della società; la necessità di tenere in maggiore conto la specificità e le caratteristiche dell operatività bancaria, nonché i presìdi posti dal codice civile in materia di attività di direzione e coordinamento e dal TUB in materia di gruppi bancari. Ulteriori considerazioni specifiche : a) è auspicabile ricercare uno stretto coordinamento tra la regolamentazione Consob e la regolamentazione bancaria in corso di emanazione con riguardo all attuazione dell art. 53 commi 4 4 quater TUB. E ciò non solo per eliminare qualunque dubbio interpretativo possibile alla luce degli svariati punti di contatto che presentano le discipline ma anche per minimizzare duplicazioni di adempimenti e costi di vigilanza. b) la disciplina dettata dall art. 136 TUB, che disciplina l assunzione di obbligazioni da parte della banca con esponenti propri o di società del gruppo, dovrebbe considerarsi senz altro prevalente su quella codicistica, laddove ovviamente si tratti di una fattispecie rientrante tra quelle contemplate nel medesimo art. 136 TUB. 12

12 c) Per le banche, ai fini della nozione di amministratore indipendente deve farsi ricorso anche all art. 26 TUB, norma di applicazione generale a tutte le tipologie di imprese bancarie, siano esse quotate, aperte o chiuse, ai sensi della quale i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le banche devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con Regolamento del Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita la Banca d Italia. Poiché il decreto non è stato ancora emanato (e quindi, allo stato, non sono ancora note le caratteristiche che si richiederanno all amministratore bancario affinché sia indipendente ), c'è il rischio che la nozione di indipendenza che sarà dettata dal Ministero dell'economia e delle Finanze possa non risultare coerente con quella richiamata dalla Consob. Da ciò la necessità, anche per questo aspetto, di tener conto nell emananda regolamentazione, delle specificità della disciplina bancaria, perseguendo un maggiore coordinamento tra le varie Autorità. d) Che tale sia l esigenza da perseguire emerge altresì considerando che l ipotizzata disciplina Consob si applicherebbe anche alle società con capitale diffuso, tra le quali rientrano le Banche Popolari diverse da quelle con azioni quotate e talune Banche minori. Per tali Banche non vi sono previsioni normative che impongano la presenza di amministratori indipendenti nel proprio Consiglio di Amministrazione e quindi per esse si porrebbe il problema di uniformarsi a due plessi normativi: l uno costituito dalle prescrizioni ipotizzate dalla Commissione, l altro costituito dalle norme attuative dell art. 26 Tub in parola. e) Più in generale, il ruolo determinante che la regolamentazione Consob affida agli amministratori indipendenti nelle decisioni sulle operazioni con parti correlate è in contrasto non solo con i compiti e le responsabilità ad essi attribuiti dalla legge e dall autoregolamentazione, ma anche con l assetto dei diversi poteri nella governance della società. In particolare, perché: sulla base della legge e dell autoregolamentazione, il ruolo degli amministratori indipendenti si sostanzia nel vigilare, con autonomia di giudizio, che la gestione si svolga nell interesse della società; non è chiaro cosa debba intendersi per ruolo determinante che sembra far pensare ad un potere di veto degli indipendenti, potere non previsto nella disciplina degli amministratori indipendenti. La proposta di disciplina è ancora in fase di meditazione da parte dell Autorità di Vigilanza che intende, a tal fine, svolgere un nuovo di giro di consultazioni. Occorre maggiore coerenza della disciplina delle operazioni con parti correlate con le norme vigenti oo in via di emanazione relative specificamente alle società bancarie. 13

13 Partecipazione del settore a pubbliche consultazioni Nel corso degli ultimi mesi si sono svolte numerose pubbliche consultazioni indette dal legislatore (primario e secondario) per l emanazione di normativa. In particolare, si segnalano le seguenti consultazioni: 1. Consultazione Consob (aprile 2008) sulla comunicazione relativa alle informazioni da rendere note in occasione della presentazione di liste per l elezione dei componenti degli organi sociali delle società con azioni quotate (attuazione della Riforma del Risparmio). Oggetto della comunicazione è la richiesta di rendere note al pubblico, in occasione della presentazione di liste c.d. di minoranza per l elezione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società con azioni quotate, le eventuali relazioni tra i soggetti che presentano dette liste e i soci di controllo o di maggioranza relativa. 2 Consultazione MEF (aprile 2008) per il recepimento della Direttiva 2006/43/CE (c.d. VIII. Direttiva DRC) sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (in modifica delle Direttive 78/CEE e 83/349/CEE ed in abrogazione della Direttiva 84/253/CEE. 3 Consultazione MEF (maggio 2008) per l elaborazione dei criteri di delega legislativa di. recepimento della direttiva n. 2007/36/CE dell 11 luglio 2007, relativa all esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate su un mercato regolamentato dell'unione Europea (c.d. Shareholders rights directive ), introduce una nuova disciplina in tema di funzionamento dell assemblea delle società quotate. 4 Consultazione MEF (giugno 2008) per il recepimento della Direttiva 2006/68/CE che. modifica la Direttiva 77/91/CEE (detta anche Seconda Direttiva ) recante norme sulla formazione e modifica del capitale sociale. 5 Consultazione MEF (giugno 2008) per il recepimento della direttiva 2006/46/CE), che reca. disposizioni in materia di relazione sul governo societario da parte degli emittenti, nonché di informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate e sugli impegni fuori bilancio. La risposta alla consultazione è stata elaborata anche in collaborazione al Settore Bilancio e Vigilanza E' su queste materie che maggiore è l'interesse a seguire l evoluzione in sede normativa. 14

14 4. N ORMATIVA IN MATERIA DI CONCORRENZA E PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE Libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie L ABI ha inviato alla Commissione Europea la risposta alla consultazione pubblica in merito alle proposte contenute nel Libro bianco in oggetto volte ad assicurare che tutte le vittime di violazioni delle norme comunitarie sulla concorrenza abbiano accesso a meccanismi di tutela efficaci in modo da poter essere interamente compensate del danno subito. Il documento di risposta (all. 1) pur proponendo suggerimenti e correttivi, esprime un apprezzamento di fondo per la scelta della Commissione di attribuire alprivate enforcement una funzione unicamente compensativa e non una finalità punitiva propria di altri sistemi giuridici quali quello statunitense Nel 2009, sarà importante perseguire l obiettivo di diffondere la conoscenza di questa disciplina e le sue particolari applicazioni in campo bancario. In particolare: sarà aggiornata la Guida alla disciplina antitrust per le banche che era già stata pubblicata nel 2005 per i tipi di Bancaria Editrice: il lavoro è in fase di avanzato svolgimento e dovrà essere chiuso per la stampa entro l inizio del 2009; rispetto all edizione precedente, la nuova Guida, da un lato, dedica maggiore spazio alla trattazione di questioni di carattere generale (si pensi ad esempio alla tematica del private enforcement del diritto antitrust e, quindi, alle conseguenze civilistiche rivenienti dalla violazione della normativa in discorso), e, dall altro, evidenzia l evoluzione della disciplina anche nei principi applicativi a seguito del passaggio di competenze dalla Banca d Italia all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avvenuto con l entrata in vigore della legge sul risparmio. Sempre nell ottica di diffondere la conoscenza del diritto antitrust sarà inserita nella rivista Bancaria un apposita sezione di approfondimento che, mensilmente, porti all attenzione degli operatori e degli studiosi della materia specifici approfondimenti sulle questioni antitrust (nonché sulla disciplina relativa alle pratiche commerciali scorrette la cui applicazione compete anch essa all AGCM) di più stretta rilevanza per il settore bancario/finanziario. Consultazione della Commissione UE sulla revisione del regolamento "modernizzazione" n. 1/2003 La Commissione Europea ha promosso una consultazione pubblica in vista della revisione il prossimo anno del regolamento (CE) n. 1/2003 che ha abolito nel 2004 la notifica antitrust preventiva degli accordi da parte delle imprese, rimettendo alle medesime il compito di auto 15

15 valutare (assumendosene la relativa responsabilità) se un accordo rispetti la normativa a tutela della concorrenza. Nel rimandare per un compiuto esame al testo, è da evidenziare quanto segue: In via generale, in ambiti caratterizzati dalla necessità di architetture cooperative di sistema e di investimenti considerevoli, il meccanismo dell auto valutazione può risultare particolarmente complesso e comportare ingenti oneri per le imprese. E' opportuno ricorrere allo strumento del Regolamento di esenzione per conferire maggiore certezza agli operatori in tema di commissioni interbancarie, visto che il dialogo fra i soggetti pubblici e privati coinvolti non è ancora riuscito ad eliminare o ridurre sensibilmente l incertezza sottesa ai notevoli investimenti che le imprese sono chiamate a compiere. In materia enforcemen della disciplina antitrust da parte delle autorità nazionali, sono stati suggeriti alcuni t correttivi. a) in merito alla possibilità per le imprese di chiudere un procedimento con l assunzione di impegni, è stato evidenziato che la legge italiana prevede che le imprese propongano impegni tali da fare venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell istruttoria entro 90 giorni a decorrere dalla notifica dell apertura del procedimento. Il termine risulta spesso corrispondere ad una fase poco avanzata delle indagini e potrebbe indurre le imprese a presentare impegni al buio ovvero senza disporre, dato lo stato embrionale del procedimento, di una chiara e completa rappresentazione dei profili anticoncorrenziali oggetto dell istruttoria. Si è suggerito pertanto di riconsiderare il termine anche al fine di allineare la normativa italiana con quella b) In tema di misure cautelari, si è sottolineato che, nella legge italiana, non è prevista la possibilità di proroga/rinnovo della misura: ciò rischia di tradursi nei fatti nell adozione da parte dell Autorità interventi cautelari più invasivi per le imprese coinvolte stante l espressa non prorogabilità della misura. Sarebbe quindi opportuno adeguare la norma nazionale a quella comunitaria prevedendo la possibilità di un rinnovo della misura cautelare. Pratiche commerciali scorrette e attività bancaria Lo scorso 23 aprile si è svolto a Roma un seminario di ABIFormazione volto ad illustrare le novità introdotte nel Codice del consumo: l incontro che ha riscosso un buon interesse da parte degli operatori del settore è stato articolato in due sessioni: l una dedicata alla normativa sulle pratiche commerciali scorrette, quella pomeridiana ha riguardato l istituto della class action. Sulla scorta degli approfondimenti interni compiuti nel corso del corrente anno sull applicazione della normativa in oggetto, è in corso di elaborazione una guida che illustri la disciplina delle pratiche commerciali scorrette e le sue applicazioni in campo bancario. L'ABI terminerà lo studio entro la fine del corrente anno per poi procedere alla sua diffusione. 16 In collaborazione con ABIFormazione, è stata annunciata una giornata di formazione sulla disciplina delle pratiche commerciali scorrette, anche alla luce dei primi orientamenti espressi in materia dall AGCM.

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17 5. T UTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI DELLA CLIENTELA BANCARIA E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE La risoluzione alternativa delle controversie 1. Istituzione di una Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob. Lo scorso 4 agosto la Consob ha indetto pubblica consultazione su una bozza di regolamento disciplinante la Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la Consob ai sensi del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 (di seguito il Decreto delegato ). Il Decreto delegato emanato in virtù dell art. 27, legge 28 dicembre 2005, n. 262 contiene disposizioni volte a disciplinare metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati, in relazione alla prestazione di servizi e attività di investimento e di servizi In particolare, il Decreto delegato demanda alla Consob l emanazione di un regolamento che disciplini l organizzazione e il funzionamento di una camera di conciliazione e arbitrato (di seguito la Camera ) istituita presso la stessa Commissione avente il compito di risolvere le controversie insorte per la violazione, da parte degli intermediari, degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Per il 2009, presso il sito Consob sarà possibile seguire la disciplina in consultazione, e le osservazioni delle categorie interessate. 2. Recepimento della Direttiva n. 2008/52/CE in materia di Mediazione civile e commerciale. Lo scorso 28 maggio è stata formalmente adottata la direttiva europea volta a facilitare l accesso alla risoluzione alternativa delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale e a promuovere la composizione amichevole delle stesse incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo al contempo una equilibrata relazione tra quest ultima e il procedimento giudiziario. Nel frattempo, il Parlamento italiano ha già avviato la discussione sul tema. Nell ambito del ddl AC 1441 bi (Disposizioni per la sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanzia pubblica e la perequazione tributaria), difatti, è prevista una sezione che reca la delega al Governo per emanare uno o più decreti legislativi in materia di mediazione civile e commerciale (non solo transfrontaliera). Il recepimento della normativa dovrà avvenire il 21 maggio

18 Delibera del CICR n. 275/2008 sulla disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ex art. 128 bis TUB L art. 29 della c.d. legge sulla tutela del risparmio (legge n. 262 del 2005) ha introdotto nel Testo Unico bancario l art. 128 bi, ai sensi del quale i soggetti di cui all art. 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. La stessa disposizione, inoltre, stabilisce che con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell organo decidente, in modo che risulti assicurata l imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l economicità della soluzione delle controversie e l effettività della tutela. La delibera con cui il CICR ha dato attuazione alla norma primaria (del. n. 275/2008) introduce un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il quale è prevista l adesione obbligatoria degli intermediari formato da uno o più collegi giudicanti operanti su base territoriale e supportati da una segreteria tecnica svolta dalla Banca d Italia. Per accedere a detto collegio la clientela dovrà presentare previamente un reclamo all Ufficio reclami dell intermediario. Ove la stessa non sia rimasta soddisfatta della soluzione adottata da tale Ufficio o non abbia ottenuto risposta potrà presentare un ricorso al collegio. Nell ambito del nuovo sistema, un particolare ruolo spetterà a quegli organismi associativi degli intermediari che avranno ottenuto un riconoscimento dalla Banca d Italia. Questi svolgeranno varie funzioni in termini di adesione degli intermediari al sistema, di raccordo con il collegio giudicante, di designazione di un componente dello stesso collegio, di consulenza agli Uffici reclami degli intermediari e di assistenza nell ambito del procedimento volto alla definizione del ricorso da parte del collegio giudicante. Nell attesa di conoscere le disposizioni applicative che emanerà la Banca d Italia, va considerato quanto contenuto nell art. 1 della delibera e, in primo luogo, l individuazione dei soggetti che dovranno obbligatoriamente aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (art. 2). Costoro sono rappresentati dalle banche, gli intermediari finanziari iscritti nell elenco di cui all art. 106 del TUB che operano nei confronti del pubblico, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del TUB. Altro elemento di interesse è costituito dal novero delle controversie che possono essere sottoposte a cognizione. In primo luogo, il valore della contestazione non può superare i 100 mila euro. Inoltre, questa deve essere relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari, con l esclusione di quelli non assoggettati al titolo VI del TUB ai sensi dell art. 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria In merito alla richiamata esclusione, occorre ricordare che l art. 23, comma 4, del TUF, prevede quanto segue: Le disposizione del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni 19

19 e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell articolo 25 bi ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T. U. bancario. La delibera, infine, stabilisce che il ricorso è gratuito per il cliente, salvo un versamento di 20 euro per spese di procedura, il quale viene rimborsato in caso di soccombenza, anche parziale, dell intermediario. Le materie per le quali il collegio giudicante del nuovo sistema non avrà competenza continueranno ad essere trattate dall Ombudsman Giurì bancario, con l adozione della procedura e della regolamentazione in essere. Disciplina in materia di azioni collettive risarcitorie Come noto, la Legge Finanziaria per il 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi , LF) ha introdotto nel nostro ordinamento, novellando il Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005, d ora innanzi anche CdC), l azione collettiva risarcitoria. Le nuove disposizioni non sono al momento applicabili: in ragione dell intervento di cui all art. 36 del d.l. 25 giugno 2008, n , il termine di efficacia della disciplina, originariamente stabilito al 29 giugno 2008, è stato fissato al prossimo 1 gennaio La proroga dell efficacia è stata prevista anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nel corso del periodo di riferimento, il Settore OF ha continuato a segnalare le principali criticità che occorre risolvere entro l avvio operativo della legge. a) Riproponibilità della medesima azione collettiva nei confronti del medesimo convenuto È nell interesse del mercato e della piena efficienza del sistema giudiziario evitare una perdurante situazione di incertezza legata alla possibilità di riproporre all infinito azioni collettive nei confronti del medesimo convenuto e sulla base della medesima causa petendi, ferma restando la facoltà per i singoli di far valere i propri diritti in forma individuale, in ossequio al fondamentale principio costituzionale sancito dall art. 24 della Costituzione. Dal tenore della disciplina, viceversa, non si può escludere con certezza la possibilità che più di un associazione promuova, in successione, un azione collettiva risarcitoria relativamente al medesimo evento che abbia leso i diritti di una pluralità di consumatori utenti. In tal senso, difatti, sembra doversi argomentare laddove l art. 140 bi, comma 6 CdC, nel regolare la composizione della camera di conciliazione chiamata a determinare il quantum dei risarcimenti spettanti ai singoli consumatori, fa riferimento ai ( ) soggetti che hanno proposto l azione. 1 In materia di Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, comma 1, l.n. 6 agosto 2008, n

20 Il tenore non chiaro della disciplina legittima, peraltro, anche l interpretazione opposta: l improponibilità di più azioni collettive per lo stesso fatto, nei confronti del medesimo convenuto ( i.. l unicità dell azione), potrebbe trovare indiretta conferma nella previsione di cui al comma 5 dell art. e 140 bi CdC che fa salve le azioni individuali dei consumatori che non aderiscono all azione collettiva. Siffatta precisazione non avrebbe senso giacché desumibile dai principi generali dell ordinamento e, in particolare, dal già menzionato art. 24 Cost. se non in funzione dellaratio di escludere la possibilità di riproporre azioni collettive su iniziativa di soggetti diversi a fronte del medesimo fatto illecito, in coerenza con la finalità del fattiva della disciplina in esame. Alla luce del tenore equivoco della norma, appare opportuna una modifica del testo che chiarisca la non riproponibilità dell azione. b Applicabilità della disciplina a fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore La disciplina non reca disposizioni di diritto transitorio. Non è chiaro, dunque, se essa si applichi solo ai fatti plurioffensivi verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, ovvero riguardi anche fatti pregressi. In sintesi, la soluzione al quesito nell una o nell altra direzione dipende da come si interpretano le norme in esame: se si ritiene che esse abbiano una valenza squisitamente processuale, possono applicarsi ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore, purché il giudizio non sia stato ancora instaurato. Se, invece, si preferisce propende per una valenza sostanziale della nuova disciplina, che interviene riconoscendo il diritto alle associazioni rappresentative di utenti e consumatori ad agire per il risarcimento del danno subito dai singoli, allora deve concludersi per l applicazione della disciplina ai soli fatti successivi alla entrata in vigore delle norme. c) Possibilità di esperire una conciliazione preventiva La possibilità che le parti possano esperire un tentativo di conciliazione collettiva prima della sentenza che decide sull azione collettiva non è espressamente prevista dalla legge, né agevolmente desumibile in via interpretativa. In ambito bancario è stato richiesto che sia disciplinata la possibilità di ricorrere a tale soluzione, alla luce anche delle principali finalità dello strumento (interesse pubblico alla deflazione del contenzioso giudiziario, interesse dei consumatori e delle imprese ad una celere definizione della controversia). 21

21 Partecipazione del settore a pubbliche consultazioni Nel corso degli ultimi mesi ci sono state numerose pubbliche consultazioni indette dal legislatore (primario e secondario) per l emanazione di normativa. In particolare, sono da segnalarele seguenti consultazioni: 1. Consultazione Consob (aprile 2008) sulla comunicazione relativa alle informazioni da rendere note in occasione della presentazione di liste per l elezione dei componenti degli organi sociali delle società con azioni quotate (attuazione della Riforma del Risparmio). Oggetto della comunicazione è la richiesta di rendere note al pubblico, in occasione della presentazione di liste c.d. di minoranza per l elezione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società con azioni quotate, le eventuali relazioni tra i soggetti che presentano dette liste e i soci di controllo o di maggioranza relativa. 2. Consultazione MEF (aprile 2008) per il recepimento della Direttiva 2006/43/CE (c.d. VIII Direttiva DRC) sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (in modifica delle Direttive 78/CEE e 83/349/CEE ed in abrogazione della Direttiva 84/253/CEE. 3. Consultazione MEF (maggio 2008) per l elaborazione dei criteri di delega legislativa di recepimento della direttiva n. 2007/36/CE dell 11 luglio 2007, relativa all esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate su un mercato regolamentato dell'unione Europea (c.d. Shareholders rights directive ), introduce una nuova disciplina in tema di funzionamento dell assemblea delle società quotate. 4. Consultazione MEF (giugno 2008) per il recepimento della Direttiva 2006/68/CE che modifica la Direttiva 77/91/CEE (detta anche Seconda Direttiva ) recante norme sulla formazione e modifica del capitale sociale. 5. Consultazione MEF (giugno 2008) per il recepimento della direttiva 2006/46/CE), che reca disposizioni in materia di relazione sul governo societario da parte degli emittenti, nonché di informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate e sugli impegni fuori bilancio. La risposta alla consultazione è stata elaborata anche in collaborazione al Settore Bilancio e Vigilanza Nel settore bancario si seguiranno anche nel 2009 queste nuove normative ancora in itinere 22

22 6. DISCIPLINA PENALE D. LGS. 231/2001 Aggiornamento delle Linee Guida 231 Reati in materia di sicurezza su lavoro A seguito della modifica operata dall art. 9 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, i reati di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della normativa antinfortunistica, rispettivamente previsti dagli artt. 589 e 590 del Codice Penale, sono entrati a far parte del catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell ente ai sensi del d.lgs. n. 231 del L art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 231/2001 attribuisce alle associazioni rappresentative degli enti il compito di redigere codici di comportamento che servono come base di lavoro per la predisposizione, da parte delle imprese associate, dei modelli organizzativi. Compito delle associazioni di categoria è pertanto quello di redigere codici di comportamento; compito ( melius facoltà) dell impresa quello di predisporre modelli organizzativi, anche alla luce dei codici proposti dalla propria associazione di categoria. Le Linee guida delle Associazioni di categoria, sempre secondo quanto previsto dall art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, devono essere comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sulla loro idoneità a prevenire i reati. L ABI, a seguito della emanazione della sopra citata legge n. 123/2007, ha provveduto ad avviare la redazione delle Linee guida per la prevenzione delle nuove fattispecie di reato ed ha inviato tale documento al Ministero il 12 marzo Con lettera del 21 maggio scorso il Ministero ha comunicato ad ABI di avere valutato positivamente le Linee guida, ritenendole adeguate ed idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall art. 6, comma 3, del d.lgs n. 231/2001. Nella lettera il Ministero precisava altresì che l ABI, nel divulgare agli associati le Linee guida doveva avere cura di richiamare espressamente l art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. Testo Unico Sicurezza ): tale norma, infatti, approvata dopo l invio delle linee guida al Ministero, esplicita caratteristiche del modello organizzativo rispetto ai reati di cui all art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001, caratteristiche che risultano peraltro già rispettate nelle linee guida trasmesse. Onde adempiere a tale indicazioni è stata pertanto predisposta una circolare di commento al Testo Unico nella quale sono rappresentate le novità sia in ambito sanzionatorio che sostanziale (circolare ABI, serie Legale n. 4 del 26 maggio 2008). Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Come noto, il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nel corpo del d.lgs. 231 del 2001, l art. 25 octies che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione (art. 23

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