QUESITI SUL DECRETO LEGISLATIVO 81/08

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1 ASSESSORATO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SANITA QUESITI SUL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI Versione del 10/02/ con aggiornamento al D.lgs. 106/09

2 Versione del 10/02/ con aggiornamento al D.lgs. 106/09

3 ASSESSORATO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SANITA QUESITI SUL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che consiste nel fornire risposte a quesiti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, inoltrati da cittadini interessati alla tematica al seguente indirizzo info.sicuri@regione.piemonte.it Rispondono, sempre tramite , operatori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza delle ASL piemontesi. Le risposte ai quesiti possono essere immediate o differite nel tempo, di norma non oltre un mese, in base alla loro complessità, alla necessità di consultazione della normativa, ecc. Le risposte più complesse sono discusse e concordate in riunioni del gruppo di lavoro che si tengono, di norma, una volta al mese. info.sicuri@regione.piemonte.it

4 ASSESSORATO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SANITA QUESITI SUL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Assessorato Tutela della salute e Sanità Direzione Sanità Promozione della salute e interventi di prevenzione individuale e collettiva Corso Regina Margherita 153 bis Torino Dirigente Responsabile dott.ssa Michela Audenino prevsan@regione.piemonte.it CREDITS Il testo è stato redatto dal Gruppo di lavoro Info.Sicuri composto da: Alessandro Palese (Regione Piemonte) Ezio Zanella (ASL AL) Pierluigi Gatti (ASL AL) Pietro Corino (ASL CN2) Lorenzo Modonutto (ASL CN2) Fausto Chiotto (ASL TO1) Michele Montrano (ASL TO 3) Giacomo Porcellana (ASL TO3) Renato Bellini (ASL TO5) Giorgio Ameli (ASL BI) Si ringrazia per la collaborazione: Maria Gullo (INAIL, Direzione Regionale Piemonte - ConTARP)

5 INDICE Introduzione 7 Applicazione generale del D.lgs. 81/08 e s.m. Titolo I 9 Luoghi di lavoro, macchine e DPI Titolo II e III 25 Cantieri Titolo IV 27 Segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali Titoli V, VI, VII 32 Agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive Titoli VIII, IX, X, XI 33 Disposizioni in materia penale e di procedura penale, norme transitorie e finali - Titoli XII e XIII (ARTT ) 35

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7 INTRODUZIONE Il decreto legislativo 81/08, interviene sulla materia della salute e sicurezza del lavoro riordinando numerose disposizioni che sono state emanate nell arco degli ultimi sessant anni. Il Titolo I del decreto riguarda il campo di applicazione, il sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la documentazione tecnico amministrativa e le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali. Il Titolo II e III disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature di lavoro e DPI; impianti e apparecchiature elettriche. Il Titolo IV è dedicato ai cantieri temporanei o mobili. Il Capo I stabilisce gli obblighi e le responsabilità del committente o del responsabile dei lavori, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l esecuzione dei lavori, gli obblighi dei lavoratori autonomi, le misure generali di tutela, gli obblighi dei datori di lavoro, i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l esecuzione dei lavori, le modalità per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento. Il Capo II detta le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, compresi i lavori relativi a scavi e fondazioni e ai lavori svolti con l impiego di ponteggi e impalcature; sono poi disciplinate le attività connesse alle costruzioni edilizie e alle demolizioni. I titoli successivi disciplinano: segnaletica di sicurezza; movimentazione manuale dei carichi; videoterminali; agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima e atmosfere iperbariche); sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto); agenti biologici; atmosfere esplosive; disposizioni in materia penale e di procedura penale. Con l approvazione del decreto sono stati abrogati, fra gli altri, i decreti 626/94 e 494/1996, l articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto 223/2006 e gli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 123/07. Il decreto correttivo 106/09, recependo le sollecitazioni provenienti dagli operatori, ha dato risposta ad alcune delle numerose segnalazioni di criticità emerse nei primi mesi di applicazione del c.d. Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro. In questo modo, si è realizzato il perfezionamento del quadro normativo, che è composto da ben 306 articoli e vari allegati, eliminando errori, ripetizioni o norme sovrabbondanti. Al fine di fornire una serie di indicazioni operative sulla materia, il Gruppo di lavoro regionale Info.Sicuri ha raccolto i quesiti più frequenti relativi al D.lgs. 81/2008, così come modificato e integrato dal D.lgs.106/09 (d ora in poi chiamato D.lgs.81/08), nel presente opuscolo, pubblicato sul sito della Regione Piemonte all indirizzo: 7

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9 APPLICAZIONE GENERALE DEL DECRETO 81/08 TITOLO I (ARTT. 1-61) Quali sono gli enti abilitati a svolgere la formazione del Datore di Lavoro che intende svolgere le funzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione? Nelle more dell emanazione dei provvedimenti indicati dall art. 34 del D.lgs. 81/08, opera il DM 16/1/1997 che non definisce titoli o requisiti degli enti formatori, che comunque dovranno essere in possesso di sufficiente capacità ed esperienza per garantire il corretto e completo sviluppo del corso. Ci sono dei corsi per dipendenti pubblici in merito al D.lgs. 81/08? Non esistono corsi specifici per dipendenti pubblici. Alcune amministrazioni comunali si sono attivate organizzando in proprio corsi di aggiornamento con la collaborazione delle ASL. Con la modifiche apportate dal D.lgs. 106/09 la formazione dei dipendenti deve essere svolta in collaborazione con gli enti paritetici? Il comma 12 dell art. 37 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l attività del datore di lavoro, durante l orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori». Rispetto alla normativa previgente il legislatore ha puntualizzato che la collaborazione con gli organismi paritetici deve avvenire solo se questi sono presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l attività. Sono responsabile di un agenzia formativa e vorrei sapere quali sono gli adempimenti da osservare al fine di erogare corsi di formazione per R/ASPP? Nel sito Sicuri di essere sicuri della Regione Piemonte all indirizzo: può reperire tutte le indicazioni utili all abilitazione dei soggetti formatori, alla realizzazione dei corsi, all emissione degli attestati di frequenza e profitto nonché la modulistica da utilizzare per le comunicazioni con la Regione Piemonte. Abbiamo effettuato la formazione per il Modulo A - Corso RSPP della durata di 28 ore di lezione e 2 ore di verifica. Tra i partecipanti uno ha effettuato 4 ore di assenza (ovvero un numero di ore superiore al 10% del corso). Il partecipante in questione ha effettuato l esame finale e lo ha superato con successo. Possiamo rilasciare l attestato di frequenza indicando il numero di ore che ha effettivamente effettuato? Il Provvedimento 26 gennaio 2006, recante l Accordo tra il Governo e le regioni 9

10 e province autonome attuativo dell articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, al punto stabilisce che il Modulo A è il modulo di base ed è obbligatorio per RSPP e ASPP. Al termine di questo modulo, obbligatorio per tutte le classi di attività lavorative e propedeutico agli specifici moduli di specializzazione, i partecipanti devono conseguire l idoneità alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. L attestato di frequenza certifica la frequenza al corso (almeno il 90% del monte ore) e l idoneità, ove riscontrata, a frequentare i moduli di specializzazione. Nel caso prospettato, si suggerisce di far completare al corsista le ore perse prima di rilasciare l attestato, poiché quest ultimo certifica entrambe le condizioni: frequenza e idoneità. Quali sono i soggetti abilitati a tenere i corsi per RSPP? I soggetti formatori a livello nazionale sono individuati dal D.lgs. 81/08 (art. 32 comma 4); quelli a livello regionale sono i soggetti autorizzati delle Regioni ai sensi del punto 4.2 dell Accordo Stato Regioni 26/1/2006. Per la Regione Piemonte l elenco dei soggetti abilitati è disponibile all indirizzo Può un docente di un Istituto Professionale (ingegnere in possesso di titolo di RSPP) effettuare la formazione di R-ASPP della scuola? Gli Istituti Professionali sono dotati di personale docente in possesso dei requisiti necessari per svolgere le attività di formazione, valutazione e certificazione della formazione stessa nei confronti del proprio personale e di quello di altre Istituzioni scolastiche. Quale iter bisogna seguire per far inserire una scuola nell elenco delle Agenzie Formative abilitate a formare gli R-ASPP? Gli istituti scolatici abilitati a svolgere attività di formazione per ASPP e RSPP sono indicati nel punto del Provvedimento 26 gennaio 2006 (GU n. 37 del ). Le istituzioni scolastiche statali, abilitate a svolgere attività di formazione nei confronti del proprio personale, sono riconducibili alle seguenti tipologie: 1) Istituti tecnici industriali 2) Istituti tecnici aeronautici 3) Istituti professionali per l industria e l artigianato 4) Istituti tecnici agrari 5) Istituti professionali per l agricoltura 6) Istituti tecnici nautici 7) Istituti professionali per le attività marinare. 10

11 E prevista la possibilità di effettuare la formazione a distanza per i moduli A- B - C del percorso per ASPP/RSPP e per i corsi di primo soccorso e antincendio? Per quanto riguarda i moduli A B e C il punto 2.2 del Provvedimento 26/1/2006 implicitamente esclude la possibilità di corsi a distanza come ribadito (in modo esplicito) nel Provvedimento 5/10/2006 (punto 2.2). Per quanto riguarda il primo soccorso e l antincendio, se per la parte teorica non esistono specifici divieti circa la possibilità di ricorrere a modalità FAD, si ritiene che le prove pratiche e le esercitazioni debbano essere svolte in maniera obbligatoria in presenza. Sono un architetto abilitato da più di dieci anni all esercizio della professione e ho seguito il corso di 120 ore 494/96, oltre ad un corso di aggiornamento sul D.lgs. 81/08 di 40 ore. Poiché lo studio di cui sono titolare si avvarrà di un dipendente a tempo determinato svolgerò direttamente la funzione di RSPP e a tal fine seguirò lo specifico corso di 16 ore. Una volta frequentato il corso di 16 ore sarò abilitato a svolgere l incarico di RSPP anche per conto di terzi oppure, in tal caso, dovrò seguire un corso di durata maggiore (modulo C)? Con il corso di formazione di 16 ore è possibile svolgere la funzione di RSPP solo nella propria ditta, per svolgere il ruolo di RSPP per conto di terzi servono i requisiti di cui all art 32 del D.lgs. 81/08. Per svolgere le funzioni di ASPP possono essere ritenuti validi i Diplomi rilasciati al termine di un corso di studi della durata di quattro anni o è necessario un corso di studi di 5 anni? Secondo l art. 32, comma 2 del D.lgs. 81/08 per lo svolgimento delle funzioni degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP) è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Tale previsione legislativa, che conferma quanto sancito in sede di Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, non specifica la durata del percorso formativo finalizzato al conseguimento del diploma. Pertanto, un diploma di scuola secondaria superiore rilasciato a seguito di un corso di studio di durata quinquennale o di durata inferiore ma valido per l accesso all Università può ritenersi comunque valido. Sono un architetto, mi occupo di sicurezza e vorrei fare un corso per RSPP. Il Testo unico sulla sicurezza ha introdotto nuove possibilità di esonero dalla formazione obbligatoria specifica per RSPP. Mi risulta che alcune categorie di corsi di laurea esonerano dalla frequenza dei Moduli A e B, mi chiedevo quindi se per conseguire il titolo di RSPP mi basta la frequenza al Modulo C. 11

12 Se la sua laurea è tra quelle indicate dall art. 32, comma 5, del D.lgs. 81/08, o è corrispondente, è sufficiente frequentare il modulo C. Per il rilascio dell attestato del corso per RSPP, è opportuno utilizzare il riconoscimento regionale o nazionale (allegato 4 o 5 del vs. sito)? Il modulo A dovrebbe essere a riconoscimento nazionale, è corretto? I moduli presenti sul sito ai quali si fa riferimento sono quelli relativi ai soggetti formatori nazionali (cioè individuati direttamente dalla norma) e ai soggetti formatori regionali (cioè quelli autorizzati delle Regioni ai sensi del punto 4.2 dell Accordo Stato Regioni 26/1/2006). Dunque l attestato del modulo A sarà diverso a seconda del soggetto formatore che lo ha realizzato. Quali sono i soggetti abilitati a tenere i corsi antincendio? Non esiste una vera e propria abilitazione per la realizzazione di corsi per addetti alla lotta antincendio e alla prevenzione incendi. Secondo le indicazioni del Corpo Nazionale VVFF, disponibili all indirizzo la formazione degli addetti antincendio può essere realizzata, oltre che dai VVFF, anche da Enti Pubblici e Privati, a condizione che venga rilasciato regolare attestato di frequenza al corso di formazione, nel rispetto rigoroso della durata e dei contenuti minimi riportati nell allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, debitamente firmato, riportante in maniera chiara e completa i dati relativi all Ente formatore e dei discenti formati (nome e cognome, data e luogo di nascita dei discenti, data di effettuazione dei corsi, luogo e durata del corso, ragione sociale della ditta). Restano invece di esclusiva prerogativa del CNVVF, la verifica dell idoneità tecnica e il conseguente rilascio dell attestato. Tale servizio è reso dal CNVVF a titolo oneroso secondo le modalità indicate dal D.M. 11/12/2006. L obbligatorietà dell ottenimento dell attestato d idoneità tecnica sussiste unicamente per le attività elencate nell allegato X del D.M. 10/3/98. Quali soggetti sono abilitati a tenere corsi per incaricati di Primo Soccorso? Non esiste una vera e propria abilitazione per la realizzazione di corsi per incaricati di Primo Soccorso. L unico vincolo imposto dal D.M. 388/03 è che a tenere il corso sia un medico (anche generico), che può tuttavia avvalersi della collaborazione di personale infermieristico per le parti pratiche e le esercitazioni previste dal programma del corso. Inoltre, è bene che sia il medico stesso a firmare l attestato di frequenza del corso, il quale non prevede la verifica finale d apprendimento. Una maestra di Scuola per l Infanzia è anche Infermiera Professionale con relativo Diploma (corso di tre anni). Deve frequentare il Corso di Primo Soccorso secondo il DM 388/03? Potrebbe frequentare solo un aggiornamento del Corso di Primo Soccorso? 12

13 Secondo il documento Primi indirizzi applicativi del DM 388/2003, approvato dal Coordinamento delle Regioni in data 2 marzo 2005, fermo restando l obbligo dell aggiornamento triennale, non sono tenuti a svolgere la formazione tutte quelle aziende od unità produttive che indicano come addetto al servizio di pronto soccorso un medico o un infermiere professionale. Una fioraia che ha un negozio di fiori ma non ha dipendenti deve fare i corsi di Primo soccorso e antincendio? Se si tratta di una impresa individuale in cui opera il solo titolare non vi è l obbligo dei corsi di pronto soccorso e antincendio. Vorrei avere delucidazioni su come divenire ente certificatore di corsi inerenti la sicurezza sul lavoro, nello specifico per RLS, PIMUS e bonifica amianto. Premesso che non esistono enti certificatori di corsi inerenti la sicurezza e ritenendo che con tale quesito si intenda in realtà chiedere delucidazioni sui requisiti necessari per tenere determinati corsi, è necessario distinguere le tre tipologie. 1. Per la formazione degli RLS l unico vincolo è rappresentato dal comma 12 dell art. 37 relativo alla collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l attività del datore di lavoro. 2. Per i corsi PIMUS si rimanda alla pagina del sito della Regione Piemonte dove è possibile reperire tutta la documentazione relativa a questa tipologia di corsi 3. Per i corsi relativi alla bonifica amianto si rimanda invece al Piano Regionale Amianto, approvato con DGR n del 5 febbraio 2001 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 9 del 28 febbraio 2001, II supplemento, che contiene nel cap. 10 requisiti e programmi dei corsi. Qual è la differenza tra «addetto al servizio di prevenzione e protezione» e «responsabile del servizio di prevenzione e protezione». Secondo le definizioni contenute nel D.lgs. 81/08 (art. 2 comma 1f e 1g), l addetto al SPP è colui che, in possesso di capacità e requisiti professionali, fa parte del SPP mentre il RSPP è colui che coordina il servizio stesso. In un azienda con meno di 10 dipendenti è possibile fare l autocertificazione e, in tal caso, devono comunque essere nominati RSPP, addetto al Primo Soccorso e Antincendio con relativi corsi di formazione? Attualmente la normativa prevede di autocertificare la VDR in ditte fino a 10 dipendenti, che non rientrino nelle condizioni di cui all art 31 comma 6 del D.lgs. 81/08. Devono essere nominati RSPP, addetti primo soccorso e antincendio con relativa formazione. 13

14 In attività medio piccole come bar, ristoranti, etc. dove alcuni lavoratori sono coadiuvanti e altri veri e propri dipendenti (a tempo indeterminato, apprendisti...) il ruolo di RLS può essere affidato ad un coadiuvante oppure è una prerogativa esclusiva dei lavoratori dipendenti (ove presenti)? I coadiuvanti (intesi come componenti dell impresa familiare) non sono individuati come lavoratori dal decreto 81/08. In particolare, per i componenti dell impresa familiare non trovano applicazione le tutele previste per i lavoratori ma è applicabile l art. 21 del D.lgs. 81/08. Di conseguenza, si ritiene che non possano essere eletti RLS (e neppure eleggerlo). Il D.lgs. 81/08 prevede l obbligo di individuare «un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti». Ciò significa che è sufficiente un unico RLS per l intera azienda o che in ciascuna unità locale (faccio notare che sono a 3-5 Km di distanza l una dall altra e che 2 su 3 non raggiungono i 10 dipendenti) deve essere individuato l RLS interno? Premesso che il D.lgs. 81/08 in tema di numero di RLS dà dei suggerimenti e non prescrive obblighi, se le diverse «unità locali» costituiscono «unità produttiva» ai sensi dell art. 2, comma 1, lettera t) del D.lgs. 81/08 è possibile individuare almeno un RLS per ogni unità produttiva, diversamente è possibile individuare un RLS aziendale (che dovrà comunque essere messo nelle condizioni di espletare il suo mandato in tutte le unità locali). Un agenzia formativa recluta del tirocinanti per un corso formativo e stabilisce con enti pubblici e/o privati degli stage post corso e, pertanto, si verifica la seguente situazione: l agenzia tiene nella propria sede la formazione teorica dei tirocinanti per 50 ore e, poi, gli stessi andranno a fare 10 ore presso un Ente, altre 10 ore presso un altro ente e così via fino al raggiungimento del monte ore previsto dal corso di formazione con tirocinio formativo. La visita di idoneità dei tirocinanti, se obbligatoria, a chi compete? La valutazione dei rischi dei tirocinanti a chi compete? Il controllo sanitario dei tirocinanti, se si evince dalla valutazione dei rischi, a chi compete? Premesso che «il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento» è equiparato al «lavoratore», gli obblighi ai quali viene fatto riferimento sono tutti posti in capo del datore di lavoro, che è definito come «il soggetto che, secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva». Nel caso prospettato, assume il ruolo di datore di lavoro il soggetto che ha la responsabilità dell organizzazione e che, di volta in volta, «impiega» il tirocinante. Se la scelta è quella di impiegare il tirocinante in diverse organizzazioni, ovvero unità produttive, ciascuno dei datori di lavoro dovrà preoccuparsi, pro tempore, di assicurare al tirocinante tutte le tutele previste dalla normativa evidenziando, 14

15 se del caso, la necessità di effettuare una sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi ai quali verrà esposto e al tempo di esposizione. Il problema evidenziato dal quesito, che non trova risposta nella norma, è rappresentato dalla peculiarità della situazione che prevede la somma di brevi esposizioni, magari simili tra di loro, ma suddivise su diversi datori di lavoro nell ambito di un intervento formativo più articolato. In questo caso, ancorché non previsto specificamente dalla norma, si ritiene che l ente formatore possa svolgere un ruolo di raccordo e di sintesi tra i diversi datori di lavoro interessati. Scaduto il termine per l apposizione della data certa al DVR il 16 Maggio 2009, come si devono comportare le Aziende che non hanno adempiuto a tale obbligo pur in possesso di un DVR aggiornato al D.lgs. 81/08, o che si apprestano solo ora alla stesura del DVR? L apposizione della data certa al DVR ne garantisce l esistenza da quella data. Di conseguenza il datore di lavoro dovrà provvedere ad apporre data certa al suo DVR non appena possibile. Il DVR va fatto per ogni attività commerciale anche se ci lavora il solo datore di lavoro? «Lavora solo il datore di lavoro» è una dizione ambigua perché per definizione se c è un datore di lavoro allora ci sono anche dei lavoratori. Interpretando il quesito, se si tratta di una impresa individuale in cui opera il solo titolare non vi è l obbligo del DVR. L art. 21, comma 2, del D.lgs. 81/08 prevede per i lavoratori autonomi la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione. Si tratta di una possibilità o di un obbligo? Sarebbe bene, infatti, per la salvaguardia di altri lavoratori, se non per quella dei lavoratori autonomi, che chi interviene sul cantiere abbia una adeguata formazione, e l eventuale mancanza di idoneità ad operare in cantiere (es. per abuso di alcool o per suscettibilità alle vertigini) non costituisca fonte di pericolo per gli altri lavoratori. Il responsabile dei lavori può comunque richiedere legittimamente attestati di formazione e di idoneità sanitaria ai lavoratori autonomi? I contenuti della formazione devono, come sembrerebbe logico, corrispondere a quelli del corso per datore di lavoro-rspp, di cui al DM 16/ 01/1997, o debbono estendersi ad altri argomenti, che renderebbero la sua formazione piuttosto simile a quella di un preposto? Quanto stabilito dal comma 2 dell art. 21 costituisce una facoltà e non un obbligo per i lavoratori autonomi. Invece, la richiesta da parte del committente o responsabile dei lavori della documentazione indicata dall allegato XVII, ai fini della valutazione dell idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo costituisce un obbligo. 15

16 In altri termini, il lavoratore autonomo ha facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione, mentre il committente (di lavori che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV) ha l obbligo di verificarne l idoneità tecnico professionale, anche attraverso la verifica di tale documentazione. La formazione di cui trattasi deve essere incentrata sui rischi propri dell attività svolta (non è necessario il corso per datori di lavoro). Svolgendo l attività di consulente sulla sicurezza mi è stato chiesto di collaborare alla redazione della VDR di una ditta bulgara che dovrà lavorare in Italia per alcuni mesi in «distacco» in un cantiere edile (ditta di impianti). Fatto salvo che presumo siano soggetti all 81/08 come un impresa italiana, si pone il problema, oltre ad una formazione mirata (i dipendenti in oggetto parlano italiano), delle figure quali RSPP (sono meno di 15 - può farlo il titolare stesso che è residente in Italia da diversi anni?), medico (devono fare tutti una visita) e degli addetti emergenza, antincendio e pronto soccorso. Il Ministero del Lavoro, nella risposta all interpello 6/2009, chiarisce che l istituto del distacco è disciplinato nell ordinamento italiano dal D.lgs. 72/2000, attuativo della direttiva UE n. 96/71/CE in materia, in base al quale sia le imprese comunitarie che quelle extracomunitarie sono tenute a garantire ai lavoratori distaccati in territorio nazionale le medesime condizioni di lavoro previste per i lavoratori italiani da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonché dai contratti collettivi. Di conseguenza, l impresa in questione deve assicurare il pieno rispetto del D.lgs. 81/08, dalla valutazione dei rischi, alla formazione dei lavoratori, alla nomina del RSPP (anche eventualmente in base all art. 34 ove possibile), alla nomina del medico competente e all effettuazione della sorveglianza sanitaria, ecc. Alcuni enti erogatori di formazione sostengono che tutte le associazioni, ad esempio: associazioni sportive, culturali, ecc., comprese quelle che non svolgono attività oggettivamente pericolose e che si riuniscono in sedi non identificabili, secondo la normale accezione come posti di lavoro, debbano applicare il D.lgs. 81/08. E vero, o, con il buon senso, occorre verificare caso per caso? Occorre verificare, caso per caso, anche se le associazioni sportive, culturali, ecc. impiegano spesso soggetti che rientrano nella definizione di lavoratore o soggetti equiparati, non è possibile generalizzare. In attività quali bar, ristoranti, etc. se in seguito alla valutazione dei rischi risulta che i lavoratori non sono esposti a rischi quali MMC (metodo NIOSH), VDT (< 20 ore settimanali), rischio chimico: basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, etc. la figura del Medico competente è ugualmente obbligatoria anche se non si è rilevata la presenza di rischi specifici? 16

17 Se gli esiti della valutazione dei rischi non evidenziano una esigenza legale di sorveglianza sanitaria non vi è obbligo di nomina del medico competente. Sono titolare di un edicola, ogni tanto, mia madre, che ha con me un contratto di associazione in partecipazione, mi offre un aiuto. Sul contratto è riportato quanto segue: la signora XY si è dichiarata disposta ad accettare e apportare in piena autonomia operativa la propria esperienza nel settore... le parti hanno individuato quale strumento maggiormente idoneo al conseguimento dei propri scopi il contratto in associazione in partecipazione, non intendendo costituire un rapporto di lavoro subordinato. Vi chiedo se sono tenuto all osservanza del D.lgs. 81/08, nomina RSPP, corsi ecc.? L associato in partecipazione di cui all articolo 2549 e seguenti del Codice Civile è equiparato al lavoratore, ai sensi dell art. 2, comma 1,lettera a) del D.lgs. 81/ 08. Di conseguenza, configurandosi il titolare dell edicola come datore di lavoro, è soggetto all applicazione delle norme contenute nel Decreto. Vorrei avere una indicazione normativa/legislativa che individui la figura del datore di lavoro negli enti locali. L articolo 2 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce che: Nelle pubbliche amministrazioni di cui all articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell ubicazione e dell ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l organo di vertice medesimo. Che tipo di formazione deve svolgere un datore di lavoro pubblico? Secondo l art. 37 comma 7 del D.lgs. 81/08 solo i dirigenti non datori di lavoro sono tenuti ad effettuare i corsi di formazione. Se un dirigente della P.A. è individuato come datore di lavoro ha l obbligo di frequentare i corsi solo se decide di svolgere direttamente i compiti di RSPP o addetto all emergenza o al pronto soccorso (art. 34). Il quesito è relativo all art. 29 comma 5, laddove si prevede che per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori è sufficiente auto-certificare l effettuazione della valutazione dei rischi. Vorrei sapere come va interpretato questo punto e cosa effettivamente viene richiesto alle aziende durante un eventuale controllo. E sufficiente esibire un foglio di autocertificazione o comunque viene richiesto l elaborato con la valutazione 17

18 dei rischi? Inoltre tale punto si riferisce solo al documento di valutazione rischi o anche al DUVRI o addirittura al POS? Ad esempio, nel caso di un impresa con 5 dipendenti che lavora in cantiere, ma che ha anche una sede uso ufficio con un paio di videoterminali, è corretto redigere i POS per ogni cantiere e redigere un foglio di autocertificazione dell esecuzione della valutazione rischi per quanto concerne la parte di ufficio in sede? O è necessario fare comunque un DVR anche per l ufficio? O addirittura potrebbero non redigere il POS ma autocertificarlo? L autocertificazione riguarda il DVR e non ha nulla a che vedere con il DUVRI e con il POS che devono essere redatti per esteso da tutti i soggetti obbligati. La forma dell autocertificazione è quella prevista dalla comune prassi amministrativa. L autocertificazione è sostitutiva del Documento di Valutazione dei Rischi, mentre non sostituisce eventuali documentazioni tecniche obbligatorie di macchine, attrezzature, DPI, ecc. o relazioni tecniche specifiche (indagini ambientali, fonometriche, ecc.). Dovendo elaborare il DVR per un piccolo negozio di parrucchiera, vorrei sapere se è necessario effettuare la valutazione per i movimenti ripetuti. Faccio notare che le lavoranti (3 + proprietaria) alternano le mansioni; in pratica non esiste una persona che fa sempre la stessa cosa ma tutti fanno un po di tutto. Sì, la valutazione deve essere fatta anche al fine di escludere una eventuale condizione di rischio per i movimenti ripetuti. Nella valutazione si terrà anche conto della rotazione del personale nelle diverse mansioni e dei relativi tempi di esposizione. In relazione all accertamento dell idoneità tecnico professionale: per una «impresa individuale» annotata alla Camera di Commercio con la qualifica di «Impresa artigiana», è corretto richiedere la documentazione indicata al comma 1 dell allegato XVII o si deve fare riferimento al comma 2 (lavoratori autonomi)? Se l impresa individuale ha dei lavoratori (come definiti dall art. 2) è considerata «impresa» e deve presentare i documenti di cui al punto 1 dell allegato XVII, altrimenti se l opera viene eseguita da un lavoratore autonomo, senza dipendenti, i documenti da presentare sono quelli del punto 2. Quali sono gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 relativi alle associazioni sportive dilettantistiche? Pur non potendo generalizzare, si ritiene che molti rapporti di lavoro che intercorrono tra associazioni sportive e diverse figure che per esse operano (istruttori, trainer ) può portare, in alcuni casi, ad individuare tali soggetti come lavoratori in base alla definizione dell art 2 del D.lgs. 81 e, pertanto, 18

19 quando tale condizione si verifica gli obblighi posti in capo ai vertici delle associazioni sportive sono quelle dei datori di lavoro. In caso di snc o di sas, in cui non siano presenti dei dipendenti, è obbligatorio individuare un datore di lavoro, inquadrando gli altri soci come lavoratori equiparati e applicando integralmente il D.lgs. 81/08? Nel caso di società di persone la responsabilità del ruolo di ddl, in assenza di deleghe o di altri atti equivalenti, ricade su tutti i soci. Si ritiene peraltro opportuno, anche se non costituisce un atto obbligatorio, individuare un ddl attraverso delega o altro atto societario. Per poter svolgere direttamente i compiti del RSPP da parte del ddl, nel computo dei lavoratori vanno conteggiati anche i lavoratori somministrati? Ai fini del computo dei lavoratori si applica l art. 4 del D.lgs. 81/08. Per quanto riguarda i lavoratori somministrati vale il comma 2 dell art. 4: I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del D. lgs. 276 e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell arco di un semestre. Una impresa edile del tipo snc, costituita da due soci lavoratori, ambedue definiti «socio amministratore» (come riportato nel documento di visura camerale) ma esecutori materiali dei lavori per cui l impresa è abilitata, senza lavoratori dipendenti di alcun genere (neanche familiari o a progetto o in somministrazione) è tenuta alla redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all art. 28 del D.lgs. 81/08? E tenuta all adempimento della valutazione di tutti i rischi (art. 17), ma non ha l obbligo di redazione del DVR potendo redigere l autocertificazione (art. 29 comma 5). Nell ambito dei lavori edili è tenuta alla redazione del POS ai sensi dell art. 96. I catechisti, gli animatori, i volontari ecc., che prestano servizi all interno delle parrocchie, sono da considerarsi lavoratori? Pur non essendo possibile fornire una risposta «inequivocabile», è possibile che nello svolgimento degli incarichi da lei riportati i soggetti che operano siano riconducibili alla definizione di lavoratore. Nel momento in cui anche un solo soggetto rientra nella definizione di lavoratore, chi ha la responsabilità della parrocchia assume il ruolo di datore di lavoro e di conseguenza incombono su di esso tutti gli obblighi previsti dal Decreto 81/08. 19

20 Quali sono i documenti che deve fornire al coordinatore il lavoratore autonomo? Occorre la nomina del direttore tecnico? Occorre la nomina del medico competente? Il lavoratore autonomo non è soggetto alla redazione del POS. I documenti che deve fornire al committente o al responsabile dei lavori sono indicati nell allegato XVII del D.lgs. 81/08. Il Direttore tecnico è richiesto solamente per aziende che devono essere iscritte ad albi speciali (amianto, impianti, ecc.). Il lavoratore autonomo non è soggetto all obbligo di nomina del medico competente ma, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, ha facoltà di sottoporsi della sorveglianza sanitaria. Esistono dei bandi per finanziare le spese relative alla certificazione ISO (sicurezza nei luoghi di lavoro)? Non esiste ancora una norma ISO che propone le linee guida per l implementazione di un sistema di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il riferimento corretto è BS OHSAS 18001:2007. Al momento l unica forma di finanziamento alle aziende che certificano la BS OHSAS 18001, valida su tutto il territorio nazionale, consiste in una agevolazione economica messa a disposizione dall INAIL e disciplinata dall art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe e dei premi assicurativi INAIL Secondo tale disposto, trascorsi i primi due anni di attività, è possibile accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, in misura pari al 5%, per aziende fino a 500 operai-anno, e al 10%, per aziende con oltre 500 operai-anno, per quei datori di lavoro che abbiano attuato volontariamente interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori che travalicano la sola osservanza delle leggi. In caso di elezione o designazione di un nuovo RLS fa effettuata la comunicazione all INAIL? Secondo quanto disposto dalla modifiche apportate dal D.lgs. 106/09 all art. 18 del D.lgs. 81/08, la comunicazione all INAIL va effettuata. La procedura per tale comunicazione è contenuta nella circolare INAIL n. 43/2009 del 25/08/2009 disponibile nel sito Si precisa, inoltre, che la comunicazione dell RLS non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione. Se il RLS non è stato eletto o designato, il datore di lavoro ha l obbligo della comunicazione all INAIL? No, il datore di lavoro in questo caso non ha alcun obbligo. A tal proposito si rammenta che dotarsi di un RLS è facoltà dei lavoratori e NON un obbligo, né per i lavoratori né per i datori di lavoro. 20

21 Con l elezione o designazione di un nuovo RLS è necessaria la redazione di un nuovo DVR? Non è necessaria una nuova redazione del DVR, ma è sufficiente aggiornarlo con l indicazione del nominativo del nuovo RLS che, a sua volta, può apporvi la firma (art. 28 comma 2 D.lgs. 81/08 come modificato dal D.lgs. 106/09). Quali sono le disposizioni relative alla nomina del RLST? Secondo l art. 48 comma 2 del D.lgs. 81/08 le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate: 1. attraverso accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 2. in mancanza dei predetti accordi, attraverso quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente comma (non ancora emanato). Nel DUVRI è obbligatorio inserire i costi della sicurezza, quando precise indicazioni sono state date solo per i lavori edili di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/08? Sicuramente sì, in quanto l obbligo è contenuto nell art. 26 del D.lgs. 81/08. Se non vi sono precise indicazioni sui costi per i lavori non edili allora si può comunque fare riferimento alle linee guida o alle determinazioni dell autorità di vigilanza in merito, in quanto riferite ai singoli costi, prescindendo dalla natura generale dei lavori in corso. In una società costituita da due soci senza dipendenti è obbligatorio redigere il DVR, nominare il RSPP etc.? Secondo la definizione contenuta dell articolo 2 del D.lgs. 81/08 i soci, anche di fatto, sono equiparati ai lavoratori. Di conseguenza, pur in assenza di dipendenti, ognuno dei due soci risulta essere soggetto tutelato e, nel contempo, datore di lavoro. Per questi motivi gravano su di essi tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. 81/08, tra i quali la nomina del RSPP, degli addetti all emergenza e pronto soccorso, l obbligo di valutazione dei rischi, ecc. Per lavori edili o di ingegneria civile, è legittimo da parte del committente richiedere copia del DVR aziendale all impresa appaltatrice? L allegato XVII del D.lgs. 81/08, in relazione agli obblighi di verifica dell idoneità delle imprese, stabilisce che: 1. Ai fini della verifica dell idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l esecuzione dell opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno: b) documento di valutazione dei rischi di cui all articolo 17, 21

22 comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo 81/08. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati si intendono assolti con la richiesta del loro adempimento all amministrazione competente o al soggetto che ne ha l obbligo giuridico? Effettivamente, l articolo 18, comma 3 del D.lgs. 81/08 stabilisce che Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all amministrazione competente o al soggetto che ne ha l obbligo giuridico. Anche se con tale richiesta si trasferisce all amministrazione competente l obbligo di agire per il ripristino delle condizioni di sicurezza, è evidente che il dirigente tutte le volte che ne avrà la concreta possibilità dovrà comunque operare nel senso di ridurre gli effetti che la condizione di pericolo evidenziata può determinare, ad esempio, sospendendo le attività, segnalando il pericolo, ecc. I documenti redatti prima dell entrata in vigore del D.lgs. 81/08 (DVR, Rumore, Vibrazione, Chimico), laddove non siano cambiati i parametri normativi, risultano essere ancora validi? E sufficiente effettuare una dichiarazione che i contenuti dei vecchi documenti sono conformi alla nuova normativa? Il D.lgs. 81/08 rispetto al D.lgs. 626/94 ha determinato modifiche che richiedono una revisione, a volte profonda, dei documenti citati. Si pensi ad esempio alla modifica dei valori limite per le vibrazioni o agli elementi indicati dall articolo 28, comma 2 lettera d) che prevede all interno del DVR l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. Ciò non significa che i vecchi documenti non siano in larga parte riutilizzabili, devono però essere sottoposti ad una attenta revisione critica. Nel caso in cui un azienda abbia una sede centrale e più micro filiali con un minimo numero di dipendenti, è tenuta a redigere il DVR per ognuna di queste micro filiali? Fermo restando che la valutazione dei rischi deve riguardare anche le attività che si svolgono e i lavoratori che operano presso le micro filiali, se queste non 22

23 costituiscono, ai sensi dell articolo 2 del D.lgs. 81/08, «unità produttive» (stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale) non devono obbligatoriamente avere un DVR dedicato. In relazione all articolo 34, comma 1 bis del D.lgs. 81/08, in quali casi il Datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione? Il comma 1 bis dell articolo 34 è stato introdotto dal recente D.lgs. 106/09 stabilendo che Salvo che nei casi di cui all articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all azienda o all unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis. Tuttavia, il legislatore non ha contemporaneamente modificato il comma 1 dell articolo 34 che già prevedeva la possibilità per il datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione in un numero di casi ben più ampio. In particolare, il comma 1 stabilisce che lo svolgimento diretto è possibile nelle ipotesi previste dall allegato 2, sempre facendo salvi i casi di cui all articolo 31, comma 6. Le situazioni previste dall allegato 2 ampliano notevolmente i casi di svolgimento diretto ad esempio sino a 30 lavoratori per le aziende artigiane o industriali e sino a 200 lavoratori per aziende commerciali o di servizio. Il comma 1 dell art.34 già prima del D.lgs. 106/09 evidenziava situazioni critiche poiché è evidente a chiunque che un solo addetto non sia in grado di garantire l efficacia del proprio intervento in materia di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione quando i soggetti da tutelare sono numericamente elevati e/o se sono distribuiti su più sedi. Di conseguenza l introduzione del comma 1-bis limita la possibilità di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione (e non già quelli del servizio di prevenzione e protezione) a quelle piccole realtà (definite attraverso il limite di 5 lavoratori) dove si ritiene possa essere efficace l intervento di un solo soggetto. Nel caso di un attività quale un rifugio alpino, è obbligatorio e secondo quali leggi e/o decreti, sottoporre il personale (cuoco, aiuto cuoco, camerieri) ad una visita medica prima dell assunzione? Se sì, sono necessarie poi ulteriori visite? mi riferisco oltre che a dipendenti italiani, anche a dipendenti di altra origine, quale quella africana, arrivati da pochi mesi in Italia. Con esclusivo riferimento alle norme di igiene e sicurezza del lavoro (D.lgs. 81/ 08) l obbligo delle visite mediche preventive e periodiche è prevista in base agli esiti della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro. Nel caso prospettato pur non essendo possibile fornire una risposta esaustiva, non conoscendo l esito della valutazione dei rischi nella specifica realtà, si possono 23

24 ipotizzare situazioni (movimentazione manuale di carichi, esposizione ad agenti chimici di pulizia e sanificazione, ecc.) per le quali la norma individua l obbligo di sorveglianza sanitaria. Dovremmo sottoporre i dipendenti alla visita oftalmica per video terminalisti. Ci siamo rivolti all ordine ma gli elenchi dei medici competenti sono aggiornati al Ci hanno detto che la Regione Piemonte, assieme al Ministero della Salute, dovrebbe aver raccolto i nuovi nominativi. A chi dobbiamo rivolgerci per questa visita? Ai sensi dell art. 25 comma 1 lettera n) del D.lgs. 81/08, i medici competenti, entro il termine di sei mesi dall entrata in vigore del Decreto, dovevano comunicare al Ministero della Salute, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti necessari allo svolgimento di tale ruolo. Ai sensi dell art. 38, comma 4 del D.lgs. 81/08 è stato quindi istituito presso il Ministero della Salute l elenco dei medici competenti abilitati. Alcune aziende seguite dalla nostra associazione periodicamente hanno personale in stage: spesso sono minorenni e in alcuni casi l azienda presenta rischi non compatibili per i quali in caso di assunzione di minore dovrebbe essere richiesta una deroga. Come si devono comportare le aziende in questo ultimo caso? Sottoporre il minore a visita e richiedere in ogni caso la deroga oppure la responsabilità è in capo all istituto scolastico patrocinante? La legge 977/1967 «si applica ai minori dei diciotto anni, di seguito indicati «minori», che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti». Il Decreto 25 marzo 1998, n. 142 stabilisce che «I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro». Il D.lgs. 81/08 equipara al lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n Si ritiene, proprio in virtù di tale ultima norma, che nei confronti del beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento il datore di lavoro «ospitante» debba garantire il rispetto di tutte le norme di tutela. Le visite mediche per apprendisti sono ancora obbligatorie? La Legge regionale 25 giugno 2008, n. 15, «Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure», (B.U. 3 luglio 2008, n. 27) ha abolito le autorizzazioni e gli adempimenti in materia sanitaria di cui all allegato B, tra le quali il Certificato di idoneità fisica per l assunzione di apprendisti minori non a rischio Le visite sono comunque obbligatorie per il lavoratore apprendista qualora effettui lavorazioni per le quali la visita medica è prevista per legge, ma a cura del medico competente aziendale. 24

25 LUOGHI DI LAVORO, MACCHINE E DPI TITOLO II E III (ARTT ) Le Linee guida per la notifica di costruzione locali e ambienti di lavoro ex art. 48 DPR 303/56 (pubblicate sul BURP n. 6 del 9 febbraio 2006), a seguito dell abrogazione dell art. 48 DPR 303/56, sono ancora valide? In attesa di un aggiornamento delle Linee guida notifica ambienti di lavoro, si ritiene che le indicazioni tecniche contenute nelle suddette linee guida possano costituire ancora un utile riferimento se compatibili con quanto previsto nel decreto legislativo 81/08. Durante una ispezione in cantiere è stato richiesto a una impresa che utilizzava una smerigliatrice con spina domestica ma con adattatore domestico/industriale di provvedere a sostituire la spina domestica con una di tipo industriale avente IP minimo 55. La risposta della società è stata: non posso sostituire la spina in quanto manometto l utensile e inoltre non avrò più la garanzia della certificazione. E vero che sostituendo la spina di cui è dotato l utensile si ha una manomissione? Può essere consentito in cantiere l utilizzo degli adattatoti domestico/industriale? Fatti salvi eventuali problemi legati alla garanzia commerciale, la sostituzione della presa effettuata da installatore abilitato è possibile. Normalmente gli adattatori industriale/domestico non posseggono un grado di protezione IP sufficiente per poter essere utilizzati in cantiere. Che contenuti deve avere la formazione dei lavoratori che utilizzano carrelli elevatori? I contenuti della formazione per lavoratori che utilizzano carrelli elevatori devono essere conformi all art. 73 del D.lgs. 81/08. In merito alle attrezzature/macchinari presenti all interno di una attività lavorativa, come si deve comportare il DL per quanto concerne il rispetto dei requisiti riportati all allegato V del D.lgs. 81/08? La marcatura CE esime il DL dal controllo dell attrezzatura? L articolo 70, comma 2, stabilisce che Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all allegato V. Si tratta, quindi, di attrezzature da lavoro messe a disposizione prima del entrata in vigore del D. Lgs. 304/91 (carrelli elevatori) o del DPR 459/96 (direttiva macchine). Macchine che la normativa precedente assoggettava ai requisiti contenuti nel DPR 547/55 oggi quasi integralmente trasposti nell allegato V. 25

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