PROTOCOLLO D INTESA TRA LA PROVINCIA DI BIELLA E L ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BIELLA
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- Vito Tedesco
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1 PROTOCOLLO D INTESA TRA LA PROVINCIA DI BIELLA E L ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BIELLA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE PREMESSO CHE: l art. 6, comma 1 della Legge n. 225/1992 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, e vi concorrono gli Enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati ; l art. 6, comma 2 della Legge n. 225/92 dispone che concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali ; nell ambito del processo di riforma dell'ordinamento amministrativo il D.Lgs n. 112/98 ( Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ) ha attribuito alle Regioni e agli Enti locali la titolarità di nuove funzioni nel campo della Protezione civile; la Regione Piemonte, nel dare attuazione al D.Lgs. n. 112/1998, attraverso la LR n. 44/2000 ( Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo XIII - Protezione civile) e la LR n. 07/2003 ( Disposizioni in materia di protezione civile ) e relativi regolamenti attuativi, ha adottato le disposizioni finalizzate all indirizzo, alla gestione ed al controllo del sistema regionale di protezione civile, individuando, tra l altro, il Presidente della Provincia quale autorità di protezione civile; le principali funzioni attribuite all Amministrazione Provinciale dalla richiamata normativa sono: adozione ed attuazione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi e predisposizione del piano di emergenza provinciale secondo gli indirizzi regionali; coordinamento, in ambito provinciale, degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale compatibile con le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili (eventi di tipo B di cui all art. 2 della Legge n. 225/1992), avvalendosi anche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle componenti del sistema nazionale della protezione civile (Forze Armate, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Croce Rossa Italiana, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico); concorso nella gestione degli eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono il coordinamento della Regione o del Dipartimento nazionale di protezione civile (eventi di tipo C di cui all art. 2 della Legge n. 225/1992); istituzione, di concerto con l Ufficio Territoriale di Governo, dei Centri Operativi Misti (COM) per la gestione decentrata dell emergenza; interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato, l'attuazione di periodiche esercitazioni e di appositi corsi di formazione in accordo con la Regione Piemonte; gestione delle attività di informazione e allertamento verso i soggetti destinatari (Comuni, Comunità montane, e strutture operative) secondo quanto stabilito dal Protocollo di intesa 1
2 per la disciplina dei reciproci rapporti in relazione allo svolgimento delle attività previste dal nuovo sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile, sottoscritto tra la Provincia di Biella e la Prefettura ai sensi della Direttiva PCM 27/02/2004 e della DGR 30/07/2007 n ; l art. 15 della LR n. 07/2003 e gli artt. 4 e 9 del relativo Regolamento Regionale 18/10/2004 n. 8/R di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile, istituisce a livello provinciale il Comitato di protezione civile e l Unità di Crisi al fine di garantire, nell ambito territoriale di competenza, lo svolgimento, lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate dalla LR n. 07/2003; l'ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella, Ente di diritto pubblico non economico costituito in base alla Legge n. 1395/1923 Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli Ingegneri e degli architetti e del R.D. n. 2537/1925 Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto, nell'ambito delle sue funzioni di tutela della professione di ingegnere sovrintende all'attività degli ingegneri iscritti all'albo; CONSIDERATO CHE: con deliberazione n. 66 del 25 ottobre 2005 il Consiglio Provinciale ha approvato il Regolamento provinciale di Protezione civile che disciplina il funzionamento degli Organi e delle Strutture provinciali, redatto ai sensi della LR 07/2003 ( Disposizioni in materia di protezione civile ), al fine di organizzare i servizi di protezione civile nell ambito territoriale di competenza (Comitato provinciale di protezione civile ed Unità di Crisi provinciale); l Unità di Crisi Provinciale è strutturata per funzioni di supporto che rappresentano l organizzazione delle singole risposte che occorre dare alle diverse esigenze operative durante l emergenza; il Presidente della Provincia, in qualità di Autorità di protezione civile, ed il Dirigente del Servizio di Protezione Civile provinciale, in qualità di Coordinatore dell Unità di Crisi, hanno la facoltà, qualora venga ravvisata la necessità, di invitare ai lavori dell Unità di Crisi membri qualificati aggiuntivi le cui specifiche attività, esperienze e competenze siano ritenute utili ai fini della soluzione di particolari problemi contingenti; l attuale quadro normativo di riferimento ha ampliato il concetto di Protezione Civile, da intendersi non solo come attività di soccorso da espletarsi successivamente al verificarsi di un evento calamitoso, ma anche in un ottica di salvaguardia del territorio e dei suoi abitanti come insieme di iniziative finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi; VISTA: la direttiva del P.C.M. del 27 febbraio 2004 così come modificata dalla Direttiva P.C.M. 25 febbraio 2005, la quale ha stabilito che le Regioni regolamentino, ai fini idraulici ed idrogeologici, i seguenti aspetti: Sistema di allerta meteo regionale; Gestione piene e deflussi; Regolazione dei deflussi; la deliberazione della giunta della Regione Piemonte n del 25 giugno 2008, con la quale è stato approvato il disciplinare per l istituzione dei presidi idraulici ed idrogeologici di protezione civile denominato Presidi idraulici ed idrogeologici di protezione civile di competenza regionale. DATO ATTO CHE i presidi idraulici e idrogeologici di protezione civile di cui all art 4 del Disciplinare regionale, sono istituiti per garantire servizi preventivi ed operativi ed in particolare: 2
3 rilevamento e censimento preventivo di protezione civile degli elementi che interagiscono con i corsi d acqua; monitoraggio idraulico preventivo di protezione civile, per verificare l esistenza di dissesti; monitoraggio idraulico di protezione civile, finalizzato alla osservazione sistematica e programmata sia qualitativa che quantitativa di parametri fisici dei processi in atto nel bacino; controllo idraulico di protezione civile che regolamenta le attività di vigilanza; sorveglianza e verifica dell evoluzione del processo in atto; sostegno, che comprende il supporto e concorso, nella logistica alle attività di ricognizione e di sopralluogo; protezione civile, secondo le disposizioni contenute nelle pianificazioni comunali di protezione civile; il disciplinare regionale approvato con DGR n del 25 giugno 2008 attribuisce alle Province le azioni per la realizzazione dei presidi idraulici e la verifica del funzionamento dello stesso tra le quali la nomina del Gruppo Tecnico che avrà il compito di monitorare i punti critici afferenti al presidio e supportare le Amministrazioni nella fase decisionale; la Provincia di Biella con deliberazione G.P. n. 368 del ha: preso atto del Disciplinare per l istituzione dei Presidi idraulici ed idrogeologici di protezione civile di cui alla Delibera di Giunta del 25 giugno 2008 n ed i relativi allegati, riservandosi la possibilità di proporre alla Regione Piemonte variazioni all elenco dei punti e delle aree critiche; individuato i Presidi idraulici ed idrogeologici di II livello facendoli coincidere con i sei C.O.M.. CONSIDERATO INOLTRE CHE: la sottoscrizione di protocolli d intesa con gli Ordini professionali facenti parte del sistema di protezione civile nazionale è una modalità da attuare per dar risposta alle esigenze che l Amministrazione Provinciale è chiamata a fronteggiare nell ambito della protezione civile; l'ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella intende fornire, in considerazione delle specifiche competenze dei propri iscritti, un apporto concreto alla Pubblica Amministrazione per quanto concerne l attività di protezione civile; la Provincia di Biella ritiene utile procedere alla stipula di una protocollo d intesa con l'ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella per disciplinare i rapporti collaborativi nel settore della protezione civile, sia in relazione alle attività di previsione e prevenzione, sia a quelle da attuarsi in conseguenza di eventi calamitosi - naturali ed antropici - in ambito provinciale ed in particolare relativamente all attivazione e gestione dei Presidi Idraulici ed Idrogeologici di 2 livello; TUTTO CIÒ PREMESSO FRA La PROVINCIA DI BIELLA, rappresentata dal Presidente, On. Roberto SIMONETTI, domiciliato, ai fini della presente protocollo d intesa, presso la Provincia di Biella, via Q. Sella Biella, che agisce per conto e in nome della Provincia di Biella e 3
4 l'ordine DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA di BIELLA rappresentata dal Presidente Dott. Ing. Generoso DE RIENZO domiciliato, ai fini della presente protocollo d intesa, presso la sede dell Ordine Ingegneri della Provincia di Biella, Via Novara Biella. per le attività di cooperazione nel settore della protezione civile si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 Oggetto del Protocollo La Provincia di Biella intende avvalersi della collaborazione specialistica dell'ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella per l espletamento di particolari attività tecnico scientifiche, con l obiettivo di migliorare, anche in un ottica di prevenzione, l efficacia e l efficienza del sistema provinciale di protezione civile a tutela dei fondamentali interessi della collettività. ARTICOLO 2 Ambito d applicazione Le parti concordano che il supporto tecnico-scientifico fornito dall Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella si attua in relazione alle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze di protezione civile di competenza provinciale, così come stabilite dalla vigente normativa nazionale e regionale ed in particolare alle attività legate al rischio idraulico ed idrogeologico. ARTICOLO 3 Attività di collaborazione L Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella si impegna ad organizzare un gruppo tecnicoscientifico, attivabile, sia in ordinario sia in emergenza, secondo le modalità previste dal presente accordo. Compatibilmente con le specializzazioni possedute dai singoli appartenenti il gruppo tecnico sarà composto da iscritti all Ordine aventi competenza, nei seguenti settori: idrogeologico ed idraulico, ambientale e sismico, geotecnico, infrastrutturale, impiantistico, telecomunicazioni. Il gruppo tecnico-scientifico potrà essere chiamato ad espletare attività sia in ordinario che in emergenza, contribuendo con il proprio supporto alle attività di protezione civile cui è chiamata a rispondere l Amministrazione provinciale. In particolare è esplicitamente richiesto il supporto tecnico-scientifico nella gestione organizzativa ed operativa dei presidi idraulici ed idrogeologici di protezione civile, approvati dalla Regione Piemonte con DGR 25/06/2008, n ; Eventuali, ulteriori ambiti e modalità d intervento saranno definiti, congiuntamente, sia nella forma che nel merito. ARTICOLO 4 Attivazione L attività di collaborazione in condizioni ordinarie quale supporto tecnico alle attività di competenza, è richiesta al gruppo tecnico-scientifico individuato dall Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella, da parte del Comitato Provinciale di Protezione Civile o dal Servizio provinciale di protezione civile, mediante posta elettronica certificata o a mezzo fax. Il gruppo tecnico è convocato almeno una volta all anno. L attivazione in emergenza verrà normata da apposito disciplinare, concordato tra le parti. Nelle more della stesura del disciplinare l attivazione del gruppo tecnico-scientifico individuato 4
5 dell Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella è disposta a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo fax dal Presidente della Provincia di Biella o suo delegato, in previsione di un evento - di cui all art. 2, comma 1, lettera B della Legge n. 225/ o nell immediata conseguenza dello stesso. ARTICOLO 5 Formazione ed informazione Al fine di consentire un più efficace ed organico svolgimento delle attività previste nel protocollo d intesa, sarà possibile programmare dei momenti formativi ed informativi dei quali verranno definiti congiuntamente le modalità di svolgimento ed i contenuti. ARTICOLO 6 Rimborso spese Ove, in esecuzione di quanto previsto dal presente protocollo, professionisti aderenti all Ordine sostengano direttamente in relazione ad attività precedentemente concordate - spese vive debitamente documentate, la Provincia potrà provvedere ad un loro rimborso, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie. ARTICOLO 7 Impegni La Provincia e l Ordine si impegnano a sviluppare ulteriormente ogni possibile sinergia operativa, con l obiettivo di migliorare l efficienza del sistema provinciale di protezione civile. ARTICOLO 8 Durata Il presente protocollo d intesa ha durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e, nel silenzio dei contraenti alla scadenza naturale, si intenderà tacitamente rinnovato per ugual periodo. ARTICOLO 9 Risoluzione Entrambi i contraenti possono recedere unilateralmente dal presente protocollo dandone motivata comunicazione alla controparte con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi. In considerazione della caratteristiche di solidarietà del presente protocollo d intesa e delle funzioni pubbliche di entrambi i sottoscrittori del presente, le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall interpretazione del presente protocollo d intesa, escludendo la possibilità di rivalsa di una parte nei confronti dell'altra. ARTICOLO 10 Deroghe La Provincia di Biella e l Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella possono concordare in ogni momento, a seguito di esigenze motivate, variazioni al presente protocollo d intesa. ARTICOLO 11 Norme finali Prima di iniziare l'attività di collaborazione l Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella dovrà documentare all'amministrazione Provinciale la copertura assicurativa in capo ai professionisti individuati per le attività previste nel protocollo d intesa. Poiché il presente protocollo d intesa viene stipulato tra due Enti di diritto pubblico, essa viene redatta in carta semplice ai sensi di legge. Il medesimo protocollo d intesa è esente dalla registrazione ai sensi del D.P.R. 26/4/86 n. 131 titolo 1 - art. 5 e s.m.i. 5
6 Il presente protocollo viene redatto in tre originali, tutti facenti fede, dei quali uno viene trasmesso all Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella. Biella, li PER LA PROVINCIA DI BIELLA Il Presidente On. Roberto SIMONETTI PER L ORDINE DEGLI INGNERI DELLA PROVINCIA DI BIELLA Il Presidente Dott. Ing. Generoso DE RIENZO 6
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