Acea Ambiente srl PROGETTO ESECUTIVO DT DOCUMENTI TECNICI RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI MATERIALI ELABORATO COM DOC PAGINE REV.
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1 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELL IMPIANTO DI DEPURAZIONE, DELLE VASCHE INTERRATE, DEL FABBRICATO EX PRODUZIONE ACQUA DEMINERALIZZATA ED OPERE ACCESSORIE LOCALITÀ CASTELLACCIO COMUNE DI ANAGNI PROGETTO ESECUTIVO DT DOCUMENTI TECNICI RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI MATERIALI DT_ PE_B004 1 DI 17 0 ELABORATO COM DOC PAGINE REV. PROGETTAZIONE ICARIA SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA ING. VLADIMIRO ROTISCIANI ING. GIOVANNA PULLI ING. ALESSANDRO SETTIMI ING. MARCO SORBELLI GEOM. CLAUDIO SUGARONI 0 LUGLIO 2017 EMISSIONE SR AS VR VR REVISIONE DATA OGGETTO REDATTO VERIFICATO APPROVATO AUTORIZZATO N.IT QMS N.IT EMS ICARIA SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA Corso Cavour, Orvieto Tel Fax e_mail info@icariasrl.it - È vietato ai sensi di legge la divulgazione e la riproduzione del presente disegno senza la preventiva autorizzazione
2 INDICE 1 PREMESSA GESTIONE DELLE MATERIE DERIVANTI DA ATTIVITA DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE QUADRO NORMATIVO IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI DEPOSITO TEMPORANEO TRASPORTO RECUPERO/SMALTIMENTO QUANTITATIVI DEI MATERIALI DERIVANTI DALLE ATTIVITA DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUADRO NORMATIVO CARATTERISTICHE QUALITATIVE PREVISTE DAL DM 161/ UTILIZZO DEL SOTTOPRODOTTO NEL SITO DI PRODUZIONE UTILIZZO DEL SOTTOPRODOTTO IN SITO DIVERSO DA QUELLO DI PRODUZIONE IL PIANO DI UTILIZZO (PU) IL DEPOSITO INTERMEDIO DELLE TERRE E ROCCE IL TRASPORTO DELLE TERRE E ROCCE DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO CLASSIFICATE COME RIFIUTI QUANTITATIVI DI TERRE E ROCCE DA SCAVO DERIVANTI DALLE ATTIVITA DI CANTIERE _PE_B004_REV0 DT-4_Relazione sulla gestione dei materiali 2
3 1 PREMESSA Il presente piano di gestione delle materie prodotte durante l attività di cantiere illustra le modalità di gestione dei materiali inerti prodotti nell ambito della demolizione dell impianto di depurazione, delle vasche interrate, del fabbricato ex produzione acqua demineralizzata ed opere accessorie, situato nel comune di Anagni (FR), in località Castellaccio. Il documento costituisce parte integrante del Progetto Esecutivo redatto a corredo della documentazione per l appalto dei lavori. L area in parte ricade all interno della fascia di protezione del corso del fosso del Castellaccio e pertanto soggetto ad autorizzazione paesaggistica. Gli immobili oggetto di demolizione senza ricostruzione sono di proprietà della società ACEA Ambiente srl del Gruppo ACEA Spa e ubicati all interno dell ex impianto di produzione Rhodia in località Castellaccio nel Comune di Anagni. Gli interventi rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione del sito che la proprietà ha avviato al fine di valorizzare la sostenibilità ambientale e paesaggistica del sito e che comprende il limitrofo impianto di produzione CSS. L attività di cantiere prevede la produzione di materiali inerti 2 GESTIONE DELLE MATERIE DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE 2.1 QUADRO NORMATIVO La gestione delle materie derivanti dalle attività di demolizione e costruzione è disciplinata dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i., parte IV. Il D.Lgs n. 4/2008 ha tracciato definitivamente il confine tra rifiuto e sottoprodotto. Ai sensi dell art. 184, comma 3, lett. b, i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo, fermo restando quanto previsto dall art. 184 bis sono considerati rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi. La classe generale dei codici CER da applicare in questi casi è quella di cui al n. 17, rubricato Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione. Ciò non toglie che, vista la varietà delle tipologie di rifiuti, vi siano rifiuti diversamente qualificabili quali quelli che possono essere prodotti nelle normali attività di costruzione e demolizioni (esempio, i rifiuti da imballaggi, codice CER n.15), oppure quelli 1012_PE_B004_REV0 DT-4_Relazione sulla gestione dei materiali 3
4 pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, singolarmente individuati e regolamentati, come ad esempio l'amianto in matrice cementizia o polimerica. I rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione sono quindi classificati come rifiuti speciali: il produttore seguirà gli adempimenti e gli obblighi derivanti, dal momento della formazione degli stessi fino alla destinazione finale, che può essere un impianto di smaltimento o di recupero. 1012_PE_B004_REV0 DT-4_Relazione sulla gestione dei materiali 4
5 2.2 IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI L identificazione dei rifiuti è basata su una numerazione a sei cifre, le prime due rappresentano il settore produttivo di provenienza del rifiuto (per es., edilizia 17) mentre la presenza del simbolo* ne indica la sua identificazione quale rifiuto pericoloso in quanto contenente sostanze pericolose in concentrazioni eccedenti i limiti consentiti (Direttiva 91/689/CEE). Per poter stabilire il carattere di pericolosità o meno di un rifiuto è necessario provvedere alla sua caratterizzazione. Tale procedimento viene affidato a laboratorio specializzato in tale attività che procede al campionamento del rifiuto ed alle analisi chimiche per rilevare presenza e concentrazione di sostanze contaminanti. Il campionamento deve essere condotto sul rifiuto tal quale in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi Campionamento manuale e preparazione e analisi degli eluati (art. 8 D.M. 5 febbraio 1998). Le analisi dei campioni devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate e riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale. Per rapidità di riscontro si riporta un elenco ancorché non esaustivo - di probabili rifiuti prodotti dalla attività di cantiere: 1012_PE_B004_REV0 DT-4_Relazione sulla gestione dei materiali 5
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7 2.3 DEPOSITO TEMPORANEO I rifiuti prodotti nell area di cantiere, in attesa di essere portati alla destinazione finale, verranno depositati temporaneamente nello stesso cantiere, nel rispetto di quanto sotto riportato: Il deposito dei rifiuti sarà al riparo dagli agenti atmosferici, diviso per comparti separati per tipologie (CER); in tal modo, in caso di presenza di rifiuti pericolosi, sarà possibile una accurata gestione degli scarti e si eviterà una miscelazione dei rifiuti pericolosi tra loro e con i rifiuti non pericolosi. Il produttore dei rifiuti compilerà un registro di carico e scarico dei rifiuti. Nel registro saranno annotati tutti i rifiuti nel momento in cui verranno prodotti (carico) e nel momento in cui saranno avviati a recupero o smaltimento (scarico). I rifiuti propri dell attività di demolizione e costruzione, purchè non pericolosi, sono esentati dalla registrazione: i codici 17.XX.XX non pericolosi possono non essere registrati. Tale registro verrà conservato per cinque anni dall ultima registrazione. Annualmente, entro il 30 aprile, il produttore di rifiuti pericolosi effettua la comunicazione MUD alla Camera di Commercio della provincia di Frosinone. 1012_PE_B004_REV0 DT-4_Relazione sulla gestione dei materiali 7
8 2.4 TRASPORTO Il riutilizzo dei materiali risultanti dalla demolizione o dalla costruzione di manufatti all interno di un cantiere è possibile solamente con le modalità di seguito indicate, poiché essi sono classificati, dalle norme vigenti, come rifiuti: - riutilizzo previo trattamento: i rifiuti possono essere trattati mediante l utilizzo di un impianto mobile di recupero/riciclaggio, seguendo gli adempimenti previsti dal punto di vista normativo (autorizzazione regionale). I rifiuti trattati con l impianto mobile, e aventi le caratteristiche prescritte nell autorizzazione dell impianto, perdono la qualifica di rifiuti e possono pertanto essere riutilizzati in cantiere, purché compatibili dal punto di vista geotecnico con l utilizzo previsto. - riutilizzo senza preventivo trattamento: in tal caso l impresa seguirà gli adempimenti previsti dal punto di vista normativo (autorizzazione regionale). Se i materiali risultanti dalla demolizione o dalla costruzione di manufatti, classificati come rifiuti, non risultano idonei al riutilizzo in cantiere possono essere avviati a smaltimento in discariche autorizzate a ricevere rifiuti speciali inerti oppure possono essere avviati ad operazioni di recupero presso impianti idonei. Per trasporto si intende la movimentazione dei rifiuti dal luogo di deposito, presso il luogo di produzione, all impianto di smaltimento/recupero. Per il trasporto corretto dei rifiuti il produttore del rifiuto dovrà: - compilare un formulario di trasporto - accertarsi che il trasportatore del rifiuto sia autorizzato se lo conferisce a terzi o essere iscritto come trasportatore di propri rifiuti - accertarsi che l impianto di destinazione sia autorizzato a ricevere il rifiuto 2.5 RECUPERO/SMALTIMENTO L impianto prescelto per lo recupero/smaltimento dovrà essere idoneo a ricevere il rifiuto, che dovrà rispondere ai requisiti di ammissibilità della tipologia di discarica prescelta. La rispondenza ai requisiti è determinata con analisi di laboratorio a spese del produttore. 1012_PE_B004_REV0 DT-4_Relazione sulla gestione dei materiali 8
9 2.6 QUANTITATIVI DEI MATERIALI DERIVANTI DALLE ATTIVITA DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE I quantitativi dei materiali derivanti dalle attività di cantiere sono desumibili dal computo metrico estimativo. 3 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 3.1 QUADRO NORMATIVO La gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i., parte IV, agli art. 185 e 186 (ora abrogato). Questi articoli sono stati completamente riscritti dal D.Lgs n. 4/2008, che ha tracciato definitivamente il confine tra rifiuto e sottoprodotto, come definito dall'art. 183 comma 5, punto p). Successivamente sono intervenute due modifiche legislative: - la Legge del 28 gennaio 2009 n. 2 che con l articolo 10-sexies ha modificato l art. 185 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 152/2006, introducendo una nuova esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti la lettera c-bis) esclude il suolo non contaminato e altro materiale naturale escavato nel corso dell attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato; - la Legge del 27 febbraio 2009 n. 13 ha introdotto i commi 7-bis e 7-ter: - il primo (7-bis) estende l impiego delle terre e le rocce da scavo anche agli interventi di miglioramento ambientale e in siti non degradati; - il secondo (7-ter) regolamenta l utilizzo dei residui provenienti dalle attività di estrazione e lavorazione di marmi e pietre, equiparandole a specifiche condizioni alle terre e rocce da scavo. L attuale normativa conferma che le terre e rocce da scavo rientrano nella categoria dei rifiuti speciali quando non è applicabile la disciplina dei sottoprodotti come condizionata dall'art. 184-bis. Le terre e rocce da scavo vengono identificate e classificate come rifiuti con un apposito codice CER che varia a seconda delle sostanze contaminanti contenute: * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce La pericolosità discende dal superamento della concentrazioni limite stabilita dall allegato D alla Parte IV (punti 3.4 e 5) del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i _PE_B004_REV0 DT-4_Relazione sulla gestione dei materiali 9
10 Come stabilito da numerose sentenze, esiste una vasta casistica in cui le terre e rocce da scavo sono rifiuti. Un esempio frequente è il materiale proveniente dai lavori di escavazione delle strade: esse non possono essere assimilabili alle terre e rocce da scavo in quanto contengono rilevanti quantità di asfalto e calcestruzzo. Lo stesso si può dire per le terre e rocce da scavo mescolate o contaminate da altri materiali classificabili come rifiuti (es. residui provenienti dalle demolizioni edili quali tegole, laterizi rotti, pezzi di cemento): la miscela costituisce in ogni caso rifiuti da demolizioni. Il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. all art. 184-bis, c.2 prevede l adozione del regolamento di attuazione per stabilire criteri qualitativi e quantitativi: affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. Il DM 10 agosto del 2012 n.161 (Regolamento recante la disciplina dell utilizzazione delle terre e rocce da scavo) ha specificato le modalità, le condizioni e i requisiti necessari per gestire un materiale da scavo come sottoprodotto. A partire dal 6 ottobre 2012, data di vigenza del DM 161/2012, l'art. 186 del D.Lgs 152/2006 è stato abrogato in quanto sostituito dalla specifica disciplina. Il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 ha limitato l applicazione del DM 161/2012 ai materiali da scavo prodotti nell esecuzione di opere soggette ad AIA o a VIA, al fine di agevolare la realizzazione degli interventi urgenti previsti dallo stesso decreto legge, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale (art. 8-bis rubricato - deroga alla disciplina di terre e rocce da scavo). Lo stesso provvedimento al comma 2 dell art. 8-bis, con riferimento ai cantieri di piccole dimensioni, stabilisce che continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del D.Lgs 152/2006. Quindi a partire dal 21 giugno 2013 (data di entrata in vigore della Legge di conversione del D. Lgs 43) la disciplina per il riutilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo prevedeva tre ipotesi: - DM 161/2012 per i lavori sottoposti a Via o Aia - disciplina ex art. 186 per i piccoli cantieri - disciplina ex art. 184-bis, comma 1, per tutti gli altri cantieri. A questo punto interviene la Legge n. 98 del 9 agosto 2013 (vigente dal 21/8/2013) conversione con modificazione del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, che azzera le disposizioni precedenti, infatti: 1012_PE_B004_REV0 DT-4_Relazione sulla gestione dei materiali 10
11 - l art. 41, comma 2, introduce nell art. 184-bis del D.Lgs 152/2006 il comma 2 bis, che limita l applicazione del DM 161/2012 alle terre e rocce da scavo provenienti da attività od opere soggette a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) o AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale); - l art. 41-bis, commi da 1 a 4, contiene una disciplina di semplificazione in base alla quale il proponente o il produttore attesta il rispetto di determinate condizioni che consentono di gestire i materiali da scavo come sottoprodotti mediante una autocertificazione ; - l art. 41-bis, comma 5, prevede che la disciplina semplificata si applichi, oltre che ai piccoli cantieri, anche ai materiali da scavo derivanti da cantieri di dimensioni superiori ai mc relativi ad attività od opere non soggette a VIA o AIA. Sulla base di quanto è disposto dall art. 41, comma 2, del D.L. n. 69/2013, l ambito di applicazione del DM 161/2012 è ulteriormente circoscritto solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Appare quindi evidente che sono quattro le diverse alternative relative alla gestione dei materiali da scavo: 1) sottoprodotto riutilizzato nel sito di produzione 2) sottoprodotto riutilizzato in sito diverso da quello di produzione 3) rifiuto a recupero 4) rifiuto a smaltimento 1012_PE_B004_REV0 DT-4_Relazione sulla gestione dei materiali 11
12 3.2 CARATTERISTICHE QUALITATIVE PREVISTE DAL DM 161/2012 Prima di effettuare gli interventi in progetto, che comporta l effettuazione di scavi con la conseguente produzione di terre e rocce da scavo, è necessaria un indagine ambientale che consenta di conoscere le caratteristiche del terreno ed escluda qualsiasi contaminazione. La valutazione dell assenza di contaminazione del suolo è obbligatoria anche per il materiale allo stato naturale, e deve essere valutata con riferimento all'allegato 5, tabella 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d uso dei siti). Se le caratteristiche qualitative del terreno presentano condizioni per il riutilizzo, ai sensi del DM161/2012, le terre e rocce da scavo derivanti dagli interventi possono essere qualificate come sottoprodotti per essere reimpiegati nello stesso sito o per nuove opere in siti diversi da quello di produzione; viceversa se le caratteristiche qualitative previste dal DM161/2012 non sono rispettate, le terre e rocce da scavo verranno gestite come rifiuti e seguiranno, inevitabilmente, la corrispondente disciplina parte IV del Dlgs 152/06 per essere destinati a impianti di recupero/smaltimento. 1012_PE_B004_REV0 DT-4_Relazione sulla gestione dei materiali 12
13 Ai sensi dell art. 185 c. 4 del D.Lgs 152/2006 il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale deve essere valutato ai sensi, nell'ordine: degli art. 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter. Articolo Rifiuto 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) rifiuto : qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; Articolo 184-bis - Sottoprodotto 1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. Articolo 184-ter Cessazione della qualifica di rifiuto 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana. 1012_PE_B004_REV0 DT-4_Relazione sulla gestione dei materiali 13
14 3.3 UTILIZZO DEL SOTTOPRODOTTO NEL SITO DI PRODUZIONE Ai sensi dell art. 185 c. 1 lett. c) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., non è rifiuto il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. Le condizioni per il riutilizzo nel sito sono però stringenti: a) presenza di suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale; b) materiale escavato nel corso di attività di costruzione; c) materiale utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito. L impiego deve essere senza alcun previo trattamento, cioè senza lavorazioni o trasformazioni, nemmeno riconducibili alla normale pratica industriale e nel sito dove è effettuata l attività di escavazione ai sensi dell art. 240 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali da riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti" 3.4 UTILIZZO DEL SOTTOPRODOTTO IN SITO DIVERSO DA QUELLO DI PRODUZIONE In questo caso vanno distinte due ipotesi: a) materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA. Si applica il Regolamento di cui al DM 161/2012, come previsto dall art. 41 comma 2 della Legge n. 98/2013. b) materiali da scavo derivanti da opere NON sottoposte a VIA o ad AIA. Si applica la disciplina generale del sottoprodotto come previsto dall art. 41-bis della Legge n. 98/2013. Di conseguenza, per l intervento di progetto, si applica il Regolamento di cui al DM 161/2012. Tale regolamento prevede la presentazione di un Piano di Utilizzo come elemento essenziale per la gestione dei materiali di scavo come non rifiuto. I contenuti del Piano di Utilizzo sono: - indicazione del sito di produzione e dei relativi volumi in banco suddivisi per tipologie 1012_PE_B004_REV0 DT-4_Relazione sulla gestione dei materiali 14
15 - indicazione dei siti di utilizzo e dei processi industriali di impiego dei materiali, con indicazione dei relativi volumi suddivisi per tipologie - indicazione degli eventuali siti di deposito intermedio o in attesa di utilizzo - operazioni di normale pratica industriale che saranno effettuate per migliorare le caratteristiche merceologiche tecniche ecc. dei materiali da scavo in funzione dal loro utilizzo - modalità di esecuzione e risultanze della caratterizzazione ambientale da eseguirsi in fase progettuale - risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento - modalità di accompagnamento, preparazione dei campioni ed analisi con indicazione del set dei parametri analitici - indicazione della necessità di ulteriori approfondimenti in corso d'opera - individuazione dei percorsi previsti per il trasporto dei materiali di scavo - inquadramento territoriale, urbanistico, geologico ed idrogeologico - descrizione dell attività svolta nel sito - piano di campionamento e analisi 3.5 IL PIANO DI UTILIZZO (PU) Il PU è presentato dal proponente all autorità competente (colei che autorizza la realizzazione dell opera), 90 giorni prima l inizio dei lavori. Il PU si presenta secondo le modalità indicate nell Allegato 5 al DM n.161/2012. I tempi di realizzazione dell opera sono indicati nel PU e i lavori di escavazione devono avvenire entro 2 anni dalla presentazione del PU medesimo. Il PU si deve modificare in caso di: aumento dei volumi di scavo in banco superiori il 20%, o se il sito di destinazione del materiale cambia, o se invece cambia il sito di deposito intermedio del materiale. Le modifiche devono essere comunicate all autorità competente entro 15 giorni dalle modifiche occorse. Copia del PU deve essere conservata presso il sito di produzione del materiale, o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell esecutore. Una copia è conservata anche presso la sede dell autorità competente. Il PU deve essere conservato per 5 anni. 1012_PE_B004_REV0 DT-4_Relazione sulla gestione dei materiali 15
16 3.6 IL DEPOSITO INTERMEDIO DELLE TERRE E ROCCE Il decreto consente di depositare le terre e rocce, prima del loro utilizzo finale, presso un sito di deposito intermedio, anche diverso da quello di produzione. Pertanto le terre e rocce possono essere depositate, in attesa del loro riutilizzo, sia presso il sito di produzione, sia presso un deposito intermedio, sia, infine, presso il sito di destinazione. Il deposito del materiale deve essere fisicamente separato e gestito in modo autonomo rispetto ai rifiuti presenti nel sito di deposito temporaneo, inoltre il materiale deve essere fisicamente distinto da altro materiale escavato oggetto di differente PU. 3.7 IL TRASPORTO DELLE TERRE E ROCCE Al fine di garantire la tracciabilità delle terre e rocce, il trasporto del materiale escavato è accompagnato da un apposito documento di trasporto conforme al modello riportato nell allegato 6 al decreto. Il documento è redatto in 3 copie: una copia rimane all esecutore, una copia rimane al trasportatore e una copia al destinatario. Se poi il proponente e l esecutore sono persone diverse, una copia deve rimanere al proponente. Il documento di trasporto è conservato per 5 anni. 3.8 DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO Al fine di concludere la tracciabilità delle terre e rocce, l esecutore dell opera attesta all autorità competente, utilizzando l allegato 7 al decreto, l avvenuto utilizzo del materiale escavato. La dichiarazione la deve effettuare l utilizzatore se è un soggetto diverso dal proponente/esecutore. La dichiarazione è conservata per 5 anni. 3.9 TERRE E ROCCE DA SCAVO CLASSIFICATE COME RIFIUTI Nei casi dove non sono verificati, non sussistono o vengono meno i requisiti dei punti precedenti, le terre e rocce da scavo sono da classificare rifiuti. Infatti l art. 184 del D.Lgs 152/06 definisce come speciali i rifiuti prodotti dalle attività di scavo; che possono essere avviati ad attività di recupero/smaltimento (cfr. cap.2). 1012_PE_B004_REV0 DT-4_Relazione sulla gestione dei materiali 16
17 3.10 QUANTITATIVI DI TERRE E ROCCE DA SCAVO DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE I quantitativi di terre e rocce da scavo derivanti dalle attività di cantiere sono desumibili dal computo metrico estimativo. ICARIA srl Ing. Vladimiro Rotisciani 1012_PE_B004_REV0 DT-4_Relazione sulla gestione dei materiali 17
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