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1 Deliberazione n P REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei Conti in Sezione centrale di Controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato nell adunanza congiunta I e II Collegio del 13 marzo 2003 ***** Visto il decreto 6 novembre 2002 del Capo del Dipartimento per le Politiche fiscali; visto il rilievo istruttorio n. 5 del 3 febbraio 2003 dell Ufficio di controllo atti del Ministero dell Economia e delle finanze e la risposta dell Amministrazione pervenuta alla Corte dei conti in data 11 febbraio 2003; vista l ordinanza in data 3 marzo 2003 con la quale il Presidente della Sezione Centrale di Controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha convocato per l adunanza odierna il I e II Collegio della Sezione; vista la nota della Sezione centrale di controllo in data 4 marzo 2003 con la quale la predetta ordinanza è stata trasmessa al Ministero dell Economia e delle finanze Gabinetto -, al Ministero dell Economia e delle finanze Dipartimento per le Politiche fiscali -, al Ministero dell Economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -; visto il testo unico delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; FILE: Del.-n.-5-adun dep

2 visto l art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340; udito il relatore Consigliere Michele Umberto Francese; intervenuto il rappresentante del Ministero dell Economia e delle finanze; ritenuto in F A T T O Con il decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 2002/94835 del 6 novembre 2002 firmato dal Capo del Dipartimento delle Politiche fiscali in mancanza del Direttore Centrale il cui procedimento di nomina non si era all epoca perfezionato, è stato conferito al dott. Daniele Orazi un incarico di livello dirigenziale non generale, in applicazione dell art. 3, comma 7, legge n. 145/2002 recante la previsione di una rotazione negli incarichi dirigenziali di 2^ fascia. Con rilievo istruttorio n. 5 del 3 febbraio 2003 del competente Ufficio di controllo della Corte, è stato restituito, non registrato, il citato provvedimento rilevandosi la mancata evidenziazione della avvenuta comunicazione, al destinatario dell atto, dell avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90. Sono stati, altresì, chiesti chiarimenti in ordine ai motivi per i quali, pur essendo stato conferito al suddetto dirigente l incarico di un ufficio di livello inferiore al precedente, veniva mantenuta la stessa retribuzione di posizione dell incarico precedente e senza, peraltro, adeguata motivazione. L Amministrazione con nota 10 febbraio 2003 n ha controdedotto alle osservazioni dell Ufficio di controllo, precisando, con 2

3 riferimento all art. 7 della legge n. 241/90, di aver ottemperato all obbligo della comunicazione - di cui allegava copia dell avvio del procedimento. Viceversa, con riferimento alla censura in ordine alla conservazione,nei confronti del predetto dirigente della stessa retribuzione di posizione dell incarico precedente, affermava: Tale trattamento è stato mantenuto, in sede di applicazione dell art. 3, comma 7, legge n. 145/2002, in assenza di diversa previsione normativa e di esplicita interpretazione fornita in sede di circolare recante modalità applicative della legge sul riordino della dirigenza. Nulla l Amministrazione precisava in ordine ai motivi che giustificavano il conferimento al dott. Orazi di un incarico dirigenziale di livello inferiore al precedente o meglio non equivalente al primo. A parere dell Ufficio di controllo le argomentazioni svolte dall Amministrazione su quest ultimo punto non si appalesavano idonee a superare le perplessità già manifestate in sede di rilievo, talchè se ne è chiesto il deferimento alla sede collegiale che è stata fissata alla odierna adunanza con ordinanza 3 marzo 2003 del Presidente della Sezione Centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, debitamente comunicata all Amministrazione. Con nota 10 marzo 2003 l Amministrazione ha fatto pervenire una memoria difensiva in cui ribadiva le precedenti considerazioni e ribadiva la richiesta di registrazione dell atto. Alla odierna adunanza è presente in rappresentanza dell Amministrazione la dott.ssa Chiara Rulli, dirigente, che insiste nelle 3

4 tesi precedentemente svolte in memoria. D I R I T T O Come emerge dalla rassegna in fatto, il Collegio è chiamato a decidere se il nuovo incarico dirigenziale conferito al dott. Orazi e di livello retributivo inferiore (3 livello) a quello da lui precedentemente ricoperto (2 livello), sia conforme o meno alla normativa di riferimento nonché alla disciplina contrattuale che lo riguarda. Torna utile in proposito riportare, di seguito, il testo dell art. 3 comma 7 legge n. 145/2002 (norma di riferimento) e, del pari, l art. 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro (per il quadriennio del personale dirigente dell Area 1) richiamato dal suindicato art. 3. Quest ultimo articolo (comma 7) recita: per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, può procedersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all attribuzione di incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi e le connesse procedure previste dagli artt. 13 e 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio del personale dirigente dell Area 1. L art. 13, comma 4, del contratto nazionale testè richiamato recita le singole amministrazioni effettueranno con le procedure di cui all art. 35, entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell incarico svolto; qualora non intendano confermare lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 35, sono tenute ad assicurare al dirigente un incarico almeno equivalente. Per incarico equivalente si intende l incarico cui corrisponde una 4

5 retribuzione di posizione complessiva di pari fascia ovvero una retribuzione di posizione il cui importo non sia inferiore del 10% rispetto a quello precedentemente percepito. Orbene, emerge chiaramente dal combinato disposto delle due riportate discipline che il potere conferito alle Amministrazioni di far ruotare i dirigenti negli incarichi dirigenziali non generali, sia condizionato dalla salvaguardia delle garanzie contrattuali stabilite nei confronti dei dirigenti medesimi. Nessun altro significato appare potersi attribuitre all esplicito richiamo fatto dall art. 3 citato al contratto nazionale del lavoro di riferimento ed, in particolare, all art. 13 dello stesso il cui disposto obbliga le Amministrazioni, con la espressione sono tenute ad assicurare ai dirigenti di 2^ fascia incarichi dirigenziali almeno equivalenti a quelli in precedenza svolti. La specificazione, poi, contenuta nello stesso art. 13, che l assegnazione di un incarico inferiore (per livello o per fascia) a quello precedentemente svolto possa aver luogo solo a seguito di una espressa valutazione negativa del risultato precedentemente conseguito, è indicativa di un ipotesi sicuramente punitiva del dirigente. Né sembra peraltro potersi validamente opporre alla descritta tesi interpretativa, che l art. 3 citato, nel prevedere la rotazione negli incarichi dirigenziali, abbia inteso sorvolare o derogare alla salvaguardia della sopradescritta garanzia contrattuale, in quanto la norma, al contrario, ne ha espressamente ed inequivocabilmente richiamato e sancito l applicabilità, a parte, tra l altro, la riserva contrattuale di quella clausola. 5

6 Se, quindi, è tale la volontà della norma e il Collegio non ha motivo di dubitarne è di tutta evidenza che il decreto oggi all esame con il quale il dott. Orazi diviene destinatario di un incarico dirigenziale inferiore per livello a quello precedentemente svolto e senza adeguata motivazione negativa che lo sorregga, non rispetti né lo spirito né la lettera di quella norma -. Ma sotto altro profilo, sebbene sia assorbente la descritta illegittimità, si appalesa censurabile il provvedimento de quo. Ed invero, nell art. 4 del contratto stipulato tra il dott. Orazi e il suo Capo Dipartimento, contratto che accede al decreto in esame, si legge che il dott. Orazi mantiene la retribuzione di posizione parte variabile, relativa al precedente incarico giusta posizione individuata dal D.M. n.6759 del 19 luglio 2002 e con l importo annuo lordo determinato ai sensi del D. M. 12 novembre In proposito rileva il Collegio che i due suindicati decreti ministeriali, il primo determinativo dei quattro livelli (o delle quattro fasce) relativi alle posizioni dirigenziali non generali del Dipartimento per le politiche fiscali e da cui dipende il dott. Orazi, e il secondo determinativo della posizione retributiva di ciascuno dei quattro suindicati livelli, pongono e se ne è già accennato in precedenza i due incarichi che hanno interessato il suddetto dirigente, in posizione retributiva diversa tra di loro e peraltro differenziata, l una rispetto all altra, in percentuale superiore al 10% e, quindi, non equivalenti. In particolare è prevista una posizione retributiva annua per il secondo livello pari a , e una posizione retributiva annua per il terzo livello pari a (D. M. n del 12 novembre 6

7 1999). Da ciò consegue che il mantenimento nei confronti del dott. Orazi della medesima posizione retributiva dell incarico di provenienza (2 livello) si appalesa ictu oculi non conforme alle suindicate determinazioni ministeriali il che crea, tra l altro, problemi di copertura della spesa in quanto il meccanismo retributivo delle singole posizioni dirigenziali è alimentato da un fondo di dotazione il cui stanziamento complessivo annuo (vedi decreto ministeriale n citato) è rapportato alla sommatoria delle suindicate e prestabilite singole posizioni retributive, considerate nei rispettivi livelli o fasce. Con la conseguenza che, in caso di maggiorazione della retribuzione rispetto a quella prestabilita, come avvenuto nel caso di specie, quella maggiorazione non trova copertura nel menzionato fondo di dotazione. Ciò stante e in considerazione di tutto quanto sopra illustrato, conclude il Collegio per la illegittimità del provvedimento in esame. P.Q.M. Ricusa il visto e la conseguente registrazione del decreto in epigrafe. IL RELATORE IL PRESIDENTE (dott. Umberto Francese) (dott. Danilo Delfini) Depositata in Segreteria in data

8 Deliberazione n. 5/2003 in tema di dirigenza. Massima Dal combinato disposto dell art. 3 comma 7 della L. n. 145/2002 e dell art. 13 del CCNL per il quadriennio del personale dirigente Area 1 richiamato dal suindicato art. 7 emerge chiaramente che il potere conferito alle Amministrazioni pubbliche di far ruotare i dirigenti negli incarichi dirigenziali non generali sia condizionato dalla salvaguardia delle garanzie contrattuali stabilite nei confronti dei dirigenti medesimi. Nessun altro significato infatti appare potersi attribuire all esplicito richiamo fatto dall art. 3 cit. all art. 13 del CCNL il cui disposto obbliga le Amministrazioni ad assicurare ai dirigenti di seconda fascia incarichi almeno equivalenti a quelli svolti in precedenza. Di conseguenza il decreto con il quale un funzionario diviene destinatario di un incarico dirigenziale inferiore per livello a quello precedentemente svolto senza adeguata motivazione negativa che lo sorregga, non rispetta né lo spirito né la lettera della legge. Il mantenimento nei confronti del funzionario della posizione retributiva corrisposta nel precedente incarico non è in linea con quanto determinato nei decreti ministeriali n del 19 luglio 2002 e 12 novembre 1998 sia perché corrispondente ad incarico di livello superiore, sia perché non trova copertura nel fondo ministeriale di dotazione annuo il cui stanziamento è composto dalla sommatoria delle singole posizioni retributive nei rispettivi livelli.

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