Torino, 14 gennaio 2014
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1 Torino, 14 gennaio 2014 OGGETTO: di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale per le imprese e professionisti contenute nella legge di stabilità per il 2014: Visto di conformità sulle dichiarazioni per la compensazione dei crediti Nuovo limite compensazione F24 Detrazioni IRES per interventi di riqualificazione energetica Tasso legale di interesse Deducibilità perdite su crediti Deducibilità dei canoni di leasing I contribuenti che utilizzano in compensazione orizzontale nel modello F24 crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all IRAP, per importi superiori a ,00 euro annui, devono richiedere l apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d imposta in corso al In alternativa al visto di conformità, la dichiarazione deve essere sottoscritta da parte del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti di cui all art bis c.c., attestante la verifica: della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Dal 2014 viene elevata da a euro la soglia di compensazione tramite modello F24 tra crediti e debiti fiscali. Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, spetta una detrazione IRES del: 65%, per le spese sostenute dal al ; 50%, per le spese sostenute dall al A decorrere dall 1 gennaio 2014 il tasso di interesse legale è fissato nella misura dell 1% (era il 2,5% fino al 31 dicembre 2013). A decorrere dal periodo d imposta in corso al , per tutti i soggetti e indipendentemente dai principi contabili adottati, in presenza di eventi realizzativi che determinino la cancellazione del credito dal bilancio (es. cessione pro soluto del credito, transazione con rinuncia definitiva del debito, rinuncia del credito), è possibile dedurre la perdita senza dover dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi. A decorrere dai contratti di leasing stipulati dall , viene ridotto il periodo minimo entro il quale ripartire ai fini fiscali il monte canoni totale. In particolare: per i beni mobili delle imprese (fatta eccezione per i veicoli diversi da quelli utilizzati esclusivamente quali beni strumentali
2 nell esercizio dell impresa, adibiti ad uso pubblico ovvero concessi in uso promiscuo ai dipendenti), si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento tabellare a 1/2 del suddetto periodo; per i beni immobili delle imprese, si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento tabellare, con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 anni, ad un periodo fisso di 12 anni; per gli immobili dei professionisti, si passa ad una durata minima fiscale di 12 anni. Le imprese che adottano i principi contabili nazionali possono rivalutare: i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e scambio è diretta l attività dell impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell esercizio in corso al ; mediante il pagamento di un imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti, pari al 16% (per i beni ammortizzabili) ovvero al 12% (per i beni non ammortizzabili). Rivalutazione beni d impresa Acquisto di servizi di pubblicità on line (c.d. Web Tax ) Per le imprese con esercizio sociale coincidente con l anno solare, la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio al L imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo, senza interessi, di cui la prima entro il termine per il versamento a saldo delle imposte dovute per il 2013 e le successive entro i termini per il versamento a saldo delle imposte per il 2014 e il I maggiori valori iscritti in bilancio si considerano fiscalmente riconosciuti: in generale, dal periodo d imposta 2016; agli specifici fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, a decorrere dall È inoltre prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, mediante il versamento di un ulteriore imposta sostitutiva del 10%. Dall : i soggetti passivi IVA che intendono acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall Amministrazione finanziaria italiana; gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (c.d. servizi di search
3 Deducibilità dell IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo Conto dedicato per gli atti immobiliari e di cessione d azienda Definizione dei ruoli advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall Amministrazione finanziaria italiana. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti. Viene prevista la parziale deducibilità dell IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo. L IMU rimane invece indeducibile ai fini IRAP, a prescindere dalla tipologia dell immobile. L IMU degli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nelle seguenti misure: 30%, per il periodo d imposta in corso al ; 20%, a decorrere dal periodo d imposta in corso al In relazione agli atti di trasferimento della proprietà di immobili o di aziende, oppure agli atti di trasferimento, costituzione o estinzione di altri diritti reali su immobili e aziende, viene previsto l obbligo di versare su un apposito conto dedicato il prezzo/corrispettivo e le altre somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese, imposte e contributi. Gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo sono versati alla parte venditrice, a cura del notaio/pubblico ufficiale, solo dopo che: siano state portate a termine le formalità di registrazione e di trascrizione; sia stata verificata l assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell atto. I contribuenti possono definire in modo agevolato le somme derivanti: dai ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, consegnati agli Agenti della Riscossione fino al ; dagli accertamenti esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati agli Agenti della Riscossione fino al Per effetto della definizione non sono dovute le somme a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di interessi di mora. La definizione avviene quindi mediante il versamento in un unica
4 soluzione, entro il : delle somme originariamente iscritte a ruolo a titolo di imposta e sanzioni, ovvero del residuo; degli aggi di riscossione; degli interessi diversi da quelli sopra indicati. Sono escluse dalla definizione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti. Deduzione IRAP per l incremento occupazionale Cessione del contratto di leasing Imposta di bollo sui prodotti finanziari Modalità di A decorrere dal periodo d imposta in corso al , per i soggetti che incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d imposta precedente, è prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del personale: per il periodo d imposta in cui è avvenuta l assunzione e per i due successivi; per un importo annuale non superiore a ,00 euro per ciascun nuovo dipendente assunto; nel limite dell incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico. L incremento della base occupazionale deve essere assunto al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell art c.c., o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L incentivo spetta anche alle imprese neo-costituite, sempreché l incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese preesistenti a esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. A decorrere dall , la cessione dei contratti di leasing aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire, è soggetta ad imposta di registro del 4%, anche ove l atto risulti soggetto ad IVA. L imposta si applica al corrispettivo pattuito per la cessione, aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto. A decorrere dal 2014, l imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari: aumenta dallo 0,15% allo 0,2%; non si applica più nella misura minima di 34,20 euro; in relazione ai soli clienti diversi dalle persone fisiche, la misura massima viene elevata da 4.500,00 a ,00 euro. Per l acquisto dei servizi di pubblicità on line e dei servizi ad essa
5 pagamento dei servizi di pubblicità on line ausiliari, è disposto l obbligo dell utilizzo: del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario; ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. A decorrere dall viene istituita l Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: quello costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro valore; quello collegato all erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. Imposta Unica Comunale (IUC) La IUC si compone: dell IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; della componente riferita ai servizi comunali, che si articola: nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile; nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore. Essendo il quadro normativo ancora in fase di definizione ad oggi lo studio non è in grado di fornire dettagli sulle modalità applicative di tali imposte tiamo a disposizione per ogni ulteriore occorrenza e, con l occasione, porgiamo i più cordiali saluti.
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