STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
|
|
- Marcello Carletti
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA Art.1 Denominazione e sede E costituita l associazione non riconosciuta denominata associazione (sportiva) dilettantistica, con sede in, via n..., L Associazione si fregia di uno stemma ed i suoi colori sociali sono. (facoltativo) ed è retta dal seguente statuto. La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo. Art.2 Scopi L' Associazione è apolitica. L associazione, che è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di luco, sorge per aggregazione spontanea di coloro che praticano, promuovono e propugnano l attività di equitazione e di tutte le attività a lei connesse. L associazione ha come scopi principali: a- la diffusione a tutti i livelli della cultura e della pratica dilettantistica dell equitazione sia sul territorio locale che nazionale, anche in collaborazione con altre associazioni con scopo uguale o affine; b- l organizzazione di gare, tornei e di ogni altra attività a livello sociale, che possano contribuire allo sviluppo della pratica dell equitazione; c- la partecipazione alle diverse iniziative sportive o ricreative organizzate in proprio o dall Ente a cui l associazione risulta affiliata o da altri Enti e Organizzazioni italiane ed estere tendenti alla promozione dello sviluppo della pratica dello sport equestre; d- il contribuire alla migliore gestione degli impianti sportivi utilizzati per la pratica dell equitazione esistenti nella comunità locale, collaborando in tal senso con le Amministrazioni pubbliche locali. Al fine di perseguire gli scopi sociali, l associazione ha come oggetto sociale la pratica dilettantistica ed amatoriale dell equitazione. Per pratica si intende, in via esemplificativa: a- l insegnamento e la formazione ai più giovani, ovvero a coloro che non sono in grado di praticarlo, dello sport dell equitazione e il perfezionamento a chi già pratica questo sport; b- l organizzazione di gare e tornei sociali; c- la partecipazione con proprie squadre a campionati organizzati in proprio o dall Ente a cui l associazione risulta affiliata, tornei e gare; d- ogni altra attività che consenta di diffondere la pratica dell equitazione ivi compresa la scuderizzazione cavalli in conformità all uso sportivo e sociale del cavallo onde favorire ogni attività di carattere sportivo, ludico e ricreativo di natura equestre. L associazione potrà, per agevolare il perseguimento dei propri fini, porre in essere i suddetti servizi anche nei confronti di terzi non associati, convenzionarsi con enti pubblici e privati ed altre associazioni; potrà inoltre porre in essere, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale vigente, anche operazioni a carattere commerciale a scopi di autofinanziamento, ivi inclusa la conduzione in locazione di spazi, il rilascio di fidejussioni,
2 la contrazione di prestiti e muti anche a medio o lungo termine, l acquisto, per donazione o compravendita di immobili e mobili, destinati all attività sportiva, la gestione di punti di somministrazione bevande/alimenti ad esclusivo favore dei propri associati così come la diffusione all interno dei propri locali di trasmissioni radiofoniche, televisive o assimilate; la gestione di attività nei campi d informazione, dello spettacolo e della ricreazione in genere, il tutto purchè in maniera accessoria rispetto all attività istituzionale sportiva e sociale. L associazione potrà costituire sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate sempre nell ambito dell attività dello sport equestre e gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con gli Enti Locali, Regionali, Statali pubblici e privati. Durante la vita dell' Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Art.3 - Durata L associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione. Art.4 Affiliazione L associazione procederà alla propria affiliazione con un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e/o con la Federazione sportiva di riferimento e/o Disciplina sportiva associata. Con l affiliazione, l associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie dell Ente o Federazione di riferimento e/o Disciplina sportiva associata e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all attività sportiva. Art.5 - Funzionamento L associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l elettività e delle cariche. L attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all entità e la complessità dell impegno richiesto); nel caso la complessità, l entità nonché la specificità dell attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. Art.6 Associati 1. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: a) Onorari b) Fondatori c) Effettivi d) Juniores Gli associati possono inoltre essere divisi nelle seguenti tipologie: - Dirigenti; - Atleti;
3 - Tecnici; 2. Non possono essere ammessi associati temporanei. 3. Possono essere associati onorari: a) I cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti negli sport equestri o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell Associazione; b) Altre personalità insigni per il pubblico riconoscimento. 4. Le nomine ad associato onorario sono riservate all Assemblea Straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. 5. Gli associati onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali. 6. Sono associati fondatori le persone indicate nell Atto Costitutivo. 7. Possono essere associati effettivi i cittadini italiani e stranieri che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, o dall Assemblea, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio. 8. Hanno diritto di voto alle Assemblee tutti gli associati di maggiore età, purché in regola con ogni pagamento dovuto all Associazione. 9. Tutti gli associati usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature sportive. 10. Possono essere associati Juniores i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del regolamento e che siano accettati come tali dal Consiglio direttivo suo discrezionale ed insindacabile giudizio. La domanda di ammissione ad associato Junior deve essere presentata e sottoscritta dall esercente la potestà sul minore che rappresenta il minore stesso a tutti gli effetti nei confronti dell Associazione, esercitando ogni diritto e ogni dovere associativo e rispondendo verso l associazione per tutte le obbligazioni attive e passive dell associato minorenne. 11. Gli associati Juniores usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature sportive, ma non hanno diritto al voto nelle assemblee. 12. Domanda di ammissione. L associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo. Agli associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età. Art. 7 Doveri e diritti degli associati. Gli obblighi ed i diritti degli associati, di qualsiasi categoria sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo. Gli associati di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l adozione delle eventuali sanzioni. Ciascun associato può recedere dall Associazione o esserne radiato secondo le norme del presente Statuto. La qualifica di associato si perde: a) Per dimissioni; b) Per morosità nel pagamento della quota annuale, fermo restando l addebito del versamento; c) Per provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la radiazione da parte dell Ente o della Federazione di riferimento;
4 d) Per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è insindacabile ed inappellabile. e) Per decadenza ed esclusione deliberate ai sensi e con le modalità del successivo art.8. Art. 8 Decadenza degli associati Gli associati cessano di appartenere all associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione. Il recesso si verifica quando l associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima. L associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l attività per la quale è stato ammesso. L associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza e l esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo su proposta dei probiviri ove esistenti, previa convocazione e audizione dell associato. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, a differenza di quanto statuito per la delibera di radiazione di cui all art. 7 lettera d, l associato può ricorrere all assemblea; il ricorso che sospende la delibera deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L associato dichiarato decaduto o escluso con provvedimento divenuto definitivo perde la qualifica di associato e non potrà essere più ammesso. L esecuzione del provvedimento definitivo incombe al Consiglio Direttivo. Art. 9 - Tesserati 1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte dell Ente o della Federazione e/o Disciplina sportiva associatadi riferimento e sono rappresentati da: a) cavalieri patentati autorizzati a montare; b) dirigenti sociali e gli associati della società affiliata o aggregata; c) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi ufficiali parte dell Ente o della Federazione di riferimento; 2. L Associazione, con l affiliazione all Ente o alla Federazione di riferimento, deve garantire ai propri tesserati quanto loro necessario per l esercizio dello sport equestre, con le modalità previste. 3. I tesserati dell Ente o della Federazione di riferimento e/0 Disciplina sportiva associata, in analogia con gli associati della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all utilizzo delle strutture sociali. Art Patrimonio Il patrimonio dell associazione è costituito dalle entrate delle quote associative e dei tesserati, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni degli associati, privati od enti, entrate commerciali connesse all attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti. Art. 11 Quota associativa Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.
5 Gli associati ed i tesserati sono obbligati al versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo, relative alle attività sportive equestri svolte presso le strutture sociali, necessarie alla copertura dei costi di mantenimento, consumo, manutenzione e gestionali sostenuti dalla Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, ivi compreso il costo di mantenimento dei cavalli. Art.12- Organi 1. Sono organi dell associazione: l Assemblea generale degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell associazione; il Vice Presidente; il Segretario. 2. Sono, inoltre, organi dell Associazione, se nominati dall assemblea generale degli associati: il Collegio dei Probiviri ; il Collegio dei Revisori Art.13 - Assemblea L assemblea generale degli associati è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa. Art.14 Compiti dell Assemblea L assemblea riunita in via ordinaria : - approva il rendiconto economico e finanziario e il preventivo delle entrate e delle uscite; - delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell associazione nonché in merito all approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame; - nomina per elezione a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni il Presidente dell Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo; inoltre, se richiesto dalla maggioranza degli associati aventi diritto al voto, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori. L assemblea è convocata, in via straordinaria: - per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell associazione; - quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l ordine delle votazioni. Art.15 Riunione e costituzione dell Assemblea L assemblea deve riunirsi almeno una volta all anno entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale per l approvazione del rendiconto economico e finanziario. L assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.
6 La convocazione dell assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l ora dell adunanza e l elenco delle materie da trattare. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell associazione i soli associati in regola con ogni pagamento dovuto all Associazione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni partecipante all assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L associato può farsi rappresentare nell assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega. L assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, sono approvate nell assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti. L assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente più della metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione con la partecipazione di oltre un terzo degli aventi diritto al voto. Le delibere, sono approvate nell assemblea straordinaria in prima e seconda convocazione, ove ottengano oltre i due terzi dei voti. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione. Art.16 - Presidente Il Presidente dell Associazione è eletto dall assemblea tra gli associati fondatori ed effettivi, dura in carica quattro anni e rappresenta l associazione e ne manifesta la volontà. Art.17 Vice Presidente Il Vice Presidente dell associazione è eletto dall assemblea tra gli associati fondatori o effettivi, dura in carica quattro anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese dell assemblea per l elezione di tutte le cariche associative. Art.18 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell associazione che lo presiede; il Vice Presidente; tre o più Consiglieri, purché in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dall assemblea I Consiglieri sono eletti dall assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell ambito delle discipline dilettantistica dell attività sportiva equestre, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali o Disciplina sportiva associata ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
7 Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell assemblea e dirige l associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione degli associati; redige il preventivo delle entrate e delle uscite ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all anno e convoca l assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli associati; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all attività sociale da sottoporre all approvazione dell assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo annualmente, delibera la misura delle quote annuali degli associati e dei contributi richiesti ai tesserati ed associati per le attività svolte presso le strutture sociali e per l attività equestre. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti il Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione. Art.19 - Segretario Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza. Art. 20 Collegio dei Revisori L Assemblea Ordinaria può nominare il Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall Assemblea. I Revisori Effettivi eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile dell Associazione e presenta una relazione scritta all Assemblea sui controlli effettuati. In caso di vacanza di un membro effettivo del Collegio subentrerà un Revisore supplente. Art. 21 Collegio Probiviri L Assemblea Ordinaria può nominare tra gli associati il Collegio dei Probiviri che dura in carica 2/4 anni ed i cui membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri e da un supplente. Il Collegio è competente a formulare la proposta di decadenza o esclusione di un associato di cui all art. 8, esprimendo un parere motivato. Art.22 Decadenza degli organi associativi I titolari degli organi associativi decadono: - per dimissioni; - per revoca, quando non esplichino più l attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta. Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.17 comma 2.
8 Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell organo associativo. Art.23 Obblighi di comunicazione La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate all Ente o alla Federazione di riferimento unitamente a copia del verbale. Art.24 - Bilancio Il Consiglio Direttivo redige il preventivo delle entrate e delle uscite e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell approvazione, potrà avere accesso a detti documenti. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L incarico della gestione amministrativo contabile dell associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all uopo nominato. L anno sociale e l esercizio finanziario iniziano il e terminano il di ciascun anno. Art.25 Scioglimento e devoluzione del patrimonio Lo scioglimento dell Associazione è deliberata dall assemblea straordinaria degli associati, con il voto favorevole di oltre la metà degli associati aventi diritto al voto. Per lo scioglimento non sono ammesse deleghe tra associati. In caso di estinzione dell associazione, il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità, sentito l organo di controllo di cui all art. 3 comma 190 legge 662/96 e salvo diversa destinazione prevista dalla legge. ART. 26 Modificazioni dello Statuto Le modificazioni del presente statuto dovranno essere assunte dall Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di oltre i 2/3 dei voti validi espressi in assemblea. L associazione dovrà trasmettere al CONI per gli adempimenti legati al Registro delle Società sportive, direttamente o tramite Ente Sportivo o Federazione di riferimento o Disciplina sportiva associata Art.27 Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme degli artt. 36 e ss. del Codice Civile. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso. Il presente Statuto è stato approvato dall Associazione nella riunione del.., e, come previsto dalle normative vigenti in materia, sottoposto a registrazione presso l Ufficio dell Agenzia delle Entrate. Firme del Presidente e di tutti i presenti all assemblea di approvazione
S T A T U T O S O C I E T A R I O
S T A T U T O S O C I E T A R I O Torino, lì 1 S T A T U T O S O C I E T A R I O ART. SCOPO 1. E costituita con durata illimitata, una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata A.S.D.. L Associazione
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA Art.1 Denominazione e sede E costituita l associazione non riconosciuta denominata LA POLISPORTIVA CASALE Associazione Sportiva Dilettantistica (in breve La Polisportiva
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA Art.1 Denominazione e sede E costituita l associazione non riconosciuta denominata associazione (sportiva) dilettantistica 1, con sede in, via....n..., la quale è retta
DettagliASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA In data odierna presso la sede di in via si sono riuniti i seguenti soggetti: (elencare tutti i presenti con nominativo, codice fiscale,
DettagliSTATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica Cavalli del Brenta. Art.1 Denominazione e sede
STATUTO Associazione Sportiva Dilettantistica Cavalli del Brenta Art.1 Denominazione e sede E costituita l associazione non riconosciuta denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Cavalli del Brenta,
DettagliSTATUTO. Art. 1 - Denominazione e sede -
STATUTO Art. 1 - Denominazione e sede - E' costituita in Cantello (VA) una associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata Associazione sportiva
DettagliSTATUTO N.B.H.A. ITALIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA = = = ART. 1 Denominazione e sede E costituita l associazione non riconosciuta
STATUTO N.B.H.A. ITALIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA = = = ART. 1 Denominazione e sede E costituita l associazione non riconosciuta denominata N.B.H.A. ITALIA Associazione Sportiva dilettantistica
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB TERRANOVA
STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS CLUB TERRANOVA Art. 1 Denominazione e sede 1. E costituita in Olbia, provincia di Sassari, Via Galvani presso la Cittadella Sportiva Fausto Noce, una
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PALLACANESTRO AURORA 1966
STATUTO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA PALLACANESTRO AURORA 1966 Art. 1 Denominazione e sede 1. È costituita in Trezzo sull Adda, via rocca 11c, una Associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti
DettagliSTATUTO. Costituzione sede - durata - finalità
STATUTO Art. 1 Costituzione sede - durata - finalità È costituita in Cecina (LI) la associazione Sportiva dilettantistica denominata Associazione Sportiva Dilettantistica Scacchistica G. Greco Cecina.
DettagliArticolo 1 DENOMINAZIONE SEDE LEGALE E costituita in Robbiate Via Villa 10 una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Team ALBA OROBIA BIKE
Articolo 1 DENOMINAZIONE SEDE LEGALE E costituita in Robbiate Via Villa 10 una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Team ALBA OROBIA BIKE Articolo 2 SCOPO 1) L associazione è apolitica e non
DettagliSTATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Art.1. DENOMINAZIONE E SEDE E costituita in Pregnana Milanese ( Mi ), Via F.lli Cervi, 18 Una Associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli
DettagliCOMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa
DettagliSTATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ACCADEMIA DEL GUSTO DEL MEDITERRANEO Art. 1 Costituzione È costituita un Associazione non riconosciuta denominata: Accademia
DettagliStatuto dell'associazione Micro Class Italia
Statuto dell'associazione Micro Class Italia Statuto di associazione velica aggiornato alle modifiche dell art 90 I. 289/02 del maggio 2004 e alla delibera del Consiglio nazionale del Coni n. 1273 del
Dettaglidell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise
Consiglio Regionale del Molise STATUTO dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise Integrazioni ed emendamenti Assemblea dei Soci in data 5 dicembre 2009 ARTICOLO 1 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita
DettagliArt. 8 L Assemblea L Assemblea rappresenta l universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto,
STATUTO Art. 1 Denominazione e sede E costituita un associazione denominata Enocuriosi. L associazione ha sede in Pavia, Via S. Lanfranco n. 27. L associazione può aderire a organizzazioni nazionali ed
DettagliSTATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI
STATUTO Capo 1 Costituzione- Sede- Durata-Oggetto 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI 2. L Associazione ha sede in Roma Via Salaria 159 3. La durata dell Associazione
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STATUTO
(Fac-simile) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Il giorno, del mese di, dell'anno, alle ore, in, Via n, con la presente scrittura privata, redatta in esemplare/i, ed a
DettagliJOLLY SCI CLUB ARQUATA SCRIVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STATUTO SOCIETARIO
JOLLY SCI CLUB ARQUATA SCRIVIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA * * * * * STATUTO SOCIETARIO Aggiornato alle modifiche dell art. 90 Legge 289/02 del maggio 2004 e alla delibera del Consiglio Nazionale
DettagliStatuto Associazione Sportiva Dilettantistica
Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica Art. 1 Denominazione e Sede 1. E costituita in Zevio, all indirizzo Via Feniletto n 16 San Martino Buon Albergo, la Associazione sportiva dilettantistica,
DettagliDa quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri
Organi sociali Quali sono gli organi obbligatori in una struttura organizzativa di una associazione? - Il consiglio direttivo - L assemblea dei soci, che è l organo sovrano e deliberativo Quale è la funzione
DettagliRegolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili
Regolamento Gruppo Giovani Imprenditori Edili Testo approvato dal Consiglio Direttivo del Gruppo il 13 settembre 2001 e dall Assemblea del 7 febbraio 2002 Ratifica del Consiglio Direttivo dell ACEN il
DettagliASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari
ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII Indice Degli Articoli Statutari Art.1 - Denominazione Art.2 - Fini dell Associazione Art.3 - Soci effettivi ed Aggregati Art.4 - Ammissione dei
DettagliFederazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO
Titolo I Disposizioni generali Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO Art. 1. - È costituita un'associazione denominata Federazione Italiana Operatori Geriatrici (di seguito F.I.O.G.)
Dettagli1 STATUTO ( di Associazione non riconosciuta) Articolo -1 Denominazione e sede sociale 1 - E costituita con sede in Lecco (LC) Via Cavour,59 un
1 STATUTO ( di Associazione non riconosciuta) Articolo -1 Denominazione e sede sociale 1 - E costituita con sede in Lecco (LC) Via Cavour,59 un Associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice
DettagliLa durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.
STATUTO della ZEITBANK BRIXEN BANCA DEL TEMPO BRESSANONE Art. 1: Costituzione e sede Si è costituita, ai sensi dell art. 36 del Codice Civile, l associazione senza fini di lucro, denominata ZEITBANK BRIXEN
DettagliSTATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE. Art. 2 SCOPO.
STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE. E costituita l associazione sportiva dilettantistica denominata ACCADEMIA DI SCACCHI Associazione Sportiva Dilettantistica con sede in Trieste, Via Giuseppe
DettagliREGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE
Il Consiglio Direttivo dell Associazione 100 Km del Passatore, nel rispetto di quanto previsto dall Articolo 18 dello Statuto Societario, intende definire, organizzare e regolamentare l attività di coloro
DettagliSTATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto
STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE L Albero Segreto Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale L ALBERO SEGRETO. L Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale,
DettagliUNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca
STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca denominata A.B.E.R.. L associazione rappresenta un attività
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI
STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI Indice Art 1 Costituzione, denominazione, sede. Art 2 Scopi ed attività. Art 3 Risorse economiche. Art 4 I soci. Art 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei
DettagliLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA
LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PUGLIESI A PISA LA NATURA DELL ASSOCIAZIONE Art.1 E costituita l Associazione Pugliesi a Pisa con sede in Pisa, in Via Archimede Bellatalla, traversa A. n. 62. Art. 2 Possono
DettagliSTATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)
STATUTO Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo ART. 1 (Denominazione e sede) 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale
DettagliStatuto di associazione sportiva riconosciuta / non riconosciuta
Statuto di associazione sportiva riconosciuta / non riconosciuta Articolo 1 - Denominazione e sede 1. E' costituita in.. (..), Via n., una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 14 e seguenti Codice
DettagliArt. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA
STATUTO Art. 1 E costituita la: ASSOCIAZIONE BATTITORI REGIONE LOMBARDIA Art. 2 Essa ha sede legale in Milano, Via Marina n. 10. Il Consiglio Direttivo potrà fissare una o più sedi operative alle quali
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA
STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA ART. 1 Denominazione e sede 1. E costituita, nel rispetto dell art. 36 e segg. del Codice Civile l associazione denominata: Associazione Istruttori
DettagliÈ costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo (SITO).
Statuto della SOCIETÀ ITALIANA DEI TRAPIANTI D ORGANO (Fondata a Roma il 12 luglio 1966) Art.1 Definizione È costituita senza limiti di durata con sede in Roma la Società Italiana dei Trapianti d Organo
DettagliStatuto. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
1 Statuto Art. 1 - Denominazione e sede E' costituita l'associazione denominata Associazione Culturale il Sestante regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal
DettagliArt. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.
STATUTO Atto costitutivo 12/3/1965 n. 196454/2731 rep. Dr. Giudice. Modificato in sede d Assemblee Straordinarie dei Soci Del 19/11/1980, del 9/4/1981, del 26/6/1991, del 24/6/1992 E del 28/6/1994. Art.
DettagliASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FITNESS & BENESSERE
STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FITNESS & BENESSERE ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E costituta un Associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata
DettagliA.S.D. CFPC è un Associazione Sportiva Dilettantistica, senza fini di lucro. Eccone lo Statuto.
A.S.D. CFPC è un Associazione Sportiva Dilettantistica, senza fini di lucro. Eccone lo Statuto. Articolo 1 Denominazione e sede E costituita in Piacenza una associazione sportiva, ai sensi degli articoli
DettagliSTATUTO ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO, AFFILIATA ALLA FIDAL-ACLI-CONI
STATUTO ASD AMATORI PODISMO BENEVENTO, AFFILIATA ALLA FIDAL-ACLI-CONI ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE E SEDE E' costituita in Benevento in via Mazzella 6/b, un'associazione sportiva ai sensi degli articoli 36
DettagliFEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto
FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA Statuto Articolo 1 (Natura, soci e sede) E costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA. La Grande Abbuffata. Art. 2 L'Associazione Giovani Mangiatori" persegue i seguenti scopi:
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA La Grande Abbuffata Art. 1 Denominazione, sede e durata E' costituita l'associazione "Giovani Mangiatori associazione apolitica, con durata illimitata nel tempo
DettagliSTATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.
STATUTO Articolo 1 Denominazione Ai sensi degli Art. 36 e 37 del Codice Civile si è costituita un associazione senza fini di lucro denominata: Associazione Genitori Istituto Istruzione Superiore Severi
DettagliSTATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA
STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA Art.1 Denominazione e sede E costituita l associazione non riconosciuta denominata Associazione Dilettantistica PALLAVOLO VALLI DI LANZO, con sede in via De Amicis n. 5
DettagliSTATUTO SOCIETA DI SCHERMIDORI ASD. Art.1 - Denominazione: È costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica Società di
STATUTO SOCIETA DI SCHERMIDORI ASD Art.1 - Denominazione: È costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica Società di Schermidori da ora in poi definita Società di Schermidori ASD, con la finalità
DettagliSTATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PARTITO POPOLARE EUROPEO A.I.P.P.E. STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005 Sede Nazionale Viale Bardanzellu, 95 00155 Roma Tel. 06/4071388 fax 06/4065941 E-mail:
DettagliAllegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO
Allegato lettera A all Atto Costitutivo dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE E costituita nel rispetto del Codice Civile
DettagliSTATUTO. Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012
STATUTO Testo con le modifiche approvate dall Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2012 Comitato Nazionale Italiano del Consiglio Mondiale dell Energia 2 STATUTO DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DEL CONSIGLIO
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA Articolo 1 - E costituita l ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI, siglabile in A.M.V. -
DettagliL'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.
STATUTO DID (Associazione donne italiane diplomatiche) Art.1 È costituita tra le donne italiane diplomatiche e dirigenti del Ministero Affari Esteri l'associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane
DettagliPOLISPORTIVA COMUNALE ALZANO LOMBARDO Provincia di Bergamo STATUTO
STATUTO ART. 1 DENOMINAZIONE E COSTITUZIONE E costituita con sede in Alzano Lombardo un associazione denominata: POLISPORTIVA COMUNALE CITTA DI ALZANO LOMBARDO. ART. 2 DOMICILIO E COLORI SOCIALI La Polisportiva
DettagliREGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari
REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 91 del 13/02/2003 D.R. n. 91 IL RETTORE VISTA la legge del 09 maggio 1989, n. 168; VISTO VISTA
DettagliStatuto dell Associazione Dilettantistica Scacchistica Partenopea
Statuto dell Associazione Dilettantistica Scacchistica Partenopea Titolo 1 - Costituzione Denominazione - Sede Art. 1 - È costituita con sede in Napoli CAP 80128, via Emilio Franceschi, 6 l Associazione
DettagliJOGP!TQPSUJOHDMVCUPSSFHVBDFUP JU
888 41035*/($-6#5033&(6"$&50 *5 JOGP!TQPSUJOHDMVCUPSSFHVBDFUP JU TITOLO I Denominazione Sede ART. 1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.
DettagliSTATUTO APPROVATO CON MODIFICHE STATUTARIE
STATUTO APPROVATO CON MODIFICHE STATUTARIE 2005 1 STATUTO DELLA FONDAZIONE GIULIO ONESTI ACCADEMIA OLIMPICA NAZIONALE ITALIANA 1) COSTITUZIONE E FINALITA La Fondazione Giulio Onesti, costituita a Roma
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA» Art. 1: Costituzione - E costituita l associazione di promozione sociale denominata «Accademia Musicæsena», con sede legale a Cesena in Via Ex
DettagliCENTRO VELICO ALTO ADRIATICO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STATUTO
CENTRO VELICO ALTO ADRIATICO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA STATUTO Articolo 1 Denominazione e sede In data 14/03/2005 è costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, un associazione
DettagliArticolo 7 - Organi Gli organi sociali sono: a) l'assemblea generale dei soci; b) il presidente; c) il consiglio direttivo.
Statuto Tipo di Sci Club Aggiornato alle modifiche dell art.90 L.289/02 del maggio 2004 e alla Delibera del Consiglio Nazionale del Coni n.1273 del 15 luglio 2004 Articolo 1 - Denominazione e sede E' costituita
DettagliL associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE POLITICAMENTE Art. 1 E costituita l Associazione culturale PoliticaMente, associazione di fatto, apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO
ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO Gruppo Provinciale STATUTO PROVINCIALE Art. 1 Organizzazione e scopi Sul territorio dello Stato Italiano, l'associazione Italiana Allenatori Calcio si organizza
DettagliRegolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia
Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia Articolo 1 - Costituzione E costituito, nell ambito di Assolegno - Associazione di settore di Federlegno-Arredo - con sede presso la
DettagliFEDERFARMA LAZIO - STATUTO
ARTICOLO 1 E costituita, con sede in Roma, Via dei Tizii n. 10, l Associazione denominata: FEDERFARMA LAZIO ARTICOLO 2 1. La FEDERFARMA LAZIO riunisce e rappresenta le Associazioni Sindacali Provinciali
DettagliAllegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di
1 Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di lucro avente la denominazione Ospedale dei Bambini Milano
DettagliStatuto del Sindacato Nazionale Consulenti in Proprietà Industriale (SICPI)
Statuto del Sindacato Nazionale Consulenti in Proprietà Industriale (SICPI) Art. 1 - Costituzione e Sede 1. E' costituito, ai sensi degli artt. 36 e segg. c.c., il SINDACATO NAZIONALE DEI CONSULENTI IN
DettagliStatuto associativo dell Associazione degli Ingegneri Matematici
Statuto associativo dell Associazione degli Ingegneri Matematici Indice I Disposizioni generali 2 Art. 1. Nome e sede......................... 2 Art. 2. Finalità........................... 2 Art. 3. Esercizio
DettagliTITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.
STATUTO della Associazione PROmozione RAdiotelevisiva - Associazione Diocesana Milanese (in forma abbreviata PRO.RA.) SEDE: Via Guglielmo Silva, 36 20145 MILANO TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo Art.
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUS BOLOGNA GOLF
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUS BOLOGNA GOLF Articolo 1 Denominazione e sede dell associazione 1.1 È costituita in Bologna, alla via Marsili n. 8, presso la sede della Fondazione
DettagliATTO COSTITUTIVO E STATUTO COMITATO RACCOLTA FONDI PER LA SCUOLA. Atto costitutivo del Comitato
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO COMITATO RACCOLTA FONDI PER LA SCUOLA Atto costitutivo del Comitato Oggi in Via. i signori: Si sono riuniti per costituire, ai sensi degli artt. 39 e ss del codice civile un
DettagliCENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA
DettagliSTATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS CASATORRE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS CASATORRE ART.1 L associazione non riconosciuta, sportiva dilettantistica denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS
DettagliARTICOLO 1 ARTICOLO 2
STATUTO DEL CIRCOLO DI RICREAZIONE E AZIONE SOCIALE Approntato dal Consiglio Direttivo in data 14 gennaio 2008. Approvato nell assemblea dei soci del 25 gennaio 2008. ARTICOLO 1 Costituzione, denominazione
DettagliSTATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO-SPORTIVO AMICI ARTIGIANI CONFARTIGIANATO
STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO-SPORTIVO AMICI ARTIGIANI CONFARTIGIANATO Art. 1. E costituita, a norma ed effetti della Legge 383/2000 in Novara, via San Francesco d Assisi 5/d, una Associazione di Promozione
DettagliPOLITECNICO DI MILANO
Rev.del 3 febbraio 2011 STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE POLIEFUN ENTE FORMAZIONE UNIVESITARIA TITOLO I Articolo 1 Denominazione Sede È costituita l associazione denominata POLIEFUN acronimo di Ente Formazione
DettagliStatuto. Associazione Sportiva Dilettantistica LIBERO SPORT
Liberosport - Associazione Sportiva Dilettantistica Statuto 1. Denominazione - Sede Art. 1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e
DettagliCircolo Culturale Sardo SU NURAGHE. Statuto del circolo
Circolo Culturale Sardo SU NURAGHE Statuto del circolo Art. 1 Costituzione E costituita l Associazione Culturale Sarda denominata Circolo ALESSANDRO PIBIRI che sostituisce il Circolo TERRA NOSTRA costituito
DettagliStatuto di associazione sportiva dilettantistica
Statuto di associazione sportiva dilettantistica Articolo 1 - Denominazione e sede E' costituita in Bologna, in Via del gomito 20/3, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del
Dettagli(conforme alle modifiche del D. L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128)
FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA STATUTO TIPO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA (conforme alle modifiche del D. L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128) VENGONO EVIDENZIATI
Dettagliart. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL AFRICA ONLUS art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus. 2. L Associazione ha sede in provincia di
DettagliAtto costitutivo di una associazione sportiva onlus
Atto costitutivo di una associazione sportiva onlus L anno il giorno del mese di, si conviene e stipula quanto segue: Tra i signori: 1), nato a, il, residente a, in, professione, (codice fiscale: ); 2),
DettagliSTATUTO JUVENTUS CLUB DOC SALERNO Andrea Fortunato
STATUTO JUVENTUS CLUB DOC SALERNO Andrea Fortunato Art.1 Costituzione, denominazione e sede E costituita un associazione sportiva e culturale denominata JUVENTUS CLUB DOC SALERNO Andrea Fortunato con sede
DettagliStatuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti
Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti Articolo 1 Costituzione, Denominazione, Sede e Durata In attuazione della delibera
DettagliStatuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n 290 del 17 marzo 2003. Pubblicato nel BUR del 16 aprile 2003 Art 1 (Natura e sede) 1.
DettagliSTATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE
STATUTO ANTEAS Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE 1. E costituita. con sede a Roma, in Via Salaria, 83 l associazione italiana denominata Anteas - Associazione
DettagliSTATUTO SCI CLUB GARDOLO
GARDOLO li 23 APRILE 1975 STATUTO SCI CLUB GARDOLO Cap. I Art.1 La società ha lo scopo della diffusione, della pratica degli sport invernali, nell ambito e secondo le norme della Fisi, della quale accetta
DettagliREGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA
COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del
DettagliS T A T U T O APPROVATO il
ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE LINEA GOTICA DELLA LUCCHESIA S T A T U T O APPROVATO il 30.11.2008 Art.1 COSTITUZIONE L Associazione, che non ha fini di lucro, è costituita da appassionati di storia, proprietari
DettagliBozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)
Associazione Pro-loco della Valle d Aosta Consorzio Enti Locali della Valle d Aosta Bozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000) Gruppo di lavoro Associazione
DettagliStatuto tipo di circolo velico affiliato alla FIV
Statuto tipo di circolo velico affiliato alla FIV Articolo 1 - Denominazione e sede E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva denominata Circolo velico Associazione
DettagliADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE. rappresentanti membri su nove degli Associati di diritto dell'associazione
Professione Ingegnere Associazione tra Ingegneri» sede in Modena, piazzale Boschetti n. 8, c.f. e p.iva 02483360364. ADEGUAMENTO STATUTO DI ASSOCIAZIONE A Modena Piazzale Boschetti 8 il giorno 2000 fra
DettagliSTATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani
STATUTO del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ART. 1 E costituito il Coordinamento Nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti Umani (di seguito denominato
DettagliASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE
ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE Art.1 Denominazione E costituita a Roma, con sede legale
DettagliSTATUTO ASSOCIAZIONE BE READY
STATUTO ASSOCIAZIONE BE READY Art. 1 - COSTITUZIONE ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile, viene costituita l Associazione denominata BE- READY. Art. 2 - SEDE L Associazione ha sede a Milano
DettagliSTATUTO DI MEGLIO MUOVERSI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. Art.1. Denominazione, sede e durata
STATUTO DI MEGLIO MUOVERSI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Art.1 Denominazione, sede e durata Ai sensi e per gli effetti dell art. 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del
DettagliAssociazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA MONTEBELLUNA VENETO BANCA STATUTO
Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA MONTEBELLUNA VENETO BANCA STATUTO Articolo 1 - Denominazione e sede E' costituita in Montebelluna, in via Biagi, una associazione sportiva, ai sensi degli
Dettagli