FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI e dei SERVIZI SALERNO

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1 Tribunale S. Angelo dei Lombardi, TRIBUNALE DEL LAVORO DI S. ANGELO DEI LOMBARDI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro di S. Angelo dei Lombardi Daniele Colucci ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 998/01 R.G.A.C. TRA Malanga Gaetano, rappresentato e difeso dall avv. A. Chiaravallo, giusta procura a margine del ricorso RICORRENTE E Comune di Caposele, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti E. Gambone e P. Schiavone, giusta procura a margine della memoria di costituzione RESISTENTE

2 OGGETTO : Differenze retributive per mansioni superiori svolte. CONCLUSIONI : come da note difensive autorizzate per il ricorrente, come da memoria di costituzione per il resistente. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato in questa cancelleria in data , Malanga Gaetano esponeva: di essere stato assunto alle dipendenze del Comune di Caposele (ente di tipo IV, qualifica apicale VII) con profilo di applicato (ex IV livello) e con categoria divenuta B3, ma di aver sempre svolto mansioni superiori al profilo professionale di appartenenza; che, in particolare e con riferimento all attività lavorativa svolta dopo l entrata in vigore della L. 387/98, era stato nominato, con decreto sindacale del , pubblicato il successivo 5 aprile, responsabile del servizio "Tributi Patrimonio ed entrate patrimoniali-catasto e servizi geotopografici e conservazione registri immobiliari" e di avere svolto tale funzione (appartenente alla categoria D1), in modo pieno ed autonomo sino al 19 ottobre dello stesso anno; che successivamente e sino al era sempre stato addetto al servizio tributi con funzioni, svolte sempre in modo pieno e autonomo, di istruttore unico (categoria C1); che da e sino alla data del ricorso, tale mansione (di responsabile del procedimento, categoria C1) gli era stata formalmente attribuita dal decreto sindacale attuativo della delibera della G.C. n. 47/00, con la quale erano stati riorganizzati gli uffici ed i servizi comunali; che, in particolare, le mansioni da lui svolte dal al consistevano nell istruzione di tutti i procedimenti del servizio tributi, con predisposizione del provvedimento finale, nelle relazioni negoziali con gli utenti, nella progettazione dell intero software utilizzato dall ufficio tributi, con gestione ed aggiornamento dati, nella progettazione e nella gestione della procedura automatizzata del ruolo dell acqua, nell istruttoria e predisposizione dei ruoli tarsu; che, pertanto, aveva diritto, in virtù dei passaggi menzionati, al trattamento economico corrispondente alle mansioni man mano effettivamente svolte, con diritto all'indennità di posizione per lo svolgimento delle mansioni D1 e con diritto all indennità di cui all art. 17 del C.C.N.L. dell , in relazione all esercizio di funzioni C1, il tutto per un importo, maturato al , pari alla somma di lire , secondo gli analitici calcoli allegati al ricorso. Tanto premesso, si rivolgeva a questo giudice chiedendo di condannare il Comune di Caposele, in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in suo favore, della somma di lire , o nella

3 diversa risultante, con diritto al mantenimento del trattamento previsto per la categoria C1, e sempre con l attribuzione dell indennità di cui all art. 17 del CCNL, sino a modifica delle mansioni richiestegli. Il tutto con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali e con vittoria di spese di lite. Si costituiva, depositando comparsa di risposta, il Comune di Caposele rilevando : che la richiesta del superiore trattamento economico, corrispondente alla categoria D1, per il periodo che va dall aprile all ottobre 1999, era in contrasto con il disposto dell art. 56, comma 5, del d.l.vo 29/93 (come modificato dai dd.l.vi 80/98 e 397/98), non essendo la qualifica D1 immediatamente superiore a quella B1, con conseguente nullità dell assegnazione e quindi insussistenza dell obbligo della superiore retribuzione; che non spettava al ricorrente la richiesta indennità di posizione, prevista dagli artt del CCNL, in quanto il Malanga non aveva mai svolto le funzioni organizzative di particolare importanza, indicate dall art. 8; che comunque il Comune di Caposele aveva al suo interno altri dipendenti di categoria C1, per cui la nomina non era legittima, con conseguente insussistenza del diritto del Malanga all indennità di posizione; che, in ogni caso, il Comune di Caposele non era ente privo di posizioni superiori a quelle del Malanga; che, secondo l art. 56, comma 1, del d.l.vo 29/93 l esercizio di fatto di mansioni superiori non aveva effetto ai fini dell inquadramento del lavoratore e degli incarichi di direzione; che, ancora, l indennità di posizione assorbiva, in ogni caso, tutte le competenze e indennità accessorie; che non spettava al ricorrente il superiore trattamento economico per la categoria C1, per il periodo novembre 1999 agosto 2000, sempre per il disposto di cui all art. 56, comma 5, del d.l.vo 29/93, in quanto mancavano i requisiti prescritti dalla legge per il conferimento delle mansioni superiori; che non spettava al Malanga l indennità di cui all art. 17, lett. f), del CCNL, in quanto trattavasi di compenso spettante ai dipendenti delle categorie B e C, non usufruenti dell indennità di posizione, di cui all art. 11, comma 3, del contratto. L indennità, inoltre, veniva determinata dalla contrattazione collettiva decentrata che, nel caso di specie, non ha stanziato alcunchè al riguardo; che, infine, al Malanga in ogni caso non spettavano le differenze a titolo di indennità integrativa speciale e di tredicesima mensilità, anch esse ricomprese nei conteggi attorei. Tanto esposto concludeva chiedendo a questo giudice il rigetto delle domande del ricorrente; con vittoria di spese. All odierna udienza la causa veniva discussa e decisa, come da dispositivo e per i motivi che seguono.

4 MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di Malanga Gaetano è fondata e, pertanto, va accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare. Va preliminarmente rilevato che i profili di fatto dedotti in ricorso sono del tutto incontestati, nel senso che l ente convenuto pacificamente riconosce i periodi e l effettività delle mansioni superiori indicate dal ricorrente. La controversia, pertanto, va definita sulla base delle soluzioni di quesiti di mero diritto, in ordine alla spettanze delle invocate differenze retributive. Va a tal punto rilevato che le questioni del rapporto di lavoro attoreo si inquadrano tutte, pacificamente, nella vigenza del d.l.vo n. 387/98. Il carattere innovativo di tale normativa sembra sfuggire alla difesa del resistente. L art. 15 di detto decreto, infatti, ha reso anticipatamente operativa la disciplina contenuta dell art. 56 del d.l.vo n. 29/93, con riguardo al diritto del dipendente pubblico che abbia svolto le relative funzioni, al trattamento economico relativo alla qualifica superiore, proprio a decorrere dall entrata in vigore del decreto, con la conseguente inapplicabilità alle solo situazioni pregresse (cfr., anche Cos.St., Ad. Plen., n. 11; ord. Corte cost n. 146). La nuova disciplina, nel testo novellato dell art. 56, comma 5 del d.l.vo 29/93, oggi ulteriormente trasfusa nell art. 52 del d.l.vo 165/2001, prevede e riconosce il diritto al relativo trattamento retributivo, in caso di mansioni superiori svolte, anche in caso di nullità dell assegnazione. Ciò, dunque, per l esercizio di fatto, da parte del pubblico dipendente, delle mansioni superiori, a prescindere se le medesime sino a meno immediatamente superiori. Né alcun pregio presenta l osservazione di parte resistente, per la quale la contrattazione collettiva ribadisce la non retribuibilità delle mansioni superiori assunte sulla base di atto nullo, in quanto il testo pattizio si limita solo a definire l assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore quale solo atto lecito del potere modificativo datoriale (né il contratto collettivo potrebbe porsi in contrasto con le norme inderogabili di legge o esprimersi su profili che la legge non affida alla sua regolamentazione). In tale contesto va puntualizzato che anche l indennità di cui all art. 10 del CCNL (retribuzione di posizione) non può che seguire la stessa regola. E pacifico, infatti, oltre documentalmente risultante, che il ricorrente con decreto sindacale n del sia stato nominato

5 responsabile dei seguenti servizi: tributi, patrimonio ed entrate patrimoniali, catasto, servizi geotopografici e conservazione registri immobiliari. In tal caso il Comune di Caposele, privo di posizioni dirigenziali, ma con posizioni lavorative, al suo interno, di categoria D, ha inteso avvalersi, come espressamente si afferma nel preambolo del provvedimento, della facoltà organizzativa di cui all art. 51, comma 3 bis, della legge 142/90, istituendo posizioni di lavoro che richiedano un assunzione diretta ed elevata di responsabilità di prodotto e di risultato, assegnando, tra gli altri, al Malanga la direzione di un unità organizzativa complessa. Né vi è contestazione che il ricorrente abbia in concreto svolto dette funzioni, che anzi, stando alla relazione ispettiva delle direzione regionale delle entrate, agli atti, del , sono state espletate con risultati anche lusinghieri. D altronde è innegabile che il Comune di Caposele abbia dipendenti di categoria D, ai quali è stata affidata la direzione di altre unità organizzative e che, infatti, hanno percepito (v. delibera di G.C. n. 120/2001, prodotta da parte resistente) la retribuzione di posizione nella misura minima di lire (la stessa azionata nel presente giudizio), mentre al Malanga, collocato nello schema organizzativo dell amministrazione, allo stesso livello (e con il medesimo provvedimento sindacale) è stata concessa la minore retribuzione di posizione di cui all art. 11, comma 3, del CCNL (peraltro inconfigurabile in un Comune che presenti posizioni di categoria D), sulla sola base del differente formale inquadramento. Di qui l insostenibilità della tesi difensiva di parte resistente, per la quale il Malanga non avrebbe mai svolto le funzioni organizzative di particolare rilevanza, indicate nell' rt. 8 del CCNL: Ne deriva che al ricorrente, per aver espletato, di fatto, anch egli mansioni lavorative rientranti nella categoria D, va concessa, sempre in base all innovativa previsione di cui all art. 56, comma 5, del d.l.vo 29/93, come modificato dalla l. 387/98, e per il tempo in cui è stato titolare della relativa posizione, l indennità prevista dall art. 10, comma 2, del CCNL. Quanto, infine, al diritto alla corresponsione dell indennità di cui all art. 17, lett. f) del CCNL, va rilevato che, anche in tal caso, non vi è alcuna contestazione sull assunzione da parte del Malamga di specifiche responsabilità nel periodo in cui ha svolto mansioni corrispondenti alla categoria C, negandosi, tuttavia, la spettanza dell indennità sulla base dell assunto, non vero (v. delibera della G.C. n. 167/2001, prodotta dalla difesa attorea) della mancanza, allo stato, di stanziamenti previsti da parte della contrattazione collettiva integrativa, richiamata dalla norma pattizia generale. Alcun rilievo, poi, presenta l osservazione di parte resistente sulla non cumulabilità di questo beneficio con quello di cui all art. 11, comma 3 del CCNL, atteso che il Comune di Caposele non è

6 privo delle posizioni della categoria D (con conseguente impossibilità di applicazione di detta ultima previsione). A quanto esposto consegue che la domanda del ricorrente va accolta, spettando al Malanga le differenze retributive, comprensive dei maggiori importi a titolo di indennità integrativa speciale e di tredicesima mensilità, derivanti dalle superiori mansioni svolte prima nella categoria D e poi in quella C. Al Malanga spetta, altresì, con riferimento al periodo della categoria D, anche la retribuzione di posizione di cui all art. 10, comma 2, del CCNL, nella misura minima contrattualmente prevista, nonché, per il rimanente periodo, l indennità di cui all art. 17, lett. f), del contratto collettivo. Conformemente alla richiesta attorea, va dichiarato l ovvio diritto del ricorrente a percepire il trattamento economico previsto per la categoria C1, per tutto il periodo in cui, anche solo di fatto, dovesse esercitarne le funzioni. Pertanto, considerando che il periodo azionato va dall aprile 1999 all agosto del 2001 e rilevato che i conteggi attorei, che appaiono congrui, non sono stati oggetto, in quanto tali, di alcuna contestazione, il Comune di Caposele va condannato, per le causali di cui in ricorso, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 7.844,94, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione di credito, come riportata nei conteggi allegati al ricorso, all effettivo soddisfo. Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata, formulata dal ricorrente. Al riguardo non può ritenersi che il Comune di Caposele abbia resistito con mala fede o colpa grave, ma solo prospettato tesi giuridiche ritenute errate, peraltro in una disciplina complessa e in evoluzione. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente, liquidandosi come analiticamente indicato in dispositivo. P.Q.M. Il Giudice del lavoro,

7 definitivamente pronunciando sul ricorso proposto la Malanga Gaetano nei confronti del Comune di Caposele, in persona del legale rappresentante, così provvede: accoglie la domanda e, per l effetto, condanna il Comune di Caposele, in persona del legale rappresentante, a corrispondere a Malanga Gaetano, per i titolo indicati in ricorso, la complessiva somma di euro 7.844,94, con gli interessi legali su ciascuna frazione di credito, come riportata nei conteggi allegati al ricorso, sino all effettivo soddisfo; dichiara il diritto del ricorrente al mantenimento del trattamento economico previsto per la categoria C1, per i periodi in cui il medesimo eserciti effettivamente le relative funzioni; rigetta la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; condanna il Comune resistente a corrispondenre al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200, di cui euro 700 per diritti ed euro 500 per onorario, oltre accessori di legge. S. Angelo dei Lombardi, IL GIUDICE DEL LAVORO (Daniele Colucci) Depositata in Cancelleria il

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