Il Dirigente della Struttura Programmazione veterinaria e rapporti internazionali

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1 DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITA' N DEL 10/03/2006 Identificativo Atto n. 228 Oggetto: LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL' INFLUENZA AVIARIA IN LOMBARDIA Il Dirigente della Struttura Programmazione veterinaria e rapporti internazionali RICHIAMATI: Il D.D.U.O. n.1514 del 7 febbraio 2005 Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria a bassa virulenza in Regione Lombardia ; La Circolare n 6 del 10 febbraio 2006 Linee guida di Sanità Pubblica e Veterinaria per la gestione di focolai di influenza aviaria VISTI: la nota del Ministero della salute DGVA.VIII/44327/P-I.8.d/108 del 14 dicembre 2005 Piano di vaccinazione influenza aviaria modifiche l O.M. 26 agosto 2005 e succesive modifiche ed integrazioni, recante misure di Polizia Veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile; l O.M. 22 ottobre 2005 Misure ulteriori di Polizia Veterinaria contro l influenza aviaria ; il D.M. 9 gennaio 2006 Linee guida sulla sorveglianza epidemiologica e strategie d intervento per il controllo e l eradicazione dell influenza aviaria in Italia la Decisione 2005/731/CE e succesive modifiche che fissa ulteriori requisiti per la sorveglianza dell influenza aviaria nei volatili selvatici; la Decisione 2005/734/CE e succesive modifiche che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio; la Decisione 2005/926/CE che introduce misure integrative di lotta contro le infezioni da virus dell influenza aviaria in Italia e abroga la decisione 2004/666/CE; la Direttiva 2005/94/CE del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro l influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE; CONSIDERATA la necessità di sostituire il piano di vaccinazione, attualmente contemplato nel D.D.U.O. 1514/05, con il nuovo piano di vaccinazione; VALUTATA l opportunità di modificare il piano di monitoraggio regionale attualmente contemplato nel D.D.U.O. 1514/05 alla luce del nuovo piano di monitoraggio nazionale; CONSIDERATO di integrare alcune specifiche norme di biosicurezza anche alla luce delle sopra citate ordinanze ministeriali RITENUTO di emanare le Linee Guida, quale allegato parte integrante e sostanziale, al fine di rendere uniforme in Lombardia l applicazione delle norme in materia di prevenzione e controllo dell influenza aviaria; 1

2 RITENUTO altresì necessario revocare il D.D.U.O. 1514/05 Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria a bassa virulenza in regione Lombardia a seguito dell emanazione delle presenti Linee guida VISTA la lr.16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell VIII legislatura; D E C R E T A 1. di approvare le Linee Guida per la prevenzione ed il controllo dell influenza aviaria in Lombardia, allegato parte integrante e sostanziale (Allegato A) e renderle obbligatorie in tutta la Regione, ai fini della prevenzione dell influenza aviaria; 2. di revocare il provvedimento regionale D.D.U.O. n.1514 del 7 febbraio 2005 Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria a bassa virulenza in regione Lombardia ; 3. di dare atto che il presente Decreto entri in vigore alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia per consentirne l adeguata pubblicità legale; 4. di pubblicare questo Decreto sul sito Web della D.G.Sanità. Il Dirigente della Struttura Programmazione veterinaria e rapporti internazionali (Mario Astuti) 2

3 ALLEGATO A ANNO D.D.U.O. Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria in Lombardia Pagina 1 di 25 LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA INFLUENZA AVIARE IN LOMBARDIA

4 ALLEGATO A ANNO D.D.U.O. Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria in Lombardia Pagina 2 di 25 INDICE Sezione Titolo Pagina Allegati collegati SEZIONE A Definizioni e Anagrafe degli allevamenti avicoli 3 Definizioni 3 Anagrafe degli allevamenti avicoli 4 Nuovi allevamenti avicoli 4 Flussi informativi 4 XIX SEZIONE B SEZIONE C Piano di controllo e monitoraggio dell Influenza aviaria in Regione Lombardia al di fuori della Zona di Vaccinazione di Emergenza 5 Obiettivi 5 Piano di monitoraggio: modalità e frequenza 5 I bis; II bis Controlli Ufficiali in materia di biosicurezza 6 XXI Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli 6 Accasamento/Svuotamento degli allevamenti 11 Programma di vaccinazione emergenza (PVE) 12 Premessa 12 Ambito territoriale e durata PVE 13 I; II Distribuzione vaccino e modalità operative 13 XIV; XV; XVI; XVII Caratteristiche modalità impiego vaccino 14 I; VIII Specie soggette vaccinazione 14 Schemi vaccinali 14 VI; VII, Piano monitoraggio verifica efficacia programma vaccinazione 15 Piano monitoraggio in ZVE per valutare evoluzione epidemiol. 15 IX; Movimentazione pollame e uova da e verso ZVE 15 I ; III ; IV ; IX; X; XI; XII; XIII; XX; XXa Movimentazione lettiera di pollame da e verso ZVE 22 XI SEZIONE D SEZIONE E SEZIONE F Conferma ufficiale di LPAI: misure di contenimento da adottare in 23 Lombardia Misure di contenimento da adottare al di fuori della ZVE 23 Misure di contenimento da adottare all interno della ZVE 24 Conferma ufficiale di HPAI: misure di contenimento da adottare in Lombardia 25 Misure di precauzione per il personale esposto a contatto diretto con avicoli 25 V, XII 2

5 ALLEGATO A ANNO D.D.U.O. Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria in Lombardia Pagina 3 di 25 SEZIONE A Definizioni e Anagrafe degli allevamenti avicoli 1. Definizioni a) pollame: gli animali di cui all art. 2 punto 2 lettera a) del DPR 587/93 e successive modifiche ed integrazioni; b) insediamento produttivo di tipo intensivo: lo stabilimento la cui attività consiste nell allevamento di pollame, anche se costituito da più unità produttive (capannoni) ed in cui, in fase produttiva, sono presenti più di 250 volatili. L insediamento produttivo identifica l unità epidemiologica, caratterizzata da un unico riferimento territoriale e può essere costituita da uno o più fabbricati confinanti. Ad ogni insediamento produttivo deve essere assegnato un codice aziendale (codice identificativo di tipo alfanumerico) ex D.P.R. 317/96; c) allevamento di tipo rurale: allevamento familiare di capacità inferiore a 250 volatili, che non effettua commercio di volatili; in caso contrario, anche se presenti meno di 250 volatili, l allevamento viene considerato insediamento produttivo; d) insediamento produttivo di svezzamento: l azienda il cui pollame è allevato per una parte del ciclo produttivo, per poi essere destinato agli allevamenti rurali di cui alla lettera c); e) unità epidemiologica: insieme di animali, caratterizzati dal fatto di essere detenuti nello stesso insediamento produttivo per i quali è possibile dimostrare la completa separazione fisica e gestionale. La separazione deve comprendere anche la tracciabilità delle uova e degli animali; f) unità produttiva: la minima unità strutturale in cui è articolato l allevamento avicolo; per gli allevamenti di tipo intensivo è rappresentata da ogni singolo capannone, mentre per gli allevamenti di svezzamento è costituita da ogni singolo ambiente nel quale il capannone è suddiviso; g) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, su base sia permanente che temporanea, anche durante il trasporto o in un mercato; h) proprietario: qualsiasi persona, fisica o giuridica, titolare della proprietà degli animali; i) commerciante all ingrosso: il soggetto che compera pollame e lo vende ad altra azienda non di sua proprietà, entro 30 giorni dall acquisto, j) commerciante dettagliante (in sede fissa), ambulante o itinerante: il soggetto che compera e vende direttamente pollame, assicurando il suo regolare avvicendamento con il trasferimento degli animali ad allevamenti rurali. I soggetti di cui al presente punto che detengono gli animali presso le proprie aziende per un tempo superiore alle 72 ore devono dotarsi necessariamente di una struttura adeguata, che permetta il soddisfacimento delle esigenze fisiche degli animali stessi; k) filiera avicola rurale: l insieme degli allevamenti rurali, degli svezzatori e dei commercianti l) vuoto sanitario: periodo intercorrente tra la fine delle operazioni di pulizia e disinfezione e l introduzione di nuovi animali; m) vuoto biologico: periodo intercorrente tra lo svuotamento dell allevamento ed il suo ripopolamento. n) Veterinario incaricato: il veterinario elencato in allegato XIV o il veterinario aziendale incaricato dall A.S.L. ( ai sensi dell articolo 16, comma 4, del D.L.vo 196/99) di alcune specifiche operazioni inerenti il PVE. 3

6 ALLEGATO A ANNO D.D.U.O. Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria in Lombardia Pagina 4 di Anagrafe degli allevamenti avicoli Tutti gli allevamenti avicoli di tipo intensivo, gli allevamenti di svezzamento ed i commercianti, devono essere registrati nell anagrafe informatizzata regionale e georeferenziati. Anche gli allevamenti rurali che per motivi epidemiologici sono sottoposti a periodici piani di controllo e monitoraggio devono essere registrati nell anagrafe informatizzata regionale e georeferenziati Ciascun allevamento viene identificato col codice aziendale previsto dal DPR 317/96 e dal D.L.vo 29/7/03 n.267. L attribuzione del codice viene effettuata accedendo al sito L anagrafe degli allevamenti avicoli deve essere costantemente aggiornata 3. Nuovi allevamenti avicoli Il Servizio Veterinario, competente per territorio, rilascerà parere favorevole di competenza per l attivazione di nuovi allevamenti, ampliamenti, ristrutturazioni, cambi di proprietà, a condizione che sia verificata l applicazione di tutte le NORME DI BIOSICUREZZA relative ai requisiti strutturali, funzionali e manageriali Inoltre, con l obiettivo di non creare aree produttive che per la loro densità possano costituire un fattore di rischio di insorgenza e diffusione di focolai di IA è necessario che l attivazione di nuove unità produttive, l ampliamento o la riconversione degli allevamenti in altre tipologie produttive rispetti i seguenti parametri: nell unità epidemiologica degli allevamenti di nuova attivazione non devono essere presenti suini distanza tra allevamenti di tacchini superiore o uguale a 3 Km distanza tra allevamenti a lunga vita (ovaiole/riproduttori) o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico superiore o uguale a 3 Km distanza tra allevamenti di tacchini e allevamenti a lunga vita o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico superiore o uguale a 3 Km distanza tra allevamenti di tacchini e allevamenti a lunga vita o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico da altri allevamenti superiore o uguale a 1,5 Km distanza tra allevamenti diversi da allevamenti di tacchini e allevamenti a lunga vita o comunque tipologie produttive che non effettuano il vuoto biologico superiore o uguale a 1,5 Km 4. Flussi informativi I campioni di sangue e di feci devono essere inviati, per la ricerca di anticorpi o per l isolamento dei virus influenzali, all IZS competente per territorio, utilizzando unicamente il modello dell all. XIX. Per ciascuna specie, prelevata nell allevamento campionato, deve essere compilato il relativo modello di cui all All. XIX. I risultati degli esami di laboratorio sono trasmessi dall IZS all ASL che ha conferito i campioni. Quest ultima, nel caso in cui non fosse competente sull allevamento di origine degli animali, deve assicurarne l immediata comunicazione alla competente ASL. L OEVR fornisce periodici reports alla Regione, distinti per ASL, circa lo stato di avanzamento dei piani di controllo e monitoraggio. 4

7 ALLEGATO A ANNO D.D.U.O. Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria in Lombardia Pagina 5 di 25 SEZIONE B Piano di sorveglianza e controllo dell Influenza Aviaria in Regione Lombardia al di fuori della Zona di Vaccinazione di Emergenza (ZVE) 1. Obiettivi verificare l attuazione e il rispetto delle norme di biosicurezza individuare l eventuale presenza di volatili sierologicamente e/o virologicamente positivi nei confronti del virus dell influenza aviaria 2. Piano di monitoraggio: modalità e frequenza Tutti gli allevamenti avicoli registrati nell anagrafe avicola regionale (ad eccezione di quelli rurali) devono essere sottoposti al presente piano di controllo e monitoraggio. Il piano di monitoraggio viene svolto, secondo le modalità e frequenze di seguito riportate, dai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL o dai Veterinari incaricati. In questo caso, al Servizio Veterinario competente, deve essere fornito l elenco degli allevamenti e il calendario dettagliato dei prelievi che verranno effettuati. Qualsiasi variazione deve essere tempestivamente comunicata. Il personale che effettua i campionamenti deve rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad evitare ogni eventuale diffusione del contagio A seguito dell evoluzione della situazione epidemiologica, la Regione può modificare la frequenza e la tipologia dei controlli. - negli allevamenti (la cui consistenza è riportata nell All. II bis) presenti nell area di monitoraggio intensivo (ex ZVE) di cui all Allegato I bis Volatili da carne: prelievo sierologico al macello di almeno 10 animali per allevamento e per ciascun ciclo produttivo. Deve essere cura del Servizio veterinario competente per l allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello Anatre e oche: prelievo sierologico al macello di almeno 10 animali per allevamento e per ciascun ciclo produttivo. Inoltre in ciascun allevamento, con cadenza trimestrale, deve essere effettuato un prelievo di pool di feci Deve essere cura del Servizio veterinario competente per l allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello Tacchini da carne: prelievo di almeno 10 animali per allevamento nei 7 gg precedenti il primo carico per il macello Tutti gli altri allevamenti avicoli registrati nell anagrafe avicola regionale: prelievo sierologico in allevamento di almeno 10animali con cadenza trimestrale. Negli svezzatori/commercianti, qualora fossero presenti anatre ed oche, si deve anche effettuare, con la medesima frequenza, un prelievo di pool di feci Tacchini provenienti da fuori regione: prelievo sierologico al macello di almeno 10 campioni di sangue per partita, in modo che ogni ciclo produttivo venga testato almeno una volta 5

8 ALLEGATO A ANNO D.D.U.O. Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria in Lombardia Pagina 6 di 25 - negli allevamenti presenti nel restante territorio regionale situato al di fuori ZVE Volatili da carne:prelievo sierologico al macello. Annualmente per ciascun allevamento devono essere testati almeno 2 cicli, mediante n 10 esami sierologici per ciclo. I prelievi devono essere effettuati con cadenza semestrale, tenendo presente, che il periodo di maggior rischio per gli allevamenti all aperto, collegato ai flussi migratori, è quello primavera-autunno. Deve essere cura del Servizio veterinario competente per l allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello Anatre e oche: prelievo sierologico in allevamento di almeno 40/50 animali con cadenza quadrimestrale. Contestualmente deve anche essere effettuato un prelievo di pool di feci.. I prelievi sierologici possono anche essere effettuati al macello. Comunque in un anno ogni allevamento deve essere testato almeno tre volte tenendo presente che per gli allevamenti all aperto il periodo di maggior rischio, collegato ai flussi migratori, è quello primavera-autunno. Deve essere cura del Servizio veterinario competente per l allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello, precisando inoltre il n di animali da prelevare Quaglie riproduttori: prelievo sierologico in allevamento di almeno 40/50 animali con cadenza semestrale, tenendo presente che per gli allevamenti all aperto il periodo di maggior rischio, collegato ai flussi migratori, è quello primavera-autunno. Struzzi: prelievo sierologico in allevamento o al macello di almeno 10 animali con frequenza semestrale, tenendo presente che per gli allevamenti all aperto, il periodo di maggior rischio, collegato ai flussi migratori, è quello primavera-autunno. Deve essere cura del Servizio veterinario competente sull allevamento indicare sul Mod. 4 la necessità di sottoporre a prelievo sierologico gli animali inviati al macello precisando inoltre il n di animali da prelevare. Tutti gli altri allevamenti avicoli registrati in anagrafe avicola regionale: prelievo sierologico in allevamento di almeno 10 animali con cadenza quadrimestrale. Negli svezzatori, qualora fossero presenti anatre ed oche, si deve anche effettuare, con la medesima frequenza, un prelievo di pool di feci Tacchini provenienti da fuori regione: prelievo sierologico al macello di almeno 10 campioni di sangue per ciclo produttivo. 3. Controlli ufficiali in materia di biosicurezza Negli allevamenti appartenenti alle specie sensibili, i Servizi Veterinari competenti per territorio dovranno verificare l attuazione e il rispetto delle misure di biosicurezza di seguito riportate. A tal fine dovrà essere effettuato un sopralluogo ispettivo con cadenza almeno semestrale. L esito di tali ispezione dovrà essere formalizzato con specifico verbale (Allegato XXI). La Regione effettua attività di audit presso i Servizi Veterinari delle ASL per verificare la correttezza delle procedure ispettive adottate. 4. Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli Gli allevatori e gli operatori del settore avicolo devono garantire la costante e corretta messa in atto delle seguenti misure di biosicurezza. Requisiti strutturali degli allevamenti I locali di allevamento (capannoni) debbono avere: 6

9 ALLEGATO A ANNO D.D.U.O. Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria in Lombardia Pagina 7 di 25 a) pavimento in cemento o in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione ad eccezione dei parchetti esterni; b) pareti e soffitti pulibili; c) attrezzature facilmente pulibili e disinfettabili; d) efficaci reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni. e) adeguate chiusure. Tutti gli allevamenti debbono inoltre essere dotati di: a) idonee barriere per evitare l ingresso non controllato di automezzi (cancelli o sbarre mobili); b) agli ingressi dei capannoni devono essere presenti piazzole di carico e scarico dei materiali d uso e degli animali dotate di un solido fondo ben mantenuto, lavabili e disinfettabili e di dimensioni minime pari all apertura del capannone;. c) per i nuovi fabbricati destinati all allevamento dei riproduttori dovrà essere previsto il caricamento del mangime dall esterno della recinzione; d) una superficie larga un metro lungo tutta la lunghezza esterna del capannone dovrà essere mantenuta pulita; e) le aree di stoccaggio dei materiali d uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) devono essere protette; f) all entrata di ogni azienda deve essere allestita una zona filtro dotata di spogliatoio, lavandini e detergenti. Deve essere prevista una dotazione di calzature e tute specifiche, dotandosi di cartelli di divieto di accesso agli estranei; g) le attrezzature d allevamento e di carico (muletti, pale, nastri e macchine di carico etc.) si considerano di norma dotazione di ogni singolo allevamento o, se utilizzate da più aziende, devono essere sottoposte ad accurato lavaggio e disinfezione ad ogni ingresso ed uscita; h) deve esserci assenza di qualsiasi materiale nelle zone attigue ai capannoni; i) deve essere previsto uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti. Negli allevamenti di svezzamento ogni ambiente di allevamento deve essere delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive. Negli allevamenti avicoli all aperto, con l obiettivo di evitare, per quanto possibile, i contatti tra anatidi domestici e avifauna selvatica, devono essere adottate le misure di biosicurezza ritenute più idonee ed in particolare: il pollame deve essere allevato in luoghi chiusi evitandone l uscita all aperto oppure, se ciò non fosse realizzabile, le aree all aperto devono essere munite di un adeguata protezione che impedisca agli uccelli selvatici di entrare all interno e contaminare alimento eacqua di bevanda le aree di alimentazione e abbeverata devono essere protette da un idonea copertura il pollame non deve essere abbeverato con acqua proveniente da serbatoi di superficie Negli allevamenti avicoli all aperto di tipo, rurale, qualora gli interventi di cui sopra non siano realizzati, il proprietario deve procedere allo svuotamento dell allevamento. 7

10 ALLEGATO A ANNO D.D.U.O. Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria in Lombardia Pagina 8 di 25 Negli allevamenti avicoli all aperto di tipo industriale, i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle AA.SS.LL., in base alla valutazione del rischio e per motivi di benessere animale, possono, previa comunicazione alla Regione, concedere una deroga alle sopra richiamate norme di biosicurezza, acondizione che: i volatili allevati siano comunque confinati in uno spazio recintato l acqua di superficie non sia utilizzata per l alimentazione animale i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. effettuino: - periodici sopralluoghi, ponendo particolare attenzione alla presenza di forme cliniche riferibili all influenza aviaria - un prelievo sierologico e tampone tracheale, pool di feci negli anatidi, con cadenza quindicinale, in almeno 10 animali/allevamento per l effettuazione degli accertamenti diagnostici nei confronti dell influenza aviaria. Tipologie di allevamento all aperto considerate piu a rischio: allevamenti avicoli all aperto di tipo industriale in cui sono allevati anatidi allevamenti avicoli all aperto di tipo rurale in cui si allevano anatidi annessi ad aziende agrituristiche allevamenti avicoli all aperto di tipo rurale che sono stati sede di focolaio o presenti nel raggio di 1 Km attorno ad allevamenti che sono stati sede di focolaio di IA negli ultimi 12 mesi allevamenti avicoli all aperto di tipo rurale che allevano anatidi presenti nel raggio di 10 KM attorno ad allevamenti che sono stati sede di focolaio di IA negli ultimi 12 mesi allevamenti avicoli all aperto di tipo rurale che allevano anatidi e che si trovano nelle vicinanze (1km) di aree umide caratterizzate dalla presenza, non occasionale, di uccelli migratori, in particolar uccelli acquatici Si ritiene comunque opportuno precisare che ciascuna ASL, qualora fosse a conoscenza di specifiche ed ulteriori tipologie di allevamenti avicoli all aperto da considerare a rischio deve, previa comunicazione alla Regione, estendere anche a tali allevamenti l obbligo dell applicazione di tali specifiche norme di biosicurezza I tempi per l esecuzione dei lavori di adeguamento al presente decreto, saranno stabiliti, a seguito di sopralluogo, dal Servizio Veterinario competente per territorio. Norme di conduzione È fatto obbligo al detentore dell allevamento di : a) notificare, nel caso di allevamento produttivo intensivo, al competente Servizio Veterinario l avvenuto accasamento di volatili, mediante consegna del mod. 4 integrato, nei 7 giorno successivi l accasamento stesso b) vietare l ingresso di persone estranee. In deroga al presente punto negli allevamenti di svezzamento il responsabile deve limitare il più possibile l accesso ad estranei evitandone il contatto diretto con i volatili, e comunque obbligandoli all uso di calzari, camici o tute e cappelli dedicati, c) dotare il personale estraneo di vestiario pulito per ogni intervento in allevamento, d) consentire l accesso, all area circostante i capannoni, solo ad automezzi strettamente legati all attività di allevamento e previa accurata disinfezione all ingresso in azienda, 8

11 ALLEGATO A ANNO D.D.U.O. Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria in Lombardia Pagina 9 di 25 e) tenere apposita registrazione di tutti i movimenti da e per l azienda del personale (indicandone le mansioni), degli animali, delle attrezzature e degli automezzi, f) predisporre un programma di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi, g) vietare al personale di detenere volatili propri. I detentori degli incubatoi, degli allevamenti di svezzamento, i commercianti all ingrosso, i commercianti dettaglianti (in sede fissa, ambulante, itinerante) devono garantire la rintracciabilità delle partite, e in particolare: o redigere regolare Mod. 4 (ex D.P.R. 317/96) per i volatili movimentati. Il mod. 4, in assenza di provvedimenti restrittivi dovuti a motivi di polizia veterinaria, deve riportare solo la firma del detentore e del trasportatore. o conservare il mod. 4 per almeno 12 mesi o dotarsi di un registro di carico e scarico sul quale, per ciascuna partita movimentata, sia registrato: a) numero di animali b) specie c) provenienza e destinazione d) data della movimentazione o comunicare al competente Servizio Veterinario con cadenza mensile, le movimentazioni in entrata ed in uscita dei volatili mediiante supporto informatico o tramite consegna di copia dei Mod. 4. Tali informazioni devono essere conservate presso i Servizi Veterinari Gli obblighi previsti al presente punto devono essere assolti anche nel caso di occasionale cessione di volatili nell ambito di attività promozionali o espositive, comunque denominate Il mancato rispetto delle disposizioni previste per la movimentazione di volatili comporta: - il sequestro dell allevamento; - l applicazione delle sanzioni amministrative di cui all art. 16 del D.L. 9 luglio 2003, n 225; - l obbligo dell effettuazione, con spese a carico dell allevatore, di controlli virologici e sierologici per l influenza aviaria a cadenza quindicinale per 3 volte consecutive; - se in tale periodo gli animali dovessero infettarsi, il servizio Veterinario competente per territorio non procederà al pagamento degli indennizzi previsti dalla L. 218/88) Per l imballaggio ed il trasporto delle uova da cova e da consumo deve essere utilizzato esclusivamente materiale monouso o materiale lavabile e disinfettabile. Il detentore deve verificare tramite l apposita scheda l avvenuto lavaggio dell automezzo presso il mangimificio, che dovrà avvenire almeno con cadenza settimanale. La disinfezione deve essere attestata dal tagliando allegato ai documenti di accompagnamento. Gli automezzi destinati al trasporto degli animali al macello devono essere accuratamente lavati e disinfettati presso l impianto di macellazione dopo ogni scarico. Deve essere posta particolare attenzione al lavaggio delle gabbie. A tal fine deve 9

12 ALLEGATO A ANNO D.D.U.O. Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria in Lombardia Pagina 10 di 25 essere predisposto un protocollo di sanificazione approvato dal Servizio Veterinario e inserito nel manuale di autocontrollo del macello. Così come previsto dall art.2 del D.P.R. 320/54, i proprietari o i detentori degli animali e i Veterinari aziendali, L.P., ognuno per quanto di competenza, devono segnalare prontamente al Servizio Veterinario dell A.S.L. competente per territorio tutte le forme respiratorie e i casi di mortalità anomale. I responsabili di laboratori di analisi devono segnalare prontamente al Servizio Veterinario dell Az-ULSS competente per territorio le positività sierologiche o virologiche indicative della presenza del virus in allevamento. Pulizie e disinfezioni Alla fine di ogni ciclo di allevamento e prima dell inizio di un nuovo ciclo i locali e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati. I silos debbono essere puliti e disinfettati ad ogni nuovo ciclo di animali. Negli allevamenti di svezzamento la pulizia e disinfezione dei silos e dei capannoni è effettuata almeno una volta l anno. L immissione di nuovi volatili deve essere effettuata rispettando un periodo di vuoto biologico. Dal giorno di svuotamento dell allevamento a quello di immissione di nuovi volatili debbono trascorrere almeno: a) 14 giorni: per i polli da carne; b) 21 giorni: per i tacchini e le anatre destinati alla produzione di carne; per i riproduttori in fase pollastra. Il vuoto biologico minimo da effettuare nelle unità produttive delle altre aziende di allevamento è il seguente: a) 14 giorni per i galli golden e livornesi e le faraone destinati alla produzione di carne; b) 21 giorni per le galline per uova da consumo (ovaiole); c) 14 giorni per la selvaggina da penna; d) 8 giorni per le aziende di svezzamento. Dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, prima dell inizio del nuovo ciclo, è comunque fatto obbligo di rispettare un vuoto sanitario di almeno 3 gg dell intero allevamento o dell unità epidemiologica, nel caso di animali da carne, e delle unità produttive per le altre tipologie Animali morti Per lo stoccaggio degli animali morti devono essere installate idonee celle di congelazione collocate all esterno del perimetro dell area di allevamento, assicurando che il ritiro sia effettuato da ditte regolarmente autorizzate. Le celle possono essere collocate anche all interno dell area di allevamento a condizione che l operazione di carico degli animali morti avvenga all esterno. La capienza delle celle deve essere determinata in funzione della superficie di allevamento e delle specie animali allevate, dovrà essere garantito il ritiro degli animali morti a fine ciclo produttivo; 10

13 ALLEGATO A ANNO D.D.U.O. Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria in Lombardia Pagina 11 di 25 In deroga a quanto previsto nel precedente punto è consentito il carico delle carcasse anche durante il ciclo di allevamento nel caso di: a) mortalità eccezionale, non imputabile a malattie infettive; b) allevamenti con superficie dei locali superiore ai mq., allevamenti a ciclo lungo come i riproduttori e allevamenti a ciclo continuo quali quelli di galline ovaiole devono dotarsi di celle di congelamento che permettano il ritiro con una frequenza superiore al mese, così pure gli svezzatori avranno un ritiro delle carcasse ad intervalli non inferiori al mese. Gli animali morti devono essere trasportati ad un impianto autorizzato ai sensi del Reg. 1774/02 tramite mezzi autorizzati. Gestione delle lettiere La lettiera e la pollina, se sottoposte a processo di maturazione, devono essere opportunamente stoccate presso l allevamento così come previsto dalla vigente normativa. Quando ciò non fosse possibile queste devono essere allontanate tramite ditte regolarmente autorizzate e con automezzi puliti e disinfettati La lettiera deve essere asportata con automezzi a tenuta e coperti in modo da prevenire la dispersione della stessa. 5. Accasamento/svuotamento degli allevamenti intensivi di tacchi da carne E consentito esclusivamente: l accasamento di tacchinotti di un giorno provenienti direttamente da un incubatoio l accasamento di tacchini a sessi separati (solo maschi o solo femmine) il carico per il macello nell arco massimo di 10 giorni In deroga al quest ultimo punto il Servizio Veterinario può autorizzare l invio al macello in più soluzioni dopo la verifica della scrupolosa applicazione delle norme di biosicurezza e una valutazione epidemiologica complessiva 11

14 ALLEGATO A ANNO D.D.U.O. Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria in Lombardia Pagina 12 di 25 SEZIONE C Programma di vaccinazione di emergenza Premessa Dal 1997 a oggi il settore avicolo nazionale è stato interessato da numerose epidemie di influenza aviaria (AI) che hanno comportato notevoli danni economici a livello produttivo. Il più grave episodio si è verificato durante il , quando la Regione Veneto e la Regione Lombardia sono state colpite da 4 successive ondate epidemiche di influenza aviaria da virus del sottotipo H7N1, sia ad alta che a bassa patogenicità. Nel luglio 2002 un nuovo stipite virale, sottotipo H7N3, è stato individuato in allevamenti di tacchini della Lombardia. Nonostante la pronta adozione di opportune misure di eradicazione, l infezione si è diffusa rapidamente alle aree ad elevata densità di allevamenti avicoli, principalmente della Lombardia e del Veneto. In totale in Italia sono stati individuati 388 focolai di malattia da virus LPAI sottotipo H7N3. Tutti gli animali presenti negli allevamenti infetti sono stati sottoposti ad abbattimento e distruzione o avviati alla macellazione controllata. L applicazione di misure straordinarie e di azioni preventive, quali la vaccinazione e la corretta strategia di controllo del territorio, ha portato a una significativa riduzione della pressione virale nelle aree densamente popolate del Veneto e della Lombardia così che i focolai di influenza aviaria manifestatisi nel corso delle successive ondate epidemiche si sono drasticamente ridotti. Nel corso dell ultima epidemia in Veneto si sono evidenziati complessivamente 28 focolai e in Lombardia nella primavera 2005 solo 15 aziende di tacchini da carne sono risultate infette. L analisi della situazione epidemiologica dopo l attuazione del Piano Vaccinale dimostra come la strategia attuata ha messo in evidenza l efficacia della vaccinazione quale strumento preventivo per ridurre i danni all intero settore produttivo. Appare quindi evidente che la vaccinazione contro l'influenza aviaria rappresenta uno strumento efficace quale integrazione alle misure di lotta contro l'infezione, in considerazione anche dell impatto negativo che gli abbattimenti in massa e la distruzione di milioni di animali hanno sull opinione pubblica. Inoltre è da tempo noto che i virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) dei sottotipi H5 e H7 possono mutare, se introdotti nelle popolazioni avicole domestiche, in virus ad alta patogenicità (HPAI). Da questo deriva che la continua circolazione di ceppi virali LPAI dei citati sottotipi rappresenta un rischio reale di insorgenza di nuove epidemie. Ulteriore dato da tenere in considerazione è che dal 1997 ad oggi, in Italia e, in particolare, nelle aree a più elevata concentrazione avicola di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, sono stati introdotti numerosi stipiti del virus dell influenza aviaria appartenenti ai sottotipi H5 e H7: 1997 H5N2 HPAI 1998 H5N9 LPAI 1999 H7N1 LPAI e HPAI 2002 H7N3 LPAI 2004 H5N3 LPAI 2005 H5N2 LPAI 12

15 ALLEGATO A ANNO D.D.U.O. Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria in Lombardia Pagina 13 di 25 Inoltre i piani di monitoraggio in atto hanno evidenziato con frequenza preoccupante la circolazione di virus influenzali di sottotipi diversi in allevamenti intensivi o rurali del nord Italia, indice di un rischio continuo di introduzione di nuovi stipiti virali nella popolazione di volatili domestici delle aree a maggior densità avicola con potenziale ricomparsa di nuovi virus HPAI. Da quanto sopra riportato risulta evidente che, nelle aree a rischio, è necessario attuare un piano di vaccinazione che a seconda della situazione epidemiologica potrà rivestire carattere d emergenza o preventivo. Tale programma d intervento vaccinale per risultare efficace deve essere supportato da un piano nazionale di sorveglianza veterinaria nei confronti dell Influenza aviaria, che può garantire il rapido controllo di eventuali ceppi virali di nuova introduzione in quanto: - i piani di monitoraggio permettono di individuare precocemente ogni nuovo caso di infezione; - la trasmissione dei virus di nuova introduzione è inizialmente poco efficiente, poiché tali stipiti sono caratterizzati da uno scarso livello di adattamento all ospite domestico e, quindi, da dosi minime infettanti piuttosto elevate. Ne consegue che in queste fasi iniziali il vaccino può estrinsecare al massimo il suo effetto protettivo. Dai dati epidemiologici è evidente che la vaccinazione rappresenta un valido strumento non solo come misura a breve termine in situazioni di emergenza, ma anche a lungo termine per prevenire la malattia in contesti caratterizzati da un elevato rischio di introduzione dei virus dell'influenza aviaria, da animali selvatici o da altre fonti, e dalla presenza di aree a elevata densità avicola (DPPA). Il presente documento, in considerazione del rischio collegato all epidemia di influenza aviaria altamente patogena presente in numerosi Paesi terzi (HPAI H5N1), è stato strutturato tenendo in considerazione la necessità di attuare un piano di vaccinazione d emergenza 1. Ambito territoriale e durata PVE La vaccinazione obbligatoria nei confronti dell influenza aviaria da virus a bassa virulenza (H5-H7) è effettuata nelle zone riportate in allegato I. Il numero di allevamenti e di volatili presenti nell area di vaccinazione è illustrato nell allegato II. Il piano di vaccinazione di emergenza, iniziato il 15 dicembre 2005, terminerà il 31 dicembre 2006 In base all evolversi della situazione epidemiologica e alla disponibilità di nuovi vaccini, il Piano di vaccinazione potrà subire modifiche in corso di attuazione 2. Distribuzione del vaccino e modalità operative 1. La distribuzione del vaccino anti-influenzale è effettuata dall Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie attraverso il centro di distribuzione costituito presso la Sezione Diagnostica di Verona in conformità a quanto previsto all allegato XV. 2. I veterinari elencati in allegato XIV sono ufficialmente incaricati del ritiro e della somministrazione del vaccino, che devono avvenire secondo le modalità di cui all allegato XV. I veterinari incaricati devono operare sotto la vigilanza del Servizio veterinario dell ASL competente per territorio. 3. I veterinari elencati in allegato XIV devono trasmettere sistematicamente al Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria della Regione Veneto e alla ASL 13

16 ALLEGATO A ANNO D.D.U.O. Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria in Lombardia Pagina 14 di 25 territorialmente competente i dati relativi all accasamento dei volatili ed al loro invio alla macellazione per quanto riguarda sia gli allevamenti sottoposti a vaccinazione, sia quelli non sottoposti a trattamento immunizzante, utilizzando i modelli di cui all allegato XVI. 4. La corretta attuazione e verifica dell applicazione delle misure previste dalle presenti linee guida è garantita dai Servizi Veterinari delle ASL interessate, attraverso l utilizzo dei protocolli e dei modelli di cui all allegato XVII. 3. Caratteristiche, composizione e modalità di impiego dei vaccini In considerazione della situazione epidemiologica internazionale e della possibile introduzione nel territorio comunitario del virus influenzale sottotipo H5N1 HPAI, è stato necessario prevedere l utilizzo di nuovi tipi di vaccino (diversi in base alla specie avicola in cui vengono impiegati) che oltre a non interferire con i piani di monitoraggio e controllo (in particolare con la strategia DIVA per la diagnosi differenziale), promuovano nella popolazione avicola stessa una protezione immunitaria di base nei confronti del virus sottotipo H5: nei tacchini da carne e capponi vaccino monovalente inattivato, in adiuvante oleoso, il sottotipo H5N9, ceppo A/ck/italy/22A/98 nelle galline ovaiole vaccino bivalente inattivato, in adiuvante oleoso, sottotipi H5N9 e H7N1 ceppi A/ck/Italy/22A/98 (H5N9) e A/ck/Italy/1067/99 (H7N1) ll vaccino va somministrato per via intramuscolare o sottocute alla dose di 0,5 ml/capo (All.VIII) 4. Specie avicole sottoposte a vaccinazione La profilassi immunizzante obbligatoria dovrà essere effettuata in tutti gli allevamenti di tacchini da carne e negli allevamenti di ovaiole per la produzione di uova da consumo, che applicano il tutto pieno tutto vuoto almeno a livello di singola unità produttiva, nonché negli allevamenti di capponi. I Servizi Veterinari Regionali competenti per territorio, sentito il parere del Centro di Referenza Nazionale per l Influenza aviaria, in base alla situazione epidemiologica e al rischio di diffusione della malattia, possono autorizzare la vaccinazione degli allevamenti di riproduttori delle specie tacchino, della specie Gallus gallus e faraona. Gli allevamenti di altre specie e tipologie non saranno vaccinati. 5. Schemi vaccinali Negli allevamenti interessati devono essere vaccinati tutti i soggetti dell allevamento ad eccezione di un numero definito di animali sentinella, adeguatamente individuati per distinguerli dai soggetti vaccinati, e distribuiti in tutti i reparti dell allevamento. Il numero di animali sentinella per allevamento dovrà essere pari almeno all 1% dell effettivo e, in ogni caso, non inferiore a 100 soggetti. In ogni capannone dovranno essere presenti almeno 100 sentinelle. La vaccinazione deve essere obbligatoriamente attuata secondo lo schema riportato in Allegato VI e applicando le linee guida di cui all allegato VII. A seguito di evoluzione sfavorevole della situazione epidemiologica il Ministero della Salute, sentito il Centro Nazionale di Referenza, può modificare gli schemi vaccinali previsti nel succitato allegato VI. 6. Piani di monitoraggio per la verifica dell'efficacia dei programmi di vaccinazione Sulla base del numero totale di allevamenti vaccinati, viene estratto, con criteri di casualità e con stratificazione per comune ed eventualmente per specie animale, un numero di 14

17 ALLEGATO A ANNO D.D.U.O. Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria in Lombardia Pagina 15 di 25 allevamenti sottoposti a profilassi immunizzante che garantisca l individuazione di almeno un gruppo non immunizzato se la prevalenza di tali aziende è 10%, con un livello di confidenza del 95%. In ogni allevamento saranno sottoposti a prelievo di sangue almeno 20 volatili, selezionati casualmente fra gli animali presenti nelle diverse unità produttive. I campioni saranno esaminati per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus influenzale sottotipo H5. I tacchini da carne vaccinati dovranno essere sottoposti ai seguenti controlli: il primo controllo prima del secondo intervento vaccinale, il secondo a 100 giorni per i maschi e al carico per le femmine il terzo per i maschi al carico. Il monitoraggio in oggetto è effettuato, dal Veterinario Ufficiale o da un veterinario incaricato. 7. Piani di controllo e monitoraggio nella zona di vaccinazione per valutare l evoluzione della situazione epidemiologica In tutti gli allevamenti vaccinati, almeno ogni 45 giorni, devono essere prelevati, dal Veterinario ufficiale o da un Veterinario incaricato, 10 campioni di sangue dalle sentinelle (probabilità del 95% di individuare almeno un soggetto positivo se la prevalenza della sieropositività è 30%). Tali campioni saranno sottoposti alla ricerca degli anticorpi anti- H5 mediante prova di inibizione dell emoagglutinazione, o altra prova sierologica per la ricerca dell antigene di gruppo A dei virus influenzali (AGID o ELISA). Se necessario, potrà essere impiegato anche il test discriminatorio per la ricerca degli anticorpi anti-n1 (iifatest). Al momento dell esecuzione dei prelievi per il monitoraggio sierologico, il veterinario deve inoltre effettuare un accurato esame clinico dei volatili sentinella, per evidenziare eventuali sintomi riferibili alla malattia; Il riscontro di positività sierologiche negli allevamenti vaccinati deve essere seguito dall esecuzione, su almeno 10 sentinelle, di opportuni accertamenti sierologici e/o virologici su materiale patologico prelevato in accordo con quanto previsto dall allegato III del DPR 656/96. Tutti gli esami di laboratorio previsti dal presente piano di vaccinazione devono essere effettuati presso i laboratori degli IZS di Brescia o di Padova. Negli allevamenti da riproduzione non vaccinati, nelle aziende di galline ovaiole non vaccinate, negli allevamenti di anatre, oche e struzzi devono essere adottate le misure di controllo ed effettuate le azioni di monitoraggio di cui all allegato IX. 8. Movimentazione di pollame e uova da e verso le Zone di Vaccinazione I. Nella zona di vaccinazione, di cui agli allegati I, si applicheranno le seguenti misure: a) Verifica dell'identificazione, a cura del Servizio veterinario dell'az-ulss, di tutte le aziende che detengono volatili; b) ricorso, a cura dei detentori, ad appropriati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite delle aziende; c) controllo delle movimentazioni all interno della zona; d) accasamento di volatili (esclusi quelli destinati agli allevamenti rurali), autorizzato dal Servizio veterinario territorialmente competente, esclusivamente in allevamenti che soddisfano i requisiti minimi strutturali, igienico-sanitari e manageriali di cui all allegato III e nel rispetto delle regole di cui all allegato IV e) separazione funzionale fra gli allevamenti situati nell area di vaccinazione e gli allevamenti di volatili di specie sensibili siti in altre arre territoriali, attraverso l adozione 15

18 ALLEGATO A ANNO D.D.U.O. Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria in Lombardia Pagina 16 di 25 delle misure di cui all allegato XIII. Tale separazione dovrà essere garantita dai produttori che operano nelle aree di vaccinazione; f) compilazione e corretta tenuta del registro di bordo di cui all allegato XX da parte dei trasportatori che operano nelle aree di vaccinazione; g) disponibilità, assicurata dai responsabili degli stabilimenti del settore avicolo, delle informazioni relative al protocollo di controllo della movimentazione degli automezzi riportato nell allegato XXa h) divieto di uscita e di introduzione di volatili di specie sensibili dalle/nelle aziende di allevamento di tipo intensivo. L autorità competente, in deroga al divieto di cui al presente punto h), può autorizzare: - la movimentazione di pulcini di un giorno a condizione che: originino da uova da cova conformi alle disposizioni del successivo punto l siano trasportati direttamente dall incubatoio d origine ad aziende in cui deve essere rispettato il periodo di vuoto di cui all allegato III, sezione C, punti 3 e 4; nel caso i pulcini di un giorno siano nati da uova provenienti da allevamenti di riproduttori vaccinati, sul certificato sanitario, rilasciato dal Servizio Veterinario, dovranno essere riportate le date di vaccinazione e il tipo di vaccino utilizzato se destinati agli scambi intracomunitari, siano inoltre accompagnati da un certificato sanitario che riporti la seguente dicitura le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2005/926/CE della Commissione - la movimentazione di pollastre/allievi prima dell entrata in deposizione destinati all accasamento in allevamenti siti nelle zone di vaccinazione, purché in tali allevamenti sia stato rispettato il periodo di vuoto di cui all allegato III, sezione C, punti 3 e 4 - la movimentazione di pollastre vaccinate, purché destinate ad un allevamento da produzione sito nell area di vaccinazione e sottoposte, con esito favorevole, prima della movimentazione, a: esecuzione regolare, con esito negativo, dei test previsti dal presente programma di vaccinazione; ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti l inizio del carico; prelievo, da parte del veterinario ufficiale, dagli animali sentinella, di almeno 10 campioni di sangue nei 5 giorni precedenti il carico, per l indagine sierologia e, se possibile in base all età degli animali, di 10 tamponi tracheali, nelle 48 ore precedenti l inizio del primo carico, per la ricerca dell antigene virale; - la movimentazione di volatili di allevamenti, (unità produttive per le ovaiole per la produzione di uova da consumo) non vaccinati situati all interno dell area di vaccinazione, purché non destinati agli scambi comunitari e trasportati direttamente nella sede di destinazione. La concessione, da parte del Servizio veterinario dell'a.s.l., delle autorizzazioni per il trasporto dei volatili non vaccinati e destinati ad allevamenti sia dell area di vaccinazione, sia di zone situate al di fuori dell area di vaccinazione è subordinata a: provenienza da allevamenti non vaccinati; esecuzione regolare, con esito negativo, dei test previsti dal presente programma di vaccinazione; esecuzione, con esito favorevole, di un ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 24 ore precedenti l inizio del carico; 16

19 ALLEGATO A ANNO D.D.U.O. Linee guida per la prevenzione e il controllo dell influenza aviaria in Lombardia Pagina 17 di 25 prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti l inizio del carico e, se possibile in base all età degli animali, di 10 tamponi tracheali, nelle 48 precedenti l inizio del primo carico, per la ricerca dell antigene virale; - pollastre/allievi prima dell entrata in deposizione provenienti da zone non di vaccinazione, se non testati e certificati all origine, saranno sottoposti nell allevamento di destinazione a prelievo, da parte del Veterinario Ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue e di 10 tamponi tracheali, prima di essere sottoposte a profilassi immunizzante. - Immissione a fini di ripopolamento e/o a scopo venatorio di selvaggina cacciabile da penna: può essere autorizzata dal Servizio Veterinario dell ASL a condizione che gli animali originino da allevamenti in cui negli ultimi 15 giorni almeno 10 capi della partita siano stati sottoposti, con esito negativo, ad esame ufficiale per la ricerca di anticorpi nei confronti del sottotipo H5 del virus dell influenza aviaria. Il documento di accompagnamento (modello 4 unificato) deve riportare la seguente dicitura: Animali testati con esito negativo ai sensi della nota prot. n. 608/IA/3450 del 17 settembre 2003 ed ha validità corrispondente alla cadenza dei controlli sierologici previsti. L esito favorevole dei controlli di cui al presente punto deve essere garantito, prima dell immissione a fini di ripopolamento, anche su volatili introdotti da Paesi comunitari e terzi. - La selvaggina cacciabile da penna allevata in aziende situate all interno della zona di vaccinazione può essere movimentata in ambito nazionale per l immissione a fine di ripopolamento e/o a scopo venatorio esclusivamente se: o l allevamento di produzione non è situato nell ambito di una zona di protezione; o gli animali originano da allevamenti in cui negli ultimi 10 giorni almeno 10 volatili della partita sono stati sottoposti, con esito negativo, ad esame ufficiale per la ricerca di anticorpi nei confronti del sottotipo H5 del virus dell influenza aviare. Il documento di accompagnamento (modello 4 unificato) deve riportare la seguente dicitura: Animali testati con esito negativo ai sensi della nota prot. n. 608/IA/3450 del 17 settembre 2003 ed ha validità corrispondente alla cadenza dei controlli sierologici previsti dalla presente. - la movimentazione di pollame degli allevamenti di svezzamento situati nell area di vaccinazione e destinato agli allevamenti rurali e/o fiere/mercati situati sul territorio nazionale alle seguenti condizioni: o non essere vaccinato; o essere sottoposto ai controlli previsti nell Allegato IX; o la rintracciabilità dei volatili movimentati nell ambito degli allevamenti rurali, degli svezzatori e dei commercianti (filiera avicola rurale) deve essere garantita con la rigorosa applicazione delle specifiche norme di conduzione di cui all Allegato III i) trasporto diretto agli allevamenti di destinazione, in cui deve essere rispettato il periodo di vuoto di cui all allegato III, sezione C, punti 3 e 4; j) invio al macello per i tacchini destinati al macello il carico di tutti gli animali dell allevamento deve essere completato entro un massimo di 10 giorni. Il mancato rispetto del termine previsto comporterà: 17

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