ALLEGATO A COMUNE DI RUTIGLIANO PROVINCIA DI BARI REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

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1 ALLEGATO A COMUNE DI RUTIGLIANO PROVINCIA DI BARI REGOLAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

2 INDICE Art. 1 Istituzione della Tassa pag. 3 Art. 2 Regolamento e Servizio di Nettezza Urbana pag. 3 Art. 3 Presupposti della Tassa pag. 3 Art. 4 Soggetti passivi - Solidarietà pag. 4 Art. 5 Inizio e cessazione dell occupazione o detenzione pag. 4 Art. 6 Natura e commisurazione della Tassa pag. 4 Art. 7 Tariffe per le aree scoperte pag. 4 Art. 8 Tariffe e classificazione delle superfici tassabili pag. 5 Art. 9 Tariffe per particolari condizioni d uso pag. 5 Art. 10 Agevolazioni pag. 6 Art. 11 Rifiuti assimilati avviati al recupero pag. 7 Art. 12 Tassa giornaliera di smaltimento pag. 8 Art. 13 Denunce pag. 8 Art. 14 Riscossione diretta pag. 9 Art. 15 Riscossione degli avvisi di accertamento pag. 9 Art. 16 Riscossione coattiva pag. 9 Art. 17 Sanzioni pag. 9 Art. 18 Poteri e mezzi di controllo dei dati pag. 10 Art. 19 Funzionario Responsabile pag. 10 Art. 20 Disposizioni finali pag. 10 ALLEGATO (Rifiuti assimilati agli urbani) pag. 11 2

3 Art. 1 Istituzione della tassa 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilabili ai sensi dell art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell ambito del territorio Comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, con l osservanza delle prescrizioni e dei criteri del presente regolamento. Art. 2 Regolamento e Servizio di Nettezza Urbana 1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell art.68 del D.Lgs. n. 507/93 viene disciplinata l applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni a far data dal 1 gennaio Sino all approvazione del regolamento da adottare in conformità all art. 59 del D.Lgs. 507/93, il servizio di nettezza urbana è disciplinato dalle norme previste nel contratto di affidamento del servizio di smaltimento R.S.U. vigente, che adegua la perimetrazione delle zone in cui il servizio è regolarmente istituito; ad essi si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell applicazione della tassa. Art. 3 Presupposti della tassa 1. La tassa è dovuta per l occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa secondo le modalità di cui al regolamento del servizio di nettezza urbana. 2. Tenuto conto del disposto dell art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5/2/97, gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall area di raccolta, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori viciniori. 3. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza, dimora o di esercizio dell attività, o è effettuato con grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, di modo che l utente non possa usufruire agevolmente del servizio, il verificarsi di tali condizioni deve essere comunicato al gestore del servizio e al competente Ufficio Tributi del Comune, qualora non venga provveduto entro 60 giorni, il tributo sarà ridotto al 40% della corrispondente tariffa fino al regolare ripristino del servizio raccolta. 4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinate o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. 5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche si formino esclusivamente rifiuti speciali e pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. 6. Per le attività di seguito elencate, o analoghe: Ambulatori medici, dentistici, odontotecnici, radiologici, di analisi; Officine di riparazione industriale, macchine agricole, carrozzerie; Officine di auto, moto, elettrauto, vetrerie e vetroresine; Officine di carpenteria metallica, stagnini, falegnamerie; 3

4 Lavanderia a secco, tintorie, stamperie, tipografie; Altri produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani; ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali e pericolosi si applica, a richiesta di parte e a condizione che l interessato dimostri (allegando la documentazione) l osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi, una percentuale di riduzione della tassazione, nella misura: - del 30% per le attività appartenenti alle categorie III e IV; - del 40% per le attività appartenenti alla categoria II. Art. 4 Soggetti passivi - Solidarietà 1. La tassa è dovuta da tutti coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (artt. 62 e 63 del D.Lgs. 507/93). Art. 5 Inizio e cessazione dell occupazione o detenzione 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare ed a superficie occupata o detenuta, a cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. 2. L obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l occupazione o la detenzione. 3. La cessazione, nel corso dell anno solare, dell occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte, purché debitamente accertata, a seguito di regolare denuncia, dà diritto allo sgravio a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell anno, della effettiva interruzione della occupazione e della detenzione, il tributo non è dovuto per le annualità iscritte a ruolo successivamente a quelle in cui si è verificata la cessazione, se l utente che ha prodotto l istanza dimostri di non aver continuato l occupazione o la detenzione dei locali o aree, ovvero se il tributo è stato assolto dall utente subentrato a seguito di denuncia o in sede di recupero d ufficio. Art. 6 Natura e commisurazione della tassa 1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani, secondo le tariffe commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d uso cui i medesimi sono destinati ed al costo del servizio di nettezza urbana. 2. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali o delle aree tassabili. 3. La superficie tassabile è misurata per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. 4. Nel calcolare il totale le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno escluse e quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato successivo. Art. 7 4

5 Tariffe per le aree scoperte 1. Sono soggette a tassazione le aree scoperte operative, sono escluse dalla tassazione le aree scoperte di pertinenza o accessorie a locali tassabili (ad esempio: giardini, balconi atri di civili abitazioni). 2. Le eventuali riduzioni sulla tassazione delle aree scoperte tassabili, se è in quanto previste dalla normativa di riferimento sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione a seguito di specifica richiesta, con effetto dall anno successivo a quello di presentazione delle denunce. Art. 8 Tariffe e classificazione delle superfici tassabili 1. Agli effetti dell applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l uso cui sono destinate e in relazione alla omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall art. 65 del D.Lgs. 507/93, sono suddivisi nelle seguenti otto categorie: CAT. I Abitazioni compresi cantine, box, garage ecc. - Scuole di ogni ordine e grado non comunale. - Associazioni politiche, sindacali, religiose, culturali e ricreative senza fine di lucro. - Case di riposo. - Patronati. CAT. II Alberghi, alberghi diurni, pensioni, caserme, sale da ballo, discoteche, sale da gioco, impianti sportivi coperti non comunali, locali sedi di stazioni ferroviarie o bus. Ospedali, Istituti di cura pubblici e privati, stabilimenti ed edifici industriali (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti tossici o nocivi). Autorimesse, cabine telefoniche. CAT. III Supermercati, empori, negozi in genere alimentari e non alimentari, box e banchi vendita del mercato coperto comunale, saloni di bellezza e simili, chioschi, edicole e simili, bar, ristoranti, pizzerie, locande. Banchi vendita all aperto. CAT. IV Depositi e complessi di commercializzazione all ingrosso, teatri, cinematografi, sedi di Enti Pubblici non comunali, depositi commerciali, studi professionali in genere, emittenti radiofoniche e televisive, locali adibiti a vaste esposizioni, autosaloni. Banche, Istituti di credito, Assicurazioni. Laboratori artigianali e artistici. CAT. V Aree dei campeggi, distributori di carburante, parcheggi e posteggi, sale da ballo all aperto, locali annessi agli impianti sportivi all aperto non comunali. Altre aree ad uso privato produttive di rifiuti non contemplate o assimilabili alle categorie indicate. CAT. VI Le superfici scoperte operative di attività industriali, commerciali e produttive. CAT. VII Banchi vendita all aperto per fiere e festeggiamenti. CAT. VIII Banchi vendita all aperto per mercati settimanali, spettacoli viaggianti, parco divertimenti mobili. Art. 9 Tariffe per particolari condizioni d uso 1. Le tariffe unitarie sono ridotte per particolari condizioni d uso come dal seguente prospetto: a) Abitazione con unico occupante: riduzione del 30% b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia 5

6 specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l abitazione di residenza e l abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: riduzione del 30% c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l esercizio dell attività:.. riduzione del 30% d) Per gli occupanti di cui al punto b) che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all anno in località fuori dal territorio nazionale: riduzione del 30% e) Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale:..riduzione del 30% 2. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall anno successivo. 3. Per le attività all ingrosso, la dimostrazione del carattere stagionale è ammessa anche a seguito della presentazione di documenti contabili (in copia autenticata), dai quali risulti che l attività viene esercitata per non oltre sette mesi l anno. 4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti commi; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall anno successivo a quello di denuncia dell uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l omessa denuncia di variazione dell art. 76 del D.Lgs. 507/93. Art. 10 Agevolazioni 1. Oltre le riduzioni per particolari condizioni d uso previste dagli articoli 62 e 66 del D.Lgs. 507/93, sono previste le seguenti agevolazioni ed esenzioni: a) è ridotta del 50% la tassa annuale per l abitazione in fitto o in proprietà occupata da un nucleo familiare, costituito esclusivamente da anziani, titolari di pensione sociale o INPS integrata al minimo che abbia come unico ulteriore reddito la casa di abitazione ad uso proprio; b) è esentata dalla tassazione l abitazione in fitto o in proprietà occupata da un nucleo familiare, costituito esclusivamente da anziani, con un unica pensione sociale o INPS integrata al minimo che abbia come unico ulteriore reddito la casa di abitazione ad uso proprio; c) è ridotta del 50% la tassa annuale per le scuole di ogni ordine e grado non comunali; d) è ridotta del 30% la tassa annuale per le case di riposo per anziani; e) è ridotta del 30% la tassa annuale per gli Enti o associazioni senza fine di lucro; f) è esentata dalla tassazione annuale l abitazione in fitto o in proprietà occupata da un nucleo familiare il cui ISEE non sia superiore a euro e in cui sia presente un componente che abbia una invalidità totale (invalidi civile, di guerra, e del lavoro). L agevolazione di cui al presente punto è concessa per l anno successivo dietro presentazione di domanda corredata dalla documentazione probatoria dell invalidità del 100% rilasciata dalle autorità competenti e dell attestazione ISEE aggiornata con i redditi dell anno precedente; per gli anni successivi al primo l agevolazione è concessa solo a seguito di presentazione entro il 31 dicembre di ogni anno dell attestazione ISEE aggiornata con i redditi dell anno precedente. Per l anno 2007 i contribuenti che hanno già presentato richiesta di agevolazione devono 6

7 integrare la documentazione già prodotta con l attestazione ISEE aggiornata con i redditi dell anno 2006 entro il 30 settembre g) sono esentati dalla tassa annuale i locali adibiti ad uffici comunali ed i locali e le aree scoperte in uso a servizi di competenza comunale; h) sono esentati dalla tassa annuale i locali adibiti esclusivamente al culto pubblico religioso; fatta esclusione dei locali pertinenti adibiti ad una diversa destinazione, a cui si applica una riduzione del 30%; i) sono esclusi dalla tassa i locali adibiti esclusivamente a centrali termiche, tecnologiche, celle frigorifere, silos e locali quali: soffitte, soppalchi, piani interrati, ripostigli, con altezza inferiore a metri 1.50 (un metro e cinquanta); j) possono usufruire di riduzione nella misura massima del 25% dell imposta dovuta quelle imprese che occupano manodopera agricola regolarmente assunta, ancorché stagionale, documentata attraverso la esibizione dei libri paga e matricola o documentazione ufficiale equipollente nella misura seguente: 5% per le imprese che occupano fino a 5 (cinque) dipendenti, 15% per le imprese che occupano fino a 15 (quindici) dipendenti, 25% per le imprese che occupano oltre 15 (quindici) dipendenti; k) è ridotta del 5% la tassa annuale del soggetto passivo che, avendone i requisiti, ritirerà le apposite compostiere messe loro a disposizione previo impegno a utilizzarle in maniera continuativa e durevole per effettuare l autocompostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani, in riferimento ai soli locali ad uso abitativo attigui alla collocazione della compostiera; fermo restando l obbligo di denuncia del venir meno delle condizioni per l applicazione della riduzione di cui al successivo comma 3, il ripetuto mancato utilizzo della compostiera o il suo deterioramento o una qualsiasi causa che ne impedisce il regolare funzionamento comporta il venir meno dell agevolazione dal bimestre successivo dal suo verificarsi; le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse per l anno successivo dietro presentazione, entro il 30 novembre di ogni anno, della documentazione probatoria relativa all anno in corso. 2. Le agevolazioni e le esenzioni sulle superfici e tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, previo accertamento da parte degli uffici comunali, con effetto dall anno successivo. 3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell applicazione delle agevolazioni o esenzioni di cui ai precedenti commi; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall anno successivo a quello di richiesta e applicazione che ha dato luogo all agevolazione o esenzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l omessa denuncia di variazione dell art. 76 del D.Lgs. 507/93. Art. 11 Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero 1. Nel caso di attività produttive, commerciali e di servizi, in cui l utente dimostri di aver provveduto autonomamente nel rispetto della vigente normativa, al conferimento di frazioni merceologiche destinate al recupero o riciclo, di rifiuti speciali assimilati agli urbani con Delibera Consiliare del 22 maggio 1998, n. 46 (di cui alla lettera G dell art. 21 del D.Lgs 22/97) secondo il prospetto ad essa allegato, l importo della tassa annuale corrisposta dal contribuente è ridotta dell 1% per ogni quintale fino ad un massimo del 40%. 7

8 2. La riduzione deve essere concessa a consuntivo ; ossia alla fine del periodo d imposta nel quale il recupero si è verificato, e sempre che questo venga idoneamente provato, a condizione che il recupero venga effettuato presso soggetti autorizzati, e dimostrato con uno dei seguenti documenti: a) formulario di identificazione, che il destinatario dei rifiuti avviati al recupero deve datare, controfirmare e restituire al mittente entro tre mesi dalla loro consegna al trasportatore (art. 10, comma 3, lettera b, del Dgls 5 febbraio 1997, n. 22); b) lettera di comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario nel termine di tre mesi, elevato a sei per le spedizioni transfrontaliere (art. 10, comma 3, lettera b)); c) attestazione dell impresa consegnataria dei rifiuti avviati al recupero (art. 49, comma 14) Art. 12 Tassa giornaliera di smaltimento 1. E temporaneo l uso di locali o aree inferiore a 183 giorni nel corso dell anno. 2. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente di locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorni della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alle corrispondenti categorie d uso, maggiorata dell importo percentuale del 50%. 4. L obbligo della denuncia d uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con il modulo di versamento previsto all art. 50 del D.Lgs. 507/ Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento, può essere versata direttamente al competente Ufficio comunale senza la compilazione del modulo previsto all art. 50 del DLgs.507/ La tassa non versata all atto d accertamento dell occupazione abusiva, è recuperata con le sanzioni, interessi e accessori previsti per la tassa annuale, in quanto compatibili dal D.Lgs. 507/93. Art. 13 Denunce 1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, a qualsiasi titolo, sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell anno successivo a quello d inizio d occupazione o della conduzione unica denuncia, contenente tutte le fattispecie tassabili ed ubicate nel territorio comunale con tutti gli elementi indicati nel terzo e quarto comma dell art. 70 del D.Lgs. 507/ Sono ugualmente tenuti a presentare denuncia nello stesso termine coloro per i quali si sia verificata una modifica dei locali e delle aree, tale da determinare una diversa tassabilità. 3. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, gli Uffici demografici, Uffici tecnici, Uffici attività produttive e Polizia municipale sono tenuti ad invitare l utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito, fermo restando, in caso di omesso invito, l obbligo di denuncia come previsto dal precedente comma 1 del presente articolo; gli Uffici comunali interessati sono comunque obbligati a comunicare tutte le iscrizioni e variazioni che possano interessare l Ufficio tributi. 8

9 Art. 14 Riscossione diretta 1. La riscossione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni di cui al D. Lgs. n. 507/93, viene effettuata in deroga all art. 72 del decreto, mediante versamento nell apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale o ad altro soggetto affidatario del servizio, secondo le disposizioni del presente articolo. 2. L ufficio, al fine di agevolare il versamento della T.R.S.U.I. da parte del contribuente, può provvedere ad inviare al soggetto passivo un apposito Avviso di Pagamento contenente gli importi dovuti per l anno, l ammontare delle rate e le relative scadenze. Permane comunque l obbligo del contribuente di versare l ammontare della T.R.S.U.I. secondo le disposizioni del presente articolo. 3. L ammontare della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni, dell addizionale ex E.C.A. e del Tributo Provinciale Ambientale ex art. 19 del D. Lgs. 504/92, dovuto per l anno solare secondo le tariffe in vigore, deve esser versato dal soggetto passivo in tre rate: la prima con scadenza 31 maggio, la seconda con scadenza 31 luglio, la terza con scadenza 31 ottobre; 4. L ammontare dovuto a titolo di T.S.R.S.U.I. è determinato dal soggetto passivo applicando al totale dei metri quadri occupati, quali risultano dalle denunce presentate e degli avvisi di accertamento divenuti definiti, la tariffa unitaria in vigore per la categoria di destinazione comprensiva dell addizionale E.C.A. e del tributo provinciale. Le eventuali riduzioni cui il contribuente ha diritto secondo le disposizioni di legge e del vigente Regolamento T.S.R.S.U.I. possono essere detratte purché permangono le condizioni per la loro applicazione e con effetto dall anno successivo a quello in cui vengono denunciate. 5. In ogni caso, viene fatta salva la possibilità di effettuare la riscossione secondo le disposizioni dell art. 72 del D. Lgs. n. 507/93 e in quanto compatibili le disposizioni contenute nei D.p.r. 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs. del 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 15 Riscossione degli avvisi di accertamento 1. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, primo periodo, dell art. 76 del D. Lgs. n. 507/93 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, degli interessi e delle sanzioni. 2. Gli avvisi di accertamento vengono riscossi secondo le disposizioni dell art. 15 del presente regolamento. Art. 16 Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva dell imposta avviene con le procedure previste dal d.p.r. n. 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 17 Sanzioni 1. Per le violazioni, si applicano le sanzioni previste dal Regolamento dei criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità, oltre che, dalla normativa vigente. 9

10 2. Alle violazioni degli obblighi di versamento stabiliti dal presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 18 Poteri e mezzi di controllo dei dati 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denuncie o acquisiti in sede di accertamento d ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione della superficie imponibile, per la costituzione di una banca dati tributaria, gli Uffici comunali competenti provvedono a svolgere le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall art. 73 del D.Lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento. Art. 19 Funzionario Responsabile 1. La Giunta con proprio atto designa un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. 2. La designazione del funzionario responsabile è comunicata alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla nomina (art. 74 del D.Lgs. 507/93). Art. 20 Disposizioni finali 1. Ai sensi dell art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 il presente Regolamento come modificato e integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 24/05/2010 ha effetto dal 1 gennaio

11 ALLEGATO 1 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI (deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 22/5/98 modificata e integrata dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. del ) imballaggi primari e secondari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophane; cassette; accoppiati quali: carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili; frammenti e manufatti di vimini e sughero; paglia e prodotti di paglia; scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli; fibra di legno e pasta di legno, anche umida, purché palabile; ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle; resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; rifiuti ingombranti; imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici e minerali e simili; moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati; manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili; nastri adesivi; cavi e materiale elettrico in genere; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali per esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili; scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdura...) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili); residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; accessori per l'informatica; Film plastici per usi agricoli (codice CER ). 11

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