PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. di iniziativa dei Consiglieri regionali. Francesco BRUZZONE. Edoardo RIXI. Maurizio TORTEROLO

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1 CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE di iniziativa dei Consiglieri regionali Francesco BRUZZONE Edoardo RIXI Maurizio TORTEROLO Avente ad oggetto: DISPOSIZIONI PER L APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PER LE SPECIE STORNO (STURNUS VULGARIS), FRINGUELLO (FRINGILLA COELEBS) E FROSONE (COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES) PER LA STAGIONE VENATORIA 2012/2013. APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30 NOVEMBRE 2009 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI Genova, 05 giugno 2012

2 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DISPOSIZIONI PER L APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PER LE SPECIE STORNO (STURNUS VULGARIS), FRINGUELLO (FRINGILLA COELEBS) E FROSONE (COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES) PER LA STAGIONE VENATORIA 2012/2013. APPLICAZIONE DEL REGIME DI DEROGA PREVISTO DALL ARTICOLO 9, COMMA 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 30 NOVEMBRE 2009 CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI). Considerato che: i prelievi venatori in regime di deroga, regolamentati a livello comunitario da quasi trent anni dalla direttiva 409/79/CEE (ora sostituita dalla direttiva 2009/147/CE), sono sempre stati a livello nazionale oggetto di opposizione preconcetta e, quindi, sino a qualche anno fa sostanzialmente ignorati a livello di recepimento e regolamentazione; con l avvento della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE), che ha introdotto l articolo 19 bis nella pertinente legge quadro nazionale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), si è finalmente iniziato un percorso di recupero dell ordinamento interno rispetto a quello più evoluto dei partner europei, percorso che si é andato caratterizzando per l emanazione di disposizioni applicative/esecutive da parte delle Regioni, le quali, pur penalizzate dall interruzione delle funzioni di supporto dell Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), causata da riscontri non favorevoli forniti dagli uffici comunitari in ordine alla metodologia di calcolo della piccola quantità adottata dall Istituto Nazionale, hanno cercato di realizzare un forte coordinamento gestionale nell ambito del tavolo tecnico a suo tempo attivato presso la Conferenza Stato-Regioni; tali disposizioni, facenti capo al Protocollo d intesa sancito a livello di Conferenza Stato-Regioni con rep del 29 aprile 2004, prevedono in particolare, per i prelievi venatori realizzati in deroga ai sensi dell articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva Uccelli, la determinazione da parte dell Istituto nazionale di riferimento (INFS ora ISPRA) della cosiddetta piccola quantità prelevabile a livello nazionale per le specie di interesse delle amministrazioni regionali e per le quali l ISPRA medesimo attesti uno stato di salute soddisfacente delle popolazioni, determinazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni tecniche contenute nella Guida interpretativa alla direttiva Uccelli messa a punto dalla Commissione Europea, nonché il successivo riparto tra le Regioni della suddetta piccola quantità ; nei primi anni successivi all approvazione del protocollo d intesa le amministrazioni regionali hanno potuto avvalersi dei riscontri tecnici dell Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), il quale ha fornito la puntuale quantificazione delle piccole quantità prelevabili per una serie di specie richieste dalle amministrazioni medesime, tutte giudicate in stato di conservazione non problematico, giudizio che peraltro trovava riscontro anche in autorevoli pubblicazioni internazionali (una per tutte: Birds in Europe Population estimate, trends and conservation status; Ed. BirdLife International 2004).

3 Per la Liguria il numero massimo di storni prelevabili è stato quantificato in ; il numero massimo di fringuelli prelevabili è stato quantificato in il numero massimo di frosoni prelevabili è stato quantificato in A partire dall anno 2006, a seguito del riscontro, di non univoca interpretazione, fornito dalla Commissione Europea alla richiesta di parere formulata dall INFS (la valutazione fornita dagli esperti nominati dalla Commissione, con parere non favorevole sotto i profili del metodo di calcolo adottato dall Istituto italiano, è stata espressamente non fatta propria dalla medesima Commissione Europea) si è venuta a determinare una sostanziale interruzione della funzione di consulenza espletata dall Istituto nazionale di riferimento che, a partire da quell anno, non ha più dato riscontro alle richieste di quantificazione delle piccole quantità avanzate dalle amministrazioni regionali; Rilevato che: dal punto di vista amministrativo, nei primi anni di applicazione della citata legge quadro nazionale si è dovuto affrontare il problema causato da incertezze interpretative su taluni contenuti della legge medesima, le quali hanno determinato, a cascata, situazioni diffuse di non corretto recepimento della direttiva e quindi l avvio di procedure di infrazione sia a carico dell articolo 19 bis della l. 157/1992 sia delle leggi regionali di recepimento. Oggetto di rilievo negativo era soprattutto la connotazione di ordinarietà dei prelievi che si riteneva di desumere da disposizioni autorizzative a carattere pluriennale ancorché assistite da precisi, rigorosi meccanismi di riscontro tecnicoscientifico a cadenza annuale. Ha quindi fatto seguito una fase di interlocuzione intensa con i competenti Uffici comunitari che ha consentito, anche sulla base dell apporto fondamentale fornito dalla richiamata Guida interpretativa, nonché con il supporto di una giurisprudenza della Corte di Giustizia che riconosce nella caccia uno degli utilizzi di cui all articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva (si cita, al riguardo, la Sentenza 16 ottobre 2003 nel procedimento C-182/02), di realizzare un intervento emendativo idoneo, ad avviso della Regione, a superare i rilievi formulati dalla Commissione Europea. Tale intervento si è sostanziato nella legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell articolo 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale), legge quadro regionale che rimanda a provvedimenti annuali puntuali di attivazione del regime di deroga ai sensi del citato articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva Uccelli; lo scorso anno la Regione Liguria, in adesione all indirizzo della Corte costituzionale che, espressasi su una norma di legge varata in materia dalla Regione Lombardia, legittima l utilizzo dell atto amministrativo ai fini dell applicazione del richiamato articolo 19 bis della l. 157/1992, ha autorizzato con deliberazione del Consiglio regionale del 27 settembre 2011 n. 27 l applicazione per la stagione venatoria 2011/2012 del regime di deroga previsto dall articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 tale regime di applicazione, ampiamente motivato e supportato dalla documentazione allegata all atto autorizzativo, è stato riconosciuto dal TAR Liguria (ordinanza del Tar Liguria n /2011 reg. ric. del 03/11/2011) e dal Consiglio di Stato (ordinanza del Consiglio di Stato n /2011 reg. ric. del 30/11/2011) legittimo e non viziato da elementi che giustifichino l accoglimento dell istanza cautelare richiesta dalle Associazioni ambientaliste che lo avevano impugnato. VISTA la comunicazione della Commissione europea del 24 novembre 2011 avente ad oggetto: Costituzione in mora Infrazione n. 2011/2205 indirizzata al Ministro degli Affari esteri con la quale la Commissione ritiene che la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dal

4 Trattato sul funzionamento dell Unione europea stante l autorizzazione alla caccia in deroga operata dalla Regione Liguria mediante la citata deliberazione consiliare; PRESO ATTO che la Commissione comunica l avvio di una procedura di infrazione nei confronti del Governo italiano in quanto resosi responsabile della seguente duplice violazione: a) mancata ottemperanza ad una sentenza della Corte di Giustizia europea del 2008 riguardante il regime di deroga al divieto di caccia alle specie protette introdotto dalla Liguria con la legge regionale 31 ottobre 2006, n. 36; b) applicazione non conforme delle disposizioni comunitarie che regolano la concessione di regimi derogatori al divieto generale di caccia alle specie protette; CONSIDERATO che più in particolare la Commissione rileva quanto segue: - in primo luogo la delibera 27/2011 viola l articolo 9 della Direttiva in quanto non dimostra l assenza di altre soluzioni soddisfacenti e non spiega per quale motivo il prelievo venatorio di specie cacciabili aventi caratteristiche simili a quelle delle specie protette (storno) non rappresenti un alternativa soddisfacente. - In secondo luogo la delibera 27/2011 è in contrasto con l articolo 9 della direttiva anche per quanto riguarda la necessità di assicurare condizioni rigidamente controllate nell esercizio della deroga. La delibera si limita a prevedere un sistema di rendicontazione quindicinale da parte degli stessi cacciatori e non prevede alcun meccanismo per attuare controlli specifici e rigorosi tali da garantire il rispetto di tutte le condizioni di cui all articolo 9 della direttiva. Inoltre la previsione che i capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di deroga debbano essere segnati sul tesserino venatorio al termine della giornata e non subito dopo il loro abbattimento rende ancora meno efficaci gli eventuali controlli personali cui dovessero essere sottoposti i cacciatori esercitanti la deroga. RILEVATO che con sentenza della Corte europea in causa C-344/03 punto 44 si esclude la sostituzione della caccia ad una data specie con la caccia ad un'altra specie e si ribadisce che la caccia a determinate specie non é fungibile con quella ad altre specie e quindi é improprio sostenere, che la caccia ad alcuni piccoli migratori (tordo, merlo) costituisce soluzione alternativa soddisfacente che impedirebbe la deroga per la caccia allo storno. RILEVATO inoltre che la deroga per la caccia a specie molto numerose quali quelle proposte non consente soluzioni alternative soddisfacenti giacché quella ad altre specie non possiede una pari capacità ricreativa. VALUTATE le censure relative alla necessità di assicurare condizioni rigidamente controllate dell esercizio della deroga e ritenuto di adempiere a tali osservazioni Visto che nella scorsa stagione su un totale potenziale di cacciatori quelli autorizzati al prelievo in deroga dello storno risultano essere stati 1275 (poco più del 6%), RILEVATA l opportunità di scongiurare il rischio di un contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia che potrebbe comportare l irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo rilevante;ma anche l opportunità di dare corretta e coerente applicazione dell articolo 9 comma 1 lettera c) della direttiva 2009/147/CE del parlamento europeo e del consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e all articolo 19 bis della legge 157/1994 RILEVATO infine che la norma statale sopra richiamata affida al Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e

5 della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, la possibilità di annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE. Acquisito il parere obbligatorio, non vincolante, espresso dall ISPRA trasmesso con nota dell../../2012 in materia di prelievo venatorio in deroga, ai sensi dell articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE; Tutto ciò premesso si ritiene di applicare per la stagione venatoria 2012/2013 il regime di deroga nei limiti di specie, quantitativi e periodi di prelievo di cui all Allegato 1, nonché nei termini (con riferimento al monitoraggio e ai meccanismi di controllo) di cui all Allegato 2, facenti parte integrante del presente provvedimento. In particolare, avuto riguardo alle specie oggetto di prelievo, si ritiene di confermare i prelievi alle specie storno (Sturnus vulgaris) fringuello (fringilla coelebs) e frosone (coccothraustes coccothraustes), nonché, per quanto riguarda il calcolo della piccola quantità prelevabile, l approccio prudenziale limitando la percentuale di prelievo all 1 per cento della mortalità naturale della quota parte di popolazione riconoscibile alla Liguria in base ad un riparto eseguito su scala nazionale. A tale proposito si ritiene in via prudenziale, pur non essendo ancora pervenute comunicazioni ufficiali al riguardo, di tenere conto della quota parte delle stesse specie spettanti alle Regioni Lombardia e Veneto (uniche Regioni che hanno manifestato interesse negli anni passati all attivazione di analogo regime di deroga). Parimenti, si riconferma la metodologia di calcolo della suddetta piccola quantità basato sulle stime di popolazione e di mortalità naturale rese dall ISPRA per la stagione venatoria 2005/2006 e confermate per la successiva stagione 2006/2007, che si ritiene possano essere considerate valide anche per la stagione in corso. Si evidenzia, al riguardo, che l applicazione per la stagione venatoria 2012/2013 delle disposizioni di cui al presente provvedimento consente, nel rispetto di condizioni applicative e di controllo assai rigide, di sottoporre ad un limitato prelievo delle specie storno, fringuello e frosone che risultano in buono stato di conservazione, ma non inserite negli elenchi delle specie cacciabili in Italia, in tal modo conseguendosi congiuntamente, fermo restando beninteso il carattere non ordinario del prelievo in deroga, un sia pur modesto soddisfacimento di una domanda venatoria fortemente legata alle tradizioni culturali liguri ed una tendenziale diminuzione della pressione venatoria sulle specie ordinariamente cacciabili. Il rispetto dei massimali di prelievo stabiliti dall Allegato 1 è garantito dal sistema di annotazione degli abbattimenti e di monitoraggio secondo le disposizioni di cui all Allegato 2 al presente provvedimento. Detto sistema, la cui congruità è stata pienamente riconosciuta dai competenti Uffici comunitari, ha consentito, sulla base di una pronta e responsabile adesione del mondo venatorio, di raccogliere dati statistici relativi ai prelievi che consentiranno in futuro di attivare una vera e propria banca dati. Presupposti fondamentali del regime di deroga autorizzato con il presente provvedimento risultano: 1. la chiara esplicitazione delle motivazioni che giustificano il regime di deroga; 2. l attestazione della mancanza di soluzioni alternative; 3. il calcolo corretto della piccola quantità; 4. la definizione dei mezzi, impianti e metodi di cattura autorizzati; 5. la definizione delle circostanze di tempo e di luogo; 6. l attivazione di un sistema di controllo; 7. l attivazione di un sistema di monitoraggio atto a garantire il rispetto delle piccole quantità; 8. la definizione delle condizioni di rischio e l individuazione delle autorità abilitate.

6 Di seguito si dà atto, per ciascuno dei suddetti presupposti che fanno capo alla più volte richiamata direttiva 2009/147/CE, della sussistenza delle condizioni che legittimano l adozione del presente provvedimento autorizzativo: 1. Motivazioni La motivazione che sta alla base del regime derogatorio oggetto del presente provvedimento consiste nel mantenimento di una tradizione culturale fortemente radicata nel territorio, tradizione che merita senza dubbio una particolare attenzione. 2. Mancanza di soluzioni alternative Il prelievo venatorio può costituire, a determinate condizioni, un impiego misurato ai sensi dell articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE così come sancito dalla giurisprudenza comunitaria. Ciò posto, si evidenzia che nel caso specifico non sussistono soluzioni alternative in quanto la specie ammessa a prelievo è stata individuata tra quelle in buono stato di conservazione appartenente alla piccola fauna migratoria, la quale è stata in toto depennata dall elenco delle specie ordinariamente cacciabili (articolo 18 della l. 157/1992). Ne consegue che il raggiungimento dell obiettivo perseguito dal Consiglio regionale in Liguria, rappresentato appunto dalla caccia alla piccola migratoria, non può che realizzarsi mediante il prelievo di soggetti non più ordinariamente cacciabili. 3. Calcolo della piccola quantità Si evidenzia che il calcolo del limite massimo di prelievo a livello regionale è stato effettuato utilizzando il parametro dell 1 per cento applicato alla mortalità naturale delle singole specie interessate già calcolata dall INFS (oggi ISPRA) per la stagione venatoria 2005/2006, in applicazione del parametro più prudenziale indicato dalla Guida interpretativa alla direttiva Uccelli prodotta dalla Commissione Europea ai fini di una corretta applicazione dei regimi di deroga di cui all articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva 409/79/CEE, oggi sostituita dalla direttiva 2009/147/CE (la Guida interpretativa prevede l applicazione di un parametro compreso tra l 1 per cento e il 5 per cento della mortalità naturale). Poiché l Istituto nazionale di riferimento ha sospeso il calcolo della piccola quantità in attesa di risolvere il problema dell attendibilità scientifica del calcolo medesimo (messa in dubbio dai competenti Uffici della Commissione Europea tenuto conto dei dati di ricattura disponibili; vedasi, da ultimo, il parere per la stagione fornito dall ISPRA con nota dell.././2012) si è ritenuto, a motivo del conseguente venir meno dell applicabilità del protocollo di intesa a cui s è fatto cenno, di fare riferimento agli ultimi dati ufficialmente fornititi dall Istituto a supporto della stagione venatoria 2005/2006 e confermati dall Istituto medesimo per la stagione venatoria 2006/2007. A tale ultimo riguardo, è opportuno fare chiarezza su un aspetto tecnico che si ritiene assai rilevante: il parere tecnico favorevole reso dall INFS per la stagione venatoria 2005/2006 non può ritenersi non attendibile ed aggiornato. Il buon senso consente di comprendere come i valori numerici a suo tempo forniti dall Istituto di riferimento siano frutto di elaborazioni e stime (formulate sulla base di ricatture di uccelli inanellati). La stessa procedura di calcolo della piccola quantità fissata in sede comunitaria (è cacciabile un numero di soggetti pari ad una piccola percentuale della mortalità naturale, il che vuol dire che la mortalità da prelievo venatorio deve incrementare in misura non significativa quella che è la mortalità naturale) attesta in ordine alla consapevolezza della Commissione Europea sulla inevitabile prevalenza, in sede istruttoria, di valutazioni su base estimativa e sulla necessità, proprio per superare le riserve che possono essere

7 sollevate in relazione a detta connotazione, di imporre un parametro talmente prudenziale da essere in grado di assorbire errori di stima anche significativi. Risulta pertanto evidente, ovviamente in assenza di eventi ambientali catastrofici (peraltro non attestati dall ISPRA, ex INFS) che sconvolgano le popolazioni di cui trattasi, come i calcoli resi dall INFS solo pochi anni or sono non possano non ritenersi idonei a supportare il presente provvedimento. Sotto i profili scientifici si tenga presente che, se è vero che i monitoraggi sull avifauna vengono fatti tutti gli anni, il resoconto sullo status delle popolazioni viene fatto con cadenza pluriennale, in genere decennale: si vedano i fondamentali contributi di Birdlife International che forniscono valutazioni sull avifauna migratrice con cadenza decennale (Birds in Europe: prima pubblicazione 1994, seconda pubblicazione 2004, agli atti della competente Struttura regionale). Ne consegue che il parere favorevole reso dall INFS per la stagione venatoria 2005/2006 (basato proprio sul resoconto e sulle valutazione di Birdlife International del 2004) non possa in alcun modo ritenersi superato. Per quanto sopra esposto si evidenzia, altresì, che i competenti Uffici regionali hanno provveduto a richiedere presso le altre amministrazioni regionali specifici formali riscontri in ordine all eventuale attivazione di regimi di deroga ai sensi dell articolo 9, comma 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE. L acquisizione dei primi riscontri consente di presupporre che, a livello nazionale, le deroghe di cui al richiamato articolo 9, comma 1, lettera c), potrebbero essere oggetto di interesse, per la stagione venatoria 2012/2013 (così come nelle stagioni venatorie precedenti) anche della Regione Lombardia e Veneto. Si riconfermano, pertanto, in questa sede gli esiti del riparto, eseguito dai competenti Uffici tecnici, del carniere massimo nazionale, per la specie storno, calcolato sulla base dei citati pareri INFS resi per le stagioni venatorie 2005/2006 e 2006/2007 previa applicazione del parametro dell 1 per cento applicato alla mortalità naturale e ripartito tra le due Regioni in base al numero di cacciatori residenti. 4. Mezzi, impianti e metodi di cattura autorizzati. Si dà atto che i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura autorizzati sono quelli esplicitamente indicati all Allegato 1. Per quanto concerne i richiami vivi, si evidenzia come la caccia alla piccola migratoria si possa realizzare con un minimo di efficacia solo avvalendosi dei richiami stessi. E lo specifico richiamo operato appunto dal richiamo vivo che, più ancora dell abilità al riconoscimento attestata dal rilascio della licenza di caccia e dal superamento delle specifiche prove di riconoscimento, garantisce in ordine alla sostanziale insussistenza di pericoli di confondere le specie : il richiamo vivo appartenente alle specie oggetto di prelievo richiama (fa avvicinare) gli uccelli appartenenti alle specie stesse, realizzandosi per tale via la necessaria selettività del metodo di caccia. 5. Circostanze di tempo e di luogo. I periodi autorizzati per il prelievo di ciascuna singola specie in deroga sono indicati nell Allegato 1. Per quanto riguarda le giornate di caccia e l orario delle medesime, questi sono fissati dal calendario venatorio regionale. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre. Per quanto concerne le circostanze di luogo i prelievi possono essere effettuati nella regione Liguria negli Ambiti Territoriali di Caccia, Comprensori Alpini e nelle Aziende faunistico venatorie, da appostamento fisso, temporaneo. 6. Attivazione di un sistema di controllo.

8 Si dà atto che la l.r. 35/2006 individua i soggetti a cui è affidata la vigilanza sull applicazione dei provvedimenti di deroga. Si evidenzia che la vigilanza ordinaria ha già in sè, in Italia, una connotazione di straordinaria valenza alla luce del numero di categorie di guardie abilitate al controllo venatorio. A ciò aggiungasi che la caccia alle specie ammesse a regime derogatorio è caccia specialistica per eccellenza, in quanto tecnicamente realizzabile quasi esclusivamente da appostamento. Ne consegue che è possibile attuare un controllo mirato sullo specifico regime di caccia. Il rigido controllo viene, inoltre, assicurato, sotto il profilo della garanzia che non si superi il carniere regionale autorizzato, con il meccanismo dell annotazione e del monitoraggio, In merito al sistema di controllo si evidenzia che la norma comunitaria impone, così come chiarisce la Guida interpretativa, che il sistema di controllo stesso possa basarsi su un regime di autorizzazioni limitate a categorie ristrette che comportano un elevato grado di responsabilità e rigorosi controlli di carattere territoriale, temporale e personale. A tale riguardo si evidenzia quanto segue: - l autorizzazione all esercizio venatorio disposta con il presente provvedimento è destinata ad una parte minoritaria di cacciatori liguri in quanto si rivolge ai cacciatori interessati alla cosiddetta piccola migratoria, categoria per moltissimi anni contrattasi numericamente proprio in relazione al ritardo con il quale lo Stato italiano ha recepito la possibilità, sotto i profili venatori, offerta dalla direttiva 2009/147/CE; trattasi di una categoria non solo minoritaria, ma anche molto preparata dal punto di vista tecnico (allestimento appostamenti; capacità di riconoscimento dell avifauna sulla base di prove specifiche in sede di rilascio della licenza di caccia; allevamento e cura dei richiami vivi) ed abituata ad essere oggetto di puntuali controlli (particolarmente in relazione alla legittimità della detenzione dei richiami, oltre al rispetto dei carnieri e degli orari) da parte degli innumerevoli soggetti abilitati in Liguria; - il regime di deroga, basandosi e avvalendosi del sistema di monitoraggio e di marcatura del tesserino venatorio regionale già in possesso dei cacciatori liguri, e della scheda per il prelievo in deroga consente di risalire all Ambito Territoriale di Caccia ove il cacciatore sta esercitando la caccia in deroga, con la conseguenza che si può riscontrare quali sono i territori ove si distribuiscono/si concentrano detti cacciatori. Quanto sopra evidenzia come al regime di deroga si accompagni un regime di monitoraggio non solo degli abbattimenti, ma anche dei territori (Ambiti Territoriali di Caccia) ove lo specifico esercizio si realizza, sistema che corrisponde alle esigenze di rigido controllo imposte dalla direttiva. Le località ove si concentrano i prelievi venatori in deroga possono, quindi, essere tenute sotto controllo dai numerosi agenti all uopo incaricati (i controlli vengono fatti da tutte le categorie di cui all articolo 27 della l. 157/1992, comprese le guardie venatorie volontarie facenti capo alle associazioni ambientaliste, agricole e venatorie). 7. Attivazione di un sistema di monitoraggio atto a garantire il rispetto delle piccole quantità. L applicazione dei regimi venatori in deroga ai sensi dell articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE si avvarrà di un sistema di annotazione e monitoraggio dei prelievi efficiente, Si dispone, pertanto, l utilizzo di detto sistema per la stagione venatoria 2012/2013 nei termini descritti nel prospetto di cui al citato Allegato 2. Il sistema di monitoraggio consentirà di rendicontare in modo preciso ed articolato in ordine ai prelievi effettuati in Liguria. 8. Definizione delle condizioni di rischio e l individuazione delle autorità abilitate. Le condizioni di rischio consistono:

9 - nella possibilità che nel corso del periodo di autorizzazione del prelievo venga superato il limite massimo della piccola quantità autorizzata; tale rischio è annullato dal numero limitato di autorizzazioni concesse, dal meccanismo di annotazione degli animali abbattuti e dal meccanismo di monitoraggio e dalla procedura obbligatoria in capo al Presidente della Giunta regionale - nell eventualità, più remota, che sempre nel corso del periodo di autorizzazione cambino le condizioni di stato di conservazione di una o più specie oggetto di prelievo; anche in tale eventualità, monitorata dall ISPRA, è previsto il meccanismo di sospensione immediata dei prelievi da parte del Presidente della Giunta regionale; - per quanto concerne l individuazione dell autorità abilitata, la Regione Liguria è l autorità abilitata ad approvare, sentito l ISPRA e sentita la competente Commissione consiliare, il regime di deroga. Il Presidente della Giunta regionale è l autorità abilitata alla verifica delle condizioni di rischio, essendo responsabile dell adozione di provvedimenti di modifica o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati. Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 e, in particolare, l articolo 9, comma 1; Visto l articolo 19 bis della l. 157/1992; Richiamati: - la sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 25 giugno 2008; - la sentenza della Corte di Giustizia europea dell 11 novembre 2010; - il precitato parere espresso dall ISPRA trasmesso con nota del.././2012; - l ordinanza del Tar Liguria n /2011 reg. ric. del 03/11/2011; - L ordinanza del Consiglio di Stato n /2011 reg. ric. del 30/11/2011; PROPONGONO AL CONSIGLIO REGIONALE L Approvazione delle seguenti disposizioni in materia di deroga ai sensi dell articolo 9 della Direttiva comunitaria 2009/147/CE e della legge regionale 35/2006 per la stagione venatoria 2012/2013 ivi inclusi gli Allegati 1 e 2 costituenti parte integrante del presente provvedimento: 1. il prelievo è autorizzato a N 4000 cacciatori che ne facciano specifica richiesta all Amministrazione provinciale di competenza ai quali verrà consegnata un apposita scheda per annotare il prelievo predisposta dalla Regione e rilasciata dalle Province anche tramite gli Ambiti territoriali di caccia o i Comprensori alpini. 2. gli abbattimenti dovranno essere annotati sull apposita scheda prima di lasciare l appostamento di caccia 3. le modalità di prelievo per le specie storno (sturnus vulgaris), fringuello (fringilla coelebs) e frosone (coccothraustes coccothraustes) ai sensi dell articolo 2 comma 1 lettera g) della l.r. 35/2006 sono riportate nell Allegato 1; 4. il prelievo annuale complessivo delle specie oggetto di prelievo e lo schema della scheda per l annotazione delle giornate di caccia e degli abbattimenti sono riportati all Allegato 2 5. la vigilanza sull applicazione della presente deliberazione è affidata agli agenti di Polizia provinciale, al Corpo forestale dello Stato nonché alle guardie ecologiche;

10 6. entro il 31 marzo 2013 le schede per il prelievo in deroga dovranno essere riconsegnate a cura del cacciatore direttamente o avvalendosi delle associazioni venatorie, alla Provincia competente anche tramite gli Ambiti territoriali di caccia o i Comprensori alpini, la quale, dopo aver estratto dalle schede acquisite i dati di prelievo, provvede a trasmetterli alla Giunta Regionale. 7. le Amministrazioni provinciali dovranno inviare entro il 30 aprile 2013 i dati degli abbattimenti riportati sulle schede per il prelievo in deroga alla Regione che provvederà a sua volta a trasmetterli alle autorità competenti nei modi e nei tempi previsti dalle normative in vigore. Allegato 1 SPECIE LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO PER CACCIATORE LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO STAGIONALE PER CACCIATORE TEMPI LUOGHI DI PRELIEVO MEZZI CONTROLLI MODI DI PRELIEVO N DI CACCIATOP AUTORIZZA AL PRELIEV N UCCELLI N UCCELLI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE FUCILE A CANNA LISCIA CON NON PIU DI TRE COLPI GUARDIE VENATORIE PROVINCIALI E/O GUARDIE FORESTALI E/O GUARDIE ECOLOGICHE 1)DA APPOSTAMENT O FISSO O TEMPORANEO 2) IN FORMA VAGANTE storno ottobre 31 gennaio fringuello ottobre 31 dicembre frosone ottobre 30 novembre AD ESCLUSIONE DELLE ZPS AD ESCLUSIONE DELLE ZPS AD ESCLUSIONE DELLE ZPS SI SI SI SI SI SI Allegato 2 Il prelievo annuale consentito in Regione Liguria conseguente al calcolo della piccola quantità è di: N storni (sturnus vulgaris); N fringuelli (fringilla coelebs); N frosoni (coccothraustes coccothraustes) Schema della scheda di prelievo in deroga per le specie STORNO (STURNUS VULGARIS), FRINGUELLO (FRINGILLA COELEBS) E FROSONE (COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES) per la stagione venatoria 2012/2013 e relativi indirizzi applicativi e adempimenti per il suo utilizzo.

11 SCHEMA DI SCHEDA La scheda aggiuntiva al tesserino venatorio di prelievo in deroga alla direttiva 2009/147/CE per le specie STORNO (STURNUS VULGARIS), FRINGUELLO (FRINGILLA COELEBS) E FROSONE (COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES)per la stagione venatoria 2012/2013 deve avere le seguenti caratteristiche: Fac simile Indirizzi applicativi e adempimenti per l utilizzo delle schede di prelievo A) PROVINCE 1) le Province provvedono al rilascio delle schede di prelievo per la rendicontazione delle deroghe introdotte con deliberazione del Consiglio regionale, anche tramite gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini fino al raggiungimento del numero autorizzato. B) CACCIATORI 1) i cacciatori interessati ad effettuare i prelievi in deroga per la stagione venatoria 2012/2013, personalmente o per il tramite dell Associazione venatoria di rappresentanza, ritirano la scheda aggiuntiva al tesserino venatorio sulla quale annotare giornate di caccia e capi abbattuti 2) Il cacciatore verifica la correttezza dei dati riportati nella scheda con particolare riferimento ai dati anagrafici e al numero del tesserino venatorio regionale. 3) I capi abbattuti appartenenti alle specie oggetto di prelievo in deroga devono essere segnati sull apposita scheda aggiuntiva prima di lasciare l appostamento di caccia e non possono superare il carniere giornaliero autorizzato. 4) Le schede aggiuntive per il prelievo in deroga dovranno essere restituite entro il 31 marzo ) La mancata restituzione delle schede entro i termini riportati comporta l applicazione della sanzione amministrativa prevista dall articolo 49 comma 1 della l.r. n.29/1994. C) REGIONE LIGURIA 1) la Regione Liguria predispone le schede di prelievo che distribuisce alle Province. 2) Entro il 30 aprile acquisisce dalle Province i dati degli abbattimenti riportati sulle schede di prelievo e li trasmette nei modi e nei tempi previsti dalle norme in vigore alle autorità competenti.

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