Vendita e distribuzione: aspetti legali. TIS Techno. Ripartizione innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative. Innovation South Tyrol

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1 Vendita e distribuzione: aspetti legali K TIS Techno Innovation South Tyrol Ripartizione innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative

2 LA VOSTRA AZIENDA EICONTRATTI Vendita e distribuzione: aspetti legali TIS Techno Innovation South Tyrol

3 COLOPHON A cura di: Ripartizione innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative TIS - Techno Innovation South Tyrol, Bolzano Redazione: Dott. Christian Höller - TIS (BIC), Bolzano Dott.ssa Manuela Paulmichl - Ripartizione innovazione, ricerca, sviluppo e cooperative Autori: Dott.ssa Marion Zelger LL.M. Avv. Massimo Fontana Ros Grafica: Blauhaus, Bolzano Stampa: Tipografia Karodruck, Appiano Prima edizione, giugno Tutti i diritti riservati La ristampa - anche parziale - è consentita soltanto con l indicazione della fonte e dietro trasmissione di due copie agli autori.

4 Luisa Gnecchi Assessora al lavoro, innovazione, pari opportunità, cooperative, formazione professionale e scuola in lingua italiana Dott. Ing. Alfredo Guarriello Presidente del TIS - Techno Innovation South Tyrol INTRODUZIONE Nell'ambito dell'assistenza e della consulenza per piccole e medie imprese (pmi) in Alto Adige sorprende il fatto che molte aziende abbiano delle lacune importanti per quanto riguarda la propria contrattualistica. Le pmi molte volte non sanno quali contratti servirebbero per garantire il proprio operato, ne tantomeno li stipulano con i propri partner. Una gestione legale e contrattuale insufficiente può essere fatale per un'impresa. Per questo motivo un manuale che offre informazioni sui contratti più importanti nonchè sulla relativa legislazione rappresenta un grande sostegno per la gestione e la guida di un'azienda. Il manuale non può e non vuole sostituire una consulenza legale professionale. Ma vuole bensì sensibilizzare gli imprenditori per gli aspetti giuridici e legali della propria attività. Il manuale rappresenta anche uno strumento per orientarsi nella giungla contrattualistica che circonda un'impresa. Inoltre il manuale funge da linea guida per l'imprenditore nella gestione dei rapporti di consulenza con avvocati e consulenti legali. In bocca al lupo! Bolzano, giugno

5 Dott.ssa Marion Zelger LL.M. Giurista e consulente aziendale Avv. Massimo Fontana Ros Avvocato PREMESSA DEGLI AUTORI I nostri clienti si rivolgono a noi per consulenze giuridiche e strategiche chiedendoci spesso testi o contratti standard, cioé contratti da utilizzare come modello. In questi casi cerchiamo di convincere i nostri clienti che non esistono soluzioni già pronte all'uso, poiché ogni contratto, proprio come un vestito fatto in sartoria, dovrà essere fatto su misura per il titolare e le sue esigenze. Il vestito del signor X probabilmente non andrà bene al signor Y che ha bisogno di maniche più lunghe, una taglia in più e magari di un vestito estivo invece che invernale! Forse vi sembrerà un esempio banale, ma in verità colpisce proprio il nocciolo della questione: i modelli contrattuali standard potranno essere senz'altro utili come bozza di discussione o trattativa, poi però si dovrebbe incaricare un consulente legale qualificato di elaborare il testo contrattuale adatto all'impresa interessata. Durante l'elaborazione si terrà conto degli obiettivi contrattuali dell'impresa, della forza contrattuale delle parti contraenti e di eventuali esperienze fatte in passato. Solo sulla base di queste informazioni potrà essere stilato un contratto corrispondente alle specifiche esigenze, con il quale l'impresa possa identificarsi e quindi essere in grado di vendere bene il contratto all'altra parte contraente. Ed ecco che potremmo parlare di gestioni contrattuali di successo! 4

6 L'imprenditore/l'imprenditrice dispone di una vasta gamma di contratti soprattutto per quanto concerne la vendita e la distribuzione dei suoi prodotti e servizi. Dovrebbe conoscerne il contenuto per poter scegliere la forma più adatta alla propria strategia individuale. La decisione di regolamentare la vendita attraverso condizioni generali di vendita oppure con un contratto di fornitura ad hoc è spesso determinante per il futuro rapporto commerciale con il cliente. Bisogna scegliere il giusto sistema di distribuzione in base al mercato che riveste maggiore importanza, e qui forse il sistema della rete di rappresentanza, tanto usato in Italia, potrebbe non avere lo stesso successo all'estero. Nel caso concreto è quindi più indicato un semplice contratto di vendita, oppure si intende costruire un sistema di franchising per distribuire un marchio già avviato basato su una struttura commerciale consolidata? Questi sono alcuni esempi di interrogativi che l'imprenditore/imprenditrice e il/la manager di vendita devono continuamente porsi. Per poter quindi prendere la giusta decisione già in fase di programmazione strategica, è indispensabile farsi un quadro delle varie possibilità contrattuali: conoscerne i contenuti più importanti e le possibili forme, vantaggi e svantaggi a seconda della posizione contrattuale e le condizioni internazionali. L'obiettivo è di sfruttare al meglio le sinergie economiche e giuridiche di una determinata forma di distribuzione e di applicarle poi concretamente. La presente pubblicazione intende aiutare l'azienda nel perseguire l'obiettivo suddetto ed essere una fonte e guida informativa per quanto attiene agli aspetti giuridici della distribuzione. Soprattutto i giovani imprenditori dovranno essere stimolati a non accettare sempre i contratti della controparte, per motivi economici o altro. Dovrebbero invece cercare di sviluppare contratti propri individuali adatti alle esigenze aziendali e personali. 5

7 INDICE 1 LA VENDITA DI BENI E SERVIZI 1.1 Il contratto di compravendita Definizione Obbligazioni delle parti Consegna della merce Le spese di trasporto Uso degli incoterms nelle consegne internazionali Garanzia nella compravendita La garanzia per evizione La garanzia per vizi La vendita di beni di consumo La disciplina di legge Definizione del concetto di consumatore e di beni di consumo Obblighi del venditore Termini e conseguenze della denuncia di vizi Possibilità di regresso del venditore CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA NAZIONALE O INTERNAZIONALE 2.1 La conclusione del contratto di vendita nazionale Il momento perfezionativo del contratto Forma del contratto di vendita Condizioni generali di vendita e di acquisto anche denominate condizioni generali di contratto Il contratto di compravendita internazionale Quando si conclude il contratto di compravendita internazionale? Forma del contratto Condizioni generali di vendita e acquisto Garanzia di conformità della merce Cosa devono contenere delle condizioni generali di vendita ben elaborate ed a cosa bisogna prestare massima attenzione?

8 3 CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE 3.1 Contratto di distribuzione semplice Forma del contratto Obblighi delle parti contrattuali Prezzo consigliato Uso del marchio Durata e risoluzione del contratto Patto di non concorrenza Differenze rispetto ad altri contratti Contratto di distribuzione in esclusiva Contratto di distribuzione selettivo Contratto di franchising - affiliazione commerciale Definizione La disciplina legale I contenuti del contratto di franchising Caratteristiche della legge italiana in materia di franchising Contratto di agenzia La disciplina legale Definizione del concetto Forma del contratto Il diritto alla provvigione Gli obblighi dell agente di commercio La durata del contratto e i termini per la risoluzione Diritto all indennità di cessazione del contratto Contratto di concessione internazionale La legge applicabile al contratto Risoluzione delle controversie Glossario

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10 PREFAZIONE Il terzo millennio si prospetta sempre di più a diventare il millennio della comunicazione e della commercializzazione di beni mobili di scambio tra imprenditori nazionali ed internazionali. Agli/alle imprenditori/imprenditrici che si muovono sul terreno del commercio (nazionale ed internazionale) serve quindi una buona e completa mappa ed una bussola che forniscano loro le informazioni necessarie per individuare i percorsi migliori e più sicuri da seguire durante la loro attività commerciale. Le informazioni e la conoscenza di norme giuridiche che vietano o consentono alle imprese determinati comportamenti diventano quindi uno strumento necessario e indispensabile per l'operatore commerciale che intende concludere affari sia a livello nazionale che internazionale. Da qui la necessità di mettere a disposizione dell'imprenditore/imprenditrice altoatesino/a una sorta di manuale pratico ed operativo capace di metterlo/a in guardia da mille insidie e cavilli legali che potrà incontrare nell'ambito della propria attività professionale. L'opera si articola in tre sezioni: la prima tratta della compravendita di beni e servizi nei suoi aspetti legali, la seconda affronta la questione della conclusione del contratto di compravendita nazionale e della compravendita internazionale e, infine, la terza dei contratti commerciali in generale, tra cui il contratto di distribuzione semplice, selettivo ed in esclusiva, dell'affiliazione commerciale, del contratto di agenzia e del contratto internazionale di concessione di vendita. L'opera non copre la disciplina giuridica della compravendita di beni immobili in quanto l opera vuole essere destinata esclusivamente ad un'imprenditoria operante nell'ambito dello scambio di sole merci (beni mobili). 9

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12 LA VENDITA DI BENI E SERVIZI H 1.1 IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 1.2 CONSEGNA DELLA MERCE 1.3 GARANZIA NELLA COMPRAVENDITA 1.4 LA VENDITA DI BENI DI CONSUMO 11

13 12 1. LA VENDITA DI BENI E SERVIZI

14 H 1.1 IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DEFINIZIONE Il contratto di vendita è il principale e il più diffuso contratto di scambio di beni (mobili, immobili, mobili registrati, immateriali, ecc.). Secondo la definizione normativa (art codice civile) LA VENDITA (o tecnicamente più corretto, la compravendita) è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo. In parole povere, il contratto di vendita è il contratto di scambio tra beni e denaro. Oggetto della compravendita: può essere tutto quello che è in commercio, deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile, pena la nullità del contratto. Trovandoci di fronte ad un contratto avente ad oggetto lo scambio di beni e servizi bisogna tenere in debita considerazione che vi sono altri contratti il cui oggetto può essere molto simile a quello della compravendita. Seguono alcuni dei contratti commerciali più rilevanti, simili al contratto di vendita: Permuta: qualora lo scambio avvenga non con il denaro, ma con altri beni, non si tratta di una vendita, ma di un contratto di permuta. Con il contratto di permuta le parti si trasferiscono reciprocamente la proprietà di cose o altri diritti ricavandone un'utilità diretta ed immediata (ad es. scambio di una bicicletta da corsa con una da città). Non è previsto un corrispettivo in denaro come controvalore economico (salvo l eventuale conguaglio in denaro). La permuta viene utilizzata in buona parte nell'ambito delle operazioni edilizie e gode di particolari vantaggi fiscali. 13

15 1. LA VENDITA DI BENI E SERVIZI Il contratto estimatorio (chiamato anche contratto in conto deposito ) differisce dalla vendita in quanto si perfeziona con la consegna di cose mobili da parte di un soggetto al ricevente, producendo effetti obbligatori, mentre nella vendita si perfeziona con la manifestazione del consenso tra le parti. Inoltre, nel contratto estimatorio il ricevente ha la facoltà di restituire il prodotto, per non pagarne il prezzo. Il trasferimento della proprietà dei beni avviene solamente a seguito del pagamento del prezzo. Tale contratto è utilizzato prevalentemente nel commercio al minuto di articoli prodotti in serie e di rapido consumo (ad es. giornali, riviste, libri, quotidiani, articoli di moda ) destinati ad un pubblico di massa. Così il negoziante che li deve vendere non si assume il rischio delle giacenze di magazzino, restituendo al suo fornitore la merce senza dovergliela pagare nel caso in cui non abbia trovata la clientela sperata. All'imprenditore risulta così più agevole reperire negozianti disposti a vendere i suoi prodotti, dato che si impegna a riprendersi la merce qualora questa non riesca ad essere smerciata. Nel contratto di somministrazione, (o fornitura, ad es. somministrazione di energia elettrica, fornitura di pane ad altri rivenditori o a ristoranti, fornitura di gasolio per riscaldamento, ecc.), a differenza della vendita, l'oggetto principale del contratto consiste in una pluralità di prestazioni, mentre nella vendita la prestazione è unica anche se talvolta può essere ripartita nel tempo (c.d. vendita a consegne ripartite). Tale tipo di contratto è adatto a soddisfare bisogni di carattere continuativo e duraturo nel tempo. La vendita a consegne ripartite ricorre invece quando la cosa viene consegnata in tempi diversi, suddivisa in parti (ad es. i vari pezzi di una macchina) o frazioni (a tanti quintali per volta). Il contratto di leasing (o locazione finanziaria ) presenta delle caratteristiche simili alla vendita con riserva di proprietà o a rate. Tuttavia, nella vendita, l'acquisto della proprietà del bene avviene automaticamente con il pagamento dell'ultima rata, mentre nel leasing è subordinato all'esercizio del diritto di opzione da parte dell'utilizzatore. In sostanza, nel leasing una parte concede all'altra il godimento di un bene per un periodo di tempo determinato, verso pagamento di un corrispettivo ( canone ). Il leasing ha essenzialmente una funzione di finanziamento indiretto dell'utilizzatore. Consente alle imprese di disporre degli strumenti per l'esercizio della propria attività (macchinari o impianti industriali costosi o di veloce invecchiamento tecnologico, beni produttivi) evitando il ricorso all'indebitamento o evitando di prendere il bene in locazione. Con il leasing l'imprenditore gode di particolari agevolazioni fiscali; può detrarre dal reddito i canoni di leasing. 14

16 1. LA VENDITA DI BENI E SERVIZI Una consolidata impostazione giurisprudenziale distingue due tipi di leasing: Leasing di Godimento: questo leasing è essenzialmente diretto a far godere il bene (l'utilizzatore quindi alla scadenza difficilmente esercita l'opzione d'acquisto) e pertanto i canoni versati remunerano esclusivamente l'uso del bene. Leasing traslativo: nel quale per l'utilizzatore è particolarmente conveniente esercitare l'opzione di acquisto del bene che ne costituisce l'oggetto, in quanto lo stesso conserva, alla scadenza del contratto, un valore residuo apprezzabile, superiore al prezzo di opzione. In questo tipo di leasing i canoni, oltre a remunerare l'uso del bene, scontano anche una quota del prezzo. Da ultimo, occorre prestare particolare attenzione e bisogna ben distinguere il contratto di appalto dal contratto di vendita futura, dove spesso l'obbligazione di dare si accompagna all'esecuzione di prestazioni accessorie di fare, necessarie per soddisfare l'interesse dell'acquirente. La differenza tra le due figure contrattuali consiste nella prevalenza del tipo di prestazione di fare oppure di dare, avendo riguardo soprattutto all'intento ed alla volontà delle parti, cosa peraltro non sempre facile da individuare nel caso concreto. L'appalto è, quindi, un contratto con il quale un soggetto ( committente ) affida ad un altro ( appaltatore ) o il compimento di un'opera (ad es. la costruzione di un edificio) o lo svolgimento di un servizio (ad es. la pulizia di uno stabilimento), verso un corrispettivo in denaro. Si ha vendita di cosa futura quando il bene trasferito rientra nella produzione di serie del venditore e in cui le eventuali modifiche rispetto al prodotto di serie consistono in accorgimenti marginali e secondari diretti ad adattare il bene alle specifiche esigenze del destinatario. Ad esempio: quando l'appaltatore fornisce i materiali, se ciò costituisce un semplice mezzo per produrre l'opera ed il lavoro è lo scopo del negozio, il contratto è d'appalto. Se, invece, il lavoro è il mezzo per trasformare la materia e conseguire il bene è il vero scopo del contratto, tale contratto è una vendita. 15

17 1. LA VENDITA DI BENI E SERVIZI OBBLIGAZIONI DELLE PARTI Terminate le trattative commerciali e concluso validamente il contratto di compravendita, il venditore e il compratore devono adempiere alle rispettive obbligazioni previste dal nostro codice civile. Le obbligazioni principali del venditore sono: a) consegnare la cosa al compratore; b) fare acquistare al compratore la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto; c) garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. Invece, l'obbligazione principale del compratore consiste nel dovere di pagare il prezzo pattuito. Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto. Il prezzo può essere oggetto di libero negoziato tra le parti oppure a volte può essere già imposto o da una pubblica autorità (ad es. per medicinali) o da listini dettati dal produttore. 16

18 H 1.2 CONSEGNA DELLA MERCE Quanto all'obbligo del venditore di consegnare la merce venduta, è proprio il caso di precisare che l'obbligazione di consegna del bene è un momento diverso dal trasferimento della proprietà. Il trasferimento della proprietà è già avvenuto alla conclusione del contratto e la consegna della cosa costituisce il completamento di tale trasferimento. La consegna è l'atto che pone il compratore nella condizione di disporre materialmente della cosa ormai divenuta sua e deve avvenire nel tempo e nel luogo indicati nel contratto. In mancanza di pattuizione al riguardo, essa deve essere fatta non appena sia avvenuto il trasferimento del diritto. È regola generale che la cosa debba essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze ed i frutti maturati dal giorno della vendita. Il venditore deve pure consegnare i titoli ed i documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta. Norme particolari regolano però l'adempimento dell'obbligo di consegna quando si tratta di beni mobili. In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo in cui questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, o dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa. Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere. Secondo quanto si è visto, i predetti criteri legali di determinazione del luogo di consegna sono perfettamente derogabili da patti o usi contrari. Nell'ipotesi in cui la consegna del bene venduto avvenga in un momento successivo alla vendita, il venditore è tenuto alla custodia del bene nel periodo compreso tra la conclusione del contratto e la consegna (si applicano le norme sul deposito). Se il venditore consegna la cosa con vizi che siano a lui imputabili, il compratore può chiedere 17

19 1. LA VENDITA DI BENI E SERVIZI l'adempimento o la riduzione del prezzo, senza tuttavia incorrere nel breve termine di decadenza e di prescrizione in tema di vizi della cosa. LE SPESE DI TRASPORTO Le spese di trasporto sono a carico del compratore. La pratica commerciale conosce tuttavia una varietà di pattuizioni con le quali le parti si accordano diversamente sulla distribuzione dei costi di trasporto, chiamate comunemente clausole franco. NOTA BENE: le clausole franco incidono esclusivamente sulle spese e non sul momento di perfezione della consegna e sul passaggio dei rischi, che rimangono regolati dalle norme del Codice Civile come sopra citate. USO DEGLI INCOTERMS NELLE CONSEGNE INTERNAZIONALI Che cosa si intende per INCOTERMS? Gli INCOTERMS (International Commercial Terms) sono un insieme di regole della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC), che definiscono nel commercio internazionale le condizioni di consegna di merci tra le parti della compravendita. Essi sono suddivisi in 13 termini commerciali (clausole di consegna). Attualmente sono in vigore gli INCOTERMS 2000 e non si prevedono cambiamenti fino al 2010 circa. Qual è il loro scopo? Gli INCOTERMS hanno lo scopo di regolamentare in modo uniforme nei contratti internazionali gli obblighi principali del compratore e del venditore in relazione alla consegna. Vengono così evitate o perlomeno considerevolmente limitate le incertezze derivanti dalla differente interpretazione delle clausole di consegna nei diversi paesi, come ad esempio la c.d. clausola franco in Italia e la frei Bestimmungsort in Germania. Le direttive standard riducono pertanto il rischio di controversie e di malintesi causati dalle differenze tra gli usi commerciali nazionali. 18

20 1. LA VENDITA DI BENI E SERVIZI Quando sono applicabili/validi? L'utilizzo degli INCOTERMS si limita alla consegna di beni mobili, fisici e tangibili (non si applicano, ad esempio, alla consegna di software), di cui sia stata stipulata la compravendita. Gli INCOTERMS sono validi solo quando espressamente concordati nel contratto tra le parti e menzionati nel contratto di compravendita ovvero negli ordini, offerte, conferme d'ordine, condizioni generali di acquisto/vendita, ecc., o fissati in un accordo separato. Occorre sottolineare che gli INCOTERMS regolano solamente alcuni elementi ben determinati del contratto di compravendita e pertanto non sostituiscono in alcun modo il contratto di compravendita stesso, né gli altrettanto necessari contratti di trasporto, spedizione, assicurazione e finanziamento. Cosa (non) regolano gli INCOTERMS Essi vanno sempre intesi come parte integrante di un contratto di compravendita e regolano: P la distribuzione dei costi tra venditore e compratore P il passaggio dei rischi P la messa a disposizione dei documenti Gli INCOTERMS non regolano, tra le altre cose: P il trasferimento della proprietà nonché altri diritti derivanti dalla proprietà P le violazioni contrattuali e le relative conseguenze P le condizioni di pagamento P i termini di consegna P la denuncia dei vizi P gli esoneri da responsabilità a seguito di circostanze particolari (ad esempio, forza maggiore, sciopero, ecc.) P il foro competente 19

21 1. LA VENDITA DI BENI E SERVIZI Le 13 clausole INCOTERMS vengono raggruppate in quattro categorie principali: P La clausola E (clausole di partenza) Il venditore di norma mette a disposizione la merce presso i propri locali P Le clausole F (trasporto principale non pagato dal venditore) Il venditore consegna la merce al vettore nominato dal compratore P Le clausole C (trasporto principale pagato dal venditore) Il venditore stipula il contratto di trasporto a proprie spese, senza assumersi la responsabilità per perdita o danni alla merce P Le clausole D (clausole di arrivo) Il venditore sopporta tutte le spese e i rischi relativi alla merce fino all'arrivo della stessa al luogo di destinazione 20

22 1. LA VENDITA DI BENI E SERVIZI GRUPPO CODICE POSSIBILITÀ TESTO COMPLETO PASSAGGIO DEI RISCHI PASSAGGIO DELLE SPESE DI UTILIZZO /INGL/ITA (CONSEGNA) DAL VENDITORE DAL VENDITORE AL COMPRATORE AL COMPRATORE P E EXW Per qualsiasi modo di trasporto Ex works (named place) Franco fabbrica (luogo convenuto) Con la messa a disposizione della merce nei locali del venditore o presso altro luogo convenuto (ad esempio, stabilimento, fabbrica, deposito, ecc.) Con la messa a disposizione della merce nei locali del venditore o presso altro luogo convenuto (ad esempio, stabilimento, fabbrica, deposito, ecc.) P F FCA Per qualsiasi modo di trasporto Free carrier (named place) Franco vettore (luogo convenuto) Quando la merce viene consegnata dal venditore al vettore designato dal compratore. Solo nel luogo del venditore questi sopporta anche i rischi del caricamento, altrimenti il caricamento ed eventuale trasbordo sono a carico del compratore. Quando la merce viene consegnata dal venditore al vettore designato dal compratore. P F FAS Solo per trasporto marittimo e per navigazione interna Free alongside ship (named port of shipment) Franco lungo bordo (porto di imbarco convenuto) Quando la merce, pronta per la presa in consegna, si trova lungo bordo della nave (ad esempio, sulla banchina) nel porto di imbarco convenuto. Quando la merce, pronta per la presa in consegna, si trova lungo bordo della nave (ad esempio, sulla banchina) nel porto di imbarco convenuto. Le spese di esportazione sono a carico del venditore. P F FOB Solo per trasporto marittimo o per navigazione interna Free on board (named port of shipment) Franco a bordo (porto di imbarco convenuto) Quando la merce ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Quando la merce ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. P C CFR Solo per trasporto marittimo e per navigazione interna Cost and freight (named port of destination) Costo e nolo (porto di destinazione convenuto) Quando la merce ha superato la murata della nave nel porto di imbarco. Dopo l'arrivo della nave nel porto di destinazione. P C CIF Solo per trasporto marittimo o per navigazione interna Cost, insurance and freight (named port of destination) Costo, assicurazione e nolo (porto di destinazione convenuto) Quando la merce ha superato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. Dopo l'arrivo della nave nel porto di destinazione. P C CPT Per qualsiasi modo di trasporto Carriage paid to (named place of destination) Trasporto pagato fino a (luogo di destinazione convenuto) Con consegna della merce al primo vettore nel luogo di partenza convenuto. Dopo l'arrivo della merce nel luogo di destinazione (spese di caricamento e nolo incluse - senza spese di assicurazione). 21

23 1. LA VENDITA DI BENI E SERVIZI GRUPPO CODICE POSSIBILITÀ TESTO COMPLETO PASSAGGIO DEI RISCHI PASSAGGIO DELLE SPESE DI UTILIZZO /INGL/ITA (CONSEGNA) DAL VENDITORE DAL VENDITORE AL COMPRATORE AL COMPRATORE P C CIP Per qualsiasi modo di trasporto Carriage an insurance paid to (named place of destination) Trasporto e assicurazione pagati fino a (luogo di destinazione convenuto) Con consegna della merce al primo vettore nel luogo di partenza convenuto. Dopo l'arrivo della merce nel luogo di destinazione (spese di caricamento, nolo e assicurazione incluse). P D DAF Per qualsiasi modo di trasporto. Per le consegne a bordo della nave/sulla banchina si preferiscono DES/DEQ. Delivered at frontier (named place Reso frontiera) luogo convenuto Quando la merce è a disposizione del compratore alla frontiera. Quando la merce è a disposizione del compratore alla frontiera. P D DES Solo per trasporto marittimo e navigazione interna ovvero trasporto multimodale con arrivo su nave Delivered ex ship (named port of destination) Reso ex ship (porto di destinazione convenuto) Quando la merce è a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. Quando la merce è a disposizione del compratore a bordo della nave nel porto di destinazione convenuto. P D DEQ Solo per trasporto marittimo e navigazione interna ovvero trasporto multimodale con arrivo su nave Delivered ex quay (named port of destination) Reso banchina (porto di destinazione convenuto) Quando la merce è a disposizione sulla banchina del porto di destinazione convenuto. Quando la merce è a disposizione sulla banchina del porto di destinazione convenuto (spese di importazione a carico del compratore). P D DDU Per qualsiasi modo di trasporto Delivered duty unpaid (named place of destination) Reso non sdoganato (luogo di destinazione convenuto) Quando la merce è a disposizione del compratore, non sdoganata, nel luogo di destinazione convenuto nel paese di importazione. Quando la merce è a disposizione del compratore, non sdoganata, nel luogo di destinazione convenuto nel paese di importazione. P D DDP Per qualsiasi modo di trasporto Delivered duty paid (named place of destination) Reso sdoganato (luogo di destinazione convenuto Quando la merce è a disposizione del compratore, sdoganata, nel luogo di destinazione convenuto nel paese di importazione. Quando la merce è a disposizione del compratore, sdoganata, nel luogo di destinazione convenuto nel paese di importazione. 22

24 1. LA VENDITA DI BENI E SERVIZI In relazione al tipo di INCOTERM applicato, si consiglia al venditore o acquirente di assicurare la merce come segue: P EXW Il compratore per l'intero viaggio P CIF; CIP; DDU; DDP Il venditore per l'intero viaggio P FCA; CPT Il venditore fino alla consegna al vettore Il compratore dalla consegna al vettore P FAS; FOB; CFR Il venditore fino al passaggio dei rischi nel porto di imbarco Il compratore per il viaggio marittimo fino al luogo di destinazione P DAF; DES; DEQ Il venditore fino al passaggio dei rischi alla frontiera/luogo convenuto Il compratore per il viaggio successivo fino al luogo di destinazione Sarebbe consigliabile ed opportuno che il compratore assicuri l'intero trasporto 23

25 24 1. LA VENDITA DI BENI E SERVIZI

26 H 1.3 GARANZIA NELLA COMPRAVENDITA Quanto al terzo obbligo a carico del venditore occorre fare una distinzione tra 1) garanzia per evizione; 2) garanzia per vizi; LA GARANZIA PER EVIZIONE Spesso accade che il venditore, proprietario del bene, provveda ad una doppia alienazione dello stesso bene mobile, ossia lo venda prima a Tizio e poi a Caio. La legge attribuisce perciò al compratore, con l'introduzione della garanzia per evizione, una particolare tutela per il caso in cui il compratore sia turbato nel godimento del bene acquistato per effetto di pretese che terzi possono avanzare nei suoi confronti. A tal proposito occorre distinguere tra evizione totale e evizione parziale: la prima comporta per il compratore la perdita del diritto di proprietà ovvero del diritto reale minore relativo all'intera cosa acquistata in conseguenza di una pronuncia del giudice che accerti un difetto nel diritto del venditore, a vantaggio del terzo che vanta sulla cosa un diritto di proprietà. Nella evizione parziale invece il compratore perde una parte del (diritto sul) bene acquistato in seguito ad una pronuncia del giudice che accerti un difetto nel diritto del venditore (ossia Tizio acquista una casa che riteneva libera da pesi ed, invece, è soggetta a servitù di passaggio). 25

27 1. LA VENDITA DI BENI E SERVIZI ATTENZIONE: la garanzia per evizione non opera (quindi non vi è il diritto al risarcimento dei danni): P se il compratore con il proprio comportamento ha dato causa alla perdita del bene acquistato; P quando la vendita è stata espressamente conclusa con la clausola a rischio e pericolo del compratore (non dovuto risarcimento del danno emergente); P quando il compratore, nei cui confronti il terzo abbia promosso azione di rivendicazione, non chiami in causa il venditore. LA GARANZIA PER VIZI Il venditore deve garantire che la cosa da lui venduta al compratore sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata e che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Vizi sono le imperfezioni o alterazioni del bene, dovute alla sua produzione o alla sua conservazione. Questo significa che il compratore non potrà protestare per qualsiasi difetto, perfino minimo, della cosa acquistata. La garanzia può essere esclusa o limitata convenzionalmente con apposita clausola, redatta in modo chiaro ed univoco, inserita nel contratto, ma la clausola sarà dichiarata nulla e quindi priva di qualsiasi efficacia nel caso in cui il venditore abbia in mala fede (con dolo o colpa grave) taciuto al compratore i vizi della cosa. Una tale clausola richiede comunque sempre la doppia sottoscrizione della parte più debole, cioè da parte del compratore, vista la evidente natura vessatoria della stessa. È ormai prassi consolidata nel commercio che le clausole visto ed accettato, merce vista e gradita, o merce verificata, provata ed accettata con il mero scopo di escludere la garanzia per vizi, siano da considerarsi mere clausole di stile e, pertanto, prive di valore ed efficacia. Il compratore, peraltro, se intende far valere la garanzia cui il venditore è tenuto, ha l'onere di denunciare l'esistenza dei vizi entro il termine di otto giorni (salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge), che decorrono dalla consegna della cosa se si tratta di vizi apparenti o dalla scoperta se si tratta di vizi occulti. ATTENZIONE: il vizio si dice apparente quando il soggetto, con un esame diretto della cosa condotto con criteri di normale diligenza, avrebbe dovuto accorgersi della sua presenza. 26

28 1. LA VENDITA DI BENI E SERVIZI Per la denuncia non è richiesta una particolare forma, è possibile farla anche mediante comunicazione telefonica. Al fine di evitare inutili e dispendiose controversie, specialmente quando la controparte ha la propria sede d'affari in un territorio straniero, si suggerisce vivamente di formulare la denuncia dei vizi in forma scritta. Infine, è sufficiente una denuncia generica; la cosa importante è che il venditore venga informato che la cosa è affetta da vizi. Una volta denunciato il vizio in termine (entro 8 giorni o nel termine contrattualmente pattuito), l'azione del compratore per chiedere la risoluzione del contratto (restituendo il bene e facendosi restituire il prezzo pagato) o la riduzione del prezzo, nonché quella di risarcimento dei danni, è soggetta al termine di prescrizione di un anno decorrente dal momento della consegna. Mancanza di qualità promesse o essenziali della cosa compravenduta: identica tutela (denuncia del vizio entro 8 giorni e prescrizione dell'azione in 1 anno) spetta al compratore nell'ipotesi in cui la cosa venduta non abbia le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l'uso cui il bene è destinato. Dalla garanzia per vizi occulti o per difetto delle qualità promesse o essenziali va tenuta accuratamente distinta la tutela che spetta al compratore in caso di consegna aliud pro alio - una cosa per un'altra, ossia di consegna di un bene radicalmente diverso da quello che era stato previsto al momento della stipulazione del contratto. In tal caso il compratore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto senza dover osservare i predetti termini ristretti che si applicano, quindi, solo alle ipotesi meno gravi dei vizi o difetti della cosa venduta. Il patto della riserva di proprietà, così spesso inserito nelle condizioni generali di vendita, non sempre risponde alle attese. È pure vero che, nella vendita (di beni mobili) con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo assumendo i rischi dal momento della consegna, ma il patto di riservato dominio è operante ed efficace nei confronti dei creditori del compratore e opponibile al fallimento o al procedimento di esecuzione forzata solo se ricorrono le seguenti condizioni: P la riserva di proprietà deve essere pattuita contestualmente alla vendita e P risultare da atto scritto e P l'atto scritto deve avere data certa anteriore al pignoramento (e/o fallimento). 27

29 1. LA VENDITA DI BENI E SERVIZI Per sottrarre i beni dell'alienante ad una procedura di espropriazione forzata è necessario poter dimostrare che il patto è stato concluso prima dell'inizio dell'espropriazione stessa. Circostanze che possono attribuire la data certa ad una scrittura privata (p.es. condizioni generali di vendita) possono essere la registrazione del documento presso l'ufficio di amministrazione finanziaria o semplicemente l'apposizione di un timbro postale sul documento. Ecco, perché alla luce di queste macchinose formalità e registrazioni, non richieste ad esempio in Germania, sono poche le società italiane che operano con il patto di riservato dominio. Una corretta stesura della relativa clausola richiede l'intervento di un esperto. 28

30 H 1.4 LA VENDITA DI BENI DI CONSUMO LA DISCIPLINA DI LEGGE La direttiva europea 1999/44/CE del 25 maggio 1999, per taluni aspetti, ha reso più stringenti le disposizioni relative al diritto di garanzia a favore dei consumatori per gli acquisti da essi effettuati. L'Italia ha recepito questa direttiva con il decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002; le cui disposizioni si applicano a consegne di merce al consumatore avvenute a partire dal Con questa nuova norma sono stati aggiunti al Codice Civile italiano gli articoli dal 1519-bis al 1519-nonies. DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI CONSUMATORE E DI BENI DI CONSUMO Rientrano nell'ambito di applicazione di queste norme esclusivamente gli affari che vengono conclusi con un consumatore. Per consumatore si intende qualsiasi persona fisica che stipula contratti per fini che non devono essere ricondotti alla sua attività professionale o commerciale. Questa normativa è applicabile non solo ai contratti di compravendita, bensì anche ai contratti di permuta, di somministrazione/consegna ripartita, di appalto e ai semplici contratti d'opera, sempre che siano stipulati da un consumatore. Le disposizioni trovano applicazione anche ai contratti di compravendita con montaggio e installazione, sia nel caso in cui questi lavori vengano effettuati dal venditore o da terzi da lui incaricati, sia nel caso di prodotti destinati ad essere montati o installati dal consumatore stesso seguendo le istruzioni d'uso, come ad esempio i mobili Ikea. 29

31 1. LA VENDITA DI BENI E SERVIZI Per beni di consumo si intende beni mobili materiali (oggetti nuovi o usati), tranne: P l'acqua ed il gas, quando non confezionati in un volume delimitato o in quantità determinata; P l'energia elettrica; P beni venduti nell'ambito di una esecuzione forzata giudiziaria. OBBLIGHI DEL VENDITORE Il venditore è obbligato a fornire al compratore beni conformi al contratto di compravendita. Vengono quindi menzionati diversi criteri per la definizione di conformità contrattuale della merce venduta: P da un lato, la merce venduta deve essere idonea agli scopi per i quali sono abitualmente usati beni dello stesso tipo; P la descrizione fatta dal venditore, anche un campione da lui presentato, deve corrispondere al bene venduto; P il bene di consumo deve essere idoneo allo scopo concordato dalle parti contrattuali, cioè, qualora il consumatore abbia delle idee precise sullo scopo, questi deve averle comunicate al venditore, il quale deve aver espresso il suo assenso; P la merce deve corrispondere alle dichiarazioni pubblicitarie del venditore/produttore, cioè anche a quelle contenute in un qualsiasi volantino locale, per quanto misero, o in un annuncio ovvero alle indicazioni dell'etichettatura. TERMINI E CONSEGUENZE DELLA DENUNCIA DI VIZI Il venditore risponde nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità contrattuale sussistente al momento della consegna della merce al compratore che si manifesti entro due anni, a meno che al momento della conclusione del contratto il consumatore conoscesse il difetto di conformità o non potesse ragionevolmente ignorarlo o ancora in caso di prodotti che siano stati fabbricati su indicazione o con materiali forniti dal consumatore. Nel caso di beni usati questo termine può essere ridotto fino al massimo di un anno, da applicarsi su particolare accordo delle parti contrattuali. Dalla scoperta del difetto il consumatore ha due mesi di tempo per denunciare al venditore la non conformità al contratto; il suo c.d. diritto all'azione giudiziale a fronte del difetto denunciato si prescrive dopo 26 mesi dalla consegna della merce. 30

32 1. LA VENDITA DI BENI E SERVIZI Se si manifesta una non conformità, entro i primi 6 mesi dalla consegna del prodotto vale la c.d. regola della presunzione a favore del consumatore, il che comporta un'inversione dell'onere della prova. Concretamente ciò significa che, fino a prova contraria (prova che dovrà fornire il venditore), si presume che il difetto esistesse già al momento della consegna o fornitura del prodotto, sempre che detto difetto di conformità si sia manifestato entro sei mesi dalla consegna o fornitura. In caso di non conformità (vizio ovvero difetto) il consumatore ha il diritto di scegliere tra la riparazione e la sostituzione. Se ciò è impossibile o sproporzionato, egli può richiedere una riduzione del prezzo d'acquisto o addirittura la risoluzione del contratto. POSSIBILITÀ DI REGRESSO DEL VENDITORE Per produttori e venditori di qualsiasi bene di consumo a questo punto si pone la questione della disciplina del regresso e dei diritti di azione ad esso connessi nell'ambito del diritto di garanzia. In linea di principio il venditore finale che risponde direttamente nei confronti del consumatore ha un diritto di azione contro il suo fornitore. Qualsiasi fornitore può esercitare il regresso contro il fornitore precedente seguendo la catena di distribuzione fino a giungere al produttore. La legge prevede in concreto che, salvo diverso accordo, in caso di responsabilità di un venditore finale a seguito di un'azione od omissione del produttore, di un precedente venditore nella stessa catena distributiva o di altro intermediario, il venditore finale possa agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nell'ambito di un termine di prescrizione di un anno. ATTENZIONE: nel caso di beni di consumo, i contenuti e le indicazioni nelle istruzioni d'uso, di montaggio e sicurezza devono essere redatti dal produttore in modo dettagliato, chiaro e comprensibile. I venditori (in particolare, quelli finali) di beni di consumo dovrebbero prestare attenzione al fatto che il loro diritto di azione nei confronti del produttore secondo la legge italiana non è obbligatorio e può essere escluso nell'ambito di contratti individuali (contratti di distribuzione e di fornitura). 31

33 2 32

34 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA NAZIONALE O INTERNAZIONALE H 2.1 LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA NAZIONALE 2.2 IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE 33

35 34 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA NAZIONALE O INTERNAZIONALE

36 H2.1 LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA NAZIONALE Una compravendita presuppone un'offerta e una corrispondente accettazione. Non sempre essa si basa su particolari contratti di compravendita e di fornitura e solo in rari casi le parti contrattuali pattuiscono espressamente particolari condizioni di vendita e di acquisto. Il negozio viene perlopiù concluso mediante scambio ed invio, a mezzo fax o , dei documenti più diversi, quali offerta, ordine, conferma d'ordine tra le parti contrattuali. Spesso erroneamente si ritiene che il contratto di compravendita si perfezioni solo quando il necessario accordo di volontà sia documentato per iscritto da ordine, offerta e conferma d'ordine. Tuttavia la conclusione del contratto si ha già quando a un'offerta ferma corrisponde l'ordine, posto che una parte, cioè il venditore, abbia sottoposto una proposta e l'altra parte, cioè il compratore, l'abbia accettata, indipendentemente se l'accordo sia avvenuto per iscritto od oralmente. IL MOMENTO PERFEZIONATIVO DEL CONTRATTO In quale momento si perfeziona un contratto di vendita o, comunque, il contratto in generale? La vendita si perfeziona con la consegna del bene all'acquirente o con la semplice manifestazione del consenso delle parti? In ogni caso, stabilire in quale momento l'accordo si è perfezionato è abbastanza agevole quando il consenso delle due parti si manifesti in un unico contesto di luogo e di tempo (si pensi all'acquisto del giornale presso l'edicolante). 35

37 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA NAZIONALE O INTERNAZIONALE È un po' più complicato quando le trattative si svolgono o in tempi successivi o tra persone/imprenditori lontani, che comunicano tra loro per mezzo della posta, del telefono, del fax, dell' . In tale ipotesi due sono gli atti sui quali l'attenzione di ogni imprenditore abile e scrupoloso debba essere richiamata: la proposta e l'accettazione. Il venditore manda un offerta = proposta L'acquirente conferma tale offerta inviando il relativo ordine = accettazione OVVERO L'acquirente manda un ordine = proposta Il venditore conferma tale ordine inviando la relativa conferma d'ordine = accettazione Quando alla proposta segue l'accettazione, nel termine stabilito dal proponente o in quello ordinariamente necessario secondo la natura degli affari e gli usi, allora si ha l'accordo. ATTENZIONE: l'accettazione deve essere perfettamente conforme alla proposta, ossia non deve contenere variazioni delle condizioni indicate nella proposta stessa, altrimenti equivale ad una nuova proposta. Conseguenza: il contratto non si è concluso. Quesito: basta che questa volontà di accettare sia stata dichiarata oppure occorre che sia stata trasmessa all'altra parte? È sufficiente che la lettera o il fax contenente - ad esempio - l'ordine sia ricevuto dal proponente oppure occorre che egli l'abbia anche letto? In virtù del c.d. principio di cognizione vigente nel nostro ordinamento giuridico, il contratto si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente abbia conoscenza dell'accettazione della proposta comunicatagli dalla controparte. Questo significa che è sufficiente dimostrare di avere ricevuto l'ordine. La vendita è un contratto consensuale che si perfeziona con il semplice consenso (e accordo) delle parti contrattuali (alienante e acquirente) e non anche con la consegna del bene compravenduto. Pertanto, il trasferimento della proprietà si verifica immediatamente, non appena le parti esprimono il loro consenso (c.d. vendita reale). Di conseguenza, da questo momento, si trasferiscono anche tutti i rischi relativi al bene. 36

38 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA NAZIONALE O INTERNAZIONALE In taluni casi, tuttavia, il trasferimento della proprietà o del diritto non segue subito all'accordo delle parti, ma avviene in un momento successivo (c.d. vendita obbligatoria) e cioè al verificarsi di determinati eventi, senza che occorra un'ulteriore manifestazione del consenso e di volontà del venditore. Ciò accade per la vendita di cose generiche, di cosa futura, di cosa altrui ed infine nel caso di vendita con riserva di proprietà. In questi casi il venditore ha l'obbligo di fare acquistare al compratore la proprietà del bene compravendutogli, deve quindi fare quanto possibile affinché il compratore diventi proprietario del bene. FORMA DEL CONTRATTO DI VENDITA Il contratto di vendita generalmente è un contratto a forma libera. Il contratto può inoltre essere provato in qualsiasi modo, anche per testimoni. Tuttavia, si consiglia vivamente, anche se questa soluzione spesso viene disattesa dagli imprenditori per motivi di speditezza e opportunità di concludere l'affare, la forma scritta, o mediante utilizzo di un semplice contratto di vendita o mediante scambio di lettere commerciali (ordine/conferma d'ordine), unitamente a delle condizioni generali di vendita ben elaborate, valide ed efficaci. Sussistono, però, delle eccezioni, per le quali la forma scritta è prescritta pena la nullità del contratto (nella vendita che abbia ad oggetto il trasferimento di beni immobili o mobili registrati, oppure la vendita di eredità o di azienda). CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI ACQUISTO, ANCHE DENOMINATI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Le condizioni generali di contratto vengono utilizzate sempre più spesso nella prassi di vendita nazionale e internazionale. Non si tratta di un particolare tipo di contratto. Esse vengono perlopiù elaborate e usate dalle imprese quando deve essere conclusa una serie di singole compravendite alle stesse condizioni. Con le condizioni generali di vendita e acquisto, le parti regolano diversi aspetti della compravendita ed una volta sottoscritte dalle parti, valgono per le singole vendite e/o per tutte quelle future. 37

39 2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA NAZIONALE O INTERNAZIONALE ATTENZIONE: le condizioni generali fatte pervenire alla controparte dopo la conclusione del contratto oppure, come spesso accade, apposte a tergo della fattura o stampate sul catalogo, non sono efficaci, cioè non vengono applicate, non valgono nulla. È opportuno che siano stampate sul retro: P dell'ordine (condizioni generali d'acquisto) P dell'offerta o della conferma d'ordine (condizioni generali di vendita). Per maggiori dettagli vedi capitolo Il contratto di compravendita internazionale (pag. 39) 38

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