TRIBUNALE DI BENEVENTO - Sentenza del 22 aprile omissis. Svolgimento del processo
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- Leone Marchesi
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1 TRIBUNALE DI BENEVENTO - Sentenza del 22 aprile 2008 CENSURABILE LA SCELTA DEL PRIMARIO IN ASSENZA DI BUONA FEDE Il giudizio di idoneità dei candidati alla direzione di struttura complessa, non costituisce una graduatoria di merito né viene espresso in punteggio ma solo ed unicamente con tale giudizio. La successiva scelta del candidato da parte del Direttore Generale gode di un'ampia discrezionalità che può essere censurata in giudizio solo ed unicamente sotto il profilo della violazione dei canoni di correttezza e buona fede In altri termini solo quando risultasse palese ed evidente l'irragionevolezza della scelta perché sia l'esito del colloquio sia la valutazione del curriculum sono a favore di un candidato e il D.G. sceglie un altro, il giudice potrebbe e dovrebbe intervenire con i poteri che la legge gli assegna e sulla base della domanda giudiziale del candidato escluso. omissis Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 26/7/07 il ricorrente dr. X.G.P. adiva il Giudice del lavoro di Benevento per ottenere l'accertamento del suo diritto al conferimento dell'incarico di direttore di struttura complessa di oncologia presso l'azienda ospedaliera R. previa dichiarazione d'illegittimità della delibera n del 3/11/03 che aveva adeguato la motivazione della delibera n. 848 del 17/6/03 del Direttore generale di nomina del dr. B.D. Chiedeva inoltre ex art c.c. il conferimento dell'incarico attraverso l'attivazione delle procedure previste dalla normativa e dal contratto di settore ovvero in via subordinata la sua nomina nel posto dirigenziale predetto con l'attivazione della procedura relativa oltre al risarcimento del danno da mancata promozione per l'illegittima delibera di conferimento dell'incarico al resistente, alla regolarizzazione della posizione previdenziale. A sostegno del ricorso il dr. X esponeva che da anni si occupava della materia oncologica con crescenti risultati professionali testimoniati da vari e numerosi attestati di stima, nonché dal conseguimento di varie idoneità a primario sia nazionale che nelle selezioni bandite da alcuni ospedali. L'azienda ospedaliera nel giugno 2001 bandiva un avviso pubblico cui termini venivano riaperti nel novembre del 2002 per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di oncologia. Il 4/3/2003 la Commissione di esperti aveva dichiarato sia il ricorrente che il resistente idonei ma aveva valutato meglio con giudizi superiori l'operato del ricorrente. In particolare la Commissione aveva giudicato come ottima la padronanza delle metodologie di approccio alla formulazione delle ipotesi organizzative proposte e della capacità di 1 Sentenza 22/04/2008
2 pianificazione del relativi interventi, mentre per il dr. Da. era stato dato un giudizio di buona capacità. Inoltre anche il curriculum professionale del ricorrente era superiore a quello del resistente dr. D. per varie ragioni. Il ricorrente si era sia laureato che specializzato prima. Aveva partecipato come docente a corsi d'insegnamento nelle scuole di specializzazione aveva pubblicato su riviste di buon - ottimo impact factor. Il dr. X aveva poi attivato l'u.o. di oncologia e in data 22/1/02 era stato preposto alla stessa in qualità di responsabile. Complessivamente quindi il dr. X sotto i vari aspetti presi in considerazione dalla Commissione di esperti risultava avere maggiori qualità e referenze professionali del dr. D. La scelta del D.G. era quindi illogica, immotivata sostanzialmente e priva degli estremi della correttezza e buona fede. Si costituiva il dr. Da. ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità del ricorso. In particolare deduceva l'improcedibilità della domanda per mancato tentativo di conciliazione, chiedeva la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. poiché il Giudice del merito aveva dichiarato con sentenza cessata la materia del contendere e la stessa sentenza non era passata in giudicato e quindi andava sospeso il presente giudizio in attesa del passaggio in giudicato della predetta sentenza relativa al primo provvedimento di nomina poi sostituito. L'azienda ospedaliera pur regolarmente citata non si costituiva. All'esito dell'udienza di discussione il Giudice decideva la causa come da separato dispositivo di cui dava lettura in udienza. Motivi della decisione Le due eccezioni preliminari del resistente non possono essere accolte. Nella prima udienza di discussione il resistente non ha sollevato la relativa eccezione di improcedibilità non chiedendo al Giudice di pronunciarsi. In tal modo si deve ritenere che essa sia stata abbandonata. In ordine alla richiesta di sospensione si osserva che il ricorrente con il presente giudizio la revoca e/o annullamento della delibera n del 3/11/03 che aveva modificato adeguandola la motivazione della precedente delibera di nomina impugnata con il giudizio cautelare mentre la sentenza che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere riguardava la prima delibera del giugno 2003 poi sostituita da quella del novembre 2003 a seguito del provvedimento cautelare del Collegio. Il resistente non può prima affermare che la delibera del novembre 2003 n deve essere oggetto di un autonomo giudizio e poi quando viene presentato il ricorso contro la predetta delibera, il processo deve essere sospeso in attesa del passaggio in giudicato di una sentenza che riguardava una delibera oramai non più presente nel mondo giuridico e che non ha poca e comunque irrilevante attinenza con la delibera oggi impugnata. Nel merito però il ricorso è infondato. 2 Sentenza 22/04/2008
3 La scelta del dirigente medico con incarico di direzione di struttura complessa era stata preceduta da avviso pubblico che secondo la ormai costante giurisprudenza della Cassazione a sez. un. intervenuta anche nel presente giudizio non costituisce concorso. Inoltre la fattispecie in esame riguarda da un lato lo sviluppo della carriera all'interno della struttura ospedaliera dei candidati e dall'altro del conferimento o della nomina o dell'assunzione di dirigenti. L'avviso pubblico prevedeva che la scelta del D.G. sarebbe avvenuta all'esito del parere di una commissione di esperti che avrebbe dovuto predisporre gli elenchi degli idonei a seguito di 1) un colloquio diretto alla valutazione della capacità professionali nella specifica disciplina nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del candidato con riferimento all'incarico da svolgere e della 2) valutazione del curriculum dei candidati. Come già evidenziato il giudizio di idoneità dei candidati non costituisce una graduatoria di merito né viene espresso in punteggio ma solo ed unicamente con tale giudizio. La successiva scelta del candidato da parte del D.G. per le ragioni dette gode di un'ampia discrezionalità che può essere censurata dal giudice solo ed unicamente sotto il profilo della violazione dei canoni di correttezza e buona fede (Cass. Sez. un. 27/2/2002 n. 2954). In altri termini solo quando risultasse palese ed evidente l'irragionevolezza della scelta perché sia l'esito del colloquio sia la valutazione del curriculum sono a favore di un candidato e il D.G. sceglie un altro, il giudice potrebbe e dovrebbe intervenire con i poteri che la legge gli assegna e sulla base della domanda giudiziale del candidato escluso. Negli altri casi tale intervento è precluso anche e soprattutto perché il D.G. risponde dei risultati conseguiti rispetto alla Regione che lo ha nominato e quindi deve godere di un'ampia discrezionalità nella cernita dei suoi collaboratori e dei dirigenti che devono realizzare il programma stabilito per raggiungere gli obbiettivi fissati. Nel caso di specie non vi è stata alcuna violazione dei predetti canoni né vi è una manifesta irragionevolezza nella scelta del dr. D. Infatti se per una parte ed un aspetto del colloquio (metodologie di approccio alla formulazione delle ipotesi organizzative ecc.) il ricorrente aveva superato come valutazione (ottimo contro buono) il resistente, ciò non è sufficiente e non lo era anche alla luce dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico poiché andava fatta una valutazione complessiva tenuto conto anche del curriculum. Nella motivazione della scelta da parte del D.G. infatti si evidenzia la complessiva formazione superiore del dr. D. che, alla luce del curriculum e sulla base del colloquio, non appare e non è da ritenersi frutto di un'infondata, pretestuosa ovvero scorretta valutazione. In particolare la delibera impugnata nella lunga e articolata motivazione precisa che l'esperienza internazionale del dr. D., la produzione scientifica superiore, la maggiore esperienza nel capo oncologico testimoniata dall'aver lavorato presso l'istituto P. specializzato nella lotta ai tumori ha indotto a preferire il resistente al ricorrente. Il dr. Da. infatti vanta un'esperienza di livello internazionale del tutto assente nel dr. X. 3 Sentenza 22/04/2008
4 Non solo ma tale esperienza internazionale aveva avuto dei risultati scientifici pubblicati su riviste internazionali come dimostra l'elenco delle pubblicazioni ai numeri 39 e 43 mai contestato da alcuno. Tali pubblicazioni sono avvenute durante il soggiorno americano del dr. D. e subito dopo di esso. Inoltre il dr. D. risulta aver pubblicato quasi esclusivamente i suoi studi su riviste mediche di elevato impact factor e molto frequentemente come primo autore e cioè come colui che aveva dato il contributo più rilevante agli studi pubblicati. Il dr. X. come primo autore aveva pubblicato solo due contributi e la sua produzione scientifica non di molto numerosa e di buon livello. Soprattutto però il dr. D. risulta il principale ispiratore di una metodica a livello internazionale per la classificazione degli epatocarcinomi ed è referente di 7 riviste internazionali. Come è evidente il dr. D. è un professionista di fama internazionale e per alcune patologie è anche un originale e innovativo studioso, ha un'esperienza internazionale al contrario del dr. X., valido professionista che non solo è senza esperienza e riconoscimenti internazionali ma non ha dato rilevanti, originali contributi allo studio dell'oncologia. Infine il dr. D. dal 1993 è dirigente medico dell'istituto P. che è preposto alla cura dei tumori mentre il dr. X solo dal 2002 è stato responsabile della divisione di oncologia prima inesistente. Il dr. X si era occupato prima di oncologia sempre a Benevento e provincia e nell'ambito della divisione di medicina generale. A tale proposito va rilevato che l'istituto P. è un centro di ricerca e di assistenza medica che consente di integrare le due indicate attività entrambe necessarie e indispensabili nella lotta alle patologie oncologiche. Il P. tra l'altro è un centro di sicura fama nazionale mentre a Benevento come risulta dalla documentazione la divisione di oncologia è nata solo nel Anche in questo caso è di tutta evidenza che l'esperienza maturata dal dr. D. al P. dal 1993, senza note di demerito ma al contrario con i riconoscimenti ottenuti già esaminati, sia per la numerosa e varia casistica trattata, sia per il livello di specializzazione richiesto, sia per l'esistenza di un centro di ricerca rende il profilo professionale del prescelto molto valido e solido e comunque non tale da comportare un giudizio di mala fede e scorrettezza nella valutazione del D.G. Il ricorrente d'altra parte aveva maturato quasi interamente la sua esperienza professionale solo a Benevento e provincia all'interno della divisione di medicina generale che si occupa anche di altre patologie tranne la frequentazione a Napoli proprio dell'istituto P. La valutazione complessiva dei canditati e la consequenziale scelta del D.G. non quindi può dirsi immotivata ovvero motivata in violazione dei canoni di buona fede e correttezza ma al contrario essa appare corretta e legittima in funzione degli obbiettivi stabiliti e dei risultati da realizzare. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese si compensano data la novità delle questioni trattate. Nei confronti dell'azienda ospedaliera invece nulla è dovuto per le spese data la sua contumacia. 4 Sentenza 22/04/2008
5 P.Q.M. Il Giudice definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da X.G.P. nei confronti dell'azienda ospedaliera "R." e B. D. così provvede: A) Rigetta il ricorso; B) Nulla per le spese nei confronti dell'azienda ospedaliera; C) Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Benevento il 13 febbraio Depositata in Cancelleria il 22 aprile Sentenza 22/04/2008
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