FORMAZIONE PROFESSIONALE PROCEDURE PROVINCIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CORSI AUTOFINANZIATI
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- Angelica Castellani
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1 FORMAZIONE PROFESSIONALE Regolamento PROCEDURE PROVINCIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CORSI AUTOFINANZIATI (Corsi Liberi) Requisiti e Modalità per il riconoscimento e l autorizzazione allo svolgimento di attività formative Autofinaziate (Corsi Liberi) Legge Regionale del 2 novembre 2006 n. 32 art. 3. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 14 DEL
2 Premessa A norma dell art. 3 della L.R. n. 32 del 2.novembre Le Azioni di Formazione Professionale costituiscono servizio di interesse pubblico; in attuazione di tale principio, la Provincia di Foggia, Assessorato alle Politiche del Lavoro e Formazione Professionale definisce gli standard di qualità dei servizi sopra menzionati. Con il presente atto vengono disciplinate le modalità per il Riconoscimento e l Autorizzazione allo svolgimento dei corsi autofinanziati, nonché le condizioni e i requisiti minimi che le attività formative devono possedere per poter ottenere la Certificazione Provinciale (legalmente riconosciuto) nel rispetto delle linnee guida emanate dalla Regione Puglia. Art. 1 Finalità Generali La presente disciplina, attraverso la definizione delle modalità per il riconoscimento e la autorizzazione dei corsi non finanziati realizzati in Provincia di Foggia, è volta a promuovere iniziative formative che nell insieme: a) offrano concrete opportunità d inserimento lavorativo mediante l individuazione di profili professionali rispetto ai quali esista una effettiva domanda di mercato sulla base delle indicazioni dell Osservatorio Provinciale delle Politiche del Lavoro o altri indicatori riconosciuti; b) sviluppino una offerta formativa permanente rivolta a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa e che consenta la realizzazione di percorsi di apprendimento durante tutto l arco della vita; c) accrescano competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, con riferimento a specifiche aree professionali. Art. 2 Definizione di Corso Riconosciuto Per Corso Riconosciuto (art. 29 della L.R. n. 15 del 7 agosto. 2002) si intendono i Corsi autorizzati con apposita Determina Dirigenziale. Ai fini del riconoscimento, un Corso deve possedere i seguenti requisiti: a) l accesso è consentito a coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, o aver assolto all obbligo scolastico. b) la frequenza ed il superamento dell esame finale danno diritto a conseguire l attestato di riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite previsti dalla normativa nazionale e regionale, in particolare dall art. 29 della L.R. n. 15 del 7 agosto. 2002; tale attestato è spendibile nel mondo del lavoro e può costituire titolo per l ammissione e/o la selezione nei pubblici concorsi; c) le attività formative devono essere localizzate nel rispetto del territorio Provinciale suddivise nelle sette Circoscrizioni (Foggia, Cerignola, Manfredonia, Vico del Gargano, San Severo, Lucera, Ascoli
3 Satriano); sono, tuttavia, ammesse singole attività al di fuori dell ambito Provinciale e Regionale (visite didattiche, stage, tirocini, etc,), purché previste e motivate. Art. 3 Tipologie di Corso Riconosciuto (L n. 845) L Amministrazione Provinciale individua le seguenti tipologie di Corsi Riconosciuti: a) Corsi di Qualifica, ossia i corsi di formazione finalizzati all ottenimento della qualifica ai sensi della normativa nazionale e regionale; tali attività formative non possono avere una durata inferiore a 600 ore (una annualità) e un massimo di ore (1 e 2 Livello), per casi specifici previsti da apposite normative di settore. b) Corsi di Specializzazione o Perfezionamento ossia i corsi di formazione finalizzati all ottenimento della specializzazione o perfezionamento ai sensi della normativa nazionale e regionale; tali attività formative non possono avere una durata inferiore a 300 ore, salvo casi specifici previsti da apposite normative di settore. c) Corsi di Riqualificazione, rivolti a coloro che desiderano acquisire una qualifica professionale diversa da quella posseduta. Possono avere una durata complessiva non inferiore alle 600 ore. d) Corsi Abilitanti, ossia i corsi rivolti all esercizio di specifiche attività e regolati da apposite leggi nazionali e regionali. e) Corsi di Aggiornamento, ossia i corsi brevi, rivolti a professionisti iscritti ai rispettivi Albi, o chi è in possesso di una qualifica o esperienza attinente all oggetto dell Aggiornamento, atti a trasferire competenze specialistiche di settore o che rilasciano crediti formativi riconosciuti da Associazioni, Università, Ordini, Collegi professionali ecc.. Possono avere una durata complessiva non inferiore alle 20 ore. Art. 4 - Soggetti ammessi alla presentazione dei Corsi Riconosciuti Possono ottenere il riconoscimento le Azioni Formative, proposte da Organismi di Formazione che siano in possesso di condizioni minime e requisiti specifici tali da assicurare servizi formativi nel rispetto degli standard definiti dalla Regione Puglia (norme sull accreditamento). Di conseguenza, per i le Attività Formative di tipo: Qualifica, Specializzazione, Riqualificazione, Perfezionamento, possono ottenere il riconoscimento gli Organismi di Formazione accreditati dalla Regione Puglia ai sensi del Regolamento per l accreditamento, o Associazioni, Enti, Imprese, Scuole, Università, ecc.. consorziate (A.T.I. o A.T.S.) con un Ente di Formazione Accreditato, previo Controllo e Accettazione da parte della Amministrazione Provinciale Assessorato alle Politiche del Lavoro e Formazione Professionale, competente per territorio. Sono escluse da tale norma le Azioni di Aggiornamento e Abilitazione. I Proponenti dell Attività (Art. 3 comma a,b,c,d,e,) Riconosciuta Autofinanziata, devono assumere i seguenti impegni formali: a) Rispetto della normativa Comunitaria, Statale, Regionale e Provinciale; b) Accettazione dei controlli della Provincia competente per territorio;
4 c) Rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle forme contrattuali; d) Rispetto della normativa in materia fiscale, previdenziale, in materia di sicurezza e di lavoro dei disabili; e) Comunicazione alla Provincia, competente per territorio, di tutte le variazioni che intervengono sulle condizioni e sui requisiti che hanno costituito la base del riconoscimento degli Interventi Formativi. Per tutte le attività formative i soggetti che non sono accreditati ai sensi delle vigenti normative devono possedere i seguenti requisiti specifici : a) Assicurare l adeguatezza complessiva dei locali della sede operativa. interessata alla organizzazione dei corsi riconosciuti, attraverso il rispetto della normativa vigente per tutti i locali della sede operativa: b) D. Lgs. 626/94 e successive modifiche; c) Assicurare l adeguatezza didattica delle aule e dei laboratori necessari alla realizzazione delle suddette attività: d) Disponibilità per il periodo di realizzazione delle attività di almeno un aula formativa attrezzata; e) Disponibilità, nel caso in cui le attività formative ne prevedessero l utilizzo, di almeno un laboratorio informatico con un computer per ogni due allievi, con connessione o collegamento ad internet per almeno due computer; f) Disponibilità di almeno un laboratorio tecnologico con relativa strumentazione per le aree professionali all interno delle quali l Ente proponente intende operare. g) Assicurare l adeguatezza tecnologica delle attrezzature didattiche ed informatiche: h) Disponibilità minima di attrezzature didattiche: N. 1 lavagna a fogli mobili o lavagna fissa; N. 1 lavagna luminosa o videoproiettore per PC; i) Assicurare la identificazione esterna della sede operativa destinata alla realizzazione dei corsi riconosciuti. Art. 5 Riconoscimento del Corso (Procedure) Per ottenere il riconoscimento del Corso, gli Enti Proponenti devono presentare istanza agli uffici della Provincia presso Assessorato alle Politiche del Lavoro e Formazione Professionale; l istanza di riconoscimento è composta da un dossier di candidatura contenente la seguente documentazione: a) domanda di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante dell Ente. proponente b) documentazione attestante il possesso delle condizioni di cui all art. 4; c) documentazione attestante l assunzione degli impegni formali di cui all art. 4; d) documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici di cui all art. 4; e) apposito formulario di progetto, contenente le informazioni minime richieste; Possono, inoltre, essere allegati alla domanda altri documenti, da considerarsi non obbligatori, che l Ente proponente ritenga utili alla descrizione complessiva delle attività.
5 L atto di riconoscimento ha validità annuale (anno solare); al riconoscimento deve seguire l effettiva autorizzazione all avvio ai sensi del successivo art. 6. Il corso riconosciuto deve riportare la dizione: Corso (tipologia) per (titolo) riconosciuto dalla Provincia di Foggia Determina Dirigenziale n. del ai sensi del Regolamento Provinciale n. del (Legge Regionale 2 novembre 2006 n. 32 art. 3, Legge Regionale 7 agosto 2002 n. 15 e Legge Nazionale 845/78.) È fatto assoluto divieto di usare diciture o forme di pubblicità le quali possono fare intendere che ci sia il riconoscimento degli Organi competenti. Art. 6 Sistema di Valutazione Azioni Formative Autofinanziate (solo per i Corsi di Qualifica) In coerenza a quanto disposto dal Bando Provinciale, le Azioni Formative vengono istruite in ordine alla ammissibilità e poi sottoposte a valutazione da parte di un nucleo di Valutazione interno all Assessorato nel rispetto di un equilibrio Formativo (Domanda-Offerta) nell ambito del territorio Provinciale. Criteri di Ammissibilità: Attengono alla presenza dei requisiti puntualmente indicati nel Regolamento. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del Progetto, che non sarà quindi sottoposto a successiva valutazione. Criteri di Valutazione: Attengono alla qualità del progetto e dei sui diversi aspetti e determinano la selezione vera e propria, mediante attribuzione di un punteggio. Il punteggio massimo conseguibile e di 500 punti. E autorizzato il progetto che raggiunge almeno 300 punti. n. ordine Sezione del Formulario Punteggio Punteggio Totale 1 Finalità e Motivazione dell Intervento Formativo. 00/50 2 Qualità dell Azione Formativa Obiettivi e Contenuti. (architettura del progetto e articolazione del progetto) 3 Azioni preparatorie. (studio, analisi a sostegno dell intervento) 00/50 00/25 4 Metodologie e Tecnologie previste. 00/50 5 Grado di Innovatività/Sperimentalità dell Azione rispetto all esistente. 00/25 6 Impatti attesi, diretti e indiretti (in termini di occupabilità e di trasferimento dell esperienza in altri contesti). 7 Qualità dei Partnership. (qualità delle aziende ospitanti) 00/75 00/25 8 Diffusione dei risultati. 00/25 9 Azioni di Accompagnamento al lavoro. 00/25 10 Adeguatezza delle risorse messe a disposizione per la realizzazione 00/50
6 dell intervento 11 Attività di Stage o Tirocini 00/50 12 Qualità delle Risorse Umane impegnate nell intervento. 00/50 Compiti della commissione sono: Totale Punteggio /500 A tal fine, la commissione identifica significativi indici di valutazione, individua gli elementi informativi necessari per tali verifiche e valutazioni, e pone in opera le azioni necessarie alla raccolta, elaborazione ed analisi di tali elementi informativi in accordo con l Osservatorio Provinciale dell Assessorato Provinciale delle Politiche del Lavoro e Formazione professionale o altri Enti convenzionati. La commissione di valutazione si avvale principalmente di metodologie di valutazione basate su raccolta sistematica di informazioni e rilevazioni statistiche. La commissione può inoltre considerare l'opportunità di mettere in atto ulteriori metodi di valutazione, ivi compreso il ricorso al parere di Esperti senza diritto di voto. Composizione: La commissione di valutazione è composta da 5 ( cinque ) membri oltre al segretario nominati dall Assessorato Provinciale alla Formazione Professionale e Politiche del Lavoro. I membri della commissione restano in carica per un anno, e comunque decadono al termine dell anno Formativo. Componenti: n. Nome Cognome Ente Rappresentato ordine 1 Presidente Assessorato Provinciale alle Politiche del Lavoro e Formazione Professionale 2 Segretario Assessorato Provinciale alle Politiche del Lavoro e Formazione Professionale 3 Vice Presidente Assessorato Provinciale alle Politiche del Lavoro e Formazione Professionale 4 Componente Rappresentante Enti di Formazione iscritto all Albo Provinciale 5 Componente Rappresentante Organizzazioni Sindacali firmatari di CCNL del settore Formazione Professionale Gettone di Presenza: Ai componenti della Commissione spetta un gettone di presenza che è fissato nella misura di 40,00 al netto degli oneri riflessi. I componenti dipendenti dell Amministrazione Provinciale è data facoltà di svolgere il lavoro per il nucleo di valutazione in orario di servizio. Per i Dirigenti incaricati di far parte delle Commissioni si applica la disciplina di cui all art.24,comma 3,del D.Lgs 165/2001. Per far fronte ai compensi di cui al presente articolo,saranno utilizzate risorse finanziarie di bilancio.
7 Art. 7 - Autorizzazione all avvio dei Corsi Per ottenere l autorizzazione all avvio delle Attività il Soggetto Proponente deve presentare istanza almeno 30 (15 giorni per le attività di Aggiornamento e Abilitazione) giorni prima dell inizio programmato delle attività. In caso di mancata risposta dopo il trentesimo giorno dell istanza, vale la regola del silenzio assenso. Dossier di avvio contenente la seguente documentazione: a) Domanda di autorizzazione all avvio dell Attività Formativa, sottoscritta dal legale rappresentante dell Ente Proponente; b) Elenco nominativo dei docenti delle singole Discipline e delle altre risorse umane indicate nel progetto corso; c) Dati anagrafici dei partecipanti al singolo Corso riconosciuto e documentazione attestante il possesso dei requisiti d ingresso; d) Calendario dell Intervento Formativo, con indicazione su orari e giorni di realizzazione; e) Per tutte le tipologie formative copia del contratto di iscrizione (patto formativo) che regolamenta i rapporti tra Ente proponente e singolo partecipante, debitamente sottoscritto tra le parti. Per gli aspiranti che abbiano assolto all obbligo scolastico di età compresa tra 16 e 18 anni, il contratto di iscrizione deve essere sottoscritto anche da chi esercita la patria potestà. Art. 8 Istituzione del Catalogo dei Corsi Riconosciuti La Provincia si riserva di promuovere un Catalogo delle Esigenze Formative del Territorio nei modi e nei tempi che riterrà più utili per meglio individuare e soddisfare le esigenze formative del territorio Provinciale. Il catalogo sarà articolato nelle seguenti sezioni: a) Sezione Corsi di Qualifica ; b) Sezione Corsi di Perfezionamento c) Sezione Corsi di Specializzazione d) Sezione Corsi di Riqualificazione e) Sezione Corsi Abilitanti ; f) Sezione Corsi di Aggiornamento Art. 9 Modalità attuative del singolo Corso Riconosciuto Prima dell inizio delle attività, l Ente proponente del corso riconosciuto ed autorizzato, deve munirsi di appositi registri obbligatori su modelli predisposti da questa Amministrazione, numerati progressivamente e vistati dalla Provincia;
8 Il Registro Didattico; Il frontespizio del registro deve recare ogni riferimento utile per l individuazione dell attività formativa riconosciuta ed autorizzata; il contenuto del registro prevede, oltre al programma svolto, le firme dei partecipanti e del personale di docenza. Più in dettaglio il registro, con riferimento ad ogni ora di insegnamento deve fornire i seguenti dati: ora di inizio e termine, firma del docente e di altre risorse umane coinvolte, argomenti trattati e qualsiasi elemento utile alla esemplificazione delle attività di controllo. Il Riepilogativo Presenza Allievi e Docenti: Contiene il prospetto delle ore corso giornalmente frequentate da ciascun partecipante, nonché i riepilogativi mensili e quello finale. I registri obbligatori devono essere tenuti nella sede di realizzazione del corso; non sono consentite cancellature, né correzioni o abrasioni. Ogni corso riconosciuto attua il proprio sistema di valutazione periodica nel rispetto di quanto dichiarato nel progetto presentato ai fini del riconoscimento del corso stesso; di conseguenza, gli strumenti, le modalità ed i criteri di valutazione sono oggetto di verifica e di vigilanza da parte della Provincia, ai fini di una verifica complessiva di coerenza tra sistema di valutazione realizzato e tipologia di certificazione finale. Qualora il corso riconosciuto si articolasse in più cicli, è obbligatorio prevedere prove intermedie atte a consentire al partecipante il passaggio da un ciclo ad un altro. Art. 10 Funzioni di Vigilanza, Controllo, Sorveglianza e Consulenza a) La Provincia assicura l attività di vigilanza tecnico-didattica e amministrativa sulle Attività Riconosciute e Autorizzate, compresa la verifica delle condizioni e dei requisiti specifici dichiarati nella istanza di riconoscimento. b) La Provincia ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli circa il regolare espletamento delle attività corsuali rispetto a quanto previsto dal progetto autorizzato. c) Qualsiasi interruzione dell attività corsuale deve essere comunicata tempestivamente all Amministrazione Provinciale, Assessorato alla Formazione Professionale e Politiche del Lavoro, attraverso una nota contenente motivazioni della interruzione e indicazioni del giorno di ripresa delle attività. d) La Provincia assicura presso gli uffici Provinciali e dei Centri Territoriali per l Impiego attività di Consulenza tecnico-didattica e amministrativa per le Attività di Formazione. Art. 11 Nomina delle Commissioni esaminatrici La Provincia nomina le Commissioni esaminatrici per la realizzazione delle prove finali a conclusione delle Azioni Formative Autorizzate, allo scopo di accertare le competenze acquisite. Art. 12 Attestati di certificazione delle competenze La Provincia, al termine delle attività formative e, a seguito dell accertamento delle competenze rilascia, a seconda della tipologia di corso realizzato:
9 Le certificazioni e/o gli attestati vengono iscritti nel registro delle Azioni Formative depositato presso l Amministrazione Provinciale. Le certificazioni e gli attestati devono essere debitamente datati e firmati dal Presidente della Commissione d Esame, dal Legale rappresentante dell Ente Attuatore o suo Delegato o dal Direttore del Corso e dall Ente Provincia. Art. 13 Prove di accertamento delle competenze Le Azioni Formative si concludono con esami finali (ad esclusione delle Attività di Aggiornamento) di accertamento delle competenze, ai quali sono ammessi gli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore previste. L esame finale consiste in una prova teorica e/o in una prova pratica, realizzate nel rispetto di quanto dichiarato nel progetto di corso, dirette all accertamento del possesso di specifiche competenze e capacità professionali, acquisite dal partecipante durante la realizzazione dell attività formativa. Art Composizione delle Commissioni esaminatrici e Modalità di costituzione La Provincia nomina le Commissioni esaminatrici nel rispetto dei criteri indicati all art. 29 della L.R. n. 15 del 07.agosto.2002, al comma 1 lett. a,b,c,d., e, In caso di presenza di normative nazionali e regionali specifiche, la Commissione esaminatrice può essere nominata con modalità e composizioni differenti. Per i Corsi di Qualifica, Specializzazione, Perfezionamento e Riqualificazione, La composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza, dovrà essere composta come segue: a) un funzionario Provinciale, con funzioni di Presidente; b) il rappresentante legale dell Ente di formazione. o un suo delegato; c) un esperto designato dal Provveditorato agli Studi; d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; e) un rappresentante dalle associazioni dei datori di lavoro; f) due docenti del corso. (Sc. Umanistiche Teorico/Pratico). Per le Attività di Abilitazioni, la composizione delle commissioni di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza, dovrà essere composta come segue: a) un Funzionario Provinciale del Settore Politiche del Lavoro e F.P., con funzioni di Presidente; b) il rappresentante legale dell Ente. o un suo delegato; c) un docente del corso. Se gli organismi non provvedono alla indicazione del componente la commissione entro 15 giorni dalla richiesta, la Provincia esercita potere sostitutivo. Compenso: Ai componenti della Commissione viene corrisposto dall Ente Proponente un gettone di partecipazione di 40,00 per ciascuna giornata di effettiva presenza alle relative sedute e comunque per un massimo di
10 due giornate, nonché, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle normative vigenti. Modalità di costituzione: L Ente deve far pervenire richiesta di costituzione di commissione di esame alla Provincia, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data presunta degli esami, contenente: a) l indicazione della data di svolgimento degli esami; b) nominativo del rappresentante legale dell Ente. o del suo delegato; c) nominativi di due docenti, quali componenti della Commissione esaminatrice. La Commissione: a) verifica i programmi svolti per singola disciplina, firmati in triplice copia dal docente e da tre allievi; b) verifica la tenuta dei registri obbligatori; c) verifica la corretta applicazione del sistema di valutazione dichiarato nel progetto di corso riconosciuto ed autorizzato; d) seleziona tra almeno tre possibilità, la prova pratica oggetto di valutazione finale; e) predispone i verbali degli esami finali e le schede di partecipazione dei singoli componenti. Art. 15 Regime transitorio Le presenti direttive di attuazione entrano in vigore dal 01.gennaio Alle attività formative già autorizzate dalla Regione Puglia (direttiva regionale del 18/10/2002 prot. n. 1165/SP) ed in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore delle presenti direttive, continua ad applicarsi la normativa regionale vigente. Per quanto riguarda l attività Formativa per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) si fa riferimento al regolamento Regionale n. 14 del 29.marzo.2005, ad eccezione dell art. 3 comma 1. In caso di richiesta presso questa Amministrazione Provinciale di corsi autofinanziati per Operatore Socio Sanitario (OSS) bisogna che tra i proponenti dell Azione Formativa ci siano almeno un Ente di Formazione Accreditato e una Struttura Sanitaria legalmente riconosciuta presso la Regione Puglia (ASL, Ospedali, Case di Cura, ecc. Pubbliche o Private). Le istanze già presentate dagli Enti proponenti alla data dell entrata in vigore del presente regolamento, saranno ritenute valide solo se conformi alle disposizioni previste dal bando provinciale, in caso di difformità agli Enti sarà richiesto l adeguamento in un termine congruo ma perentorio. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente. Art. 16 Tutela e Privacy Il Dipartimento Politiche del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia trattano i dati di cui entrano in possesso a seguito del presente avviso nel rispetto delle normative Nazionali Codice in materia di protezione dei dati personali.
11 Informazioni: Il presente atto viene pubblicato all Albo Pretorio della Provincia di Foggia. La relativa documentazione è inoltre disponibile sul sito internet della Provincia di Foggia all indirizzo presso gli Uffici dell Assessorato alle Politiche del Lavoro e Formazione Professionale Via Telesforo, 25 (Foggia) e presso i Centri Territoriali per l Impiego. Foggia 1 Marzo 2007 Assessorato Politiche del Lavoro e Formazione Professionale Giuseppe Calamita
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